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AS 2003 2093

Accordo agricolo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore

Traduzione1

Accordo agricolo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore

Concluso il 26 giugno 2002 Approvato dall’Assemblea federale il 10 dicembre 20022 Entrato in vigore il 1° gennaio 2003

Art. 1 Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli fra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e la Repubblica di Singapore (di seguito denominata «Singapore») completa l’Accordo di libero scambio firmato da Singapore e dagli Stati dell’AELS il 26 giugno 2002, in particolare in relazione con l’articolo 6 (Oggetto e campo d’applicazione).

Art. 2 I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i prodotti agricoli contemplati nel presente Accordo sono retti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizza- zione mondiale del commercio3, dagli altri accordi negoziati in questo ambito, compreso il GATT 19944, fatte salve disposizioni contrarie previste nel presente Accordo.

Art. 3 Singapore accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Sviz- zera figuranti nell’Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti originari di Singapore figuranti nell’Appendice II.

Art. 4 Le regole d’origine, le procedure d’esame delle prove d’origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell’Appendice III.

Art. 5 Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un’eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli. In particolare, se una Parte conclude un accordo preferenziale con un Paese terzo che non è parte del

RS 0.632.316.891.11

1 Dal testo originale in lingua inglese.

2 RU 2003 2018 3 RS 0.632.20

4 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

2002-1791 2093

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore RU 2003

presente Accordo conformemente all’articolo XXIV del GATT 1994, essa deve, su richiesta dell’altra Parte, dare a quest’ultima un’adeguata possibilità per negoziare tutti i vantaggi così accordati.

Art. 6 Le disposizioni dell’articolo 17 (Misure di salvaguardia) nell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore sono applicabili, nell’ambito del pre- sente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 7 Le disposizioni del titolo IX (Composizione delle controversie) nell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore sono applicabili, nell’ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 8 Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 19235 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 9

1 Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.

2 Entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati

dell’AELS e Singapore. 3 È applicabile provvisoriamente fatta salva l’applicazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore.

Art. 10 Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l’Accordi d libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore.

5 RS 0.631.112.514

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In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Egilsstadir, il 26 giugno 2002, in due esemplari originali in inglese.

Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica di Singapore: Pascal Couchepin George Yong-Boon Yeo

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Appendice I

Concessioni di Singapore conformemente all’articolo 3 del presente Accordo All’entrata in vigore del presente Accordo, Singapore sopprime tutti i dazi doganali riscossi all’importazione sui prodotti originari della Svizzera contemplati nei capi- toli 1–24, eccettuati i prodotti che entrano nel campo d’applicazione dell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore di cui all’articolo 6, para- grafo 1 (b) e (c) di questo Accordo.

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Allegato II

Concessioni della Svizzera conformemente all’articolo 3 del presente Accordo

N. di tariffa Designazione della merce doganale svizzera

0105. Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: – di peso non eccedente 185 g:

11 00 – – galli e galline

12 00 – – tacchini e tacchine

19 00 – – altri

0106. Altri animali vivi:

– mammiferi:

11 00 – – primati

12 00 – – balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei);

lamantini (mammiferi della specie dei sireni)

19 00 – – altri

20 00 – rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

– uccelli:

31 00 – – uccelli rapaci

32 00 – – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua)

– – altri:

39 90 – – – altri

90 00 – altri

0410. 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0501. 00 00 Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502. Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli:

10 00 – setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

90 00 – altri

0503. Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

00 10 – alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non preparati

00 20 – in mazzi preparati

00 90 – altri

0504. Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:

00 10 – abomasi

– altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe:

00 39 – – altri

00 90 – altri

0505. Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: – piume e penne delle specie utilizzate per l’imbottitura; calugine:

10 10 – – piume da letto e calugine, gregge, non lavate.

10 90 – – altre

– altri: – – polveri e cascami di piume o di parti di piume:

90 19 – – – per l’alimentazione di animali

90 90 – – altri

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N. di tariffa Designazione della merce doganale svizzera

0506. Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, sempli-

cemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

10 00 – osseina e ossa acidulate

90 00 – altri

0507. Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplice- mente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

10 00 – avorio; polveri e cascami d’avorio

90 00 – altri

0508. Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:

00 10 – frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote

– altri:

00 99 – – altri

0509. 00 00 Spugne naturali di origine animale

0510. 00 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio 0511. Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: – altri: – – altri:

99 90 – – – altri

0601. Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:

10 90 – – altri

0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – altri: – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*: ex 10 59 – – – – – altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums – – dal 26 ottobre al 30 aprile: – – – altri: ex 10 99 – – – – altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums 0703. Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: – cipolle e scalogni: – – cipolline da semina:

10 11 – – – dal 1°maggio al 30 giugno

– – – dal 1° luglio al 30 aprile:

10 13 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

20 00 – aglio

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N. di tariffa Designazione della merce doganale svizzera

0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

– funghi e tartufi:

51 00 – – funghi del tipo Agaricus

52 00 – – tartufi

59 00 – – altri

– pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: – – peperoni:

60 11 – – – dal 1° novembre al 31 marzo

60 90 – – altri

0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicu- rarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

20 00 – olive

30 00 – capperi

ex 90 00 – altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi 0712. Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: – funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:

31 00 – – funghi del tipo Agaricus

32 00 – – orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

33 00 – – tremelle (Tremella spp.)

39 00 – – altri

0713. Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

– piselli (Pisum sativum): – – in grani intieri, non lavorati:

10 19 – – – altri

– ceci: – – in grani intieri, non lavorati:

20 19 – – – altri

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – in grani intieri, non lavorati:

31 19 – – – – altri

– – altri: – – – in grani intieri, non lavorati:

39 19 – – – – altri

– lenticchie: – – in grani intieri, non lavorati:

40 19 – – – altre

– – altre:

40 99 – – – altre

– fave (Vicia faba varmajor) e favette (Vicia faba varequina e Vicia faba varminor): – – in grani intieri, non lavorati:

50 19 – – – altre.

– altri: – – in grani intieri, non lavorati:

90 19 – – – altri

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N. di tariffa Designazione della merce doganale svizzera

0801. Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagifl, fresche o secche, anche

sgusciate o decorticate: – noci di cocco:

11 00 – – disseccate

19 00 – – altre

– noci del Brasile:

21 00 – – con guscio

22 00 – – senza guscio

– noci di acagifl:

31 00 – – con guscio

32 00 – – senza guscio

0802. Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

– nocciole (Corylus spp.): – – sgusciate: ex 22 90 – – – altre* – noci comuni: – – con guscio: ex 31 90 – – – altre* – – sgusciate: ex 32 90 – – – altre* * ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: per l’alimentazione umana

40 00 – castagne e marroni (Castanea spp.)

50 00 – pistacchi

– altre:

90 10 – – frutta tropicali

0804. Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o

secchi:

10 00 – datteri

– fichi:

20 10 – – freschi

20 20 – – secchi

30 00 – ananassi

40 00 – avocadi

50 00 – guaiave, manghi e mangostani

0805. Agrumi, freschi o secchi:

40 00 – pompelmi e pomeli

50 00 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia,

Citrus latifolia)

0807. Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

20 00 – papaie

0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole,

fresche: – albicocche: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

10 11 – – – dal 1° settembre al 30 giugno

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

10 18 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*

– – in altro imballaggio:

10 91 – – – dal 1° settembre al 30 giugno

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

10 98 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*

0810. Altre frutta fresche:

– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: – – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):

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N. di tariffa Designazione della merce doganale svizzera

30 10 – – – dal 16 settembre al 14 giugno

– – – dal 15 giugno al 15 settembre:

30 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*

40 00 – mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium

60 00 – durian

– altri:

90 91 – – frutta tropicali

90 99 – – altri

0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di

zuccheri o di altri dolcificanti: – altre: – – frutta tropicali:

90 21 – – – carambole

90 29 – – – altre

ex 90 90 – – altre: senza addizione di zucchero o d’altri edulcoranti, non in imballaggi per la vendita al minuto, unicamente per l’ulteriore lavorazione industriale 0812. Frutta temporaneamente conservate (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate: – altre:

90 10 – – frutta tropicali

0813. Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

10 00 – albicocche

– prugne:

20 10 – – intiere

20 90 – – altre

– altre frutta: – – pere:

40 19 – – – altre

– – altre: – – – frutta a nocciolo, altre, intiere:

40 89 – – – – altre

0814. 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, con- gelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0902. Tè, anche aromatizzato:

10 00 – tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg

20 00 – tè verde (non fermentato) altrimenti presentato

30 00 – tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg

40 00 – tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati

0903. 00 00 Mate
0904. Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta,

essiccati o tritati o polverizzati: – pepe:

11 00 – – non tritato né polverizzato

12 00 – – tritato o polverizzato

– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:

20 10 – – non lavorati

20 90 – – altri

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0905. 00 00 Vaniglia
0906. Cannella e fiori di cinnamomo:

10 00 – non tritati né polverizzati

20 00 – tritati o polverizzati

0907. 00 00 Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908. Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:

– noci moscate:

10 10 – – non lavorate

– macis:

20 10 – – non lavorate

– amomi e cardamomi:

30 10 – – non lavorati

0909. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro:

20 00 – semi di coriandolo

30 00 – semi di cumino

40 00 – semi di carvi

50 00 – semi di finocchio; bacche di ginepro

0910. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie:

40 00 – timo; foglie di alloro

1202. Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:

– con guscio: – – altre:

10 91 – – – per l’alimentazione umana

10 99 – – – altri

– sgusciate, anche frantumate: – – altre:

20 91 – – – per l’alimentazione umana

20 99 – – – altri

1206. Semi di girasole, anche frantumati:

– non sgusciati: – – altri:

00 31 – – – per l’alimentazione umana

00 39 – – – altri

– sgusciati: – – altri:

00 61 – – – per l’alimentazione umana

00 69 – – – altri

1207. Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:

– noci e mandorle di palmisti: – – altri:

40 91 – – – per l’alimentazione umana

1209. Semi, frutti e spore da sementa:

– altri: – – altri: – – – altri:

99 99 – – – – altri

1211. Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

10 00 – radici di liquirizia

20 00 – radici di ginseng

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30 00 – (foglie di).

40 00 – paglia di papavero

90 00 – altri

1212. Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche,

refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: – carrube, compresi i semi di carrube:

10 10 – – semi di carrube

– alghe:

20 90 – – altri

– altri: – – altri: – – – radici di cicoria, essiccate:

99 19 – – – – altre

– – – altri:

99 98 – – – – altre

1301. Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad es.: balsami),

naturali:

10 00 – gomma lacca

20 00 – gomma arabica

– altri:

90 10 – – balsami naturali

90 90 – – altre

1302. Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – sostanze pectiche, pectinati e pectati: – – pectina, solida:

20 90 – – altri

– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

31 00 – – agar-agar

– – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

32 10 – – – per usi tecnici

32 90 – – – altri

39 00 – – altri

1401. Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoaio (p. es. bambfl, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

10 00 – bambfl

20 00 – canne d’India

90 00 – altre

1402. 00 00 Materie, vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura

(p. es., capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie 1403. 00 00 Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope o di spazzole (p. es., saggina, piassava, trebbia, fibre di istle) anche in torciglioni o fasci

1404. Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

10 00 – materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta

o la concia – linters di cotone:

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20 10 – – greggi

20 90 – – altri

1518. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: – miscele non alimentari di oli vegetali: ex 00 19 – – altri: per l’uso tecnico

1520. 00 00 Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose:
1521. Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e

spermaceti, anche raffinati o colorati: – cere vegetali:

10 10 – – cera di carnauba

– – altre:

10 91 – – – non lavorate

10 92 – – – lavorate (per esempio, imbianchite, colorate).

– altri:

90 10 – – non lavorati

90 20 – – lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati)

1522. 00 00 Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali 1702. Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: – zucchero e sciroppo d’acero:

20 20 – – allo stato di sciroppo

1801. 00 00 Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto
1803. Pasta di cacao, anche sgrassata:

10 00 – non sgrassata

20 00 – completamente o parzialmente sgrassata

1804. 00 00 Burro, grasso e olio di cacao
1805. 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2001. Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o

conservati nell’aceto o nell’acido acetico: – altri: – – frutta:

90 11 – – – tropicali.

2002. Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:

– altri: – – in recipienti non eccedenti 5 kg:

90 21 – – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente

chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o pifl, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento

2003. Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido

acetico:

10 00 – funghi del genere Agaricus

90 00 – altri

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N. di tariffa Designazione della merce doganale svizzera

2006. Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

00 10 – frutta tropicali, scorze di frutta tropicali

2007. Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – altre: – – altre: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 11 – – – – frutta tropicali

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 21 – – – – frutta tropicali

2008. Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: – – arachidi:

11 90 – – – altre

– – altri, compresi i miscugli:

19 10 – – – frutta tropicali

20 00 – ananassi

– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: – – miscugli:

92 11 – – – di frutta tropicali

– – altre: – – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 11 – – – – di frutta tropicali

– – – – altre frutta:

99 96 – – – – – frutta tropicali

2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non

fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – succhi d’arancia: – – congelati: ex 11 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:* * solamente come concentrato – – altri:

19 30 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– succhi di pompelmo o di pomelo: – – altri:

29 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– succhi di altri agrumi: – – d’un valore Brix non eccedente 20: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

31 11 – – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato)

– succhi di ananasso: – – d’un valore Brix non eccedente 20:

41 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– – altri:

49 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi: – – altre: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

80 81 – – – – di frutta tropicali

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

80 98 – – – – di frutta tropicali

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N. di tariffa Designazione della merce doganale svizzera

– miscugli di succhi: – – altri: – – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:

90 61 – – – – – a base di frutta tropicali

– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:

90 98 – – – – – altri

2101. Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

20 10 – – estratti, essenze e concentrati di t8 o di mate e preparazioni a base

di questi estratti, essenze o concentrati

2102. Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti

(esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: – lieviti vivi: – – altri:

10 99 – – – altri

2103. Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di

senape e senape preparata: – – altra:

30 18 – – – farina di senape, non mescolata

30 19 – – – altra

2201. Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:

10 00 – acque minerali e acque gassate

2207. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o pifl; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

10 00 – alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 %

vol o pifl

20 00 – alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208. Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a

80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

– vodka:

60 10 – – in recipienti di capacità eccedente 2 l

60 20 – – in recipienti di capacità non eccedente 2 l

– altri:

90 10 – – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico

inferiore a 80 % vol 2301. Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli: – farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carne o di frattaglie;

10 90 – – altri

2303. Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barba-

bietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: – residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili:

10 90 – – altri

– avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli:

30 90 – – altri

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N. di tariffa Designazione della merce doganale svizzera

2304. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia:

00 90 – altri

2306. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: – di girasole:

30 90 – – altri

– di germi di granturco:

70 90 – – altri

– altri:

90 90 – – altri

2309. Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

– altri:

90 20 – – foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per

uccelli, costituito da materie minerali

90 30 – – fosfati inorganici per l’alimentazione degli animali (di costituzione

chimica non definita), senza aggiunte – – solubles di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere:

90 49 – – – altri

– – altri:

90 90 – – – altri

2401. Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

– tabacchi non scostolati: 10 10 – – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto – tabacchi parzialmente o totalmente scostolati: 20 10 – – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto – cascami di tabacco: 30 10 – – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto 2403. Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi omogeneizzati o ricostituiti; estratti e acqua di tabacco: – altri: – – altri:

99 30 – – – acqua di tabacco.

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Appendice III

Regole d’origine

Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Appendice, si applicano le definizioni figuranti nell’articolo. 1, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 2 Criteri dell’origine

1 Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, si considerano originari della

Svizzera o di Singapore i prodotti: a. interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore ai sensi dell’articolo 4; b. che sono stati oggetto in Svizzera o a Singapore di lavorazioni o di trasfor- mazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5; c. fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte con- traente interessata ai sensi della presente Appendice. 2 Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all’acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o a Singapore.

Art. 3 Cumulo bilaterale dell’origine Fatto salvo l’articolo 2, ai sensi della presente Appendice i materiali originari dell’altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o tras- formazioni che vanno oltre quelle elencate nell’articolo 6 della presente Appendice.

Art. 4 Prodotti interamente ottenuti Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano intera- mente ottenuti in Svizzera o a Singapore: a. i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; b. gli animali vivi, ivi nati e allevati; c. i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; d. i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; e. gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; f. le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lette- re a)–e) o dai loro derivati, a tutti gli stadi di produzione.

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Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o a Singapore quando sono soddisfatte le condi- zioni stabilite per questo prodotto nell’Allegato della presente Appendice. 2 Le condizioni indicate nel paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sotto- posti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficiente di cui all’articolo 6, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 7 Classificazione delle merci Ai fini dell’applicazione della presente Appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato.

Art. 8 Imballaggi e container Gli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’origine di detto prodotto conforme- mente agli articoli 4 e 5.

Art. 9 Elementi neutri Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all’articolo 11, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 10 Trasporto diretto Le disposizioni concernenti il trasporto diretto di cui all’articolo 41, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 11 Prova dell’origine Le disposizioni concernenti la prova dell’origine contenute nell’Appendice I, tito- lo V, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applica- no alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

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Art. 12 Metodo di cooperazione amministrativa Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nell’Appen- dice I, titolo V, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 13 Note esplicative Le disposizioni relative all’interpretazione, all’applicazione e alla cooperazione amministrativa, contenute nell’articolo 32, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS nelle note esplica- tive è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 14 Merci in transito o in deposito doganale Le disposizioni concernenti le merci in transito o in deposito doganale di cui all’ar- ticolo 33, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

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Allegato dell’Appendice III

Lista delle merci menzionate nell’articolo 5 paragrafo 1

Le note introduttive dell’Allegato 1, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano, mutatis mutandis, al presente Allegato.

Voce SA Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

ex 0210 Carni della specie bovina, salate e Fabbricazione in cui tutti i materiali secche utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto capitolo 04 Latte e derivati del latte; uova di Fabbricazione in cui tutti i materiali volatili; miele naturale; prodotti del capitolo 4 utilizzati sono intera- commestibili di origine animale, mente ottenuti non nominati né compresi altrove capitolo 05 Altri prodotti di origine animale, Fabbricazione in cui tutti i materiali non nominati né compresi altrove, del capitolo 5 utilizzati sono intera- esclusi: mente ottenuti ex 0502 Setole di maiale o di cinghiale, Pulitura, disinfezione, cernita e preparate raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale capitolo 06 Piante vive e prodotti della Fabbricazione in cui tutti i materiali floricoltura del capitolo 6 utilizzati sono intera- mente ottenuti capitolo 07 Ortaggi o legumi, piante, radici e Fabbricazione in cui tutti i materiali tuberi mangerecci del capitolo 7 utilizzati sono intera- mente ottenuti capitolo 08 Frutta commestibile; scorze di Fabbricazione in cui tutti i materiali agrumi o di meloni del capitolo 8 utilizzati sono intera- mente ottenuti ex capitolo 09 Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono intera- mente ottenuti

0901 Caffè, anche torrefatto o decaffe- Fabbricazione a partire da materiali di

inizzato; bucce e pellicole di caffè; qualsiasi voce succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

0902 Tè, anche aromatizzato Fabbricazione a partire da materiali di

qualsiasi voce ex 0910 Miscugli di spezie Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce capitolo 10 Cereali Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono intera- mente ottenuti ex capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, amidi e fecole; inulina; glutine di legumi, radici e tuberi della voce 0714 frumento, esclusi: o i materiali del capitolo 8 sono inte- ramente ottenuti

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Voce SA Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

ex 1106 Farine, semolini e polveri dei Essiccazione e macinazione di legumi legumi da granella, secchi, della della voce 0708 voce 0713, sgranati capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e Fabbricazione in cui tutti i materiali frutti diversi; piante industriali o del capitolo 12 utilizzati sono intera- medicinali; paglie e foraggi mente ottenuti

1301 Gomma lacca, gomme, resine, Fabbricazione in cui il valore dei

gommo-resine e oleoresine materiali della voce 1301 utilizzati non (ad es.: balsami), naturali deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1302 Succhi ed estratti vegetali;

sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini ed ispessenti Fabbricazione a partire da mucillagini derivati da vegetali, modificati ed ispessenti non modificati – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il

50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto capitolo 14 Materie da intreccio ed altri Fabbricazione in cui tutti i materiali prodotti di origine vegetale, non del capitolo 14 utilizzati sono intera- nominati né compresi altrove mente ottenuti ex capitolo 15 Grassi e oli animali o vegetali; Fabbricazione in cui tutti i materiali prodotti della loro scissione; grassi utilizzati devono essere classificati in alimentari lavorati; cere di origine una voce diversa da quella del prodotto animale o vegetale, esclusi:

1501 Grassi di maiale (compreso lo

strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – grassi di ossa o grassi di Fabbricazione a partire da materiali di cascami qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 – altri Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 o da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

1502 Grassi di animali della specie

bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: – grassi di ossa o grassi di Fabbricazione a partire da materiali di cascami qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o da ossa della voce 0506 – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono intera- mente ottenuti

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Voce SA Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505

1506 Altri grassi e oli animali e loro

frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono intera- mente ottenuti 1507–1515 Oli vegetali e loro frazioni: – oli di soia, di arachide, di palma, Fabbricazione in cui tutti i materiali di cocco (di copra), di palmisti utilizzati devono essere classificati in o di babassù, di tung (di abrasin), una voce diversa da quella del prodotto di oleococca e di oiticicica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di ioioba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana – frazioni solide, escluse quelle Fabbricazione a partire da altri dell’olio di ioioba materiali delle voci 1507–1515 – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1516 Grassi e oli animali o vegetali e Fabbricazione in cui:

loro frazioni, parzialmente o total- – tutti i materiali del capitolo 2 mente idrogenati, interesterificati, utilizzati sono interamente ottenuti; riesterificati o elaidinizzati, anche – tutti i materiali vegetali utilizzati raffinati, sono interamente ottenuti. Tuttavia, ma non altrimenti preparati; materiali delle voci 1507, 1508, esclusi: 1511 e 1513 possono essere utiliz- zati. ex 1516.20 Grassi e oli vegetali e loro frazioni, Fabbricazione in cui tutti i materiali da olio di ricino idrogenato utilizzati devono essere classificati in («opal-wax») una voce diversa da quella del prodotto

1517 Margarina; miscele o preparazioni Fabbricazione in cui:

alimentari di grassi o di oli animali – tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 o vegetali o di frazioni di differenti utilizzati sono interamente ottenuti; grassi o oli di questo capitolo, – tutti i materiali vegetali utilizzati diversi dai grassi e dagli oli sono interamente ottenuti. Tuttavia, alimentari e loro frazioni della materiali delle voci 1507, 1508, 1511 voce 1516: e 1513 possono essere utilizzati ex Capitolo 16 Preparazioni di carne Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 ex Capitolo 17 Zuccheri e prodotti a base di Fabbricazione in cui tutti i materiali zuccheri, esclusi: utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

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Voce SA Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

ex 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola Fabbricazione in cui il valore dei e saccarosio chimicamente puro, materiali del capitolo 17 utilizzati non allo stato solido, con aggiunta di deve eccedere il 30 % del prezzo aromatizzanti o di coloranti franco fabbrica del prodotto

1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il

maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di colo- ranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: – maltosio o fruttosio chimicamente Fabbricazione a partire da materiali puri di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 – altri zuccheri, allo stato solido, Fabbricazione in cui il valore dei con aggiunta di aromatizzanti o materiali del capitolo 17 utilizzati di coloranti non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari ex 1703 Melassi ottenuti dall’estrazione o Fabbricazione in cui il valore dei dalla raffinazione dello zucchero, materiali del capitolo 17 utilizzati con aggiunta di aromatizzanti o di non deve eccedere il 30 % del prezzo coloranti franco fabbrica del prodotto Capitolo 18 Cacao e sue preparazioni Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto ex Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi e legumi, Fabbricazione in cui gli ortaggi, di frutta ed altre parti di piante, i legumi e la frutta utilizzati sono esclusi: interamente ottenuti ex 2001 Ortaggi, legumi e frutta tropicali Fabbricazione in cui tutti i materiali preparati o conservati nell’aceto o utilizzati devono essere classificati nell’acido acetico in una voce diversa da quella del prodotto

2006 Ortaggi o legumi, frutta, scorze di Fabbricazione in cui tutti i materiali

frutta ed altre parti di piante, cotte utilizzati devono essere classificati negli zuccheri o candite (sgocciolate, in una voce diversa da quella del diacciate o cristallizzate) prodotto

2007 Confetture, gelatine, marmellate, Fabbricazione in cui tutti i materiali

puree e paste di frutta, ottenute me- utilizzati devono essere classificati diante cottura, con o senza aggiunta in una voce diversa da quella del di zuccheri o di altri dolcificanti: prodotto ex 2008 Frutta tropicali, compresi i miscugli; Fabbricazione in cui tutti i materiali escluse le arachidi utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

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Voce SA Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di Fabbricazione in cui tutti i materiali uva) o di ortaggi o legumi, non utilizzati devono essere classificati in fermentati, senza aggiunta di alcole, una voce diversa da quella del prodotto anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti ex Capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse, Fabbricazione in cui tutti i materiali esclusi: utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

2101 Estratti, essenze e concentrati di Fabbricazione in cui:

caffè, di tè o di mate e preparazioni – tutti i materiali utilizzati devono a base di questi prodotti o a base di essere classificati in una voce caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed diversa da quella del prodotto altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2103 Preparazioni per salse e salse

preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: – Preparazioni per salse e salse Fabbricazione in cui tutti i materiali preparate; condimenti composti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate – Farina di senapa e senapa Fabbricazione a partire da materiali di preparata qualsiasi voce ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti, Fabbricazione in cui: esclusi: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti

2202 Acque, comprese le acque minerali Fabbricazione in cui:

e le acque gassate, con l’aggiunta di – tutti i materiali utilizzati devono zuccheri o di altri dolcificanti o essere classificati in una voce aromatizzanti, ed altre bevande non diversa da quella del prodotto, alcoliche, esclusi i succhi di frutta – il valore dei materiali del capitolo o di ortaggi della voce 2009 17 utilizzati non deve eccedere il

30 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto, e – i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

2207 Alcole etilico non denaturato con Fabbricazione:

titolo alcolometrico volumico di – a partire da materiali non classifi-

80 % vol. o più; alcole etilico e cati nelle voci 2207 o 2208, e

acquaviti, denaturati, di qualsiasi – in cui l’uva o i materiali derivati titolo dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già origina- ri, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

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Voce SA Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

2208 Alcole etilico non denaturato, con Fabbricazione:

titolo alcolometrico volumico – a partire da materiali non classifi- inferiore a 80 %; acqueviti, liquori cati nelle voci 2207 o 2208, e e altre bevande spiritose – in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume ex Capitolo 23 Residui e cascami dell’industria Fabbricazione in cui tutti i materiali alimentare; alimenti preparati per utilizzati devono essere classificati in animali, esclusi: una voce diversa da quella del prodotto ex 2301 Farine di balene; farine, polveri e Fabbricazione in cui tutti i materiali agglomerati in forma di pellets, di dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono pesci o di crostacei, di molluschi interamente ottenuti o altri invertebrati acquatici ex 2303 Residui della fabbricazione degli Fabbricazione in cui il granturco amidi di granturco (escluse le acque utilizzato deve essere interamente di macerazione concentrate), avente ottenuto tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso ex 2306 Panelli e altri residui solidi Fabbricazione in cui le olive utilizzate dell’estrazione dell’olio d’oliva, sono interamente ottenute con tenore di olio d’oliva superiore al 3 %

2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per Fabbricazione in cui:

l’alimentazione degli animali – i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e – tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti capitolo 24 Tabacco e succedanei del tabacco Fabbricazione in cui tutti i materiali fabbricati del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore RU 2003

Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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Per mantenere il parallelismo d’mpaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.