AS 2003 2122
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
Modifica del 25 giugno 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 dicembre 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. e 1 Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) è attivo nei seguenti settori:
e. sorveglianza delle assicurazioni private.
Art. 2 cpv. 3 lett. g
3 In particolare il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:
g. assicurazioni private: per tutelare gli assicurati, sorvegliare gli istituti d’assicurazione, vigilare sul rispetto delle prescrizioni legali e impedire gli abusi.
Art. 6 cpv. 1 1 Gli obiettivi di cui agli articoli 7, 9, 12, 17, 19, 21, 23, 24a, 25 e 28 servono alle unità amministrative del Dipartimento da linee direttive per l’esercizio delle com- petenze e l’adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.
Titolo prima dell’articolo 14 Abrogato
Art. 14–16 Abrogati
1 RS 172.215.1
2122 2003-1094
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze RU 2003
Titolo dopo l’art. 24 Sezione 9: Ufficio federale delle assicurazioni private
Art. 24a Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP), quale autorità competente della Confederazione per le questioni concernenti le assicurazioni private, persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a. vegliare affinché gli istituti d’assicurazione sottoposti alla sorveglianza degli assicuratori possano fornire durevolmente e in qualsiasi momento ai loro assicurati le prestazioni assicurative dovute (mantenimento della solvibilità); b. vigilare affinché tali istituti si attengano alle disposizioni legali pertinenti e non compiano abusi nei confronti degli assicurati; c. promuovere uno sviluppo favorevole, sul piano nazionale e internazionale, del settore delle assicurazioni private.
2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFAP svolge le funzioni seguenti:
a. esercita la sorveglianza sugli istituti d’assicurazione privati. A tale riguardo esegue tra l’altro le procedure di autorizzazione, valuta la solvibilità degli istituti assicurativi, in particolare il loro sostrato tecnico, finanziario, giuridi- co e organizzativo, e dispone se del caso misure di risanamento; b. elabora le basi giuridiche concernenti la sorveglianza degli assicuratori e il contratto d’assicurazione. A tale riguardo, tiene debitamente conto dei biso- gni della società, in particolare di quelli degli assicurati e degli assicuratori; c. segue l’evoluzione nazionale e internazionale in materia di sorveglianza degli assicuratori e di contratto d’assicurazione e provvede affinché il diritto svizzero vi si adegui.
Art. 24b Compiti speciali Oltre alle sue funzioni principali, l’UFAP svolge i compiti seguenti: a. pubblica annualmente un rapporto sui risultati degli istituti d’assicurazione privati e sulle sue attività; b. risponde a domande sul diritto in materia di sorveglianza e contrattuale con- cernenti il settore delle assicurazioni private; c. raccoglie e pubblica periodicamente le decisioni dei tribunali svizzeri con- cernenti controversie di diritto privato in materia di assicurazioni; d. rappresenta la Svizzera in seno all’Associazione internazionale delle autorità di sorveglianza assicurativa e partecipa all’elaborazione di norme inter- nazionali nel settore della sorveglianza delle assicurazioni.
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze RU 2003
Titolo dopo l’art. 30 Sezione 4: Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Art. 30a
1 La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua per i suoi membri la
previdenza professionale secondo la legge federale del 23 giugno 20002 sulla CPC.
2 Essa adempie gli altri compiti che il Consiglio federale le affida in virtù
dell’articolo 8 capoverso 4 della legge sulla CPC.
II
Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione L’allegato (Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale) è modificato conformemente all’allegato 1.
2. Ordinanza del 17 novembre 19994 sull’organizzazione del Dipartimento
federale di giustizia e polizia (Org-DFGP): Art. 1 cpv. 2 lett. e
2 I punti principali dell’attività del Dipartimento sono i seguenti:
e. ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia (DFE), le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale.
Titolo prima dell’art. 15 Abrogato
Art. 15 e 16 Abrogati
2 RS 172.222.0 3 RS 172.010.1 4 RS 172.213.1
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze RU 2003
3. Ordinanza del 3 febbraio 19935 concernente l’organizzazione e la procedura
delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato L’allegato 1 (Elenco delle Commissioni di ricorso e di arbitrato la cui organizzazio- ne e procedura sono determinate dalla presente ordinanza e relative unità ammini- strative competenti) è modificato conformemente all’allegato 2.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.
25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 173.31
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze RU 2003
Allegato 1 (cifra II titolo 1)
Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale
L’Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative: …
B. Die Departemente Départements Dipartimenti Departements …
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Département fédéral de justice et police Dipartimento federale di giustizia e polizia Departament federal da giustia e polizia
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
stralciare: Bundesamt für Privatversicherungen Office fédéral des assurances privées Ufficio federale delle assicurazioni private Uffizi federal d’assicuranzas privatas
…
Eidgenössisches Finanzdepartement Département fédéral des finances Dipartimento federale delle finanze Departament federal da finanzas
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
completare: Bundesamt für Privatversicherungen Office fédéral des assurances privées Ufficio federale delle assicurazioni private Uffizi federal d’assicuranzas privatas …
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze RU 2003
Allegato 2 (cifra II titolo 3)
Commissioni di ricorso e di arbitrato la cui organizzazione e procedura sono determinate dalla presente ordinanza e relative unità amministrative competenti
Dipartimento federale di giustizia e polizia stralciare: Commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private
Dipartimento federale delle finanze completare: Commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private