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AS 2003 2197

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

del 25 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoverso 2 e 21 della legge federale del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (LStat), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell’Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l’arti- colo 2 capoverso 1 della LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici: a. pubblicazioni (art. 18 LStat); b. comunicazione di risultati non pubblicati (art. 18 cpv. 1 LStat); c. esecuzione di elaborazioni statistiche particolari (art. 19 cpv. 1 LStat); d. comunicazione di dati personali anonimizzati, nonché di dati anonimizzati del Registro delle imprese e degli stabilimenti e del Registro federale degli edifici e delle abitazioni dell’Ufficio federale di statistica (art. 19 cpv. 2 LStat); e. compiti di ricerca, analisi e consulenza (art. 19 cpv. 3 LStat); f. autorizzazioni per l’utilizzazione di risultati statistici a scopo di lucro (art. 20 cpv. 2 LStat).

Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti e le indennità 1 Chi chiede una delle prestazioni indicate nell’articolo 1 è tenuto a pagare un emo- lumento e le spese. Chi chiede una tale prestazione a scopo commerciale deve versa- re un’indennità.

2 Se l’emolumento per una prestazione è dovuto da più persone, queste rispondono

solidalmente.

RS 431.09 1 RS 431.01

2002-2087 2197

Emolumenti e indennità per le prestazioni di servizi statistici RU 2003

Art. 3 Fatturazione e preventivo

1 Le prestazioni sono fatturate dalle unità amministrative che le hanno fornite.

2 Qualora siano chieste prestazioni per le quali si prevede che gli emolumenti e le spese superino l’importo di 500 franchi, le unità amministrative ne informano anti- cipatamente il richiedente; in tal caso le prestazioni devono essere chieste per scritto, su carta o per posta elettronica.

Art. 4 Pagamento anticipato In casi giustificati (ad es. domicilio all’estero, morosità, ecc.), le unità amministrati- ve possono esigere il pagamento anticipato.

Art. 5 Decisione; rimedi giuridici

1 Gli emolumenti sono notificati mediante decisione.

2 Contro la decisione sugli emolumenti è ammesso, entro 30 giorni, il ricorso al

Dipartimento federale competente. 3 La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 19682 sulla proce- dura amministrativa.

Art. 6 Scadenza

1 Gli emolumenti scadono:

a. al momento della fatturazione; b. con il passaggio in giudicato della decisione sugli stessi o della decisione su ricorso. 2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In casi particolari, le unità amministrative possono prorogare il termine di pagamento.

Art. 7 Prescrizione

1 Il diritto all’emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa nei confronti del debitore.

2 RS 172.021

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Emolumenti e indennità per le prestazioni di servizi statistici RU 2003

Sezione 2: Tariffe

Art. 8 Emolumenti per servizi non in linea 1 Gli emolumenti per i servizi forniti fuori dell’ambito in linea sono riscossi per:

a. unità d’informazione (v. allegato); b. unità di tempo impiegate (v. allegato); c. spese secondo l’articolo 9.

2 Gli emolumenti per unità d’informazione e gli emolumenti per le unità di tempo

impiegate possono essere calcolati insieme o separatamente.

Art. 9 Spese

1 Le spese sono fatturate separatamente.

2 Per spese s’intendono tutti i costi supplementari dovuti ai singoli servizi non in linea, segnatamente: a. le spese di porto, telefono e fax in caso di comunicazioni con l’estero; b. i costi dei lavori che le unità amministrative fanno eseguire da terzi; c. i costi di materiale e di distribuzione (v. allegato).

Art. 10 Emolumenti per servizi in linea

1 Gli emolumenti per i servizi forniti nell’ambito in linea sono riscossi per:

a. la registrazione unica; b. unità d’informazione (v. allegato); c. abbonamenti annuali per l’utilizzazione del servizio in linea:

1. per tutti i settori della statistica, segnatamente per l’Enciclopedia stati-

stica della Svizzera;

2. per singoli settori tematici della statistica.

2 La tassa di registrazione è di 50 franchi al massimo; essa decade per gli abbona- menti annuali secondo il capoverso 1 lettera c. 3 La tassa forfettaria per un abbonamento annuale è di 1500 franchi al massimo. È riscossa al posto degli emolumenti per unità d’informazione.

Art. 11 Indirizzi Gli emolumenti per gli elenchi di indirizzi e gli indirizzi su etichette sono calcolati per indirizzo (v. allegato).

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Emolumenti e indennità per le prestazioni di servizi statistici RU 2003

Art. 12 Richiami Per i richiami di libri dati in prestito, è riscosso un emolumento per il secondo richiamo e per ogni richiamo ulteriore. L’emolumento è di 10 franchi per il secondo richiamo e di 20 franchi per ogni richiamo ulteriore.

Sezione 3: Utilizzazione dei risultati statistici

Art. 13 Utilizzazione per scopi commerciali 1 Chi utilizza risultati statistici per produrre un valore aggiunto commerciale abbiso- gna di un’autorizzazione ed è tenuto a versare un’indennità. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri. L’unità amministrativa che fornisce le presta- zioni emana la relativa decisione.

2 La decisione indica l’ammontare dell’indennità e stabilisce almeno i seguenti

oneri: a. la determinazione della portata dell’utilizzazione; b. l’obbligo di:

1. non modificare il contenuto dei dati;

2. designare come pubblicazione non ufficiale il prodotto commerciale

offerto;

3. indicare in modo visibile la fonte dei dati.

3 L’indennità può essere stabilita sotto forma di importo forfettario unico o annuale. L’importo forfettario annuale comprende: a. cinque volte l’emolumento riscosso per prestazioni secondo il capoverso 2, se la parte dei dati ricevuti non supera il 50 per cento del prodotto messo in commercio; b. dieci volte l’emolumento riscosso per prestazioni secondo il capoverso 2, se la parte dei dati ricevuti supera il 50 per cento del prodotto messo in com- mercio; 4 La decisione può prevedere il pagamento anticipato di tutto o di parte dell’importo.

5 Se i diritti di utilizzazione sono concessi a istituzioni o persone che non perseguo- no uno scopo di lucro, l’unità amministrativa che ha preso la decisione può rinuncia- re all’indennità. 6 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.

3 RS 172.021

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Emolumenti e indennità per le prestazioni di servizi statistici RU 2003

Art. 14 Utilizzazione per scopi non commerciali 1 Chi utilizza risultati statistici per scopi non commerciali, non ha bisogno di auto- rizzazione e non è tenuto a versare un’indennità.

2 La fonte dei dati deve essere indicata in modo visibile.

Sezione 4: Esenzione e riduzione degli emolumenti

Art. 15 Esenzione Sono esenti da emolumenti: a. l’offerta di base di pubblicazioni in esemplari singoli per l’informazione del pubblico (offerta di servizio pubblico); b. le informazioni e i di cui all’articolo 1 lettere b–e forniti oralmente (offerta individualizzata) fino alla durata di un quarto d’ora; c. le offerte selezionate su Internet ai fini della promozione di servizi accessi- bili rapidamente e semplicemente; d. la consultazione di documenti presso i centri di documentazione delle unità amministrative; e. le offerte delle unità amministrative a scopo pubblicitario, fatta salva la tassa di protezione secondo l’allegato.

Art. 16 Riduzione 1 Possono essere stabilite tariffe d’abbonamento più vantaggiose per utenti che si avvalgono ripetutamente di pubblicazioni (stampate o offerte non in linea su sup- porti informatici), risultati statistici o analisi speciali. La riduzione è del 20 per cento al massimo. 2 In caso di acquisto di più esemplari di una stessa pubblicazione (stampata o offerta non in linea su supporti informatici) è accordato uno sconto del 20 per cento a partire dal decimo esemplare. 3 Uno sconto del 40 per cento è accordato ai rivenditori delle pubblicazioni (stam- pate o offerte non in linea su supporti non informatici). 4 Gli emolumenti per le utilizzazioni a più riprese di offerte digitali sono calcolati in modo decrescente secondo il numero di utenti (v. allegato).

5 Le riduzioni sulle prestazioni di servizi non sono cumulabili.

Art. 17 Esenzione dal pagamento delle spese In caso di esenzione o riduzione degli emolumenti si può rinunciare anche alla riscossione delle spese.

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Emolumenti e indennità per le prestazioni di servizi statistici RU 2003

Art. 18 Esenzione per determinati utenti L’unità amministrativa competente fornisce gratuitamente pubblicazioni in singoli esemplari ai seguenti utenti: a. alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; b. ai Servizi del Parlamento; c. ai membri dell’Assemblea federale e delle Commissioni federali; d. ai servizi statistici soggetti parzialmente o interamente alla LStat; e. agli uffici e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni; f. alle biblioteche e medioteche pubbliche; g. alle ambasciate estere in Svizzera; h. ai giornalisti.

Art. 19 Riduzione per determinati utenti 1 L’unità amministrativa competente fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 50 per cento alle scuole e ai centri di formazione di tutti i livelli. 2 Fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 20 per cento:

a. ad allievi e studenti; b. alle autorità cantonali e comunali; c. alle organizzazioni di utilità pubblica, ai partiti e alle organizzazioni politi- che. 3 L’autorità amministrativa competente presta i servizi di cui all’articolo 1 lette- re b–e gratuitamente fino a dieci ore di tempo impiegato e con una riduzione del

20 per cento per il tempo supplementare ai seguenti utenti:

a. alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; b. ai Servizi del Parlamento; c. ai membri dell’Assemblea federale e delle Commissioni federali; d. ai servizi statistici soggetti parzialmente o interamente alla LStat; e. agli uffici e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni.

