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AS 2003 2133

Legge sul Tribunale penale federale

Legge sul Tribunale penale federale (LTPF)

del 4 ottobre 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 191a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, decreta:

Capitolo 1: Statuto e organizzazione Sezione 1: Statuto

Art. 1 Principio 1 Il Tribunale penale federale è il tribunale penale ordinario della Confederazione.

2 In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, giudica quale auto- rità di grado precedente.

3 È dotato di 15–35 posti di giudice.

4 L’Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.

5 Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l’Assemblea federale può autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.

Art. 2 Indipendenza Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale penale federale è indipendente e sottostà al solo diritto.

Art. 3 Alta vigilanza

1 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sul Tribunale penale federale.

2 Essa decide ogni anno sull’approvazione del progetto di preventivo, del consunti- vo e del rapporto di gestione del Tribunale penale federale.

RS 173.71

2001-0205 2133

Legge sul Tribunale penale federale RU 2003

Art. 4 Sede

1 La sede del Tribunale penale federale è determinata dalla legge federale del

21 giugno 20023 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale ammini- strativo federale. 2 Se risulta opportuno date le circostanze, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.

Sezione 2: Giudici

Art. 5 Elezione

1 L’Assemblea federale elegge i giudici.

2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 6 Incompatibilità 1 I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio fede- rale o del Tribunale federale, né esercitare alcun’altra funzione al servizio della Confederazione. 2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’adempimento della loro funzione di giudice, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità né esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio. 3 Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere. 4 I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della dire- zione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale.

Art. 7 Altre attività I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale penale federale soltanto con l’autorizzazione di quest’ultimo.

Art. 8 Incompatibilità personale I parenti e gli affini in linea retta e, fino al quarto grado compreso, in linea collate- rale, i coniugi, i coniugi di fratelli e sorelle e le persone che convivono stabilmente non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale.

3 RS RS 173.72; RU 2003 2163

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Legge sul Tribunale penale federale RU 2003

Art. 9 Durata della carica

1 I giudici stanno in carica sei anni.

2 I giudici che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell’anno civile.

3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 10 Destituzione L’Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo man- dato se: a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 11 Giuramento 1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

2 Prestano giuramento dinanzi alla Corte plenaria.

3 Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 12 Grado di occupazione e statuto giuridico

1 I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

2 Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupa- zione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata.

3 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la

retribuzione dei giudici.

Sezione 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 13 Principio Il Tribunale penale federale determina la sua organizzazione e amministrazione.

Art. 14 Presidenza

1 L’Assemblea federale elegge per due anni il presidente e il vicepresidente del

Tribunale scegliendoli tra i suoi giudici. 2 Il presidente presiede la Corte plenaria ed è membro della direzione del Tribunale. Rappresenta il Tribunale verso l’esterno.

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3 In caso di impedimento, è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità di elezione, dal più anziano tra di loro.

Art. 15 Corte plenaria

1 Alla Corte plenaria competono segnatamente:

a. le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale; b. l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministra- zione del Tribunale, la ripartizione delle cause, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni; c. le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici du- rante il periodo di carica; d. l’adozione del rapporto di gestione; e. la nomina, per sei anni e tenendo conto delle lingue ufficiali, dei giudici istruttori federali e dei loro supplenti; in caso di necessità, essa nomina giu- dici istruttori straordinari. 2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

3 I giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale hanno un voto.

Art. 16 Direzione del Tribunale 1 La Corte plenaria nomina i membri della direzione del Tribunale scegliendoli tra i giudici.

2 La direzione è responsabile dell’amministrazione del Tribunale.

Art. 17 Corti 1 La Corte plenaria costituisce per due anni una o più corti penali e una o più corti dei reclami penali. Ne rende pubblica la composizione.

2 Per costituire le corti, tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.

3 Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte

diversa dalla sua. Il giudice che ha prestato il proprio concorso in quanto membro della Corte dei reclami penali non può, nella stessa causa, fungere da membro della Corte penale.

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Art. 18 Presidenza delle corti

1 La Corte plenaria nomina i presidenti delle corti per due anni.

2 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità di elezione, dal più anziano tra di loro.

Art. 19 Votazione 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la direzione del Tribunale e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti. 2 In caso di parità di voti, se si tratta di decisioni, decide il voto del presidente; se si tratta di nomine, decide la sorte.

Art. 20 Ripartizione delle cause Il Tribunale penale federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.

Art. 21 Modifica della giurisprudenza e precedenti 1 Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite. 2 Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte interessa- ta, qualora lo ritenesse opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite. 3 Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.

Art. 22 Cancellieri

1 Il Tribunale penale federale nomina i cancellieri.

2 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto con- sultivo. 3 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.

4 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

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Art. 23 Amministrazione

1 Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.

2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

3 Tiene una contabilità propria.

Art. 24 Segretariato generale

1 Il Tribunale penale federale nomina il segretario generale e il suo sostituto.

2 Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scien- tifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e degli organi amministrativi.

Art. 25 Informazione Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. Ogni corte decide quali delle proprie sentenze debbano essere oggetto di pubblicazione uffi- ciale.

Capitolo 2: Competenze e procedura Sezione 1: Corte penale

Art. 26 Competenza La Corte penale giudica: a. le cause penali sottoposte alla giurisdizione federale in virtù degli articoli 340 e 340bis del Codice penale4, sempreché il procuratore generale della Confede- razione non ne abbia deferito l’istruzione e il giudizio alle autorità cantonali; b. le cause penali amministrative che il Consiglio federale ha deferito al Tribu- nale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo; c. le domande di riabilitazione inerenti a sentenze pronunciate da una giurisdi- zione della Confederazione.

Art. 27 Composizione

1 Le cause che rientrano nella competenza della Corte penale sono giudicate:

a. dal presidente o da un giudice da questi designato, qualora la sanzione pre- vedibile sia la multa, l’arresto, la detenzione per un anno al massimo o una misura non privativa della libertà;

4 RS 311.0 5 RS 313.0

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b. da tre giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la detenzione o la reclu- sione superiori a un anno, ma al massimo fino a dieci anni, o una misura pri- vativa della libertà ai sensi degli articoli 43, 44 e 100bis del Codice penale6; c. da cinque giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la reclusione per più di dieci anni o una misura privativa della libertà ai sensi dell’articolo 42 del Codice penale. 2 Se nella sua prima composizione, la Corte penale accerta che sarà pronunciata una sanzione che va oltre la sua competenza, il numero dei giudici è aumentato di con- seguenza. 3 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, l’accusato può domandare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’atto d’accusa, che la Corte giudichi nella composi- zione di tre giudici.

4 La Corte penale giudica le domande di riabilitazione nella composizione di tre

giudici.

Sezione 2: Corte dei reclami penali

Art. 28 Competenza

1 La Corte dei reclami penali giudica:

a. i reclami contro atti o omissioni del procuratore generale della Confedera- zione o del giudice istruttore federale nelle cause penali sottoposte alla giuri- sdizione federale (art. 26 lett. a); b. le misure coercitive e i relativi atti, in quanto la legge federale del 15 giugno

19347 sulla procedura penale o un’altra legge federale lo preveda;

c. le domande di ricusazione contestate concernenti il procuratore generale della Confederazione, i giudici istruttori federali e i loro cancellieri; d. i reclami che le sono sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo

19748 sul diritto penale amministrativo;

e. i reclami contro gli ordini di arresto in vista d’estradizione e contro le altre decisioni pronunciate in virtù dell’articolo 47 della legge federale del 20 marzo 19819 sull’assistenza internazionale in materia penale; f. i ricorsi contro gli ordini di arresto in vista di consegna e contro le decisioni dell’Ufficio centrale in merito alle domande di scarcerazione di cui agli arti- coli 19 e 20 della legge federale del 22 giugno 200110 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale;

6 RS 311.0 7 RS 312.0 8 RS 313.0 9 RS 351.1 10 RS 351.6

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g. le contestazioni concernenti la competenza e l’assistenza nazionale in mate- ria penale, in quanto una legge federale lo preveda; h. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro del suo personale. 2 Essa esercita la vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sul- l’istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale.

Art. 29 Composizione La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la legge attribuisca tale competenza al presidente.

Sezione 3: Procedura

Art. 30 Principio La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dalla legge federale del 15 giugno 193411 sulla procedura penale; sono fatti salvi i casi previsti negli articoli 26 lettera b e 28 capoverso 1 lettera d, cui è applicabile la legge fede- rale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo.

Art. 31 Revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali 1 Gli articoli 136–145 della legge federale del 16 dicembre 194313 sull’organizza- zione giudiziaria si applicano per analogia alla revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali.

2 Non sono proponibili come motivi di revisione i motivi che l’istante avrebbe

potuto invocare con ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 32 Modifica del diritto vigente

1 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

2 L’Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi

federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

11 RS 312.0 12 RS 313.0 13 RS 173.110

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Art. 33 Disposizioni transitorie 1 All’entrata in vigore della presente legge, il Tribunale penale federale riprende le cause pendenti dinanzi alla Corte penale federale e alla Camera d’accusa del Tribu- nale federale. 2 Il nuovo diritto è applicabile ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge. 3 Fino all’entrata in vigore della revisione totale della legge federale del 16 dicembre 194314 sull’organizzazione giudiziaria, le decisioni del Tribunale penale federale sono impugnabili come segue: a. le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive, mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli articoli 214–216,

218 e 219 della legge federale del 15 giugno 193415 sulla procedura penale,

applicabili per analogia; b. le decisioni della Corte penale, mediante ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. La procedura è retta dagli articoli 268– 278bis della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale; l’articolo 269 capoverso 2 non è tuttavia applicabile. Il procuratore generale della Confederazione è legittimato a ricorrere.

Art. 34 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

14 RS 173.110 15 RS 312.0

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 23 gennaio 2003.16 2 Gli articoli 1–14, 15 capoverso 1 lettere a–d e capoversi 2 e 3, 16–20, 22–24, 32 e 34 della legge del 4 ottobre 2002 e i numeri 2–6 del suo allegato entrano in vigore il 1° agosto 2003.17

3 Le altre disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2004.

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

16 FF 2002 5791 17 RU 2003 2131

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Allegato (art. 32 cpv. 1)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997 18 sulle misure per la salvaguardia

della sicurezza interna

Art. 13 cpv. 4 4 Il Dipartimento preposto o il Consiglio federale dirime le contestazioni in seno all’Amministrazione federale; la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dirime le contestazioni tra organi della Confederazione e dei Cantoni.

2. Legge del 26 giugno 1998 19 sull’archiviazione

Art. 1 cpv. 1 lett. d

1 La presente legge disciplina l’archiviazione di documenti:

d. del Tribunale penale federale e delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato;

Art. 4 cpv. 4 4 Il Tribunale penale federale e le commissioni federali di ricorso e di arbitrato offrono all’Archivio federale di archiviare i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell’archiviazione conformemente ai principi della presente legge.

3. Legge del 26 marzo 1934 20 sulle garanzie

Art. 4 cpv. 2

2 Parimenti un membro del Tribunale federale o del Tribunale penale federale non

può essere perseguito senza il proprio consenso scritto o l’autorizzazione della Corte plenaria.

Art. 5 Se il Consiglio federale, il Tribunale federale o il Tribunale penale federale negano l’autorizzazione a procedere, l’autorità competente per l’azione penale può, entro

18 RS 120 19 RS 152.1 20 RS 170.21

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Legge sul Tribunale penale federale RU 2003

dieci giorni dalla comunicazione della decisione, deferirla all’Assemblea federale plenaria.

Art. 6 cpv. 2

2 Il reato è sottoposto alla giurisdizione penale federale.

Art. 8 1 I crimini e delitti contro la vita, l’incolumità e la libertà personale di membri del Consiglio federale o del Cancelliere della Confederazione sono sottoposti alla giuri- sdizione federale. Lo stesso vale per i crimini e delitti contro l’onore, in quanto essi si riferiscano all’attività di questi magistrati.

2 Tali sono sottoposti alla giurisdizione federale anche quando sono commessi

contro la persona di membri dell’Assemblea federale o del Tribunale federale, di giurati federali, del Procuratore generale della Confederazione o di giudici istruttori federali, di supplenti o di sostituti di questi funzionari, o di rappresentanti o com- missari federali, mentre queste persone si trovano in effettivo servizio della Confe- derazione.

3 Rimangono salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale

federale in quanto si tratti di crimini e delitti contro la Confederazione e i poteri federali.

4. Legge del 14 marzo 1958 21 sulla responsabilità

Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c 1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubbli- ca della Confederazione, quali: c. i membri e i supplenti del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nonché i membri del Tribunale penale federale;

Art. 14 cpv. 5 e 6 5 L’incolpato può essere rinviato al Tribunale penale federale, ancorché il reato soggiaccia alla giurisdizione cantonale, quando il rinvio fosse giustificato da circo- stanze particolari. 6 Se il permesso è accordato e il caso è rimesso al Tribunale penale federale, l’As- semblea federale plenaria designa un procuratore generale straordinario.

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 5bis

1 … Per il personale dei servizi del Parlamento, tale permesso è accordato dalla

Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale, per il personale del Tribunale federale dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale, per il personale

21 RS 170.32

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del Tribunale federale delle assicurazioni dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale delle assicurazioni e per il personale del Tribunale penale fede- rale dalla direzione del Tribunale penale federale. 5bis Abrogato

5. Legge del 24 marzo 200022 sul personale federale

Art. 2 cpv. 1 lett. f

1 La presente legge è applicabile al personale:

f. del Tribunale penale federale, sempreché la legge del 4 ottobre 200223 sul Tribunale penale federale non preveda altrimenti, e delle Commissioni fede- rali di ricorso e d’arbitrato secondo gli articoli 71a–71c della legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa;

Art. 3 cpv. 3 3 Il Tribunale penale federale è considerato datore di lavoro, per quanto la legge o il Consiglio federale gli deleghino le corrispondenti competenze.

6. Legge federale del 23 giugno 200025 sulla Cassa pensioni della

Confederazione Art. 1 cpv. 1 lett. e

1 La presente legge disciplina la previdenza professionale contro le conseguenze

economiche di vecchiaia, invalidità e morte per il personale: e. del Tribunale penale federale e delle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato secondo gli articoli 71a-71c della legge federale del 20 dicembre

196826 sulla procedura amministrativa, inclusi i giudici;

7. Legge federale del 16 dicembre 194327 sull’organizzazione giudiziaria

Art. 12 cpv. 1 lett. d, f , g nonché cpv. 2 1 Il Tribunale federale costituisce nel proprio seno, per un periodo di due anni civili, le sezioni seguenti: d. abrogata f. abrogata

22 RS 172.220.1 23 RS 173.71; RU 2003 2133 24 RS 172.021 25 RS 172.222.0 26 RS 172.021 27 RS 173.110

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g. la Corte di cassazione penale, incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro le decisioni prese nei Cantoni dai tribunali penali o dalle autorità di accusa e contro le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale.

2 Abrogato

Art. 13 cpv. 4 Abrogato

Art. 22 cpv. 1 frase introduttiva

1 I membri o supplenti del Tribunale federale devono astenersi: ...

Art. 23 frase introduttiva I giudici o supplenti del Tribunale federale possono essere ricusati dalle parti o dichiarare essi stessi che si astengono: ...

Art. 26 cpv. 1 1 Se la causa della ricusazione (art. 22 e 23) è contestata, la sezione competente pronuncia sulla domanda, senza il concorso dei giudici ricusati.

Art. 27 Abrogato

8. Codice penale28

Art. 340 n. 3

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi federali speciali

concernenti la competenza del Tribunale penale federale.

Art. 351 Contestazioni Se esiste contestazione fra le autorità di più Cantoni sul foro compe- sul foro tente, il Tribunale penale federale designa il Cantone cui spetta il diritto e il dovere di perseguire e di giudicare.

Art. 357 Contestazioni Le contestazioni tra la Confederazione e un Cantone ovvero tra Can- toni circa l’assistenza sono decise dal Tribunale penale federale. Finché la decisione non sia emanata, devono essere mantenute le misure di sicurezza ordinate.

28 RS 311.0

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Art. 372 n. 1 terzo comma In caso di conflitto di competenza tra Cantoni, la decisione spetta al Tribunale penale federale.

Art. 381 cpv. 2

2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale fede-

rale dispone invece la Confederazione.

Art. 394 lett. a Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta: a. all’Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte pe- nale del Tribunale penale federale o da un’autorità ammini- strativa della Confederazione;

9. Legge federale del 15 giugno 1934 29 sulla procedura penale

Sostituzione di termini 1 Il termine «Camera d’accusa» è sostituito dal termine «Corte dei reclami penali» negli articoli 51 capoversi 1 e 2, 52 capoverso 2, 54 capoverso 2, 69 capoverso 3, 73 capoverso 2, 105bis capoverso 2, 109, 110 capoverso 1, 111, 112, 119 capoverso 3, 124, 218 e 241 capoverso 2. 2 Il termine «Camera d’accusa del Tribunale federale» è sostituito dal termine «Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale» negli articoli 17 capoverso 1, 18 capoverso 4, 27 capoverso 5, 100 capoverso 5, 102ter, 252 capoverso 3, 254 capo- verso 2, 260, 262 capoverso 3 e 263 capoverso 3. 3 Il termine «Corte penale federale» è sostituito dal termine «Corte penale» negli articoli 28 capoverso 1, 97 capoversi 1 e 2, 107, 140 capoverso 1, 141, 148 capover- so 3, 165, 331 capoversi 1 e 2, 332, 333 capoverso 1 e 341 capoverso 1.

