AS 2003 2581
Protocollo n. 1 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Traduzione1
Protocollo n. 1 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Concluso a Strasburgo il 4 novembre 1993 Firmato dalla Svizzera il 9 marzo 19942 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 2002
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 19873 (di seguito denominata «la Convenzione»), considerando opportuno consentire agli Stati non membri del Consiglio d’Europa di aderire, su invito del Comitato dei Ministri, alla Convenzione, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Il paragrafo 1 dell’articolo 5 della Convenzione è completato da un capoverso così redatto: «In caso di elezione di un membro del Comitato a titolo di uno Stato non membro del Consiglio d’Europa, l’Ufficio dell’Assemblea Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a presentare tre candidati, di cui almeno due avranno la sua nazionalità. L’elezione da parte del Comitato dei Ministri ha luogo previa consulta- zione con la Parte interessata.»
Art. 2 L’articolo 12 della Convenzione ha il seguente tenore: «Ogni anno il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, tenendo conto dei prin- cipi di riservatezza di cui all’articolo 11, un rapporto generale sulle sue attività, il quale è trasmesso all’Assemblea Consultiva, nonché ad ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa parte alla Convenzione, e reso pubblico.»
1 Dal testo originale francese (RO 2003 2581).
2 Senza riserva di ratifica
3 RS 0.106
2003-0636 2581
Prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani RU 2003 o degradanti. Protocollo n. 1
Art. 3 Il testo dell’articolo 18 della Convenzione diviene il paragrafo 1 dello stesso articolo ed è completato da un paragrafo 2 così redatto: «2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione.»
Art. 4 Nel paragrafo 2 dell’articolo 19 della Convenzione la parola «membro» è soppressa e le parole «o di approvazione» sono sostituite dall’espressione «di approvazione o di adesione».
Art. 5 Nel paragrafo 1 dell’articolo 20 della Convenzione le parole «o di approvazione» sono sostituite dall’espressione «di approvazione o di adesione».
Art. 6 1. La frase introduttiva dell’articolo 23 della Convenzione ha il seguente tenore: «Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri nonché a ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa parte alla Convenzione:» 2. Nella lettera b dell’articolo 23 della Convenzione le parole «o di approvazione» sono sostituite dall’espressione «di approvazione o di adesione».
Art. 7
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio
d’Europa firmatari della Convenzione, i quali possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante: a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 8 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scade- re di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avran- no espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo secondo le disposi- zioni dell’articolo 7.
Prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani RU 2003 o degradanti. Protocollo n. 1
Art. 9 Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consi- glio d’Europa: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità con l’articolo 8; d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato il pre- sente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 4 novembre 1993, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Seguono le firme
Campo di applicazione il 1° marzo 2003
Comunicazione Tutti gli Stati firmatari della Convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo, conformemente all’articolo 7 di detto Protocollo.