AS 2003 251
Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte
Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte (Ordinanza sulla costituzione di scorte)
Modifica del 15 gennaio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 luglio19831 sulla costituzione di scorte è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 4 4 L’Ufficio federale o il servizio designato dal Dipartimento vigila in particolare affinché i mezzi finanziari dei fondi di garanzia e di altre istituzioni analoghe siano usati conformemente al loro scopo e affinché i contributi riscossi siano proporzio- nati al fabbisogno finanziario.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2001.
15 gennaio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 531.211
2002-2593 251