AS 2003 2685
Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio
Traduzione1
Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio
Concluso a Vaduz il 21 giugno 2001 Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 20012 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 12 aprile 2002 Entrato in vigore il 1o giugno 2002
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (in seguito denominati «Stati dell’AELS»), considerando la Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio e i suoi emendamenti successivi, considerando l’Accordo del 2 maggio 19924 sullo Spazio economico europeo, a cui sono parte l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, considerando gli accordi bilaterali del 21 giugno 19995 conclusi tra la Confedera- zione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Comunità europea dell’energia atomica, dall’altro, riaffermando la massima priorità che attribuiscono al mantenimento delle relazioni privilegiate tra gli Stati dell’AELS e all’agevolazione del proseguimento delle buone relazioni che ognuno di essi intrattiene con l’Unione europea, in ragione della loro prossimità geografica, dei loro valori comuni di lunga data e della loro identità europea, risoluti a intensificare la collaborazione in seno all’Associazione europea di libero scambio nella prospettiva di facilitare ulteriormente la libera circolazione delle merci, di promuovere progressivamente la libera circolazione delle persone e la liberalizzazione graduale degli scambi di servizi e degli investimenti, a proseguire l’apertura dei mercati pubblici negli Stati dell’AELS e a garantire una protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale in condizioni di concorrenza leale, hanno deciso di emendare la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio e hanno convenuto quanto segue:
RS 0.623.31
1 Dal testo originale inglese.
2 RU 2003 2684 3 RS 0.632.31 4 FF 1992 IV 481 5 RS 0.142.112.681, 0.172.052.68, 0.420.513.1, 0.740.72, 0.748.127.192.68, 0.916.026.81, 0.946.526.81
2001-1606 2685
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Art. 1 Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio La Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (in seguito denominata «Convenzione») è modificata conformemente alle disposizioni del presente articolo.
1. Il preambolo della Convenzione è sostituito dal testo seguente:
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (in seguito denominati «Stati membri»), considerando la conclusione, il 4 gennaio 1960, della Convenzione istitutiva del- l’Associazione europea di libero scambio (in seguito denominata «Convenzione») tra la Repubblica d’Austria, il Regno di Danimarca, il Regno di Norvegia, la Repub- blica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, considerando l’associazione con la Repubblica di Finlandia e la sua successiva adesione, il 1° gennaio 1986, come pure le adesioni della Repubblica d’Islanda, il 1° gennaio 1970, e del Principato del Liechtenstein, il 1° settembre 1991, considerando le successive recessioni dalla Convenzione del Regno di Danimarca e del Regno Unito, il 1° gennaio 1973, della Repubblica Portoghese, il 1° gennaio 1986, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, il 1° gennaio 1995, considerando gli accordi di libero scambio tra gli Stati membri, da un lato, e gli Stati terzi, dall’altro, riaffermando la massima priorità che attribuiscono al mantenimento delle relazioni privilegiate tra gli Stati membri e all’agevolazione del proseguimento delle buone relazioni che ognuno di essi intrattiene con l’Unione europea, in ragione della loro prossimità geografica, dei loro valori comuni di lunga data e della loro identità europea, risoluti a intensificare la collaborazione in seno all’Associazione europea di libero scambio nella prospettiva di facilitare ulteriormente la libera circolazione delle merci, di promuovere progressivamente la libera circolazione delle persone e la liberalizzazione graduale degli scambi di servizi e degli investimenti, a proseguire l’apertura dei mercati pubblici negli Stati dell’AELS e a garantire una protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale in condizioni di concorrenza leale, fondandosi sui propri diritti e obblighi conformemente all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio6 e ad altri strumenti di cooperazione multilaterale o bilaterale, riconoscendo la necessità di politiche commerciali e ambientali che si sostengano reciprocamente allo scopo di realizzare uno sviluppo sostenibile,
6 RS 0.632.20
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
affermando il loro impegno a rispettare le principali norme di lavoro riconosciute; sottolineando i propri sforzi volti a promuovere tali norme nei consessi multilaterali appropriati ed esprimendo la convinzione che la crescita e lo sviluppo economici, indotti dall’incremento e dalla liberalizzazione degli scambi, contribuiscano a pro- muovere queste norme, hanno convenuto quanto segue:
2. Il titolo seguente è inserito prima dell’articolo 1:
«Capitolo I: Obiettivi»
3. Nell’articolo 1 i paragrafi 2, 3 e 4 sono abrogati.
4. L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 2 Obiettivi Gli obiettivi dell’Associazione sono: a) promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni econo- miche e commerciali tra gli Stati membri in condizioni di concorrenza leale e nel rispetto di regole equivalenti sul territorio degli Stati membri dell’Associazione; b) favorire il libero scambio delle merci; c) liberalizzare progressivamente la circolazione delle persone; d) liberalizzare progressivamente gli scambi di servizi e gli investimenti; e) garantire una concorrenza leale nell’ambito degli scambi commerciali tra gli Stati membri; f) aprire gli appalti pubblici degli Stati membri; g) assicurare una protezione appropriata dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali più elevate.»
5. Il titolo seguente è introdotto dopo l’articolo 2:
«Capitolo II: Libera circolazione delle merci»
6. L’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 3 Dazi d’importazione e d’esportazione e gravami con effetto equivalente I dazi d’importazione e d’esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Il divieto si applica anche ai dazi di carattere fiscale.»
7. L’articolo 4 è abrogato.
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8. L’articolo 5 è abrogato.
9. L’articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 6 Imposte interne 1. Nessuno Stato membro grava direttamente o indirettamente i prodotti degli altri Stati membri con imposte interne, di qualunque natura esse siano, superiori a quelle che gravano direttamente o indirettamente i prodotti nazionali analoghi.
2. Inoltre, nessuno Stato membro grava i prodotti degli altri Stati membri con
imposte interne in modo da proteggere indirettamente altre produzioni. 3. I prodotti esportati verso il territorio di uno Stato membro non possono benefi- ciare di alcun rimborso di imposte interne superiore alle imposte interne di cui sono stati gravati direttamente o indirettamente.»
10. L’articolo 7 è abrogato.
11. L’articolo 8 è abrogato.
12. È introdotto l’articolo seguente:
«Art. 8bis Regole d’origine Le disposizioni relative alle regole d’origine e ai metodi di cooperazione ammini- strativa in materia doganale figurano nell’allegato D.»
13. L’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 9 Assistenza reciproca in materia doganale 1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nel settore doganale in generale conformemente alle disposizioni di cui nell’allegato I, in modo da assicurare l’appli- cazione corretta della loro legislazione doganale. 2. L’allegato I si applica a tutti i prodotti, indipendentemente dal fatto che siano coperti o no dalla presente Convenzione.»
14. L’articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 10 Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti di effetto equivalente Le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni come pure tutti i provvedimenti di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri.»
15. L’articolo 11 è abrogato.
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16. È introdotto l’articolo seguente:
«Art. 11bis Prodotti agricoli 1. Tenuto conto delle considerazioni particolari relative all’agricoltura, i prodotti agricoli di base e i prodotti ottenuti da materie prime agricole, citati nell’allegato D, sono soggetti alle seguenti norme: a) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai prodotti menzio- nati nella Parte I dell’allegato D, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 11ter. b) Gli articoli 2, 3, 6 e 10 non si applicano ai prodotti menzionati nelle Parti II e III dell’allegato D, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 11ter. c) Per quanto riguarda i prodotti menzionati nella Parte III dell’allegato D, gli Stati membri sono pronti a promuovere lo sviluppo armonioso dei propri scambi nel rispetto delle rispettive politiche agricole. A tale scopo, l’Islanda accorda ai prodotti originari della Norvegia e della Svizzera7 le preferenze tariffali elencate nella tabella 1 dell’allegato Dbis; la Norvegia accorda ai prodotti originari dell’Islanda e della Svizzera8 le preferenze tariffali elen- cate nella tabella 2 dell’allegato Dbis; e la Svizzera9 accorda ai prodotti ori- ginari dell’Islanda e della Norvegia le preferenze tariffali elencate nella tabella 3 dell’allegato Dbis. L’articolo 15 dell’allegato B non si applica ai prodotti menzionati nella Parte III dell’allegato D. 2. Il capitolo IV sugli aiuti statali, il capitolo VI sulla concorrenza e il capitolo XII sugli appalti pubblici non si applicano ai prodotti agricoli.»
17. L’articolo seguente è introdotto dopo l’articolo 11bis:
«Art. 11ter Prodotti menzionati nelle Parti I e II dell’allegato D (prodotti ottenuti da materie prime agricole) 1. Per compensare le differenze di prezzo delle materie di base integrate nei prodotti menzionati nella Parte I dell’allegato D, e ai quali si riferisce la lettera a) dell’arti- colo 11bis, la Convenzione non esclude: a) la riscossione di un dazio forfettario d’importazione; b) l’applicazione di provvedimenti interni di compensazione di prezzo; c) l’applicazione di provvedimenti all’esportazione.
2. I dazi forfettari che si applicano al momento dell’importazione dei prodotti
menzionati nella Parte I dell’allegato D sono calcolati sulla base della differenza – che non devono eccedere – esistente tra il prezzo interno e quello sul mercato mon- diale dei prodotti agricoli di base incorporati nei prodotti menzionati.
7 Le concessioni sono parimenti applicabili al Principato del Liechtenstein, finché questo è legato alla Svizzera dal trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 (RS 0.631.112.514).
8 V. nota 7.
9 V. nota 7.
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3. Tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 2, ciascuno Stato membro accor- derà ai prodotti menzionati nelle Parti I e II dell’allegato D, originari degli altri Stati membri, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alla Comunità europea o a un altro partner di libero scambio. 4. Gli Stati membri si comunicano tutte le modifiche sopravvenute nei trattamenti dei prodotti menzionati nelle Parti I o II dell’allegato D accordate alla Comunità europea o a un altro partner di libero scambio.»
18. L’articolo seguente è introdotto dopo l’articolo 11ter:
«Art. 11quater Pesci e altri prodotti di mare Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili ai pesci e agli altri prodotti di mare.»
19. L’articolo seguente è introdotto dopo l’articolo 11quater:
«Art. 11quinquies Sementi e agricoltura biologica
1. Le disposizioni specifiche relative alle sementi figurano nell’allegato J.
2. Disposizioni specifiche relative all’agricoltura biologica figurano nell’allega- to K.»
20. L’articolo seguente è introdotto dopo l’articolo 11quinquies:
«Art. 11sexies Misure sanitarie e fitosanitarie I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti le misure sanitarie e fitosanita- rie sono retti dall’allegato L.»
21. L’articolo 12 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 12 Eccezioni Le disposizioni contenute nell’articolo 10 non pregiudicano i divieti o le restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito giustificati da motivi di moralità pub- blica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.»
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22. Il titolo seguente è introdotto dopo l’articolo 12:
«Capitolo III: Ostacoli tecnici al commercio»
23. L’articolo 12bis è sostituito dal testo seguente:
«Art. 12bis Notifica dei progetti di norme tecniche 1. Gli Stati membri notificano al Consiglio il più presto possibile, allo stadio di elaborazione, qualsiasi progetto di norme tecniche o di emendamenti ad esse.
2. Le disposizioni sulla procedura di notifica figurano nell’allegato H.»
24. L’articolo seguente è introdotto dopo l’articolo 12bis:
«Art. 12ter Riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità Impregiudicato l’articolo 10, la Svizzera da una parte e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia dall’altra accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizza- zioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità del fabbricante secon- do le disposizioni contenute nell’allegato M.»
25. L’articolo 13 è sostituito dal testo seguente:
«Capitolo IV: Aiuti statali
Art. 13 Aiuti statali 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall’articolo XVI dell’Accordo GATT del 199410 e dall’Accordo OMC sulle sov- venzioni e sulle misure compensative11, che sono integrati nella presente Conven- zione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell’alle- gato U. 2. Conformemente all’articolo 17 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell’Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
3. Gli Stati membri riesaminano il campo d’applicazione del presente capitolo al
fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale.»
10 RS 0.632.20, allegato 1A.1
11 RS 0.632.20, allegato 1A.13
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26. L’articolo 14 è sostituito dal testo seguente:
«Capitolo V: Imprese pubbliche e monopoli
Art. 14 Imprese pubbliche e monopoli
1. Gli Stati membri provvederanno affinché le imprese pubbliche rinuncino ad
applicare: a) le misure che mirano a proteggere la produzione nazionale in modo incom- patibile con la presente Convenzione, se tale effetto è ottenuto applicando dazi o gravami con effetto equivalente, oppure restrizioni quantitative o aiuti statali; oppure b) una discriminazione commerciale fondata sul principio di nazionalità, qualo- ra una discriminazione simile pregiudichi i vantaggi attesi dall’abolizione o dall’assenza di dazi doganali e di restrizioni quantitative agli scambi fra gli Stati membri. 2. Ai fini del presente articolo, il termine «imprese pubbliche» designa le autorità centrali, regionali o locali, le aziende pubbliche o qualsiasi altro ente od organizza- zione mediante i quali uno Stato membro controlla, di fatto o di diritto, le importa- zioni provenienti dal territorio di un altro Stato membro o le esportazioni destinate a un altro Stato membro o influisce sensibilmente su dette importazioni o esporta- zioni. 3. Le disposizioni contenute nell’articolo 15 paragrafo 1 sono parimenti applicabili alle attività delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali gli Stati membri hanno accordato diritti speciali o esclusivi, entro i limiti in cui l’applicazione delle presenti disposizioni non impedisca di compiere, di diritto o di fatto, la missione particolare affidata a queste imprese. 4. Il paragrafo 3 si applica all’allegato U. Gli Stati membri riesaminano il campo d’applicazione del presente capitolo allo scopo di estendere le sue norme ad altri servizi, tenendo conto degli sviluppi in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale.
5. Gli Stati membri provvedono a impedire l’introduzione di nuove pratiche del
genere di quelle descritte nel paragrafo 1 del presente articolo. 6. Qualora non abbiano i poteri legali per dare direttive alle autorità governative regionali o locali o alle imprese da esse dipendenti, gli Stati membri si adoperano affinché dette autorità o imprese si attengano alle disposizioni del presente articolo.»
27. L’articolo 15 è sostituito dal testo seguente:
«Capitolo VI: Regole in materia di concorrenza
Art. 15 Concorrenza 1. Gli Stati membri riconoscono che le seguenti pratiche sono incompatibili con la presente Convenzione, in quanto pregiudichino i vantaggi attesi dalla stessa:
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a) ogni accordo fra imprese, ogni decisione presa da associazioni delle mede- sime, ogni pratica concertata fra imprese, che perseguano lo scopo o l’effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, esercitato da una o più imprese, di una posizione dominante sull’insieme del territorio degli Stati membri o in una parte sostanziale di esso.
2. Lo Stato membro che reputa incompatibile una pratica con il presente articolo
può chiedere una consultazione secondo le procedure previste nell’articolo 36ter e prendere le misure appropriate conformemente all’articolo 20 paragrafo 2 per rime- diare alle difficoltà risultanti dalla pratica in questione.»
28. Il capitolo seguente è introdotto dopo l’articolo 15:
«Capitolo VII: Protezione della proprietà intellettuale
Art. 15bis 1. Gli Stati membri accordano e assicurano una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Prendono provvedimenti per far rispettare tali diritti in caso d’infrazione, di contraffazione e di pirateria, conformemente alle disposizio- ni del presente articolo, dell’allegato N e delle convenzioni internazionali che fanno riferimento a quest’ultimo. 2. Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello che riservano ai propri cittadini. Le esenzioni a que- st’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’articolo 3 dell’Ac- cordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio12 (in seguito Accordo TRIPS). 3. Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello che riservano ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le esenzioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Gli Stati membri convengono di rivedere, su domanda di uno di essi, le dispo-
sizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’allegato N nell’intento di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere le distorsioni commerciali qualora provengano dal livello effettivo di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.»
12 RS 0.632.20, allegato 1C
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29. Il capitolo seguente è inserito dopo l’articolo 15bis:
«Capitolo VIII: Libera circolazione delle persone
Art. 15ter Circolazione delle persone 1. La libera circolazione delle persone è assicurata tra gli Stati membri conforme- mente alle disposizioni contenute nell’allegato O e nel protocollo all’allegato O sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera. 2. Il presente articolo si prefigge, a favore dei cittadini degli Stati membri, di: a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività eco- nomica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio degli Stati membri; b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio degli Stati membri, segnata- mente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio degli Stati mem- bri, alle persone che non svolgono un’attività economica nel Paese ospi- tante; d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godo- no i cittadini nazionali.
Art. 15quater Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Nell’intento di assicurare la libera circolazione delle persone, gli Stati membri disciplinano, conformemente all’appendice 2 dell’allegato O e al protocollo all’allegato O sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizze- ra, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare: a) la parità di trattamento; b) la determinazione della legislazione applicabile; c) il computo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle pre- stazioni come pure per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in conside- razione dalle diverse legislazioni nazionali; d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio degli Stati membri; e) la reciproca assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
Art. 15quinquies Riconoscimento delle qualifiche professionali Per agevolare ai cittadini degli Stati membri l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, gli Stati membri adottano, conformemente alle disposi- zioni contenute nell’appendice 3 dell’allegato O e nel protocollo all’allegato O sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, le misure necessa- rie per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di
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altre prove di qualificazione ufficiali e il coordinamento delle disposizioni legislati- ve, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste.»
30. L’articolo 16 è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Capitolo IX: Investimento Sezione I: Diritto di stabilimento
Art. 16 Principi e portata 1. Nell’ambito e fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, sono vietate le restrizioni al diritto di stabilimento delle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro che hanno la loro sede statutaria, la loro ammini- strazione centrale o il loro stabilimento principale sul territorio di uno Stato mem- bro. Questa regola si applica anche alla costituzione di agenzie, di succursali o di filiali da parte di società di un qualsiasi Stato membro stabilite sul territorio di un qualsiasi altro Stato membro. Il diritto di stabilimento comprende il diritto di costituire, di acquisire e di gestire imprese, in particolare società ai sensi del paragrafo 2, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento per le proprie società, fatte salve le disposi- zioni seguenti.
2. Ai fini del presente capitolo:
a) per «filiale» di una società s’intende una società effettivamente controllata da un’altra società; b) per «società» s’intendono società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o pri- vato eccettuate le società senza scopo di lucro; per essere considerate stabi- lite in uno Stato membro, le società devono avere un legame reale e continuo con l’economia di tale Stato membro. 3. Gli allegati da P a S contengono le disposizioni specifiche e le esenzioni relative al diritto di stabilimento. Gli Stati membri si sforzano di eliminare progressivamente le discriminazioni rimanenti che possono mantenere secondo gli allegati da P a S. Gli Stati membri riesaminano la presente disposizione, compresi i relativi allegati, nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Con- venzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ridurre e, in defi- nitiva, di eliminare le restrizioni rimanenti. 4. Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitu- tiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nessuno degli Stati membri adotta nuovi prov- vedimenti o provvedimenti supplementari legati allo stabilimento e alle operazioni delle società di un altro Stato membro, che siano discriminatori rispetto al tratta- mento riservato alle proprie società. 5. Nei settori coperti da un’eccezione contenuta negli allegati da P a S, ogni Stato membro accorda alle società di un altro Stato membro un trattamento non meno
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favorevole di quello riservato alle società di una terza Parte diversa dalla Comunità europea. Per quanto riguarda qualsiasi nuovo accordo concluso tra uno Stato mem- bro e la Comunità europea, gli Stati membri convengono di accordarsi reciproca- mente i benefici di tali accordi mediante una decisione del Consiglio. 6. Nei settori dei trasporti terrestri e aereo, il diritto di stabilimento è retto dalle disposizioni dell’articolo 16ter e dagli allegati T e U, fatte salve le disposizioni specifiche e le eccezioni contenute negli allegati P e Q. 7. Il diritto di stabilimento delle persone fisiche è retto dalle disposizioni dell’arti- colo 15ter, dell’allegato O e del protocollo all’allegato O sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.
Art. 16.1 Trattamento nazionale 1. Nel campo d’applicazione del presente capitolo e impregiudicate le disposizioni speciali che vi figurano: a) gli Stati membri accordano un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società; b) ogni Stato membro può disciplinare lo stabilimento e le attività delle società sul proprio territorio in quanto tali disciplinamenti non discriminino le società di un altro Stato membro rispetto alle proprie. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’applicazione, da parte di uno Stato membro, delle regole specifiche concernenti lo stabilimento e le attività sul proprio territorio delle succursali e delle agenzie delle società di un altro Stato membro non costituite sul territorio del primo, giustificate dalle differenze giuridi- che o tecniche tra queste succursali e agenzie e quelle delle società costituite sul proprio territorio. La differenza di trattamento non deve andare al di là di quanto è strettamente necessario in ragione delle differenze giuridiche o tecniche.
Art. 16.2 Disciplinamento dei mercati finanziari 1. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il presente capitolo non limita il diritto degli Stati membri di adottare provvedimenti resisi necessari a titolo prudenziale, al fine di assicurare la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o di soggetti ai quali è dovuto un diritto di custodia da parte di un fornitore di servizi finanziari, o per assicurare l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Questi provvedimenti non devono discriminare le società di un altro Stato membro rispetto alle società dello Stato membro in questione.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere intesa come obbligo per
uno Stato membro di rivelare le informazioni relative agli affari e alla contabilità dei diversi clienti o altre informazioni di carattere confidenziale o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.
Art. 16.3 Riconoscimento 1. Uno Stato membro può partecipare a un accordo o a un’intesa con un altro Stato allo scopo di riconoscere norme o criteri concernenti il rilascio di autorizzazioni, di
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licenze o di certificati per i fornitori di servizi. In una siffatta situazione, lo Stato membro interessato offre adeguate possibilità a un altro Stato membro di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziarne un altro compara- bile.
2. Ove il riconoscimento, conformemente al paragrafo 1, venga accordato autono-
mamente da uno Stato membro, quest’ultimo offre adeguate possibilità a qualsivo- glia altro Stato membro di dimostrare che l’esperienza acquisita, le licenze, i certifi- cati ottenuti o i requisiti soddisfatti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.
3. Uno Stato membro si asterrà dall’accordare il riconoscimento secondo modalità
che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra gli Stati nell’applicazione di norme o criteri per il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i forni- tori di servizi, ovvero una limitazione dissimulata al diritto di stabilimento negli scambi di servizi.
Art. 16.4 Eccezioni
1. Per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le disposizioni del presente
capitolo non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale Stato membro, all’esercizio dell’autorità pubblica. 2. Le disposizioni del presente capitolo come pure le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regola- mentari e amministrative che prevedono un regime speciale per le società estere e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute pubblica o dell’ambiente. 3. Sempreché tali eccezioni non siano applicate in maniera da causare discrimina- zioni arbitrarie tra Stati in cui vigono condizioni analoghe o non costituiscano una forma dissimulata di limitazione agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione è inteso ad impedire l’adozione, l’applicazione o il mantenimento, da parte di uno Stato membro, di misure:
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a) incompatibili con l’articolo 16.1, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace13 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altri Stati membri; b) incompatibili con l’articolo 16 paragrafo 5, purché il trattamento differen- ziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni inter- nazionali dai quali lo Stato membro sia vincolato.
Sezione II: Movimenti di capitali
Art. 16.5 1. Nel quadro del presente capitolo, tra gli Stati membri sono vietate le limitazioni ai movimenti di capitali legati allo stabilimento di una società di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro. 2. I movimenti di capitali non legati allo stabilimento tra gli Stati membri sono disciplinati conformemente agli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono Parti. 3. Gli Stati membri riesaminano il presente articolo nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ampliarne la portata e, in definitiva, di eliminare le limitazioni rimanenti ai movimenti di capitali.»
13 Le misure finalizzate a garantire l’equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da uno Stato membro a norma del suo regime fiscale, che: (i) si applicano a fornitori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l’imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio dello Stato membro o ubicati nello stesso; o (ii) si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte nel territorio dello Stato membro; o (iii) si applicano a soggetti non residenti o residenti, al fine d’impedire l’elusione o l’evasione fiscale, ivi comprese misure per garantire l’osservanza degli obblighi; o (iv) si applicano ai consumatori di servizi forniti nel territorio di un altro Stato membro o provenienti dallo stesso, al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio dello Stato membro; o (v) operano una distinzione tra fornitori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri fornitori di servizi, alla luce della differenza nella natura della base imponibile; o (vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, deduzioni o crediti di soggetti residenti o filiali o tra soggetti collegati o filiali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile dello Stato membro. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nel paragrafo 3 (a) dell’articolo 16.4 e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e concetti fiscali, o definizioni e concetti equivalenti o similari, a norma delle leggi interne dello Stato membro che adotta la misura.
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31. Il capitolo seguente è inserito dopo l’articolo 16:
«Capitolo X: Scambi di servizi
Art. 16bis Principi e portata 1. Nell’ambito e fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, nel territo- rio degli Stati membri è vietato porre restrizioni al diritto di fornire servizi a persone fisiche e a società di uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione di servizi. 2. Ai fini del presente capitolo, sono considerati servizi nell’ambito della presente Convenzione le prestazioni fornite abitualmente contro rimunerazione: a) provenienti dal territorio di uno Stato membro e destinate al territorio di un altro Stato membro; b) sul territorio di uno Stato membro destinate a un consumatore di servizi di un altro Stato membro, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo; c) di un fornitore di servizi di uno Stato membro, grazie alla presenza di perso- ne fisiche di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro, con- formemente al paragrafo 7 del presente articolo. 3. Gli allegati da P a S contengono le disposizioni specifiche e le esenzioni relative al diritto di fornire servizi. Gli Stati membri si sforzano di eliminare progressiva- mente le discriminazioni rimanenti che possono mantenere secondo gli allegati da P a S. Gli Stati membri riesaminano la presente disposizione, compresi i relativi alle- gati, nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ridurre e, in definitiva, di eliminare le restrizioni rimanenti. 4. Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitu- tiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nessuno degli Stati membri adotta nuovi prov- vedimenti o provvedimenti supplementari nei confronti dei servizi e dei fornitori di servizi di un altro Stato membro, che sono discriminatori rispetto al trattamento riservato ai propri servizi e fornitori di servizi. 5. Nei settori coperti da un’eccezione contenuta negli allegati da P a S, ogni Stato membro accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un altro Stato membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai servizi e ai fornitori di servizi simili di una terza Parte diversa dalla Comunità europea. Per quanto riguarda qual- siasi nuovo accordo concluso tra uno Stato membro e la Comunità europea, gli Stati membri convengono di accordarsi reciprocamente i benefici di tali accordi mediante una decisione del Consiglio. 6. Nei settori dei trasporti terrestri e aereo il diritto di fornire servizi è soggetto alle disposizioni dell’articolo 16ter e agli allegati T e U, fatte salve le disposizioni speci- fiche e le eccezioni contenute nell’allegato Q. 7. Conformemente ai paragrafi 2(b) e 2(c), il diritto delle persone fisiche di fornire servizi e di beneficiarne è retto dalle disposizioni dell’articolo 15ter, dell’allegato O
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e del protocollo all’allegato O sulla libera circolazione delle persone tra il Liechten- stein e la Svizzera.
Art. 16bis.1 Trattamento nazionale Nel campo d’applicazione del presente capitolo, impregiudicate le disposizioni speciali che vi figurano: a) gli Stati membri accordano un trattamento non meno favorevole di quello che riservano alle proprie persone fisiche o alle proprie società fornitrici di servizi; b) ciascuno Stato membro può disciplinare le attività di servizi sul proprio ter- ritorio, sempreché tali disciplinamenti non discriminino le persone fisiche e le società di un altro Stato membro rispetto alle proprie persone fisiche o alle proprie società.
Art. 16bis.2 Disciplinamento dei mercati finanziari 1. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il presente capitolo non limita il diritto degli Stati membri di adottare provvedimenti resisi necessari a titolo prudenziale, al fine di assicurare la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o di persone alle quali è dovuto un diritto di custodia da parte di un fornitore di servizi finanziari, o per assicurare l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Questi provvedimenti non devono discriminare le persone fisiche e le società di un altro Stato membro rispetto alle persone fisiche e alle società dello Stato membro in questione.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere intesa come obbligo per
uno Stato membro di rivelare le informazioni relative agli affari e alla contabilità dei diversi clienti o altre informazioni di carattere confidenziale o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.
Art. 16bis.3 Riconoscimento 1. Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei diplomi, dei certificati e di altre prove di qualificazione formali come pure il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’accesso alle attività e il loro esercizio da parte di persone fisiche, sono retti dalle disposizioni pertinenti contenute nell’articolo 15quinquies, nell’allegato O (compresa l’appen- dice 3) e nel protocollo all’allegato O sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein. 2. Uno Stato membro può partecipare a un accordo o a un’intesa con un altro Stato allo scopo di riconoscere norme o criteri concernenti il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi. In una siffatta situazione, lo Stato membro interessato offre adeguate possibilità a un altro Stato membro di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziarne un altro compara- bile.
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3. Ove il riconoscimento, conformemente al paragrafo 2, venga accordato autono-
mamente da uno Stato membro, quest’ultimo offre adeguate possibilità a qualsivo- glia altro Stato membro di dimostrare che l’esperienza acquisita, le licenze o i certi- ficati ottenuti o i requisiti soddisfatti sul suo territorio debbano essere riconosciuti.
4. Uno Stato membro si asterrà dall’accordare un riconoscimento secondo modalità
che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra gli Stati nell’applicazione di norme o criteri per il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i forni- tori di servizi ovvero una limitazione dissimulata degli scambi di servizi.
Art. 16bis.4 Eccezioni
1. Per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le disposizioni del presente
capitolo non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale Stato membro, all’esercizio dell’autorità pubblica. 2. Le disposizioni del presente capitolo come pure le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regola- mentari e amministrative che prevedono un regime speciale per i fornitori di servizi esteri e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute pubblica o dell’ambiente. 3. Sempreché tali eccezioni non siano applicate in maniera da causare discrimina- zioni arbitrarie tra Stati in cui vigono condizioni analoghe o non costituiscano una forma dissimulata di limitazione agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione è inteso ad impedire l’adozione, l’applicazione o il mantenimento, da parte di uno Stato membro, di misure: a) incompatibili con l’articolo 16bis.1, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace14 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altri Stati membri; b) incompatibile con l’articolo 16bis paragrafo 5, purché il trattamento differen- ziato risulti da un accordo concluso contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o con- venzioni internazionali diversi dai quali lo Stato membro sia vincolato.
Art. 16bis.5 Appalti pubblici Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come facente obbligo nel settore degli appalti pubblici.»
14 V. nota 13.
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32. L’articolo seguente è inserito dopo l’articolo 16bis:
«Art. 16ter Trasporti Gli Stati membri liberalizzano reciprocamente l’accesso ai rispettivi mercati dei trasporti di passeggeri e di merci su strada, ferrovia o per via aerea conformemente alle disposizioni corrispondenti contenute negli allegati T e U.»
33. L’articolo 17 è sostituito dal testo seguente:
«Capitolo XI: Dumping
Art. 17 Le misure antidumping, i dazi compensativi e le misure che sanzionano le pratiche commerciali illecite imputabili a Paesi terzi non si applicano nelle relazioni tra gli Stati membri.»
34. Il capitolo seguente è inserito dopo l’articolo 17:
«Capitolo XII: Appalti pubblici
Art. 17bis 1. Gli Stati membri riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC sugli appalti pubblici15 (AAP). Nell’ambito della presente Convenzione, gli Stati membri estendono la portata degli impegni che hanno assunto con l’Accordo OMC sugli appalti pubblici nell’intento di proseguire la liberalizzazione degli appalti pubblici secondo l’allegato V. 2. A tal fine, gli Stati membri assicurano un accesso non discriminatorio, traspa- rente e reciproco ai propri appalti pubblici come pure una concorrenza aperta ed effettiva basata su un trattamento equo.»
35. Il capitolo seguente è inserito dopo l’articolo 17bis:
«Capitolo XIII: Pagamenti correnti
Art. 17ter Nell’ambito della presente Convenzione, i pagamenti correnti relativi alla circola- zione tra gli Stati membri di merci, di persone, di servizi e di capitali secondo la definizione dell’articolo 16.5 sono esenti da qualsiasi restrizione.»
15 RS 0.632.231.422
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36. L’articolo 18 è sostituito dal capitolo seguente:
«Capitolo XIV: Deroghe e misure di salvaguardia
Art. 18 Deroghe per ragioni di sicurezza Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato membro di prendere le misure che: a) ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) riguardano sia la produzione o il commercio di armi, di munizioni, di mate- riale bellico o di altri prodotti o servizi indispensabili alla difesa, sia le atti- vità di ricerca, di sviluppo o di produzione indispensabili alla difesa, purché tali provvedimenti non falsino le condizioni di concorrenza in materia di prodotti o servizi non destinati a fini specificatamente militari; c) ritiene indispensabili alla propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono l’ordine pubblico, in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di guerra, o per adempiere gli obblighi assunti al fine di preservare la pace e la sicurezza internazionali.»
37. L’articolo 19 è abrogato.
38. L’articolo 20 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 20 Misure di salvaguardia 1. In caso di serie difficoltà, che potrebbero perdurare, di ordine economico, sociale o ambientale, di natura settoriale o regionale, uno Stato membro può prendere unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure previste nell’articolo 20bis. 2. Tali misure di salvaguardia sono limitate, per campo d’applicazione e durata, allo stretto indispensabile per rimediare alla situazione. Devono essere preferite le misu- re che meno ostacolano la messa in atto della presente Convenzione. 3. Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutti gli Stati membri. 4. Il presente articolo si applica impregiudicate le misure specifiche di salvaguardia che figurano negli allegati della presente Convenzione o nell’articolo 5 dell’Accordo OMC sull’agricoltura16.
Art. 20bis
1. Lo Stato membro che intende prendere misure di salvaguardia in applicazione
dell’articolo 20 ne dà senza indugio comunicazione agli altri Stati membri per il tramite del Consiglio fornendo loro tutte le informazioni utili.
16 RS 0.632.20, allegato 1A.3
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2. Gli Stati membri si consultano immediatamente in seno al Consiglio nell’intento di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Lo Stato membro interessato non può prendere misure di salvaguardia prima
della scadenza del termine di un mese a contare dalla data di notifica prevista nel paragrafo 1, a meno che la consultazione prevista nel paragrafo 2 non sia terminata prima della scadenza del termine menzionato. Qualora circostanze eccezionali che necessitano un intervento immediato escludano un esame preliminare, lo Stato membro interessato può applicare senza indugio le misure di protezione strettamente necessarie per rimediare alla situazione. 4. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio le misure prese al Consiglio fornendogli tutte le informazioni utili. 5. Ogni tre mesi a contare dalla loro adozione, le misure di salvaguardia prese sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio, nell’intento di sopprimerle prima della data di scadenza prevista o di limitarne il campo d’applicazione. Ogni Stato membro può chiedere al Consiglio, in qualsiasi momento, la revisione di tali misure.»
39. L’articolo 21 è abrogato.
40. L’articolo 22 è abrogato.
41. L’articolo 23 è abrogato.
42. L’articolo 24 è abrogato.
43. L’articolo 25 è abrogato.
44. L’articolo 26 è abrogato.
45. L’articolo 29 è abrogato.
46. L’articolo 30 è sostituito dal capitolo seguente:
«Capitolo XV: Cooperazione in materia di politica economica e monetaria
Art. 30 Gli Stati membri procedono a scambi di opinioni e di informazioni concernenti la messa in atto della presente Convenzione come pure l’incidenza dell’integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economica e monetaria. Essi possono inoltre dibattere sulle situazioni, le politiche e le prospettive macro-
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economiche. Tali scambi di opinioni e di informazioni non hanno carattere obbli- gatorio.»
47. L’articolo 31 è abrogato.
48. Il titolo seguente è inserito prima dell’articolo 32:
«Capitolo XVI: Disposizioni istituzionali»
49. L’articolo 32 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 32 Il Consiglio
1. Al Consiglio competono:
a) l’esercizio dei poteri e delle funzioni conferitigli dalla presente Conven- zione; b) le decisioni in merito agli emendamenti da inserire nella presente Conven- zione conformemente alle disposizioni che vi figurano; c) il controllo sull’applicazione della presente Convenzione e la sorveglianza sul suo funzionamento; d) la valutazione dell’opportunità che gli Stati membri prendano ulteriori disposizioni intese a promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Asso- ciazione; e) l’agevolazione della conclusione di legami più stretti con altri Stati o unioni di Stati; f) gli sforzi per stabilire legami con altre organizzazioni internazionali al fine di facilitare la realizzazione degli obiettivi dell’Associazione; g) la negoziazione di accordi di commercio e di cooperazione tra gli Stati membri e uno Stato terzo, un’unione di Stati o un’organizzazione inter- nzionale; h) gli sforzi intesi a comporre le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione; e i) la trattazione di qualsiasi altro argomento che potrebbe condizionare il fun- zionamento della presente Convenzione.
2. Ogni Stato membro è rappresentato nel Consiglio e dispone di un voto.
3. Il Consiglio può decidere di istituire gli organi, i comitati o gli altri organismi che esso ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti. Tali organi, comitati e altri organismi figurano nell’allegato W. 4. Nell’esercizio delle sue responsabilità ai sensi del presente articolo, il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per tutti gli Stati membri e fare raccomandazioni ai medesimi.
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5. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio devono essere prese all’una-
nimità, se la presente Convenzione non prevede diversamente. Le decisioni e le raccomandazioni sono considerate unanimi qualora nessun Stato abbia espresso voto negativo. Le decisioni e le raccomandazioni che devono essere adottate a maggio- ranza richiedono il voto affermativo di tre Stati membri.
6. Qualora il numero degli Stati membri variasse, il Consiglio può decidere di
modificare il numero dei voti richiesti per le decisioni e le raccomandazioni che devono essere prese a maggioranza.»
50. L’articolo 33 è abrogato.
51. L’articolo 36 è abrogato.
52. È inserito il seguente capitolo:
«Capitolo XVII: Consultazioni e composizione delle controversie
Art. 36bis Campo d’applicazione Le disposizioni del presente capitolo si applicano a ogni fattispecie attinente alla presente Convenzione, salvo disposizione contraria di quest’ultima.
Art. 36ter Consultazioni
1. Gli Stati membri si adoperano in ogni momento per trovare un accordo
sull’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione e si adoperano, mediante la cooperazione e consultazioni, per raggiungere una soluzione reciproca- mente accettabile in ogni fattispecie che potrebbe pregiudicarne il funzionamento.
2. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio problemi d’interpretazione o
d’applicazione della presente Convenzione. Lo Stato che interpella il Consiglio gli fornisce tutte le informazioni utili a consentire un esame approfondito della situa- zione nell’intento di trovare una soluzione accettabile. A tale scopo, il Consiglio esamina tutte le possibilità atte a garantire il buon funzionamento della presente Convenzione. 3. Il Consiglio si riunisce entro 30 giorni a contare dal ricevimento della domanda di consultazione.
Art. 36quater Arbitrato
1. Qualora uno Stato membro ritenga che una misura applicata da un altro Stato
membro violi la Convenzione e la fattispecie non sia stata risolta entro 45 giorni nell’ambito delle consultazioni previste nell’articolo 31bis, uno o più Stati membri che sono parti in causa possono sottoporre la fattispecie ad arbitrato per mezzo di una notifica scritta indirizzata allo Stato membro oggetto del reclamo. Una copia di tale notifica è comunicata agli altri Stati membri affinché ciascuno di essi possa determinare se abbia un interesse sostanziale nella fattispecie. Qualora più di uno
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Stato membro domandi che sia sottoposta ad arbitrato una controversia avente lo stesso oggetto con lo stesso Stato membro, è costituito, se possibile, un solo tribu- nale arbitrale per esaminare tutte le controversie in questione.
2. Uno Stato membro che non è parte in causa può, mediante una nota scritta agli
Stati membri che sono parti in causa, sottoporre proposte scritte al tribunale arbitra- le, ricevere proposte scritte dagli Stati membri che sono parti in causa, assistere a tutte le udienze e formulare proposte oralmente. 3. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per tutti gli Stati membri che sono parti in causa e dev’essere eseguita senza indugio. 4. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale come pure l’esecuzione delle sentenze arbitrali sono disciplinati dalle disposizioni dell’allegato X.»
53. Il titolo seguente è inserito prima dell’articolo 37:
«Capitolo XVIII: Disposizioni generali»
54. L’articolo 37 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 37 Obblighi derivanti da altri accordi internazionali
1. La presente Convenzione non libera gli Stati membri dagli obblighi che hanno
assunto in virtù di accordi con Stati terzi o di accordi multilaterali di cui sono parte.
2. La presente Convenzione si applica, impregiudicate le norme che vincolano gli
Stati membri parte all’Accordo sullo spazio economico europeo17, alla cooperazione nordica o all’unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein18.»
55. L’articolo seguente è inserito dopo l’articolo 37:
«Art. 37bis Diritti e obblighi degli Stati membri Gli Stati membri prendono tutte le misure generali o particolari atte a garantire l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Rinunciano a qualsiasi misura che potrebbe pregiudicare la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.»
56. L’articolo seguente è inserito dopo l’articolo 37bis:
«Art. 37ter Trasparenza 1. Gli Stati membri pubblicano o rendono accessibili al pubblico in altro modo le proprie leggi, regolamenti, procedure e decisioni amministrative, le proprie decisioni giudiziarie di applicazione generale, come pure gli accordi internazionali che po- trebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione.
17 FF 1992 IV 481 18 RS 0.631.112.514
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2. Gli Stati membri rispondono senza indugio alle domande specifiche e si forni-
scono reciprocamente, su richiesta, le informazioni menzionate nel paragrafo 1.»
57. L’articolo seguente è inserito dopo l’articolo 37ter:
«Art. 37quater Confidenzialità Sempreché agiscano in virtù della presente Convenzione, i rappresentanti, i delegati e gli esperti degli Stati membri, come pure i funzionari e gli altri agenti sono tenuti a non divulgare, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, le informazioni che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e concernenti le loro relazioni commerciali o gli elementi del loro prezzo di costo.»
58. L’articolo 38 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 38 Allegati 1. Gli allegati, le appendici e i protocolli della presente Convenzione sono parte integrante della stessa.
2. Gli allegati della presente Convenzione sono i seguenti:
Allegato B Relativo alle regole d’origine Allegato D Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti ottenuti da materie prime agricole, cui si fa riferimento nell’articolo 11bis paragrafo 1 Allegato Dbis Elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli Allegato F Applicazione territoriale Allegato H Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione Allegato I Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Allegato J Sementi Allegato K Agricoltura biologica Allegato L Misure sanitarie e fitosanitarie Allegato M Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità Allegato N Protezione della proprietà intellettuale Allegato O Circolazione delle persone Allegato P Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi Allegato Q Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi Allegato R Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi Allegato S Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi Allegato T Trasporti terrestri Allegato U Trasporto aereo
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Allegato V Appalti pubblici Allegato W Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio Allegato X Arbitrato Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente paragrafo. 3. Il Consiglio può decidere di emendare gli allegati B, D, H, W e X come pure le appendici degli allegati J, K, O, T, U e V, salvo disposizione contraria menzionata negli allegati. 4. Il comitato nominato in base all’allegato M può decidere di emendare l’articolo 4 di tale allegato come pure le sue appendici 1 e 2. Esso informa il Consiglio sulle sue procedure di decisione corrispondenti.»
59. Il paragrafo seguente è aggiunto all’articolo 39:
«3. Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente articolo.»
60. Il paragrafo seguente è aggiunto all’articolo 41:
«3. Qualsiasi Stato che diviene Parte alla presente Convenzione deve chiedere di divenire Parte agli accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati membri, da un lato, e Stati terzi, unioni di Stati o organizzazioni internazionali, dall’altro.»
61. L’articolo 42 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 42 Recessione
1. Qualsiasi Stato membro potrà recedere dalla presente Convenzione con un pre-
avviso scritto di almeno dodici mesi da notificare al depositario, il quale ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati membri.
2. Prima che la recessione abbia effetto, gli Stati membri devono convenire ade-
guate disposizioni e un’equa ripartizione dei costi causati dalla recessione.»
62. L’articolo 43 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 43 Applicazione territoriale La presente Convenzione si applica ai territori degli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell’allegato F.»
63. L’articolo 44 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 44 Emendamenti Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, un emendamento alle disposizioni di quest’ultima diventa oggetto di una decisione del Consiglio che sarà sottoposta agli Stati membri affinché l’approvino conformemente alle esigenze della propria legislazione interna. Salvo disposizione contraria, essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il deposito degli strumenti di accettazione
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di tutti gli Stati membri presso il depositario, che ne darà comunicazione a tutti gli Stati membri.»
64. Il testo seguente è aggiunto dopo la clausola finale:
«Emendato a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in inglese, facente fede e che verrà depositato presso il Governo di Norvegia.»
65. L’allegato A è soppresso.
66. L’allegato C è soppresso.
67. L’allegato Dbis, che costituisce l’allegato I del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
68. L’allegato E è soppresso.
69. L’allegato G è soppresso.
70. L’allegato J, che costituisce l’allegato II del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
71. L’allegato K, che costituisce l’allegato III del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
72. L’allegato L, che costituisce l’allegato IV del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
73. L’allegato H della Convenzione è sostituito dall’allegato che costituisce
l’allegato V del presente Accordo.
74. L’allegato M, che costituisce l’allegato VI del presente Accordo, è aggiunto
alla Convenzione.
75. L’allegato N, che costituisce l’allegato VII del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
76. L’allegato O, che costituisce l’allegato VIII del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
77. L’allegato P, che costituisce l’allegato IX del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
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78. L’allegato Q, che costituisce l’allegato X del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
79. L’allegato R, che costituisce l’allegato XI del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
80. L’allegato S, che costituisce l’allegato XII del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
81. L’allegato T, che costituisce l’allegato XIII del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
82. L’allegato U, che costituisce l’allegato XIV del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
83. L’allegato V, che costituisce l’allegato XV del presente Accordo, è aggiunto
alla Convenzione.
84. L’allegato W, che costituisce l’allegato XVI del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
85. L’allegato X, che costituisce l’allegato XVII del presente Accordo, è aggiunto alla Convenzione.
86. L’allegato F della Convenzione è sostituito dall’allegato che costituisce
l’allegato XVIII del presente Accordo.
Art. 2 Consolidamento della Convenzione 1. Gli articoli, i titoli, gli allegati, le appendici e i protocolli della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio modificati secondo le disposi- zioni del presente Accordo sono rinumerati conformemente alla tabella delle con- cordanze che costituisce parte integrante del presente Accordo (allegato XIX). 2. I rinvii ad articoli, titoli, allegati, appendici e protocolli della Convenzione istitu- tiva dell’Associazione europea di libero scambio sono adeguati di conseguenza. 3. I riferimenti ad articoli, titoli, allegati, appendici e protocolli della Convenzione istitutiva dell’associazione europea di libero scambio che figurano in altri strumenti o atti devono essere considerati riferimenti ad articoli, titoli, allegati, appendici e protocolli della Convenzione, nella nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi degli articoli menzionati. 4. La versione consolidata della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio stabilita conformemente ai paragrafi 1–3 è parte integrante del presente Accordo (allegato XX). La versione consolidata della Convenzione, così
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come figura nell’allegato XX, dev’essere considerata una versione autentica della Convenzione.
Art. 3 Ratifica ed entrata in vigore del presente Accordo 1. Il presente Accordo sarà ratificato dagli Stati membri conformemente alle proprie norme interne. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo di Norvegia. 2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il deposito degli strumenti di ratifica da parte dell’ultimo Stato firmatario che adempie tale formalità.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in inglese che verrà deposi- tato presso il Governo di Norvegia.
Per la Repubblica d’Islanda Halldor Asgrimsson
Per il Principato del Liechtenstein Ernst Walch
Per il Regno di Norvegia Grete Knudsen
Per la Confederazione Svizzera Pascal Couchepin
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Allegato XIX
Tavola delle concordanze menzionata nell’articolo 2 dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio
Disposizioni della Convenzione AELS Vecchia numerazione Nuova numerazione
Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 4 – abrogato Art. 5 – abrogato Art. 6 Art. 4 Art. 7 – abrogato Art. 8 – abrogato Art. 8bis Art. 5 Art. 9 Art. 6 Art. 10 Art. 7 Art. 11 – abrogato Art. 11bis Art. 8 Art. 11ter Art. 9 Art. 11quater Art. 10 Art. 11quinquies Art. 11 Art. 11sexies Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 12bis Art. 14 Art. 12ter Art. 15 Art. 13 Art. 16 Art. 14 Art. 17 Art. 15 Art. 18 Art. 15bis Art. 19 Art. 15ter Art. 20
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Art. 15quater Art. 21 Art. 15quinquies Art. 22 Art. 16 Art. 23 Art. 16.1 Art. 24 Art. 16.2 Art. 25 Art. 16.3 Art. 26 Art. 16.4 Art. 27 Art. 16.5 Art. 28 Art. 16bis Art. 29 Art. 16bis.1 Art. 30 Art. 16bis.2 Art. 31 Art. 16bis.3 Art. 32 Art. 16bis.4 Art. 33 Art. 16bis.5 Art. 34 Art. 16ter Art. 35 Art. 17 Art. 36 Art. 17bis Art. 37 Art. 17ter Art. 38 Art. 18 Art. 39 Art. 19 – abrogato Art. 20 Art. 40 Art. 20bis Art. 41 Art. 21 – abrogato Art. 22 – abrogato Art. 23 – abrogato Art. 24 – abrogato Art. 25 – abrogato Art. 26 – abrogato Art. 27 – abrogato Art. 28 – abrogato Art. 29 – abrogato Art. 30 Art. 42 Art. 31 – abrogato
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Art. 32 Art. 43 Art. 33 – abrogato Art. 34 Art. 44 Art. 35 Art. 45 Art. 36 – abrogato Art. 36bis Art. 46 Art. 36ter Art. 47 Art. 36quater Art. 48 Art. 37 Art. 49 Art. 37bis Art. 50 Art. 37ter Art. 51 Art. 37quater Art. 52 Art. 38 Art. 53 Art. 39 Art. 54 Art. 40 Art. 55 Art. 41 Art. 56 Art. 42 Art. 57 Art. 43 Art. 58 Art. 44 Art. 59
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Allegati alla Convenzione AELS Vecchia numerazione Nuova numerazione
allegato A – soppresso allegato B allegato A allegato C – soppresso allegato D allegato C allegato Dbis allegato D allegato E – soppresso allegato F allegato U allegato G – soppresso allegato H allegato H allegato I allegato B allegato J allegato E allegato K allegato F allegato L allegato G allegato M allegato I allegato N allegato J allegato O allegato K allegato P allegato L allegato Q allegato M allegato R allegato N allegato S allegato O allegato T allegato P allegato U allegato Q allegato V allegato R allegato W allegato S allegato X allegato T
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Allegato XX
Versione consolidata della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (in seguito denominati «Stati membri»), considerando la conclusione, il 4 gennaio 1960, della Convenzione istitutiva del- l’Associazione europea di libero scambio (in seguito denominata «Convenzione») tra la Repubblica d’Austria, il Regno di Danimarca, il Regno di Norvegia, la Repub- blica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, considerando l’associazione con la Repubblica di Finlandia e la sua successiva adesione, il 1° gennaio 1986, come pure le adesioni della Repubblica d’Islanda, il 1° gennaio 1970, e del Principato del Liechtenstein, il 1° settembre 1991, considerando le successive recessioni dalla Convenzione del Regno di Danimarca e del Regno Unito, il 1° gennaio 1973, della Repubblica Portoghese, il 1° gennaio 1986, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, il 1° gennaio 1995, considerando gli accordi di libero scambio tra gli Stati membri, da un lato, e gli Stati terzi, dall’altro, riaffermando la massima priorità che attribuiscono al mantenimento delle relazioni privilegiate tra gli Stati membri e all’agevolazione del proseguimento delle buone relazioni che ognuno di essi intrattiene con l’Unione europea, in ragione della loro prossimità geografica, dei loro valori comuni di lunga data e della loro identità europea, risoluti a intensificare la collaborazione in seno all’Associazione europea di libero scambio nella prospettiva di facilitare ulteriormente la libera circolazione delle merci, di promuovere progressivamente la libera circolazione delle persone e la liberalizzazione graduale degli scambi di servizi e degli investimenti, a proseguire l’apertura dei mercati pubblici negli Stati dell’AELS e a garantire una protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale in condizioni di concorrenza leale, fondandosi sui propri diritti e obblighi conformemente all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e ad altri strumenti di cooperazione multilaterale o bilaterale, riconoscendo la necessità di politiche commerciali e ambientali che si sostengano reciprocamente allo scopo di realizzare uno sviluppo sostenibile,
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affermando il loro impegno a rispettare le principali norme di lavoro riconosciute; sottolineando i propri sforzi volti a promuovere tali norme nei consessi multilaterali appropriati ed esprimendo la convinzione che la crescita e lo sviluppo economici, indotti dall’incremento e dalla liberalizzazione degli scambi, contribuiscano a pro- muovere queste norme, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I: Obiettivi
Art. 1 L’Associazione Con la presente Convenzione è costituita un’organizzazione internazionale denomi- nata Associazione europea di libero scambio (in seguito denominata «l’Associa- zione»).
Art. 2 Obiettivi Gli obiettivi dell’Associazione sono: a) promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni econo- miche e commerciali tra gli Stati membri in condizioni di concorrenza leale e nel rispetto di regole equivalenti sul territorio degli Stati membri dell’Associazione; b) favorire il libero scambio delle merci; c) liberalizzare progressivamente la circolazione delle persone; d) liberalizzare progressivamente gli scambi di servizi e gli investimenti; e) garantire una concorrenza leale nell’ambito degli scambi commerciali tra gli Stati membri; f) aprire gli appalti pubblici degli Stati membri; g) assicurare una protezione appropriata dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali più elevate.
Capitolo II: Libera circolazione delle merci
Art. 3 Dazi d’importazione e d’esportazione e gravami con effetto equivalente I dazi d’importazione e d’esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Il divieto si applica anche ai dazi di carattere fiscale.
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Art. 4 Imposte interne 1. Nessuno Stato membro grava direttamente o indirettamente i prodotti degli altri Stati membri con imposte interne, di qualunque natura esse siano, superiori a quelle che gravano direttamente o indirettamente i prodotti nazionali analoghi.
2. Inoltre, nessuno Stato membro grava i prodotti degli altri Stati membri con
imposte interne in modo da proteggere indirettamente altre produzioni. 3. I prodotti esportati verso il territorio di uno Stato membro non possono benefi- ciare di alcun rimborso di imposte interne superiore alle imposte interne di cui sono stati gravati direttamente o indirettamente.
Art. 5 Regole d’origine Le disposizioni relative alle regole d’origine e ai metodi di cooperazione ammini- strativa in materia doganale figurano nell’allegato A.
Art. 6 Assistenza reciproca in materia doganale 1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nel settore doganale in generale conformemente alle disposizioni di cui nell’allegato B, in modo da assicurare l’applicazione corretta della loro legislazione doganale. 2. L’allegato B si applica a tutti i prodotti, indipendentemente dal fatto che siano coperti o no dalla presente Convenzione.
Art. 7 Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti di effetto equivalente Le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni come pure tutti i provvedimenti di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri.
Art. 8 Prodotti agricoli 1. Tenuto conto delle considerazioni particolari relative all’agricoltura, i prodotti agricoli di base e i prodotti ottenuti da materie prime agricole, citati nell’allegato C, sono soggetti alle seguenti norme: a) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai prodotti menzio- nati nella Parte I dell’allegato C, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 9. b) Gli articoli 2, 3, 4 e 7 non si applicano ai prodotti menzionati nelle Parti II e III dell’allegato C, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 9. c) Per quanto riguarda i prodotti menzionati nella Parte III dell’allegato C, gli Stati membri sono pronti a promuovere lo sviluppo armonioso dei propri scambi nel rispetto delle rispettive politiche agricole. A tale scopo, l’Islanda
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accorda ai prodotti originari della Norvegia e della Svizzera19 le preferenze tariffali elencate nella tabella 1 dell’allegato D; la Norvegia accorda ai pro- dotti originari dell’Islanda e della Svizzera20 le preferenze tariffali elencate nella tabella 2 dell’allegato D; e la Svizzera21 accorda ai prodotti originari dell’Islanda e della Norvegia le preferenze tariffali elencate nella tabella 3 dell’allegato D. L’articolo 15 dell’allegato A non si applica ai prodotti men- zionati nella Parte III dell’allegato C. 2. Il capitolo IV sugli aiuti statali, il capitolo VI sulla concorrenza e il capitolo XII sugli appalti pubblici non si applicano ai prodotti agricoli.
Art. 9 Prodotti menzionati nelle Parti I e II dell’allegato C (prodotti ottenuti da materie prime agricole) 1. Per compensare le differenze di prezzo delle materie di base integrate nei prodotti menzionati nella Parte I dell’allegato C, e ai quali si riferisce la lettera a) dell’arti- colo 8, la Convenzione non esclude: a) la riscossione di un dazio forfettario d’importazione; b) l’applicazione di provvedimenti interni di compensazione di prezzo; c) l’applicazione di provvedimenti all’esportazione.
2. I dazi forfettari che si applicano al momento dell’importazione dei prodotti
menzionati nella Parte I dell’allegato C sono calcolati sulla base della differenza – che non devono eccedere – esistente tra il prezzo interno e quello sul mercato mon- diale dei prodotti agricoli di base incorporati nei prodotti menzionati. 3. Tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 2, ciascuno Stato membro accor- derà ai prodotti menzionati nelle Parti I e II dell’allegato C, originari degli altri Stati membri, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alla Comunità europea o a un altro partner di libero scambio. 4. Gli Stati membri si comunicano tutte le modifiche sopravvenute nei trattamenti dei prodotti menzionati nelle Parti I o II dell’allegato C accordate alla Comunità europea o a un altro partner di libero scambio.
Art. 10 Pesci e altri prodotti di mare Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili ai pesci e agli altri prodotti di mare.
19 Le concessioni sono parimenti applicabili al Principato del Liechtenstein, finché questo è legato alla Svizzera dal trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 (RS 0.631.112.514).
20 V. nota 19.
21 V. nota 19.
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Art. 11 Sementi e agricoltura biologica
1. Le disposizioni specifiche relative alle sementi figurano nell’allegato E.
2. Le disposizioni specifiche relative all’agricoltura biologica figurano nell’allega- to F.
Art. 12 Misure sanitarie e fitosanitarie I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti le misure sanitarie e fitosanita- rie sono retti dall’allegato G.
Art. 13 Eccezioni Le disposizioni contenute nell’articolo 7 non pregiudicano i divieti o le restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito giustificati da motivi di moralità pub- blica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Capitolo III: Ostacoli tecnici al commercio
Art. 14 Notifica dei progetti di norme tecniche 1. Gli Stati membri notificano al Consiglio il più presto possibile, allo stadio di elaborazione, qualsiasi progetto di norme tecniche o di emendamenti ad esse.
2. Le disposizioni sulla procedura di notifica figurano nell’allegato H.
Art. 15 Riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità Impregiudicato l’articolo 7, la Svizzera da una parte e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia dall’altra accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazio- ni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità del fabbricante secondo le disposizioni contenute nell’allegato I.
Capitolo IV: Aiuti statali
Art. 16 Aiuti statali 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall’articolo XVI dell’Accordo GATT del 1994 e dall’Accordo OMC sulle sovven- zioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell’allegato Q.
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2. Conformemente all’articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell’Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
3. Gli Stati membri riesaminano il campo d’applicazione del presente capitolo al
fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale.
Capitolo V: Imprese pubbliche e monopoli
Art. 17 Imprese pubbliche e monopoli
1. Gli Stati membri provvederanno affinché le imprese pubbliche rinuncino ad
applicare: a) le misure che mirano a proteggere la produzione nazionale in modo incom- patibile con la presente Convenzione, se tale effetto è ottenuto applicando dazi o gravami con effetto equivalente, oppure restrizioni quantitative o aiuti statali; oppure b) una discriminazione commerciale fondata sul principio di nazionalità, qualo- ra una discriminazione simile pregiudichi i vantaggi attesi dall’abolizione o dall’assenza di dazi doganali e di restrizioni quantitative agli scambi fra gli Stati membri. 2. Ai fini del presente articolo, il termine «imprese pubbliche» designa le autorità centrali, regionali o locali, le aziende pubbliche o qualsiasi altro ente od organizza- zione mediante i quali uno Stato membro controlla, di fatto o di diritto, le importa- zioni provenienti dal territorio di un altro Stato membro o le esportazioni destinate a un altro Stato membro o influisce sensibilmente su dette importazioni o esporta- zioni. 3. Le disposizioni contenute nell’articolo 18 paragrafo 1 sono parimenti applicabili alle attività delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali gli Stati membri hanno accordato diritti speciali o esclusivi, entro i limiti in cui l’applicazione delle presenti disposizioni non impedisca di compiere, di diritto o di fatto, la missione particolare affidata a queste imprese. 4. Il paragrafo 3 si applica all’allegato Q. Gli Stati membri riesaminano il campo d’applicazione del presente capitolo allo scopo di estendere le sue norme ad altri servizi, tenendo conto degli sviluppi in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale.
5. Gli Stati membri provvedono a impedire l’introduzione di nuove pratiche del
genere di quelle descritte nel paragrafo 1 del presente articolo. 6. Qualora non abbiano i poteri legali per dare direttive alle autorità governative regionali o locali o alle imprese da esse dipendenti, gli Stati membri si adoperano affinché dette autorità o imprese si attengano alle disposizioni del presente articolo.
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Capitolo VI: Regole in materia di concorrenza
Art. 18 Concorrenza 1. Gli Stati membri riconoscono che le seguenti pratiche sono incompatibili con la presente Convenzione, in quanto pregiudichino i vantaggi attesi dalla stessa: a) ogni accordo fra imprese, ogni decisione presa da associazioni delle mede- sime, ogni pratica concertata fra imprese, che perseguano lo scopo o l’effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, esercitato da una o più imprese, di una posizione dominante sull’insieme del territorio degli Stati membri o in una parte sostanziale di esso.
2. Lo Stato membro che reputa incompatibile una pratica con il presente articolo
può chiedere una consultazione secondo le procedure previste nell’articolo 47 e prendere le misure appropriate conformemente all’articolo 40 paragrafo 2 per rime- diare alle difficoltà risultanti dalla pratica in questione.
Capitolo VII: Protezione della proprietà intellettuale
Art. 19 1. Gli Stati membri accordano e assicurano una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Prendono provvedimenti per far rispettare tali diritti in caso d’infrazione, di contraffazione e di pirateria, conformemente alle disposizio- ni del presente articolo, dell’allegato J e delle convenzioni internazionali che fanno riferimento a quest’ultimo. 2. Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello che riservano ai propri cittadini. Le esenzioni a que- st’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’articolo 3 dell’Ac- cordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in seguito «Accordo TRIPS»). 3. Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello che riservano ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le esenzioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Gli Stati membri convengono di rivedere, su domanda di uno di essi, le dispo-
sizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’allegato J nell’intento di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere le distorsioni commerciali qualora provengano dal livello effettivo di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
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Capitolo VIII: Libera circolazione delle persone
Art. 20 Circolazione delle persone 1. La libera circolazione delle persone è assicurata tra gli Stati membri conforme- mente alle disposizioni contenute nell’allegato K e nel protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera. 2. Il presente articolo si prefigge, a favore dei cittadini degli Stati membri, di: a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività eco- nomica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio degli Stati membri; b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio degli Stati membri, segnata- mente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio degli Stati mem- bri, alle persone che non svolgono un’attività economica nel Paese ospi- tante; d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godo- no i cittadini nazionali.
Art. 21 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Nell’intento di assicurare la libera circolazione delle persone, gli Stati membri disciplinano, conformemente all’appendice 2 dell’allegato K e al protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizze- ra, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare: a) la parità di trattamento; b) la determinazione della legislazione applicabile; c) il computo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle pre- stazioni come pure per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in conside- razione dalle diverse legislazioni nazionali; d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio degli Stati membri; e) la reciproca assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
Art. 22 Riconoscimento delle qualifiche professionali Per agevolare ai cittadini degli Stati membri l’accesso alle attività dipendenti e auto- nome e il loro esercizio, gli Stati membri adottano, conformemente alle disposizioni contenute nell’appendice 3 dell’allegato K e nel protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, le misure necessarie per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altre prove di qualificazione ufficiali e il coordinamento delle disposizioni legislative,
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regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste.
Capitolo IX: Investimento Sezione I: Diritto di stabilimento
Art. 23 Principi e portata 1. Nell’ambito e fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, sono vietate le restrizioni al diritto di stabilimento delle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro che hanno la loro sede statutaria, la loro ammini- strazione centrale o il loro stabilimento principale sul territorio di uno Stato mem- bro. Questa regola si applica anche alla costituzione di agenzie, di succursali o di filiali da parte di società di un qualsiasi Stato membro stabilite sul territorio di un qualsiasi altro Stato membro. Il diritto di stabilimento comprende il diritto di costituire, di acquisire e di gestire imprese, in particolare società ai sensi del paragrafo 2, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento per le proprie società, fatte salve le disposi- zioni seguenti.
