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AS 2003 2184

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 25 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:

Sezione 2: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Art. 72b Durata delle funzioni del presidente e dei due vicepresidenti del Consiglio d’’amministrazione In singoli casi motivati, la durata della funzione del presidente e dei due vicepresi- denti del Consiglio d’’amministrazione può essere prolungata, in deroga all’artico- lo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2003.

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz