AS 2003 232
Legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privati
Legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privati (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Modifica del 4 ottobre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 20021, decreta:
I La legge del 23 giugno 19782 sulla sorveglianza degli assicuratori è modificata come segue:
2bis Gli istituti d’assicurazione che intendono esercitare un’assicurazione di respon- sabilità civile dei veicoli a motore devono inoltre: a. provare di avere aderito all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia; b. comunicare all’autorità di sorveglianza nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da essi designato in ogni Stato dello Spazio eco- nomico europeo conformemente all’articolo 79b della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale.
Titolo prima dell’art. 38b Sezione 3: Liquidazione dei sinistri nel settore dell’assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore
L’autorità di sorveglianza accerta che la liquidazione dei sinistri sia eseguita in conformità alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 19584 sulla circo- lazione stradale relative all’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.