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AS 2003 2165

Legge federale sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche

Legge federale sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche

del 21 marzo 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta:

Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina le misure della Confederazione intese a sostenere gli sforzi intrapresi su scala internazionale e ecologicamente sostenibili, volti al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche.

Art. 2 Misure

1 La Confederazione può:

a. erogare aiuti finanziari unici o periodici; b. fornire prestazioni in natura; c. inviare esperti. 2 Le misure possono essere realizzate nell’ambito di progetti multilaterali o bilate- rali.

Art. 3 Finanziamento Per le misure ai sensi della presente legge l’Assemblea federale stanzia crediti qua- dro pluriennali mediante decreti federali semplici.

Art. 4 Competenza Il Consiglio federale determina quali misure prendere ai sensi della presente legge.

RS 515.08

2002-0753 2165

Sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche RU 2003

Art. 5 Accordi internazionali Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali: a. sull’impiego dei fondi a carico dei crediti quadro; b. sull’invio di esperti.

Art. 6 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003 Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 10 luglio 20033, la presente legge entra in vigore il 1° agosto 2003.

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2003 (Cancelleria federale), FF 2003 2372.