AS 2003 2494
Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati
Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati
RS 0.107.1; RU 2002 3579
I Campo di applicazione del protocollo il 31 marzo 2003, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Argentina* 10 settembre 2002 10 ottobre 2002 Costa Rica* 24 gennaio 2003 24 febbraio 2003 Croazia* 13 maggio 2002 13 giugno 2002 Danimarca* a 27 agosto 2002 27 settembre 2002 Dominica* 20 settembre 2002 A 20 ottobre 2002 Francia* 5 febbraio 2003 5 marzo 2003 Irlanda* 18 novembre 2002 18 dicembre 2002 Lituania* 20 febbraio 2003 20 marzo 2003 Paraguay* 27 settembre 2002 27 ottobre 2002 Serbia e Montenegro* 31 gennaio 2003 28 febbraio 2003 Stati Uniti* 23 dicembre 2002 23 gennaio 2003 Svezia* 20 febbraio 2003 20 marzo 2003 Tunisia* 2 gennaio 2003 2 febbraio 2003 * Con le riserve e dichiarazioni qui appresso a Il Protocollo non si applica alle Isole Feroe e alla Groenlandia.
II Riserve e dichiarazioni Argentina La Repubblica argentina dichiara che l’età minima richiesta per l’arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni.
Costa Rica In virtù dell’articolo 12 della Costituzione politica della Repubblica del Costa Rica, l’esercito è vietato in quanto istituzione permanente. Il Governo del Costa Rica ritiene pertanto priva d’oggetto una dichiarazione sull’applicazione dell’articolo 3 capoverso 2 del Protocollo facoltativo.
1 Completa quello in RU 2002 3585.
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Diritti del fanciullo. Protocollo facoltativo RU 2003
Croazia In conformità dell’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo, la Repubblica di Croazia dichiara che la propria legislazione nazionale vieta alle persone di età inferiore ai
18 anni di arruolarsi nelle forze armate.
Per impedire alle persone di età inferiore ai 18 anni di arruolarsi nelle forze armate, la Repubblica di Croazia ha adottato i provvedimenti seguenti: – la legge stabilisce che il servizio militare consiste nell’obbligo di iscriversi come recluta, di farsi arruolare (coscrizione) e servire nella riserva delle for- ze armate della Repubblica di Croazia; – l’obbligo di iscriversi come recluta ha effetto l’anno civile nel corso del quale la persona compie i 18 anni e rimane in vigore fintanto tale persona effettua il suo servizio militare (coscrizione) o un servizio, vale a dire finché non sarà ammessa nella riserva o abbia ultimato il suo servizio militare come previsto dalle disposizioni della legge sulla difesa. La procedura di arruola- mento comprende l’iscrizione nel registro dell’esercito, gli esami medici e altri, i test psicologici e l’arruolamento propriamente detto. Tale procedura preliminare è necessaria per stabilire se una persona è idonea al servizio militare e adempie le condizioni richieste. Lo statuto di recluta viene conser- vato fino al momento di effettuare il servizio militare (coscrizione) che la legge autorizza solo dopo avere compiuto i 18 anni di età; – le reclute che adempiono le condizioni richieste effettuano il servizio milita- re (coscrizione) al raggiungimento della maggiore età (18 anni), in linea di massima nel corso dell’anno civile in cui compiono i 19 anni e diventano così militari di leva. Le reclute non fanno parte delle forze armate della Repubblica di Croazia mentre i militari di leva costituiscono un’unità delle forze armate della Repubblica di Croazia.
Danimarca Il Governo della Danimarca dichiara che la legislazione danese non consente di reclutare nelle forze armate chiunque non abbia compiuto i 18 anni di età.
Dominica – Ai sensi dell’articolo 5 capoverso a) del capitolo 14.01 della legge sulla polizia, l’età minima autorizzata per l’arruolamento di volontari nelle forze di polizia (non esistono forze armate nazionali) è di diciotto (18) anni. – L’arruolamento si effettua unicamente attraverso un organo statale ricono- sciuto. – Il consenso della recluta è volontario e confermato mediante dichiarazione scritta. – Prima dell’arruolamento è prevista una sessione di orientamento e alla recluta è offerta la possibilità di ritirasi volontariamente.
Diritti del fanciullo. Protocollo facoltativo RU 2003
Francia La Francia dichiara di reclutare unicamente candidati volontari di almeno diciassette anni di età i quali vengono informati dei diritti e dei doveri relativi allo statuto militare e che tale arruolamento, qualora i candidati non avessero ancora compiuto i diciotto anni, non potrà essere effettivo senza il consenso dei loro rappresentanti legali.
Irlanda Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 3 del Protocollo, l’Irlanda dichiara quanto segue: In linea di massima l’età minima per l’arruolamento nelle forze armate irlandesi è di 17 anni. È fatta eccezione nel caso di apprendisti che possono essere reclutati all’età di 16 anni. Tuttavia questi ultimi non sono tenuti a svolgere il servizio militare fintanto che non avranno ultimato i quattro anni di tirocinio, al termine dei quali hanno raggiunto l’età di 18 anni. L’Irlanda ha adottato le seguenti misure affinché le persone di età inferiore ai
18 anni non vengano arruolate con la forza o con la costrizione:
– Ogni reclutamento nelle forze armate irlandesi deve essere volontario. L’Irlanda non pratica la costrizione e le sue campagne di reclutamento sono di natura informativa. I candidati devono compilare una domanda di candi- datura e sono scelti in funzione delle loro attitudini. I candidati ai quali è offerto un posto non sono costretti ad accettarlo. – I candidati devono presentare una prova affidabile della loro età. I candidati celibi di età inferiore ai 18 anni devono ottenere il consenso scritto di uno dei genitori o del tutore. In Irlanda una persona raggiunge la maggiore età o l’età adulta sia al compimento dei 18 anni sia quando contrae matrimonio. Nel diritto irlandese una persona di età inferiore ai 18 anni può contrarre matrimonio valido se la Circuit Court o la High Court decide di accordare una deroga.
Lituania In applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo, la Repubblica di Lituania dichiara conformemente alla propria legislazione nazionale che i cittadini della Repubblica di Lituania di età inferiore ai 18 anni non sono autorizzati a servire nelle forze armate nazionali: l’età minima fissata per l’arruolamento di volontari nel servizio militare attivo è di 18 anni, e l’età minima fissata per il servizio militare obbligatorio di cittadini della Repubblica di Lituania è di 19 anni. Il reclutamento forzato di minori nelle forze armate nazionali è punibile ai sensi della legislazione della Repubblica di Lituania.
Paraguay Il Governo della Repubblica del Paraguay dichiara, conformemente alle disposizioni giuridiche nazionali e internazionali che regolano la materia, che è stato deciso di fissare a sedici anni (16) l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle forze
Diritti del fanciullo. Protocollo facoltativo RU 2003
armate nazionali. Analogamente, le misure da adottare per quanto concerne l’arruolamento volontario saranno adeguate alle disposizioni dell’articolo 3 para- grafo 3 del Protocollo facoltativo.
Serbia e Montenegro In applicazione dell’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo e conforme- mente alle disposizioni degli articoli 291 e 301 della legge sull’esercito jugoslavo, il Governo di Serbia e Montenegro dichiara che possono essere reclutate nell’esercito della Repubblica di Jugoslavia tutte le persone che hanno compiuto i 18 anni nell’anno civile in corso. Eccezionalmente, può essere reclutata nell’anno civile in corso una persona di 17 anni unicamente su propria richiesta o in tempo di guerra, su ordine del Presidente della Repubblica di Jugoslavia. Consapevoli del fatto che in virtù della legge citata possono essere chiamate alle armi unicamente le persone che hanno svolto il servizio di leva o che hanno seguito l’addestramento militare indispensabile, l’età minima per l’arruolamento di volontari nella Repubblica federale di Jugoslavia è stata portata a 18 anni. Le garanzie volte a evitare che i minori siano arruolati con la forza o con la costrizione sono sancite dai codici penali della Repubblica federale di Jugoslavia e delle Repubbliche federative in merito alla violazione dei diritti e delle libertà dei cittadini o al non rispetto delle norme.
Stati Uniti d’America Dichiarazione: a) L’età minima a partire dalla quale gli Stati Uniti autorizzano l’arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali è di 17 anni. b) Gli Stati Uniti hanno adottato garanzie affinché l’arruolamento non avvenga con la forza o con la costrizione, in particolare al capoverso a) dell’articolo
505 del titolo 10 del Codice degli Stati Uniti, secondo il quale le persone di
età inferiore ai 18 anni non possono essere arruolate nelle Forze armate degli Stati Uniti senza il consenso scritto dei genitori o del tutore che ne ha la custodia e il controllo. c) Le persone arruolate nelle Forze armate degli Stati Uniti ricevono istruzioni orali complete e devono firmare un contratto di arruolamento che le informa pienamente degli obblighi connessi al servizio militare. d) Le persone arruolate nelle Forze armate degli Stati Uniti devono presentare una prova affidabile della loro età prima di essere ammesse al servizio mili- tare. Ratifica del Protocolo facoltativo con le riserve di seguito: 1. Non sarà assunto alcun obbligo nei confronti della Convenzione sui diritti del fanciullo. Gli Stati Uniti affermano che aderendo al Protocollo facoltativo non contraggono alcun obbligo nei confronti della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Diritti del fanciullo. Protocollo facoltativo RU 2003
2. Esecuzione dell’obbligo di vigilare affinché i fanciulli non partecipino diretta- mente alle ostilità. Per quanto concerne l’articolo 1 del Protocollo, gli Stati Uniti sono del parere che: a) l’espressione «misure possibili» comprenda misure pratiche o praticamente possibili, tenuto conto di tutte le circostanze che prevalgono in quel momento incluse le considerazioni di natura umanitaria e militare; b) l’espressione «non partecipino direttamente alle ostilità»: i) comprenda operazioni immediate ed effettive sul campo di battaglia suscettibili di causare un danno al nemico dato che esiste un legame di causalità diretta tra queste operazioni e il danno causato al nemico; e ii) non comprenda la partecipazione indiretta alle ostilità, come la raccolta e la trasmissione di informazioni militari, il trasporto di armi, di muni- zioni e di altre forniture, né lo spiegamento avanzato; e c) qualsiasi decisione di un comandante militare, di un soldato o di altra perso- na responsabile di pianificare, autorizzare o eseguire un’operazione militare incluso l’invio di personale militare, non possa essere giudicata senza tenere conto di tutte le circostanze pertinenti e della valutazione effettuata da detta persona circa le informazioni di cui poteva ragionevolmente disporre all’epoca in cui ha pianificato, autorizzato o eseguito l’operazione stessa e non possa essere giudicata sulla base di informazioni disponibili dopo che l’operazione è stata portata a termine. 3. Età minima per l’arruolamento di volontari. Gli Stati Uniti sono del parere che l’articolo 3 del Protocollo facoltativo obbliga gli Stati Parte al Protocollo ad aumentare l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle loro forze armate nazionali rispetto alla vigente norma internazionale che è di 15 anni. 4. Gruppi armati. Gli Stati Uniti ritengono che l’espressione «gruppi armati» utiliz- zata nell’articolo 4 del Protocollo si riferisca a gruppi armati non governativi quali i gruppi di ribelli, forze armate dissidenti e altri gruppi di insorti. 5. Nessuna competenza a un tribunale, qualunque esso sia. Gli Stati Uniti sono del parere che le disposizioni del Protocollo non conferiscono nessuna base giurisdizio- nale a un tribunale internazionale qualunque esso sia, compresa la Corte Penale Internazionale.
Svezia Il Governo svedese dichiara, conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 del Proto- collo facoltativo, che l’età minima per l’arruolamento nelle forze armate nazionali svedesi è di diciotto (18) anni.
Tunisia Conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo la Repubblica tunisina dichiara quanto segue: – Secondo la legislazione tunisina l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni.
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– Conformemente all’articolo 1 della legge n. 51-1989 del 14 marzo 1989 relativa al servizio militare «ogni cittadino di 20 anni deve personalmente effettuare il servizio militare, fatta eccezione per i casi di incapacità fisica medicalmente riconosciuta. – Tuttavia, su loro richiesta e con l’assenso del tutore, i cittadini possono effettuare il loro servizio militare a partire dall’età di 18 anni, dopo l’approvazione da parte del Segretario Generale della Difesa Nazionale (Secrétaire Général de la Défense Nationale)». – Conformemente all’articolo 27 della legge n. 51-1989 del 14 marzo 1989 relativa al servizio militare, «ogni cittadino di età compresa tra i 18 e i 23 anni può arruolarsi in una delle scuole militari alle condizioni fissate dal Segretario Generale della Difesa Nazionale. – Per i giovani che non hanno ancora raggiunto la maggiore età è indispensa- bile l’assenso del tutore; in tal caso il primo anno di servizio è svolto in qualità di obblighi militari per anticipazione di leva». – Le disposizioni degli articoli 1 e 27 della legge tunisina del 14 marzo 1989 sul servizio militare garantiscono una protezione giuridica ai cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età dato che l’arruolamento nel servizio militare o nel servizio delle forze armate è strettamente volontario.