AS 2003 2000
Ordinanza sulla concessione di contributi per la destinazione di parte del raccolto d'uva del 2003 all'elaborazione di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico
Ordinanza sulla concessione di contributi per la destinazione di parte del raccolto d’uva del 2003 all’elaborazione di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico
del 25 giugno 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:
Art. 1 Principio Agli addetti all’elaborazione di succo d’uva, di vino-mosto, di vino-mosto pastoriz- zato nonché di succo d’uva e di mosto d’uva pastorizzato, in fase di fermentazione può essere concesso un contributo nei limiti del credito autorizzato e se i Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra limitano nuovamente, almeno nella misura di quanto fatto nel 2002, la loro produzione per quanto concerne i vitigni Chasselas e Müller- Thurgau. Per addetti all’elaborazione si intendono le aziende vinicole che trasfor- mano le uve raccolte in prodotti analcolici o a basso tenore alcolico.
Art. 2 Diritto al contributo 1 Possono beneficiare di un contributo soltanto gli addetti all’elaborazione assog- gettati al controllo della contabilità e della cantina giusta l’articolo 67 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.
2 I prodotti devono provenire dai Cantoni che hanno nuovamente limitato, almeno
nella misura di quanto fatto nel 2002, la loro produzione per quanto concerne i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau.
Art. 3 Esigenze concernenti il succo d’uva Il contributo è versato unicamente se il succo d’uva è di qualità ineccepibile e se: a. adempie le prescrizioni dell’articolo 231 dell’ordinanza del 1º marzo 19952 sulle derrate alimentari (ODerr); b. è elaborato a partire da uve indigene dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau di categoria 1 del raccolto 2003; c. proviene da uve oggetto del controllo ufficiale della vendemmia.
RS 916.147.1
2000 2003-1309
Concessione di contributi per la destinazione di parte del raccolto d’uva del 2003 RU 2003 all’elaborazione di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico
Art. 4 Esigenze concernenti il vino-mosto e il vino-mosto pastorizzato nonché il succo d’uva e il mosto d’uva pastorizzato, in fase di fermentazione Il contributo è versato unicamente se il vino-mosto, il vino-mosto pastorizzato nonché il succo d’uva ed il mosto d’uva pastorizzato, in fase di fermentazione: a. adempiono le prescrizioni degli articoli 374 e 375 ODerr3; b. sono elaborati a partire da uve indigene dei vitigni Chasselas e Müller- Thurgau di categoria 1 del raccolto 2003; c. provengono da uve oggetto del controllo ufficiale della vendemmia.
Art. 5 Importo del contributo 1 Il contributo ammonta a franchi 1.60 il chilogrammo di uva o a franchi 2.– il litro di mosto d’uva trasformato in succo d’uva, in vino-mosto, in vino-mosto pastoriz- zato o in succo d’uva e in mosto d’uva pastorizzato, in fase di fermentazione. 2 Se il credito autorizzato non è sufficiente a soddisfare tutte le domande, l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) calcola la quantità massima per domanda a favore della quale può essere concesso un contributo.
Art. 6 Domande 1 Le domande devono essere inoltrate all’Ufficio federale entro il 15 agosto 2003. È consentita una sola domanda per addetto all’elaborazione.
2 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
a. nome e indirizzo dell’addetto all’elaborazione; b. numero del registro della Commissione federale per il controllo del commer- cio dei vini o del controllo cantonale equivalente; c. quantità massima di uva o di mosto che l’addetto all’elaborazione intende trasformare; d. utilizzazione cui l’addetto all’elaborazione intende destinare l’uva o il mosto (succo, vino-mosto, ecc.).
Art. 7 Versamento del contributo
1 Entro il 30 novembre 2003 il richiedente deve presentare all’Ufficio federale:
a. un conteggio che indichi gli acquisti di uva o di mosto d’uva per l’elabo- razione di prodotti analcolici, corredato delle copie delle fatture emesse dai venditori e sulle quali deve figurare la menzione «uva o mosto d’uva per l’elaborazione di prodotti analcolici»;
3 RS 817.02
Concessione di contributi per la destinazione di parte del raccolto d’uva del 2003 RU 2003 all’elaborazione di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico
b. i certificati rilasciati all’atto del controllo ufficiale della vendemmia sui quali deve figurare la menzione «uva o mosto d’uva per l’elaborazione di prodotti analcolici» 2 L’Ufficio federale versa il contributo al richiedente entro il 31 dicembre 2003.
Art. 8 Controllo L’Ufficio federale può incaricare la Commissione federale per il controllo del com- mercio dei vini di svolgere controlli.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2003.
25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz