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AS 2003 2119

Legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli)

Legge federale concernente la procedura dell’Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l’entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli)

Modifica del 13 dicembre 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20011; visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20012, decreta:

I La legge del 23 marzo 19623 sui rapporti fra i Consigli è modificata come segue:

Titolo che precede l’art. 47ter VII. Esercizio dell’alta vigilanza sull’amministrazione e sulla giustizia, preparazione dell’elezione dei giudici dei Tribunali federali

1. Diritti e obblighi della Commissione della gestione

Titolo prima dell’art. 54bis 5bis. Commissione giudiziaria

1 La Commissione giudiziaria è competente, quale commissione dell’Assemblea

federale plenaria, per la preparazione dell’elezione e della destituzione di giudici dei Tribunali della Confederazione.

2 Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti. Nel bando di concorso è

indicato il grado di occupazione, in quanto la legge consenta l’esercizio a tempo parziale della funzione di giudice. 3 La Commissione giudiziaria sottopone all’Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione.

4 Stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici.

2002-2717 2119

Legge sui rapporti fra i Consigli RU 2003

5 Si compone di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del

Consiglio degli Stati. Ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.

6 Il presidente e il vicepresidente della Commissione giudiziaria non possono

appartenere alla stessa Camera.

7 Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla

Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l’idoneità professionale o personale dei giudici.

La Commissione giudiziaria dispone di una segreteria permanente.

II Qualora la legge del 23 marzo 19624 sui rapporti fra i Consigli sia sostituita dalla legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento, quest’ultima è completata con l’articolo 40a dal tenore seguente:

Art. 40a Commissione giudiziaria 1 La Commissione giudiziaria è competente per la preparazione dell’elezione e della destituzione dei giudici dei Tribunali della Confederazione.

2 Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti. Nel bando di concorso è

indicato il grado di occupazione, per quanto la legge consenta l’esercizio a tempo parziale della funzione di giudice. 3 La Commissione giudiziaria sottopone all’Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione.

4 Stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici.

5 In seno alla Commissione, ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.

6 Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla

Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l’idoneità professionale o personale dei giudici.

4 RS 171.11 5 RS ...; RU ... (FF 2002 7271)

Legge sui rapporti fra i Consigli RU 2003

III

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002 Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 aprile 2003.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2003.

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 FF 2002 7330

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