2. Ai fini del presente capitolo:
a) per «filiale» di una società s’intende una società effettivamente controllata da un’altra società; b) per «società» s’intendono società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o pri- vato eccettuate le società senza scopo di lucro; per essere considerate stabi- lite in uno Stato membro, le società devono avere un legame reale e continuo con l’economia di tale Stato membro. 3. Gli allegati da L a O contengono le disposizioni specifiche e le esenzioni relative al diritto di stabilimento. Gli Stati membri si sforzano di eliminare progressivamente le discriminazioni rimanenti che possono mantenere secondo gli allegati da L a O. Gli Stati membri riesaminano la presente disposizione, compresi i relativi allegati, nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Con- venzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ridurre e, in defi- nitiva, di eliminare le restrizioni rimanenti. 4. Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitu- tiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nessuno degli Stati membri adotta nuovi prov- vedimenti o provvedimenti supplementari legati allo stabilimento e alle operazioni delle società di un altro Stato membro, che siano discriminatori rispetto al tratta- mento riservato alle proprie società. 5. Nei settori coperti da un’eccezione contenuta negli allegati da L a O, ogni Stato membro accorda alle società di un altro Stato membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di una terza Parte diversa dalla Comunità europea. Per quanto riguarda qualsiasi nuovo accordo concluso tra uno Stato mem-
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bro e la Comunità europea, gli Stati membri convengono di accordarsi reciproca- mente i benefici di tali accordi mediante una decisione del Consiglio. 6. Nei settori dei trasporti terrestri e aereo, il diritto di stabilimento è retto dalle disposizioni dell’articolo 35 e dagli allegati P e Q, fatte salve le disposizioni specifi- che e le eccezioni contenute negli allegati L e M. 7. Il diritto di stabilimento delle persone fisiche è retto dalle disposizioni dell’arti- colo 20, dell’allegato K e del protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.
Art. 24 Trattamento nazionale 1. Nel campo d’applicazione del presente capitolo e impregiudicate le disposizioni speciali che vi figurano: a) gli Stati membri accordano un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società; b) ogni Stato membro può disciplinare lo stabilimento e le attività delle società sul proprio territorio in quanto tali disciplinamenti non discriminino le società di un altro Stato membro rispetto alle proprie. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’applicazione, da parte di uno Stato membro, delle regole specifiche concernenti lo stabilimento e le attività sul proprio territorio delle succursali e delle agenzie delle società di un altro Stato membro non costituite sul territorio del primo, giustificate dalle differenze giuridi- che o tecniche tra queste succursali e agenzie e quelle delle società costituite sul proprio territorio. La differenza di trattamento non deve andare al di là di quanto è strettamente necessario in ragione delle differenze giuridiche o tecniche.
Art. 25 Disciplinamento dei mercati finanziari 1. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il presente capitolo non limita il diritto degli Stati membri di adottare provvedimenti resisi necessari a titolo prudenziale, al fine di assicurare la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o di soggetti ai quali è dovuto un diritto di custodia da parte di un fornitore di servizi finanziari, o per assicurare l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Questi provvedimenti non devono discriminare le società di un altro Stato membro rispetto alle società dello Stato membro in questione.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere intesa come obbligo per
uno Stato membro di rivelare le informazioni relative agli affari e alla contabilità dei diversi clienti o altre informazioni di carattere confidenziale o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.
Art. 26 Riconoscimento 1. Uno Stato membro può partecipare a un accordo o a un’intesa con un altro Stato allo scopo di riconoscere norme o criteri concernenti il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi. In una siffatta situazione, lo Stato membro interessato offre adeguate possibilità a un altro Stato membro di negoziare
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la propria adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziarne un altro compara- bile.
2. Ove il riconoscimento, conformemente al paragrafo 1, venga accordato autono-
mamente da uno Stato membro, quest’ultimo offre adeguate possibilità a qualsivo- glia altro Stato membro di dimostrare che l’esperienza acquisita, le licenze, i certifi- cati ottenuti o i requisiti soddisfatti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.
3. Uno Stato membro si asterrà dall’accordare il riconoscimento secondo modalità
che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra gli Stati nell’applicazione di norme o criteri per il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i forni- tori di servizi, ovvero una limitazione dissimulata al diritto di stabilimento negli scambi di servizi.
Art. 27 Eccezioni
1. Per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le disposizioni del presente
capitolo non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale Stato membro, all’esercizio dell’autorità pubblica. 2. Le disposizioni del presente capitolo come pure le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regola- mentari e amministrative che prevedono un regime speciale per le società estere e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute pubblica o dell’ambiente. 3. Sempreché tali eccezioni non siano applicate in maniera da causare discrimina- zioni arbitrarie tra Stati in cui vigono condizioni analoghe o non costituiscano una forma dissimulata di limitazione agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione è inteso ad impedire l’adozione, l’applicazione o il mantenimento, da parte di uno Stato membro, di misure:
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a) incompatibili con l’articolo 24, purché il trattamento differenziato sia fina- lizzato a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace22 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altri Stati membri; b) incompatibili con l’articolo 23 paragrafo 5, purché il trattamento differen- ziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni inter- nazionali dai quali lo Stato membro sia vincolato.
Sezione II: Movimenti di capitali
Art. 28 1. Nel quadro del presente capitolo, tra gli Stati membri sono vietate le limitazioni ai movimenti di capitali legati allo stabilimento di una società di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro. 2. I movimenti di capitali non legati allo stabilimento tra gli Stati membri sono disciplinati conformemente agli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono Parti. 3. Gli Stati membri riesaminano il presente articolo nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ampliarne la portata e, in definitiva, di eliminare le limitazioni rimanenti ai movimenti di capitali.
22 Le misure finalizzate a garantire l’equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da uno Stato membro a norma del suo regime fiscale, che: (i) si applicano a fornitori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l’imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio dello Stato membro o ubicati nello stesso; o (ii) si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte nel territorio dello Stato membro; o (iii) si applicano a soggetti non residenti o residenti, al fine d’impedire l’elusione o l’evasione fiscale, ivi comprese misure per garantire l’osservanza degli obblighi; o (iv) si applicano ai consumatori di servizi forniti nel territorio di un altro Stato membro o provenienti dallo stesso, al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio dello Stato membro; o (v) operano una distinzione tra fornitori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri fornitori di servizi, alla luce della differenza nella natura della base imponibile; o (vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, deduzioni o crediti di soggetti residenti o filiali o tra soggetti collegati o filiali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile dello Stato membro. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nel paragrafo 3 (a) dell’articolo 27 e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e concetti fiscali, o definizioni e concetti equivalenti o similari, a norma delle leggi interne dello Stato membro che adotta la misura.
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Capitolo X: Scambi di servizi
Art. 29 Principi e portata 1. Nell’ambito e fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, nel territo- rio degli Stati membri è vietato porre restrizioni al diritto di fornire servizi a persone fisiche e a società di uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione di servizi. 2. Ai fini del presente capitolo, sono considerati servizi nell’ambito della presente Convenzione le prestazioni fornite abitualmente contro rimunerazione: a) provenienti dal territorio di uno Stato membro e destinate al territorio di un altro Stato membro; b) sul territorio di uno Stato membro destinate a un consumatore di servizi di un altro Stato membro, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo; c) di un fornitore di servizi di uno Stato membro, grazie alla presenza di perso- ne fisiche di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro, con- formemente al paragrafo 7 del presente articolo. 3. Gli allegati da L a O contengono le disposizioni specifiche e le esenzioni relative al diritto di fornire servizi. Gli Stati membri si sforzano di eliminare progressiva- mente le discriminazioni rimanenti che possono mantenere secondo gli allegati da L a O. Gli Stati membri riesaminano la presente disposizione, compresi i relativi allegati, nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ridurre e, in definitiva, di eliminare le restrizioni rimanenti. 4. Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitu- tiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nessuno degli Stati membri adotta nuovi prov- vedimenti o provvedimenti supplementari nei confronti dei servizi e dei fornitori di servizi di un altro Stato membro, che sono discriminatori rispetto al trattamento riservato ai propri servizi e fornitori di servizi. 5. Nei settori coperti da un’eccezione contenuta negli allegati da L a O, ogni Stato membro accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un altro Stato membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai servizi e ai fornitori di servizi simili di una terza Parte diversa dalla Comunità europea. Per quanto riguarda qual- siasi nuovo accordo concluso tra uno Stato membro e la Comunità europea, gli Stati membri convengono di accordarsi reciprocamente i benefici di tali accordi mediante una decisione del Consiglio. 6. Nei settori dei trasporti terrestri e aereo il diritto di fornire servizi è soggetto alle disposizioni dell’articolo 35 e agli allegati P e Q, fatte salve le disposizioni specifi- che e le eccezioni contenute nell’allegato M. 7. Conformemente ai paragrafi 2(b) e 2(c), il diritto delle persone fisiche di fornire servizi e di beneficiarne è retto dalle disposizioni dell’articolo 20, dell’allegato K e del protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechten- stein e la Svizzera.
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Art. 30 Trattamento nazionale Nel campo d’applicazione del presente capitolo, impregiudicate le disposizioni speciali che vi figurano: a) gli Stati membri accordano un trattamento non meno favorevole di quello che riservano alle proprie persone fisiche o alle proprie società fornitrici di servizi; b) ciascuno Stato membro può disciplinare le attività di servizi sul proprio ter- ritorio, sempreché tali disciplinamenti non discriminino le persone fisiche e le società di un altro Stato membro rispetto alle proprie persone fisiche o alle proprie società.
Art. 31 Disciplinamento dei mercati finanziari 1. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il presente capitolo non limita il diritto degli Stati membri di adottare provvedimenti resisi necessari a titolo prudenziale, al fine di assicurare la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o di persone alle quali è dovuto un diritto di custodia da parte di un fornitore di servizi finanziari, o per assicurare l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Questi provvedimenti non devono discriminare le persone fisiche e le società di un altro Stato membro rispetto alle persone fisiche e alle società dello Stato membro in questione.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere intesa come obbligo per
uno Stato membro di rivelare le informazioni relative agli affari e alla contabilità dei diversi clienti o altre informazioni di carattere confidenziale o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.
Art. 32 Riconoscimento 1. Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei diplomi, dei certificati e di altre prove di qualificazione formali come pure il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’accesso alle attività e il loro esercizio da parte di persone fisiche, sono retti dalle disposizioni pertinenti contenute nell’articolo 22, nell’allegato K (compresa l’appendice 3) e nel protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein. 2. Uno Stato membro può partecipare a un accordo o a un’intesa con un altro Stato allo scopo di riconoscere norme o criteri concernenti il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi. In una siffatta situazione, lo Stato membro interessato offre adeguate possibilità a un altro Stato membro di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziarne un altro compara- bile.
3. Ove il riconoscimento, conformemente al paragrafo 2, venga accordato autono-
mamente da uno Stato membro, quest’ultimo offre adeguate possibilità a qualsivo- glia altro Stato membro di dimostrare che l’esperienza acquisita, le licenze o i certi- ficati ottenuti o i requisiti soddisfatti sul suo territorio debbano essere riconosciuti.
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4. Uno Stato membro si asterrà dall’accordare un riconoscimento secondo modalità
che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra gli Stati nell’applicazione di norme o criteri per il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i forni- tori di servizi ovvero una limitazione dissimulata degli scambi di servizi.
Art. 33 Eccezioni
1. Per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le disposizioni del presente
capitolo non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale Stato membro, all’esercizio dell’autorità pubblica. 2. Le disposizioni del presente capitolo come pure le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regola- mentari e amministrative che prevedono un regime speciale per i fornitori di servizi esteri e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute pubblica o dell’ambiente. 3. Sempreché tali eccezioni non siano applicate in maniera da causare discrimina- zioni arbitrarie tra Stati in cui vigono condizioni analoghe o non costituiscano una forma dissimulata di limitazione agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione è inteso ad impedire l’adozione, l’applicazione o il mantenimento, da parte di uno Stato membro, di misure: a) incompatibili con l’articolo 30, purché il trattamento differenziato sia fina- lizzato a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace23 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altri Stati membri; b) incompatibile con l’articolo 29 paragrafo 5, purché il trattamento differen- ziato risulti da un accordo concluso contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o con- venzioni internazionali diversi dai quali lo Stato membro sia vincolato.
Art. 34 Appalti pubblici Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come facente obbligo nel settore degli appalti pubblici.
Art. 35 Trasporti Gli Stati membri liberalizzano reciprocamente l’accesso ai rispettivi mercati dei trasporti di passeggeri e di merci su strada, ferrovia o per via aerea conformemente alle disposizioni corrispondenti contenute negli allegati P e Q.
23 V. nota 22.
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Capitolo XI: Dumping
Art. 36 Le misure antidumping, i dazi compensativi e le misure che sanzionano le pratiche commerciali illecite imputabili a Paesi terzi non si applicano nelle relazioni tra gli Stati membri.
Capitolo XII: Appalti pubblici
Art. 37 1. Gli Stati membri riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC sugli appalti pubblici (AAP). Nell’ambito della presente Convenzione, gli Stati membri estendono la portata degli impegni che hanno assunto con l’Accordo OMC sugli appalti pubblici nell’intento di proseguire la liberalizzazione degli appalti pubblici secondo l’allegato R. 2. A tal fine, gli Stati membri assicurano un accesso non discriminatorio, traspa- rente e reciproco ai propri appalti pubblici come pure una concorrenza aperta ed effettiva basata su un trattamento equo.
Capitolo XIII: Pagamenti correnti
Art. 38 Nell’ambito della presente Convenzione, i pagamenti correnti relativi alla circola- zione tra gli Stati membri di merci, di persone, di servizi e di capitali secondo la definizione dell’articolo 28 sono esenti da qualsiasi restrizione.
Capitolo XIV: Deroghe e misure di salvaguardia
Art. 39 Deroghe per ragioni di sicurezza Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato membro di prendere le misure che: a) ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) riguardano sia la produzione o il commercio di armi, di munizioni, di mate- riale bellico o di altri prodotti o servizi indispensabili alla difesa, sia le atti- vità di ricerca, di sviluppo o di produzione indispensabili alla difesa, purché tali provvedimenti non falsino le condizioni di concorrenza in materia di prodotti o servizi non destinati a fini specificatamente militari;
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c) ritiene indispensabili alla propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono l’ordine pubblico, in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di guerra, o per adempiere gli obblighi assunti al fine di preservare la pace e la sicurezza internazionali.
Art. 40 Misure di salvaguardia 1. In caso di serie difficoltà, che potrebbero perdurare, di ordine economico, sociale o ambientale, di natura settoriale o regionale, uno Stato membro può prendere unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure previste nell’articolo 41. 2. Tali misure di salvaguardia sono limitate, per campo d’applicazione e durata, allo stretto indispensabile per rimediare alla situazione. Devono essere preferite le misu- re che meno ostacolano la messa in atto della presente Convenzione. 3. Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutti gli Stati membri. 4. Il presente articolo si applica impregiudicate le misure specifiche di salvaguardia che figurano negli allegati della presente Convenzione o nell’articolo 5 dell’Accordo OMC sull’agricoltura.
Art. 41
1. Lo Stato membro che intende prendere misure di salvaguardia in applicazione
dell’articolo 40 ne dà senza indugio comunicazione agli altri Stati membri per il tramite del Consiglio fornendo loro tutte le informazioni utili. 2. Gli Stati membri si consultano immediatamente in seno al Consiglio nell’intento di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Lo Stato membro interessato non può prendere misure di salvaguardia prima
della scadenza del termine di un mese a contare dalla data di notifica prevista nel paragrafo 1, a meno che la consultazione prevista nel paragrafo 2 non sia terminata prima della scadenza del termine menzionato. Qualora circostanze eccezionali che necessitano un intervento immediato escludano un esame preliminare, lo Stato membro interessato può applicare senza indugio le misure di protezione strettamente necessarie per rimediare alla situazione. 4. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio le misure prese al Consiglio fornendogli tutte le informazioni utili. 5. Ogni tre mesi a contare dalla loro adozione, le misure di salvaguardia prese sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio, nell’intento di sopprimerle prima della data di scadenza prevista o di limitarne il campo d’applicazione. Ogni Stato membro può chiedere al Consiglio, in qualsiasi momento, la revisione di tali misure.
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Capitolo XV: Cooperazione in materia di politica economica e monetaria
Art. 42 Gli Stati membri procedono a scambi di opinioni e di informazioni concernenti la messa in atto della presente Convenzione come pure l’incidenza dell’integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economica e monetaria. Essi possono inoltre dibattere sulle situazioni, le politiche e le prospettive macro- economiche. Tali scambi di opinioni e di informazioni non hanno carattere obbli- gatorio.
Capitolo XVI: Disposizioni istituzionali
Art 43 Il Consiglio
1. Al Consiglio competono:
a) l’esercizio dei poteri e delle funzioni conferitigli dalla presente Conven- zione; b) le decisioni in merito agli emendamenti da inserire nella presente Conven- zione conformemente alle disposizioni che vi figurano; c) il controllo sull’applicazione della presente Convenzione e la sorveglianza sul suo funzionamento; d) la valutazione dell’opportunità che gli Stati membri prendano ulteriori disposizioni intese a promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Asso- ciazione; e) l’agevolazione della conclusione di legami più stretti con altri Stati o unioni di Stati; f) gli sforzi per stabilire legami con altre organizzazioni internazionali al fine di facilitare la realizzazione degli obiettivi dell’Associazione; g) la negoziazione di accordi di commercio e di cooperazione tra gli Stati membri e uno Stato terzo, un’unione di Stati o un’organizzazione inter- nazionale; h) gli sforzi intesi a comporre le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione; e i) la trattazione di qualsiasi altro argomento che potrebbe condizionare il fun- zionamento della presente Convenzione.
2. Ogni Stato membro è rappresentato nel Consiglio e dispone di un voto.
3. Il Consiglio può decidere di istituire gli organi, i comitati o gli altri organismi che esso ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti. Tali organi, comitati e altri organismi figurano nell’allegato S.
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4. Nell’esercizio delle sue responsabilità ai sensi del presente articolo, il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per tutti gli Stati membri e fare raccomandazioni ai medesimi.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio devono essere prese all’una-
nimità, se la presente Convenzione non prevede diversamente. Le decisioni e le raccomandazioni sono considerate unanimi qualora nessun Stato abbia espresso voto negativo. Le decisioni e le raccomandazioni che devono essere adottate a maggio- ranza richiedono il voto affermativo di tre Stati membri.
6. Qualora il numero degli Stati membri variasse, il Consiglio può decidere di
modificare il numero dei voti richiesti per le decisioni e le raccomandazioni che devono essere prese a maggioranza.
Art. 44 Norme amministrative dell’Associazione Il Consiglio prende le decisioni nell’intento di: a. stabilire le norme di procedura proprie e di ogni altro organo dell’Associa- zione, comprese quelle relative alle questioni di procedura che possano esse- re decise a maggioranza; b. prendere le disposizioni necessarie per i servizi di segreteria dell’Associa- zione; c. fissare le misure finanziarie necessarie per le spese di amministrazione, per la procedura di allestimento del bilancio e per la ripartizione delle spese fra gli Stati membri.
Art. 45 Statuto giuridico, privilegi e immunità 1. Lo statuto giuridico, i privilegi e le immunità che gli Stati membri riconosceranno e accorderanno in relazione all’Associazione sono fissati in un protocollo allegato alla presente convenzione.
2. Il Consiglio, a nome dell’Associazione, può concludere con il Governo dello
Stato nel cui territorio prenderà sede, un accordo concernente lo statuto giuridico, i privilegi e le immunità da riconoscere o da accordare in relazione all’Associazione
Capitolo XVII: Consultazioni e composizione delle controversie
Art. 46 Campo d’applicazione Le disposizioni del presente capitolo si applicano a ogni fattispecie attinente alla presente Convenzione, salvo disposizione contraria di quest’ultima.
Art. 47 Consultazioni 1. Gli Stati membri si adoperano in ogni momento per trovare un accordo sull’inter- pretazione e l’applicazione della presente Convenzione e si adoperano, mediante la
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cooperazione e consultazioni, per raggiungere una soluzione reciprocamente accet- tabile in ogni fattispecie che potrebbe pregiudicarne il funzionamento.
2. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio problemi d’interpretazione o
d’applicazione della presente Convenzione. Lo Stato che interpella il Consiglio gli fornisce tutte le informazioni utili a consentire un esame approfondito della situa- zione nell’intento di trovare una soluzione accettabile. A tale scopo, il Consiglio esamina tutte le possibilità atte a garantire il buon funzionamento della presente Convenzione. 3. Il Consiglio si riunisce entro 30 giorni a contare dal ricevimento della domanda di consultazione.
Art. 48 Arbitrato
1. Qualora uno Stato membro ritenga che una misura applicata da un altro Stato
membro violi la Convenzione e la fattispecie non sia stata risolta entro 45 giorni nell’ambito delle consultazioni previste nell’articolo 47, uno o più Stati membri che sono parti in causa possono sottoporre la fattispecie ad arbitrato per mezzo di una notifica scritta indirizzata allo Stato membro oggetto del reclamo. Una copia di tale notifica è comunicata agli altri Stati membri affinché ciascuno di essi possa determi- nare se abbia un interesse sostanziale nella fattispecie. Qualora più di uno Stato membro domandi che sia sottoposta ad arbitrato una controversia avente lo stesso oggetto con lo stesso Stato membro, è costituito, se possibile, un solo tribunale arbitrale per esaminare tutte le controversie in questione.
2. Uno Stato membro che non è parte in causa può, mediante una nota scritta agli
Stati membri che sono parti in causa, sottoporre proposte scritte al tribunale arbitra- le, ricevere proposte scritte dagli Stati membri che sono parti in causa, assistere a tutte le udienze e formulare proposte oralmente. 3. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per tutti gli Stati membri che sono parti in causa e dev’essere eseguita senza indugio. 4. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale come pure l’esecuzione delle sentenze arbitrali sono disciplinati dalle disposizioni dell’allegato T.
Capitolo XVIII: Disposizioni generali
Art. 49 Obblighi derivanti da altri accordi internazionali
1. La presente Convenzione non libera gli Stati membri dagli obblighi che hanno
assunto in virtù di accordi con Stati terzi o di accordi multilaterali di cui sono parte.
2. La presente Convenzione si applica, impregiudicate le norme che vincolano gli
Stati membri parte all’Accordo sullo spazio economico europeo, alla cooperazione nordica o all’unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein.
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Art. 50 Diritti e obblighi degli Stati membri Gli Stati membri prendono tutte le misure generali o particolari atte a garantire l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Rinunciano a qualsiasi misura che potrebbe pregiudicare la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.
Art. 51 Trasparenza 1. Gli Stati membri pubblicano o rendono accessibili al pubblico in altro modo le proprie leggi, regolamenti, procedure e decisioni amministrative, le proprie decisioni giudiziarie di applicazione generale, come pure gli accordi internazionali che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione.
2. Gli Stati membri rispondono senza indugio alle domande specifiche e si forni-
scono reciprocamente, su richiesta, le informazioni menzionate nel paragrafo 1.
Art. 52 Confidenzialità Sempreché agiscano in virtù della presente Convenzione, i rappresentanti, i delegati e gli esperti degli Stati membri, come pure i funzionari e gli altri agenti sono tenuti a non divulgare, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, le informazioni che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e concernenti le loro relazioni commerciali o gli elementi del loro prezzo di costo.
Art. 53 Allegati 1. Gli allegati, le appendici e i protocolli della presente Convenzione sono parte integrante della stessa.
2. Gli allegati della presente Convenzione sono i seguenti:
Allegato A Relativo alle regole d’origine Allegato B Relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Allegato C Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti ottenuti da materie prime agricole, cui si fa riferimento nell’articolo 8 paragrafo 1 Allegato D Elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli Allegato E Sementi Allegato F Agricoltura biologica Allegato G Misure sanitarie e fitosanitarie Allegato H Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione Allegato I Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità Allegato J Protezione della proprietà intellettuale Allegato K Libera circolazione delle persone
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Allegato L Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi Allegato M Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi Allegato N Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi Allegato O Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi Allegato P Trasporti terrestri Allegato Q Trasporto aereo Allegato R Appalti pubblici Allegato S Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio Allegato T Arbitrato Allegato U Applicazione territoriale Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente paragrafo. 3. Il Consiglio può decidere di emendare gli allegati A, C, H, S e T come pure le appendici degli allegati E, F, K, P, Q, e R, salvo disposizione contraria menzionata negli allegati. 4. Il comitato nominato in base all’allegato I può decidere di emendare l’articolo 4 di tale allegato come pure le sue appendici 1 e 2. Esso informa il Consiglio sulle sue procedure di decisione corrispondenti.
Art. 54 Ratifica 1. La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Governo di Svezia che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.
2. Il Governo di Norvegia agisce in qualità di depositario a partire dal
17 novembre 1995.
3. Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente articolo.
Art. 55 Entrata in vigore La Convenzione entrerà in vigore depositati che siano da tutti gli Stati firmatari gli strumenti di ratifica.
Art. 56 Adesione e associazione 1. Qualsiasi Stato potrà aderire alla presente Convenzione a condizione che il Con- siglio decida di approvarne l’adesione ai termini e alle condizioni enunciati nella decisione stessa. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati membri. Per lo Stato che aderisce, la Convenzione entrerà in vigore alla data indicata nella decisione del Consiglio. 2. Il Consiglio può negoziare accordi fra gli Stati membri e qualsiasi altro Stato, unione di Stati o organizzazione internazionale, istituenti un’associazione che com- porta reciproci diritti e doveri, azioni comuni e le procedure speciali che saranno
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ritenute adeguate. Tali accordi dovranno essere sottoposti agli Stati membri per l’accettazione ed entreranno in vigore se approvati da tutti gli Stati membri. Gli strumenti di accettazione saranno depositati presso il depositario, che ne darà comu- nicazione a tutti gli altri Stati membri.
3. Qualsiasi Stato che diviene Parte alla presente Convenzione deve chiedere di
divenire Parte agli accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati membri, da un lato, e Stati terzi, unioni di Stati o organizzazioni internazionali, dall’altro.
Art. 57 Recessione
1. Qualsiasi Stato membro potrà recedere dalla presente Convenzione con un pre-
avviso scritto di almeno dodici mesi da notificare al depositario, il quale ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati membri.
2. Prima che la recessione abbia effetto, gli Stati membri devono convenire ade-
guate disposizioni e un’equa ripartizione dei costi causati dalla recessione.
Art. 58 Applicazione territoriale La presente Convenzione si applica ai territori degli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell’allegato U.
Art. 59 Emendamenti Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, un emendamento alle disposizioni di quest’ultima diventa oggetto di una decisione del Consiglio che sarà sottoposta agli Stati membri affinché l’approvino conformemente alle esigenze della propria legislazione interna. Salvo disposizione contraria, essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il deposito degli strumenti di accettazione di tutti gli Stati membri presso il depositario, che ne darà comunicazione a tutti gli Stati membri.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Stoccolma il 4 gennaio 1960, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso il Governo di Svezia, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
Emendato a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in inglese, facente fede e che verrà depositato presso il Governo di Norvegia.
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Allegato A24
Allegato relativo alle regole d’origine
24 Questo allegato sarà pubblicato successivamente, non appena la versione consolidata dell’allegato sulle origini nell’ambito della zona di cumulo paneuropeo sarà disponibile in tedesco, francese e italiano.
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Allegato B
Relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente allegato si intende per: (a) «merci», le merci di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato25, indi- pendentemente dal campo di applicazione della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (di seguito «Convenzione AELS»); (b) «legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dagli Stati dell’AELS individualmente, di seguito «Stati membri» che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; (c) «autorità richiedente», l’autorità amministrativa competente all’uopo desi- gnata da uno Stato membro e che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; (d) «autorità interpellata», l’autorità amministrativa competente all’uopo desi- gnata da uno Stato membro e che riceve una richiesta di assistenza in mate- ria doganale; (e) «operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legisla- zione doganale o i tentativi di violazione della stessa.
Art. 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente allegato, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l’individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo indagini su di esse. 2. L’assistenza in materia doganale prevista dal presente allegato si applica a ogni autorità amministrativa degli Stati membri competente per la sua applicazione. Essa non pregiudica le disposizioni che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale. Del pari, essa non si applica alle informazioni ottenute grazie ai poteri eser- citati su richiesta dell’autorità giudiziaria, salvo accordo di quest’ultima.
Art. 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di garantire la cor-
25 RS 0.632.11
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retta applicazione della legislazione doganale, comprese segnatamente le informa- zioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che siano o possano essere contrarie a tale legislazione. 2. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di uno degli Stati membri sono state regolarmente importate nel suo territorio, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci. 3. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo: (a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legisla- zione doganale; (b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legit- timamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legisla- zione doganale; (c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni gravi contrarie alla legislazione doganale; (d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Art. 4 Assistenza spontanea Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentano le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti: – operazioni che sono o possano essere contrarie a tale legislazione e che pos- sono interessare altri Stati membri; – nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni; – merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doga- nale; – persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legi- slazione doganale; – mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.
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Art. 5 Consegna/notifica Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per: – comunicare tutti i documenti, – notificare tutte le decisioni, nonché tutti gli atti pertinenti che fanno parte della procedura in questione, che rientrano nel campo di applicazione del presente allegato a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta di comunicazione o di notifica si applica l’articolo 6 paragrafo 3.
Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate secondo il presente allegato sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti ritenuti utili per rispondere. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informa-
zioni: (a) l’autorità richiedente che presenta la domanda; (b) la misura richiesta; (c) l’oggetto e il motivo della domanda; (d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; (e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridi- che oggetto d’indagine; (f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all’articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.
Art. 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità dello stesso Stato membro, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. Questa disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è pervenuta la domanda dell’autorità interpellata quando quest’ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono soddisfatte secondo le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri strumenti giuridici dello Stato membro interpellato.
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3. I funzionari debitamente autorizzati di uno Stato membro possono, d’intesa con lo Stato membro interessato e alle condizioni da questo stabilite, raccogliere presso gli uffici dell’autorità interpellata o di un’altra autorità, della quale l’autorità inter- pellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o che possano essere contrarie alla legislazione doganale che occorrono all’autorità richiedente nel quadro di un’indagine ai fini del presente allegato. 4. I funzionari di uno Stato membro possono essere presenti, d’intesa con lo Stato membro interessato e alle condizioni da esso stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest’ultimo.
Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni com- puterizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Art. 9 Deroghe all’obbligo di fornire assistenza
1. Gli Stati membri possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel
presente allegato, qualora ciò possa: (a) pregiudicare la loro sovranità, l’ordine pubblico, la loro sicurezza o altri interessi essenziali; ovvero (b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall’ambito della legislazione doganale; ovvero (c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l’assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere
notificate senza indugio all’autorità richiedente.
Art. 10 Riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi dell’allegato sono di natura riservata o ristretta. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio dello Stato membro che le ha ricevute. 2. I dati personali, ossia tutte le informazioni relative a una persona fisica identifi- cata o identificabile, possono essere scambiati solo se lo Stato membro che li riceve s’impegna a tutelarli in misura perlomento equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nello Stato membro che li fornisce.
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Art. 11 Utilizzo delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente alle- gato e possono essere destinate ad altri scopi da uno degli Stati membri solo previa autorizzazione scritta dell’autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Tali informazioni potranno essere comunicate ad altre autorità incaricate di lottare contro il traffico illegale di stupefacenti. 2. Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni in azioni giudiziarie o ammini- strative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L’autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avver- tita di tale uso. 3. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, gli Stati membri possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizio- ni del presente allegato.
Art. 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudi- ziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente allegato nella giuri- sdizione di un altro Stato membro e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funziona- rio sarà interrogato.
Art. 13 Spese di assistenza Gli Stati membri rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente allegato, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Art. 14 Esecuzione 1. L’applicazione del presente allegato è affidata alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni neces- sarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.
2. Per il tramite del Segretariato dell’AELS gli Stati membri si consultano e si
tengono reciprocamente informati in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato. Essi si trasmettono segnatamente l’elenco delle autorità competenti abilitate a intervenire in virtù del presente allegato.
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Art. 15 Complementarità Questo allegato è destinato a completare e non a ostacolare l’applicazione degli accordi relativi all’assistenza amministrativa reciproca che sono stati conclusi o che potrebbero essere conclusi fra Stati membri e Paesi terzi nonché fra Stati membri delle Comunità europee e Stati membri dell’AELS e/o Paesi terzi. Esso non esclude neppure un’assistenza reciproca più estesa concessa conformemente a tali accordi.
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Allegato C26
Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti ottenuti da materie prime agricole, cui si fa riferimento nell’articolo 8 paragrafo 127
Parte I Voce del SA Designazione della merce
ex 0403. Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
10 – iogurt:
ex 10 – – contenente cacao
90 – altri:
ex 90 – – con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
0710. Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:
40 – granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride
solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
90 – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi
ex 90 – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 1302. Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
31 – – agar-agar:
ex 31 – – – modificati 32 – – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: ex 32 – – – modificati
39 – – altri:
ex 39 – – – modificati 1702. Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
50 – fruttosio chimicamente puro
1704. Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato
bianco)
1806. Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901. Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 % in peso, non nominate né comprese altrove;
26 Versione secondo il n. 1 della Decisione del Consiglio AELS n° 12/1987 del
25 novembre 1987, entrata in vigore il 1° gennaio 1988 (RU 1991 702). 27 Nota relativa alle voci del SA 0711, 2001, 2004: il granturco dolce menzionato sotto queste voci nella parte I dell’allegato C non include i miscugli di granturco con altri prodotti delle stesse voci. Tali miscugli sono elencati nella parte III dell’allegato C.
