AS 2003 213
Ordinanza dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sull'istruzione del personale insegnante
Ordinanza dell’Ufficio federale della protezione civile
del 12 dicembre 2002
L’Ufficio federale della protezione civile, visto l’articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge sulla protezione civile del 17 giugno 19941 (LPCi), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’istruzione del personale insegnante della prote- zione civile.
Art. 2 Modalità d’istruzione
1 L’istruzione del personale insegnante della protezione civile è strutturata in
moduli.
2 I moduli possono essere frequentati:
a. singolarmente quale istruzione e perfezionamento individuale; b. come parte integrante di iter d’istruzione composti da più moduli.
Sezione 2: Moduli
Art. 3 Definizione e contenuto 1 I moduli costituiscono delle unità didattiche distinte e ben definite. I moduli più voluminosi possono essere suddivisi in più parti. 2 I moduli sono improntati sulla formazione degli adulti nel campo della protezione civile, in particolare nei settori conoscenze di base, aiuto alla condotta, protezione e assistenza e sostegno.
RS 523.51 1 RS 520.1
2002-2492 213
Ordinanza dell’Ufficio federale della protezione civile RU 2003
Art. 4 Descrizione dei moduli 1 Di ogni modulo esiste una descrizione. Questa viene allestita dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufficio federale) per l’anno successivo al più tardi durante la settimana 32.
2 La descrizione dei moduli riporta in particolare le informazioni seguenti:
a. condizioni d’ammissione; b. competenze; c. obiettivi e contenuti; d. validità; e. modalità di valutazione. 3 Per ogni modulo, dai partecipanti possono essere pretese prestazioni individuali del seguente tipo: a. esami scritti; b. esami orali; c. lavori scritti; d. stage, come interventi quale docente di classe; e. prestazioni individuali nell’ambito di lavori di gruppo; f. una combinazione delle prestazioni individuali sopra elencate. 4 Il capo dell’istruzione del personale insegnante determina il tipo di prestazioni individuali da fornire nei singoli moduli.
Sezione 3: Valutazione delle prestazioni
Art. 5 Principio I risultati conseguiti dai partecipanti di un modulo vengono controllati grazie alla valutazione delle prestazioni.
Art. 6 Valutazione delle prestazioni individuali Le prestazioni individuali sono valutate con note intere e mezze note su una scala da
1 a 6. La nota 6 è la migliore, la nota 1 la peggiore.
Art. 7 Metro di valutazione Le note utilizzate hanno il seguente significato:
6 = ottimo 4 = sufficiente 2 = cattivo
5 = buono 3 = insufficiente 1 = inaccettabile
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Art. 8 Prestazioni individuali non fornite 1 Le prestazioni individuali non fornite senza motivazione vengono valutate con la nota 1.
2 In caso di prestazioni non fornite previa motivazione, l’insegnante competente
decide se la prestazione va recuperata o meno. 3 Le prestazioni non fornite sono motivate se il partecipante non ha la possibilità di fornirle per motivi estranei alla sua volontà, ad esempio in caso di incidente, malat- tia o decesso in famiglia. 4 In caso di controversia la decisione spetta al capo dell’istruzione del personale in- segnante.
Art. 9 Azioni disoneste La conseguenza di un’azione disonesta è una valutazione con la nota 1.
Art. 10 Valutazione
1 Un modulo viene considerato come frequentato con successo se la media matema-
tica delle prestazioni individuali, arrotondata ad una nota intera o ad una mezza nota, è almeno pari a 4 e la nota ottenuta allo stage è almeno pari a 4. 2 Per i moduli frequentati con successo sono assegnati crediti di punto nella misura definita nella descrizione del modulo.
3 Non sono assegnati crediti di punto per moduli non superati.
Art. 11 Attestazione Per ogni modulo frequentato i partecipanti ottengono un’attestazione. I crediti di punto ottenuti sono registrati in un libretto d’attestazione.
Art. 12 Ripetizione di un modulo
1 Un modulo può essere ripetuto una sola volta.
2 Sono esclusi da questa limitazione i moduli che per motivi di forza maggiore sono stati frequentati solo in parte. 3 Chi ripete un modulo è tenuto a fornire tutte le prestazioni individuali richieste.
Art. 13 Competenze Le decisioni relative al contenuto delle prestazioni individuali, allo svolgimento degli esami e alla valutazione delle prestazioni individuali competono al docente che insegna il modulo.
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Art. 14 Commissione di vigilanza del personale insegnante 1 La valutazione delle prestazioni è sorvegliata dalla commissione di vigilanza del personale insegnante (commissione).
2 La commissione è l’istanza di ricorso.
3 La commissione è composta:
a. dal capo dell’istruzione in qualità di presidente; b. dal capo dell’istruzione del personale insegnante in qualità di vicepresiden- te; c. da quattro rappresentanti degli uffici cantonali responsabili della protezione civile; d. da due membri dell’Associazione svizzera delle organizzazioni di protezione civile.
Sezione 4: Iter d’istruzione per diplomi e certificati
Art. 15 Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno 1 Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno sono elencati nell’appendice 1 numero I. 2 Chi assolve con successo l’iter d’istruzione per il personale insegnante della prote- zione civile a tempo pieno ottiene un diploma che dà diritto a valersi del titolo di «Istruttore federale della protezione civile».
Art. 16 Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale 1 Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale sono elencati nell’appendice 1 numero II. 2 Chi assolve con successo l’iter d’istruzione per il personale insegnante della prote- zione civile a tempo parziale ottiene un certificato che dà diritto a valersi del titolo di «Istruttore della protezione civile a tempo parziale».
Art. 17 Attestato 1 Al termine dell’iter d’istruzione, il partecipante ottiene un attestato con i risultati ottenuti. 2 L’attestato riporta le note e i crediti di punto ottenuti nei diversi moduli frequen- tati.
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Art. 18 Consegna dei diplomi e dei certificati La consegna dei diplomi e dei certificati ha luogo una volta all’anno a condizione che qualcuno abbia conseguito un diploma o un certificato.
Sezione 5: Iscrizione, realizzazione e costi
Art. 19 Pubblicazione dei moduli Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile sono informati in merito all’offerta d’istruzione federale per l’anno successivo al più tardi nella settimana 32.
Art. 20 Iscrizioni 1 Il Cantone annuncia all’Ufficio federale i partecipanti per i corsi dell’anno succes- sivo entro la fine della settimana 41.
2 L’iscrizione è valida solo se le condizioni d’ammissione sono soddisfatte.
3 Con l’iscrizione il partecipante si impegna a frequentare i moduli e a fornire le pre- stazioni individuali richieste.
Art. 21 Decisione di realizzazione 1 Al più tardi nella settimana 44 l’ufficio federale decide, sulla base delle iscrizioni pervenute, in merito alla realizzazione dei moduli e ad eventuali limitazioni del numero dei partecipanti e informa tempestivamente i Cantoni sulle decisioni prese. 2 In caso di cancellazione di un modulo o di limitazione del numero dei partecipanti, l’iscrizione non dà diritto alla frequentazione del modulo. 3 Se il numero dei partecipanti è limitato, si terrà conto delle iscrizioni nell’ordine di entrata.
Art. 22 Costi I costi di realizzazione dei moduli, di partecipazione, di viaggio, di vitto e alloggio dei partecipanti sono a carico della Confederazione.
Sezione 6: Diritto di ricorso, obbligo di conservazione e del segreto
Art. 23 Procedura 1 È possibile ricorrere contro la valutazione di un modulo presso la Commissione di vigilanza.
2 Il ricorso va inoltrato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
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3 La procedura si basa sulle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
Art. 24 Obbligo di conservazione L’Ufficio federale conserva per almeno dieci anni l’elenco dei partecipanti, i loro risultati e un esemplare dei questionari e delle soluzioni di ogni prestazione indivi- duale.
Art. 25 Obbligo del segreto I membri della commissione e del corpo insegnante sono tenuti a mantenere il segreto sulla valutazione delle prestazioni nei confronti di terzi.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 26 Diritto previgente: abrogazione I seguenti atti legislativi sono abrogati: a. Ordinanza del 19 ottobre 19943 concernente la promozione presso la Scuola federale per istruttori della protezione civile; b. Ordinanza del 19 ottobre 19944 concernente gli esami per l’ottenimento del diploma federale di istruttore della protezione civile.
Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
12 dicembre 2002 Ufficio federale della protezione civile: Il direttore, i.r. Bruno Hostettler
2 RS 172.021 3 RU 1994 2755 4 RU 1994 2758
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Appendice 1 (Art. 15 e 16)
Iter d’istruzione: struttura e prestazioni richieste
I. Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno
1 Condizioni d’ammissione:
– Attestato di capacità di un apprendistato professionale di almeno 3 anni o certificato equivalente – Aspirante istruttore della protezione civile a tempo pieno della Confe- derazione, di un Cantone o di un Comune
2 Struttura e contenuto dei moduli
a. Moduli obbligatori con rispettivo punteggio Moduli obbligatori Contenuti Punti
Formazione Principi metodico-didattici, chi impara, chi 6 degli adulti insegna, metodica didattica, comunicazione, conflitti, i sussidi didattici a colori Basi della Politica di sicurezza (conoscenze di base), 3 protezione civile 1 partner nella protezione della popolazio- ne/nell’esercito, compiti e organizzazione della protezione civile, la protezione civile nel cantone Basi della Politica di sicurezza (nozioni complemen- 2 protezione civile 2 tari), federalismo, storia, protezione della popolazione in altri Paesi Basi della Compiti del direttore dell’esercizio e 4 protezione civile 3 dell’accompagnatore del corso di ripetizione Comando della Basi, condotta, aiuto in caso di catastrofi e 2 protezione civile altre situazioni d’emergenza nel Comune/ nella Regione, il comandante della prote- zione civile nell’organo di condotta, perso- nale, amministrazione, costruzioni di prote- zione e materiale, corsi di ripetizione Direttore del corso La funzione di direttore del corso, prepara- 1 tivi in vista di un corso, svolgimento e valutazione del corso, assistenza allo stato maggiore del corso
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b. Moduli obbligatori a scelta con rispettivo punteggio Moduli obbligatori a scelta Contenuti Punti
Aiuto alla Istruzione tecnica e istruzione per diventare 9 condotta 1 docente di classe nei settori analisi della (compreso stage) e situazione, telematica e ABC aiuto alla condotta 2 Protezione e Istruzione tecnica e istruzione per diventare 7 assistenza 1 docente di classe fino al livello di capose- (compreso stage) zione e protezione e assistenza 2 Sostegno 1 Istruzione tecnica e istruzione per diventare 7 (compreso stage) docente di classe fino al livello di capose- e sostegno 2 zione
3 Prestazioni richieste
L’iter d’istruzione è assolto con successo se sono state fornite le prestazioni seguenti: a. Entro quattro anni:
1. sono stati assolti con successo tutti i moduli obbligatori
2. sono stati totalizzati almeno 14 punti frequentando moduli obbli-
gatori a scelta. b. Gli stage sono stati valutati almeno con la nota 4.
II. Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale
1 Condizioni d’ammissione:
– Attestato di capacità di un apprendistato professionale di almeno 2 anni o certificato perlomeno equivalente – Aspirante istruttore della protezione civile a tempo parziale di un can- tone o un comune
2 Struttura e contenuto dei moduli
a. Moduli obbligatori con rispettivo punteggio Moduli obbligatori Contenuti Punti
Formazione Principi metodici e didattici 11/2 degli adulti Basi della Politica di sicurezza (conoscenze di base), partner 11/2 protezione nella protezione della popolazione/nell’esercito, civile 1 compiti e organizzazione della protezione civile
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b. Moduli obbligatori a scelta con rispettivo punteggio Moduli obbligatori a scelta Contenuti Punti
Protezione e Istruzione tecnica e istruzione per diventare 4 assistenza 1 docente di classe fino al livello di truppa (compreso stage) Sostegno 1 Istruzione tecnica e istruzione per diventare 4 (compreso stage) docente di classe fino al livello di truppa
3 Prestazioni richieste
L’iter d’istruzione è assolto con successo se sono state fornite le prestazioni seguenti: a. Entro quattro anni:
1. sono stati assolti con successo tutti i moduli obbligatori
2. sono stati totalizzati almeno 4 punti frequentando moduli obbli-
gatori a scelta. b. Gli stage sono stati valutati almeno con la nota 4.