Lexipedia

AS 2003 2482

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie

Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, OFerr)

Modifica del 16 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 19831 sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 8b Autorizzazione d’esercizio in interoperabilità 1 La messa in servizio di un sottosistema strutturale secondo gli articoli 2 lettere c delle direttive 96/48/CE2 o 2001/16/CE3 richiede un’autorizzazione d’esercizio da parte dell’Ufficio federale.

2 L’autorizzazione è rilasciata se:

a. sono soddisfatti i requisiti essenziali secondo gli articoli 2 lettere e delle direttive; e b. sono rispettate le prescrizioni del diritto federale. 3 Le verifiche eseguite nell’ambito della procedura di rilascio di una dichiarazione «CE» di verifica sono riconosciute. 4 Se vi sono indizi concreti di lacune, possono essere chieste verifiche complemen- tari.

Art. 8c Componenti di interoperabilità 1 I componenti di interoperabilità secondo gli articoli 2 lettere d delle direttive 96/48/CE4 o 2001/16/CE5 possono essere immessi sul mercato se:

1 RS 742.141.1 2 Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6) 3 Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1) 4 Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6) 5 Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1)

2482 2003-1047

Ordinanza sulle ferrovie RU 2003

a. sono soddisfatti i requisiti essenziali secondo gli articoli 2 lettere e delle direttive; e b. sono rispettate le prescrizioni del diritto federale. 2 Le verifiche eseguite nell’ambito della procedura di rilascio di una dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all’impiego sono riconosciute.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

16 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz