AS 2003 222
Legge federale sulla circolazione stradale
Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)
Modifica del 4 ottobre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 20021, decreta:
I La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 73 cpv. 3
3 La Confederazione e i Cantoni liquidano conformemente alle dispo-
sizioni valide per le assicurazioni di responsabilità civile i sinistri cau- sati dai veicoli a motore, dai rimorchi e dai velocipedi di cui sono ci- vilmente responsabili. Comunicano al centro d’informazione (art. 79a) i servizi competenti per la liquidazione.
Art. 74 Ufficio nazionale 1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un’assi- di assicurazione curazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune l’Ufficio nazionale di assicurazione che è dotato di personalità giuridica propria.
2 L’Ufficio nazionale di assicurazione ha i seguenti compiti:
a. copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da vei- coli a motore e rimorchi esteri nella misura in cui essi siano sottoposti all’obbligo di concludere un’assicurazione in base alla presente legge; b. gestisce il centro d’informazione di cui all’articolo 79a; c. coordina la conclusione di assicurazioni di confine per i vei- coli a motore che entrano in Svizzera e non dispongono della dovuta copertura assicurativa.
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3 Il Consiglio federale disciplina:
a. l’obbligo di concludere un’assicurazione di confine; b. la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle dell’Ufficio nazionale di assicurazione.
4 Esso può escludere o limitare il sequestro destinato ad assicurare le
pretese di risarcimento di danni causati da veicoli a motore o rimorchi esteri.
Art. 76 Fondo nazionale 1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un’assi- di garanzia curazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia che è dotato di personalità giuridica propria.
2 Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti:
a. copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da vei- coli a motore, rimorchi e velocipedi non identificati o non assicurati, nella misura in cui essi siano sottoposti all’obbligo di concludere un’assicurazione in base alla presente legge; b. copre la responsabilità per i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento dell’assicuratore della responsabilità civile tenuto a versare prestazioni; c. gestisce l’organismo d’indennizzo di cui all’articolo 79d.
3 Il Consiglio federale disciplina:
a. i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 2; b. la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; c. la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle del Fondo nazionale di garanzia
4 Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a, gli obblighi a carico del
Fondo nazionale di garanzia si riducono in proporzione equivalente alle prestazioni che la parte lesa può pretendere da un’assicurazione contro i danni o un’assicurazione sociale.
5 Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a:
a. obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazio- ni quando l’assenza di un assicuratore di responsabilità civile tenuto a risarcire il danno è contestata; b. limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità.
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6 Mediante il pagamento dell’indennità alla parte lesa, il Fondo nazio-
nale di garanzia subentra a quest’ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde.
Art. 76a cpv. 1
1 Il detentore di un veicolo a motore paga annualmente un contributo
secondo il tipo di rischio assicurato per la copertura dell’esborso giu- sta gli articoli 74, 76, 79a e 79d.
Art. 76b Disposizioni 1 La parte lesa ha un diritto di azione diretta nei confronti dell’Ufficio comuni per l’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia. nazionale di assicurazione e il 2 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia Fondo nazionale sono sottoposti alla sorveglianza dell’Ufficio federale delle strade. di garanzia
3 Le persone che assumono mansioni dell’Ufficio nazionale di assicu-
razione e del Fondo nazionale di garanzia o che ne sorvegliano l’ese- cuzione sono tenute al segreto nei confronti di terzi. Nell’adempi- mento dei compiti loro affidati sono autorizzate a trattare o a fare trattare i dati personali necessari, compresi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità.
4 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia
possono: a. affidare ai loro membri o a terzi l’esecuzione dei compiti di loro competenza e designare un assicuratore gerente; b. concludere accordi con altri uffici nazionali di assicurazione e fondi nazionali di garanzia e con altri organismi esteri che si occupano di compiti analoghi, per facilitare il traffico trans- frontaliero e per tutelare le vittime della circolazione in questo ambito.
5 Il Consiglio federale emana disposizioni sui compiti e sulle compe-
tenze dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia per quanto concerne: a. la copertura dei danni in Svizzera e all’estero; b. la promozione e lo sviluppo della protezione assicurativa e della protezione delle vittime della circolazione nel traffico transfrontaliero.
Art. 79 Abrogato
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Art. 79a Centro 1 Il centro d’informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni d’informazione sociali le informazioni necessarie per far valere le loro pretese d’indennizzo.
2 Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vanno fornite.
3 Esso può obbligare le autorità e i privati a fornire al centro d’infor-
mazione i dati necessari.
Art. 79b Mandatari per la 1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un’assi- liquidazione dei sinistri curazione di responsabilità civile per i veicoli a motore devono desi- gnare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Paese ap- partenente allo Spazio economico europeo. Ne comunicano il nome e l’indirizzo ai centri d’informazione di questi Paesi e al centro d’infor- mazione di cui all’articolo 79a.
2 Il Consiglio federale può obbligare gli istituti d’assicurazione di cui
al capoverso 1 a designare mandatari per la liquidazione dei sinistri in altri Paesi.
3 I mandatari per la liquidazione dei sinistri sono persone fisiche o
giuridiche che rappresentano, nel proprio Paese d’attività, gli istituti d’assicurazione con sede in altri Paesi. Essi provvedono conforme- mente all’articolo 79c al trattamento e alla liquidazione delle richieste d’indennizzo presentate dalle parti lese residenti nel loro Paese d’atti- vità nei confronti degli istituti d’assicurazione da loro rappresentati.
4 Essi devono:
a. essere domiciliati nel loro Paese d’attività; b. disporre di poteri sufficienti per rappresentare gli istituti d’as- sicurazione nei confronti delle parti lese e per soddisfare inte- gralmente le richieste d’indennizzo; c. essere in grado di trattare i casi nella lingua ufficiale rispetti- vamente nelle lingue ufficiali del loro Paese d’attività.
5 Essi possono esercitare la loro attività per conto di uno o più istituti
d’assicurazione.
Art. 79c Liquidazione 1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un’assi- dei sinistri curazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, i mandatari incaricati in Svizzera della liquidazione dei sinistri, la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui i loro veicoli non sono assicurati, come pure l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di ga- ranzia devono rispondere entro tre mesi alle richieste d’indennizzo avanzate dalle parti lese:
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a. presentando un’offerta di risarcimento motivata, se la respon- sabilità non è contestata e il danno è stato quantificato; b. fornendo una risposta motivata alle osservazioni formulate nella richiesta, se la responsabilità è contestata o non è chia- ramente stabilita o se il danno non è stato quantificato inte- gralmente.
2 Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la richiesta con
pretese d’indennizzo concrete perviene all’organismo interpellato dalla parte lesa.
3 Dopo la scadenza del termine di tre mesi vanno corrisposti gli inte-
ressi di mora. Sono fatte salve ulteriori pretese della parte lesa.
Art. 79d Organismo 1 Le parti lese domiciliate in Svizzera possono far valere le loro prete- d’indennizzo se di responsabilità civile presso l’organismo d’indennizzo del Fondo nazionale di garanzia se: a. l’organismo interpellato per la liquidazione del sinistro non ha rispettato le disposizioni dell’articolo 79c; b. l’assicuratore estero della responsabilità civile tenuto a risarci- re i danni non ha designato in Svizzera alcun mandatario per la liquidazione dei sinistri; c. il danno, verificatosi in un Paese il cui ufficio nazionale di assicurazione ha aderito al sistema della carta verde, è stato provocato da un veicolo a motore non identificabile o il cui assicuratore non possa essere identificato entro due mesi. 2 Non sussiste nessuna pretesa nei confronti dell’organismo d’inden- nizzo se la parte lesa: a. ha dato avvio in Svizzera o all’estero a un’azione legale per far valere le sue pretese; oppure b. ha inoltrato una richiesta d’indennizzo direttamente all’assicu- ratore estero ed esso ha fornito entro tre mesi una risposta motivata.
Art. 79e Reciprocità 1 Gli articoli 79a–79d sono applicabili a un altro Paese soltanto se esso accorda alla Svizzera la reciprocità.
2 L’Ufficio federale delle assicurazioni private pubblica una lista dei
Paesi che accordano la reciprocità.
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Art. 104a3 cpv. 2 lett. c, 3, 5 lett. c nonché 6 lett. f
2 Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti:
c. identificazione del detentore, protezione delle vittime della circolazione e ricerca;
3 Il registro comprende tutti i veicoli immatricolati attualmente e in
passato in Svizzera, i nomi, le date di nascita, gli indirizzi e i Paesi d’origine dei detentori come pure le indicazioni relative alla loro assi- curazione di responsabilità civile.
5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro
mediante procedura di richiamo: c. Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garan- zia, nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. Essi possono trasmettere a terzi i dati del registro nell’ambito delle disposizioni della presente legge.
6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:
f. la collaborazione con le autorità e le organizzazioni interes- sate;
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
3 RU 2000 2795 3111. Tenore della modifica del 18 giugno 1999 (registro dei veicoli e dei detentori, nonché delle misure amministrative contro i conducenti); non ancora in vigore.
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 23 gennaio 20034, la presente legge entra in vigore, all’eccezione del capoverso 2, il 1° febbraio 2003. 2 L’articolo 104a capoversi 2 lettera c, 3, 5 lettera c e 6 lettera f entrano in vigore ulteriormente.
9 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 23 gennaio 2003 (Cancelleria federale), FF 2002 5861.
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