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preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 % in peso, non nominate né comprese altrove:
10 – preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita
al minuto: ex 10 – – preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404
20 – miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della
pasticceria o della biscotteria della voce 1905: ex 20 – – preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404
90 – altri:
ex 90 – – estratti di malto e preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 1902. Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: – paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
11 – – contenenti uova
19 – – altre
20 – paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)
ex 20 – – diverse dai prodotti aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue o una combinazione di questi prodotti eccedente 20 %
30 – altre paste alimentari
40 – cuscus
1904. Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati 1905. Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
20 – pane con spezie
30 – biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini
40 – fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
90 – altri:
ex 90 – – diversi dai prodotti della panetteria, senza aggiunta di miele, di uova, di formaggio o di frutta e aventi tenore, in peso nella sostanza secca, di zucchero non eccedente 5 % e di materie grasse non eccedente 5 %
2001. Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o
conservati nell’aceto o nell’acido acetico:
90 – altri:
ex 90 – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2004. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati:
90 – altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:
ex 90 – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati:
80 – granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2101. Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
10 – estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi
estratti, essenze o concentrati o a base di caffè: ex 10 – – preparazioni a base di caffè
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20 – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: ex 20 – – preparazioni a base di tè o di mate 30 – cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2103. Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di
senape e senape preparata:
10 – salsa di soia
20 – «Tomato-ketchup» e altre salse al pomodoro
90 – altri
2104. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
10 – preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi,
preparati
20 – preparazioni alimentari composte omogeneizzate
ex 20 – – non contenenti carne o frattaglie
2105. Gelati, anche contenenti cacao:
ex 2105 – prodotti di questa voce esclusi i gelati contenenti materie grasse e non contenenti cacao
2106. Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
10 – concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate
90 – altre:
ex 90 – – preparazioni di questa voce, esclusi: a) le emulsioni grasse e preparazioni simili aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 15 % b) gli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati
2202. Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009
2203. Birra di malto
2208. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a
80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche
composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande: 10 – preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
20 – acquaviti di vino o di vinacce:
ex 20 – – acquaviti di vino
30 – whisky
40 – rum e taffia
50 – gin e acquavite di ginepro
90 – altri:
ex 90 – – acquaviti di grani di cereali; acquaviti di melassi; aquavit, imitazioni di rum e vodka; bevande spiritose a base delle precitate acquaviti o a base di whisky, rum, taffia, gin e acquavite di ginepro; acquaviti di fichi; liquori e cordiali
2905. Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
– altri polialcoli:
43 – – mannitolo
44 – – D-glucitolo (sorbitolo)
2940. Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri e esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939: ex 2940. – sorbosio, suoi sali e esteri
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3001. Ghiandole e altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:
90 – altri:
ex 90 – – eparina e suoi sali
3501. Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:
90 – altri:
ex 90 – – colle di caseina
3502. Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
10 – ovoalbumina
90 – altri:
ex 90 – – lattoalbumina
3505. Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole
pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati
3507. Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove:
90 – altri:
ex 90 – – enzimi preparati contenenti sostanze nutritive 3809. Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio, bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
10 – a base di sostanze amilacee
– altri:
91 – – dei tipi utilizzati nell’industria tessile:
ex 91 – – – aventi tenore complessivo, in peso, di amido o derivati dall’amido uguale o eccedente 30 %
92 – – dei tipi utilizzati nell’industria della carta:
ex 92 – – – aventi tenore complessivo, in peso, di amido o derivati dall’amido uguale o eccedente 30 %
99 – – altri:
ex 99 – – – aventi tenore complessivo, in peso, di amido o derivati dall’amido uguale o eccedente 30 %
3823. Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e
preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
10 – leganti preparati per forme o per anime da fonderia
ex 10 – – a base di amido o destrina o aventi tenore complessivo, in peso, di amido o derivati dall’amido uguale o eccedente 30 %
60 – sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44
ex 90 – altri:
90 – – aventi tenore complessivo, di zucchero, di prodotti delle voci 0401 a
0404, amido o derivati dall’amido uguale o eccedente 30 % 3913. Polimeri naturali (per esempio, acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio, proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale), non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
90 – altri:
ex 90 – – diversi dalle proteine indurite e dai derivati chimici della gomma naturale
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Parte II Voce del SA Designazione della merce
ex 0403. Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
10 – iogurt:
ex 10 – – con aggiunta di aromatizzanti o di frutta ma non contenente cacao 1901. Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 % in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 % in peso, non nominate né comprese altrove:
10 – preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita
al minuto: ex 10 – – diverse dalle preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a
20 – miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria,
della pasticceria o della biscotteria della voce 1905: ex 20 – – diverse dalle preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a
90 – altri:
ex 90 – – diversi dagli estratti di malto e preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 1903. Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o in forme simili 1905. Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
10 – pane croccante detto «Knäckebrot»
90 – altri:
ex 90 – – prodotti della panetteria senza aggiunta di miele, di uova, di formaggio o di frutta e avente tenore, in peso nella sostanza secca, di zucchero non eccedente 5 % e di materie grasse non eccedente 5 % 2004. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati:
10 – patate:
ex 10 – – sotto forma di farine, semole o fiocchi 2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati:
20 – patate:
ex 20 – – sotto forma di farine, semole o fiocchi 2008. Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:
11 – – arachidi:
ex 11 – – – burro di arachidi (Peanutbutter)
19 – – altri, compresi i miscugli:
ex 19 – – – preparazioni a base di cereali – altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:
99 – – altre:
ex 99 – – – granturco, diverso da quello dolce (Zea mays var. saccharata)
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Voce del SA Designazione della merce
2102. Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i
vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:
10 – lieviti vivi:
ex 10 – – lievito pressato (lievito da panetteria)
2105. Gelati, anche contenenti cacao:
ex 2105. – gelati contenenti materie grasse e non contenenti cacao
2106. Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
90 – altre:
ex 90 – – emulsioni grasse e preparazioni simili aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 15 % 2204. Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009: – altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole:
21 – – in recipienti di capacità non eccedente 21:
ex 21 – – – succhi d’uva o mosti d’uva, non fermentati, con aggiunta di alcole
29 – – altri:
ex 29 – – – succhi d’uva o mosti d’uva, non fermentati, con aggiunta di alcole
2205. Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze
aromatiche 2208. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a
80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche
composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
20 – acquaviti di vino o di vinacce:
ex 20 – – acquaviti di vinacce
90 – altri:
ex 90 – – diverse dalle bevande spiritose seguenti: acquaviti di grani di cereali; acquaviti di melassi; acquavit, imitazioni di rum e vodka; bevande alcoliche a base delle precitate acquaviti o a base di whisky, rum, taffia, gin e acquavite di ginepro; acquaviti di fichi; liquori e cordiali
3501. Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:
10 – caseine
90 – altri:
ex 90 – – caseinati e altri derivati delle caseine
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Parte III Voce del SA Designazione della merce
Capitolo 1 Animali vivi Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili ex Capitolo 2 – diversi dalla carne di balena (ex 0208.90) Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove ex capitolo 4 – diversi dai prodotti della voce 0403, con aggiunta di aromatizzanti frutta o cacao 0504. Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci: ex 0504 – diversi dai prodotti seguenti: budella, vesciche e stomaci, commestibili, interi o in pezzi, di ovini, porcini o bovini 0511. Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura Capitolo 7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci: ex capitolo 7 – esclusi: (a) gli agli, freschi o refrigerati (0703.20) o gli agli essiccati, tritati o polverizzati ma non altrimenti preparati (ex 0712.90) (b) il mais dolce (Zea mays var. saccharata) (ex 0710.40 e ex 0711.90) Capitolo 8 Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni Capitolo 9 Caffè, tè, mate e spezie Capitolo 10 Cereali Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi, esclusi: – semi di conifere, da semina (ex 1209.99) – alghe (1212.20) 1501. Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi 1502. Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi 1503. Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati 1506. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: ex 1506 – diversi dall’olio di piede di bue, per usi tecnici 1507 a 1515 Grassi e oli vegetali e loro frazioni fisse, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, esclusi: – gli oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici, per usi tecnici (ex 1510) – l’olio di ioioba e sue frazioni (1515.60)
1516. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente
idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
10 – grassi e oli animali e loro frazioni:
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ex 10 – – diversi da quelli fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini
20 – grassi e oli vegetali e loro frazioni:
ex 20 – – diversi dall’olio di ricino idrogenato
1517. Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o
vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516 1518. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: ex 1518 – miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai miscugli a base di prodotti della voce 1504 1601. Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
1602. Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
1603. Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici: ex 1603 – esclusi: (a) gli estratti di carne di balena (b) gli estratti e i sughi di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici (c) i sughi di pesci
1701. Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro,
allo stato solido 1702. Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
10 – lattosio e sciroppo di lattosio
20 – zucchero e sciroppo d’acero
30 – glucosio e sciroppo di glucosio non contenenti fruttosio o contenenti in
peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio
40 – glucosio e sciroppo di glucosio contenenti in peso, allo stato secco,
da 20 % incluso a 50 % escluso di fruttosio 60 – altro fruttosio e sciroppo di fruttosio contenenti in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio
90 – altri, compreso lo zucchero invertito:
ex 90 – – diversi dal maltosio, chimicamente puro
1703. Melassi derivanti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero
1801. Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto
1802. Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao
1902. Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
20 – paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)
ex 20 – – aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue o una combinazione di questi prodotti eccedente 20 %
2001. Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o
conservati nell’aceto o nell’acido acetico:
10 – cetrioli e cetriolini
20 – cipolle
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Voce del SA Designazione della merce
90 – altri:
ex 90 – – diversi dal granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2002. Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:
10 – pomodori, interi o in pezzi
90 – altri:
ex 90 – – diversi da polpe e puree di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento 2003. Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico 2004. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati:
10 – patate:
ex 10 – – diverse da quelle sotto forma di farine, semole o fiocchi
90 – altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:
ex 90 – – diversi dal granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati:
10 – ortaggi o legumi omogeneizzati
20 – patate:
ex 20 – – diverse da quelle sotto forma di farine, semole o fiocchi
30 – crauti
40 – piselli (Pisum sativum)
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
51 – – fagioli in grani
59 – – altri
60 – asparagi
70 – olive
90 – altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi
2006. Frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero
(sgocciolate, diacciate o cristallizzate) 2007. Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 2008. Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:
11 – – arachidi:
ex 11 – – – diversi dal burro di arachidi (Peanutbutter)
19 – – altri, compresi i miscugli:
ex 19 – – – diversi dalle preparazioni a base di cereali
20 – ananassi
30 – agrumi
40 – pere
50 – albicocche
60 – ciliegie
70 – pesche
80 – fragole
– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:
91 – – cuori di palma
92 – – miscugli
99 – – altre:
ex 99 – – – diverse dal granturco
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Voce del SA Designazione della merce
2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non
fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2102. Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i
vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:
20 – lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
ex 20 – – altri microrganismi monocellulari morti, per l’alimentazione di animali 2104. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
20 – preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
ex 20 – – contenenti carne o frattaglie
2106. Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
90 – altre:
ex 90 – – sciroppi di zucchero contenenti aromatizzanti o coloranti 2204. Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009:
10 – vini spumanti
– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole:
21 – – in recipienti di capacità non eccedente 21:
ex 21 – – – diversi dai succhi d’uva o mosti d’uva, non fermentati, con aggiunta di alcole
29 – – altri:
ex 29 – – – diversi dai succhi d’uva o mosti d’uva, non fermentati, con aggiunta di alcole
30 – altri mosti d’uva
2206. Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)
2208. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a
80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche
composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
90 – altri:
ex 90 – – alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol 2209. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico 2302. Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi 2303. Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets 2304. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia 2305. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide 2306. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2308. Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove
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Voce del SA Designazione della merce
2309. Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:
10 – alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto
90 – altri:
ex 90 – – diversi dai «solubles» di pesci
2401. Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
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Allegato D
Elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli
Tabella 1 Concessioni islandesi Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota di dazio AELS islandese
NPF Concessione applicabile
ex 1106. Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8;
3000 – dei prodotti del capitolo 8 0 esente
2008. Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti 0 esente
preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di 20 % esente
ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ex 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione esente degli animali:
1000 – alimenti per cani o gatti, condizionati per la 0
vendita al minuto
9003 – – miscugli per l’alimentazione degli animali 0 esente
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Tabella 2 Concessioni norvegesi Voce di tariffa Designazione della merce NPF AELS norvegese (2000)
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ex 0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate. – fresche o refrigerate:
0203 11 00 – – in carcasse o mezzene 24,64 23,64
– congelate:
0203. 21 00 – – in carcasse o mezzene 24,64 23,64
0405 Burro e altre materie grasse del latte; paste da
spalmare a base di latte.
0405. 10 00 – burro 25,19 22,39
0405. 20 00 – paste da spalmare a base di latte 25,19 22,39
0405. 90 00 – altri 25,19 22,39
0406 Formaggi e latticini 28,24/ esente28
28,04/ 27,15/ 24,68 ex 0407 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte.
0407. 00 – uova di gallina:
0407. 00 11 – – per l’incubazione 272 % 229 %
0407. 00 19 – – altre 12,59 10,59
ex 0511 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana. – altri:
0511. 99 – – altri:
– – – sangue in polvere, non atto all’alimen- tazione umana:
0511. 99 11 – – – – per l’alimentazione di animali 3,53 2,33
0511. 99 21 – – – – altri: 0,36 esente
0604 Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza
fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati.
0604. 10 00 – muschi e licheni 1,2 % esente
– altri:
0604. 91 – – reschi:
0604. 91 10 – – – adianto e asparagi, dal 1° giugno 67 % 66,9 %
al 31 ottobre – – – altri:
0604. 91 91 – – – – adianto e asparagi, dal 1° novembre 0,12 esente
al 31 maggio
0604. 91 92 – – – – alberi di Natale 0,12 esente
91 99 – – – – altri 0,12 esente
99 00 – – altri 3,9 % esente
28 Nei limiti di un contingente doganale pari a 60 t.
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Voce di tariffa Designazione della merce NPF AELS norvegese (2000)
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ex 0702 Pomodori, freschi o refrigerati.
0702. 00 30 – dall’11 luglio al 14 ottobre: 8,86 7,86
0702. 00 40 – dal 15 ottobre al 31 ottobre 1,60 0,60
ex 0703 Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati.
0703. 20 00 – aglio 0,03 esente
ex 0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate. – lattughe: ex 0705. 11 – – a cappuccio: – – –lattuga iceberg:
0705. 11 30 – – – – dal 1° dicembre al 28-29 febbraio esente esente
ex 0706 Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati. ex 0706. 10 – carote e navoni:
0706. 10 11 – – carote dal 1° maggio al 31 agosto 2,61 2,53
0706. 10 21 – – carote dal 1° settembre al 30 aprile 1,15 1,07
ex 0707 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati. – cocomeri serpentini:
0707. 00 20 – – dal 1° novembre al 30 novembre 0,60 esente
0707. 00 30 – – dal 1° dicembre al 9 marzo esente esente
ex 0709 Altri ortaggi, freschi o refrigerati. – funghi e tartufi:
0709. 51 – – funghi:
0709. 51 10 – – – funghi coltivati (champignos) 0,30 esente
ex 0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi. ex 0804. 20 – fichi:
0804. 20 90 – – altri (diversi da quelli freschi) 0,01 esente
ex 0809 Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche.
0809. 30 – pesche, comprese le pesche noci:
– – pesche:
0809. 30.10 – – – dal 16 maggio al 15 agosto 0,12 esente
0809. 30 20 – – – dal 16 agosto al 15 maggio 0,24 esente
– – pesche noci:
0809. 30 30 – – – dal 16 maggio al 15 agosto 0,12 esente
0809. 30 90 – – – dal 16 agosto al 15 maggio 0,24 esente
ex 8010 Altre frutta, fresche.
0810. 10 – fragole:
0810. 10 11 – – dal 15 aprile all’8 giugno 0,18 esente
– – dal 9 giugno al 31 ottobre:
0810. 10 23 – – – dal 9 giugno al 30 giugno 7,21 6,91
0810. 10 24 – – – dal 1° luglio al 9 settembre 7,21 6,01
0810. 10 25 – – – dal 10 settembre al 31 ottobre 1,92 0,72
0810. 10 30 – – dal 1° novembre al 31 marzo 0,36 esente
0810. 10 40 – – dal 1° aprile al 14 aprile 0,36 esente
0810. 50 00 – kiwi 0,06 esente
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Voce di tariffa Designazione della merce NPF AELS norvegese (2000)
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ex 1106 Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8. ex 1106. 30 – dei prodotti del capitolo 8:
1106. 30 90 – – altri (non destinati all’alimentazione 0,04 esente
di animali) ex 1209 Semi, frutti e spore da sementa. – semi di barbabietole:
1209. 11 00 – – semi di barbabietole da zucchero 0,72 esente
ex 1209. 19 – – altri:
1209. 19 02 – – – semi di coste 29,06 28,46
1209. 19 09 – – – altri (diversi dai semi di navoni e rutabaga) 29,06 26,66
– semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole: ex 1209. 22 – – semi di trifoglio (Trifolium spp.):
1209. 22 09 – – altri (diversi dai semi di trifoglio rosso) 29,06 28,26
1209. 23 00 – – semi di festuca 17,68 17,28
1209. 24 00 – – semi di fienarola o gramigna dei prati 29,06 28,46
del Kentucky (Poa pratensis L.)
1209. 25 00 – – semi di loglio (Lolium multiflorum Lam., 29,06 28,46
Lolium perenne L.) ex 1209. 29 – – altri:
1209. 29 10 – – – semi di agrostide 29,06 28,46
1209. 29 20 – – – semi di ranuncolo, poa e coda di volpe 14,81 14,41
– altri: ex 1209. 91 – – semi di ortaggi o legumi:
1209. 91 10 – – – di cetrioli, cavolfiori, carote, cipolle, 0,18 esente
scalogni, porri, prezzemolo, indivia e lattuga
1209. 91 99 – – – altri (diversi dai semi di cavoli) 0,72 esente
ex 15.01 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503.
1501. 00 01 – strutto (per usi tecnici) 8,64 8,44
1501. 00 09 – altri (per usi tecnici) 8,64 8,56
ex 15.02 Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503. – altri (diversi da quelli per l’alimentazione di animali)
1502. 00.20 – – sevo 0,01 esente
1502. 00 99 – – altri 0,05 esente
ex 1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina.
1505. 10 00 – grasso di lana greggio 0,02 esente
1505. 90 00 – altri 0,02 esente
ex 1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente. – altri (diversi da quelli per l’alimentazione di animali):
1506. 00 21 – – grasso e olio di ossa e olio di piede di bue, 0,05 esente
di animali della specie bovina – – altri:
1506. 00 30 – – – frazioni solide 5,1 % esente
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Voce di tariffa Designazione della merce NPF AELS norvegese (2000)
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ex 1518 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove.
1518. 00 11 – oli di siccativi e olio di semi di lino cotto, 3,91 3,63
per l’alimentazione di animali – altri:
1518. 00 31 – oli di siccativi 0,08 esente
1518. 00 41 – – olio di semi di lino, cotto 0,07 esente
ex 2001 Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico. ex 2001. 90 – altri: – – ortaggi e legumi:
2001. 90 10 – – – capperi 0,60 esente
2001. 90 20 – – – olive 0,30 esente
ex 2002 Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico. ex 2002. 10 – pomodori, interi o in pezzi:
2002. 10 01 – – in recipienti ermeticamente chiusi 1,50 0,80
ex 2005 Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006.
2005. 70 00 – olive 0,60 esente
ex 2008 Frutta, noci e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
2008. 40.00 – pere 0,30 esente
– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: ex 2008. 99 – – altri:
2008. 99 02 – – – susine 0,64 esente
ex 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.
2009. 30 – succhi di altri agrumi:
2009. 30 10 – – – in recipienti di capacità eccedente 3 kg: esente esente
– – altri:
2009. 30 91 – – con aggiunta di zuccheri 0,15 esente
2009. 30 99 – – – altri 0,15 esente
ex 2101 Estratti essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Voce di tariffa Designazione della merce NPF AELS norvegese (2000)
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– estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè: ex 2101. 12 – – preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:
2101. 12 02 reparazioni a base di caffè 3% esente
2101. 12 09 – – – altri (diversi da quelli senza materie grasse 3 % esente
del latte, proteine lattee, zuccheri o amidi, oppure contenenti, in peso, meno dell’1,5% di materie grasse del latte, 2,5 % di proteine lattee, 5% di zuccheri o amidi) ex 2101. 20 – – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati oppure a base di tè o di mate
2101. 20 10 – – estratti, essenze e concentrati di tè esente esente
2101. 20 91 – – preparazioni a base di tè o di mate 3% esente
– – altri:
2101. 20 99 – – – altri (diversi da quelli senza materie grasse 3 % esente
del latte, proteine lattee, zuccheri o amidi, oppure contenenti, in peso, meno dell’1,5% di materie grasse del latte, 2,5% di proteine lattee, 5% di zuccheri o amidi) ex 23.09 Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali.
2309. 10 – alimenti per cani o gatti, condizionati
per la vendita al minuto: – – contenenti carne o scarti di macellazione di animali terrestri, in recipienti ermetica- mente chiusi:
2309. 10 11 – – – alimenti per cani 0,42 esente
2309. 10 12 – – – alimenti per gatti 0,42 esente
– – altri:
2309. 10 91 – – – alimenti per cani esente esente
10 99 – – – alimenti per gatti esente esente
ex 2309. 10 – altri: – – altri (diversi da quelli con carne o scarti di macellazione di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi): – – – foraggi per pesci:
2309. 90 30 – – – – per pesci ornamentali esente esente
– – – foraggi per uccelli:
2309. 90 50 – – – – per animali domestici esente esente
– – – altri:
2309. 90 80 – – – – per animali domestici esente esente
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Tabella 3
Concessioni del Principato del Liechtenstein29 e della Svizzera Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota di dazio svizzera Fr./100kg lordo
Aliquota della Concessione nazione più favorita (NPF)
0101. Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
– cavalli: – – riproduttori di razza pura:
11 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 120.– esente
n. cont. 1) – – altri: – – – da macello:
19 11 – – – – importati nei limiti del contingente 90.– NPF
doganale (n. cont. 5) meno 10.– – – – altri:
19 91 – – – – importati nei limiti del contingente 120.– esente
doganale (n. cont. 1)
0106. Altri animali vivi:
00 90 – altri:
ex 00 90 – animali da pelliccia esente esente
0204. Carni di animali delle specie ovina o caprina,
fresche, refrigerate o congelate: – carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate:
10 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 30.– NPF
(n. cont. 5) meno 10.– – altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: – – in altri pezzi, non disossati:
22 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 30.– NPF
(n. cont. 5) meno 10.– – – disossati:
23 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 30.– NPF
(n. cont. 5) meno 10.– – carcasse e mezzene di agnello, congelate:
30 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 30.– NPF
(n. cont. 5) meno 10.– – altre carni di animali della specie ovina, congelate: – – in carcasse o mezzene:
41 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 30.– NPF
(n. cont. 5) meno 10.– – – in altri pezzi non disossati:
42 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 30.– NPF
(n. cont. 5) meno 10.–
29 Fintanto che il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 fra la Confederazione Svizzera ed il Principato del Liechtenstein resta in vigore, le concessioni doganali verranno pure accordate per le importazioni provenienti dalla Norvegia e dall’Islanda e destinate al Liechtenstein.
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– – disossati:
43 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 30.– NPF
(n. cont. 5) meno 10.–
0205. Carni di animali delle specie equina, asinina o
mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
00 10 – importate nei limiti del contingente doganale 20.– NPF
(n. cont. 5) meno 9.–
0406. Formaggi e latticini, importati nei limiti del 21.– à esente
contingente doganale AELS-franchigia doganale di 442.–
60 t
0504. Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in
pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: – altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe:
00 31 – – per l’alimentazione umana 765.– esente
00 39 – – altri –.50 esente
00 90 – altri esente esente
0602. Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e
marze; bianco di funghi (micelio):
10 00 – talee senza radici e marze 6.80 esente
– alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, di specie di frutta o noci commestibili, anche innestati: – – piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): – – – altri:
20 51 – – – – con radici nude 6.80 esente
20 59 – – – – altri 5.20 esente
– – altri: – – – con radici nude:
20 79 – – – – altri 22.– esente
– – – altri:
20 89 – – – – altri 19.60 esente
– altri: – – piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio):
90 11 – – – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli 1.40 esente
90 12 – – – bianco di funghi (micelio) –.20 esente
90 19 – – – altri 5.20 esente
– – altri:
90 91 – – – con radici nude 22.– esente
90 99 – – – altri 19.60 esente
0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per
ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – garofani:
10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale 25.– esente
(n. cont. 13)
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– – – rose:
10 41 – – – – nei limiti del contingente doganale 12.50 esente
(n. cont. 13)
0604. Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza
fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – muschi e licheni:
10 10 – – freschi o semplicemente essiccati esente esente
– altri: – – freschi: – – – legnosi:
91 11 – – – – alberi di Natale e rami di conifere esente esente
91 19 – – – – altri 5.– esente
91 90 – – – altri esente esente
– – altri:
99 10 – – – semplicemente essiccati esente esente
0702. Pomodori, freschi o refrigerati:
– pomodori ciliegia (cherry):
00 10 – – dal 21 ottobre al 30 aprile 5.– esente
– pomodori peretti (di forma allungata):
00 20 – – dal 21 ottobre al 30 aprile 5.– esente
– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):
00 30 – – dal 21 ottobre al 30 aprile 5.– esente
– altri:
00 90 – – dal 21 ottobre al 30 aprile 5.– esente
0703. Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei,
freschi o refrigerati: – cipolle e scalogni: – – cipolline da semina:
10 11 – – – dal 1° maggio al 30 giugno –.20 esente
– – – dal 1° luglio al 30 aprile:
10 13 – – – – nei limiti del contingente doganale –.20 esente
(n. cont. 15) – – altre cipolle e scalogni: – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera):
10 20 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo 2.90 esente
– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.90 esente
(n. cont. 15) – – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:
10 30 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo 2.90 esente
– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
10 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.90 esente
(n. cont. 15) – – – lampagioni:
10 40 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio 2.90 esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
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10 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.90 esente
(n. cont. 15) – – – cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più:
10 50 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio 2.90 esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 51 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.90 esente
(n. cont. 15) – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:
10 60 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio 2.90 esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 61 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.90 esente
(n. cont. 15) – – – altre cipolle mangerecce:
10 70 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio 2.90 esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 71 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.90 esente
(n. cont. 15)
10 80 – – – scalogni 2.90 esente
0705. Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium
spp.), fresche o refrigerate: – lattughe: – – a cappuccio: – – – lattuga iceberg, senza corona:
11 11 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 7.– esente
– – – Batavia e altre lattughe iceberg:
11 20 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 7.– esente
– – – altri:
11 91 – – – – dall’11 dicembre alla fine di febbraio 10.– esente
0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
– cetrioli: – – cetrioli per insalata:
00 10 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 10.– esente
– – cetrioli nostrani o cetrioli–slicer:
00 20 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 10.– esente
– – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:
00 30 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 10.– esente
0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
– – peperoni:
60 11 – – – dal 1° novembre al 31 marzo 6.– esente
0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
(p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
20 00 – olive
ex 20 00 – – olive nere 3.– esente
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0713. Legumi da granella, secchi, sgranati, anche
decorticati o spezzati: – ceci: – – in grani intieri, non lavorati:
20 19 – – – altri (non destinati all’alimentazione di ani- esente esente
mali, per usi tecnici o la fabbricazione della birra)
0802. Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche
sgusciate o decorticate:
50 00 – pistacchi esente esente
– altri: ex 90 90 – – altri, pinoli 4.– esente
0805. Agrumi, freschi o secchi:
30 00 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette esente esente
(Citrus aurantifolia)
0807. Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
– meloni (compresi i cocomeri):
11 00 – – cocomeri 2.– esente
19 00 – – altri 2.– esente
0904. Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere
«Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati: – pepe:
11 00 – – non tritato né polverizzato esente esente
12 00 – – tritato o polverizzato 7.50 esente
– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:
20 10 – – non lavorati esente esente
20 90 – – altri esente esente
1207. Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
– semi di sesamo: – – altri (non destinati all’alimentazione di animali o alla fabbricazione dell’olio)
50 91 – – – per l’alimentazione umana –.10 esente
50 99 – – – altri –.10 esente
1209. Semi, frutti e spore da sementa:
– semi di barbabietole: – – semi di barbabietole da zucchero:
11 90 – – – altri esente esente
– – altri:
19 90 – – – altri esente esente
– semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole:
21 00 – – di erba medica esente esente
22 00 – – di trifoglio (Trifolium spp.) esente esente
23 00 – – di festuca esente esente
24 00 – – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky esente esente
(poa pratensis L.)
25 00 – – di loglio (Lolium multiflorum Lam., esente esente
Lolium perenne L.)
26 00 – – di fléolo (coda di topo) esente esente
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– – altri: – – – di vecce e di lupino:
29 19 – – – – altri esente esente
29 80 – – – di erba mazzolina, di avena bionda, esente esente
di fromentale, di cimmino e di altri semi di piante erbacee
29 90 – – – altri esente esente
30 00 – semi di piante erbacee utilizzate principalmente esente esente
per i loro fiori – altri:
91 00 – – semi di ortaggi o legumi esente esente
– – altri: – – – altri:
99 99 – – – – altri esente esente
1212. Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da
zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimenta- zione umana, non nominati né compresi altrove: – altri: – – altri: – – – radici di cicoria, essiccate:
99 19 – – – – altri esente esente
– – – altri:
99 99 – – – – altri esente esente
1501. Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di
volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – grassi di maiale (compreso lo strutto): – – altri: ex 00 18 – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici 1.– esente ex 00 19 – – – altri, per usi tecnici 1.– esente – grassi di volatili: – – altri: ex 00 28 – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici 1.– esente ex 00 29 – – – altri, per usi tecnici 1.– esente
1502. Grassi di animali della specie bovina, ovina o
caprina, diversi da quelli della voce 1503: – altri: ex 00 91 – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici 1.– esente ex 00 99 – – altri, per usi tecnici 1.– esente
1506. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente: – altri: ex 00 91 – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici 1.– esente ex 00 99 – – altri, per usi tecnici 1.– esente
1602. Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o
di sangue: – di fegato di qualsiasi animale:
20 10 – – a base di fegato d’oca 71.– esente
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2309. Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione
degli animali: – alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
10 10 – – biscotti 5.90 esente
– – in recipienti ermeticamente chiusi:
10 21 – – – contenenti latte in polvere o siero di latte 12.80 esente
in polvere
10 29 – – – altri 11.– esente
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Allegato E
Sementi (art. 11 della Convenzione)
Art. 1 Campo d’applicazione Il presente allegato riguarda le sementi delle specie agricole disciplinate dai testi legislativi di cui all’appendice 1.
Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni 1. Gli Stati membri riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1 sono equivalenti in termini di risultati. 2. Fatti salvi gli articoli 6 e 7, le sementi delle specie definite nella legislazione di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra gli Stati membri e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni degli Stati membri l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni. 3. Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell’appendice 2.
Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati
1. Ciascuno Stato membro riconosce, per le sementi delle specie definite nelle
legislazioni di cui all’appendice 1, sezione 2, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altro Stato membro dagli organismi indicati nell’appendice 2. 2. Per certificato ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuno Stato membro, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, sezione 2.
Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni 1. Gli Stati membri si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, sezioni 1 e 2, e per le specie non contemplate dagli atti legislativi che figurano nella prima e seconda sezione dell’appendice 1.
2. Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da uno degli Stati
membri, essi si impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente allegato. 3. In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente allegato, gli Stati membri si impegnano a valutarne le conseguenze.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Art. 5 Comitato delle sementi 1. Il Consiglio istituisce un comitato delle sementi (di seguito: comitato) incaricato di trattare tutte le questioni relative al presente allegato. 2. Il comitato esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne degli Stati membri nei settori disciplinati dal presente allegato. 3. In particolare, il comitato formula proposte che sottopone al Consiglio al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente allegato.
Art. 6 Varietà
1. Gli Stati membri consentono la commercializzazione sul proprio territorio di
sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità europea nella misura in cui esse siano disciplinate dagli atti legislativi enumerati nell’appendice 1, sezione 1.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle varietà modificate geneticamente.
3. Gli Stati membri si informano reciprocamente in merito alle domande di ammis-
sione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni di nuove varietà in un catalogo nazio- nale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunica- no reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuno degli Stati membri tiene inoltre a disposizione degli altri i fascicoli conte- nenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, gli Stati membri si comunicano reciprocamente i risultati della valuta- zione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente. 4. Gli Stati membri possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in uno di essi. Ove del caso, il comitato è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni. 5. Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.
Art. 7 Deroghe 1. Gli Stati membri si informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che essi intendono applicare sul proprio territo- rio o in uno Stato membro. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.
2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 1, uno Stato membro può
decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità europea. 3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano nei casi previsti dagli atti legi- slativi che figurano nell’appendice 1, sezione 1.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
4. Ciascuno degli Stati membri può ricorrere alle disposizioni di cui al paragrafo 2: (a) nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente allegato, per le varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità europea precedente- mente a tale entrata in vigore; (b) nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 6 paragrafo 3, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità euro- pea successivamente all’entrata in vigore del presente allegato. 5. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate dagli atti legislativi che, in virtù delle disposizioni dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, sezione 1, successivamente all’entrata in vigore del presente allegato. 6. Gli Stati membri possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 3.
Art. 8 Paesi terzi 1. Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio di uno Stato membro e provenienti da un Paese diverso dagli Stati membri e da essi riconosciuto. 2. L’elenco dei Paesi terzi di cui al paragrafo 1 nonché le specie e la portata del riconoscimento figurano nell’appendice 3.
Art. 9 Prove comparative 1. Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalle partite commercializzate sul territorio degli Stati membri. 2. L’organizzazione delle prove comparative nei Paesi membri è soggetta all’appro- vazione del comitato.
Art. 10 Accordo con Paesi terzi Salvo accordo formale fra gli Stati membri, questi ultimi convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuno di essi con un Paese terzo non possono in alcun caso vincolare l’altro Stato membro all’accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della con- formità di detto Paese terzo.
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Allegato E – Appendice 1
Legislazione
Sezione 1 (riconoscimento della conformità delle legislazioni) A. Atti legislativi applicabili agli Stati dell’AELS parti allo SEE: Disposizioni nazionali adottate in conformità ai testi legislativi sottoelencati, come integrati nell’Accordo SEE:
1. Testi di base
– Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10). – Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 1994.
2. Testi di applicazione30
– Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU n. L 108 dell’8.5.1972, pag. 8). – Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE della Commissione (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 34). – Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU n. L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla deci- sione 81/109/CEE della Commissione (GU n. L 64 dell’11.3.1981, pag. 13). – Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
30 Se del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali.
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B. Atti legislativi applicabili alla Svizzera:31 – Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033). – Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420). – Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781). – Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere e canapa (RU 1999 429).32
Sezione 2 (riconoscimento reciproco dei certificati) A. Atti legislativi applicabili agli Stati dell’AELS parti allo SEE: Disposizioni nazionali adottate in conformità ai testi legislativi sottoelencati, come integrati nell’Accordo SEE:
1. Testi di base
– Direttiva 66/400/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazio- ne delle sementi di barbabietole (GU n. L 125 dell’11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10). – Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. L 125 del- l’11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva del Consi- glio 96/72/CE (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10). – Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 96/72/CE (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
2. Testi di applicazione 33
– Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 26). – Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata
31 Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.
32 Se del caso, solo per quanto riguarda i cereali.
33 Se del caso, con l’esclusione delle sementi di cereali.
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da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50). – Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 93 dell’8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE della Commissione (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108). – Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE della Commissione (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35). – Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organiz- za, in virtù della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commer- cializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per partita (GU n. L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE della Commissione (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 41). B. Atti legislativi applicabili alla Svizzera: – Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033). – Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420). – Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781). – Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicem- bre 1998 (RU 1999 408). C. Certificati richiesti all’atto delle importazioni: – Le etichette ufficiali di imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all’appendice 2 del presente allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell’ISTA o un certificato di analisi equivalente.
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Allegato E - Appendice 2
Organismi di controllo e di certificazione delle sementi
Islanda Ministry of Agriculture Sölvhólsgötu 7, 4th floor
150 Reykjavík
Liechtenstein Service des Semences et Plants RAC Changins Nyon Dienst für Saat- und Pflanzgut FAL Reckenholz Zürich. Norvegia Norwegian Agricultural Inspection Service Moerveien 12
1430 Ås
Svizzera Service des Semences et Plants RAC Changins Nyon Dienst für Saat- und Pflanzgut FAL Reckenholz Zürich
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Allegato E – Appendice 3
Elenco dei Paesi terzi
Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l’ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezio- ne conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CEE del Consiglio (GU n. L 322 del 25.11.1998, pag. 39). Argentina Australia Austria Belgio Bulgaria Canada Cile Croazia Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Israele Italia Lussemburgo Marocco Nuova Zelanda Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Romania Slovacchia
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Slovenia Spagna Stati Uniti d’America Sudafrica Svezia Turchia Ungheria Uruguay
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Allegato F
Agricoltura biologica (art. 11 della Convenzione)
Art. 1 Obiettivi Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio degli Stati membri e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, gli Stati membri s’impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il com- mercio dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dagli Stati membri e conformi agli atti normativi di cui all’appendice 1.
Art. 2 Campo d’applicazione 1. Il presente allegato si applica ai prodotti vegetali e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi agli atti normativi di cui all’ap- pendice 1.
2. Gli Stati membri s’impegnano a estendere il campo d’applicazione del presente
allegato agli animali, ai prodotti animali e alle derrate alimentari contenenti ingre- dienti di origine animale dopo aver adottato i rispettivi atti normativi in materia.
Art. 3 Principio dell’equivalenza 1. Gli Stati membri riconoscono che i rispettivi atti normativi di cui all’appendice 1 del presente allegato sono equivalenti. Gli Stati membri possono convenire di esclu- dere determinati aspetti o prodotti dal regime di equivalenza. Essi lo specificano nell’appendice 1. 2. Gli Stati membri s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che gli atti normativi riguardanti specificatamente i prodotti di cui all’articolo 2 evolvano in maniera equivalente.
Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici
1. Gli Stati membri adottano, secondo le proprie procedure interne in materia, i
provvedimenti necessari a consentire l’importazione e l’immissione in commercio dei prodotti di cui all’articolo 2 che soddisfano gli atti normativi dell’altro Stato membro di cui all’appendice 1. 2. Questo comprende l’accesso ai loro marchi di conformità, ai loghi ufficiali o ai marchi nazionali rispettivi utilizzati per i prodotti biologici in relazione a tutti i prodotti previsti dall’articolo 2, conformi agli atti normativi di un altro Stato mem- bro di cui all’appendice 1.
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Art. 5 Etichettatura 1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente allegato, gli Stati membri s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell’ambito dei propri atti normativi: (a) la salvaguardia degli stessi termini nelle loro diverse lingue ufficiali per designare i prodotti biologici; (b) l’impiego degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull’etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.
2. Ogni Stato membro può prescrivere che i prodotti importati in provenienza da
un’altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nei rispettivi atti normativi di cui all’appendice 1.
Art. 6 Stati terzi 1. Gli Stati membri s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l’equivalenza dei regimi d’importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il meto- do di produzione biologico e provenienti da Stati terzi.
2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei
confronti dei Paesi terzi, gli Stati membri si consultano prima di riconoscere uno Stato terzo e di inserirlo nell’elenco previsto a tale scopo nei loro atti normativi.
Art. 7 Scambio d’informazioni Gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informa- zioni: (a) l’elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, come pure le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili; (b) l’elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l’importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da uno Stato terzo; (c) le irregolarità o le violazioni constatate in relazione agli atti normativi di cui all’appendice 1.
Art. 8 Comitato per i prodotti biologici 1. Il Consiglio istituisce un Comitato per i prodotti biologici, in seguito denominato comitato, il quale esamina ogni questione relativa al presente allegato e alla sua applicazione. 2. Il comitato esamina periodicamente l’evoluzione degli atti normativi rispettivi degli Stati membri nei settori contemplati dal presente allegato. In particolare, ad esso compete: (a) verificare l’equivalenza degli atti normativi degli Stati membri in vista del loro inserimento nell’appendice 1;
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(b) raccomandare al Consiglio, se necessario, l’introduzione nell’appendice 2 del presente allegato delle norme necessarie a garantire un’attuazione coe- rente degli atti normativi contemplati dal presente allegato nei rispettivi ter- ritori degli Stati membri; (c) raccomandare al Consiglio l’estensione del campo d’applicazione del pre- sente allegato ad altri prodotti, oltre a quelli di cui all’articolo 2 paragrafo 1; (d) raccomandare al Consiglio la modifica delle prescrizioni delle appendici.
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Allegato F – Appendice 1
Disposizioni regolamentari applicabili negli Stati dell’AELS parti all’Accordo SEE Disposizioni regolamentari nazionali adottate in applicazione dei seguenti atti della CE, come sono stati integrati nell’Accordo SEE: Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al meto- do di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 198/1 del 22.7.91), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione, del 4 settembre
1998 (GU n. L 247 del 5.9.1998, pag.6).
Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabili- sce le modalità di applicazione del regime d’importazione dai Paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 11 del 17.01.1992, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importa- zioni nella Comunità in provenienza dai Paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate ali- mentari (GU n. L 350/56 del 1.12.92, pag. 56). Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che defini- sce il contenuto dell’Allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 4 di detto regolamento (GU n. L 25/5 del 2.2.93), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/97 della Commissione (GU n. L 58 del 27.02.1997, pag. 38).
Disposizioni regolamentari applicabili in Svizzera Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull’agricoltura biologica), modificata da ultimo il 23 agosto 2000 (RU 2000 2491). Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, modificata da ultimo il 23 agosto 2000 (RU 2000 2508).
Esclusione dal regime di equivalenza Prodotti svizzeri a base di componenti prodotte nel quadro della riconversione all’agricoltura biologica.
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Allegato F – Appendice 2
Modalità d’applicazione – nessuna
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Allegato G
Misure sanitarie e fitosanitarie (art. 12 della Convenzione)
Per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie, i diritti e gli obblighi degli Stati membri sono disciplinati dall’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell’OMC.
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Allegato H
Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione (art. 14 della Convenzione)
Art. 1 Ai sensi del presente allegato, si intende per: 1. «Prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca. 2. «Servizio»: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsia- si servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Secondo la presente definizione, si intende con i termini: – «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; – «per via elettronica»: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettroma- gnetici; – «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale. Il presente allegato non si applica: – ai servizi di radiodiffusione sonora; – ai servizi di radiodiffusione televisiva.
3. «Specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che
definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la termino- logia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura nonché le procedure di valutazione della conformità. L’espressione «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, non- ché ai medicinali, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi. 4. «Altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condi- zioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali
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condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione. 5. «Regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui al numero 2 e al loro esercizio, in particolare le dispo- sizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclu- sione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti. Il presente allegato non si applica a regole relative ai servizi di telecomunicazioni. Secondo la presente definizione, per «servizi di telecomunicazione» si intendono i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedi- menti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione. Il presente allegato non si applica a regole concernenti i servizi finanziari quali i servizi d’investimento, le operazioni di assicurazione e riassicurazione, i servizi bancari, le operazioni relative ai fondi di pensione, i servizi concernenti operazioni a termine o in opzione. Fatto salvo l’articolo 2 paragrafo 3, il presente allegato non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati (servizi d’investimento), da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati. Secondo la presente definizione: – una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo risulta che nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, la sua finalità e contenuto specifici consistono nel disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi; – una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione se si riferisce a tali servizi solo in modo implicito o inci- dentale.
6. «Norma»: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad
attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga a una delle seguenti categorie: – norma internazionale: norma adottata da un’organizzazione internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico; – norma europea: norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico; – norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizza- zione e messa a disposizione del pubblico. 7. «Regola tecnica»: una specificazione tecnica o un altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 4, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
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degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializza- zione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: – le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presun- zione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legi- slative, regolamentari o amministrative; – gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale, mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; – le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi con- nessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tec- niche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale. Rientrano in questa categoria unicamente le regole tecniche fissate dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che il Consiglio deve allestire prima dell’entrata in vigore del presente allegato. Tale elenco è modificato secondo questa medesima procedura. 8. «Progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni ammi- nistrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostan- ziali. Il presente allegato non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono neces- sarie per garantire la tutela delle persone, e in particolare dei lavoratori, in occasione dell’impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.
Art. 2 1. Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri comunicano immediatamente al Consi- glio ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi comunicano al Consiglio anche i motivi che rendono necessario adottare una simile regola tecnica, a meno che i motivi non risultino già dal progetto:
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(a) alla comunicazione va annesso il testo integrale del progetto di prescrizione tecnica redatto in lingua originale e una traduzione completa o un riassunto in inglese. (b) all’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporanea- mente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica; (c) gli Stati membri procedono a una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate, qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifi- che importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti; (d) quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commer- cializzazione o l’utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un pro- dotto chimico, per motivi di salute pubblica, di tutela dei consumatori o dell’ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti sostitutivi conosciuti e disponibili, nella misura in cui tali informazioni sono a disposizione, come pure le con- seguenze previste delle misure sulla salute pubblica o sulla tutela del con- sumatore e dell’ambiente, con un’analisi dei rischi effettuata, all’occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici quali le sostanze nuove o già esistenti; (e) il Consiglio comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che gli sono stati trasmessi. Esso può an- che sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all’articolo 5 (qui di seguito il comitato), e se del caso, del comitato competente del settore in questione; (f) per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all’articolo 1 numero 7 secondo comma terzo tratti- no, le osservazioni o i pareri circostanziati degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento del prestatore di servizi, e non sugli ele- menti fiscali o finanziari della misura. 2. Gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro in questione terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica. 3. Gli Stati membri comunicano senza indugio al Consiglio il testo definitivo della regola tecnica. 4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riser- vate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata. In caso di una simile richiesta,
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il comitato e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare persone fisiche o morali che possono appartenere al settore privato.
Art. 3 1. Gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui il Consiglio ha ricevuto la comunicazione di cui all’arti- colo 2 paragrafo 1.
2. Gli Stati membri rinviano:
– di quattro mesi l’adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell’articolo 1 numero 7 secondo trattino; – di quattro mesi l’adozione di qualsiasi progetto di regola riguardante i servizi; – di sei mesi l’adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica; a decorrere dalla data in cui il Consiglio ha ricevuto la comunicazione di cui all’ar- ticolo 2 paragrafo 1, se un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente ostacolare la libera circolazione delle merci o dei servi- zi, o la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nell’ambito dell’Associazione. 3. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati degli Stati membri non possono pregiudicare le misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati membri potrebbero adottare, in conformità ai loro obblighi internazionali, tenendo conto delle loro specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali. 4. Lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. 5. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.
6. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili allorché uno Stato membro:
(a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile ine- rente alla tutela della salute o della sicurezza di persone e animali, alla pre- servazione dei vegetali e, per le regole relative ai servizi, alla sicurezza, in particolare la tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto imme- diato, senza alcuna possibilità di procedere a una consultazione; oppure (b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e all’integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari. 7. Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all’articolo 2, i motivi che giustificano l’urgenza delle misure in questione. Questa giustificazione, che deve
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essere dettagliata e spiegata in modo chiaro, è intesa a sottolineare in particolare l’imprevedibilità e la gravità del pericolo che le autorità in questione devono affrontare, come pure l’assoluta necessità di prendere misure immediate per porvi rimedio. Il comitato si pronuncia quanto prima su tale comunicazione. Esso prende le misure appropriate in caso di ricorso abusivo a questa procedura.
Art. 4 1. Gli articoli 2 e 3 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o agli accordi facoltativi con i quali quest’ultimi soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che danno luogo all’adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole relative ai servizi. 2. L’articolo 3 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o ammini- strative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti. 3. L’articolo 3 non si applica alle specificazioni tecniche o agli altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all’articolo 1 numero 7 terzo trattino.
Art. 5 1. Il Consiglio costituisce un comitato responsabile della gestione e dell’applica- zione corretta del presente allegato.
2. A tale scopo, il comitato può emanare raccomandazioni.
3. Il comitato può in particolare raccomandare al Consiglio di emendare le disposi- zioni del presente allegato. 4. Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell’informazione.
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Allegato I
Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità (art. 15 della Convenzione)
1. Disposizioni generali
2. Appendice 1: Settori di prodotti
3. Appendice 2: Principi generali della nomina d’organismi di valutazione della
conformità
Art. 1 Oggetto 1. La Svizzera e gli Stati AELS parti allo SEE accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi figu- ranti all’appendice 1, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti dell’altro, rispettivamente degli altri Stati membri nei settori di cui all’articolo 3. 2. Per evitare la duplicazione delle procedure qualora i requisiti svizzeri siano giudicati equivalenti alle esigenze dello SEE, la Svizzera e gli Stati AELS parti allo SEE accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni rilasciati dagli organismi figuranti nell’appendice 1, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai loro rispettivi requisiti nei settori di cui all’articolo 3. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e le dichiarazioni di confor- mità del fabbricante indicano in particolare la conformità con la legislazione vigente nello SEE. I marchi di conformità richiesti dalla legislazione di uno degli Stati membri devono essere apposti sui prodotti immessi sul mercato di tale Stato mem- bro. 3. Il Comitato di cui all’articolo 10 (di seguito «Comitato») definisce i casi in cui si applica il paragrafo 2.
Art. 2 Definizioni
1. Ai sensi del presente allegato:
– per «Stati AELS parti dello SEE» si intendono gli Stati membri dell’Asso- ciazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo, ossia la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia; – per «valutazione della conformità» si intende un esame sistematico della misura in cui un prodotto, un processo o un servizio soddisfano i requisiti specificati;
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– per «organismo di valutazione della conformità» si intende un’entità di diritto pubblico o privato le cui attività prevedono l’esecuzione della totalità o di una parte del processo di valutazione della conformità; – per «autorità designatrice» si intende l’autorità investita del potere di desi- gnare o di revocare, di sospendere o di riconfermare gli organismi di valuta- zione della conformità posti sotto la sua giurisdizione. 2. Per stabilire il significato dei termini generali relativi alla valutazione della conformità ripresi nella presente Convenzione si possono utilizzare le definizioni stabilite dalla Guida ISO/CEI n. 2 (versione 1996) e dalla norma europea EN 45020 (versione 1993) relative ai «Termini generali e loro definizioni riguardanti la norma- zione e le attività connesse».
Art. 3 Campo d’applicazione 1. Il presente allegato riguarda le procedure obbligatorie di valutazione della con- formità derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’appendice 1. 2. L’appendice 1 definisce i settori dei prodotti contemplati dal presente allegato. Detta appendice è suddivisa in capitoli settoriali, a loro volta generalmente suddivisi nel modo seguente: sezione I: disposizioni legislative, regolamentari e amministrative; sezione II: organismi di valutazione della conformità; sezione III: autorità designatrici; sezione IV: principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità; sezione V: eventuali disposizioni aggiuntive. 3. L’appendice 2 definisce i principi generali applicabili per la designazione degli organismi.
Art. 4 Origine 1. Il presente allegato riguarda i prodotti originari degli Stati membri34, fatte salve le disposizioni particolari di cui all’appendice 1. 2. Qualora detti prodotti siano contemplati anche dagli accordi di reciproco ricono- scimento in materia di valutazione della conformità tra la Svizzera e la Comunità europea, il presente allegato riguarda anche i prodotti originari della Comunità europea.
3. L’origine dei prodotti è determinata conformemente alle regole in materia di
origine non preferenziale applicabili in ciascuno degli Stati membri o, se del caso, nella Comunità europea. In caso di norme discordanti, si applicano le norme dello Stato membro nel quale le merci saranno immesse sul mercato.
34 Il Principato del Liechtenstein è in unione doganale con la Svizzera e continuerà, in queste circostanze, a utilizzare l’origine svizzera.
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4. La prova d’origine può essere fornita tramite la presentazione di un certificato d’origine. Detto certificato non è richiesto nel caso di importazioni di prodotti contemplati da un certificato di circolazione delle merci EUR 1 o da una dichiara- zione su fattura rilasciati in conformità dell’allegato A della presente Convenzione, se tale documento indica quale Paese d’origine uno degli Stati membri o la Comu- nità europea.
Art. 5 Organismi di valutazione della conformità Gli Stati membri riconoscono che gli organismi di cui all’appendice 1 soddisfano alle condizioni per procedere alla valutazione della conformità.
Art. 6 Autorità designatrici
1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità disegnatrici abbiano i
poteri e le competenze necessari per procedere alla designazione, alla revoca, alla sospensione o alla riconferma degli organismi di cui all’appendice 1. Per la designa- zione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità seguono i principi generali di designazione di cui all’appendice 2, fatte salve le disposizioni della sezione IV dell’appendice 1. Dette autorità seguono gli stessi principi per la revoca, la sospensione e la riconferma. 2. L’inclusione e la cancellazione degli organismi di valutazione della conformità di cui all’appendice 1 sono decise su proposta di uno degli Stati membri conforme- mente alla procedura di cui all’articolo 11.
3. Quando un’autorità designatrice sospende o riconferma un organismo di valuta-
zione della conformità di cui all’appendice 1 e posto sotto la sua giurisdizione, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e il presidente del Comitato. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di con- formità rilasciati dall’organismo di valutazione della conformità nel periodo della sospensione devono essere riconosciuti dagli Stati membri.
Art. 7 Verifica delle procedure di designazione 1. Gli Stati membri si scambiano le informazioni relative alle procedure utilizzate per accertarsi del rispetto dei principi generali di designazione di cui all’appendice 2, fatte salve le disposizioni della sezione IV dell’appendice 1, degli organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione e figuranti nell’appen- dice 1.
2. Gli Stati membri confrontano i loro metodi di verifica della conformità degli
organismi ai principi generali di designazione di cui all’appendice 2, fatte salve le disposizioni della sezione IV dell’appendice 1. Per tali procedure di confronto si possono utilizzare i sistemi attualmente in uso negli Stati membri per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità. 3. La verifica è effettuata secondo la procedura che sarà stabilita dal Comitato.
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Art. 8 Verifica degli organismi di valutazione della conformità 1. Ciascuno Stato membro ha diritto, in circostanze eccezionali, di contestare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità proposti dagli altri Stati membri o figuranti all’appendice 1 e soggetti alla giurisdizione degli altri Stati membri. Tale contestazione dev’essere oggetto di una giustificazione scritta obiettiva e corredata da argomentazione, indirizzata agli altri Stati membri e al presidente del Comitato. 2. In caso di disaccordo tra gli Stati membri, confermato in seno al Comitato, gli Stati membri procedono congiuntamente a una verifica, conformemente ai requisiti previsti, della competenza tecnica dell’organismo di valutazione della conformità contestato, con la partecipazione delle autorità competenti interessate. I risultati di tale verifica sono discussi in seno al Comitato al fine di giungere a una soluzione il più rapidamente possibile. 3. Ciascuno Stato membro assicura la disponibilità degli organismi di valutazione della conformità soggetti alla sua giurisdizione per la realizzazione delle verifiche della loro competenza tecnica conformemente ai requisiti previsti. 4. Salvo decisione contraria del Comitato, l’organismo contestato è sospeso dall’au- torità designatrice competente dalla data in cui si constata il disaccordo alla data in cui si raggiunge un accordo in seno al Comitato.
Art. 9 Attuazione dell’allegato 1. Gli Stati membri si prestano reciproca collaborazione al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’appendice 1. 2. Le autorità designatrici si assicurano nei modi adeguati del rispetto dei principi generali di designazione di cui all’appendice 2, fatte salve le disposizioni della sezione IV dell’appendice 1, da parte degli organismi di valutazione della confor- mità soggetti alla loro giurisdizione di cui all’appendice 1. 3. Gli organismi di valutazione della conformità di cui all’appendice 1 partecipano nel modo adeguato alle attività di coordinamento e di confronto svolte dagli Stati membri per i settori contemplati dall’appendice 1, al fine di consentire un’appli- cazione uniforme delle procedure di valutazione della conformità previste dalle legislazioni oggetto del presente allegato.
Art. 10 Comitato 1. Al fine di assicurare la gestione del presente allegato e di vigilare sul suo corretto funzionamento, il Comitato istituito sulla base dell’articolo 43 paragrafo 3 della Convenzione formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal pre- sente allegato. Esso può farsi assistere da periti, consulenti o gruppi di lavoro setto- riali. Il Comitato si pronuncia di comune accordo. 2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno che comprende, tra le altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presi- dente e di definizione del suo mandato.
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3. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta l’anno.
Ciascuno Stato membro può chiedere la convocazione di una riunione. 4. Il Comitato si pronuncia su tutte le questioni relative al presente allegato. Esso è responsabile in particolare: a) dell’inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell’appen- dice 1; b) della cancellazione degli organismi di valutazione della conformità nell’ap- pendice 1; c) della definizione della procedura per l’esecuzione delle verifiche di cui all’articolo 7; d) della definizione della procedura per l’esecuzione delle verifiche di cui all’articolo 8; e) dell’esame delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate da uno degli Stati membri conformemente all’articolo 12, al fine di valutarne le conseguenze per l’allegato e di modificare le corrispondenti sezioni dell’appendice 1.
5. Su proposta di uno Stato membro, il Comitato può modificare le appendici del
presente allegato. 6. Il presidente del Comitato comunica senza indugio al Consiglio tutte le decisioni prese dal Comitato.
Art. 11 Inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell’appendice 1 e loro cancellazione Il Comitato decide in merito all’inclusione di un organismo di valutazione della conformità nell’appendice 1 e alla sua cancellazione conformemente alla procedura seguente: a) uno Stato membro che desidera che un organismo di valutazione della con- formità sia incluso nell’appendice 1 o ne venga cancellato notifica una pro- posta di decisione in tal senso al presidente del Comitato e agli altri Stati membri, accludendo le informazioni adeguate; b) se gli altri Stati membri accettano la proposta o non sollevano obiezioni entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla notifica della proposta, la decisione proposta è adottata dal Comitato; c) se un altro Stato membro solleva obiezioni entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla notifica della proposta, si applica la procedura di cui all’articolo 8 paragrafo 2; d) il presidente del Comitato notifica senza indugio agli Stati membri tutte le decisioni del Comitato. Tali decisioni entrano in vigore alla data stabilita dalla decisione; e) se il Comitato decide di includere un organismo di valutazione della con- formità nell’appendice 1, gli Stati membri riconoscono i rapporti, i certifica- ti, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da tale organismo a
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decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta decisione. Se il Comitato decide di cancellare un organismo dall’appendice 1, gli Stati membri riconoscono i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da tale organismo fino alla data di entrata in vigore della suddetta decisione.
Art. 12 Scambio di informazioni 1. Gli Stati membri si scambiano ogni informazione utile relativa all’attuazione e all’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’appendice 1. 2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri delle modifiche che inten- de apportare alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’oggetto dell’allegato e comunica loro, al più tardi sessanta giorni prima della loro entrata in vigore, le nuove disposizioni. 3. Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro prevede che una determinata informazione debba essere tenuta a disposizione dell’autorità competente da una persona stabilita sul suo territorio, detta autorità competente può rivolgersi anche all’autorità competente degli altri Stati membri o direttamente al fabbricante oppure, se del caso, al suo mandatario stabilito sul territorio degli altri Stati membri per ottenere tale informazione.
4. Ciascuno Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri delle
misure di salvaguardia adottate sul suo territorio.
Art. 13 Composizione delle controversie Ciascuno Stato membro può sottoporre una divergenza relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente allegato al Comitato di cui all’articolo 10, che si sforza di comporre la controversia. Al Comitato vengono fornite tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzio- ne accettabile. A tale fine, il Comitato prende in esame tutte le possibilità che per- mettono di mantenere il corretto funzionamento del presente allegato.
Art. 14 Accordi con Stati terzi Gli Stati membri concordano che gli accordi di reciproco riconoscimento conclusi da ciascuno Stato membro con uno Stato terzo non possono comportare, in alcun caso, obblighi per gli altri Stati membri relativi all’accettazione di dichiarazioni di conformità, rapporti, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità dello Stato terzo in questione, salvo esplicito accordo con gli Stati membri. Il Comitato può modificare l’articolo 4 del presente allegato al fine di tenere conto di tali accordi con gli Stati terzi.
Art. 15 Sospensione Lo Stato membro il quale constati che un altro Stato membro non rispetta le condi- zioni del presente allegato o è oggetto di una sospensione d’applicazione di disposi-
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zioni parallele di un accordo con la Comunità europea può, consultato il Comitato, sospendere parzialmente o totalmente l’applicazione dell’appendice 1.
Art. 16 Diritti acquisiti Gli Stati membri continuano a riconoscere i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità del fabbricante rilasciati con- formemente al presente allegato, a condizione che: a) la richiesta di avvio delle attività di valutazione della conformità sia stata formulata prima della notifica di sospensione del presente allegato o di denuncia della Convenzione; e b) i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiara- zioni di conformità del fabbricante siano stati rilasciati prima dell’entrata in vigore della sospensione o della denuncia.
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Allegato I – Appendice 1
Settori di prodotti
La presente appendice comprende i seguenti capitoli settoriali: Capitolo 1 Macchine Capitolo 2 Dispositivi di protezione individuale Capitolo 3 Giocattoli Capitolo 4 Dispositivi medici Capitolo 5 Apparecchi a gas e caldaie Capitolo 6 Apparecchi a pressione Capitolo 7 Apparecchiature terminali di telecomunicazione Capitolo 8 Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva Capitolo 9 Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica Capitolo 10 Macchine e materiali per cantieri Capitolo 11 Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati Capitolo 12 Veicoli a motore Capitolo 13 Trattori agricoli o forestali Capitolo 14 Buona pratica di laboratorio Capitolo 15 Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali
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Capitolo 1 Macchine Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1)35 Svizzera Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766) Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 17 giugno 1996 (RU 1996 1867) Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)
Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Sezione III Autorità designatrici Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Social Affairs Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein36 Norvegia Ministry of Labour and Government Administration Svizzera: Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro
35 Il testo originale inglese dell’allegato I contiene inoltre i riferimenti all’Accordo SEE degli atti comunitari menzionati nella sezione I dei diversi capitoli settoriali. 36 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell’appendice 2, nonché a quelli dell’allegato VII della direttiva 98/37/CE.
Sezione V Disposizioni aggiuntive
1. Macchine d’occasione
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I non si applicano alle macchine d’occasione. Il principio dell’articolo 1 paragrafo 2 del presente allegato è tuttavia applicabile alle macchine immesse legalmente sul mercato e/o messe in servizio in uno degli Stati membri ed esportate come macchine d’occasione sul mercato di un altro Stato membro. Le altre disposizioni relative alle macchine d’occasione, come quelle relative alla sicurezza sul luogo di lavoro, in vigore nello Stato importatore restano applicabili.
Capitolo 2 Dispositivi di protezione individuale Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezio- ne individuale (89/686/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 44) Svizzera Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766) Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 17 giugno 1996 (RU 1996 1867)
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Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)
Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Sezione III Autorità designatrici Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Social Affairs Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein37 Norvegia Ministry of Labour and Government Administration Per i dispositivi di protezione personale marittimi: Ministry of Trade and Industry Svizzera: Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro
Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell’appendice 2, nonché a quelli dell’allegato V della direttiva 89/686/CEE.
37 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Capitolo 3 Giocattoli Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (88/378/CEE) (GU L 187del 16.7.1988, pag. 1) emendata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Svizzera Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.0) e successive modifiche Ordinanza del 1° marzo 1995 sugli oggetti d’uso (RS 817.04) e successive modifiche Ordinanza del 26 maggio 1995 concernente la sicurezza dei giocattoli (RS 817.044.1) e successive modifiche
Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Sezione III Autorità designatrice Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Industry and Commerce Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein38 Norvegia Ministry of Children and Family Affairs Svizzera: Ufficio federale della sanità pubblica
38 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi dell’appendice 2, nonché a quelli dell’allegato III della direttiva 88/378/CEE.
Sezione V Disposizioni particolari
1. Informazione sull’attestazione e sul dossier tecnico
Conformemente all’articolo 10 paragrafo 4 della direttiva 88/378/CEE, le autorità di cui alla sezione III possono ottenere, su domanda, una copia dell’attestazione e, su domanda motivata, copia del dossier tecnico e dei verbali degli esami e dei collaudi effettuati.
2. Informazione sui motivi di rifiuto d’attestazione
Conformemente all’articolo 10 paragrafo 5 della direttiva 88/378/CEE, quando gli organismi svizzeri rifiutano di rilasciare un’attestazione CE di tipo ne informano l’Ufficio federale della sanità pubblica. L’Ufficio federale della sanità pubblica comunica queste informazioni agli Stati AELS parti allo SEE.
Capitolo 4 Dispositivi medici Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1990 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (90/385/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici (93/42/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1) Svizzera Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766)
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Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 257 e CS 4 777), modificata da ultimo il 3 febbraio 1993 (RU 1993 901) Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1993 3149) Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radio- protezione (RU 1994 1933) Ordinanza del 24 gennaio 1996 sui dispositivi medici (RU 1996 987), modificata da ultimo il 20 maggio 1998 (RU 1998 1496)
Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Sezione III Autorità designatrici Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Health and Social Security Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein39 Norvegia Ministry of Health and Social Affairs Svizzera: Ufficio federale della sanità pubblica
Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell’appendice 2 del presente allegato, nonché a quelli dell’allegato XI della direttiva 93/42/CEE, per gli organismi desi- gnati nel contesto di tale direttiva, e dell’allegato VIII della direttiva 90/385/CEE, per gli organismi designati nel contesto di tale direttiva.
39 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Sezione V Disposizioni aggiuntive
1. Registrazione della persona responsabile dell’immissione sul mercato
Ciascun produttore che immette sul mercato di uno degli Stati membri i dispositivi medici di cui all’articolo 14 della direttiva 93/42/CEE notifica alle autorità compe- tenti dello Stato membro in cui ha la sua sede sociale le informazioni stabilite in tale articolo. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente tale registrazione. Il produt- tore non è tenuto a designare una persona responsabile dell’immissione sul mercato stabilita sul territorio degli altri Stati membri.
2. Etichettatura dei dispositivi medici
Per l’etichettatura dei dispositivi medici specificati nell’allegato 1, punto 13.3, lettera a) della direttiva 93/42/CEE, i produttori degli Stati membri indicano il loro nome o la loro ragione sociale e il loro indirizzo. Per l’etichettatura, il condiziona- mento esterno e le modalità d’impiego, non sono tenuti a indicare il nome e l’indirizzo della persona responsabile dell’immissione sul mercato, del mandatario o dell’importatore stabilito sul territorio degli altri Stati membri.
3. Scambio di informazioni
Conformemente all’articolo 9 dell’allegato, gli Stati membri si scambiano in parti- colare le informazioni di cui all’articolo 8 della direttiva 90/385/CEE e all’articolo
10 della direttiva 93/42/CEE.
Capitolo 5 Apparecchi a gas e caldaie Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente i requisiti per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (92/42/CEE) (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Svizzera Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (allegati 3 e 4) (RS 814.318.142.1) e successive modifiche
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Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (90/396/CEE) modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1) Svizzera Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766) Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 17 giugno 1996 (RU 1996 1867) Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)
Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Sezione III Autorità designatrici Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Social Affairs Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein40 Norvegia Per le caldaie ad acqua calda: Ministry of Local Government and Regional Development Per gli apparecchi a gas/combustibili gassosi: Ministry of Labour and Government Administration Svizzera: Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio
40 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Social Affairs Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein41 Norvegia Per le caldaie ad acqua calda: Ministry of Local Government and Regional Development Per gli apparecchi a gas/combustibili gassosi: Ministry of Labour and Government Administration Svizzera: Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro
Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell’appendice 2, nonché a quelli dell’allegato V della direttiva 92/42/CEE per gli organismi designati nel contesto di tale direttiva, e dell’allegato V della direttiva 90/396/CEE, per gli organismi desi- gnati nel contesto di tale direttiva.
Capitolo 6 Apparecchi a pressione Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo (84/525/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1), modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate (84/526/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20), modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE
41 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato (84/527/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48), modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (87/404/CEE) (GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 48), modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1), modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Svizzera Nessun atto legislativo in relazione alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE In relazione alla direttiva 87/404/CEE: Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20) e successive modifiche Ordinanza del 19 marzo 1938 concernente l’impianto e l’esercizio di recipienti a pressione (RS 832.312.12) e successive modifiche
Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
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Sezione III Autorità designatrici Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Social Affairs Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein42 Norvegia Ministry of Labour and Government Administration Svizzera: Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro
Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell’appendice 2, nonché a quelli dell’allegato III della direttiva 87/404/CEE.
Sezione V Disposizioni aggiuntive Riconoscimento dei certificati da parte della Svizzera Quando le disposizioni legislative svizzere specificate nella sezione I prescrivono una procedura di valutazione della conformità, la Svizzera riconosce i certificati rilasciati da un organismo designato dagli Stati AELS parti allo SEE figurante alla sezione II che attestano la conformità del prodotto alla norma EN 286.
Capitolo 7 Apparecchiature terminali di telecomunicazione Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1)
42 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle apparecchiature terminali per il collegamento alle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di circuito e ai circuiti affittati ONP che utilizzano l’interfaccia secondo la raccomandazione X.21 del CCITT (97/544/CE) (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 18) Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature DTE (apparecchiature di teleoperazioni) per il collegamento a reti di dati pubbliche a commutazione di pacchetto (PSPDN) che utilizzano l’interfaccia secondo la raccomandazione X.25 del CCITT (97/545/CE) (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 21) Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento delle apparecchiature terminali per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) (2a edizione) (97/523/CE) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 48) Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) (2a edizione) (97/524/CE) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 50) Decisione della Commissione del 28 novembre 1995 sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali destinate al sistema digitale europeo di tele- comunicazione senza filo (DECT) – applicazioni del profilo d’accesso pubblico (PAP) (95/525/CE) (GU L 300 del 13.12.1995, pag. 35)43 Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP non strutturate a 2048 kbit/s (modifica 1) (97/520/CE) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 41)
43 Nel frattempo tale decisione della Commissione è stata abrogata. Ne sarà tenuto conto in occasione del prossimo aggiornamento di questo capitolo.
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Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP strutturate a 2048 kbit/s (97/521/CE) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 44) Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP senza restrizioni a 64 kbit/s (modifica 1) (97/522/CE) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 46) Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a 2 fili ONP (97/486/CE) (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 44) Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a 4 fili ONP (97/487/CE) (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 47) Decisione della Commissione del 28 novembre 1995 sulla regolamentazione tecnica comune relativa alla rete digitale di servizi integrati (ISDN); teleservizio di telefonia a 3,1 Khz, requisiti di collegamento dei terminali con microtelefono (95/526/CE) (GU L 300 del 13.12.1995, pag. 38)44 Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per applicazioni GAP (Generic Access Profile) nel sistema digitale europeo di tele- comunicazioni senza filo (DECT) (97/525/CE) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 52) Decisione della Commissione del 19 settembre 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP non strutturate e strutturate a 34 Mbit/s (97/639/CE) (GU L 271 del 3.10.1997, pag. 16)
44 Nel frattempo tale decisione della Commissione è stata abrogata. Ne sarà tenuto conto in occasione del prossimo aggiornamento di questo capitolo.
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Decisione della Commissione del 31 ottobre 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP non strutturate e strutturate a
140 Mbit/s (97/751/CE) (GU L 305 dell’8.11.1997,
pag. 66) Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa all’accesso a velocità primaria alla rete ISDN (Integrated Service Digital Network, rete digitale di servizi integrati) paneuropea (emendamento 1) [notificata con il numero C (1998) 1607] (98/515/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 7) Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa all’accesso a velocità primaria alla rete ISDN (Integrated Service Digital Network, rete digitale di servizi integrati) peneuropea (emendamento 1) [notificata con il numero C (1998) 1613] (98/520/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 19) Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti dei ricevitori destinati al sistema pubblico paneuropeo Ermes (Enchanced radio message system, sistema di radioavviso terrestre) (2a edizione) [notificata con il numero C (1998) 1615] (98/522/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 25) Decisione del Consiglio del 20 luglio 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati) in cui l’eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF) (98/482/CE) (GU L 216 del 4.8.1998, pag. 8) Decisione della Commissione del 4 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali cellulari, paneuropee (fase II) (2a edizione) [notificata con il numero C (1998) 2561] (98.542.CE) (GU L 254 del 16.9.1998, pag. 28)
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Decisione della Commissione del 3 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa al sistema di telecomunicazione tra aeromobili e rete terrestre (TFTS) [notificata con il numero C (1998) 2378] (98/535/CE) (GU L 251 dell’11.9.1998, pag. 36) Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz [notificata con il numero C (1998) 1608] (98/516/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 10) Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle SNG TES (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations, stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione d’informazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz [notificata con il numero C (1998) 1609] (98/517/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 12) Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alla trasmissione a pacchetti ISDN mediante accesso a velocità primaria ISDN [notificata con il numero C (1998) 1610] (98/518/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 14) Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz [notificata con il numero C (1998) 1612] (98/519/CE) (GU L 232 del 19.8.98, pag. 17) Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alla trasmissione a pacchetti ISDN mediante accesso di base ISDN [notificata con il numero C (1998) 1614) (98/521/CE) (GU L 232 del 19.8.98, pag. 22)
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Decisione della Commissione del 3 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni MES (Mobile Earth Stations, stazioni mobili terrestri) per reti di comunicazione personali via satellite (S-PCN), comprese stazioni terrestri portatili, per S-PCN che operano nelle bande di frequenza 1.6/2.4 GHz nell’ambito del servizio fra mezzi mobili via satellite (MSS) [notificata con il numero C (1998) 2375] (98/533/CE) (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 11) Decisione della Commissione del 3 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni MES (Mobile Earth Stations, stazioni mobili terrestri) per reti di comunicazione personali via satellite (S-PCN), comprese stazioni terrestri portatili, per S-PCN che operano nella banda di frequenza dei
2.0 GHz nell’ambito del servizio fra mezzi mobili via
satellite (MSS) [notificata con il numero C (1998) 2376] (98/534/CE) (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 13) Decisione della Commissione del 4 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di tele- comunicazioni pubbliche fase II che operano nella banda DCS 1800 (2a edizione) [notificata con il numero C (1998) 2562] (98/543/CE) (GU L 254 del 16.9.1998, pag. 32) Decisione della Commissione del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee, fase II (2a edizione) [notificata con il numero C (1998) 2720] (98/574/CE) (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 30) Decisione della Commissione del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per stazioni mobili destinate all’impiego con reti di telecomunicazione pubbliche, digitali, cellulari della fase II che operano nella banda per il GSM 1800 (2a edizione) [notificata con il numero C (1998) 2721] (98/575/CE) (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 35)
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Decisione della Commissione del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali che integrano la funzione di microtelefono analogico [notificata con il numero C (1998) 2722] (98/576/CE) (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 40) Decisione della Commissione del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) che operano nelle bande di frequenza 4 e 6 GHz [notificata con il numero C (1998) 2723] (98/577/CE) (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 43) Decisione della Commissione del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 1.5/1.6 GHz [notificata con il numero C (1998) 2724] (98/578/CE) (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 46) Decisione della Commissione del 30 novembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 1.5/1.6 GHz [notificata con il numero C (1998) 3695] (98/734/CE) (GU L 351 del 29.12.1998, pag. 37) Svizzera Legge federale del 30 aprile 1997 sulle tele- comunicazioni (LTC; RU 1997 2187) Ordinanza del Consiglio federale del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RU 1997 2853) Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sugli impianti di tele- comunicazione (RU 1998 485) Allegato 1 dell’ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (RU 1998 488), modificata da ultimo il 9 marzo 1999 (RU 1999 1191) Norme tecniche dichiarate obbligatorie:
10.1 sulla base della CTR1 (97/544/CE)
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10.2 sulla base della CTR2 seconda edizione
(97/545/CE)
10.3 sulla base della CTR3 primo emendamento
(98/515/CE)
10.4 sulla base della CTR4 primo emendamento
(98/520/CE)
10.6 sulla base della CTR6 seconda edizione
(97/523/CE)
10.7 sulla base della CTR7 seconda edizione
(98/522/CE)
10.8 sulla base della CTR8 (95/526/CE)
10.10 sulla base della CTR10 seconda edizione
(97/524/CE)
10.11 sulla base della CTR11 (95/525/CE)
10.12 sulla base della CTR12 primo emendamento
(97/520/CE)
10.13 sulla base della CTR13 (97/521/CE)
10.14 sulla base della CTR14 primo emendamento
(97/522/CE)
10.15 sulla base della CTR15 (97/486/CE)
10.17 sulla base della CTR17 (97/487/CE)
10.19 sulla base della CTR19 seconda edizione
(98/574/CE)
10.20 sulla base della CTR20 seconda edizione
(98/542/CE)
10.21 sulla base della CTR21 (98/482/CE)
10.22 sulla base della CTR22 (97/525/CE)
10.23 sulla base della CTR23 (98/535/CE)
10.24 sulla base della CTR24 (97/639/CE)
10.25 sulla base della CTR25 (97/751/CE)
10.26 sulla base della CTR26 (98/578/CE)
10.27 sulla base della CTR27 (98/516/CE)
10.28 sulla base della CTR28 (98/519/CE)
10.30 sulla base della CTR30 (98/517/CE)
10.31 sulla base della CTR31 seconda edizione
(98/575/CE)
10.32 sulla base della CTR32 seconda edizione
(98/543/CE)
10.33 sulla base della CTR33 (98/521/CE)
10.34 sulla base della CTR34 (98/518/CE)
10.38 sulla base della CTR38 (98/576/CE)
10.41 sulla base della CTR41 (98/533/CE)
10.42 sulla base della CTR42 (98/534/CE)
10.43 sulla base della CTR43 (98/577/CE)
10.44 sulla base della CTR44 (98/734/CE)
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Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Sezione III Autorità designatrici Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Transport and Communication Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein45 Norvegia Ministry of Transport and Communication Svizzera: Ufficio federale delle comunicazioni
Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell’appendice 2, nonché a quelli dell’allegato V della direttiva 98/13/CE.
Sezione V Disposizioni aggiuntive
1. Decisione amministrativa
Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la decisione amministrativa (art. 11.6, direttiva 98/13/CE e art. 31 della legge federale del 30.4.1997 sulle telecomunica- zioni (LTC; RU 1997 2187) e articoli 8 segg. dell’ordinanza del Consiglio federale del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RU 1997 2853) che approva il collegamento dell’apparecchiatura terminale in questione alla rete pubbli- ca di telecomunicazioni46.
2. Notifica della dichiarazione del fabbricante o del fornitore
La persona responsabile che immette sul mercato di uno degli Stati membri le apparec- chiature di telecomunicazione di cui all’articolo 3 paragrafo 1 della direttiva 98/13/CE
45 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità. 46 Nel quadro del presente allegato, per «rete pubblica di telecomunicazioni» si intendono, per quanto riguarda la legislazione svizzera «le installazioni di un fornitore di servizi».
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notifica la dichiarazione del fabbricante o del fornitore all’organismo notificato dello Stato membro in cui l’apparecchiatura è immessa sul mercato per la prima volta.
3. Laboratori di prova
Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri dei laboratori di prova desi- gnati per effettuare le prove relative alle procedure di cui all’articolo 10 della diret- tiva 98/13/CE. Si applicano i principi stabiliti dalle norme armonizzate pertinenti per la designazione di tali laboratori.
4. Scambio di informazioni tra organismi di valutazione della conformità
4.1 Conformemente all’allegato I, punti 7 segg. della direttiva 98/13/CE, gli organi- smi di valutazione della conformità figuranti nella sezione II della presente appendi- ce tengono a disposizione degli altri organismi le informazioni pertinenti relative ai certificati di esame del tipo rilasciati e ritirati. 4.2 Conformemente agli allegati III, punto 6 e IV, punto 6 della direttiva 98/13/CE, gli organismi di valutazione della conformità figuranti nella sezione II della presente appendice tengono a disposizione degli altri organismi le informazioni pertinenti relative alle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate e ritirate.
Capitolo 8 Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (94/9/CE) (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1975 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva (76/117/CEE) (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 45) Direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1979 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (79/196/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/53/CE della Commissione dell’11 settembre 1997 (GU L 257 del 20.9.1997, pag. 27)
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Direttiva del Consiglio del 15 febbraio 1982 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (82/130/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/65/CE della Commissione del 3 settembre 1998 (GU L 257 del 19.9.1998, pag. 29) Svizzera Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 257 e CS 4 777), modificata da ultimo il 3 febbraio 1993 (RU 1993 901) Ordinanza del 2 marzo 1998 relativa agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere esplosive (RU 1998 963) Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766) Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 17 giugno 1996 (RU 1996 1867) Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)
Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Sezione III Autorità designatrici Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Social Affairs Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein47 Norvegia Ministry of Labour and Government Administration Svizzera: Ufficio federale dell’energia
47 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell’appendice 2, nonché a quelli dell’allegato XI della direttiva 94/9/CE.
Sezione V Disposizioni aggiuntive
1. Scambio di informazioni
Gli organismi di valutazione della conformità figuranti alla sezione II inviano le informazioni di cui all’articolo 9 paragrafo 2 della direttiva 76/117/CEE agli Stati AELS parti allo SEE, alle autorità competenti svizzere e/o agli altri organismi di valutazione della conformità.
2. Documentazione tecnica
Per quanto riguarda la documentazione tecnica necessaria alle autorità nazionali ai fini delle ispezioni, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone responsabili dell’immissione sul mercato tengano detta documentazione a disposi- zione sul territorio di uno degli Stati membri per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Gli Stati membri s’impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su domanda delle autorità degli altri Stati membri.
Capitolo 9 Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (73/23/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1)
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Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1) Svizzera Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 257 e CS 4 777), modificata da ultimo il 3 febbraio 1993 (RU 1993 901) Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente debole (RU 1994 1185) Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (RU 1994 1199), modificata da ultimo il 5 dicembre 1995 (RU 1995 1024) Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (RU 1997 1016) Ordinanza del 9 aprile 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (RU 1997 1008)
Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Sezione III Autorità designatrici Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Industry and Commerce Ministry of Transport and Communication Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein48 Norvegia Ministry of Labour and Government Administration Svizzera: Ufficio federale dell’energia
48 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la desi- gnazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell’appendice 2, nonché a quelli dell’allegato II della direttiva 89/336/CEE.
Sezione V Disposizioni aggiuntive
1. Documentazione tecnica
Per quanto riguarda la documentazione tecnica necessaria alle autorità nazionali ai fini delle ispezioni, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone responsabili dell’immissione sul mercato tengano detta documentazione a disposi- zione sul territorio di uno degli Stati membri per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Gli Stati membri s’impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su domanda delle autorità degli altri Stati membri.
2. Organismi di normazione
Conformemente all’articolo 11 della direttiva 73/23/CEE, gli Stati membri si comu- nicano i nomi degli organismi incaricati di stabilire le norme di cui all’articolo 5 della direttiva.
3. Organismi competenti
Gli Stati membri si comunicano e riconoscono reciprocamente gli organismi incari- cati di rilasciare i rapporti tecnici e/o i certificati conformemente all’articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 73/23/CEE e all’articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE.
4. Misure speciali
Conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri le misure speciali conformi al para- grafo 1 dello stesso articolo.
5. Autorità competenti
Conformemente all’articolo 10 paragrafo 6 della direttiva 89/336/CEE, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri i nomi delle autorità competenti di cui a detto articolo.
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Capitolo 10 Macchine e materiali per cantieri Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni delle macchine e dei materiali per cantieri (79/113/CEE) (GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 15) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili (84/532/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 111) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori (84/533/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 123) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (84/534/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 130) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura (84/535/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 142) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni (84/536/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 149) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE
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Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano (84/537/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 156) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (86/662/CEE) (GU L 384 del 31.12.1986, pag. 1) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba (84/538/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 171) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Svizzera Nessuna disposizione legislativa
Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Sezione III Autorità designatrici Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Industry and Commerce Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein49 Norvegia Ministry of Local Government and Regional Development Svizzera: Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio
49 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la desi- gnazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell’appendice 2, nonché ai principi dell’allegato II della direttiva 84/532/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 88/665/CEE del Consiglio.
Capitolo 11 Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 12 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (71/347/CEE) (GU L 239 del 28.10.1971, pag. 1) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 12 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (71/349/CEE) (GU L 239 del 28.10.1971, pag. 15) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d’acqua fredda (75/33/CEE) (GU L 14 del 20.1.1975, pag. 1) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (76/765/CEE) (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 143) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri (77/95/CEE) (GU L 026 del 31.1.1977, pag. 59) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE
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Direttiva del Consiglio del 5 dicembre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico (78/1031/CEE) (GU L 364 del 27.12.1978, pag. 1) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio dell’11 settembre 1979 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d’acqua calda (79/830/CEE) (GU L 259 del 15.10.1979, pag. 1) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli auto- veicoli (86/217/CEE) (GU L 152 del 6.6.1986, pag. 48) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1990 sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (90/384/CEE) (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 1) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (75/106/CEE) (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti- misura (75/107/CEE) (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 20 gennaio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (76/211/CEE) (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE
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Direttiva del Consiglio del 15 gennaio 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (80/232/CEE) (GU L 51 del 25.2.1980, pag. 1) modificata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Svizzera Ordinanza del 21 maggio 1986 sui misuratori di energia termica (RS 941.231) e successive modifiche Ordinanza del 15 luglio 1970 concernente le dichiarazioni vincolanti nel commercio di beni quantitativamente misurabili (RS 941.281) e successive modifiche Ordinanza del 25 ottobre 1972 sulle dichiarazioni (RS 941.281.1) e successive modifiche Ordinanza del 3 dicembre 1973 sulle misure di volume (RS 941.211) e successive modifiche Ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (RS 941.210) Ordinanza del 15 agosto 1986 sugli strumenti per pesare (RS 941.221.1)
Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1979 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, che abroga la direttiva 71/354/CEE (80/181/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/617/CEE del Consiglio del 27 novembre 1989 (GU L 357 del 7.12.1989, pag. 28) Direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (71/316/CEE) modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 42) Direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da
5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione
media da 1 grammo a 10 chilogrammi (71/317/CEE) (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 14)
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Direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas (71/318/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 82/623/CEE della Commissione del 1° luglio 1982 (GU L 252 del 27.8.1982, pag. 5) Direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dell’acqua (71/319/CEE) (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 32) Direttiva del Consiglio del 12 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dell’acqua (71/348/CEE) (GU L 239 del 25.10.1971, pag. 9) Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate (73/362/CEE) modificata da ultimo dalla direttiva 85/146/CEE della Commissione del 31 gennaio 1985 (GU L 54 del 23.2.1985, pag. 29) Direttiva del Consiglio del 4 marzo 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (74/148/CEE) (GU L 84 del 28.3.1974, pag. 3) Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori conti- nui (75/410/CEE) (GU L 183 del 14.7.1975, pag. 25) Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (76/766/CEE) (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 149) Direttiva del Consiglio del 4 novembre 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica (76/891/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 82/621/CEE della Commissione del 1° luglio 1982 (GU L 252 del 27.8.1982, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 5 aprile 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall’acqua (77/313/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 82/625/CEE della Commissione del 1° luglio 1982 (GU L 252 del 27.8.1982, pag. 10)
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Svizzera Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1993 3149) Ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RU 1994 3109) Ordinanza dell’8 aprile 1991 sugli strumenti di misura di lunghezza (RU 1991 1306) Ordinanza del 1° dicembre 1986 sugli apparecchi di misurazione per liquidi altri che l’acqua (RU 1987 216) Ordinanza del 15 agosto 1986 sui pesi (RU 1986 2022), modificata da ultimo il 21 novembre 1995 (RU 1995 5646) Ordinanza del 4 agosto 1986 sugli strumenti di misura delle quantità di gas (RU 1986 1491) Ordinanza del 4 agosto 1986 sugli apparecchi misuratori per l’energia e la potenza elettriche (RU 1986 1496)
Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Sezione III Autorità designatrici Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Industry and Commerce Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein50 Norvegia Ministry of Trade and Industry Svizzera: Ufficio federale di metrologia
50 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Industry and Commerce Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein51 Norvegia Ministry of Trade and Industry Svizzera: Ufficio federale di metrologia
Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell’appendice 2, nonché, per i prodotti contemplati da tale direttiva, dell’allegato V della direttiva 90/384/CEE.
Sezione V Disposizioni aggiuntive
1. Scambio di informazioni
Gli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione II mettono periodicamente a disposizione degli Stati AELS parti allo SEE e delle autorità competenti svizzere le informazioni di cui al numero 1.5 dell’allegato II della diret- tiva 90/384/CEE. Gli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione II possono richiede- re le informazioni di cui al numero 1.6 dell’allegato II della direttiva 90/384/CEE.
2. Imballaggi preconfezionati
La Svizzera riconosce i controlli effettuati conformemente alle disposizioni legisla- tive vigenti nello SEE di cui alla sezione I da un organismo degli Stati AELS parti allo SEE figurante alla sezione II per l’immissione sul mercato in Svizzera degli imballaggi preconfezionati degli Stati AELS parti allo SEE. Per quanto riguarda il controllo statistico dei quantitativi dichiarati sugli imballaggi preconfezionati, gli Stati AELS parti allo SEE riconoscono il metodo svizzero specifi- cato agli articoli 24–40 dell’ordinanza sulle dichiarazioni (RS 941.281.1) come equi- valente al metodo degli Stati AELS parti allo SEE definito nell’allegato II della diretti- va 75/106/CEE e della direttiva 76/211/CEE, modificata dalla direttiva 78/891/CEE. I produttori svizzeri i cui imballaggi preconfezionati sono conformi alla legislazione vigente nello SEE e che sono stati controllati sulla base del metodo svizzero appongo- no il marchio «e» sui loro prodotti esportati negli Stati AELS parti allo SEE.
51 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Capitolo 12 Veicoli a motore Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/156/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 (GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1 ) Direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (70/157/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva /96/20/CEE della Commissione del 27 marzo 1996 (GU L 92 del 13.4.1996, pag. 23) Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dai veicoli a motore (70/220/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 ottobre 1996 (GU L 282 dell’1.11.1996, pag. 64) Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/221/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/19/CE della Commissione del 18 aprile 1997 (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri all’alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/222/CEE) (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 25)
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Direttiva del Consiglio del 8 giugno 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/311/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 92/62/CEE della Commissione del 2 luglio 1992 (GU L 199 del 18.7.1992, pag. 33) Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/387/CEE) (GU L 176 del 10.8.1970, pag. 5) Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (70/388/CEE) (GU L 176 del 10.8.1970, pag. 12) Direttiva del Consiglio del 1° marzo 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (71/127/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 88/321/CEE della Commissione del 16 maggio 1988 (GU L 147 del 14.6.1988, pag. 77) Direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (71/320/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/12/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 (GU L 081 del 18.3.1998, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (72/245/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione del 31 ottobre 1995 (GU L 266 dell’8.11.1995, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 2 agosto 1972 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (72/306/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/20/CE della Commissione del 18 aprile 1997 (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 21)
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Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell’abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili) (74/60/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 78/632/CEE della Commissione del 19 maggio 1978 (GU L 206 del 29.7.1978, pag. 26) Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (74/61/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 95/56/CE della Commissione dell’8 novembre 1995 (GU L 286 del 29.11.1995, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 4 giugno 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (comportamento del dispositivo di guida in caso di urto) (74/297/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 91/662/CEE della Commissione del 6 dicembre 1991 (GU L 366 del 31.12.1991, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio) (74/408/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE della Commissione del 31 agosto 1996 (GU L 186 del 25.7.1996, pag. 28) Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (74/483/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43)52
52 La direttiva del Consiglio 87/354/CEE non è ancora stata interamente integrata nell’Accordo SEE. L’integrazione sarà completata in occasione del prossimo aggiornamento del capitolo I, Veicoli a motore, dell’allegato II dell’Accordo SEE.
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Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (75/443/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/39/CE della Commissione del 24 giugno 1997 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 15) Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (76/114/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43)53 Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (76/115/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CEE della Commissione del 17 giugno 1996 (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95) Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (76/756/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione dell’11giugno 1997 (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (76/757/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/29/CE della Commissione dell’11 giugno
1997 (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 11)
Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d’ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (76/758/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione dell’11 giugno 1997 (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 25)
53 La direttiva del Consiglio 87/354/CEE non è ancora stata interamente integrata nell’Accordo SEE. L’integrazione sarà completata in occasione del prossimo aggiornamento del capitolo I, Veicoli a motore, dell’allegato II de l’Accordo SEE.
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Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (76/759/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/277/CEE della Commissione del 28 marzo 1989 (GU L 109 del 20.4.1989, pag. 25) Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (76/760/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43)54 Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori (76/761/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione del 1° agosto 1989 (GU L 265 del 12.9.1989, pag. 15) Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori (76/762/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43)55 Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (77/389/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/64/CE della Commissione del 2 ottobre 1996 (GU L 258 dell’11.10.1996, pag. 26)
54 La direttiva del Consiglio 87/354/CEE non è ancora stata interamente integrata nell’Accordo SEE. L’integrazione sarà completata in occasione del prossimo aggiornamento del capitolo I, Veicoli a motore, dell’allegato II dell’Accordo SEE. 55 La direttiva del Consiglio 87/354/CEE non è ancora stata interamente integrata nell’Accordo SEE. L’integrazione sarà completata in occasione del prossimo aggiornamento del capitolo I, Veicoli a motore, dell’allegato II dell’Accordo SEE.
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Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (77/538/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/518/CEE della Commissione del 1° agosto 1989 (GU L 265 del 12.9.1989, pag. 24) Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (77/539/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/32/CE della Commissione dell’11 giugno 1997 (GU L 177 del 30.6.1997, pag. 63) Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a moto- re (77/540/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43)56 Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di rite- nuta dei veicoli a motore (77/541/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/36/CE della Commissione del 17 giugno 1996 (GU L 178 del 17.7.1996, pag. 15) Direttiva del Consiglio del 27 settembre 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (77/649/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione del 30 ottobre 1990 (GU L 341 del 6.12.1990, pag. 20) Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (78/316/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 94/53/CE della Commissione del 15 novembre 1994 (GU L 299 del 22.11.1994, pag. 26)57
56 La direttiva del Consiglio 87/354/CEE non è ancora stata interamente integrata nell’Accordo SEE. L’integrazione sarà completata in occasione del prossimo aggiornamento del capitolo I, Veicoli a motore, dell’allegato II dell’Accordo SEE. 57 La direttiva della Commissione 94/53/CE non è ancora stata integrata nell’Accordo SEE. L’integrazione sarà completata in occasione del prossimo aggiornamento del capitolo I, Veicoli a motore, dell’allegato II dell’Accordo SEE.
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Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappan- namento delle superfici vetrate dei veicoli a motore (78/317/CEE) (GU L 81 del 28.3.1978, pag. 27) Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore (78/318/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 94/68/CE della Commissione del 16 dicembre 1994 (GU L 354 del 31.12.1994, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell’abitacolo dei veicoli a motore (78/548/CEE) (GU L 168 del 26.6.1978, pag. 40) Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore (78/549/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CE della Commissione del 21 dicembre 1994 (GU L 354 del 31.12.1994, pag. 10) Direttiva del Consiglio del 16 ottobre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (78/932/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43)58 Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore (80/1268/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione del 17 dicembre 1993 (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39) Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (80/1269/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/21/CE della Commissione del 18 aprile 1997 (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 31)
58 La direttiva del Consiglio 87/354/CEE non è ancora stata integrata nell’Accordo SEE. L’integrazione sarà completata in occasione del prossimo aggiornamento del capitolo I, Veicoli a motore dell’allegato II dell’Accordo SEE.
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Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (96/53/CE)(GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59) Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1987 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (88/77/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE del Consiglio del 22 gennaio 1996 (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 13 aprile 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi (89/297/CEE) (GU L 124 del 5.5.1989, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (89/459/CEE) (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 4) Direttiva del Consiglio del 27 marzo 1991 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi (91/226/CEE) (GU L 103 del 23.4.1991, pag. 5) Direttiva del Consiglio del 10 febbraio 1992 concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (92/6/CEE) (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27) Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1992 relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 (92/21/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 95/48/CE della Commissione del 20 settembre 1995 (GU L 233 del 30.9.1995, pag. 73) Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1992 relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (92/22/CEE) (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 11) Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1992 relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (92/23/CEE) (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95)
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Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1992 relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (92/24/CEE) (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154) Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1992 relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N (92/114/CEE) (GU L 409 del 31.12.1992, pag. 17) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli (94/20/CE) (GU L 195 del 29.7.1994, pag. 1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (95/28/CE) (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1) Direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 169 dell’8.7.1996, pag. 1) Direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 7) Direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1 e GU L 263 del 25.9.1997, pag. 30) Svizzera Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RU 1995 4145), modificata da ultimo il 21 aprile 1997 (RU 1997 1280) Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l’approvazione del tipo di veicolo stradale (RU 1995 3997)
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Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista delle autorità competenti in materia di omologazione, di servizi tecnici e di organi di collaudo. Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Justice Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein59 Norvegia Ministry of Transport and Communications Svizzera: Autorità competenti in materia di omologazione Ufficio federale delle strade Sezione delle omologazioni CH-3003 Berna
Sezione III Autorità designatrici Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Justice Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein60 Norvegia Ministry of Transport and Communication Svizzera: Ufficio federale delle strade
Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici fanno riferimento alle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I.
59 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità. 60 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Sezione V Disposizioni aggiuntive Le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente alle relazioni tra la Svizzera, da una parte, e gli Stati AELS parti allo SEE, dall’altra.
