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AS 2003 2122

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)

Modifica del 25 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 dicembre 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. e 1 Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) è attivo nei seguenti settori:

e. sorveglianza delle assicurazioni private.

Art. 2 cpv. 3 lett. g

3 In particolare il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:

g. assicurazioni private: per tutelare gli assicurati, sorvegliare gli istituti d’assicurazione, vigilare sul rispetto delle prescrizioni legali e impedire gli abusi.

Art. 6 cpv. 1 1 Gli obiettivi di cui agli articoli 7, 9, 12, 17, 19, 21, 23, 24a, 25 e 28 servono alle unità amministrative del Dipartimento da linee direttive per l’esercizio delle com- petenze e l’adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.

Titolo prima dell’articolo 14 Abrogato

Art. 14–16 Abrogati

1 RS 172.215.1

2122 2003-1094

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze RU 2003

Titolo dopo l’art. 24 Sezione 9: Ufficio federale delle assicurazioni private

Art. 24a Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP), quale autorità competente della Confederazione per le questioni concernenti le assicurazioni private, persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a. vegliare affinché gli istituti d’assicurazione sottoposti alla sorveglianza degli assicuratori possano fornire durevolmente e in qualsiasi momento ai loro assicurati le prestazioni assicurative dovute (mantenimento della solvibilità); b. vigilare affinché tali istituti si attengano alle disposizioni legali pertinenti e non compiano abusi nei confronti degli assicurati; c. promuovere uno sviluppo favorevole, sul piano nazionale e internazionale, del settore delle assicurazioni private.

2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFAP svolge le funzioni seguenti:

a. esercita la sorveglianza sugli istituti d’assicurazione privati. A tale riguardo esegue tra l’altro le procedure di autorizzazione, valuta la solvibilità degli istituti assicurativi, in particolare il loro sostrato tecnico, finanziario, giuridi- co e organizzativo, e dispone se del caso misure di risanamento; b. elabora le basi giuridiche concernenti la sorveglianza degli assicuratori e il contratto d’assicurazione. A tale riguardo, tiene debitamente conto dei biso- gni della società, in particolare di quelli degli assicurati e degli assicuratori; c. segue l’evoluzione nazionale e internazionale in materia di sorveglianza degli assicuratori e di contratto d’assicurazione e provvede affinché il diritto svizzero vi si adegui.

Art. 24b Compiti speciali Oltre alle sue funzioni principali, l’UFAP svolge i compiti seguenti: a. pubblica annualmente un rapporto sui risultati degli istituti d’assicurazione privati e sulle sue attività; b. risponde a domande sul diritto in materia di sorveglianza e contrattuale con- cernenti il settore delle assicurazioni private; c. raccoglie e pubblica periodicamente le decisioni dei tribunali svizzeri con- cernenti controversie di diritto privato in materia di assicurazioni; d. rappresenta la Svizzera in seno all’Associazione internazionale delle autorità di sorveglianza assicurativa e partecipa all’elaborazione di norme inter- nazionali nel settore della sorveglianza delle assicurazioni.

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze RU 2003

Titolo dopo l’art. 30 Sezione 4: Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Art. 30a

1 La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua per i suoi membri la

previdenza professionale secondo la legge federale del 23 giugno 20002 sulla CPC.

2 Essa adempie gli altri compiti che il Consiglio federale le affida in virtù

dell’articolo 8 capoverso 4 della legge sulla CPC.

II

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione L’allegato (Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale) è modificato conformemente all’allegato 1.

2. Ordinanza del 17 novembre 19994 sull’organizzazione del Dipartimento

federale di giustizia e polizia (Org-DFGP): Art. 1 cpv. 2 lett. e

2 I punti principali dell’attività del Dipartimento sono i seguenti:

e. ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia (DFE), le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale.

Titolo prima dell’art. 15 Abrogato

Art. 15 e 16 Abrogati

2 RS 172.222.0 3 RS 172.010.1 4 RS 172.213.1

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze RU 2003

3. Ordinanza del 3 febbraio 19935 concernente l’organizzazione e la procedura

delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato L’allegato 1 (Elenco delle Commissioni di ricorso e di arbitrato la cui organizzazio- ne e procedura sono determinate dalla presente ordinanza e relative unità ammini- strative competenti) è modificato conformemente all’allegato 2.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 173.31

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze RU 2003

Allegato 1 (cifra II titolo 1)

Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale

L’Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative: …

B. Die Departemente Départements Dipartimenti Departements …

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Département fédéral de justice et police Dipartimento federale di giustizia e polizia Departament federal da giustia e polizia

1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:

stralciare: Bundesamt für Privatversicherungen Office fédéral des assurances privées Ufficio federale delle assicurazioni private Uffizi federal d’assicuranzas privatas

Eidgenössisches Finanzdepartement Département fédéral des finances Dipartimento federale delle finanze Departament federal da finanzas

1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:

completare: Bundesamt für Privatversicherungen Office fédéral des assurances privées Ufficio federale delle assicurazioni private Uffizi federal d’assicuranzas privatas …

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze RU 2003

Allegato 2 (cifra II titolo 3)

Commissioni di ricorso e di arbitrato la cui organizzazione e procedura sono determinate dalla presente ordinanza e relative unità amministrative competenti

Dipartimento federale di giustizia e polizia stralciare: Commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private

Dipartimento federale delle finanze completare: Commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private