AS 2003 2298
Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico
Traduzione1
Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico
Concluso il 27 novembre 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20012 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 20 giugno 2001 Entrato in vigore il 1° luglio 2001
Art. 1 Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e gli Stati Uniti del Messico (di seguito denominati «il Messico») completa l’Accordo di libero scambio firmato dal Messico e dagli Stati dell’AELS il 27 novembre 20003, in particolare in relazione con l’articolo 4 (campo d’applicazione).
Art. 2 Il Messico accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Sviz- zera figuranti nell’Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Messico figuranti nell’Appendice II.
Art. 3 Le regole d’origine, le procedure di esame delle prove dell’origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell’Appendice III.
Art. 4 Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un’eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli.
Art. 5 Le disposizioni degli articoli 6 (Dazi doganali, paragrafi 4 e 5), 7 (Restrizioni all’importazione e all’esportazione), 8 (Trattamento nazionale per quanto riguarda l’imposizione e la normativa interne), 9 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 10 (Rego- lamenti tecnici), 12 (Imprese commerciali del settore pubblico), 13 (Misure antidumping), 14 (Misure di salvaguardia), 15 (Clausola di penuria), 16 (Problemi a livello della bilancia dei pagamenti), 17 (Deroghe generali), 18 (Deroghe per ragioni di sicurezza) dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico sono applicabili anche ai prodotti oggetto del presente Accordo.
RS 0.632.315.631.11
1 Dai testi originali inglese e spagnolo.
2 RU 2003 2230 3 RS 0.632.315.631.1; RU 2003 2231
2298 2001-0125
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Art. 6
1 Le Parti contraenti non accordano alcuna sovvenzione all’esportazione ai sensi
dell’articolo 9 dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura4 nei loro scambi bilaterali di prodotti oggetto di concessioni doganali conformemente all’articolo 2. 2 Le Parti contraenti si forniscono reciprocamente, in modo trasparente e rapido, le informazioni che permettono loro di sorvegliare che le disposizioni del paragrafo 1 siano rispettate.
Art. 7 Se una delle Parti contraenti introduce o reintroduce una sovvenzione all’esporta- zione per un prodotto oggetto di una concessione tariffaria ai sensi dell’articolo 2 negli scambi con l’altra Parte contraente, quest’ultima può aumentare i dazi doganali su queste importazioni fino a concorrenza del tasso applicabile in quel momento, in virtù della clausola della nazione più favorita.
Art. 8 Per i prodotti agricoli che non figurano nelle Appendici I e II le Parti contraenti riaffermano i loro diritti e obblighi relativi alle concessioni di accesso al mercato e agli impegni in materia di sovvenzioni all’esportazione presi in virtù dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura.
Art. 9 I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dagli impegni presi in materia di sostegno interno sono retti dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura.
Art. 10 Le disposizioni relative al riconoscimento reciproco e alla protezione delle denomi- nazioni delle bevande spiritose tra il Messico e la Svizzera sono contenute nell’Ap- pendice IV.
Art. 11 Le disposizioni del titolo VIII dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati del- l’AELS e il Messico relative alla composizione delle controversie sono applicabili, per gli obiettivi del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.
Art. 12 Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 19235 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
4 RS 0.632.20 Allegato 1A.3
5 RS 0.631.112.514
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Art. 13
1 Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.
2 Entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati del- l’AELS e il Messico. 3 È applicabile provvisoriamente fatta salva l’applicazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico.
Art. 14 Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Città del Messico, il 27 novembre 2000, in due esemplari originali in inglese e spagnolo, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpre- tazione prevarrà il testo inglese.
Per la Per gli Confederazione Svizzera: Stati Uniti del Messico: Pascal Couchepin Herminio Blanco Mendoza
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Appendice I
1. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico sopprime tutti i dazi
all’importazione percepiti sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 1. 2. I dazi all’importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Mes- sico) nella categoria 2 sono soppressi come segue: a. all’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75 per cento del dazio di base; b. un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50 per cento del dazio di base; c. due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25 per cento del dazio di base; d. tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi. 3. I dazi all’importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Mes- sico) nella categoria 3 sono soppressi come segue: a. all’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti all’89 per cento del dazio di base; b. un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 78 per cento del dazio di base; c. due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67 per cento del dazio di base; d. tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 56 per cento del dazio di base; e. quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 45 per cento del dazio di base; f. cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 34 per cento del dazio di base; g. sei anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 23 per cento del dazio di base; h. sette anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12 per cento del dazio di base; i. otto anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi. 4. I dazi all’importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Mes- sico) nella categoria 4 sono soppressi come segue:
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a. tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti all’87 per cento del dazio di base; b. quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75 per cento del dazio di base; c. cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 62 per cento del dazio di base; d. sei anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50 per cento del dazio di base; e. sette anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 37 per cento del dazio di base; f. otto anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25 per cento del dazio di base; g. nove anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12 per cento del dazio di base; h. dieci anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rima- nenti sono soppressi. 5. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 1704.1001, originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 5, a un tasso preferenziale non superiore al 16 per cento ad valorem, più 0,39586 USD per kg di tenore in zucchero. 6. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 2009.8001xx «succo di altri frutti o legumi, eccetto il succo di pera», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calen- dario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso prefe- renziale non superiore al 70 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell’importazione di detti prodotti. 7. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 2009.9001xx «miscele di succhi di legumi», origi- nari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 76 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell’importazione di detti prodotti.
8. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 2905.4401 «D-Glucitol (sorbite)» e 3824.6001 «Sorbite, ad eccezione di quella del n. 2905.4401», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 50 per cento del tasso applica- bile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell’importazione di detti prodotti.
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Allegato 1 – Calendario di smantellamento tariffario del Messico* Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base messicana
0100. Animales vivos
0106. Los demás animales vivos
00 Los demás animales vivos
0099 Los demás 23 1
0500. Los demas productos de origen animal no expresados ni
comprendidos en otras partidas
0502. 1001 Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios 3 1
0511. Productos de origen animal no expresados ni comprendi-
dos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana
10 – Semen de bovino
1001 Semen de bovino Ex. 1
0700. Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos
alimenticos
0705. 1101 Repolladas 13 1
1999 Las demás 13 1
2101 Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum) 13 1
2999 Las demás achicorias 13 1
0709. Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o
refrigeradas
9099 Las demás 13 1
0712. Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en
trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación
20 – Cebollas
2001 Cebollas 23 1
0800. Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
0809. Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos
(melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos
10 – Chabacanos (damascos, albaricoques)
1001 Chabacanos (damascos, albaricoques) 23 4
0810. Las demás frutas u otros frutos, frescos
10 – Fresas (frutillas)
1001 Fresas (frutillas) 23 1
0813. Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos
08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de
frutos de cáscara de este Capítulo
10 – Chabacanos (damascos, albaricoques)
1001 Chabacanos con hueso 23 3
1099 Los demás chabacanos 23 3
1200. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos;
plantas industriales o medicinales; paja y forrajes
* Questa tabella esiste soltanto nella versione originale spagnola.
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Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base messicana
1209. Semillas, frutos y esporas, para siembra
– Semilla de remolacha:
30 – Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente
por sus flores
3001 Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente 3 1
por sus flores – Los demás:
99 – – Los demás
9999 Los demás 3 1
1211. Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies
utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados
90 – Los demás
9099 Los demás 13 1
1300. Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales
1301. Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas
(por ejemplo: bálsamos), naturales
10 – Goma laca
1001 Goma laca 13 2
20 – Goma arábiga
2001 Goma arábiga 13 1
90 – Los demás
9001 Copal 13 2
9099 Los demás 13 3
1302. Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y
pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados – Jugos y extractos vegetales:
11 – – Opio
1101 En bruto o en polvo 13 2
1103 Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio 13 2
1199 Los demás 13 2
12 – – De regaliz
1201 Extractos 13 1
1299 Los demás 13 1
13 – – De lúpulo
1302 De lúpulo 3 1
14 – – De piretro (pelitre) o de raíces que contengan
rotenona
1401 De piretro (pelitre) 13 2
1499 Los demás 13 2
19 – – Los demás
1901 De helecho macho 13 2
1903 De Ginko-Biloba 3 1
1904 De haba tonka 13 2
1905 De belladona, conteniendo como máximo 60 % de 13 2
alcaloides
1906 De Pygeum Africanum (Prunus Africana) 13 2
1907 Podofilina 13 2
1908 Maná 13 2
1909 Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, 13 2
de coca
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Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base messicana
1910 De cáscara de nuez de cajú, en bruto 13 2
1911 De cáscara de nuez de cajú, refinado 13 2
1999 Los demás 18 3
31 – – Agar-agar
3101 Agar-agar 18 2
32 – – Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su
semilla o de las semillas de guar, incluso modificados
3201 Harina o mucilago de algarrobo 18 2
3202 Goma guar 13 2
3299 Los demás 18 2
39 – – Los demás
3901 Mucílago de zaragatona 13 2
3902 Carragenina 13 2
3999 Los demás 18 2
1500. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
1521. Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o
de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas
10 – Ceras vegetales
1001 Carnauba 45 1
1099 Las demás ceras vegetales 10 1
90 – Las demás
1521 Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear 15 1
1521 Las demás ceras de abeja 15 1
1600. Preparaciones de carne, de pescado o de crustaceos, de
moluscos o de otros invertebrados acuaticos
1603. Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuáticos
00 Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuáticos
0001 Extractos de carne 20 3
1700. Azucares y articulos de confiteria
1704. Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate
blanco)
10 – Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos
de azúcar
1001 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de 20 + 5
azúcar 0.39586
2000. Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de
otras partes de plantas
2003. Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas
(excepto en vinagre o en ácido acético)
10 – Setas y demás hongos
1001 Setas y demás hongos 23 1
20 – Trufas
2001 Trufas 23 1
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Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base messicana
2009. Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o
de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
80 – Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza.
