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AS 2003 2460

Legge federale sull'imposizione del tabacco

Legge federale sull’imposizione del tabacco

Modifica del 21 marzo 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 20021, decreta:

I La legge federale del 21 marzo 19692 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 31bis, 32 e 41bis capoverso 1 lettera c e capoversi 2 e 3 della Costitu- zione federale3;

Art. 11 cpv. 2 lett. b

2 Il Consiglio federale può:

b. aumentare dell’80 per cento al massimo le aliquote d’imposta in vigore all’atto della modifica del 21 marzo 2003 della presente legge per cofinan- ziare i contributi della Confederazione all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e alle prestazioni complementari della medesima;

Art. 28 cpv. 2 lett. c

2 Il Consiglio federale può:

c. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo. Il fondo è gestito da un’organizzazione di prevenzione sotto la vigilanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica e in collaborazione con l’Ufficio federale dello sport.

II L’allegato IV è sostituito dalla versione qui annessa.

Allegato IV

Tariffa d’imposta per le sigarette e la carta da sigarette

L’imposta ammonta: – per le sigarette a 6,656 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, almeno a 11,781 centesimi il pezzo; – per la carta da sigarette a 0,9 centesimi il pezzo.

Osservazioni 1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l’articolo 11 lette- ra b di aumentare dell’80 per cento le aliquote d’imposta si riferisce all’im- posta stabilita per pezzo e all’imposta minima per pezzo, ma non alla parte d’imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto. 2. L’aliquota d’imposta globale per 1000 pezzi risultante dall’elemento specifi- co relativo al numero di pezzi e dall’elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev’essere arrotondato ai 5 centesimi per ecces- so. Le frazioni di centesimo non contano.

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