Art. 1 cpv. 1 n. 1 e 3–6 1 La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti:

1. il Tribunale penale federale, composto della Corte penale e della Corte dei

reclami penali, le cui competenze sono definite nella legge del 4 ottobre

200230 sul Tribunale penale federale;

3. abrogato

4. abrogato

29 RS 312.0 30 RS 173.71; RU 2003 2133

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Legge sul Tribunale penale federale RU 2003

5. la Corte di cassazione penale del Tribunale federale nei ricorsi per cassa-

zione;

6. abrogato

Art. 2 Abrogato

Art. 7–11 Abrogati

Art. 12 La Corte di cassazione giudica, col concorso di cinque giudici, i ricorsi per cassa- zione contro le sentenze di tribunali penali cantonali, le decisioni penali di autorità amministrative cantonali, le dichiarazioni di non doversi procedere delle autorità cantonali di rinvio in materia penale e le decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale. Rimane salvo l’articolo 275bis.

Cifra III (art. 13) Abrogata

Art. 18 cpv. 3 secondo periodo Abrogato

Art. 18bis 1 Nei casi semplici, il procuratore generale può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi degli artico- li 340 numero 2 e 340bis del Codice penale31.

2 L’articolo 18 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.

Art. 27 cpv. 6 6 In materia di assistenza giudiziaria, sono del resto applicabili gli articoli 352–358 del Codice penale32.

Art. 38 cpv. 1 1 L’indennità al difensore d’ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale (art. 106 e 121).

31 RS 311.0 32 RS 311.0

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Titolo prima dell’art. 99 XIII. Della ricusazione, dei termini e della restituzione

Art. 99 1 La ricusazione di funzionari giudiziari, come pure i termini e la restituzione per inosservanza di termine, sono retti dalla legge federale del 16 dicembre 194333 sull’organizzazione giudiziaria. 2 Le disposizioni sulla ricusazione si applicano anche ai periti e agli interpreti.

3 La ricusazione del procuratore generale della Confederazione nonché dei giudici istruttori federali e dei loro cancellieri è retta per analogia dagli articoli 22 capover- so 1, 23–25 e 26 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica le domande di ricusazione contestate.

Art. 102 cpv. 2 2 Il procuratore generale decide circa le richieste. Sono fatti salvi gli articoli 18 capoversi 1 e 2 e 18bis capoverso 1.

Art. 106 cpv. 1bis 1bis Notifica parimenti questa sospensione alla parte lesa e alla vittima di un reato secondo l’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 199134 concernente l’aiuto alle vittime di reati. Contro la sospensione delle indagini la parte lesa e la vittima possono ricorrere entro dieci giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Titolo prima dell’art. 120 III. Della desistenza dal procedimento e della messa in stato d’accusa

Art. 120 1 Il procuratore generale può, nel corso dell’istruzione preparatoria o dopo la chiu- sura di essa, desistere dal procedimento.

2 La decisione di desistenza dal procedimento è motivata brevemente.

3 Essa è notificata:

1. all’imputato;

2. alla parte lesa;

33 RS 173.110 34 RS 312.5

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Legge sul Tribunale penale federale RU 2003

3. alla vittima di un reato secondo l’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre

199135 concernente l’aiuto alle vittime di reati;

4. al giudice istruttore;

5. alla Corte dei reclami penali.

4 La parte lesa e la vittima, indipendentemente dal fatto che facciano valere pretese civili, possono, entro dieci giorni, impugnare la decisione di desistenza dal procedi- mento dinanzi alla Corte dei reclami penali.

Art. 120bis

1 In caso di decisione di desistenza dal procedimento, il procuratore generale è

competente per la confisca di oggetti e beni patrimoniali. Egli notifica per scritto la decisione all’interessato e ne indica sommariamente i motivi. 2 La decisione di confisca può essere impugnata entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali.

Art. 121 secondo periodo ... Il procuratore generale può metterle totalmente o parzialmente a carico dell’im- putato che abbia colpevolmente provocato l’apertura del procedimento o sensibil- mente intralciato l’istruttoria con comportamenti defatigatori.

Art. 122 cpv. 3 3 Il procuratore generale sottopone gli atti, per decisione, insieme con la sua propo- sta, alla Corte dei reclami penali. È dato modo alle persone in causa di presentare le loro osservazioni.

Titolo prima dell’art. 125 Abrogato

Art. 126

1 L’atto d’accusa deve indicare:

1. l’accusato;

2. il reato imputatogli, con i suoi elementi di fatto e di diritto;

3. le disposizioni penali applicabili;

4. i mezzi di prova invocati per il dibattimento;

5. la composizione della Corte penale (art. 27 della legge del 4 ottobre 200236 sul Tribunale penale federale).

2 Esso non è motivato.

35 RS 312.5 36 RS 173.71; RU 2003 2133

2150

Legge sul Tribunale penale federale RU 2003

Art. 127

1 Il procuratore generale notifica l’atto d’accusa:

1. a ogni accusato e al suo difensore;

2. alla parte lesa;

3. alla vittima di un reato secondo l’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre

199137 concernente l’aiuto alle vittime di reati;

4. alla Corte penale, insieme con gli atti;

5. al giudice istruttore.

2 L’atto d’accusa non è impugnabile.

Art. 128–134 Abrogati

Art. 135 Abrogato

Art. 136

1 Se l’accusato non ha ancora un difensore, il presidente della Corte penale lo

avverte che ha il diritto di designarlo. 2 Se l’accusato non fa uso di questo diritto entro il termine impartitogli, il presidente gli designa un difensore d’ufficio.

Art. 162 Abrogato

Art. 169 cpv. 2

2 Tiene conto delle risultanze della procedura preliminare e del dibattimento.

Art. 181

1 Il processo verbale del dibattimento contiene:

1. l’indicazione del luogo e della data del dibattimento;

2. i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancellie- re, dell’accusato e del suo difensore, della parte lesa e del suo patrocinatore o rappresentante nonché il reato indicato nell’atto d’accusa; 3. il riassunto delle dichiarazioni delle persone sentite e le domande importanti poste dal presidente, lo svolgimento del dibattimento e la constatazione del-

37 RS 312.5

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Legge sul Tribunale penale federale RU 2003

l’osservanza delle formalità prescritte, le istanze e le conclusioni delle parti, le decisioni prese in proposito e il dispositivo della sentenza. 2 Se il tenore di una dichiarazione è particolarmente importante, il presidente può ordinare, d’ufficio o su richiesta di una parte, che il processo verbale la riproduca integralmente.

Art. 212 cpv. 1 1 La nullità della sentenza penale pronunciata in seguito a domanda di revisione o a ricorso al Tribunale federale comporta la nullità della decisione sulle pretese di diritto civile.

Art. 213 Il giudice istruttore e il presidente della Corte penale possono accordare alla parte lesa il gratuito patrocinio alle condizioni previste nell’articolo 152 della legge fede- rale del 16 dicembre 194338 sull’organizzazione giudiziaria.

Art. 216 Il reclamo deve essere presentato per scritto al Tribunale penale federale. Il detenuto può consegnarlo alla direzione delle carceri, la quale deve farlo pervenire immedia- tamente al Tribunale penale federale.

Art. 219 cpv. 1 e 2 1 Se il reclamo non appare senz’altro irricevibile o infondato, il presidente della Corte dei reclami penali o il giudice da questi designato lo notifica al giudice istrut- tore assegnandogli un termine per la risposta. Spirato questo termine, la Corte dei reclami penali decide. 2 Se il reclamo è dichiarato fondato, la Corte dei reclami penali ordina le misure necessarie.

Cifra II (art. 220–228) Abrogata

Art. 229 frase introduttiva e n. 4 La revisione di una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale passata in giudicato può essere domandata: 4. se la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una decisione defi- nitiva una violazione della Convenzione del 4 novembre 195039 per la sal- vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi proto- colli, nella misura in cui un’indennità pecuniaria non sia atta a rimediare alle

38 RS 173.110 39 RS 0.101

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conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per rimediare a tali conseguenze; la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 di detta Convenzione.

Art. 232 cpv. 1 e 3

1 La domanda di revisione deve essere presentata per scritto al Tribunale penale

federale. 3 La domanda di revisione sospende l’esecuzione della sentenza soltanto se la Corte penale lo ordina.

