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AS 2003 2380

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

RS 0.104; RU 1995 1164

I Campo di applicazione della convenzione il 22 ottobre 20021 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Afghanistan* 6 luglio 1983 A 5 agosto 1983 Albania 11 maggio 1994 A 10 giugno 1994 Algeria 14 febbraio 1972 15 marzo 1972 Antigua e Barbuda* 25 ottobre 1988 S 1° novembre 1981 Arabia Saudita* 23 settembre 1997 A 23 ottobre 1997 Argentina 2 ottobre 1968 4 gennaio 1969 Armenia 23 giugno 1993 A 23 luglio 1993 Australia* ** 30 settembre 1975 30 ottobre 1975 Austria* ** 9 maggio 1972 8 giugno 1972 Azerbaigian 16 agosto 1996 A 15 settembre 1996 Bahamas* 5 agosto 1975 S 10 luglio 1973 Bahrein* 27 marzo 1990 A 26 aprile 1990 Bangladesh 11 giugno 1979 A 11 luglio 1979 Barbados* 8 novembre 1972 A 8 dicembre 1972 Bielorussia* 8 aprile 1969 8 maggio 1969 Belgio* ** 7 agosto 1975 6 settembre 1975 Belize 14 novembre 2001 14 dicembre 2001 Benin 30 novembre 2001 30 dicembre 2001 Bolivia 22 settembre 1970 22 ottobre 1970 Bosnia e Erzegovina 16 luglio 1993 S 6 marzo 1992 Botswana 20 febbraio 1974 A 22 marzo 1974 Brasile 27 marzo 1968 4 gennaio 1969 Bulgaria* 8 agosto 1966 4 gennaio 1969 Burkina Faso 18 luglio 1974 A 17 agosto 1974 Burundi 27 ottobre 1977 26 novembre 1977 Cambogia 28 novembre 1983 28 dicembre 1983 Camerun 24 giugno 1971 24 luglio 1971 Canada** 14 ottobre 1970 13 novembre 1970 Capo Verde 3 ottobre 1979 A 2 novembre 1979 Ciad 17 agosto 1977 A 16 settembre 1977 Cile 20 ottobre 1971 19 novembre 1971

1 La presente pubblicazione annulla e sostituisce quella in RU 1995 1177.

2380 2002-2182

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Cina* 29 dicembre 1981 A 28 gennaio 1982 Hong Kong* 10 giugno 1997 1° luglio 1997 Macao 19 ottobre 1999 20 dicembre 1999 Cipro 21 aprile 1967 4 gennaio 1969 Colombia 2 settembre 1981 2 ottobre 1981 Congo (Brazzaville) 11 luglio 1988 A 10 agosto 1988 Congo (Kinshasa) 21 aprile 1976 A 21 maggio 1976 Costa Rica* 16 gennaio 1967 4 gennaio 1969 Costa d’Avorio 4 gennaio 1973 A 3 febbraio 1973 Croazia 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991 Cuba* 15 febbraio 1972 16 marzo 1972 Danimarca* ** 9 dicembre 1971 8 gennaio 1972 Ecuador 22 settembre 1966 A 4 gennaio 1969 Egitto* 1° maggio 1967 4 gennaio 1969 El Salvador 30 novembre 1979 A 30 dicembre 1979 Emirati Arabi Uniti 20 giugno 1974 A 20 luglio 1974 Eritrea 31 luglio 2001 A 30 agosto 2001 Estonia 21 ottobre 1991 A 20 novembre 1991 Etiopia 23 giugno 1976 A 23 luglio 1976 Figi* 11 gennaio 1973 S 10 ottobre 1970 Filippine 15 settembre 1967 4 gennaio 1969 Finlandia* ** 14 luglio 1970 13 agosto 1970 Francia* ** 28 luglio 1971 A 27 agosto 1971 Gabon 29 febbraio 1980 30 marzo 1980 Gambia 29 dicembre 1978 A 28 gennaio 1979 Georgia 2 giugno 1999 A 2 luglio 1999 Germania* ** 16 maggio 1969 15 giugno 1969 Ghana 8 settembre 1966 4 gennaio 1969 Giamaica* 4 giugno 1971 4 luglio 1971 Giappone* 15 dicembre 1995 A 14 gennaio 1996 Giordania 30 maggio 1974 A 29 giugno 1974 Grecia 18 giugno 1970 18 luglio 1970 Guatemala 18 gennaio 1983 17 febbraio 1983 Guinea 14 marzo 1977 13 aprile 1977 Guinea Equatoriale 8 ottobre 2002 A 7 novembre 2002 Guyana 15 febbraio 1977 17 marzo 1977 Haiti 19 dicembre 1972 18 gennaio 1973 Honduras 10 ottobre 2002 A 9 novembre 2002 India* 3 dicembre 1968 4 gennaio 1969 Indonesia* 25 giugno 1999 A 25 luglio 1999 Iran 29 agosto 1968 4 gennaio 1969 Iraq* 14 gennaio 1970 13 febbraio 1970 Irlanda* 29 dicembre 2000 28 gennaio 2001 Islanda 13 marzo 1967 4 gennaio 1969

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Israele* 3 gennaio 1979 2 febbraio 1979 Italia* ** 5 gennaio 1976 4 febbraio 1976 Jugoslavia 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Kazakistan 26 agosto 1998 A 25 settembre 1998 Kenya 13 settembre 2001 A 13 ottobre 2001 Kirghizistan 5 settembre 1997 A 5 ottobre 1997 Kuwait* 15 ottobre 1968 A 4 gennaio 1969 Laos 22 febbraio 1974 A 24 marzo 1974 Lesotho 4 novembre 1971 A 4 dicembre 1971 Lettonia 14 aprile 1992 A 14 maggio 1992 Libano* 12 novembre 1971 12 dicembre 1971 Liberia 5 novembre 1976 A 5 dicembre 1976 Libia* 3 luglio 1968 A 4 gennaio 1969 Liechtenstein 1° marzo 2000 A 31 marzo 2000 Lituania 10 dicembre 1998 9 gennaio 1999 Lussemburgo 1° maggio 1978 31 maggio 1978 Macedonia 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1991 Madagascar* 7 febbraio 1969 9 marzo 1969 Malawi 11 giugno 1996 A 11 luglio 1996 Maldive 24 aprile 1984 A 24 maggio 1984 Mali 16 luglio 1974 A 15 agosto 1974 Malta* 27 maggio 1971 26 giugno 1971 Marocco* 18 dicembre 1970 17 gennaio 1971 Mauritania 13 dicembre 1988 12 gennaio 1989 Maurizio 30 maggio 1972 A 29 giugno 1972 Messico** 20 febbraio 1975 22 marzo 1975 Moldavia 26 gennaio 1993 A 25 febbraio 1993 Monaco* 27 settembre 1995 A 27 ottobre 1995 Mongolia* 6 agosto 1969 5 settembre 1969 Mozambico* 18 aprile 1983 A 18 maggio 1983 Namibia 11 novembre 1982 A 11 dicembre 1982 Nepal* 30 gennaio 1971 A 1° marzo 1971 Nicaragua 15 febbraio 1978 A 17 marzo 1978 Niger 27 aprile 1967 4 gennaio 1969 Nigeria 16 ottobre 1967 A 4 gennaio 1969 Norvegia** 6 agosto 1970 5 settembre 1970 Nuova Zelanda** 22 novembre 1972 22 dicembre 1972 Paesi Bassi** 10 dicembre 1971 9 gennaio 1972 Pakistan 21 settembre 1966 4 gennaio 1969 Panama 16 agosto 1967 4 gennaio 1969 Papua-Nuova Guinea* 27 gennaio 1982 A 26 febbraio 1982 Perù 29 settembre 1971 29 ottobre 1971 Polonia* 5 dicembre 1968 4 gennaio 1969 Portogallo 24 agosto 1982 A 23 settembre 1982

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Qatar 22 luglio 1976 A 21 agosto 1976 Regno Unito* ** 7 marzo 1969 6 aprile 1969 Anguilla 7 marzo 1969 6 aprile 1969 Repubblica Ceca 22 febbraio 1993 S 1° gennaio 1993 Repubblica Centrafricana 16 marzo 1971 15 aprile 1971 Repubblica di Corea 5 dicembre 1978 4 gennaio 1979 Repubblica Dominicana 25 maggio 1983 A 24 giugno 1983 Romania* 15 settembre 1970 A 15 ottobre 1970 Ruanda* 16 aprile 1975 A 16 maggio 1975 Russia* 4 febbraio 1969 6 marzo 1969 Salomon, Isole 17 marzo 1982 S 7 luglio 1978 San Marino 12 marzo 2002 11 aprile 2002 San Vincenzo e Grenadine 9 novembre 1981 A 9 dicembre 1981 Santa Sede 1° maggio 1969 31 maggio 1969 Santa Lucia 14 febbraio 1990 S 22 febbraio 1979 Senegal 19 aprile 1972 19 maggio 1972 Seychelles 7 marzo 1978 A 6 aprile 1978 Sierra Leone 2 agosto 1967 4 gennaio 1969 Siria* 21 aprile 1969 A 21 maggio 1969 Slovacchia 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Somalia 26 agosto 1975 25 settembre 1975 Spagna** 13 settembre 1968 A 4 gennaio 1969 Sri Lanka 18 febbraio 1982 A 20 marzo 1982 Stati Uniti* 21 ottobre 1994 20 novembre 1994 Sudafrica* 10 dicembre 1998 9 gennaio 1999 Sudan 21 marzo 1977 A 20 aprile 1977 Suriname 15 marzo 1984 S 25 novembre 1975 Svezia** 6 dicembre 1971 5 gennaio 1972 Svizzera* 29 novembre 1994 A 29 dicembre 1994 Swaziland 7 aprile 1969 A 7 maggio 1969 Tagikistan 11 gennaio 1995 A 10 febbraio 1995 Tanzania 27 ottobre 1972 A 26 novembre 1972 Togo 1° settembre 1972 A 1° ottobre 1972 Tonga* 16 febbraio 1972 A 17 marzo 1972 Trinidad e Tobago 4 ottobre 1973 3 novembre 1973 Tunisia 13 gennaio 1967 4 gennaio 1969 Turchia 16 settembre 2002 16 ottobre 2002 Turkmenistan 29 settembre 1994 A 29 ottobre 1994 Ucraina* 7 marzo 1969 6 aprile 1969 Uganda 21 novembre 1980 A 21 dicembre 1980 Ungheria* 4 maggio 1967 4 gennaio 1969 Uruguay 30 agosto 1968 4 gennaio 1969 Uzbekistan 28 settembre 1995 A 28 ottobre 1995

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Venezuela 10 ottobre 1967 4 gennaio 1969 Vietnam* 9 giugno 1982 A 9 luglio 1982 Yemen* 18 ottobre 1972 A 17 novembre 1972 Zambia 4 febbraio 1972 5 marzo 1972 Zimbabwe 13 maggio 1991 A 12 giugno 1991 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso ** Obiezioni, vedi qui appresso

Stati che, conformemente all’articolo 14 della Convenzione, hanno riconosciuto la competenza del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale Algeria Malta Australia Messico Austria Monaco Azerbaigian Norvegia Belgio Paesi Bassi Brasile Perù Bulgaria Polonia Cile Portogallo Cipro Repubblica Ceca Costa Rica Repubblica di Corea Danimarca Russia Ecuador Senegal Finlandia Slovacchia Francia Slovenia Germania Spagna Irlanda Sudafrica Islanda Svezia Italia Ucraina Jugoslavia Ungheria Lussemburgo Uruguay Macedonia

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II Riserve e dichiarazioni Afghanistan Riserva: La Repubblica democratica dell’Afghanistan non si considera vincolata dalle dispo- sizioni dell’articolo 22 della Convenzione poiché in virtù di tale articolo, in caso di controversia tra due o più Stati parti alla Convenzione in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni della Convenzione, la questione può essere portata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia su richiesta di una sola delle parti coinvolte. La Repubblica democratica dell’Afghanistan dichiara di conseguenza che in caso di controversia in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni della Convenzione, la questione sarà portata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia soltanto con l’accordo di tutte le parti coinvolte. Dichiarazione: La Repubblica democratica dell’Afghanistan dichiara inoltre che le disposizioni degli articoli 17 e 18 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale sono di carattere discriminatorio rispetto a taluni Stati e non sono pertanto conformi al principio dell’universalità dei trattati interna- zionali.

Antigua e Barbuda La Costituzione di Antigua e Barbuda enuncia e garantisce a tutte le persone le libertà e i diritti fondamentali, senza distinzione di razza o di origine. Predispone le procedure giudiziarie applicabili in caso di violazione dei diritti, sia da parte dello Stato sia dei cittadini. L’accettazione della Convenzione non implica l’accettazione di obblighi che vadano oltre i limiti della Costituzione né tanto meno l’obbligo di adottare procedimenti giudiziari che vadano oltre quelli sanciti dalla Costituzione. Il Governo di Antigua e Barbuda interpreta l’articolo 4 nel senso che obbliga una Parte a prevedere misure nei settori contemplati dai capoversi a), b) e c) del detto articolo solo qualora fosse necessario adottare tale legislazione.

Arabia saudita Riserva: Il Governo dell’Arabia saudita si impegna ad applicare le disposizioni della Con- venzione a condizione che non siano contrarie alla sharia. Articolo 22 La stessa riserva dell’Afghanistan.

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Australia Il Governo australiano dichiara di non essere in grado per il momento di considerare specificamente come reati tutti gli atti enumerati nel capoverso a) dell’articolo 4. Tali atti sono punibili solo nell’ambito della vigente legislazione penale concernente problemi quali il mantenimento dell’ordine, i reati contro la pace pubblica, le violenze, le sommosse, le diffamazioni, i complotti e i tentativi di commettere tali atti. Il Governo australiano intende chiedere quanto prima al Parlamento di approvare una legislazione per l’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso a) dell’articolo 4.

Austria L’articolo 4 della Convenzione dispone che le misure previste nei capoversi a), b) e c) devono essere adottate tenendo debitamente conto dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della Convenzione. La Repubblica d’Austria ritiene pertanto che tali misure non possono pregiudicare il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Questi diritti sono proclamati negli articoli 19 e 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; sono stati riaffermati dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite al momento dell’adozione degli articoli 19 e 21 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e sono enunciati nell’articolo 5 capoverso d) viii) e ix) della Convenzione.

Bahamas Il Governo del Commonwealth delle Bahamas desidera innanzitutto precisare le modalità di interpretazione dell’articolo 4 della Convenzione. Esso interpreta detto articolo nel senso che obbliga uno Stato Parte ad adottare nuove disposizioni legislative nei settori contemplati dai capoversi a), b) e c) unicamente se lo Stato in questione, tenuto conto dei principi formulati nella Dichiarazione universale e enunciati nell’articolo 5 della Convenzione (segnatamente il diritto alla libertà di opinione e di espressione e il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica), ritiene necessario aggiungere o derogare, per via legislativa, al diritto e alla prassi vigente per attuare gli obiettivi definiti nell’articolo 4. Infine, la Costituzione del Commonwealth delle Bahamas enuncia e garantisce i diritti e le libertà individuali fondamentali di tutti coloro che si trovano sul suo territorio senza distinzione di razza e di origine. La Costituzione stabilisce che deve essere osservata la procedura giudiziaria in caso di violazione di uno di questi diritti da parte dello Stato o di un privato. Il fatto che il Commonwealth aderisca alla Convenzione non significa che accetti necessariamente gli obblighi che vanno oltre i limiti della Costituzione né tanto meno l’obbligo di introdurre un procedimento giudiziario che non fosse contemplato dalla Costituzione.

Bahrein La stessa riserva dell’Afghanistan.

Barbados La stessa dichiarazione di Antigua e Barbuda.

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Bielorussia La stessa dichiarazione dell’Afghanistan.

Belgio Per adempiere alle prescrizioni dell’articolo 4 della Convenzione il Regno del Belgio farà in modo di adeguare la propria legislazione agli impegni sottoscritti al momento di aderire alla Convenzione. Il Regno del Belgio tiene tuttavia a sottolineare l’importanza che attribuisce all’articolo 4 nel senso che le misure di cui ai capoversi a), b) e c) saranno adottate tenendo debitamente conto dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della Con- venzione. Il Regno del Belgio ritiene quindi che gli obblighi imposti dall’articolo 4 debbano conciliarsi con il diritto alla libertà di opinione e di espressione, e con il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Questi diritti sono proclamati negli articoli 19 e 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sono stati riaffermati negli articoli 19 e 21 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Sono parimenti enunciati nell’articolo 5 capoverso a) viii) e ix) della Convenzione. Il Regno del Belgio tiene inoltre a sottolineare l’importanza che attribuisce al rispetto dei diritti enunciati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in particolare negli articoli 10 e 11 concernenti rispettivamente la libertà di opinione e di espressione e la libertà di riunione e di associazione.

Bulgaria La stessa dichiarazione dell’Afghanistan.

Cina e Cina-Hong Kong La stessa riserva dell’Afghanistan.

Cuba La stessa riserva e dichiarazione dell’Afghanistan.

Egitto La stessa riserva dell’Afghanistan.

Figi Qualora una legge inerente alle elezioni non rispettasse gli obblighi menzionati nell’articolo 5 capoverso c) o una legge sulla proprietà agraria che vietasse o limitasse l’alienazione delle terre da parte degli indigeni non rispettasse gli obblighi menzionati nell’articolo 5 capoverso d) v), e ove il sistema scolastico non rispettasse gli obblighi menzionati negli articoli 2, 3 o 5 capoverso e) v) il Governo delle Figi si riserva il diritto di non applicare le disposizioni della Convenzione. Il Governo delle Figi tiene a precisare la propria interpretazione di taluni articoli della Convenzione. A suo avviso l’articolo 4 chiede alle Parti di adottare nuove

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misure legislative nei settori di cui ai capoversi a), b) e c) solo qualora dette Parti, tenuto debitamente conto dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente menzionati nell’articolo 5 della Con- venzione (in particolare il diritto alla libertà di opinione e di espressione e il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione), ritengano necessario aggiungere disposizioni legislative o modificare la legge e la prassi vigenti in questi settori per raggiungere gli obiettivi precisati nella prima parte dell’articolo 4. Inoltre, il Governo delle Figi ritiene che per adempiere le prescrizioni di cui all’articolo 6 relative a «soddisfazione o riparazione» basterà che sia offerta l’una o l’altra di queste forme di ricorso e che il termine «soddisfazione» includa ogni forma di ricorso tale da porre fine ad un comportamento discriminatorio. Infine interpreta l’articolo 20 e le altre disposizioni connesse della terza parte della Convenzione nel senso che se una riserva non venisse accettata, lo Stato che l’ha formulata non può divenire Parte alla Convenzione. Il Governo delle Figi resta dell’opinione che l’articolo 15 è discriminatorio poiché stabilisce una procedura per accogliere petizioni relative a territori dipendenti e non contiene disposizioni analoghe relative agli Stati che non hanno territori dipendenti.

Francia La Francia tiene a precisare, per quanto concerne l’articolo 4, che interpreta il riferimento ai principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della Convenzione nel senso che esso svincola gli Stati Parte dall’obbligo di emanare disposizioni repressive incompatibili con le libertà di opinione e di espressione, di riunione e di pacifica associazione garantite da questi strumenti. Per quanto concerne l’articolo 6 la Francia dichiara che la questione di adire un tribunale è disciplinata dalle norme del diritto interno francese.

Giamaica La Costituzione della Giamaica tutela e garantisce a tutte le persone, senza distinzione di razza o luogo di origine, le libertà e i diritti fondamentali dell’indi- viduo. La Costituzione predispone le procedure giudiziarie applicabili in caso di violazione di uno di questi diritti sia da parte dello Stato sia di un privato. La ratifica della Convenzione non comporta l’accettazione di obblighi che vadano oltre i limiti fissati dalla propria Costituzione né tanto meno l’obbligo di introdurre procedimenti giudiziari che vadano oltre quelli sanciti da detta Costituzione.

Giappone Per quel che concerne le disposizioni dei capoversi a) e b) dell’articolo 4 della Convenzione, il Giappone, con riferimento alla formulazione di tale articolo «tenendo conto dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della presente Convenzione», adempie gli obblighi derivanti da tali capoversi nella misura in cui essi sono compatibili con il diritto alla libertà di riunione e di associazione, con il diritto alla libertà di espressione e con altri diritti garantiti dalla Costituzione giap- ponese.

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Gran Bretagna Il Regno Unito precisa le modalità di interpretazione di taluni articoli della Convenzione. L’articolo 4 fa obbligo a uno Stato Parte di adottare nuove disposizioni legislative nei settori precisati nei capoversi a), b) e c) solo qualora detto Stato, tenuto debitamente conto dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della Convenzione (in particolare il diritto alla libertà di opinione e di espressione e il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione), ritenga necessario aggiungere o derogare in via legislativa al diritto e alla prassi vigente in questi settori per raggiungere l’obiettivo definito nel capoverso preliminare dell’articolo 4. Inoltre il Regno Unito è del parere che per adempiere le disposizioni dell’articolo 6 relative a «soddisfazione o riparazione» basterà che sia offerta l’una o l’altra di queste possibilità e interpreta il termine «soddisfazione» nel senso che si applica ad ogni ricorso che ponga effettivamente termine all’atto incriminato. D’altro canto il Regno Unito interpreta l’articolo 20 e le disposizioni connesse della terza parte della Convenzione nel senso che se una riserva non venisse accettata, lo Stato che l’ha formulata non può divenire Parte alla Convenzione.

Guinea equatoriale La stessa riserva dell’Afghanistan.

Guyana Il Governo della Repubblica della Guyana interpreta le disposizioni della Convenzione nel senso che non le impongono obblighi che vadano oltre i limiti sanciti dalla propria Costituzione o che necessitino l’introduzione di procedimenti giudiziari che vadano oltre quelli sanciti dalla Costituzione medesima.

India La stessa riserva dell’Afghanistan.

Indonesia La stessa riserva dell’Afghanistan.

Iraq La stessa riserva dell’Afghanistan.

Irlanda Riserva/Dichiarazione interpretativa: L’articolo 4 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale dispone che le misure previste ai capoversi a), b) e c) di tale articolo siano adottate tenendo debitamente conto dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti espressamente enunciati all’articolo 5 della Convenzione. L’Irlanda considera pertanto che tali misure non debbano pregiudicare il diritto alla libertà di opinione e di espressione né il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Tali diritti sono enunciati negli

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articoli 19 e 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, sono stati con- fermati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione dell’adozione degli articoli 19 e 21 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e sono menzionati nel capoverso d) viii e ix dell’articolo 5 della presente Convenzione.

Israele La stessa riserva dell’Afghanistan.

Italia a) Le misure positive previste nell’articolo 4 della Convenzione e precisate nei capoversi a) e b) tese ad eliminare ogni incitamento alla discriminazione o qualsiasi atto discriminatorio devono essere interpretate, come stipulato dall’articolo in questione, tenendo debitamente conto dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della Convenzione. Di conseguenza gli obblighi derivanti dall’articolo 4 non devono pregiudicare il diritto alla libertà di opinione e di espressione né il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica come formulati negli articoli 19 e 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e riaffermati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite al momento dell’adozione degli articoli 19 e 21 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e menzionati nel capoverso d) viii e ix dell’articolo 5 della Convenzione. Il Governo italiano, in conformità degli obblighi derivanti dal capoverso c) dell’articolo 55 e 56 dello Statuto delle Nazioni Unite, rimane fedele ai principi enunciati nel paragrafo 2 dell’articolo 29 della Dichiarazione universale il quale stipula che «Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica». b) I tribunali ordinari, nel quadro della propria giurisdizione e conformemente all’articolo 6 della Convenzione, garantiranno a ciascuna persona le vie di ricorso effettive contro qualsiasi atto di discriminazione razziale che violasse i diritti individuali e le libertà fondamentali. Le domande di riparazione per i danni subiti a seguito di atti di discriminazione razziale dovranno essere presentate contro le persone responsabili di atti di malversazione o di atti delittuosi.

Kuwait La stessa riserva dell’Afghanistan.

Libano La stessa riserva dell’Afghanistan.

Libia La stessa riserva dell’Afghanistan.

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Madagascar La stessa riserva dell’Afghanistan.

Malta Il Governo maltese precisa le modalità di interpretazione degli articoli della Convenzione. Interpreta l’articolo 4 nel senso che fa obbligo a uno Stato di adottare nuove disposizioni nei settori contemplati dai capoversi a), b) e c) se detto Stato, tenuto debitamente conto dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti enunciati nell’articolo 5 della Convenzione, ritiene necessario aggiungere o derogare, per via legislativa, al diritto e alla prassi vigenti onde porre un termine a qualsiasi atto di discriminazione razziale. Inoltre il Governo maltese è del parere che per quanto riguarda le prescrizioni dell’articolo 6 relative a «soddisfazione o riparazione» basterà che sia offerta l’una o l’altra di queste possibilità e interpreta il termine «soddisfazione» nel senso che si applica a ogni ricorso che ponga effettivamente fine all’atto incriminato.

Marocco La stessa riserva dell’Afghanistan.

Monaco Riserva all’articolo 2 capoverso 1: Monaco si riserva il diritto di applicare le proprie disposizioni legali relative all’ammissione degli stranieri sul mercato del lavoro del Principato. Riserva all’articolo 4: Monaco interpreta il riferimento ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nonché ai diritti enunciati nell’articolo 5 della Convenzione nel senso che esso svincola gli Stati Parte dall’obbligo di emanare disposizioni repressive incompatibili con le libertà di opinione e di espressione, di riunione e di pacifica associazione garantite da questi strumenti.

Mongolia La stessa dichiarazione dell’Afghanistan.

Mozambico La stessa riserva dell’Afghanistan.

Nepal La Costituzione nepalese contiene disposizioni tese a garantire la tutela dei diritti individuali, in particolare il diritto alla libertà di parola e di espressione, il diritto di fondare sindacati e associazioni apolitiche e il diritto alla libertà di religione; nessuna disposizione della Convenzione obbliga o autorizza il Nepal ad adottare misure legislative o altre misure incompatibili con le disposizioni della Costituzione del Paese.

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Il Governo di Sua Maestà interpreta l’articolo 4 di detta Convenzione nel senso che obbliga le Parti ad adottare nuove misure legislative nei settori contemplati dai capoversi a), b) e c) del detto articolo soltanto qualora il Governo di Sua Maestà ritenga necessario, tenuto debitamente conto dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottare misure legislative destinate a completare o modificare le leggi e prassi vigenti in questi settori per raggiungere l’obiettivo enunciato nella prima parte dell’articolo 4. Il Governo di Sua Maestà è del parere che per adempiere le prescrizioni di cui all’articolo 6 relative a «soddisfazione o riparazione» basterà che sia offerta alla vittima l’una o l’altra di queste forme di riparazione; interpreta inoltre la parola «soddisfazione» come includente qualsiasi forma di riparazione tale da porre efficacemente termine al comportamento discriminatorio in atto. Il Governo di Sua Maestà non si considera vincolato dalle disposizioni dell’articolo 22 della Convenzione in virtù delle quali qualsiasi controversia tra due o più Stati contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione sarà portata, a richiesta di una qualsiasi delle Parti alla controversia, davanti alla Corte internazionale di Giustizia perché essa decida in merito.

Papua—Nuova Guinea Il Governo della Papua—Nuova Guinea interpreta l’articolo 4 della Convenzione nel senso che obbliga gli Stati contraenti ad adottare misure legislative supplementari nei settori contemplati dai capoversi a), b) e c) del detto articolo soltanto qualora uno Stato, tenuto debitamente conto dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e chiaramente enunciati nell’articolo 5 della Convenzione, ritenga necessario completare o modificare la propria legis- lazione e prassi vigenti per rendere effettive le disposizioni dell’articolo 4. Inoltre la Costituzione della Papua—Nuova Guinea garantisce taluni diritti e libertà fondamentali a tutti gli individui senza distinzione di razza o luogo di origine. Essa prevede inoltre la tutela giuridica di questi diritti e libertà. L’accettazione della Convenzione da parte della Papua—Nuova Guinea non significa pertanto l’accettazione degli obblighi che vadano oltre quelli sanciti dalla Costituzione del proprio Paese né che sia tenuta ad adottare procedimenti giudiziari che vadano oltre quelli previsti da detta Costituzione.

Polonia La stessa dichiarazione dell’Afghanistan.

Romania La stessa dichiarazione dell’Afghanistan.

Russia La stessa dichiarazione dell’Afghanistan.

Rwanda La stessa riserva dell’Afghanistan.

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Siria La stessa riserva dell’Afghanistan.

Stati Uniti I. Il parere e l’approvazione del Senato sono subordinati alle seguenti riserve: 1) La Costituzione e le leggi degli Stati Uniti prevedono estese garanzie a favore delle libertà di parola, espressione e d’associazione degli individui. Conseguentemente, gli Stati Uniti non accettano obblighi derivanti dalla presente Convenzione, massime dai suoi articoli 4 e 7, che potrebbero ridurre tali diritti tramite l’adozione di leggi o altre misure, per quanto detti diritti siano protetti dalla Costituzione e dalle leggi statunitensi. 2) La Costituzione e le leggi degli Stati Uniti prevedono estese garanzie contro la discriminazione, inglobando ambiti molto vasti dell’attività privata. La protezione della vita privata e la protezione dall’ingerenza delle autorità negli affari privati sono pure riconosciute come elementi integranti dei valori fondamentali della nostra società libera e democratica. Per gli Stati Uniti la definizione dei diritti protetti in virtù della Convenzione giusta l’articolo 1, con riferimento alla vita pubblica, corrisponde a una distinzione analoga operata tra ambito pubblico retto da normativa pubblica, e vita privata non sottoposta a tale normativa. Tuttavia, per quanto la Convenzione preconizzi una maggiore regolamentazione della vita privata, gli Stati Uniti non accettano eventuali obblighi derivanti dalla presente Convenzione tali da implicare l’adozione di leggi o misure giusta il paragrafo 1 dell’articolo 2, i capoversi 1 c) e d) dell’articolo 2, nonché degli articoli 3 e 5 per quanto attiene alla vita pubblica, diversi da quelli previsti dalla Costituzione o dalle leggi statunitensi. 3) Riguardo all’articolo 22 della Convenzione, nessuna controversia nella quale gli Stati Uniti fossero parte potrà essere deferita alla Corte internazionale di giustizia in virtù di questo articolo, senza il consenso esplicito degli Stati Uniti. II. Il parere e l’approvazione del Senato sono subordinati alle interpretazioni seguenti, che si applicano agli obblighi sottoscritti dagli Stati Uniti in virtù della presente Convenzione: Gli Stati Uniti interpretano la presente Convenzione in modo che la stessa sia da applicarsi da parte del Governo federale, per quanto quest’ultimo sia competente negli ambiti ivi trattati, e da parte degli Stati e dalle amministrazioni locali, negli

altri ambiti. Per quanto le amministrazioni degli Stati e quelle locali siano competenti in determinate materie, il Governo federale adotterà tutti i provvedimenti atti a facilitare l’applicazione della Convenzione. III. Il parere e l’approvazione del Senato sono subordinati alla dichiarazione seguente: Gli Stati Uniti dichiarano che i disposti della presente Convenzione non sono direttamente applicabili.

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Svizzera a) Riserva all’articolo 4: La Svizzera si riserva il diritto di adottare le misure legislative necessarie all’applicazione dell’articolo 4 tenuto debitamente conto della libertà di opinione e di associazione, segnatamente formulate nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. b) Riserva all’articolo 2 capoverso 1 lettera a: La Svizzera si riserva il diritto di applicare le proprie disposizioni legali concernenti l’ammissione degli stranieri sul mercato del lavoro svizzero.

