AS 2003 2551
Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione per la protezione delle Alpi
Testo originale
Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Protocollo di adesione)
Concluso a Chambéry il 20 dicembre 1994 Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19981 Ratificato con strumenti depositati il 28 gennaio 1999 Entrato in vigore per la Svizzera il 28 aprile 1999
La Repubblica d’Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, la Comunità europea, firmatari della Convenzione del 7 novembre 19912 per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), da una parte, e il Principato di Monaco, d’altra parte, e considerato che il Principato di Monaco ha chiesto di diventare parte della Con- venzione delle Alpi, allo scopo di vigilare sulla protezione dell’insieme dell’arco alpino, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Il Principato di Monaco diventa Parte contraente della Convenzione per la protezio- ne delle Alpi, modificata dal presente Protocollo di adesione.
Art. 2 Nel preambolo è aggiunto «Il Principato di Monaco».
Art. 3 L’allegato, in cui è descritto e rappresentato il territorio alpino che costituisce il campo di applicazione della Convenzione delle Alpi, è modificato come segue:
RS 0.700.11 1 RU 2003 2540 2 RS 0.700.1; RU 2003 2541
2002-2525 2551
Adesione del Principato di Monaco alla Convenzione per la protezione delle Alpi RU 2003
a) l’elenco delle unità amministrative dell’arco alpino è completato come segue: – Principato di Monaco; b) la carta presentata nell’allegato della Convenzione delle Alpi è sostituita dalla carta allegata al presente Protocollo di adesione.
Art. 4 (1) Il consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo può essere espresso da: – firma non sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; lo Stato che si avvale di tale possibilità, notifica al Depositario, al momento della firma, che la sua firma vale come consenso ad essere vincolato dal presente Proto- collo di adesione; – firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Deposita- rio. (2) Il presente Protocollo di adesione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui si verificano le seguenti tre condizioni: – che la Convenzione delle Alpi stessa sia entrata in vigore; – che le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi abbiano espresso il pro- prio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo di adesione; – che il Principato di Monaco abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione. (3) Per i firmatari che non sono ancora Parti contraenti della Convenzione delle Alpi, il consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo di adesione avrà effetto solo dalla data di entrata in vigore della Convenzione delle Alpi presso le stesse Parti contraenti.
Art. 5 A partire dalla firma del presente Protocollo di adesione, nessuno Stato può dare il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione delle Alpi, senza avere dato in precedenza o contemporaneamente il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione.
Art. 6 La denuncia del presente Protocollo di adesione può essere effettuata solo tramite denuncia della Convenzione delle Alpi.
Art. 7 Il Depositario notifica a tutte le Parti contraenti e a tutte le Parti firmatarie: – le firme, precisando se sono sottoposte o no a ratifica, accettazione o appro- vazione;
Adesione del Principato di Monaco alla Convenzione per la protezione delle Alpi RU 2003
– il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione; – le date di entrata in vigore ai sensi dell’articolo 4; – le notifiche di denuncia con la relativa data di entrata in vigore.
In fede di che, i firmatari debitamente autorizzati a tale scopo hanno sottoscritto il presente Protocollo di adesione.
Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in francese, italiano, sloveno e tedesco, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un’unica copia che verrà depositata presso l’Archivio di Stato della Repubblica d’Austria. Il Depositario ne trasmette copia conforme a tutti i firmatari.
Seguono le firme
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Campo di applicazione del protocollo il 28 novembre 2002 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Austria 8 luglio 1997 22 marzo 1999 EC/EEC/EU 14 gennaio 1998 22 marzo 1999 Francia 13 aprile 1995 22 marzo 1999 Germania 22 dicembre 1998 22 marzo 1999 Liechtenstein 16 marzo 1995 22 marzo 1999 Monaco 26 gennaio 1995 22 marzo 1999 Slovenia 22 maggio 1995 22 marzo 1999 Svizzera 28 gennaio 1999 28 aprile 1999