AS 2003 2479
Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)
Modifica del 16 giugno 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 lett. d 2 L’impresa richiedente e i suoi amministratori responsabili non devono essere stati condannati nel corso degli ultimi dieci anni per: d. infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni doganali.
Art. 11a Cessione di tracciati È vietato agli utenti della rete cedere i tracciati loro attribuiti a terzi.
Art. 12 cpv. 2 e 4bis
2 Un’attribuzione è nulla se è stata concessa per eludere l’ordine di priorità.
4bis Se un utente della rete utilizza un tracciato su una tratta saturata (art. 12a) in misura minore rispetto a quanto stabilito dalle condizioni di accesso alla rete pub- blicate, tale tracciato può essere attribuito a un’altra impresa richiedente. Sono eccettuati i casi in cui la minore utilizzazione non può essere influenzata dall’utente della rete e non è riconducibile a cause di carattere economico.
Art. 12a Tratte saturate 1 Se il gestore dell’infrastruttura non può prendere in considerazione tutte le richie- ste di attribuzione di tracciati a causa della capacità insufficiente della tratta, dichia- ra saturata tale tratta. 2 Se sono disponibili tratte alternative non saturate, queste vanno offerte a titolo sostitutivo. 3 Quando una tratta è dichiarata saturata, il gestore dell’infrastruttura ha il diritto di sopprimere i tracciati già attribuiti a treni facoltativi e di non riproporli, a condizione che questo contribuisca ad aumentare la capacità.
1 RS 742.122
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Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria RU 2003
4 In caso di saturazione di una tratta, il gestore dell’infrastruttura esegue un’analisi delle cause della saturazione e presenta misure a breve e medio termine per porvi rimedio. Questa analisi della capacità è sottoposta all’Ufficio federale entro tre mesi dal giorno in cui la tratta è dichiarata saturata.
Art. 12b Accordi quadro 1 Il gestore dell’infrastruttura e l’utente della rete possono concludere un accordo quadro sull’accesso alla rete. L’accordo specifica le caratteristiche dei tracciati attribuiti. 2 Gli accordi quadro sono conclusi di regola per due periodi di vigenza di un orario, al massimo tuttavia per un periodo di dieci anni. 3 Gli accordi quadro non possono assicurare alcun diritto esclusivo all’utilizzazione.
4 L’accordo quadro può essere denunciato dal gestore dell’infrastruttura per consen- tire un migliore utilizzo della tratta. L’accordo può prevedere il versamento di indennità per questi casi.
Art. 15 cpv. 2 lett. c Abrogata
Art. 21 cpv. 2 2 Il prezzo di base è completato da un sistema bonus/malus volto a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria. Questo sistema può prevedere pene convenzionali per atti che perturbano il funzionamento della rete, compensazioni per le imprese vittime di tali perturbazioni nonché premi in caso di prestazioni superiori alle previsioni. L’Ufficio federale regola i dettagli.
Art. 22 cpv. 1 frase introduttiva e lett. i nonché cpv. 3 1 I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con l’infrastruttura e il personale disponibili (art. 10): i. prestazioni del servizio manovra, nella misura in cui non sono fornite in sta- zioni di smistamento. 3 Gli utenti della rete possono acquistare le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera i, a prezzi liberamente negoziabili, anche presso imprese diverse dal gestore del- l’infrastruttura. In tal caso, tali prestazioni sono considerate prestazioni di servizio (art. 23).
Art. 23 cpv. 1 lett. a Abrogata
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Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria RU 2003
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
16 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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