AS 2003 2478
Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)
Modifica del 25 giugno 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 19831 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 3 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) incarica una società di revisione indipendente dell’esame dei conti annui del fondo. Il rapporto di tale società è trasmesso agli obbligati al pagamento di contributi. È fatta salva la vigilanza finanziaria esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 19672 sul Controllo delle finanze.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz