AS 2003 2624
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Agenzia mondiale antidoping per disciplinare lo statuto fiscale dell'Agenzia e del suo personale in Svizzera
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Agenzia mondiale antidoping per disciplinare lo statuto fiscale dell’Agenzia e del suo personale in Svizzera
Concluso il 5 marzo 2001 Entrato in vigore il 5 marzo 2001 con effetto retroattivo il 1° luglio 20002
Il Consiglio federale svizzero, da un lato, e l’Agenzia mondiale antidoping, dall’altro, desiderosi di concludere un accordo per disciplinare lo statuto fiscale dell’Agenzia e del suo personale in Svizzera, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 L’Agenzia mondiale antidoping, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerato dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
Art. 2
1. L’Agenzia mondiale antidoping è esonerata dalle imposte indirette federali,
cantonali e comunali. 2. L’Agenzia è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acqui- sti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso coloro che vi sono assoggettati, nonché per tutti gli acquisti, effettuati presso aziende con sede all’estero, di prestazioni di servizi destinate esclusivamente all’uso ufficiale. 3. L’Agenzia è esonerata dai tributi d’entrata (dazi e imposta sul valore aggiunto, IVA) per i beni importati e destinati esclusivamente all’uso ufficiale.
Art. 3 L’Agenzia mondiale antidoping è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servi- zio.
RS 0.192.120.240
1 Dal testo originale francese (RO 2003 2624).
2 Ad eccezione dell’art. 2 par. 3.
2624 2002-1916
Statuto fiscale dell’Agenzia mondiale antidoping e del suo personale in Svizzera RU 2003
Art. 4 Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui l’Agenzia mondiale antidoping è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai redditi corrispondenti.
Art. 5 Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda dell’Agenzia mondiale antidoping e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.
Art. 6 1. I membri del personale dell’Agenzia mondiale antidoping, che non sono cittadini svizzeri, sono esonerati, per la durata della loro funzione in seno alla suddetta Agen- zia, da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale su gli stipendi, le rimunera- zioni e le indennità versati loro dall’Agenzia. 2. Le prestazioni in capitale dovute, per qualsiasi motivo, da una cassa pensioni o da un’istituzione di previdenza sociale sono pure esenti in Svizzera, al momento del loro pagamento, da qualunque imposta sul capitale e il reddito. Lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale pagate segnatamente come indennità per malattia, infortunio, invalidità. Per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi di capitali versati e neppure le rendite e le pensioni che l’Agenzia mondiale antidoping paga agli ex-membri del suo personale. 3. Resta per altro inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tenere conto degli stipendi e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota d’imposta applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito dei membri del personale.
Art. 7 I privilegi fiscali previsti nel presente Accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale dell’Agenzia mondiale antidoping. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività dell’Agenzia.
Art. 8 L’Agenzia mondiale antidoping coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.
Art. 9 Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Statuto fiscale dell’Agenzia mondiale antidoping e del suo personale in Svizzera RU 2003
Art. 10 1. Qualsiasi controversia fra le parti riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che non può essere composta mediante negoziati fra le parti, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale tri- membre.
2. Le parti al presente Accordo designano ciascuno un membro del tribunale arbi-
trale. 3. I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbi- trale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è desi- gnato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti. 4. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. La lingua dell’arbitraggio è il francese. 5. La sentenza arbitrale è vincolante per le parti implicate nella controversia e definitiva.
Art. 11
1. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento a domanda dell’una
o dell’altra parte.
2. In tal caso, le due parti convengono le eventuali modifiche da apportare alle
disposizioni del presente Accordo.
Art. 12 Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma3.
Art. 13 Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per l’ultimo giorno di un anno civile.
Fatto a Berna, il 5 marzo 2001, in doppio esemplare in lingua francese.
Per il Per Consiglio federale svizzero: l’Agenzia mondiale antidoping: Joseph Deiss Richard W. Pound Samuel Schmid Hein Verbruggen
3 Accordo rinnovato a partire dal 22 agosto 2002 a favore dell’Ufficio europeo
dell’Agenzia mondiale antidoping. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 12 sono pertanto abrogati.
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