4 RS 172.010.1 5 RS 172.010.1

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Emolumenti e indennità per le prestazioni di servizi statistici RU 2003

Art. 20 Riduzione per determinati utenti in caso di richiesta o utilizzazione ripetute 1 In caso di richiesta o utilizzazione ripetute di pubblicazioni non in linea, agli utenti che beneficiano di un’esenzione o di una riduzione sui singoli esemplari è accordato uno sconto del 20 per cento a partire dal secondo esemplare. 2 In caso di richiesta o utilizzazione ripetuta di offerte digitali, agli utenti che benefi- ciano di un’esenzione o di una riduzione sui singoli servizi è conteggiata la tariffa per l’utilizzazione ripetuta di offerte digitali (v. allegato).

Art. 21 Uffici di statistica esteri e organizzazioni intergovernative Per gli uffici di statistica esteri e le organizzazioni intergovernative, l’unità ammini- strativa competente fornisce pubblicazioni in singoli esemplari conformemente agli accordi di scambio.

Art. 22 Esenzione e riduzione degli emolumenti in caso di collaborazione 1 I servizi amministrativi cantonali e comunali come pure le imprese o organizzazio- ni che forniscono senza compenso dati o prestazioni di sostegno per una statistica possono ottenere gratuitamente una selezione dei risultati di questa statistica.

2 Si può rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:

a. è garantita la reciprocità; b. il servizio è necessario per adempiere un mandato dell’Amministrazione federale; c. vengono svolti compiti nell’interesse della Confederazione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 30 giugno 19936 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è abrogata.

6 RU 1993 2243, 1995 153, 2000 667 1555

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Emolumenti e indennità per le prestazioni di servizi statistici RU 2003

Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2003

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Emolumenti e indennità per le prestazioni di servizi statistici RU 2003

Allegato

Tariffe degli emolumenti e delle spese

Nei casi in cui mancano altre indicazioni si intendono i prezzi per copia/unità.

Emolumenti

Posizione

Emolumenti per unità d’informazione

1 Sono considerate unità

d’informazione: – le celle di una tabella L’emolumento per cella – i parametri secondo cui è o parametro è al massimo strutturata una banca dati di fr. -.005. – le pagine di una prestazione L’emolumento per pagina fornita in pagine è al massimo di fr. –.50. Emolumento in base al tempo impiegato

2 Personale amministrativo fr. 90.– all’ora

3 Personale scientifico fr. 130.– all’ora

4 Tariffa al minuto della telefonia a pagamento Tariffe secondo i fornitori

(numeri business) di telecomunicazioni, al massimo fr. 1.50 Emolumenti per indirizzi (estratti da registri)

5 Elenchi di indirizzi (stampati) fr. –.30 per indirizzo

6 Indirizzi su etichette autoadesive fr. –.50 per indirizzo

7 Indirizzi elettronici fr. 1.– per indirizzo

Tassa di protezione

8 a partire da 10 esemplari almeno fr. 2.–

al massimo fr. 5.– per esemplare Tariffa per utilizzazione ripetuta di offerte digitali

9 2–5 utenti Fattore 2 della tassa

per un’utilizzazione senza (art.16. cpv. 4) o con sconto (art. 20 cpv. 2)

10 6–10 utenti Fattore 3 della tassa per

un’utilizzazione senza sconto.

11 11–20 utenti Fattore 5 della tassa per

un’utilizzazione senza sconto.

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Emolumenti e indennità per le prestazioni di servizi statistici RU 2003

Posizione

12 21–50 utenti Fattore 7 della tassa per

un’utilizzazione senza sconto.

13 51–100 utenti Fattore 8 della tassa per

un’utilizzazione senza sconto.

14 Oltre 100 utenti Almeno fattore 10 e al

massimo fattore 50 della tassa per un’utilizzazione senza sconto.

Spese

Posizione

Costi di materiale e di distribuzione

50 Fotocopie b/n A4 fr. –.20

Fotocopie b/n A3 fr. –.50 Fotocopie a colori A4 fr. 1.– Fotocopie a colori A3 fr. 2.– Tabulati b/n A4 fr. –.20 Tabulati b/n A3 fr. –.50 Invio fax A4 fr. –.40 Invio fax A3 fr. –.80 Carte plotter A4 fr. 10.– Carte plotter A3 fr. 15.– Carte plotter >A3 fr. 60.– Dischetti fr. 1.– CD-R/RW fr. 2.– Costi di distribuzione fr. 5.–

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