AS 2003 2465
Ordinanza sull'imposizione del tabacco
Ordinanza sull’imposizione del tabacco
Modifica del 2 luglio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 dicembre 19691 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 13a IV. Provvigione di riscossione
Art. 13a L’Amministrazione delle dogane riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per le spese derivanti dall’esecuzione della legge federale del 21 marzo 19692 sull’imposizione del tabacco.
Titolo prima dell’art. 27 Capitolo VI: Fondo per la prevenzione del tabagismo
Art. 27 Finanziamento 1 I fabbricanti e gli importatori di sigarette per il mercato nazionale versano una tassa di 0,13 centesimi per sigaretta su un fondo per la prevenzione del tabagismo, gestito da un organismo di prevenzione. 2 La tassa è calcolata sulla base dei quantitativi indicati nella dichiarazione fiscale o doganale ed è versata conformemente alle disposizioni vigenti per l’imposta sul tabacco.
Art. 29–32 Abrogati
2003-0968 2465
Ordinanza sull’imposizione del tabacco RU 2003
Titolo prima dell’art. 32a Capitolo VII: Disposizioni finali
Art. 32a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 2 luglio 2003 Sino all’entrata in vigore di un’ordinanza concernente il fondo per la prevenzione del tabagismo, la tassa di prevenzione di cui all’articolo 27 è riscossa e versata su un fondo transitorio destinato alla successiva alimentazione del fondo per la prevenzione del tabagismo. Il fondo transitorio è gestito dal Dipartimento federale dell’interno/Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in collaborazione con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport/Ufficio federale dello sport (UFSPO).
II 1 Fino al 30 settembre 2003 i fabbricanti e gli importatori possono dichiarare senza tassa di prevenzione la quantità, maggiorata del 10 per cento, di sigarette da essi vendute al vecchio prezzo nello stesso periodo dell’anno precedente 2 Fino al 30 settembre 2003 le sigarette destinate all’esportazione non sono assog- gettate alla tassa di prevenzione.
III Il decreto del Consiglio federale del 30 dicembre 19703 che sopprime progressiva- mente le riduzioni d’imposta in favore dei fabbricanti di sigarette è abrogato.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2003.
2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RU 1970 1673
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