Art. 233 Se la domanda di revisione è conforme alle norme della legge, la Corte penale la notifica alle altre parti e assegna loro un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.

Art. 234 La Corte penale ordina, se è il caso, l’assunzione di prove. Può incaricarne uno dei suoi membri o rivolgersi, per rogatoria, all’autorità cantonale. La Corte dà alle parti la facoltà di assistere all’assunzione delle prove.

Art. 236 Se la domanda di revisione è fondata, la Corte penale annulla la sentenza e ne pro- nuncia una nuova.

Art. 239 cpv. 1

1 Le decisioni della Corte penale divengono esecutive se:

1. il termine di ricorso al Tribunale federale è trascorso inutilizzato;

2. il ricorso non ha effetto sospensivo per legge o per pronuncia del Tribunale

federale;

3. il Tribunale federale ha respinto il ricorso o lo ha dichiarato irricevibile.

Art. 244 Abrogato

Art. 264 Abrogato

Cifra IIIbis (art. 265bis –265quinquies) Abrogata

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Titolo prima dell’art. 279 Parte quarta: Contestazioni sulla competenza e sull’assistenza giudiziaria nazionale

Art. 279 1 In caso di contestazioni sulla competenza tra la Confederazione e un Cantone o tra Cantoni, l’autorità di perseguimento penale adita per prima sottopone la questione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2 La decisione inerente alla giurisdizione della Confederazione o di un Cantone

pronunciata dall’autorità cantonale di perseguimento penale o dal procuratore gene- rale della Confederazione può essere impugnata dinanzi alla Corte dei reclami penali; quest’ultima può essere adita anche in caso di ritardo nella pronuncia di una siffatta decisione. Gli articoli 214–219 si applicano per analogia. 3 In caso di contestazioni sull’assistenza giudiziaria nazionale, le autorità federali e cantonali interessate possono adire la Corte dei reclami penali.

10. Legge federale del 22 marzo 197440 sul diritto penale amministrativo

Sostituzione di termini 1 Il termine «Tribunale federale» è sostituito dal termine «Tribunale penale federale» nell’articolo 22 capoverso 2.

2 I termini «Camera d’accusa del Tribunale federale» e «Camera d’accusa» sono

sostituiti dai termini «Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale» rispet- tivamente «Corte dei reclami penali» negli articoli 25 rubrica e capoversi 1–4, 26 capoversi 1–3, 27 capoverso 3, 29 capoverso 2, 30 capoverso 5, 33 capoverso 3, 50 capoverso 3, 51 capoverso 6, 88 capoverso 4, 96 capoverso 1, 98 capoverso 2, 100 capoverso 4 e 102 capoverso 3. 3 Il termine «Corte penale federale» è sostituito dal termine «Corte penale» negli articoli 21 capoverso 3, 81, 82 e 89 capoverso 1.

Art. 41 cpv. 2

2 All’interrogatorio e all’indennità dei testimoni si applicano per

analogia gli articoli 74–85 della legge federale del 15 giugno 193441 sulla procedura penale e l’articolo 48 della legge del 4 dicembre

194742 di procedura civile federale; il testimonio che, senza motivo

legittimo, rifiuta di fare una deposizione richiestagli con riferimento all’articolo 292 del Codice penale43 e sotto comminatoria delle pene ivi previste, è deferito al giudice penale per disobbedienza a decisioni dell’autorità.

40 RS 313.0 41 RS 312.0 42 RS 273 43 RS 311.0

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Legge sul Tribunale penale federale RU 2003

Art. 43 cpv. 2

2 All’imputato dev’essere data la possibilità di esprimersi circa la

scelta dei periti e le domande da porre. Per il resto, alla nomina dei periti, come anche ai loro diritti e doveri, si applicano per analogia gli articoli 92–96 della legge federale del 15 giugno 193444 sulla proce- dura penale e l’articolo 61 della legge del 4 dicembre 194745 di pro- cedura civile federale.

Art. 83 cpv. 2 Abrogato

Art. 93 cpv. 2

2 Se respinge una pretesa di attribuzione del ricavo della realizzazione

di un oggetto o di un bene confiscato, fondata sull’articolo 59 nume- ro 1 secondo comma del Codice penale46, l’amministrazione in causa emana una decisione in applicazione della legge federale del 20 dicembre 196847 sulla procedura amministrativa.

11. Codice penale militare del 13 giugno 1927 48

Art. 223 cpv. 1 e 2

1 I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdi-

zione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.

