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AS 2003 2181

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 2 luglio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 105 cpv. 2 secondo periodo 2 … Se rimane un disavanzo, l’assicurazione assegna un sussidio supplementare fino alla metà di quest’ultimo, ma al massimo di 10 franchi al giorno.

Art. 106 rubrica e cpv. 4 e 5 Laboratori per l’occupazione permanente d’invalidi, case per invalidi e centri giornalieri: diritto ai sussidi 4 I sussidi sono assegnati solo se una pianificazione cantonale o intercantonale prova l’esistenza di un bisogno specifico. Il Dipartimento disciplina la procedura e i criteri di approvazione.

5 Abrogato

Art. 106bis Laboratori per l’occupazione permanente d’invalidi, case per invalidi e centri giornalieri: importo dei sussidi 1 Il sussidio per le spese d’esercizio assegnato a un’istituzione corrisponde alle spese suppletive d’esercizio computabili ai sensi dell’articolo 106 capoversi 1–3, ma non deve superare le maggiori uscite computabili. Corrisponde al massimo al sussidio per le spese d’esercizio versato per l’esercizio 2000 aumentato di un supplemento di rincaro e di un eventuale supplemento ai sensi del capoverso 2. Il limite del sussidio stabilito ai sensi del capoverso 3 per istituzioni paragonabili non può essere supera- to. 2 L’Ufficio federale può accordare alle istituzioni un supplemento per i posti o un supplemento per assistenza. Il supplemento per i posti è versato per nuovi posti, sempreché il loro bisogno sia provato in base alla pianificazione di cui all’articolo 106 capoverso 4. Il supplemento per assistenza è versato a istituzioni che forniscono le loro prestazioni in modo finalizzato ed economico e assistono gli invalidi il cui stato di salute dal 2000 si è a tal punto incontestabilmente modificato

1 RS 831.201

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che questi ultimi necessitano di un’assistenza notevolmente più intensa. Il Diparti- mento emana le disposizioni d’esecuzione necessarie. 3 Il Dipartimento fissa il limite massimo del sussidio in funzione dell’impedimento e dell’intensità dell’assistenza agli invalidi necessaria. Il limite superiore di questo sussidio ammonta: a. per i laboratori ai sensi dell’articolo 100 capoverso 1 lettera a, a 17 franchi per ora di lavoro pagata; b. per case per invalidi ai sensi dell’articolo 100 capoverso 1 lettera b, a

155 franchi al giorno di presenza di una persona invalida collocata in una di

esse; c. per i centri giornalieri ai sensi dell’articolo 100 capoverso 1 lettera d, a

125 franchi al giorno di presenza per almeno cinque ore consecutive della

persona invalida in uno di essi. 4 I sussidi per le spese d’esercizio dei posti di lavoro decentralizzati dei laboratori di cui all’articolo 100 capoverso 1 lettera a non devono superare i sussidi versati per i posti di lavoro interni. Essi sono convenuti nell’ambito di contratti di prestazioni conformemente all’articolo 107bis capoverso 1. Il Dipartimento emana le disposizio- ni di esecuzione necessarie.

Art. 107 cpv. 4 e 5 4 Le richieste di supplemento per i posti devono essere presentate nel quadro della pianificazione dei bisogni conformemente all’articolo 106 capoverso 4. Le richieste di supplemento per assistenza devono essere inoltrate all’autorità competente del Cantone d’ubicazione dell’istituzione interessata. Essa esamina le richieste per quanto riguarda il bisogno e le trasmette all’Ufficio federale accompagnate da una domanda motivata. Le richieste di supplemento per assistenza e le corrispondenti domande del Cantone d’ubicazione devono pervenire all’Ufficio federale entro la fine di settembre dell’anno precedente.

5 I beneficiari hanno l’obbligo di informare, in ogni tempo, l’Ufficio federale

sull’uso dei sussidi e di permettere agli organi di controllo di visitare l’esercizio ed esaminare la contabilità.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 2 luglio 2003 1 Il supplemento di rincaro in rapporto al 2000 ammonta al 3 per cento al massimo per il 2004, al 4,5 per cento al massimo per il 2005 e al 6 per cento al massimo per il 2006.

2 Per il supplemento per i posti e il supplemento d’assistenza, nel 2004 sono a

disposizione al massimo 230 milioni di franchi. Di questi, al massimo 96 milioni di franchi possono essere utilizzati per nuovi posti già creati dopo il 2000 o ancora da creare nel 2004. Negli anni 2005 e 2006, per il supplemento per i posti e il supple- mento d’assistenza sono a disposizione complessivamente 45 milioni di franchi

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all’anno al massimo. Di questi, al massimo 24 milioni di franchi all’anno possono essere impiegati per creare nuovi posti. Il Dipartimento stabilisce il modo di calcolo e i criteri di ripartizione dell’importo complessivo del supplemento fra le istituzioni aventi diritto. 3 L’articolo 106bis capoverso 1 non si applica ai contratti di prestazioni ai sensi dell’articolo 107bis già conclusi al momento dell’entrata in vigore della presente modifica. 4 Le richieste di supplemento per assistenza ai sensi degli articoli 106bis capoverso 2 e 107 capoverso 4 per l’esercizio 2004 devono essere inoltrate all’Ufficio federale entro il 30 novembre 2003. 5 Il vecchio diritto si applica alle richieste di sussidi per le spese d’esercizio insorte fino al 31 dicembre 2003.

III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2003.

2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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