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AS 2003 2185

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Modifica del 2 luglio 2003 (Parte 1)

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 20011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è modificata come segue:

Art. 2a Legname rotondo e prodotti del legno 1 L’importazione di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia è vietata. 2 Il divieto di importazione si applica alle merci delle voci 4401–4421, 4701–4705, 9401.6100, 9401.6900, 9403.3000–9403.6000 e 9406.0010 della tariffa doganale2.

II La presente modifica entra in vigore il 9 luglio 2003.

2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz