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AS 2003 241

Ordinanza sull'assicurazione degli impiegati dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sull’assicurazione degli impiegati dell’Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP)

del 18 dicembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoversi 2 e 3 della legge CPC del 23 giugno 20001; nella sua veste di datore di lavoro secondo l’ordinanza del 25 aprile 20012 concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1); in esecuzione dell’ordinanza del 25 aprile 20013 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina l’assegnazione ai piani di previdenza della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA degli impiegati da assicurare, nonché de- gli stipendi e delle indennità relative allo stipendio.

2 Si applica agli impiegati:

a. delle unità amministrative dell’Amministrazione federale secondo l’artico- lo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione nella misura in cui dette unità amministrative rien- trino nel campo di applicazione dell’ordinanza del 3 luglio 20015 sul perso- nale federale (OPers), e agli impiegati di dette unità amministrative assunti secondo il diritto delle obbligazioni6 o appartenenti a una categoria di im- piegati secondo l’allegato 3 lettere d–h; b. delle commissioni federali di arbitrato e di ricorso, dei Servizi del Parla- mento e del Tribunale federale:

RS 172.222.020

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c. occupati all’estero dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (per- sonale locale) e per i quali il DFAE è tenuto al versamento di contributi all’AVS.

Sezione 2: Assegnazione ai piani di previdenza

Art. 2 Principio Per l’assegnazione ai piani di previdenza si applicano gli articoli 7 OCPC 1 e OCPC 2.

Art. 3 Stipendio annuo determinante Le prestazioni del datore di lavoro secondo il capitolo 4 OPers7 non menzionate nella presente ordinanza non sono assicurate nei piani di previdenza.

Art. 4 Assicurazione nel piano di base e nel piano complementare 1 Gli allegati 1 e 2 designano gli stipendi e le indennità relative allo stipendio assicu- rati nel piano di base o nel piano complementare 2 L’allegato 3 designa le categorie di impiegati assicurati esclusivamente nel piano complementare.

Sezione 3: Casi speciali

Art. 5 Accordo sul congedo non pagato

1 Se concede un congedo non pagato, un’unità secondo l’articolo 1 capoverso 2

conviene in precedenza con l’impiegato se e come l’assicurazione e l’obbligo di contribuzione devono continuare nel piano di base o nel piano complementare. 2 Se è stato convenuto che l’obbligo di contribuzione continua, i contributi vengono dedotti dallo stipendio dell’impiegato a decorrere dalla fine del congedo. 3 Se il congedo è pagato in parte, i capoversi 1 e 2 sono applicati per analogia alla parte non pagata del congedo.

Art. 6 Notifica dello stipendio determinante 1 Se a un impiegato non è versata alcuna indennità di rincaro secondo gli articoli 40 capoversi 1 e 2 o 52 capoverso 7 OPers8 oppure se gli viene diminuito lo stipendio secondo l’articolo 56 capoversi 2 e 3 OPers, l’unità competente secondo l’articolo 1 capoverso 2 notifica a PUBLICA lo stipendio determinante fino al momento della

7 RS 172.220.111.3 8 RS 172.220.111.3

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notifica, fino a quando l’indennità di rincaro viene di nuovo versata o il diritto allo stipendio cessa in caso di malattia o di infortunio.

2 In caso di scelta di una variante del modello della durata del lavoro secondo

l’articolo 31 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20019 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers), l’unità competente giusta l’articolo 1 capoverso 2 notifica a PUBLICA lo stipendio determinante che corrisponde alla durata normale del tempo di lavoro.

3 In caso di provvedimenti presi nell’ambito di ristrutturazioni secondo l’arti-

colo 104 OPers, il piano sociale stabilisce le parti dello stipendio determinante che devono essere notificate a PUBLICA.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 7 Esecuzione

1 Le unità secondo l’articolo 1 capoverso 2 eseguono la presente ordinanza.

2 La responsabilità per la completezza e l’esattezza dei dati scambiati tra le unità se- condo l’articolo 1 capoverso 2 e PUBLICA è assunta dal servizio che li trasmette.

Art. 8 Diritto previgente: modifica L’ordinanza del 30 novembre 200110 sulla conversione del sistema salariale è modi- ficata come segue:

Art. 3 Abrogato

Allegato 2 Abrogato

Art. 9 Disposizioni transitorie 1 I premi al merito secondo l’Allegato 2 lettera f e i premi di riconoscimento secon- do l’Allegato 2 lettera h sono assicurati a decorrere dal 1° ottobre 2003. 2 Gli impiegati con rapporti d’impiego secondo l’Allegato 3 lettera a numero 1 sono assicurati nel piano complementare se il rapporto d’impiego è stato costituito dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

9 RS 172.220.111.31 10 RS 172.221.110

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Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.

18 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 1 (art. 4 cpv. 1)

Stipendi e indennità relative allo stipendio assicurati nel piano di base

a. lo stipendio mensile secondo l’articolo 36 OPers11, l’evoluzione dello stipendio secondo l’articolo 39 capoversi 1–5 OPers e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l’articolo 40 capoverso 4 OPers, fino al massimo del livello di valutazione A b. l’indennità di residenza secondo l’articolo 43 OPers c. l’indennità di rincaro secondo l’articolo 44 capoverso 2 lettere a e b OPers d. lo stipendio annuo coordinato determinante secondo l’articolo 23 capover- so 1 lettera c degli Statuti della CPC del 24 agosto 199412 di impiegati che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 55° anno di età (art. 71 cpv. 1 OCPC 1).

11 RS 172.220.111.3 12 RS 172.222.1

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Allegato 2 (art. 4 cpv. 1)

Stipendi e indennità relative allo stipendio assicurati nel piano complementare

Importo di coordinamento (art. 12 OCPC 2)

a. per gli impiegati secondo l’Allegato 3 lettere a e b: il 30 % dello stipendio

1. lo stipendio versato mensilmente secondo annuo determinante, al

l’articolo 36 OPers13, l’evoluzione dello stipendio massimo però l’importo secondo l’articolo 39 capoversi 1–5 OPers e gli limite inferiore secondo adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l’articolo 8 capoverso 1 l’articolo 40 capoverso 4 OPers fino al massimo della legge federale del del livello di valutazione A 25 giugno 198214 sulla

2. l’indennità di residenza secondo l’articolo 43 previdenza professionale

OPers per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (LPP)

3. l’indennità di rincaro secondo l’articolo 44

capoverso 2 lettere a e b OPers b. per gli impiegati secondo l’Allegato 3 lettere c–h: come per la lettera a

1. lo stipendio versato mensilmente

2. l’indennità di residenza

3. il premio al merito

c. gli stipendi secondo l’articolo 38 capoverso 2 OPers come per la lettera a d. lo stipendio determinante che superi il settuplo nessun importo dell’importo limite inferiore secondo l’articolo 8 di coordinamento capoverso 1 LPP e. l’indennità di funzione secondo gli articoli 46 e 114 nessun importo capoverso 2 lettera f OPers di coordinamento f. i premi al merito secondo gli articoli 47 e 114 capo- nessun importo verso 2 lettera g OPers, nella misura in cui superino di coordinamento l’importo secondo l’articolo 14 O-OPers15 g. le indennità speciali secondo gli articoli 48 e 115 nessun importo lettera e OPers, ad eccezione delle indennità per di coordinamento il lavoro a squadre secondo l’articolo 15 O-OPers h. i premi di riconoscimento secondo l’articolo 49 nessun importo OPers di coordinamento

13 RS 172.220.111.3 14 RS 831.40 15 RS 172.220.111.31

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Importo di coordinamento (art. 12 OCPC 2)

i. le indennità in funzione del mercato del lavoro nessun importo secondo l’articolo 50 OPers di coordinamento j. la parte conservata del guadagno assicurato secondo nessun importo l’articolo 25 capoversi 2 e 3 degli statuti della CPC di coordinamento del 24 agosto 199416 prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza (art. 71 cpv. 2 OCPC 1)

16 RS 172.222.1

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Allegato 3 (art. 4 cpv. 2)

Impiegati assicurati nel piano complementare

a. gli impiegati con i quali è stata convenuta:

1. una limitazione temporale dell’impiego dovuta al genere di compiti

2. un tasso d’impiego variabile

3. un impiego con interruzioni

b. gli impiegati che percepiscono una rendita di invalidità secondo la legge federale del 19 giugno 195917 sull’assicurazione per l’invalidità (casi di in- tegrazione) c. il personale dei servizi di pulizia impiegato irregolarmente d. gli apprendisti secondo la legge federale del 19 aprile 197818 sulla forma- zione professionale (LFPr) che hanno compiuto il 17° anno di età e. le persone con esperienze pratiche secondo l’articolo 41 LFPr f. i praticanti delle scuole medie professionali g. gli apprendisti che hanno concluso la formazione e sono disoccupati h. le persone che hanno concluso una formazione universitaria o presso una scuola universitaria professionale e vengono assunte come praticanti.

17 RS 831.20 18 RS 412.10