AS 2003 2540
Decreto federale relativo alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) e a diversi protocolli aggiuntivi
Decreto federale relativo alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) e a diversi protocolli aggiuntivi
del 16 dicembre 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 19972, decreta:
Art. 1
1 La Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), firmata
dalla Svizzera il 7 novembre 1991 a Salisburgo, i Protocolli «Pianificazione territo- riale e sviluppo sostenibile», «Agricoltura di montagna», «Protezione della natura e tutela del paesaggio», «Foreste montane» e «Turismo», nonché il Protocollo di ade- sione del Principato di Monaco, sono approvati. 2 Il Consiglio federale è abilitato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) e i Protocolli di cui nel capoverso 1.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 1998 Consiglio degli Stati, 15 dicembre 1998 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1997 IV 493
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