Lexipedia

AS 2003 2555

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Perù concernente il traffico aereo di linea (con all.)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù concernente il traffico aereo di linea

Concluso il 24 gennaio 2000 Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 marzo 2001

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù (qui di seguito «le Parti»), animati dal desiderio di promuovere un sistema internazionale di trasporti aerei ba- sato sulla concorrenza tra le imprese di trasporti aerei su un mercato sottoposto a un minimo d’interventi e di disciplinamenti statali; animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo dei trasporti aerei internazionali; animati dal desiderio di permettere alle imprese di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni alle tariffe più basse che non siano di- scriminanti e non risultino da una posizione dominante abusiva, e solleciti a inco- raggiare singole imprese a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali; animati dal desiderio di garantire il più alto livello di protezione e di sicurezza nei trasporti aerei internazionali e confermando la loro profonda preoccupazione in rap- porto ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compro- mettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono svantaggiosamente sull’esercizio di trasporti aerei e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza del- l’aviazione civile; e in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

a. il termine «Accordo» indica il presente Accordo inclusi gli Allegati e gli emendamenti all’Accordo o agli Allegati; b. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emen-

RS 0.748.127.196.41

1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 2555).

2 RS 0.748.0

2002-2546 2555

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

damento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti; c. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio fede- rale dell’aviazione civile e, per la Repubblica del Perù, il Ministro dei tra- sporti, delle comunicazioni, delle abitazioni e delle costruzioni rappresentato dalla direzione generale o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente auto- rizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità; d. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti; e. il termine «territorio» indica le terre e le acque territoriali limitrofe, poste sotto la sovranità, la giurisdizione, il protettorato o l’amministrazione in conformità con la relativa Costituzione e/o le leggi di ciascuna Parte; f. le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il significato loro attribuito dall’articolo 96 della Convenzione; g. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei baga- gli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di tra- sporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali. 2. L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti 1. Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servi- zi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio dei servizi aerei internazionali l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di: a. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte; b. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; c. imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazio- ne di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte; d. imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nel- l’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti specificati nell’Allegato del presente Accordo sul territorio dell’altra Parte.

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una

Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, pas- seggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte. 4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e in- consuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l’altra Parte si adopererà per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segna- tamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti 1. Ciascuna Parte concede alle imprese designate di entrambe le Parti possibilità uguali ed eque di farsi concorrenza nei trasporti aerei internazionali retti dal presente Accordo. 2. Ciascuna Parte permette a ogni impresa designata di determinare le frequenze e capacità delle aviolinee internazionali che offre, in base a considerazioni commer- ciali del mercato. In virtù di questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateral- mente il volume del traffico, le frequenze o la regolarità dei servizi o il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, eccetto che per ra- gioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni identiche e conformi all’articolo 15 del presente Accordo.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazio- ne, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella desi- gnata dell’altra Parte quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accor- do. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto interna- zionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Con- venzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili,

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

firmata a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19704, della Convenzio- ne per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19715, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, fir- mato a Montreal il 24 febbraio 19886, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettiva- mente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare

una particolare minaccia. 5. In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa mi- naccia di incidente.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese di trasporti aerei quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. Questa designazione dev’essere tra- smessa all’altra Parte per scritto per via diplomatica.

3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

2. Fatte salve le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo, le autorità aero- nautiche che hanno ricevuto la notifica della designazione accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio,.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata

dall’altra Parte provi di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, confor- memente alle disposizioni della Convenzione, che disciplinano l’esercizio dei servi- zi aerei internazionali. 4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condi- zionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che il principale centro di attività è situato sul territorio della Parte che ha designato l’impresa e che quest’ultima dispone di un certificato di eser- cente aereo valido rilasciato dalla Parte che l’ha designata.

Art. 7 Revoca dell’autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare, di sospendere, o di limitare un’autoriz- zazione d’esercizio per l’esercizio, a opera dell’impresa designata dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni ch’essa reputa necessarie se: a. questa impresa non può provare che il principale centro di attività è situato sul territorio della Parte che ha designato l’impresa e che quest’ultima di- spone di un certificato di esercente aereo valido rilasciato dalla Parte che l’ha designata, oppure se b. l’impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se c. l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo. 2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regola- menti, tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 8 Sicurezza 1. Per l’esercizio dei trasporti aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte ha il diritto di riconoscere come validi i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o rico- nosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano per lo meno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o ri- conosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte.

2. Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate

dall’altra Parte agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

all’esercizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicu- rezza e le esigenze corrispondenti per lo meno alle norme minime stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra Parte queste constatazioni e i passi necessari per adempiere queste norme minime e quest’altra Parte deve prende- re adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda entro un tempo adeguato siffatte misure, si applicano i disposti concernenti la revoca e la so- spensione dell’autorizzazione d’esercizio

Art. 9 Esonero da dazi e tasse 1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio in- ternazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esonerati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aero- mobili sino a riesportazione avvenuta. 2. Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi: a. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte; b. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale nonché il materiale pubblicitario; c. i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo so- pra il territorio della Parte ove furono imbarcati; d. i documenti necessari all’impresa designata di una Parte, ivi compresi i bi- glietti di passaggio, i titolo di trasporto aereo e il materiale di pubblicità, come anche ogni veicolo, materiale e attrezzatura che sono utilizzati dall’im- presa designata per esigenze commerciali e operative all’interno dell’aero- porto, a condizione che suddetti materiale e attrezzatura servano al trasporto dei passeggeri e della merce. 3. Le normali attrezzature di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte possono es- sere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conforme- mente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando

l’impresa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla lo- cazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

numeri 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta impresa o dette imprese di quest’altra Parte beneficino anche di tali esenzioni.

Art. 10 Tasse di utilizzazione 1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ra- gionevoli. Dette tasse si fondano su principi economici riconosciuti. 2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra Parte, non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

Art. 11 Attività commerciali 1. L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto. 2. Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Gli enti com- petenti di ciascuna Parte accordano l’appoggio necessario per il buon funziona- mento delle rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte. 3. In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra Parte il di- ritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto aereo e ognuno è libero di acquistarli, in moneta nazionale o in valute estere convertibili. 4. Le imprese di ciascuna Parte possono pagare in valuta locale le spese locali, in- cluso l’acquisto di carburante, sul territorio dell’altra Parte. Esse hanno piena libertà su questo territorio di provvedere a tali esborsi con valute liberamente convertibili, corrispondentemente alle disposizioni locali in materia. 5. Esercitando o offrendo servizi autorizzati sulle rotte stabilite, ogni impresa desi- gnata di una Parte può concludere accordi di mercatistica come accordi di prenota- zione di capacità («blocked-space»), accordi di ripartizione di codici («code- sharing») o altri accordi di cooperazione a. con un’impresa o imprese di ciascuna Parte; b. con un’impresa o imprese di uno Stato terzo, a condizione che questo Stato terzo autorizzi o permetta accordi analoghi tra le imprese dell’altra Parte e altre imprese per prestazioni verso, da e via un tale Stato terzo; e a condizio- ne che tutte le imprese parti a un tale accordo 1) siano titolari della corri- spondente autorizzazione e 2) adempiano le condizioni applicabili normal- mente con tali accordi. 6. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, le imprese e i for- nitori indiretti di trasporti di merci delle due Parti sono autorizzati a utilizzare senza restrizione, in relazione con i trasporti aerei internazionali, trasporti terrestri per la merce a destinazione o in provenienza da qualsiasi punto nei territori delle Parti o di

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

Stati terzi, incluso il trasporto a destinazione o in provenienza da qualsiasi aeroporto con impianti doganali e includendo, nella misura in cui sia applicabile, il diritto di trasportare merce sotto sigillo doganale in conformità alle leggi e prescrizioni appli- cabili. Tale merce, trasportata per via terrestre o per via aerea, ha accesso alle opera- zioni di registrazione e agli impianti doganali degli aeroporti. Le imprese possono scegliere di eseguire esse stesse trasporti terrestri o farli effettuare, in virtù di accor- di, da altri trasportatori per via terrestre, incluso il trasporto per via terrestre effet- tuato da altre compagnie d’aviazione e da fornitori indiretti di trasporti di merce ae- rea. Tali servizi possono essere offerti a un’unica tariffa globale per trasporti combinati per via aerea e terrestre, a condizione che gli speditori non siano indotti in errore in rapporto alla natura di questi trasporti.

Art. 12 Conversione e trasferimento degli introiti Ogni impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al tasso applicato per l’esecuzione o i trasferimenti, le eccedenze realizzate sulle spese col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 13 Tariffe 1. Ciascuna Parte conviene che qualsiasi impresa designata fissa, per i trasporti ae- rei, tariffe in base a considerazioni commerciali di politica del mercato. Gli inter- venti delle Parti si limitano a a. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique; b. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive otte- nute grazie all’abuso di una posizione dominante; e c. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sus- sidi statali diretti o indiretti o ad aiuti. 2. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe riscosse da imprese designate dell’altra Parte a partire o a destinazione del suo territorio vengano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche. Questo può essere richiesto non più di 30 giorni prima della data prevista della loro entrata in vigore. In casi speciali può avvenire entro un termine più breve di quello previsto normalmente. Le tariffe possono essere appli- cate in ogni momento dopo essere state notificate o sottoposte, nella misura in cui non siano state rifiutate da entrambe le Parti. Nessuna Parte può richiedere alle im- prese dell’altra che le notifichino o le sottopongano tariffe addebitate al pubblico dalle imprese charter, eccettuato il caso in cui sia necessario ottenere informazioni su una base non discriminante. 3. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa proposta o applicata a) dalle loro imprese per i trasporti aerei internazionali tra i loro territori o b) da un’impresa di una Parte per i trasporti aerei internazionali tra il territorio dell’altra e qualsiasi altro Stato, compreso, nei due casi, i trasporti in base ad accordi interline (interruzione di volo e continuazione di quest’ultimo con un’altra impresa) o intraline (trasporti con coincidenza tra voli della stessa impresa di trasporti aerei). Una Parte, se crede che una tariffa non sia

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

conforme alle considerazioni enunciate nel numero 1 del presente articolo, può do- mandare trattative e notificare all’altra le ragioni del suo disaccordo entro un termi- ne di sette giorni dopo aver ricevuto la domanda. Siffatte trattative si svolgono al più tardi 30 giorni dopo la ricezione della domanda e le Parti cooperano per procurarsi le informazioni necessarie per trovare una soluzione ragionevole alla questione pen- dente. Se le Parti possono giungere a un’intesa per quanto concerne una tariffa og- getto di una notifica di disaccordo, ogni Parte fa tutto il possibile per attuare questa intesa. Se le Parti non si accordano, la tariffa viene applicata o rimane in vigore. 4. Nonostante le disposizioni dei numeri 1–3 di cui sopra, ogni impresa designata ha il diritto di applicare pure qualsiasi tariffa offerta sul mercato.

Art. 14 Approvazione degli orari 1. Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario. 2. Per i voli supplementari, fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l’im- presa designata di una Parte deve chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronauti- che dell’altra Parte. In regola generale, l’istanza è presentata almeno due giorni fe- riali prima dell’inizio del volo.

Art. 15 Statistiche Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodi- che o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 16 Consultazioni Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere per via diplomatica consultazioni in merito alla realizzazione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Ac- cordo. Dette consultazioni, che possono farsi tra autorità aeronautiche, devono ini- ziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti. Se la Parte richiedente ritiene necessari ne- goziati immediati al fine di impedire danni incombenti irreparabili per la sua impre- sa, simili negoziati possono iniziare entro trenta giorni dalla ricezione della doman- da da parte dell’altra Parte.

Art. 17 Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta

mediante negoziati diretti o per via diplomatica, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale. 2. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due ar-

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

bitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al pre- sidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. Se questi fosse cittadino di una delle Parti, procede alla nomina il vicepresidente da più tempo in carica che non sia escluso a causa della sua nazionalità. 3. Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura. 4. Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 18 Modifiche 1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali. 2. L’Allegato può essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronau- tiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui so- no state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche. 3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al tra- sporto aereo che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarebbe emen- dato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 19 Denuncia 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizza- zione dell’aviazione civile internazionale. Il presente Accordo termina a mezzanotte (ora del luogo in cui la notificazione di denuncia è stata ricevuta), immediatamente prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui l’altra Parte ha ricevuto la denuncia, nella misura in cui la denuncia non venga ritirata prima della fine di questo lasso di tempo con il consenso reciproco delle Parti. 2. Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 20 Registrazione Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, saranno registrati presso l’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 21 Entrata in vigore Il presente Accordo entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusione e l’en-

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

trata in vigore degli accordi internazionali. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo annullerà l’Accordo tra le due parti concernente i servizi aerei, conchiuso il 23 novembre 19567.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lima, il 24 gennaio 2000, nelle lingue tedesca, spagnola e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica del Perù: Eric Martin Alberto Pandolfi Arbulú

7 RU 1959 634

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

Allegato

Tavole delle linee

Tavola I Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza Punti intermedi Punti in Perù Punti oltre

Punti in Svizzera Ogni punto Punti Ogni punto

Tavola II Linee sulle quali le imprese designate dalla Repubblica del Perù possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre la Svizzera

Punti in Perù Ogni punto Punti Ogni punto

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Traffico aereo di linea. Acc. con il Perù RU 2003

Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU questa pagina rimane vuota.

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Perù concernente il traffico aereo di linea (con all.) | Lexipedia | Lexipedia