Tonga Se una legge relativa al regime fondiario che vieti o limiti l’alienazione delle terre da parte degli autoctoni non rispettasse gli obblighi di cui all’articolo 5 lettera d) v), il Regno dei Tonga si riserva il diritto di non applicare la Convenzione. Inoltre il Regno dei Tonga precisa le modalità di interpretazione di taluni articoli. Interpreta l’articolo 4 nel senso che obbliga uno Stato Parte ad adottare nuove disposizioni legislative nei settori contemplati dai capoversi a), b) e c) di detto articolo solo qualora detto Stato, tenuto debitamente conto dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della Convenzione (in particolare il diritto alla libertà di opinione e di espressione e il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione) ritenga necessario aggiungere o derogare per via legislativa al diritto e alla prassi vigenti in detti settori per attuare gli obiettivi definiti nell’articolo 4. Inoltre, il Regno dei Tonga è del parere che per adempiere le prescrizioni di cui all’articolo 6 relative a «soddisfazione o riparazione» basterà che sia offerta l’una o l’altra di queste possibilità e interpreta la parola «soddisfazione» nel senso che si applica a qualsiasi ricorso che ponga effettivamente termine all’atto incriminato. D’altro canto il Regno dei Tonga interpreta l’articolo 20 e le disposizioni connesse della terza parte della Convenzione nel senso che se una riserva non venisse accettata, lo Stato che l’ha formulata non può divenire Parte alla Convenzione.

Turchia La stessa dichiarazione dell’Afghanistan. Ucraina La stessa dichiarazione dell’Afghanistan.

Ungheria La stessa dichiarazione dell’Afghanistan.

Vietnam La stessa riserva e dichiarazione dell’Afghanistan.

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Yemen Riserva: La Repubblica araba dello Yemen ha aderito alla Convenzione il 6 aprile 1989 formulando una riserva all’articolo 5 capoversi c) nonché d) iv), vi) e vii). Articolo 22 La stessa riserva dell’Afghanistan. Articolo 17 paragrafo 1 e articolo 18 La stessa dichiarazione dell’Afghanistan.

III

Obiezioni Australia In merito alle riserve formulate dallo Yemen all’articolo 5 capoversi c) nonché d) iv), vi) e vii): Tali riserve concernono gli obblighi fondamentali che incombono agli Stati parti alla Convenzione, segnatamente il divieto e l’eliminazione di ogni forma di discri- minazione razziale e la garanzia del diritto di ogni persona all’eguaglianza dinanzi alla legge, e ostacolano l’esercizio dei diritti politici e civili fondamentali quali il diritto a partecipare agli affari pubblici, il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge, il diritto all’eredità e il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Di conseguenza le riserve formulate dallo Yemen sono incompatibili con l’oggetto e lo scopo della Convenzione ai sensi dell’articolo 20 paragrafo 2 di tale strumento.

Austria In merito alla riserva di portata generale formulata dall’Arabia saudita in occasione dell’adesione alla Convenzione: Il Governo austriaco ritiene che tale riserva possa far sorgere dubbi in merito all’impegno dell’Arabia saudita riguardo all’oggetto e allo scopo della Convenzione. Il Governo austriaco ricorda che ai sensi dell’articolo 20 paragrafo 2 della Conven- zione non è autorizzata alcuna riserva incompatibile con l’oggetto e lo scopo della Convenzione.

Belgio La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen.

Canada La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen.

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Danimarca La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen.

Finlandia La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen. La stessa obiezione dell’Austria in merito alla riserva di portata generale formulata dall’Arabia saudita in occasione dell’adesione.

Francia La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen.

Germania La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen. La stessa obiezione dell’Austria in merito alla riserva di portata generale formulata dall’Arabia saudita in occasione dell’adesione.

Gran Bretagna La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen.

Italia La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen.

Messico La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen.

Norvegia La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen. La stessa obiezione dell’Austria in merito alla riserva di portata generale formulata dall’Arabia saudita in occasione dell’adesione.

Nuova Zelanda La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen.

Paesi Bassi La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen. La stessa obiezione dell’Austria in merito alla riserva di portata generale formulata dall’Arabia saudita in occasione dell’adesione.

Spagna La stessa obiezione dell’Austria in merito alla riserva di portata generale formulata dall’Arabia saudita in occasione dell’adesione.

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Svezia La stessa obiezione dell’Australia in merito alle riserve formulate dallo Yemen. La stessa obiezione dell’Austria in merito alla riserva di portata generale formulata dall’Arabia saudita in occasione dell’adesione.

IV Ritiro di riserve Polonia (RU 1995 1189) Mediante notifica ricevuta il 16 ottobre 1997, il Governo polacco ha comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare la riserva formulata dalla Polonia riguardo all’articolo 22.

Romania (RU 1995 1189) Mediante notifica ricevuta il 19 agosto 1998, il Governo rumeno ha comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare la riserva formulata dalla Romania, in occasione della sua adesione, riguardo all’articolo 22.

Spagna (RU 1995 1183) Mediante notifica ricevuta il 22 ottobre 1999, il Governo spagnolo ha comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare la riserva formulata dalla Spagna riguardo all’articolo 22.

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