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AS 2003 2478

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

Modifica del 25 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 19831 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) incarica una società di revisione indipendente dell’esame dei conti annui del fondo. Il rapporto di tale società è trasmesso agli obbligati al pagamento di contributi. È fatta salva la vigilanza finanziaria esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 19672 sul Controllo delle finanze.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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