8001 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto 23 6
de pera
90 – Mezclas de jugos
9001 Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de 23 6
hortaliza
9099 Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan 23 1
jugos de manzana, pera o uva
2100. Preparaciones alimenticias diversas
2101. Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba
mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados
20 – Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba
mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate
2001 Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y 23 1
preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate
2102. Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos
monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados
30 – Polvos para hornear preparados
3001 Polvos para hornear preparados 18 3
2103. Preparaciones para salsas y salsas preparadas;
condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada
10 – Salsa de soja (soya)
1001 Salsa de soja (soya) 23 1
20 – «Ketchup» y demás salsas de tomate
2001 «Ketchup» 23 1
2099 Las demás 23 1
90 – Los demás
9099 Los demás 20 2
2104. Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes
o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas
10 – Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas,
potajes o caldos, preparados
1001 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes 13 1
o caldos, preparados
20 – Preparaciones alimenticias compuestas homo-
geneizadas
2001 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 13 1
2106. Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas
en otra parte
90 – Las demás
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Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base messicana
9099 Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no 15 + 1
mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo 17 del 0.39586 Sistema Harmonizado $/Kg
2200. Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre
2201. Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la
gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve
10 – Agua mineral y agua gaseada
1001 Agua mineral 30 3
1099 Los demás 30 3
90 – Los demás
9001 Agua potable 13 3
9002 Hielo 13 3
9099 Los demás 30 3
2202. Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición
de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09
10 – Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada
1001 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición 20 + 4
de azúcar u otro edulcorante o aromatizada 0.39586
2203. Cerveza de malta
00 Cerveza de malta
0001 Cerveza de malta 30 1
2205. Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con
plantas o sustancias aromáticas
10 – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l
1001 Vermuts 30 3
1099 Los demás 30 3
90 – Los demás
9001 Vermuts 30 3
9099 Los demás 30 3
2207. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico
volumétrico superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación
10 – Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico
volumétrico superior o igual a 80 % vol.
1001 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 10 + 1
volumétrico superior o igual a 80 % vol. 0.39586
20 – Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados,
de cualquier graduación
2001 Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, 10 + 1
de cualquier graduación 0.39586
2208. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico
volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas
70 – Licores
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Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base messicana
7001 De más de 14 grados sin exceder de 23 grados 30 1
centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio
7099 Los demás 30 1
90 – Los demás
9001 Alcohol etílico 13 1
9002 Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de 30 1
23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de
15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio
9099 Los demás, únicamente bebidas espirituosas 30 1
2300. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias;
alimentos preparados para animales
2309. Preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales
90 – Las demás
9005 Preparación estimulante a base de 2 % como máximo de 3 1
vitamina H
2905. Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfona-
dos, nitrados o nitrosados
43 – – Manitol
4301 Manitol 5 3
44 – – D-glucitol (sorbitol)
4401 D-glucitol (sorbitol) 6
3301. Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los
«concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o m aceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales – Aceites esenciales de agrios (cítricos):
11 – – De bergamota
1101 De bergamota 13 3
12 – – De naranja
1201 De naranja 18 3
13 – – De limón
1301 De limón (Citrus Limón-L Burm) 18 3
1399 Los demás 13 3
14 – – De lima o limeta
1401 De lima (Citrus Limettoides Tan) 18 3
1402 De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia- Christmann 18 3
Swingle)
1499 Los demás 13 3
19 – – Los demás
1901 De citronela 13 3
1902 De mandarina 18 3
1903 De toronja 18 3
1999 Los demás 13 3
– Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos):
21 – – De geranio
2101 De geranio 13 3
22 – – De jazmín
2201 De jazmín 13 3
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Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base messicana
23 – – De lavanda (espliego) o de lavandín
2301 De lavanda (espliego) o de lavandín 13 3
24 – – De menta piperita (Mentha piperita)
2401 De menta piperita (Mentha piperita) 13 3
25 – – De las demás mentas
2599 De las demás mentas 13 3
26 – – De espicanardo («vetiver»)
2601 De espicanardo («vetiver») 13 3
29 – – Los demás
2901 De hojas de canelo de Ceylan 13 3
De eucalipto; o, de nuez moscada Ex. 1
2902 Los demás 13 3
30 – Resinoides
3001 Resinoides 13 3
90 – Los demás
9001 Oleorresinas de extracción 18 3
9002 Terpenos de cedro 13 3
9003 Terpenos de toronja 18 3
9004 Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de 23 3
aceites esenciales
9099 Los demás 18 3
3302. Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las
disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas
10 – Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o
de bebidas
1001 Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la 20 1
elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas
1002 Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la 30 1
elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas
1099 Los demás 18 1
3503. Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o
rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01
00 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o
rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01
0001 Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 18 4
3503.00.03 y 04
0002 Colas de huesos o de pieles 18 3
0003 De grado fotográfico 5 3
0004 De grado farmacéutico 18 3
0099 Los demás 18 3
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Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base messicana
3504. Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y
sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo
00 Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y
sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo
0001 Peptonas 18 1
0002 Peptonato ferroso 13 1
0003 Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente 3 1
de la soja, calidad farmacéutica
0004 Concentrado de proteínas del embrión de semilla de 13 1
algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50 %
0005 Queratina 13 1
0006 Aislados de proteína de soja 13 4
0099 Los demás 18 2
3824. Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de
fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte
60 – Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44
60.01 Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44 6
4101. Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o
salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos
10 – Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario
inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo
1001 Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario 3 1
inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo – Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados verdes (húmedos):
21 – – Enteros
2101 Enteros 3 1
22 – – Crupones y medios crupones
2201 Crupones y medios crupones 3 1
29 – – Los demás
2999 Los demás 10 3
30 – Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de
otro modo
3099 Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro 10 3
modo
40 – Cueros y pieles de equino
4001 Cueros y pieles de equino 10 3
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Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base messicana
4102. Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados,
secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo
10 – Con lana
1001 Con lana 3 1
– Sin lana (depilados):
21 – – Piquelados
2101 Piquelados 3 1
29 – – Los demás
Los demás 10 3
4103. Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados,
secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo
10 – De caprino
1001 De caprino 3 1
20 – De reptil
2001 De reptil 10 3
90 – Los demás
9001 De porcino 10 3
9099 Los demás 13 3
4301. Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y
demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03
10 – De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
1001 De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas 13 1
20 – De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
2001 De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 13 1
patas
30 – De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz»,
«caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
3001 De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», 13 1
«caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
40 – De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
4001 De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 13 1
50 – De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
5001 De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 13 1
patas
60 – De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
6001 De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 13 1
70 – De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
7001 De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 13 1
patas
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80 – Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
8001 De carpincho 13 1
8002 De alpaca (nonato) 13 1
8099 Las demás 13 1
90 – Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en
peletería
9001 Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en 13 1
peletería
5001. Capullos de seda aptos para el devanado
00 Capullos de seda aptos para el devanado
0001 Capullos de seda aptos para el devanado 13 1
5002. Seda cruda (sin torcer)
00 Seda cruda (sin torcer)
0001 Seda cruda (sin torcer) 13 1
5003. Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para
el devanado, desperdicios de hilados e hilachas)
10 – Sin cardar ni peinar
1001 Sin cardar ni peinar 13 1
90 – Los demás
9099 Los demás 13 1
5101. Lana sin cardar ni peinar
– Lana sucia, incluida la lavada en vivo
11 – – Lana esquilada
1101 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 3 1
1199 Los demás 3 1
19 – – Las demás
1901 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 10 3
1999 Los demás 13 3
– Desgrasada, sin carbonizar:
21 – – Lana esquilada
2101 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 3 1
2199 Los demás 3 1
29 – – Las demás
2901 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 3 1
2999 Los demás 3 1
30 – Carbonizada
3001 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 3 1
30.99 Los demás 3 1
5102. Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar
10 – Pelo fino
1001 De cabra de Angora (mohair) 13 1
1002 De conejo o de liebre 13 3
1099 Los demás 13 3
20 – Pelo ordinario
2001 De cabra común 13 3
2099 Los demás 13 3
5103. Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los
desperdicios de hilados, excepto las hilachas
10 – Borras del peinado de lana o pelo fino
1001 De lana, provenientes de peinadoras («blousses») 3 1
1002 De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras 13 3
(«blousses»)
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Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base messicana
1099 Los demás 13 3
20 – Los demás desperdicios de lana o pelo fino
2001 De lana, provenientes de peinadoras («blousses») 3 1
2002 De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras 13 3
(«blousses»)
2099 Los demás 13 1
30 – Desperdicios de pelo ordinario
3001 Desperdicios de pelo ordinario 13 3
5201. Algodón sin cardar ni peinar
00 Algodón sin cardar ni peinar
0001 Con pepita 13 3
0002 Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud 13 3
0099 Los demás 3 1
5202. Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de
hilados y las hilachas)
10 – Desperdicios de hilados
1001 Desperdicios de hilados 13 3
– Los demás:
91 – – Hilachas
9101 Hilachas 13 3
99 – – Los demás
9901 Borra 13 4
9999 Los demás 13 3
5203. Algodón cardado o peinado
00 Algodón cardado o peinado
0001 Algodón cardado o peinado 13 3
53.01 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y
desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
10 – Lino en bruto o enriado
1001 Lino en bruto o enriado 3 1
– Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar:
21 – – Agramado o espadado
2101 Agramado o espadado 3 1
29 – – Los demás
2999 Los demás 3 1
30 – Estopas y desperdicios, de lino
3001 Estopas y desperdicios, de lino 3 1
5302. Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin
hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
10 – Cáñamo en bruto o enriado
1001 Cáñamo en bruto o enriado 13 3
90 – Los demás
9099 Los demás 13 3
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Appendice II
La Svizzera riduce o elimina i dazi sulle merci originarie del Messico come indicato per ogni voce della tariffa nella tabella che segue. Se la concessione figura nella colonna I, il tasso applicato dalla Svizzera non deve superare questo importo; se la concessione figura nella colonna II, la Svizzera riduce dell’importo indicato nella colonna II il tasso da essa applicato in virtù della clausola della nazione più favorita.
Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo I II Aliquota Aliquota NPF preferenziale applicabile applicabile meno
0106. Altri animali vivi:
0090 – altri esente
0407. Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o
cotte:
0010 – importate nei limiti del contingente doganale 3.–
(n. cont. 9)* ex 0010 – importate nei limiti del contingente doganale esente (n. cont. 9)*, uova esenti da agenti patogeni specifici, per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, l’utilizzazione in laboratorio o la ricerca
0408. Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati,
cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – altri: – – essiccati: ex 9110 – – – importati nei limiti del contingente 16.– doganale (n. cont. 10)*, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti – – altri: ex 9910 – – – importati nei limiti del contingente 8.– doganale (n. cont. 11)*, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0409. 0000 Miele naturale 19.–
ex 0000 Miele naturale, per l’ulteriore lavorazione esente industriale
0410. 0000 Prodotti commestibili di origine animale, non esente
nominati né compresi altrove
0501. 0000 Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di esente
capelli.
0502. Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri
peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli:
1000 – setole di maiale o di cinghiale e cascami esente
di queste setole
9000 – altri esente
0503. Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza
supporto:
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Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo I II Aliquota Aliquota NPF preferenziale applicabile applicabile meno
0010 – alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non esente
preparati
0020 – in mazzi preparati esente
0090 – altri esente
0504. Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in
pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:
0010 – abomasi esente
– altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe;
0039 – – altri esente
0090 – altri esente
0505. Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume
o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: – piume e penne delle specie utilizzate per l’imbottitura; calugine:
1010 – – piume da letto e calugine, gregge, non lavate esente
1090 – – altre esente
– altri: – – polveri e cascami di piume o di parti di piume:
9019 – – – altri esente
9090 – – altri esente
0506. Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge,
sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:
1000 – osseina e ossa acidulate esente
9000 – altri esente
0507. Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di
balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplice- mente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
9000 – altri esente
0508. Corallo e materie simili, greggi o semplicemente
preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:
0010 – frammenti, polveri e cascami di conchiglie esente
vuote
0099 – altri:
– – altri esente
0509. 0000 Spugne naturali di origine animale esente
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Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo I II Aliquota Aliquota NPF preferenziale applicabile applicabile meno
0510. 0000 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantari- esente
di; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0511. Prodotti di origine animale, non nominati né com-
presi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: – altri: – – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:
9190 – – – altri esente
– – altri:
9990 – – – altri esente
0601. Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e
rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazio- ne o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:
1090 – – altri esente
– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:
2020 – – con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati esente
i tulipani e i piantimi di cicoria – – altri:
2099 – – – altri esente
0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per
ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – garofani:
1031 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 13)* – – – rose:
1041 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 13)* – – – altri: – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*:
1051 – – – – – legnosi 5.–
1059 – – – – – altri 5.–
– – dal 26 ottobre al 30 aprile:
0171 – – – tulipani esente
1072 – – – rose esente
– – – altri:
1091 – – – – legnosi esente
1099 – – – – altri esente
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico RU 2003
Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo I II Aliquota Aliquota NPF preferenziale applicabile applicabile meno
9010 – altri:
– – essiccati, allo stato naturale esente
9090 – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, esente
impregnati)
0604. Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza
fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – muschi e licheni:
1010 – – freschi o semplicemente essiccati esente
1090 – – altri esente
– altri: – – freschi: – – – legnosi:
9111 – – – – alberi di Natale e rami di conifere esente
9119 – – – – altri esente
9190 – – – altri esente
– – altri:
9910 – – – semplicemente essiccati esente
9990 – – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, esente
impregnati)
0701. Patate, fresche o refrigerate:
– da semina:
1010 – – importate nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 14)*
0702. Pomodori, freschi o refrigerati:
– pomodori ciliegia (cherry):
0010 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– pomodori peretti (di forma allungata):
0020 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):
0030 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– altri:
0090 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
0703. Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei,
freschi o refrigerati: – cipolle e scalogni: – – cipolline da semina:
1011 – – – dal 1° maggio al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 30 aprile:
1013 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – altre cipolle e scalogni: – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera):
1020 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente
– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
1021 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)*
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico RU 2003
Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo I II Aliquota Aliquota NPF preferenziale applicabile applicabile meno
– – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:
1030 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente
– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
1031 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – lampagioni:
1040 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
1041 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce con un diametro di
70 mm o più:
1050 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
1051 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:
1060 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
1061 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – altre cipolle mangerecce:
1070 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
1071 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)*
1080 – – – scalogni esente
2000 – aglio esente
0704. Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti
commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati: – cavolfiori e cavoli broccoli: – – cimone:
1010 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
1011 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – romanesco:
1020 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
1021 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – altri:
1090 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
1091 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)*
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico RU 2003
Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo I II Aliquota Aliquota NPF preferenziale applicabile applicabile meno
– altri: – – cavoli rossi:
9011 – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – dal 30 maggio al 15 maggio:
9018 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – cavoli bianchi:
9020 – – – dal 2 maggio al 14 maggio esente
– – – dal 15 maggio al 1° maggio:
9021 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – cavoli a punta:
9030 – – – dal 16 marzo al 31 marzo esente
– – – dal 1° aprile al 15 marzo:
9031 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – cavoli di Milano:
9040 – – – dal 11 maggio al 24 maggio esente
– – – dal 25 maggio al 10 maggio:
9041 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – broccoli:
9050 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
9051 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)*
0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
– cetrioli: – – cetrioli per insalata:
0010 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
0011 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:
0020 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
0021 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:
0030 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
0031 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – altri cetrioli:
0040 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
0041 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)*
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Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo I II Aliquota Aliquota NPF preferenziale applicabile applicabile meno
0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
– asparagi: – – asparagi verdi:
2010 – – – dal 16 giugno al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 15 giugno:
2011 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – funghi e tartufi:
5100 – – funghi esente
5200 – – tartufi esente
– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: – – peperoni:
6011 – – – dal 1° novembre al 31 marzo esente
6012 – – – dal 1° aprile al 31 ottobre 5.–
6090 – – altri esente
0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
(per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
1000 – cipolle esente
3000 – capperi esente
4000 – cetrioli e cetriolini esente
0712. Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a
fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
2000 – cipolle esente
3000 – funghi e tarufi esente
0713. Legumi da granella, secchi, sgranati, anche
decorticati o spezzati: – piselli (Pisum sativum): – – in grani intieri, non lavorati:
1019 – – – altri esente
– ceci: – – in grani intieri, non lavorati:
2019 – – – altri esente
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – in grani intieri, non lavorati:
3119 – – – – altri esente
– – – altri:
3199 – – – – altri esente
– – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis): – – – in grani intieri, non lavorati:
3219 – – – – altri esente
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– – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): – – – in grani intieri, non lavorati:
3319 – – – – altri esente
– – altri: – – – in grani intieri, non lavorati:
3919 – – – – altri esente
– lenticchie: – – altre:
4099 – – – altre esente
– altri: – – in grani intieri, non lavorati:
9019 – – – altri esente
0714. Radici di manioca, d’arrow-root o di salep,
topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: – patate dolci:
2090 – – altre esente
0801. Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù,
fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: – noci di cocco:
1100 – – disseccate esente
1900 – – altre esente
– noci del Brasile:
2100 – – con guscio esente
2200 – – senza guscio esente
– noci di acagiù:
3100 – – con guscio esente
3200 – – senza guscio esente
0802. Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche
sgusciate o decorticate: – mandorle:
1100 – – con guscio esente
1200 – – sgusciate esente
– noci comuni: – – con guscio:
3190 – – – altre esente
– – sgusciate:
3290 – – – altre esente
4000 – castagne e marroni (Castanea spp.) esente
5000 – pistacchi esente
– altre:
9010 – – frutta tropicali esente
9090 – – altre esente
0803. 0000 Banane, comprese le frutta del plantago, fresche o esente
essiccate
0804. Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e
mangostani, freschi o secchi:
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1000 – datteri esente
– fichi:
2010 – – freschi esente
2020 – – secchi esente
3000 – ananassi esente
4000 – avocadi esente
5000 – guaiave, manghi e mangostani esente
0805. Agrumi, freschi o secchi:
1000 – arance esente
2000 – mandarini (compresi i tangerini e satsuma); esente
clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
3000 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) esente
e limette (Citrus aurantifolia)
4000 – pompelmi e pomeli esente
9000 – altri esente
0806. Uve, fresche o secche:
– fresche: – – da tavola: ex 1012 – – – dal 1° maggio al 14 luglio esente
2000 – secche esente
0807. Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
– meloni (compresi i cocomeri):
1100 – – cocomeri esente
1900 – – altri esente
2000 – papaie esente
0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche
noci), prugne e prugnole, fresche: – albicocche: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
1011 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
1018 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)* – – in altro imballaggio:
1091 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
1098 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)* – prugne e prugnole: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: – – – susine (comprese le prugne):
4012 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente
– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
4013 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)*
4015 – – – prugnole esente
– – in altro imballaggio: – – – susine (comprese le prugne):
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4092 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente
– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
4093 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)*
4095 – – – prugnole esente
0810. Altre frutta fresche:
– fragole:
1010 – – dal 1° settembre al 14 maggio esente
– – dal 15 maggio al 31 agosto:
1011 – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 19)* – lamponi, more di rovo o di gelso e more- lamponi: – – lamponi:
2010 – – – dal 15 settembre al 31 maggio esente
– – – dal 1° giugno al 14 settembre:
2011 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 19)* – – more di rovo o di gelso:
2020 – – – dal 1° novembre al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 31 ottobre:
2021 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 19)*
2030 – – more-lamponi esente
– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: – – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):
3010 – – – dal 16 settembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 settembre:
3011 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 19)*
3020 – – uvaspina esente
4000 – mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del esente
genere «Vaccinium»
5000 – kiwi esente
– altri:
9091 – – frutta tropicali esente
9099 – – altri esente
0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate,
anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ex 1000 – fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri 22.50 dolcificanti, non condizionate per la vendita al minuto, per l’ulteriore lavorazione industriale – lamponi, more di rovo o di gelso, more- lamponi, ribes a grappoli e uvaspina:
2010 – – lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri 8.–
dolcificanti
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ex 2090 – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri 22.50 dolcificanti, non condizionati per la vendita al minuto, per l’ulteriore lavorazione industriale – altre: – – frutta tropicali:
9021 – – – carambole esente
9029 – – – altre esente
9090 – – altre esente
0812. Frutta temporaneamente conservate (per esempio,
con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate:
2000 – fragole 2.–
– altre:
9010 – – frutta tropicali esente
9090 – – altre 5.–
0813. Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a
0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
1000 – albicocche esente
– prugne:
2010 – – intiere esente
2090 – – altre esente
– altre frutta: – – pere:
4019 – – – altre esente
– – altre: – – – frutta a nocciolo, altre, intiere:
4089 – – – – altre esente
0814. Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di esente
cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0901. Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e
pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: – caffè non torrefatto:
1100 – – non decaffeinizzato esente
1200 – – decaffeinizzato esente
– altri: – – bucce e pellicole di caffè:
9019 – – – altri esente
0902. Tè, anche aromatizzato:
1000 – tè verde (non fermentato) presentato in esente
imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg
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2000 – tè verde (non fermentato) altrimenti presentato esente
3000 – tè nero (fermentato) e tè parzialmente esente
fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg
4000 – tè nero (fermentato) e tè parzialmente esente
fermentato, altrimenti presentati
0903. 0000 Mate esente
0904. Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere
«Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati: – pepe:
1100 – – non tritato né polverizzato esente
1200 – – tritato o polverizzato esente
– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:
2010 – – non lavorati esente
2090 – – altri esente
0905. 0000 Vaniglia esente
0906. Cannella e fiori di cinnamomo:
1000 – non tritati né polverizzati esente
0907. 0000 Garofani (antofilli, chiodi e steli) esente
0908. Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:
– noci moscate:
1010 – – non lavorate esente
– macis:
2010 – – non lavorate esente
– amomi e cardamomi:
3010 – – non lavorati esente
0909. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di
coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro:
2000 – semi di coriandolo esente
3000 – semi di cumino esente
4000 – semi di carvi esente
5000 – semi di finocchio; bacche di ginepro esente
0910. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro,
curry e altre spezie:
4000 – timo; foglie di alloro esente
1202. Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche
sgusciate o frantumate: – con guscio: – – altre:
1091 – – – per l’alimentazione umana esente
– sgusciate, anche frantumate: – – altre:
2091 – – – per l’alimentazione umana esente
1204. Semi di lino, anche frantumati:
– altri:
0091 – – per usi tecnici esente
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1207. Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
– semi di sesamo: – – altri:
4091 – – – per l’alimentazione umana esente
1209. Semi, frutti e spore da sementa:
– semi di barbabietole: – – semi di barbabietole da zucchero:
1190 – – – altri esente
– – altri:
1990 – – – altri esente
– semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole: – – altri:
2990 – – – altri esente
3000 – semi di piante erbacee utilizzate esente
principalmente per i loro fiori – altri:
9100 – – semi di ortaggi esente
– – altri: – – – altri:
9999 – – – – altri esente
1210. Coni di luppolo, freschi o secchi, anche tritati,
macinati o in forma di pellets; luppolina:
1000 – coni di luppolo, non tritati né macinati né in esente
forma di pellets
2000 – coni di luppolo, tritati o macinati, anche in esente
forma di pellets; luppolina
1211. Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie
utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: – radici di liquirizia:
1010 – – intiere, non lavorate esente
1090 – – altre esente
– radici di ginseng:
2010 – – intiere, non lavorate esente
2090 – – altre esente
– altri:
9010 – – intieri, non lavorati esente
9090 – – altri esente
1212. Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da
zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimen- tazione umana, non nominati né compresi altrove:
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– carrube, compresi i semi di carrube:
1010 – – semi di carrube esente
– – altri:
1099 – – – altri esente
– alghe:
2090 – – altri esente
3000 – noccioli e mandorle di albicocche, di pesche esente
o di prugne – altri: – – barbabietole da zucchero:
9190 – – – altre esente
9200 – – canne da zucchero esente
– – altri: – – – radici di cicoria, essiccate:
9919 – – – – altre esente
– – – altri:
9999 – – – – altre esente
1213. Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate,
macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets:
0010 – per usi tecnici esente
1214. Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da
foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: – farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica:
1090 – – altri esente
– altri:
9090 – – altri esente
1301. Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e
oleoresine (ad esempio: balsami), naturali :
1000 – gomma lacca esente
2000 – gomma arabica esente
– altri:
9010 – – balsami naturali esente
9090 – – altre esente
1302. Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche,
pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – succhi e estratti vegetali:
1100 – – oppio esente
1200 – – di liquirizia esente
1300 – – di luppolo esente
1400 – – di piretro o di radici delle piante da rotenone esente
1900 – – altri esente
– sostanze pectiche, pectinati e pectati: – – pectina, solida:
2011 – – – per l’amidazione, l’idrolizzazione, esente
la saponificazione, la standardizzazione
2019 – – – altra 26.–
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– – pectina, liquida:
2021 – – – per l’amidazione, l’idrolizzazione, esente
la saponificazione, la standardizzazione
2029 – – – altra esente
2090 – – altri esente
– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
3100 – – agar-agar esente
– – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
3210 – – – per usi tecnici esente
3290 – – – altri esente
3900 – – altri esente
1401. Materie vegetali delle specie usate principalmente in
lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio, bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1000 – bambù esente
2000 – canne d’India esente
9000 – altre esente
1402. Materie vegetali delle specie usate principalmente
per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:
1000 – capoc esente
9000 – altre esente
1403. Materie vegetali delle specie usate principalmente
nella fabbricazione di scope o di spazzole (per esempio, saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci:
1000 – saggina per scope (Sorghum vulgare var. esente
technicum)
9000 – altre esente
1404. Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1000 – materie prime vegetali delle specie principal- esente
mente usate per la tinta o la concia – linters di cotone:
2010 – – greggi esente
2090 – – altri esente
– altri:
9090 – – altri esente
1518. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti,
ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:
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Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo I II Aliquota Aliquota NPF preferenziale applicabile applicabile meno
– altri: ex 0099 – – altri, linossina esente
1521. Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o
di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: – cere vegetali:
1010 – – cera di carnauba esente
– – altre:
1091 – – – non lavorate esente
1092 – – – lavorate (per esempio, imbianchite, esente
colorate) – altri:
9010 – – non lavorati esente
9020 – – lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati) esente
1522. 0000 Degras; residui provenienti dal trattamento delle esente
sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
1602. Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o
di sangue: – di fegato di qualsiasi animale:
2010 – – a base di fegato d’oca esente
ex 1603.0000 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di esente molluschi o di altri invertebrati acquatici, diversi da quelli di carne di balena, di pesci, o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1701. Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio
chimicamente puro, allo stato solido: – zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:
1100 – – di canna 22.–
– altri: ex 9999 – – – altri, zucchero cristallizzato, non lavorato 22.–
1702. Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il
glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: – zucchero e sciroppo d’acero:
2020 – – allo stato di sciroppo esente
– altri (compreso il zucchero invertito): – – allo stato solido: ex 9029 – – – altri, maltosio, chimicamente puro esente
1704. Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
(compreso il cioccolato bianco): – gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:
1010 – – aventi tenore, in peso, di saccarosio 41.–
eccedente 70 %
1020 – – aventi tenore, in peso, di saccarosio 41.–
eccedente 60 % ma non eccedente 70 %
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1030 – – aventi tenore, in peso, di saccarosio non 41.–
eccedente 60 %
1801. 0000 Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto esente
1802. Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao:
0090 – altri esente
1803. Pasta di cacao, anche sgrassata:
1000 – non sgrassata esente
2000 – completamente o parzialmente sgrassata esente
1804. 0000 Burro, grasso e olio di cacao esente
1805. 0000 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di esente
altri dolcificanti
1905. Prodotti della panetteria, della pasticceria o della
biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: – altri:
9040 – – ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per esente
medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001. Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di
piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: – altri: – – frutta:
9011 – – – tropicali esente
– – ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante: ex 9090 – – – altri, pimenti del genere Capsicum o del 25.– genere Pimenta
2002. Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto
o nell’acido acetico: – altri: – – in recipienti non eccedenti 5 kg:
9021 – – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in esente
recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento
9029 – – – altri 11.50
2003. Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non
nell’aceto o nell’acido acetico:
1000 – funghi esente
2000 – tartufi esente
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Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo I II Aliquota Aliquota NPF preferenziale applicabile applicabile meno
2004. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma
non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi: – – in recipienti eccedenti 5 kg:
9011 – – – asparagi 8.40
– – in recipienti non eccedenti 5 kg:
9041 – – – asparagi 6.–
2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma
non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli, sgranati:
5190 – – – altri 14.–
– asparagi:
6090 – – altri 6.–
8000 – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) esente
– altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi: – – altri, in recipienti eccedenti 5 kg: ex 9011 – – – altri ortaggi o legumi, pimenti del genere 25.– Capsicum o del genere Pimenta – – altri, in recipienti non eccedenti 5 kg : ex 9040 – – – altri legumi, pimenti del genere Capsicum 35.– o del genere Pimenta – – – miscele di ortaggi o legumi: ex 9069 – – – – altre miscele di ortaggi o legumi, pimenti 35.– del genere Capsicum o del genere Pimenta
2006. Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti
di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
0010 – frutta tropicali, scorze di frutta tropicali esente
2008. Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti
preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: – – arachidi:
1110 – – – burro di arachidi (Peanutbutter) 44.–
1190 – – – altre esente
– – altri, compresi i miscugli:
1910 – – – frutta tropicali esente
1990 – – – altri 7.50
2000 – ananassi 10.–
– agrumi:
3010 – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri 12.50
dolcificanti
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8000 – fragole 6.–
– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:
9100 – – cuori di palma esente
– – miscugli:
9211 – – – di frutta tropicali esente
– – altre: – – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
9911 – – – – di frutta tropicali esente
– – – altre: – – – – altre frutta:
9996 – – – – – frutta tropicali esente
2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di
ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – succhi d’arancia: – – congelati:
1110 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolci- esente
ficanti
1120 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- 14.–
canti – – altri:
1910 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolci- esente
ficanti
1920 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- 14.–
canti – succhi di pompelmo o di pomelo: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti:
2011 – – – concentrati esente
2020 – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- 14.–
canti – succhi di altri agrumi: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti:
3011 – – – succo di limone, greggio (anche stabiliz- esente
zato)
3019 – – – altri 14.–
– succhi di ananasso:
4010 – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- esente
canti
4020 – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- esente
canti
5000 – succhi di pomodoro esente
– succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:
8010 – – succhi di ortaggi o legumi 4.–
– – altri: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolci- ficanti:
8081 – – – – di frutta tropicali esente
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8089 – – – – altri 5.60
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolci- ficanti:
8098 – – – – di frutta tropicali esente
8099 – – – – altri 14.–
– miscugli di succhi: – – succhi di ortaggi o legumi:
9029 – – – altri 4.–
– – altri: – – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:
9061 – – – – – a base di frutta tropicali esente
9069 – – – – – altri esente
– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:
9098 – – – – – a base di frutta tropicali esente
9099 – – – – – altri esente
2101. Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di
mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:
2010 – – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate esente
e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati
2102. Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocel-
lulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: – lieviti vivi: – – altri:
1099 – – – altri esente
3000 – lieviti in polvere preparati esente
2103. Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti
composti; farina di senape e senape preparata:
1000 – salsa di soia esente
2000 – «Tomato-ketchup» e altre salse al pomodoro esente
9000 – altri esente
2104. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe,
minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
1000 – preparazioni per zuppe, minestre o brodi; esente
zuppe, minestre o brodi, preparati
2000 – preparazioni alimentari composte esente
omogeneizzate
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2106. Preparazioni alimentari non nominate né comprese
altrove: – altre:
9040 – – gomma da masticare, caramelle, pastiglie, esente
pasticche e simili, senza zuccheri – – altre preparazioni alimentari: – – – altre: – – – – non contenenti materie grasse:
9099 – – – – – altre esente
2201. Acque, comprese le acque minerali naturali o
artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:
1000 – acque minerali e acque gassate esente
9000 – altri esente
2202. Acque, comprese le acque minerali e le acque
gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:
1000 – acque, comprese le acque minerali e le acque esente
gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate
2203. Birra di malto:
0010 – in recipienti di capacità eccedente 2 hl esente
0020 – in recipienti di capacità eccedente 2 l ma non esente
eccedente 2 hl – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:
0031 – – in bottiglie di vetro esente
0039 – – atri esente
2205. Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con
piante o con sostanze aromatiche: – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:
1010 – – con titolo alcolometrico volumico non esente
eccedente 18 % vol
1020 – – con titolo alcolometrico volumico eccedente esente
18 % vol
– altri:
9010 – – con titolo alcolometrico volumico non esente
eccedente 18 % vol
9020 – – con titolo alcolometrico volumico eccedente esente
18 % vol
2207. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometri-
co volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
1000 – alcole etilico non denaturato con titolo alcolo- esente
metrico volumico di 80 % vol o più
2000 – alcole etilico e acquaviti, denaturati, di esente
qualsiasi titolo
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2208. Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolome-
trico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: – rum e taffia:
4010 – – in recipienti di capacità eccedente 2 l esente
4020 – – in recipienti di capacità non eccedente 2 l esente
7000 – liquori esente
– altri:
9010 – – alcole etilico non denaturato, con titolo esente
alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol – – acquaviti in recipienti di capacità:
9021 – – – eccedente 2 l esente
9022 – – – non eccedente 2 l esente
2301. Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di
carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli: – farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carne o di frattaglie; ex 1090 – – altri, diversi da quelli di balena esente
2302. Crusche, stacciature e altri residui, anche agglome-
rati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi: – di granturco:
1090 – – altri esente
– di riso:
2090 – – altri esente
– di frumento:
3090 – – altri esente
– di altri cereali:
4090 – – altri esente
– di legumi:
5090 – – altri esente
2303. Residui della fabbricazione degli amidi e residui
simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: – residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili:
1090 – – altri esente
– polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero:
2090 – – altri esente
– avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli:
3090 – – altri esente
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2304. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o
agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia:
0090 – altri esente
2305. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o
agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide:
0090 – altri esente
2306. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o
agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci
2304 o 2305:
– di cotone:
1090 – – altri esente
– di lino:
2090 – – altri esente
– di girasole:
3090 – – altri esente
– di ravizzone o di colza:
4090 – – altri esente
– di noce di cocco o di copra:
5090 – – altri esente
– di noci o di mandorle di palmisti:
6090 – – altri esente
– di germi di granturco:
7090 – – altri esente
– altri:
9090 – – altri esente
2307. 0000 Fecce di vino; tartaro greggio esente
2308. Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sotto-
prodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimenta- zione degli animali, non nominati né compresi altrove: – ghiande di quercia e castagne d’India:
1090 – – altri esente
– altri: – – vinacce d’uva e trebbie di mele e di pere
9019 – – – altri esente
– – altri:
9090 – – – altri esente
2309. Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimenta-
zione degli animali: – altri:
9020 – – foraggi costituiti da frammenti di conchiglie esente
vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali
9030 – – fosfati inorganici per l’alimentazione degli esente
animali (di costituzione chimica non definita), senza aggiunte
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– – «solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere:
9049 – – – altri esente
– – altri:
9090 – – – altri esente
2401. Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
– tabacchi non scostolati:
1010 – – per la fabbricazione industriale di sigari, esente
sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto – tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:
2010 – – per la fabbricazione industriale di sigari, esente
sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto – cascami di tabacco:
3010 – – per la fabbricazione industriale di sigari, esente
sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto
2402. Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e
sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:
1000 – sigari (compresi i sigari spuntati) e cigarillos, 290.–
contenenti tabacco
2905. Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati,
nitrati o nitrosi: – altri polialcoli
4300 – – mannitolo esente
4400 – – D-glucitolo (sorbitolo) esente
3301. Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli esente
detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sotto-prodotti terpenici residuali della deter- penazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali
3302. Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese
le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell’industria delle bevande:
1000 – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari esente
o delle bevande
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Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo I II Aliquota Aliquota NPF preferenziale applicabile applicabile meno
3503. 0000 Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di esente
forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina delle voce 3501
3504. 0000 Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e esente
loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle anche trattata al cromo
3824. Leganti preparati per forme o per anime da fonderia;
prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
6000 – sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44 esente
4101. Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, esente
secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti prepara- te), anche depilate o spaccate
4102. Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, esente
calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo
4103. Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, calcina- esente
te, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) o 1 c) di questo capitolo
4301. Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, esente
zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o
5001. 0000 Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura esente
5002. 0000 Seta greggia (non torta) esente
5003. Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla esente
trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati
5101. Lane, non cardate né pettinate esente
5102. Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati esente
5103. Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi esente
i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati
5201. Cotone, non cardato né pettinato esente
5202. Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli esente
sfilacciati
5203. 0000 Cotone, cardato o pettinato esente
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Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo I II Aliquota Aliquota NPF preferenziale applicabile applicabile meno
5301. Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e esente
cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati
5302. Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, esente
ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico RU 2003
Appendice III
Regole d’origine
Art. 1 Definizioni Le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico6 si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.
Art. 2 Criteri dell’origine 1 Ai fini dell’applicazione del presente Accordo si considerano originari della Sviz- zera o del Messico: a) i prodotti interamente ottenuti in Svizzera o in Messico ai sensi dell’artico- lo 4; b) i prodotti che sono stati oggetto in Svizzera o in Messico di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5; c) i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice. 2 Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all’acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o in Messico.
Art. 3 Cumulo dell’origine Fatto salvo l’articolo 2, ai sensi della presente Appendice i materiali originari del- l’altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate dall’articolo 6 della presente Appendice.
Art. 4 Prodotti interamente ottenuti Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano «intera- mente ottenuti» in Svizzera o in Messico: a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; b) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; c) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; d) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; e) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; f) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a e).
6 RS 0.632.315.631.1; RU 2003 2231
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico RU 2003
Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Svizzera o in Messico si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o in Messico quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell’Allegato della presente Appendice. 2 Le condizioni indicate nel paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottopo- sti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, indipendentemente dal fatto che sia stato fabbricato nella medesima impresa o in un’altra in Svizzera o in Messico, perché soddisfa le condizioni indicate nell’Alle- gato della presente Appendice, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficienti di cui all’articolo 6 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati del- l’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.
Art. 7 Classificazione delle merci Ai fini dell’applicazione della presente Appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato7.
Art. 8 Imballaggi e container Gli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’origine di detto prodotto conforme- mente agli articoli 4 e 5.
Art. 9 Separazione contabile Le disposizioni concernenti la separazione contabile di cui all’articolo 8 dell’Alle- gato I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applica- no, mutatis mutandis, alla presente Appendice.
Art. 10 Elementi neutri Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all’articolo 11 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.
7 RS 0.632.11
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico RU 2003
Art. 11 Trasporto diretto 1 Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente Appendice trasportati direttamente dal Messico in Svizzera o dalla Svizzera in Messico. Tuttavia, il trasporto dei pro- dotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. 2 La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene forni- ta, su domanda, alle autorità doganali del Paese importatore conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 paragrafo 2 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico.
Art. 12 Restituzione Le disposizioni concernenti il divieto di restituzione dei dazi all’importazione o di esenzione da tali dazi di cui all’articolo 15 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice ad eccezione dei prodotti della posizione 2205 e dei numeri 1704.10, 2202.10 e 2208.70 del SA, che possono beneficiare di una restituzione sullo zucchero.
Art. 13 Prova dell’origine 1 I prodotti originari ai sensi della presente Appendice importati in Svizzera o in Messico beneficiano del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura compilata e rilasciata conformemente alle disposizioni nel Titolo V dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messi- co. 2 Le disposizioni relative alla prova dell’origine contenute nel Titolo V dell’Appen- dice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applica- no, mutatis mutandis, alla presente Appendice.
Art. 14 Metodi di cooperazione amministrativa Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nel Titolo V dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.
Art. 15 Note esplicative Le disposizioni relative all’interpretazione, all’applicazione e alla cooperazione amministrativa contenute nell’articolo 37 dell’Appendice I dell’Accordo di libero
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico RU 2003
scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.
Art. 16 Merci in transito o in deposito doganale Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni della presente Appendice e che, alla data d’entrata in vigore del pre- sente Accordo, sono in transito verso la Svizzera o verso il Messico oppure vi sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che al Paese di importazione venga presentato, entro sei mesi da detta data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dall’autorità pubblica competente del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico RU 2003
Allegato dell’Appendice III
Lista delle merci menzionate nell’articolo 5 paragrafo 1
Le note introduttive dell’Allegato 1 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico sono applicabili, mutatis mutandis, al presente Allegato.
Voce SH Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di Fabbricazione in cui tutti i materiali volatili; miele naturale; prodotti del capitolo 4 utilizzati devono essere commestibili di origine animale, interamente ottenuti non nominati né compresi altrove capitolo 5 Altri prodotti di origine animale, Fabbricazione in cui tutti i materiali non nominati né compresi altrove, del capitolo 5 utilizzati devono essere esclusi: interamente ottenuti ex 0502 Setole di maiale o di cinghiale, Pulitura, disinfezione, cernita e rad- preparate drizzamento di setole di maiale o di cinghiale capitolo 6 Piante vive e prodotti della Fabbricazione in cui: floricoltura – tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 7 Ortaggi o legumi, piante, radici e Fabbricazione in cui tutti i materiali tuberi mangerecci del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di Fabbricazione in cui: agrumi o di meloni – tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e – il valore dei materiali del capitolo
17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto capitolo 9 Caffè, tè, mate e spezie Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e Fabbricazione in cui tutti i materiali frutti diversi; piante industriali o del capitolo 12 utilizzati devono essere medicinali; paglie e foraggi interamente ottenuti
1301 Gomma lacca, gomme, resine, Fabbricazione in cui il valore dei
gommo-resine e oleoresine (ad es.: materiali della voce 1301 utilizzati non balsami), naturali deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze
pectiche, pectinati e pectati; agar- agar ed altre mucillagini ed ispes- senti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini ed ispessenti derivati Fabbricazione a partire da mucillagini da vegetali, modificati ed ispessenti non modificati – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il
50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto capitolo 14 Materie da intreccio ed altri prodotti Fabbricazione in cui tutti i materiali di origine vegetale, non nominati né del capitolo 14 utilizzati devono essere compresi altrove interamente ottenuti ex capitolo 15 Grassi e oli animali o vegetali; Fabbricazione in cui tutti i materiali prodotti della loro scissione; grassi utilizzati devono essere classificati in alimentari lavorati; cere di origine una voce diversa da quella del prodotto animale o vegetale, esclusi i pesci ed i mammiferi marini capitolo 16 Preparazioni di carne Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio,
il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: – maltosio o fruttosio chimica- Fabbricazione a partire da materiali di mente puri qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 – altri zuccheri, allo stato solido, Fabbricazione in cui il valore dei con aggiunta di aromatizzanti materiali del capitolo 17 utilizzati non o di coloranti deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
1704 Prodotti a base di zuccheri non Fabbricazione in cui:
contenenti cacao (compreso il – tutti i materiali utilizzati devono cioccolato bianco) essere classificati in una voce diver- sa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo
17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
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1905 Prodotti della panetteria, della Fabbricazione a partire da materiali di
pasticceria o della biscotteria, anche qualsiasi voce, esclusi quelli del con aggiunta di cacao; ostie, capsule capitolo 11 vuote dei tipi utilizzati per medica- menti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili ex capitolo 20 Preparazioni di ortaggi e legumi, di Fabbricazione in cui gli ortaggi, i frutta ed altre parti di piante, esclu- legumi e la frutta utilizzati devono si: essere interamente ottenuti
2006 Ortaggi o legumi, frutta, scorze di Fabbricazione in cui:
frutta ed altre parti di piante, cotte – tutti i materiali utilizzati devono negli zuccheri o candite (sgocciola- essere classificati in una voce diver- te, diacciate o cristallizzate) sa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo
17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto ex 2008 – Frutta a guscio, senza aggiunta di Fabbricazione in cui il valore della zuccheri o di alcole frutta a guscio e dei semi oleosi origi- nari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a
1207 utilizzati deve eccedere il 60 %
del prezzo franco fabbrica del prodotto – Burro di arachidi; miscugli a Fabbricazione in cui tutti i materiali base di cereali; cuori di palma; utilizzati devono essere classificati in granturco una voce diversa da quella del prodotto – altre, escluse le frutta (comprese Fabbricazione in cui: le frutta a guscio), cotte ma non – tutti i materiali utilizzati devono in acqua o al vapore, senza essere classificati in una voce diver- aggiunta di zuccheri, congelate sa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo
17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di Fabbricazione in cui:
uva) o di ortaggi o legumi, non – tutti i materiali utilizzati devono fermentati, senza aggiunta di alcole, essere classificati in una voce diver- anche addizionati di zucchero o di sa da quella del prodotto, e altri dolcificanti – il valore dei materiali del capitolo
17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto ex capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse, Fabbricazione in cui tutti i materiali esclusi: utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2101 Estratti, essenze e concentrati di Fabbricazione in cui:
caffè, di tè o di mate e preparazioni – tutti i materiali utilizzati devono a base di questi prodotti o a base di essere classificati in una voce diver- caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed sa da quella del prodotto altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
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2103 Preparazioni per salse e salse prepa-
rate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: – Preparazioni per salse e salse Fabbricazione in cui tutti i materiali preparate; condimenti composti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodot- to. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate – Farina di senapa e senapa Fabbricazione a partire da materiali di preparata qualsiasi voce ex 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o Fabbricazione a partire da materiali di brodi; zuppe, minestre o brodi qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o preparati legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
2106 Preparazioni alimentari non nomi- Fabbricazione in cui:
nate né comprese altrove – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diver- sa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo
17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti, Fabbricazione in cui: esclusi: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diver- sa da quella del prodotto, e – l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti
2202 Acque, comprese le acque minerali Fabbricazione in cui:
e le acque gassate, con l’aggiunta di – tutti i materiali utilizzati devono zuccheri o di altri dolcificanti o essere classificati in una voce diver- aromatizzanti, ed altre bevande non sa da quella del prodotto, alcoliche, esclusi i succhi di frutta o – il valore dei materiali del capitolo di ortaggi della voce 2009 17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto, e – i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
2208 Alcole etilico non denaturato, con Fabbricazione:
titolo alcolometrico volumico – a partire da materiali non classifi- inferiore a 80%; acqueviti, liquori e cati nelle voci 2207 o 2208, e altre bevande spiritose – in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utiliz- zato in proporzione non superiore al
5 % in volume
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ex capitolo 23 Residui e cascami dell’industria Fabbricazione in cui tutti i materiali alimentare; alimenti preparati per utilizzati devono essere classificati in animali, esclusi: una voce diversa da quella del prodotto ex 2303 Residui della fabbricazione degli Fabbricazione in cui il granturco amidi di granturco (escluse le acque utilizzato deve essere interamente di macerazione concentrate), avente ottenuto tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso ex 2306 Panelli e altri residui solidi dell’e- Fabbricazione in cui le olive utilizzate strazione dell’olio d’oliva, con devono essere interamente ottenute tenore di olio d’oliva superiore al 3%
2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per Fabbricazione in cui:
l’alimentazione degli animali – i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono es- sere originari, e – tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
2402 Sigari (compresi i sigari spuntati) Fabbricazione in cui almeno il 70 % in
sigaretti e sigarette, di tabacco o di peso del tabacco non lavorato o dei succedanei del tabacco cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
2905 Alcoli aciclici e loro derivati aloge-
nati, solfonati, nitrati o nitrosi: – Alcolati metallici di questa voce Fabbricazione a partire da materiali di e di etanolo qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce posso- no essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il
50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodot- to. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il
20 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il
50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
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3301 Oli essenziali (deterpenati o non) Fabbricazione a partire da materiali di
compresi quelli detti «concreti» o qualsiasi voce, compresi materiali di «assoluti»; resinoidi; soluzioni un «gruppo»8 diverso di questa stessa concentrate di oli essenziali nei voce. Tuttavia, materiali dello stesso grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei gruppo possono essere utilizzati purché prodotti analoghi, ottenute per il loro valore non ecceda il 20 % del «enfleurage» o macerazione; sotto- prezzo franco fabbrica del prodotto prodotti terpenici residuali della o deterpenazione degli oli essenziali; Fabbricazione in cui il valore dei acque distillate aromatiche e solu- materiali utilizzati non deve eccedere il zioni acquose di oli essenziali 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Oli essenziali (deterpenati o no) Fabbricazione in cui tutti i materiali compresi quelli detti «concreti» o utilizzati devono essere classificati in «assoluti»; resinoidi; oleoresine una voce diversa da quella del pro- d’estrazione; soluzioni concentrate dotto. Tuttavia, materiali classificati di oli essenziali nei grassi, negli oli nella stessa voce possono essere fissi, nelle cere o nei prodotti utilizzati purché il loro valore non analoghi, ottenute per «enfleurage» ecceda il 20 % del prezzo franco o macerazione; sottoprodotti terpe- fabbrica del prodotto nici residuali della deterpenazione o degli oli essenziali; acque distillate Fabbricazione in cui il valore dei aromatiche e soluzioni acquose di materiali utilizzati non deve eccedere il oli essenziali 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3503 Gelatine (comprese quelle presentate Fabbricazione in cui tutti i materiali
in fogli di forma quadrata o rettan- utilizzati devono essere classificati in golare, anche lavorati in superficie o una voce diversa da quella del prodot- colorati) e loro derivati; ittiocolla; to. Tuttavia, materiali classificati nella altre colle di origine animale, stessa voce possono essere utilizzati escluse le colle di caseina della voce purché il loro valore non ecceda il n. 3501 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il
50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
8 Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
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3504 Peptoni e loro derivati; altre sostan- Fabbricazione in cui tutti i materiali ze proteiche e loro derivati, non utilizzati devono essere classificati in nominati né compresi altrove; una voce diversa da quella del pro- polvere di pelle, anche trattata al dotto. Tuttavia, materiali classificati cromo nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il
50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto ex 3824 Sorbitolo diverso da quello della Fabbricazione in cui tutti i materiali sottovoce 2905.44 utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodot- to. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il
20 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il
50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto 4101 Pelli gregge di bovini o di equidi Fabbricazione in cui il valore di tutti i (fresche o salate, secche, trattate con materiali utilizzati sono classificati in calce, piclate o altrimenti conserva- una voce diversa da quella del prodotto te, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate
4102 Pelli gregge di ovini (fresche o Fabbricazione in cui il valore di tutti i
salate, secche, trattate con calce, materiali utilizzati sono classificati in piclate o altrimenti conservate, ma una voce diversa da quella del prodotto non conciate né pergamenate né o altrimenti preparate) o anche Slanatura di pelli di ovini depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo 4103 Altre pelli gregge (fresche o salate, Fabbricazione in cui il valore di tutti i secche, trattate con calce o piclate o materiali utilizzati sono classificati in altrimenti conservate, ma non una voce diversa da quella del prodotto conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo 4301 Pelli da pellicceria gregge (compre- Fabbricazione in cui il valore di tutti i se le teste, le code, le zampe e gli materiali utilizzati sono classificati in altri pezzi utilizzabili in pellicceria), una voce diversa da quella del prodotto diverse dalle pelli gregge delle voci n. 4101, 4102 o 4103
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5002 Seta greggia (non torta) Fabbricazione in cui il valore di tutti i
materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5003 Cascami di seta (compresi i bozzoli
non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) – cardati o pettinati Cardatura o pettinatura dei cascami di seta – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5101 Lane, non cardate né pettinate Fabbricazione in cui il valore di tutti i
materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto 5102 Peli fini o grossolani, non cardati né Fabbricazione in cui il valore di tutti i pettinati materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5103 Cascami di lana o di peli fini o Fabbricazione in cui il valore di tutti i
grossolani, compresi i cascami di materiali utilizzati sono classificati in filati ma esclusi gli sfilacciati una voce diversa da quella del prodotto
5203 Cotone, cardato o pettinato Fabbricazione in cui il valore di tutti i
materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5301 Lino greggio o preparato, ma non Fabbricazione in cui il valore di tutti i
filato; stoppe e cascami di lino materiali utilizzati sono classificati in (compresi i cascami di filati e gli una voce diversa da quella del prodotto sfilacciati)
5302 Canapa (Cannabis sativa L.), Fabbricazione in cui il valore di tutti i
greggia o preparata, ma non filata; materiali utilizzati sono classificati in stoppe e cascami di canapa una voce diversa da quella del prodotto (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
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Appendice IV
Sul riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose tra la Svizzera / il Principato del Liechtenstein e il Messico
Art. 1 Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose.
Art. 2 La presente Appendice si applica ai prodotti del codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci9.
Art. 3 Ai fini della presente Appendice, si intende per: «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura negli Allegati 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte; «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scorta- no il trasporto delle bevande spiritose, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità; «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustra- zioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa e che sono apposti sul mede- simo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al reci- piente o sul rivestimento del collo delle bottiglie; «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiu- sura, sulle etichette e sull’imballaggio; «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.
Art. 4 Sono protette le seguenti denominazioni: a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera e del Liechtenstein, quelle che figurano nell’Allegato 1; b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie del Messico, quelle che figurano nell’Allegato 2.
9 RS 0.632.11
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Art. 5
1 In Messico, le denominazioni protette della Svizzera e del Liechtenstein:
– possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera e del Liechtenstein, e – sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie della Svizzera e del Liechtenstein a cui si applicano.
2 In Svizzera e nel Liechtenstein, le denominazioni protette del Messico:
– possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari del Messico, e – sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie del Messico a cui si applicano. 3 Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi10, di cui all’Allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma della presente Appendice, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l’impiego di una denominazione per designare bevande spiri- tose non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione. 4 Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all’articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi.
Art. 6 La protezione di cui all’articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.
Art. 7 In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose, la protezione è accor- data ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.
10 RS 0.632.20 Allegato 1.C
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Art. 8 Le disposizioni della presente Appendice non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.
Art. 9 Nessuna disposizione della presente Appendice obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell’altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel Paese d’origine o che è caduta in disuso in tale Paese.
Art. 10 Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma della presente Appendice non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa originaria dell’altra Parte.
Art. 11 Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dalla presente Appendice si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di con- sumatori che hanno sede sul territorio dell’altra Parte.
Art. 12 Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa, in particolare sul- l’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contra- ria alla presente Appendice, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.
Art. 13 La presente Appendice non si applica alle bevande spiritose: a) in transito sul territorio di una delle Parti, o b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi. Sono considerati piccoli quantitativi: a) i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri pro capite conte- nute nei bagagli personali dei viaggiatori; b) i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri oggetto di spedi- zioni tra privati;
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c) le bevande spiritose che fanno parte di un trasloco di privati; d) i quantitativi di bevande spiritose importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di 1 ettolitro; e) le bevande spiritose destinate alle rappresentanze diplomatiche, consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i pre- detti destinatari; f) le bevande spiritose che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.
Art. 14
1 Se una delle Parti ha motivo di sospettare che:
a) una bevanda spiritosa di cui all’articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra il Messico e la Svizzera o il Liechtenstein, non rispetta le disposi- zioni della presente Appendice o la legislazione applicabile in Messico, in Svizzera o nel Liechtenstein al settore delle bevande spiritose, e b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe com- portare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali, la Parte in questione ne informa immediatamente l’altra Parte. 2 Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di docu- menti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell’indica- zione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa di cui trattasi: a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa; b) la composizione di tale bevanda; c) la designazione e la presentazione; d) la natura dell’infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.
Art. 15 1 Le Parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un impegno contemplato nella presente Appendice. 2 La Parte contraente che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi. 3 Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o com- promettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l’adozione delle misure in parola. 4 Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la Parte contraente che ha chiesto la consultazione o
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che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l’applicazione della presente Appendice.
Art. 16 1 Le Parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni del pre- sente accordo per rafforzare la cooperazione nel settore delle bevande spiritose. 2 Qualora la legislazione di una delle Parti contraenti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano negli Allegati della presente Appendi- ce, l’inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.
Art. 17 1 Le bevande spiritose che al momento dell’entrata in vigore della presente Appen- dice sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dalla presente Appendice, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose contemplate nella presente Appendice non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d’origine sin dall’entrata in vigore della presente Appendice. 2 Salvo convenzione contraria delle Parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose prodotte, designate e presentate a norma della presente Appendice, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica della presente Appendice, può continuare fino a esaurimento delle scorte.
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Allegato 1
Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera / del Liechtenstein
Acquavite di vino Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais
Acquavite di vinaccia Balzner Marc Baselbieter Marc Benderer Marc Eschner Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d’Auvernier Marc de Dôle du Valais Schaaner Marc Triesner Marc Vaduzer Marc
Acquavite di frutta Aargauer Bure Kirsch Abricot du Valais Abricotine du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Canada du Valais Coing d’Ajoie Coing du Valais Damassine d’Ajoie Damassine de la Baroche Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais Gravenstein du Valais
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Kirsch d’Ajoie Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch Luzerner Zwetschgenwasser Mirabelle d’Ajoie Mirabelle du Valais Poire d’Ajoie Poire d’Orange de la Baroche Pomme d’Ajoie Pomme du Valais Prune d’Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwytzerkirsch Williams du Valais Zuger Kirsch
Acquavite di sidro di mele e sidro di pere Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand
Acquavite di genziana Gentiane du Jura
Bevande spiritose al ginepro Genièvre du Jura
Liquori Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d’abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais
Acquaviti di erbe (bevande spiritose) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d’herbes du Jura Eau-de-vie d’herbes du Valais Genépi du Valais
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Gotthard Kräuterbrand Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand)
Altre Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico RU 2003
Allegato 2
Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie del Messico Bevanda spiritosa Tequila: protetta, prodotta e classificata conformemente di Agave alla pertinente legislazione del Messico Bevanda spiritosa Mezcal: protetta, prodotta e classificata conformemente di Agave alla pertinente legislazione del Messico Bevanda spiritosa Bacanora: protetta, prodotta e classificata conformemente di Agave alla pertinente legislazione del Messico
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico RU 2003
Dichiarazione comune Clausola evolutiva concernente i prodotti agricoli Le Parti contraenti discutono ulteriori passi nel processo di liberalizzazione degli scambi commerciali tra la Svizzera e il Messico al più tardi cinque anni dopo l’en- trata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell’artico- lo 4. A tal fine, un esame dei prodotti agricoli, compresi il formaggio (voce di tariffa 0406.90) e le miscele di fondue (voce di tariffa ex2106.90), avverrà caso per caso. Se necessario, le regole d’origine relative saranno parimenti verificate.
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico RU 2003
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