2 Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che

costituiscono un’usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie.

Art. 232b lett. b Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale milita- re, il diritto di grazia spetta: b. all’Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale pe- nale federale;

44 RS 312.0 45 RS 273 46 RS 311.0 47 RS 172.021 48 RS 321.0

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Legge sul Tribunale penale federale RU 2003

12. Procedura penale militare del 23 marzo 1979 49

Art. 21 Controversie Le controversie per denegata assistenza sono giudicate dal Tribunale penale fede- rale.

Art. 136 cpv. 2 2 Il tribunale pronuncia d’ufficio la sua incompetenza quando il caso non soggiace alla giurisdizione militare. Le decisioni prese dal Tribunale penale federale in virtù dell’articolo 223 del Codice penale militare del 13 giugno 192750 vincolano il tribunale e le parti.

13. Legge federale del 20 marzo 1981 51 sull’assistenza internazionale

in materia penale

Art. 48 cpv. 2 2 Contro queste decisioni è ammesso, entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell’ordine di arresto, il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Gli articoli 214–219 della legge federale del 15 giugno 193452 sulla proce- dura penale sono applicabili per analogia.

14. Legge federale del 22 giugno 200153 sulla cooperazione con la Corte penale

internazionale

Art. 19 cpv. 4 primo periodo

4 L’ordine di arresto in vista di consegna può essere impugnato mediante ricorso

dinanzi al Tribunale penale federale entro dieci giorni dalla notificazione scritta. …

Art. 20 cpv. 2 quarto periodo

2 … La decisione dell’Ufficio centrale può essere impugnata mediante ricorso di-

nanzi al Tribunale penale federale entro dieci giorni dalla notificazione scritta. …

49 RS 322.1 50 RS 321.0 51 RS 351.1 52 RS 312.0 53 RS 351.6

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Legge sul Tribunale penale federale RU 2003

15. Decreto federale del 21 dicembre 1995 54 concernente la cooperazione

con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario

Art. 12 cpv. 2 2 Può essere presentato un ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro un termine di dieci giorni a partire dalla notifica dell’ordine di arresto. Gli articoli 214–219 della legge federale del 15 giugno 193455 sulla procedura penale si applicano per analogia.

16. Legge federale del 7 ottobre 1994 56 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Art. 4 cpv. 2 2 In merito alle controversie che sorgono nell’Amministrazione federale decide l’au- torità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

17. Legge federale del 23 settembre 1953 57 sulla navigazione marittima

sotto bandiera svizzera

Art. 15 cpv. 1

1 I reati commessi a bordo di navi svizzere come pure le contravven-

zioni punibili secondo la presente legge devono essere perseguiti e giudicati dalle autorità del Cantone di Basilea Città, in quanto non sia prevista la competenza del Tribunale penale federale o dei tribunali militari. Il ricavo delle multe pronunciate in virtù della presente legge appartiene al Cantone di Basilea Città.

18. Legge federale del 6 ottobre 200058 sulla sorveglianza della corrispondenza

postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 7 cpv. 1 lett. a 1 L’ordine di sorveglianza va sottoposto per approvazione alle autorità seguenti:

a. da parte delle autorità civili della Confederazione: al presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;

54 RS 351.20 55 RS 312.0 56 RS 360 57 RS 747.30 58 RS 780.1

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Legge sul Tribunale penale federale RU 2003

19. Legge del 22 marzo 1991 59 sulla radioprotezione

Art. 46 cpv. 1 1 I delitti di cui all’articolo 43 sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale penale federale.

20. Legge federale dell’8 giugno 1923 60 concernente le lotterie e le scommesse

professionalmente organizzate

Art. 51 V. Contestazione Se esiste contestazione sul foro competente fra le autorità di più sul foro Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale designa il Cantone in cui devono aver luogo il procedimento e il giudizio.

21. Legge del 4 febbraio 191961 sulle cauzioni

Art. 20 cpv. 1

1 Gli organi, i rappresentanti ed ausiliari di una società che omettono

intenzionalmente di fare all’autorità di vigilanza le comunicazioni concernenti la cauzione o che fanno a questo proposito scientemente dichiarazioni inesatte, sono puniti dalla Corte penale del Tribunale penale federale con la detenzione fino a due anni o con la multa fino a ventimila franchi. Le due pene possono essere cumulate.

59 RS 814.50 60 RS 935.51 61 RS 961.02

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