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AS 2003 2179

Legge federale sulla navigazione aerea

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica del 21 marzo 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20021, decreta:

I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 2–2quinquies e 5

2 Esso può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il

servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima ad eco- nomia mista senza scopo di lucro (società), con partecipazione mag- gioritaria della Confederazione e statuti subordinati all’approvazione del Consiglio federale. Il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea vanno coordinati in funzione dei bisogni. La Confede- razione è responsabile per quanto attiene all’esercizio della sovranità dello Stato. 2bis La Confederazione assicura un’adeguata dotazione di capitale della società. La società, se realizza un utile, può utilizzarlo per la costituzione di riserve; le riserve servono al finanziamento degli investimenti e alla copertura di eventuali perdite. 2ter La Confederazione può finanziare inizialmente, in tutto o in parte, gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti di previdenza risultanti da un rendiconto conforme a standard inter- nazionalmente riconosciuti. 2quater La Confederazione finanzia totalmente o parzialmente, a favore degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura sup- plementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento anticipato.