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AS 2003 256

Legge federale concernente il trasferimento di capitali del Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno a favore dell'assicurazione per l'invalidità

Legge federale concernente il trasferimento di capitali del Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno a favore dell’assicurazione per l’invalidità

del 4 ottobre 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4 e 112 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 20002, decreta:

Art. 1 Trasferimento di capitali Dal Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guada- gno di cui all’articolo 28 della legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di prote- zione civile sono trasferiti 1500 milioni di franchi al Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cui all’articolo 107 della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti a favore del conto dell’assicurazione per l’invalidità (art. 79 della Legge federale del 19 giugno 19595 sull’assicurazione per l’invalidità).

Art. 2 Data del trasferimento di capitali Il Consiglio federale stabilisce la data del trasferimento dei capitali.

Art. 3 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. La presente legge è abrogata tre mesi dopo il trasferimento dei capitali.

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

RS 831.22

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