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AS 2003 2584

Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Traduzione1

Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Concluso a Strasburgo il 4 novembre 1993 Firmato dalla Svizzera il 9 marzo 19942 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 2002

Gli Stati firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 19873 (di seguito denominata «la Convenzione»), convinti dell’opportunità di consentire ai membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (di seguito denominato «il Comitato»), di essere rieleggibili due volte; considerando inoltre la necessità di garantire un rinnovo equilibrato dei membri del Comitato, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. La seconda frase del paragrafo 3 dell’articolo 5 della Convenzione ha il seguente tenore: «Essi sono rieleggibili due volte.»

2. L’articolo 5 della Convenzione è completato dai paragrafi 4 e 5 così redatti:

«4. Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni due anni di metà del Comi- tato, il Comitato dei Ministri può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere avranno una durata diversa da quattro anni, senza tuttavia che questa durata possa superare sei anni o essere inferiore a due anni. 5. Qualora occorra conferire più mandati e quando il Comitato dei Ministri applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati sarà effettuata mediante un sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa, immediata- mente dopo l’elezione.»

1 Dal testo originale francese (RO 2003 2884).

2 Senza riserva di ratifica

3 RS 0.106

2584 2003-0638

Prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani RU 2003 o degradanti. Protocollo n. 2

Art. 2 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi aderiscono, i quali possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante: a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 3 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scade- re di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avran- no espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo secondo le disposi- zioni dell’articolo 2.

Art. 4 Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consi- glio d’Europa e agli Stati non membri parti alla Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità con l’articolo 3; d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato il pre- sente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1993 in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

Seguono le firme

Prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani RU 2003 o degradanti. Protocollo n. 2

Campo di applicazione il 1° marzo 2003

Comunicazione Tutti gli Stati firmatari della Convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo, conformemente all’articolo 2 di detto Protocollo.