1. Scambio di informazioni
Le autorità competenti in materia di omologazione della Svizzera e degli Stati mem- bri si scambiano in particolare le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 5 e 6 della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione. Se la Svizzera o gli Stati AELS parti allo SEE rifiutano di accordare un’omolo- gazione conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, modi- ficata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione, le loro autorità competenti se ne informano reciprocamente indicando i motivi delle loro decisioni.
2. Riconoscimento delle omologazioni per tipo di veicolo
La Svizzera riconosce anche le omologazioni per tipo di veicolo rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente allegato dalle autorità competenti in materia di omologazioni figuranti alla sezione II del presente capitolo, conformemente alle disposizioni della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione, e ancora in vigore negli Stati AELS parti allo SEE. Gli Stati AELS parti allo SEE riconoscono le omologazioni per tipo di veicolo stabilite dalla Svizzera se i requisiti svizzeri sono giudicati equivalenti ai requisiti della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione. Il riconoscimento delle omologazioni per tipo di veicolo rilasciate dalla Svizzera sarà sospeso qualora la Svizzera non adegui la sua legislazione a tutta la legislazione corrispondente all’omologazione per tipo di veicolo in vigore negli Stati AELS parti allo SEE.
3. Clausole di salvaguardia delle omologazioni per tipo di veicolo
Immatricolazione e immissione in servizio 1. Ciascuno Stato AELS parte allo SEE e la Svizzera immatricolano i veicoli nuovi o ne consentono la vendita o l’immissione in servizio per motivi attinenti alla loro fabbricazione o al loro funzionamento se e solo se detti veicoli sono accompagnati da un certificato di conformità valido. Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato AELS parte dello SEE e la Svizzera non possono vietarne la vendita, ma possono rifiutarne l’immatricolazione permanente o l’entrata in servizio finché non sono completati.
2. Ciascuno Stato AELS parte allo SEE e la Svizzera permettono la vendita o
l’immissione in servizio di componenti o di entità tecniche se e solo se dette compo- nenti o entità tecniche soddisfano i requisiti della specifica direttiva pertinente o i
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requisiti della legislazione svizzera corrispondente alla specifica direttiva corrispon- dente. 3. Se uno Stato AELS parte allo SEE o la Svizzera stabilisce che determinati veico- li, componenti o entità tecniche di un particolare tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità in corso di validità o marcati in maniera adeguata, compro- mettono gravemente la sicurezza stradale, detto Stato AELS parte allo SEE o la Svizzera può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutarsi di immatricolare detti veicoli o vietare la vendita o l’immissione in servizio sul loro territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Lo Stato AELS parte allo SEE in questione o la Svizzera ne informa immediatamente gli altri Stati AELS parti allo SEE interes- sati e la Svizzera, indicando i motivi della propria decisione. Se la Svizzera o lo Stato AELS parte allo SEE che ha proceduto all’omologazione contesta i pretesi rischi per la sicurezza stradale che gli sono stati notificati, la Svizzera o gli Stati AELS parti allo SEE interessati si adoperano per risolvere la controversia. Il Comi- tato è tenuto informato e procede, se del caso, alle consultazioni necessarie per trovare una soluzione. Misure relative alla conformità della produzione
1. Quando ha proceduto a un’omologazione, uno Stato AELS parte allo SEE o la
Svizzera prende le misure previste all’allegato X della direttiva quadro 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione per quanto riguarda detta omologazione, al fine di verificare, se del caso in cooperazione con le autorità competenti in materia di omologazione degli altri Stati AELS parti allo SEE o della Svizzera, se sono adottate le misure necessarie per garantire che i veicoli, i sistemi, le componenti o le entità tecniche prodotti siano conformi al tipo omologato.
2. Quando ha proceduto a un’omologazione, uno Stato AELS parte allo SEE o la
Svizzera prende le misure di cui all’allegato X della direttiva quadro 70/156/CEE modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione per quanto riguarda detta omologazione, al fine di verificare, se del caso in cooperazione con le autorità competenti in materia di omologazione degli altri Stati AELS parti allo SEE o della Svizzera, se le misure di cui al paragrafo 1 continuano ad essere adeguate e se i veicoli, i sistemi, le compo- nenti o le entità tecniche prodotte rimangono conformi al tipo omologato. La verifica effettuata al fine di assicurare la conformità al tipo omologato si limita alle procedu- re di cui al punto 2 dell’allegato X della direttiva quadro 70/156/CEE modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione e nelle singole direttive che prevedono requisiti speci- fici. Non conformità al tipo omologato 1. Vi è non conformità al tipo omologato quando, rispetto alla scheda di omologa- zione e/o al fascicolo di omologazione, si constatano divergenze che non sono state autorizzate, ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 3 o paragrafo 4, dalla Svizzera o dallo Stato AELS parte allo SEE che ha proceduto all’omologazione. Un veicolo non può essere considerato non conforme al tipo omologato quando le tolleranze previste da specifiche direttive sono rispettate.
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2. Se la Svizzera o uno Stato AELS parte allo SEE che ha proceduto a un’omolo-
gazione constata che determinati veicoli, componenti o entità tecniche accompa- gnate da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo che ha omologato, la Svizzera o detto Stato AELS parte allo SEE prende le misure necessarie affinché i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotti ritornino ad essere conformi al tipo omologato. Le autorità competenti in materia di omologazione della Svizzera o dello Stato AELS parte allo SEE notifica- no ai loro corrispondenti degli Stati AELS parti allo SEE e/o della Svizzera le misu- re adottate, che possono andare sino al ritiro dell’omologazione. 3. Se uno Stato AELS parte allo SEE o la Svizzera stabilisce che determinati veico- li, componenti o entità tecniche accompagnate da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo che ha omologato, detto Stato AELS parte dello SEE o la Svizzera può chiedere alla Svizzera o allo Stato AELS parte dello SEE che ha proceduto all’omologazione di verificare se i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotti siano conformi al tipo omologa- to. Tale verifica dev’essere effettuata il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla data della domanda.
4. Nel caso:
– di un’omologazione per tipo di veicolo, qualora la non conformità di un vei- colo derivi esclusivamente dalla non conformità di un sistema, di una com- ponente o di un’entità tecnica, o – di un’omologazione per tipo in varie tappe, qualora la non conformità di un veicolo completo derivi esclusivamente dalla non conformità di un sistema, di una componente o di un’entità tecnica che fa parte integrante del veicolo incompleto, o dello stesso veicolo incompleto, le autorità competenti per l’omologazione del veicolo chiedono alla Svizzera, allo Stato AELS parte allo SEE o agli Stati AELS parti allo SEE che hanno rilasciato l’omologazione del sistema, della componente, dell’entità tecnica o del veicolo incompleto di prendere le misure necessarie affinché i veicoli prodotti ritornino ad essere conformi al tipo omologato. Tali misure dovranno essere prese il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla data della domanda, se del caso in cooperazione con la Svizzera o con lo Stato AELS parte allo SEE che l’ha for- mulata. Quando è stata dimostrata una non conformità, le autorità competenti in materia di omologazione della Svizzera o dello Stato AELS parte allo SEE che ha omologato il sistema, la componente o l’entità tecnica oppure il veicolo incompleto in questione prendono le misure di cui all’articolo 11 paragrafo 2 della direttiva quadro 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione.
5. Le autorità competenti in materia di omologazione degli Stati AELS parti allo
SEE o della Svizzera si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un’omologazione e dei motivi che giustificano detta misura.
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6. Se la Svizzera o lo Stato AELS parte allo SEE che ha proceduto all’omologa-
zione contesta il difetto di conformità di cui è stato informato, gli Stati AELS parti allo SEE interessati e la Svizzera si impegnano a risolvere la controversia. Il Comi- tato sono tenuti informati e procedono, se del caso, alle opportune consultazioni per trovare una soluzione.
Capitolo 13 Trattori agricoli o forestali Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (74/150/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) Direttiva del Consiglio del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (74/151/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/38/CE della Commissione, del 3 giugno 1998 (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 13) Direttiva del Consiglio del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (74/152/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (74/346/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/40/CE della Commissione dell’8 giugno 1998 (GU L 171 del 17.6.1998, pag. 28)
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Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergi- cristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (74/347/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) Direttiva del Consiglio del 20 mai 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (75/321/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/39/CE della Commissione del 5 giugno 1998 (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 15) Direttiva del Consiglio del 20 mai 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radio- elettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote (75/322/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) Direttiva del Consiglio del 6 aprile 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (76/432/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (76/763/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) Direttiva del Consiglio del 29 marzo 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (77/311/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
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Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (77/536/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/680/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 26) Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote (77/537/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (78/764/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre
1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
Direttiva del Consiglio del 17 ottobre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (78/933/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1979 concer- nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (79/532/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1979 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (79/533/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
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Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1979 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (79/622/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 88/413/CEE della Commissione del 22 giugno 1988 (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 32) Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (80/720/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre
1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e fore- stali a ruote ed alla relativa protezione (86/297/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (86/298/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/682/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 29) Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa all’installazione, all’ubicazione, al funzionamento e all’identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (86/415/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (87/402/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/681/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 27)
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Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (89/173/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) Svizzera Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (RU 1995 4171) Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l’approvazione del tipo di veicolo stradale (RU 1995 3997)
Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente allegato, una lista delle autorità competenti in materia di omologazione, dei servizi tecnici e degli organi di collaudo. Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Justice Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein61 Norvegia Ministry of Transport and Communication Svizzera: Autorità competenti in materia di omologazione Ufficio federale delle strade, Sezione delle omologazioni CH 3003 Berna
61 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Sezione III Autorità designatrici Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Justice Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein62 Norvegia Per l’omologazione, taluni elementi e caratteristiche, la velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico, i retrovisori, il campo di visibilità e i tergicristalli, il dispositivo di sterzo, la soppressione delle perturbazioni radioelettriche prodotte dai motori ad accensione comandata, la frenatura, le misure da prendere contro le emissioni di agenti inquinanti provenienti da motori diesel, l’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, l’omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, i dispositivi di rimorchio e di retromarcia, l’installazione, l’alloggiamento, il funzionamento e l’identificazione dei comandi, taluni elementi e caratteristiche dei trattori a ruote: Ministry of Transport and Communication Per i sedili per accompagnatori, il livello sonoro all’orecchio dei conducenti, i dispositivi di protezione in caso di capo- volgimento, il sedile del conducente, lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida nonché agli sportelli e ai finestrini, le prese di forza, i dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori a carreggiata stretta, i dispositivi di protezione, montati anteriormente, in caso di capovolgimento dei trattori a carreggiata stretta Ministry of Labour and Government Administration Svizzera: Ufficio federale delle strade
Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici fanno riferimento alle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative figuranti alla sezione I.
62 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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Sezione V Disposizioni aggiuntive Scambio di informazioni Le autorità competenti degli Stati AELS parti allo SEE e della Svizzera si comuni- cano reciprocamente i veicoli, i dispositivi e i sistemi conformi (art. 5 e 6, direttiva 74/150/CEE) e non conformi (art. 8, direttiva 74/150/CEE) immessi sul mercato.
Capitolo 14 Buona pratica di laboratorio (Good Laboratory Practice) Campo d’applicazione e prodotti contemplati Le disposizioni del presente capitolo settoriale si applicano alle prove a norma della GLP dei prodotti chimici, siano essi sostanze o preparati, contemplati dalle disposi- zioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I. Ai fini del presente capitolo, non si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del presente alle- gato relative all’origine. Se non si forniscono definizioni specifiche, si applicano le definizioni dei «principi OCSE della buona pratica di laboratorio» [allegato II della decisione del Consiglio OCSE del 12 maggio 1981 C(81)30(final)], delle «guide alle procedure di controllo di conformità della buona pratica di laboratorio» [allegato 1 della decisione/racco- mandazione del Consiglio dell’OCSE del 2 ottobre 1989 C(89)87 (final)] e dei documenti consensuali GLP, Serie OCSE sui principi della buona pratica di labora- torio e controllo di conformità, e tutti i relativi emendamenti. Gli Stati membri riconoscono l’equivalenza dei rispettivi programmi di controllo di conformità della buona pratica di laboratorio conformi alle suddette decisioni e raccomandazioni dell’OCSE e alle procedure e ai principi legislativi, regolamentari e amministrativi di cui alla sezione IV. Gli Stati membri accettano reciprocamente gli studi e i dati che ne derivano, prodotti dai centri di prova degli altri Stati membri di cui alla sezione II a condizione che essi partecipino al programma di controllo di conformità alla buona pratica di laboratorio di tale Stato membro conformemente ai principi e alle disposizioni di cui sopra. Gli Stati membri accettano reciprocamente le conclusioni delle valutazioni degli studi e delle ispezioni dei centri di prova svolte dalle autorità di controllo di cui alla sezione III.
Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Per quanto riguarda le prove dei prodotti chimici conformemente alla GLP, si appli- cano le parti pertinenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative elencate qui di seguito.
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Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 Stati AELS parti allo SEE Additivi in alimenti per animali: Direttiva del Consiglio del 18 aprile 1983 che stabilisce linee direttrici per la valutazione di alcuni prodotti utilizzati nell’alimentazione degli animali (83/228/CEE) (GU L 126 del 13.5.1983, pag. 23) emendata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 16 febbraio 1987 che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell’alimentazione degli animali (87/153/CEE), (GU L 64 del 7.2.1987, pag. 19) emendata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Prodotti alimentari: Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari 89/397/CEE (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23) emendata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Direttiva del Consiglio del 29 ottobre 1993 riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (93/99/CEE) (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14) emendata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Cosmetici: Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1993 recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concer- nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (93/35/CEE) (GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32) emendata successivamente e integrata nell’Accordo SEE Svizzera Non ci sono disposizioni legislative relative alla GLP
Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE Prodotti chimici (nuovi ed esistenti): Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 concer- nente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (87/18/CEE) (GU L 15 del 17.1.1987, pag. 29)
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Direttiva del Consiglio del 30 aprile 1992 recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (92/32/CEE) (GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1) Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (88/379/CEE) (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14) Regolamento del Consiglio del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (793/93/CEE) (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1) Prodotti medicinali: Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/318/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove delle specialità medicinali (87/19/CEE) (GU L 15 del 17.1.1987, pag. 31) Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 65/65/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (87/21/CEE) (GU L 15 del 17.1.1987, pag. 36) Direttiva della Commissione del 19 luglio 1991 che modifica l’allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocollo analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali (91/507/CEE) (GU L 270 del 26.9.1991, pag. 32) Medicamenti veterinari: Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme a ai protocolli analitici, tossico- farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (87/20/CEE) (GU L 15 del 17.1.1987, pag. 34)
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Direttiva della Commissione del 20 marzo 1992, che modifica l’allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (92/18/CEE) (GU L 97 del 10.4.1992, pag. 1) Prodotti fitosanitari: Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (91/414/CEE) (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) Direttiva della Commissione del 27 luglio 1993 recante modifica alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei fitosanitari (93/71/CEE) (GU L 221 del 31.8.1993, pag. 27). Direttiva della Commissione del 14 luglio 1995 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (95/35/CE) (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 6). Svizzera Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 21 dicembre 1995 (RU 1997 1155) Ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l’ambiente (RU 1986 1254), modificata da ultimo il 4 novembre 1998 (RU 1999 39) Legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni (RU 1972 430), modificata da ultimo il 21 dicembre 1995 (RU 1997 1155) Ordinanza del 19 settembre 1983 sui veleni (RU 1983 1387), modificata da ultimo il 4 novembre 1998 (RU 1999 56) Regolamenti del 25 maggio 1972 per l’applicazione della convenzione intercantonale per il controllo dei medicamenti, modificati da ultimo il 23 novembre 1995
Sezione II Organismi di valutazione della conformità Ai fini del presente capitolo settoriale, per «organismi di valutazione della confor- mità» si intendono i centri di prova riconosciuti nel quadro del programma di con- trollo GLP di ciascuno Stato membro.
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Il Comitato compila e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 dell’allegato, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri conformemente alla sezione V del presente capitolo, un elenco dei centri di prova risultati conformi ai principi GLP.
Sezione III Autorità designatrici Ai fini del presente capitolo settoriale, per «autorità designatrici» si intendono le autorità di controllo ufficiali GLP. Stati AELS parti allo SEE: Islanda Ministry of Industry and Commerce Liechtenstein Il Governo del Liechtenstein63 Norvegia The Norwegian Metrology Accreditation Service Svizzera: Autorità competenti in materia di omologazione Ufficio federale delle strade, Sezione delle omologazioni CH 3003 Berna Studi ambientali su tutti i prodotti Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio CH-3003 Berna Studi sanitari sui prodotti farmaceutici Ufficio intercantonale per il controllo dei medicamenti (OICM) Erlachstrasse 8 Casella postale CH-3000 Berna 9 Studi sanitari su tutti i prodotti tranne i prodotti farmaceutici Ufficio federale della sanità pubblica Divisione prodotti chimici CH-3003 Berna
Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Ai fini del presente capitolo settoriale, per «designazione degli organismi di valuta- zione della conformità» si intende la procedura tramite la quale le autorità di con- trollo GLP riconoscono che i centri di prova sono conformi ai principi GLP. A tal
63 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a nominare a una data ulteriore gli organi nazionali specifici appropriati dell’amministrazione che saranno responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
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fine, esse applicano i principi e le procedure delle loro disposizioni elencate qui di seguito, che sono riconosciuti equivalenti e conformi ai summenzionati atti del Consiglio dell’OCSE C(81)30 (final) e C(89)87 (final): Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (87/18/CEE) (GU L 15 del 17.1.1987, pag. 29) Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l’ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (GLP) (88/320/CEE) (GU L 145 dell’11.6.1988, pag. 35) Direttiva della Commissione del 18 dicembre 1989 che adatta al progresso tecnico l’allegato della direttiva 88/320/CEE del Consiglio concernente l’ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (GLP) (90/18/CEE) (GU L 11 del 13.1.1990, pag. 37) Svizzera: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 21 dicembre 1995 (RU 1197 1155) Ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l’ambiente (RU 1986 1254), modificata da ultimo il 4 novembre 1998 (RU 1999 39) Legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni (RU 1972 435), modificata da ultimo il 21 dicembre 1995 (RU 1197 1155) Ordinanza del 19 settembre 1983 sui veleni (RU 1983 1387), modificata da ultimo il 4 novembre 1998 (RU 1999 56) Procedure e principi relativi alle GLP in Svizzera, DFI/ UICM, marzo 1986
Sezione V Disposizioni aggiuntive
1. Scambio di informazioni
Conformemente all’articolo 12 del presente allegato, gli Stati membri si forniscono in particolare, almeno una volta l’anno, un elenco dei centri di prova che, alla luce dei risultati delle ispezioni e delle verifiche degli studi, risultano conformi alla buona pratica di laboratorio; gli Stati membri si comunicano inoltre le date di ispe- zione o di verifica e la loro situazione dal punto di vista della conformità.
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Conformemente all’articolo 6 del presente allegato, se un centro di prova di cui alla sezione II del presente capitolo settoriale che dichiara di applicare la buona pratica di laboratorio non risulta conforme a tale pratica in misura tale da rischiare di com- promettere l’integrità o l’autenticità degli studi che effettua, gli Stati membri se ne danno reciprocamente e tempestivamente comunicazione. Gli Stati membri si forniscono reciprocamente ogni ulteriore informazione su un’ispezione o una verifica di uno studio di un centro di prova svolte in risposta ad una ragionevole richiesta di uno Stato membro.
2. Ispezioni dei centri di prova
Ciascuno Stato membro può chiedere ulteriori ispezioni o verifiche di studi dei centri di prova se vi è un dubbio documentato che una prova sia stata eseguita conformemente alla buona pratica di laboratorio. Se, in casi eccezionali, i dubbi persistono e lo Stato membro richiedente può giusti- ficare una particolare preoccupazione, esso può designare, conformemente all’arti- colo 8 del presente allegato, uno o più esperti delle sue autorità di cui alla sezione III che partecipino ad un’ispezione del laboratorio o alla verifica di uno studio svolte dalle autorità dell’altro Stato membro.
3. Riservatezza
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 52 della Convenzione, gli Stati mem- bri rispettano la riservatezza di qualsiasi informazione portata a loro conoscenza ai sensi del presente capitolo settoriale o giunta a loro conoscenza nel quadro della partecipazione a un’ispezione o alla verifica di uno studio e che rientra nella defini- zione di segreto commerciale o informazione commerciale o finanziaria riservata. Essi trattano tali informazioni almeno con la stessa riservatezza con cui le tratta lo Stato membro che le fornisce e si assicurano che qualsiasi autorità cui le informa- zioni sono trasmesse le tratti allo stesso modo.
4. Cooperazione
Ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, ciascuno Stato membro può, a richie- sta, partecipare in qualità di osservatore a un’ispezione di un centro di prova effet- tuata dalle autorità di un altro Stato membro con il consenso del centro di prova interessato al fine di assicurare una comprensione continuativa delle procedure di ispezione dell’altro Stato membro.
Capitolo 15 Ispezioni della buona pratica di fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP) e certificazione delle partite dei medicinali Campo di applicazione e prodotti contemplati Le disposizioni del presente capitolo settoriale coprono tutti i medicinali prodotti industrialmente in Svizzera e negli Stati AELS parti allo SEE ed ai quali si applica- no i requisiti della buona pratica di fabbricazione (Good Maufacturing Practice, GMP).
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Per i prodotti medicinali contemplati dal presente capitolo, ciascuno Stato membro riconosce le conclusioni delle ispezioni dei produttori eseguite dai servizi ispettivi competenti degli altri Stati membri e le relative autorizzazioni di fabbricazione rilasciate dalle autorità competenti degli altri Stati membri. I certificati di conformità dei produttori di ciascuna partita alle relative specificazio- ni sono riconosciuti dagli altri Stati membri senza ulteriori controlli all’importa- zione. Inoltre, i rilasci ufficiali delle partite eseguiti da un’autorità dello Stato membro esportatore sono riconosciuti dagli altri Stati membri. Per «medicinali» si intendono tutti i prodotti disciplinati dalla legislazione farma- ceutica degli Stati AELS parti allo SEE e della Svizzera elencati nella sezione I del presente capitolo. La definizione del termine «medicinali» comprende tutti i prodotti per uso umano e veterinario, quali i prodotti farmaceutici chimici e biologici, immu- nologici, i radiofarmaci, i prodotti medicinali stabili derivati dal sangue umano o dal plasma umano, le pre-miscele per la preparazione di mangimi medicamentosi veteri- nari e, se del caso, vitamine, minerali, rimedi erboristici e medicinali omeopatici. La buona pratica di fabbricazione (GMP) è quella parte dell’assicurazione della qualità che garantisce che i prodotti siano costantemente realizzati e controllati nel rispetto delle norme di qualità adeguate all’uso cui sono destinati e secondo le prescrizioni concernenti l’autorizzazione per l’immissione in commercio nonché secondo le specifiche dei prodotti. Ai fini del presente capitolo, la GMP comprende il sistema con il quale il produttore riceve le specifiche del prodotto e del processo dal titolare o dal richiedente dell’autorizzazione per l’immissione in commercio e si accerta che il medicinale sia prodotto in conformità a tali specifiche (equivalente alla persona qualificata per la certificazione negli Stati AELS parti allo SEE). Per quanto riguarda i medicinali contemplati dalla legislazione della Svizzera non- ché degli Stati AELS parti allo SEE, l’impresa produttrice può chiedere, ai fini del presente allegato, che il servizio di ispezione competente locale proceda a un’ispe- zione. La presente disposizione si applica, tra l’altro, alla produzione di prodotti intermedi e di ingredienti farmaceutici attivi e di prodotti destinati ad essere utiliz- zati in prove cliniche, nonché alle ispezioni prima dell’immissione in commercio. Le disposizioni operative sono illustrate in modo particolareggiato nella sezione III, paragrafo 3. Certificazione dei produttori Su richiesta di un esportatore, di un importatore o dell’autorità competente di un altro Stato membro, le autorità responsabili della concessione delle autorizzazioni di produzione e della supervisione della fabbricazione dei medicinali certificano che il produttore: – è adeguatamente autorizzato a produrre il medicinale in questione o ad ese- guire l’operazione di produzione pertinente specificata; – è soggetto a periodiche ispezioni delle autorità;
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– soddisfa i requisiti nazionali di GMP riconosciuti equivalenti dagli Stati mem- bri, elencati nella sezione I del presente capitolo. Qualora si utilizzino come riferimento requisiti GMP diversi, ciò dev’essere indicato nel certificato. I certificati specificano inoltre il sito (i siti) di fabbricazione (e gli eventuali labora- tori di prova operanti in appalto). I certificati vengono rilasciati celermente, e il tempo richiesto non deve superare i trenta giorni di calendario. In casi eccezionali, ad esempio quando si deve procedere a una nuova ispezione, il suddetto periodo può essere portato a sessanta giorni. Certificazione delle partite Ciascuna partita esportata è accompagnata da un certificato di partita redatto dal fabbricante (autocertificazione) dopo un’esauriente analisi qualitativa, un’analisi quantitativa di tutti i costituenti attivi e tutte le altre prove o verifiche necessarie per garantire la qualità del prodotto conformemente ai requisiti dell’autorizzazione per l’immissione in commercio. Detto certificato attesta che la partita soddisfa le relative specifiche e viene conservato dall’importatore della partita che, a richiesta, lo mette a disposizione dell’autorità competente. Nel compilare un certificato, il produttore tiene conto delle disposizioni del sistema di certificazione OMS sulla qualità dei prodotti farmaceutici circolanti nel commer- cio internazionale in vigore. Il certificato riporta nel dettaglio le specifiche concor- date del prodotto, il riferimento dei metodi analitici e i risultati delle analisi. Esso contiene inoltre una dichiarazione che la documentazione relativa alla lavorazione e al confezionamento della partita è stata esaminata e riscontrata conforme alle GMP. Il certificato di partita è firmato dalla persona responsabile del rilascio della partita per la vendita o per la fornitura, e cioè negli Stati AELS parti allo SEE dalla «perso- na qualificata» di cui all’articolo 21 della direttiva 75/319/CEE, e in Svizzera dalla persona responsabile di cui agli articoli 4 e 5 dell’ordinanza concernente i prodotti immunobiologici, agli articoli 4 e 5 dell’ordinanza concernente i prodotti immuno- biologici per uso veterinario e all’articolo 10 delle direttive dell’UICM sulla produ- zione di medicamenti. Rilascio ufficiale delle partite Nei casi in cui si applica una procedura di rilascio ufficiale delle partite, il rilascio ufficiale delle partite effettuato da un’autorità dello Stato membro esportatore (elen- cata nella sezione II) è riconosciuto dagli altri Stati membri. Il produttore fornisce il certificato di rilascio ufficiale della partita. Per gli Stati AELS parti allo SEE, la procedura per il rilascio ufficiale delle partite è specificata nel documento «Control Authority Batch Release of Vaccines and Blood Products of 24 September 1998», e in diverse procedure specifiche per il rilascio delle partite. Per la Svizzera, la procedura per il rilascio ufficiale delle partite è specificata negli articoli 22–27 dell’ordinanza concernente i prodotti immunobiolo- gici, negli articoli 20–25 dell’ordinanza concernente i prodotti immunobiologici per uso veterinario e negli articoli 4–6 delle direttive dell’UICM sul rilascio ufficiale delle partite.
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Sezione I Per quanto riguarda le GMP, si applicano le parti pertinenti delle disposizioni legislati- ve, regolamentari e amministrative elencate qui di seguito. I requisiti di qualità di riferimento dei prodotti da esportare, ivi compresi il metodo di produzione e le specifi- che del prodotto, sono tuttavia quelli della relativa autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro importatore.
Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Stati AELS parti allo SEE Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specia- lità medicinali (65/65/CE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CE del Consiglio del 14 giugno 1993 (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22) Direttiva del Consiglio del 20 maggio 1975 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali (75/319/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/341/CEE del Consiglio del 3 maggio
1989 (GU L 142 del 25.5.1989, pag. 11)64
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicamenti veterinari (81/851/CEE), come da ultimo emendata dalla direttiva 90/676/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990 (GU L 373 del 31.12.1990, pag. 15) Direttiva della Commissione del 13 giugno 1991 che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (91/356/CEE) (GU L 193 del 17.7.1991, pag. 30) Direttiva della Commissione del 23 luglio 1991 che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (91/412/CEE) (GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70) Regolamento del Consiglio del 22 luglio 1993 che stabilisce le procedure comunitarie per l’auto- rizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (n. 2309/93/CEE), modificato da ultimo dal regola- mento della Commissione del 23 marzo 1998 (n. 649/98/CE) (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7)
64 Il riferimento a tale disposizione nell’Accordo sul reciproco riconoscimento concluso parallelamente fra la Svizzera e la CE è errato. Le parti all’Accordo summenzionato hanno convenuto di correggere siffatto errore al momento del primo aggiornamento degli allegati, dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
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Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1992 riguardante la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano (92/25/CEE) (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 1) e Guida alla buona pratica di distribuzione Guida alle norme di buona fabbricazione, volume IV delle norme che disciplinano i medicinali nella Comunità europea Svizzera Legge federale del 6 ottobre 1989 sulla farmacopea (RU 1990 570) Ordinanza del 23 agosto 1989 sui prodotti immuno- biologici (RU 1989 1797), modificata da ultimo il 24 febbraio 1993 (RU 1993 963) Ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (RU 1994 1947) Decreto federale del 22 marzo 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti (RU 1996 2296) Ordinanza del 26 giugno 1996 concernente il con- trollo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti (RU 1996 2309) Legge federale del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (RU 1966 1621) Ordinanza del 27 giugno 1995 sui prodotti immuno- biologici per uso veterinario (RU 1995 3805) Convenzione intercantonale del 3 giugno 1971 per il controllo dei medicamenti (RU 1972 1026), come da ultimo emendata il 1° gennaio 1979 (RU 1979 252) Regolamenti del 25 maggio 1972 per l’applicazione della convenzione intercantonale per il controllo dei medicamenti, come da ultimo emendati il 14 maggio 1998 Direttive dell’UICM (Ufficio intercantonale per il controllo dei medicamenti) del 18 maggio 1995 sulla produzione dei medicamenti Direttive dell’UICM del 23 maggio 1985 sulla produzione di ingredienti farmaceutici attivi Direttive dell’UICM del 20 maggio 1976 relative alla vendita all’ingrosso dei medicamenti Direttive dell’UICM del 24 novembre 1994 relative al rilascio ufficiale delle partite Direttive dell’UICM del 19 maggio 1988 relative alla produzione e alla distribuzione di mangimi medicamentosi Direttive dell’UICM del 19 novembre 1998 sull’ispezione dei fabbricanti di prodotti medicinali (direttive sulle ispezioni)
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Sezione II Organismi di valutazione della conformità Ai fini del presente capitolo, per «organismi di valutazione della conformità» si intendono i servizi ufficiali di ispezione GMP di ciascuno Stato membro. Stati AELS parti allo SEE: Islanda State Drug Inspectorate Lyfjaeftirlit rìkisins Eidistorg 15
170 Seltjarnarnes
Iceland Liechtenstein Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen Kontrollstelle für Arzneimittel Postplatz 2 Postfach 37 FL – 9494 Schaan Norvegia Norwegian Medicines Agency Pharmaceutical Inspectorate Sven Oftedals vei 6 N – 0950 Oslo Svizzera: Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione prodotti biologici, 3003 Berna (per i prodotti immunologici per uso umano) Istituto di virologia e immunoprofilassi, Centro di ricerche dell’Ufficio federale di veterinaria, 3147 Mittelhäusern (per i prodotti immunobiologici per uso umano) Ufficio intercantonale per il controllo dei medicamenti,
3000 Berna 9 (per tutti gli altri prodotti medicinali per uso
umano e veterinario)
Sezione III Disposizioni aggiuntive
1. Trasmissione dei rapporti di ispezione
Su presentazione di una richiesta motivata, i servizi ispettivi competenti forniscono una copia dell’ultimo rapporto di ispezione del centro di produzione oppure, del centro di controllo, qualora le attività analitiche siano svolte su mandato all’esterno. La richiesta può riguardare un «rapporto di ispezione completo» o un «rapporto particolareggiato» (vedi oltre, n. 2). Ciascuno Stato membro tratta i suddetti rapporti di ispezione con il livello di riservatezza richiesto dallo Stato membro che li forni- sce. Gli Stati membri provvedono affinché i rapporti di ispezione siano inoltrati entro trenta giorni di calendario, periodo esteso a sessanta giorni nel caso in cui si debba procedere a una nuova ispezione.
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2. Rapporti di ispezione
Un «rapporto di ispezione completo» comprende un dossier generale d’impianto – «Site Master File» – (compilato dal produttore o dall’ispettorato) e un verbale del- l’ispettorato. Un «rapporto particolareggiato» risponde a specifiche richieste relative a un’impresa formulate da un altro Stato membro.
3. Riferimenti GMP
(a) Le ispezioni dei produttori saranno eseguite sulla base delle GMP dello Stato membro esportatore (cfr. sezione I). (b) Per quanto riguarda i prodotti medicinali contemplati dalla legislazione far- maceutica dello Stato membro importatore, ma non da quella dello Stato membro esportatore, il servizio di ispezione localmente competente disposto ad effettuare un’ispezione delle operazioni di produzione pertinenti la ese- gue sulla base delle proprie GMP o, in assenza di specifici requisiti GMP, sulla base delle GMP applicabili dello Stato membro importatore. Per specifiche categorie di prodotti (quali i prodotti medicinali destinati ad essere utilizzati in prove cliniche o i materiali di partenza non limitati agli ingredienti farmaceutici attivi), l’equivalenza dei requisiti GMP sarà stabilita tramite una procedura che verrà adottata dal Comitato.
4. Natura delle ispezioni
(a) Le ispezioni periodiche volte a verificare il rispetto delle GMP da parte del produttore sono dette ispezioni GMP generali (o anche ispezioni ordinarie, periodiche o di routine). (b) Le ispezioni «di prodotto» o «di processo» (che possono eventualmente essere ispezioni «prima dell’immissione in commercio») si concentrano sulla produzione di uno o più prodotti o su uno o più processi e comprendono una valutazione della validità e della conformità di specifici aspetti del processo o del controllo descritti nell’autorizzazione all’immissione in commercio. Se necessario, si forniscono in via riservata all’ispettorato le informazioni perti- nenti sul prodotto (il dossier della qualità concernente una richiesta, rispetti- vamente un’autorizzazione).
5. Spese
Il regime delle spese di ispezione/stabilimento dipende dal luogo in cui opera il produttore. Ai produttori ubicati sul territorio di un altro Stato membro non sono imputate spese di ispezione/stabilimento.
6. Clausola di salvaguardia per le ispezioni
Ciascuno Stato membro si riserva il diritto di svolgere le proprie ispezioni per moti- vi indicati a un altro Stato membro. Tali ispezioni devono essere comunicate pre- ventivamente a tale altro Stato membro e, conformemente all’articolo 8 del presente allegato, sono eseguite congiuntamente dalle autorità competenti dei due Stati mem- bri. Il ricorso alla presente clausola di salvaguardia dovrebbe costituire un’ecce- zione.
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7. Scambio di informazioni tra le autorità e ravvicinamento dei requisiti di qualità Conformemente alle disposizioni generali del presente allegato, gli Stati membri si scambiano tutte le informazioni necessarie per il reciproco riconoscimento delle ispezioni. Inoltre, le autorità competenti della Svizzera e degli Stati AELS parti allo SEE si tengono informate di ogni nuovo orientamento tecnico o nuova procedura d’ispe- zione. Gli Stati membri si consultano reciprocamente prima di adottarli e si sforzano di procedere verso il loro ravvicinamento.
8. Formazione degli ispettori
Conformemente all’articolo 9 del presente allegato, ai corsi di formazione per ispettori organizzati dalle autorità possono assistere gli ispettori degli altri Stati membri. Gli Stati membri si informano reciprocamente dei suddetti corsi.
9. Ispezioni congiunte
Conformemente all’articolo 12 del presente allegato, e di reciproca intesa tra gli Stati membri, si possono organizzare ispezioni congiunte. Dette ispezioni mirano a sviluppare una comprensione e interpretazione comune delle pratiche e dei requisiti. L’organizzazione e la forma di tali ispezioni saranno convenute tramite procedure approvate dal Comitato.
10. Sistema di allerta
Tra gli Stati membri si concorderanno dei punti di contatto per permettere alle autorità e ai produttori di informare le autorità degli altri Stati membri con l’opportuna tempestività in caso di qualità difettosa, ritiro delle partite, contraffazio- ni e altri problemi relativi alla qualità che possano richiedere ulteriori controlli o la sospensione della distribuzione della partita. Si concorderà una procedura di allerta particolareggiata. Ciascuno Stato membro provvede affinché qualsiasi sospensione o revoca (totale o parziale) di un’autorizzazione di produzione basata sulla non conformità con le GMP e che possa avere delle conseguenze sulla sanità pubblica venga comunicata agli altri Stati membri con l’adeguata diligenza.
11. Punti di contatto
Ai fini del presente allegato, i punti di contatto per qualsiasi questione tecnica, quali lo scambio di rapporti di ispezione, i corsi di formazione per ispettori e i requisiti tecnici, sono i seguenti: per gli Stati AELS parti allo SEE Islanda: State Drug Inspectorate Lyfjaeftirlit rìkisins Eidistorg 15
170 Seltjarnarnes
Iceland
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Liechtenstein: Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen Kontrollstelle für Arzneimittel Postplatz 2 Postfach 37 FL – 9494 Schaan Norvegia: Norwegian Medicines Agency Pharmaceutical Inspectorate Sven Oftedals vei 6 N – 0950 Oslo per la Svizzera i servizi di ispezione GMP ufficiali elencati nella sezione II.
12. Divergenze d’opinione
Gli Stati membri fanno del loro meglio per risolvere eventuali divergenze d’opi- nione relative tra l’altro alla conformità dei produttori e alle conclusioni dei rapporti di ispezione. Le divergenze d’opinione irrisolte sono sottoposte al Comitato.
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Allegato I – Appendice 2
Principi generali di designazione degli organismi di valutazione della conformità
A. Requisiti e condizioni generali 1. Nel contesto del presente allegato, le autorità designatrici rimangono le uniche responsabili delle competenze e delle capacità degli organismi che hanno designato e designano unicamente entità giuridicamente identificabili poste sotto la loro giuri- sdizione. 2. Le autorità designatrici designano organismi di valutazione della conformità in grado di dimostrare tramite prove oggettive che comprendono i requisiti e le proce- dure di certificazione previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e ammini- strative di cui all’appendice 1 e applicabili allo specifico prodotto, alla categoria di prodotti o al settore per i quali detti organismi sono designati e che hanno l’esperienza e le competenze necessarie per applicare tali requisiti e procedure .
3. La dimostrazione della competenza tecnica si basa sui seguenti elementi:
– conoscenza tecnica delle categorie di prodotti, processi e servizi che l’orga- nismo di valutazione della conformità è disposto a controllare; – comprensione delle norme tecniche e/o delle disposizioni legislative, rego- lamentari e amministrative specificate nella relativa designazione; – capacità materiale di svolgere una determinata attività di valutazione della conformità; – gestione adeguata di tale attività; e – qualsiasi altro elemento necessario per garantire che l’attività di valutazione della conformità sarà svolta in maniera adeguata in via continuativa. 4. I criteri per la valutazione della competenza tecnica si basano, per quanto possi- bile, su documenti accettati a livello internazionale, in particolare sulla serie di norme EN 45000 o su norme equivalenti, nonché sugli opportuni documenti inter- pretativi. È chiaro comunque che detti documenti devono essere interpretati in modo da incorporare i diversi tipi di requisiti previsti dalle disposizioni legislative, rego- lamentari e amministrative applicabili. 5. Gli Stati membri incoraggiano l’armonizzazione delle procedure di designazione e il coordinamento delle procedure di valutazione della conformità attraverso la cooperazione tra autorità designatrici e organismi di valutazione della conformità tramite incontri di coordinamento, partecipazione ad accordi di reciproco riconosci- mento e riunioni di appositi gruppi di lavoro. Gli Stati membri incoraggiano inoltre gli organismi di accreditamento a partecipare ad accordi di reciproco riconosci- mento.
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B. Sistema per verificare la competenza degli organismi di valutazione della conformità 6. Per verificare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della confor- mità, le autorità responsabili possono ricorrere a vari meccanismi per garantire un adeguato livello di fiducia tra gli Stati membri. Se necessario, uno Stato membro indica all’autorità designatrice i possibili modi per accertare la competenza tecnica. a) Accreditamento L’accreditamento costituisce una presunzione di competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità per l’applicazione dei requisiti stabiliti dagli altri Stati membri quando l’organismo di accreditamento com- petente: – rispetta le disposizioni pertinenti in vigore a livello internazionale (serie EN 45000 o Guide ISO/CEI); e – è firmatario di accordi multilaterali nel contesto dei quali è soggetto a valutazioni orizzontali, oppure – partecipa, operando sotto l’egida di un’autorità designatrice, e confor- memente a modalità da stabilirsi, a programmi di confronto e di scam- bio delle esperienze tecniche, di modo da assicurare la continuità della fiducia nelle capacità tecniche degli organismi di accreditamento e degli organismi di valutazione della conformità. Detti programmi potranno comprendere valutazioni congiunte, programmi speciali di cooperazione o valutazioni della conformità. Se i criteri applicabili agli organismi di valutazione della conformità preve- dono che essi valutino la conformità del prodotto, del processo o del servizio rispetto a norme o specifiche tecniche, le autorità designatrici possono uti- lizzare l’accreditamento come presunzione di competenza tecnica dell’orga- nismo di valutazione della conformità, a condizione che esso consenta di valutare la capacità degli organismi di applicare dette norme o specifiche tecniche. La designazione si limita a tali compiti dell’organismo di valuta- zione della conformità. Se i criteri applicabili agli organismi di valutazione della conformità preve- dono che essi valutino la conformità del prodotto, del processo o del servizio non direttamente rispetto a norme o specifiche tecniche, ma rispetto a requi- siti generali (requisiti essenziali) le autorità designatrici possono utilizzare l’accreditamento come presunzione di competenza tecnica dell’organismo di valutazione della conformità, a condizione che esso contenga elementi che consentano di valutare la capacità dell’organismo di valutazione della con- formità (conoscenza tecnica del prodotto, conoscenza del suo impiego, ecc.) di valutare l’osservanza di tali requisiti essenziali. La designazione si limita a tali compiti dell’organismo di valutazione della conformità.
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b) Altre modalità In assenza di sistemi di accreditamento o per altri motivi le autorità respon- sabili chiedono agli organismi di valutazione della conformità di dimostrare la loro competenza in altro modo, ad esempio tramite: – la partecipazione ad accordi regionali o internazionali di reciproco riconoscimento o a sistemi di certificazione; – periodiche valutazioni dei pari, basate su criteri trasparenti e svolte con le competenze adeguate; – prove di capacità specifiche; o – confronti tra organismi di valutazione della conformità.
C. Valutazione del sistema di verifica 7. Una volta definito un sistema di verifica che consenta di valutare la competenza degli organismi di valutazione della conformità, gli altri Stati membri sono invitati a verificare che il sistema garantisca la conformità del processo di designazione ai propri requisiti giuridici. Tale verifica verte essenzialmente sulla pertinenza e sull’efficacia del sistema di verifica, più che sugli organismi di valutazione della conformità in quanto tali.
D. Designazione formale
8. Quando gli Stati membri presentano al Comitato le loro proposte di inclusione
degli organismi di valutazione della conformità nelle appendici, essi trasmettono, per ciascun organismo, le seguenti informazioni: a) denominazione; b) indirizzo postale; c) numero di fax; d) capitolo settoriale, prodotti o categorie di prodotti, processi e servizi con- templati dalla designazione; e) procedure di valutazione della conformità contemplate dalla designazione; f) mezzi utilizzati per accertare la competenza dell’organismo.
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Allegato J
Protezione della proprietà intellettuale (art. 19 della Convenzione)
Art. 1 Proprietà intellettuale La «proprietà intellettuale» comprende in particolare i diritti d’autore, ivi compresi i programmi di computer e le banche dati, i diritti affini, i marchi di prodotti e di servizi, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d’origine, di prodotti e di servizi, i design, i brevetti d’invenzione, le varietà vegetali, le topogra- fie di prodotti a semiconduttori e le informazioni segrete.
Art. 2 Convenzioni internazionali
1. Gli Stati membri riconfermano il loro impegno di rispettare gli obblighi che
incombono loro in virtù degli accordi internazionali dei quali sono parte, e segnata- mente le convenzioni multilaterali seguenti: – l’Accordo dell’OMC del 15 aprile 199465 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS); – la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 196766); – la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 197167); e – la Convenzione internazionale del 26 ottobre 196168 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).
2. Gli Stati membri che non sono parte di uno o più accordi elencati di seguito
° s’impegnano ad aderirvi prima del 1° gennaio 2005: – l’Atto di Ginevra (1999) relativo all’Accordo dell’Aja concernente la regi- strazione internazionale dei disegni e modelli industriali; – il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (Ginevra 1996); e – il Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra 1996). 3. Gli Stati membri, su richiesta di uno di essi, convengono di avviare rapidamente le consultazioni di esperti in merito alle attività relative alle convenzioni internazio- nali summenzionate o alle convenzioni future che concernono l’armonizzazione, l’amministrazione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché alle atti- vità delle organizzazioni internazionali, quali l’OMC e l’Organizzazione mondiale
65 RS 0.632.20, allegato 1C
66 RS 0.232.04 67 RS 0.231.15 68 RS 0.231.171
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della proprietà intellettuale (OMPI), e alle relazioni degli Stati membri con Stati terzi nell’ambito della proprietà intellettuale.
Art. 3 Brevetti d’invenzione Gli Stati membri assicurano nelle loro leggi nazionali almeno ciò che segue: a) la protezione adeguata e effettiva dei brevetti d’invenzione in tutti i settori tecnologici. Per il Liechtenstein e la Svizzera significa protezione a un livello corrispondente a quello previsto nella Convenzione del 5 ottobre
197369 sul brevetto europeo, come applicata nel diritto nazionale. Per
l’Islanda e la Norvegia, significa protezione a un livello corrispondente a quello previsto nell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, come applicato nel diritto nazionale; b) un periodo di protezione complementare per i medicamenti e i prodotti fito- sanitari uguale, a partire dai 20 anni di protezione massima del brevetto, al periodo trascorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, ridotto di un periodo di cinque anni. La protezione complementare non può supe- rare i cinque anni e deve essere accordata nel rispetto delle condizioni seguenti: – il prodotto è protetto da un brevetto valido; – è stata seguita una procedura ufficiale di autorizzazione per l’immis- sione in commercio del medicamento o del prodotto fitosanitario; – l’immissione in commercio del prodotto brevettato è stata ritardata a causa di procedure amministrative legate all’autorizzazione di immis- sione in commercio in modo tale che l’uso effettivo del brevetto è infe- riore a 15 anni; – la protezione effettiva conferita dal brevetto e la protezione comple- mentare non superano, insieme, i 15 anni.
Art. 4 Design Gli Stati membri assicurano nelle loro leggi nazionali la protezione adeguata e effettiva dei design prevedendo un periodo di protezione di cinque anni a contare dal giorno del deposito, suscettibile di essere prorogato almeno per altri quattro periodi di cinque anni ciascuno. Gli Stati membri possono prevedere un periodo di protezione più breve per il design di pezzi utilizzati per la riparazione di un pro- dotto.
Art. 5 Indicazioni geografiche Gli Stati membri assicurano nelle loro leggi nazionali i mezzi adeguati e effettivi per la protezione delle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d’ori- gine, in relazione a tutti i prodotti e servizi.
69 RS 0.232.142.2
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Art. 6 Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale Se l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è sottoposta alla concessione o alla registrazione di tale diritto, gli Stati membri fanno in modo che le procedure di concessione o di registrazione siano dello stesso livello di quello previsto dal- l’Accordo TRIPS, segnatamente all’articolo 62.
Art. 7 Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale Gli Stati membri fanno in modo che le loro leggi nazionali contengano disposizioni di tutela dei diritti di proprietà intellettuale di un livello identico a quello previsto dall’Accordo TRIPS, segnatamente agli articoli 41–61.
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Allegato K
Libera circolazione delle persone (Capitolo VIII della Convenzione)
I. Disposizioni di base
Art. 1 Obiettivi Il presente allegato a favore dei cittadini degli Stati membri si prefigge di: a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività eco- nomica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio degli Stati membri; b) facilitare la prestazione di servizi sul territorio degli Stati membri, in parti- colare liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio degli Stati mem- bri, alle persone che non esercitano un’attività economica nel Paese ospi- tante; d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godo- no i cittadini del Paese ospitante.
Art. 2 Non discriminazione In conformità delle disposizioni delle appendici 1, 2 e 3 del presente allegato, i cittadini di uno Stato membro che soggiornano legalmente sul territorio di un altro Stato membro non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Art. 3 Diritto d’ingresso Ai cittadini di uno Stato membro è garantito il diritto di ingresso nel territorio di un altro Stato membro conformemente alle disposizioni di cui all’appendice 1.
Art. 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica Il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell’appendice 1.
Art. 5 Prestazione di servizi 1. Fatti salvi altri accordi specifici tra gli Stati membri relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società confor- memente alle disposizioni dell’appendice 1, gode del diritto di fornire, sul territorio
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di uno Stato membro, un servizio per una prestazione di durata non superiore a
90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
2. Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e soggiorno sul territorio dell’altro Stato membro a) se ha il diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo
1 o in virtù delle disposizioni di un accordo di cui al paragrafo 1;
b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l’autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità com- petenti dello Stato membro interessato. 3. Le persone fisiche di uno Stato membro che si recano nel territorio di un altro Stato membro unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno. 4. I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni delle appendici 1, 2 e 3. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.
Art. 6 Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un’attività economica Alle persone che non svolgono un’attività economica è garantito il diritto di sog- giorno sul territorio di uno Stato membro conformemente alle disposizioni dell’ap- pendice 1 relative alle persone che non svolgono un’attività.
Art. 7 Altri diritti Conformemente all’appendice 1, gli Stati membri disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone: a) il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguar- da l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro; b) il diritto a una mobilità professionale e geografica che consenta ai cittadini degli Stati membri di spostarsi liberamente sul territorio del Paese ospitante e di esercitare la professione scelta; c) il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver cessato la propria attività economica; d) il diritto di soggiorno dei membri della famiglia, qualunque sia la loro nazionalità; e) il diritto dei membri della famiglia di esercitare un’attività economica, qua- lunque sia la loro nazionalità; f) il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all’eser- cizio dei diritti conferiti dal presente allegato; g) durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un’attività economica o di un soggiorno sul territorio di uno Stato membro, di ritornarvi per esercita-
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re un’attività economica, nonché il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.
Art. 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Conformemente all’appendice 2, gli Stati membri disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare: a) la parità di trattamento; b) la determinazione della normativa applicabile; c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle presta- zioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazio- ne dalle diverse legislazioni nazionali; d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio degli Stati membri; e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le isti- tuzioni.
Art. 9 Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli) Per agevolare ai cittadini degli Stati membri l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, gli Stati membri adottano, conformemente all’appendice 3, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordina- mento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e del loro esercizio, nonché di prestazione di servizi.
II. Disposizioni generali e finali
Art. 10 Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’allegato
1. Durante i cinque70 anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (qui di seguito Accordo Svizzera- CE sulla libera circolazione delle persone) la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative. A decorrere dall’inizio del sesto anno, cessa l’applicazione di tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri.
70 Il periodo transitorio dovrebbe spirare contemporaneamente al periodo corrispondente nell’Accordo tra la Svizzera e la CE.
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2. Gli Stati membri possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni,
dopo l’entrata in vigore dell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regola- re del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini degli altri Stati membri, comprese le persone che prestano servizi di cui all’articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato di cui all’articolo 14 (qui di seguito «Comitato») esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Il Consiglio può ridurre il periodo massimo. I prestatori di servizi liberalizzati dagli allegati P, Q e R, purché essi coprano la prestazione di servizi, non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavo- ratore integrato nel mercato regolare del lavoro. 3. A decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circola- zione delle persone e fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva, nell’am- bito dei suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi degli altri Stati membri: carte di sog- giorno di durata uguale o superiore a un anno: 300 l’anno; carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno: 200 l’anno. Qualora questi contingenti dovessero rivelarsi insufficienti, il Consiglio prende disposizioni. 4. Il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate dalla Svizzera a lavoratori dipen- denti o autonomi degli altri Stati membri non può essere inferiore a 300 l’anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 200 l’anno per quelle di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno. 5. Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del para- grafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore dell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone, sono autorizzati a esercitare un’attività eco- nomica sul territorio degli Stati membri. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno il diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’allegato questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godran- no dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposi- zioni di base del presente allegato, in particolare all’articolo 7. 6. La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Consiglio le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuno Stato membro può chiedere che la situazione venga esa- minata.
7. Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.
8. Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dai protocolli l, 2 e 3 all’appendice 2.
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Art. 11 Trattazione dei ricorsi 1. Le persone di cui al presente allegato possono presentare ricorso alle autorità competenti dello Stato membro interessato per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni del presente allegato.
2. I ricorsi devono essere trattati entro un termine ragionevole.
3. Le decisioni prese previo ricorso, o l’assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente allegato la possibilità di presentare appello all’autorità giudiziaria nazionale competente.
Art. 12 Disposizioni più favorevoli Il presente allegato non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini degli Stati membri quanto per i membri della loro famiglia.
Art. 13 Standstill Gli Stati membri si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri nel campo di applicazione del presente allegato.
Art. 14 Comitato sulla circolazione delle persone 1. Il Consiglio istituisce un Comitato sulla circolazione delle persone responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’allegato. Esso formula raccomanda- zioni a tal fine. Può costituire gruppi di lavoro sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sul mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali. 2. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, gli Stati membri procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di uno degli Stati membri, si consultano in sede di Comitato. 3. Il Consiglio può decidere di modificare le appendici 2 e 3 del presente allegato.
Art. 15 Misure di salvaguardia In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato si riunisce, su richiesta di uno Stato membro, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Consiglio può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Le misure scelte devono perturbare il meno possi- bile il funzionamento del presente allegato.
Art. 16 Riferimento al diritto comunitario 1. Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente allegato, gli Stati membri pren- dono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento, come incorporati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone.
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2. Nella misura in cui l’applicazione del presente allegato implica nozioni comuni agli strumenti giuridici di cui al paragrafo 1, si terrà conto della giurisprudenza pertinente precedente al 21 giugno 1999. Per garantire il corretto funzionamento dell’allegato, il Consiglio determina, su richiesta di uno degli Stati membri, le impli- cazioni della giurisprudenza successiva al 21 giugno 1999.
Art. 17 Evoluzione del diritto
1. Non appena uno Stato membro avvia il processo d’adozione di un progetto di
modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambia- mento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente alle- gato, lo Stato membro in questione ne informa gli altri attraverso il Comitato. 2. Il Comitato procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto funzionamento del presente allegato.
Art. 18 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale Salvo disposizione contraria contenuta nell’appendice 2, gli accordi bilaterali tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato qualora il medesimo campo sia disciplinato da que- st’ultimo.
Art. 19 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione 1. Le disposizioni del presente allegato lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri in materia di doppia imposizione. In particola- re, le disposizioni del presente allegato non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione. 2. Nessun elemento del presente allegato vieta agli Stati membri di operare distin- zioni, nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. 3. Nessun elemento del presente allegato vieta agli Stati membri di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale o agli accordi volti a evitare la doppia imposizione tra gli Stati membri, oppure altre intese fiscali.
Art. 20 Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 18 e 19, il presente allegato non incide sugli accordi tra gli Stati membri quali ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi siano compatibili con il presente allegato. 2. In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente allegato, prevale quest’ultimo.
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Art. 21 Diritti acquisiti In caso di denuncia o di mancato rinnovo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Gli Stati membri decideranno di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
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Allegato K – Appendice 1
Libera circolazione delle persone (art. 20 della Convenzione)
I. Disposizioni generali
Art. 1 Ingresso e uscita 1. Gli Stati membri ammettono nel rispettivo territorio i cittadini degli altri Stati membri, i membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 della presente appendi- ce, nonché i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 16 della presente appendice dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi. Non può essere imposto alcun visto d’ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 16 della presente appendice, che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Lo Stato membro interessato concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari. 2. Gli Stati membri riconoscono ai cittadini degli altri Stati membri, ai membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 della presente appendice, nonché ai lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 16 della presente appendice, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passa- porto validi. Gli Stati membri non possono imporre ai cittadini degli altri Stati membri alcun visto d’uscita né obbligo equivalente. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d’identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i Paesi di transito diretto fra questi. Se il passaporto è l’unico documento valido per uscire dal Paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.
Art.2 Soggiorno e attività economica 1. Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all’articolo 10 dell’alle- gato e al capitolo VII della presente appendice, i cittadini di uno Stato membro hanno diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro conformemente alle disposizioni previste nei capitoli da II a IV. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta spe- ciale per i frontalieri. I cittadini degli Stati membri hanno altresì il diritto di recarsi in un altro Stato mem- bro o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, all’occorrenza, le misure necessarie per
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essere assunti. Coloro che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territo- rio dello Stato membro interessato, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collo- camento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall’assistenza sociale durante tale soggiorno. 2. I cittadini degli Stati membri che non svolgono un’attività economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposi- zioni dell’allegato hanno un diritto di soggiorno, purché soddisfino le condizioni preliminari di cui al capitolo V. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno. 3. La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini degli Stati membri vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti. 4. Gli Stati membri possono imporre ai cittadini degli altri Stati membri l’obbligo di segnalare la propria presenza sul territorio.
Art. 3 Membri della famiglia 1. I membri della famiglia di un cittadino di uno Stato membro avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa condurre a discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall’altro Stato membro.
2. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico; b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico; c) nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico. Gli Stati membri favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel Paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di uno Stato membro. 3. Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di uno Stato membro, gli Stati membri possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito: a) il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio; b) un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo di parentela; c) per le persone a carico, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.
4. La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima
validità di quella rilasciata alla persona da cui dipende.
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5. Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un’attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza. 6. I figli di un cittadino di uno Stato membro che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un’attività economica sul territorio di un altro Stato membro sono ammes- si a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante, se i figli stessi vi risiedono. Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permet- tere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.
Art. 4 Diritto di rimanere 1. I cittadini di uno Stato membro e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo aver cessato la propria attività economica.
2. Conformemente all’articolo 16 dell’allegato, si fa riferimento al regolamento
(CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e alla direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10), come incorporati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone e in vigore il 21 giugno 1999.
Art. 5 Ordine pubblico 1. I diritti conferiti dalle disposizioni dell’allegato possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.
2. Conformemente all’articolo 16 dell’allegato, si fa riferimento alle direttive
64/221/CEE (GU L 56 del 1964, pag. 850), 72/194/CEE (GU L 121 del 1972, pag. 32) e 75/35/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10), come incorporati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone e in vigore il 21 giugno 1999.
II. Lavoratori dipendenti
Art. 6 Disciplina del soggiorno 1. Il lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automati- camente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi. 2. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una
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carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno. 3. Per il rilascio dei documenti di soggiorno, gli Stati membri possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti: a) il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio; b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro. 4. La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata. 5. Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. 6. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, sia che lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, sia che si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro com- petente. 7. L’adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all’immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.
Art. 7 Lavoratori dipendenti frontalieri 1. Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di uno Stato membro che ha la sua residenza sul territorio di uno Stato membro e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altro Stato membro e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana. 2. I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l’autorità competente dello Stato d’impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell’impiego, se questa è superiore a tre mesi e inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica. 3. La carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 8 Mobilità professionale e geografica 1. I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
2. La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di
impiego, di professione e il passaggio da un’attività dipendente a un’attività auto- noma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.
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Art. 9 Parità di trattamento
1. Il lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul
territorio di un altro Stato membro, a motivo della propria cittadinanza, un tratta- mento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzio- ne, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato. 2. Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 della presente appendice godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie. 3. Egli fruisce altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipen- denti nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadat- tamento o di rieducazione. 4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini degli Stati membri. 5. Il lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro, occupato sul territorio dell’altro Stato membro, beneficia della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi com- preso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organiz- zazione sindacale. Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell’impresa. Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dal- l’altro Stato membro. 6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 25 della presente appendice, un lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio di cui necessita. Nella regione in cui è occupato detto lavoratore può iscriversi, allo stesso titolo dei cittadini nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio delle località ove tali elen- chi esistono e gode dei vantaggi e delle precedenze che ne derivano. La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un’analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.
Art. 10 Impiego presso la pubblica amministrazione Al cittadino di uno Stato membro che esercita un’attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato
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all’esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
III. Autonomi
Art. 11 Disciplina del soggiorno 1. Il cittadino di uno Stato membro che desideri stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un’attività indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decor- rere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
2. La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni
purché il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercita- re un’attività economica indipendente. 3. Per il rilascio dei documenti di soggiorno, gli Stati membri possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione: a) del documento in forza del quale è entrato nel territorio; b) della prova di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata. 5. Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. 6. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un’attività a causa di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio.
Art. 12 Lavoratori autonomi frontalieri 1. Il lavoratore autonomo frontaliero è un cittadino di uno Stato membro che risiede sul territorio di uno Stato membro ed esercita un’attività indipendente sul territorio di un altro Stato membro e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
2. I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un’atti- vità indipendente. Essa viene rinnovata per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica indipendente. 3. La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
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Art. 13 Mobilità professionale e geografica 1. I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante. 2. La mobilità professionale comprende il cambiamento di professione e il passag- gio da un’attività autonoma a un’attività dipendente. La mobilità geografica com- prende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.
Art. 14 Parità di trattamento 1. Il lavoratore autonomo riceve nel Paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali. 2. Le disposizioni dell’articolo 9 della presente appendice si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capitolo.
Art. 15 Esercizio della pubblica potestà Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un’attività legata, anche occasionalmente, all’esercizio della pubblica autorità.
IV. Prestazione di servizi
Art. 16 Prestazione di servizi Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato, è vietata: a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territo- rio di uno Stato membro, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile; b) qualsiasi limitazione relativa all’ingresso e al soggiorno nei casi di cui all’ar- ticolo 5 paragrafo 2 dell’allegato per quanto riguarda: i) i cittadini degli Stati membri prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi; ii) i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un altro Stato membro, fatte salve le disposizioni dell’articolo 1. Art. 17 Le disposizioni di cui all’articolo 16 della presente appendice si applicano a società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di uno Stato membro.
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Art. 18 Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare a titolo temporaneo, per l’esecuzione della sua prestazione, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni della presente appendice e delle appendici 2 e 3 dell’allegato.
Art. 19 1. Alle persone di cui all’articolo 16 lettera b) della presente appendice che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai documenti di cui all’articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio. 2. Le persone di cui all’articolo 16 lettera b) della presente appendice che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state auto- rizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.
3. Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio degli Stati membri.
4. Per il rilascio dei documenti di soggiorno, gli Stati membri possono richiedere alle persone di cui all’articolo 16 lettera b) della presente appendice soltanto: a) il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio; b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.
Art. 20 1. La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all’articolo 16 lettera a) della presente appendice, che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano né l’adempimento degli obbli- ghi legali del prestatore di servizi nei confronti dell’obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi, né casi di forza maggiore.
Art. 21 1. Le disposizioni degli articoli 16 e 18 della presente appendice non si applicano alle attività legate anche occasionalmente all’esercizio della pubblica autorità nello Stato membro interessato. 2. Le disposizioni degli articoli 16 e 18 della presente appendice nonché le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l’applicabilità delle disposi- zioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all’articolo 16 del presente allegato, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1) relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi,
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come incorporata nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circo- lazione delle persone e in vigore il 21 giugno 1999. 3. Le disposizioni dell’articolo 16 lettera a) e dell’articolo 18 della presente appen- dice non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuno Stato membro all’entrata in vigore dell’allegato per quanto riguarda: i) l’attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali; ii) i servizi finanziari la cui prestazione esige un’autorizzazione preliminare sul territorio di uno Stato membro e il cui prestatore è soggetto a vigilanza pru- denziale da parte delle autorità pubbliche di detto Stato membro. 4. Le disposizioni dell’articolo 16 lettera a) e dell’articolo 18 della presente appen- dice non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuno Stato membro per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.
Art. 22 Destinatario di servizi 1. Al destinatario di servizi di cui all’articolo 5 paragrafo 3 dell’allegato non occor- re una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Può essere escluso dall’assi- stenza sociale durante il soggiorno. 2. La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
V. Persone che non esercitano un’attività economica
Art. 23 Disciplina del soggiorno
1. Il cittadino di uno Stato membro che non esercita un’attività economica nello
Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell’allegato, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia: a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno; b) di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi71. Qualora lo ritengano necessario, gli Stati membri possono esigere che la validità della carta di soggiorno sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno.
71 In Svizzera, la copertura dell’assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel Paese deve comprendere anche prestazioni in caso d’infortunio e maternità.
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2. Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d’assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante. 3. Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di uno Stato membro possono soggiornarvi purché soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell’appendice 2 dell’allegato, vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1 lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Una carta di soggiorno la cui validità è limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione è superiore a un anno, è rilasciata allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio di un altro Stato membro in base a un’altra disposizione dell’allegato e che assicuri all’autorità nazionale interessata con una dichiarazione o, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinché egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all’assistenza sociale dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga di un’assicu- razione malattia che copra tutti i rischi. L’allegato non disciplina né l’accesso alla formazione professionale, né l’aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo.
5. La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni,
purché siano ancora soddisfatte le condizioni d’ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno è rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione. 6. Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità del permes- so di soggiorno. 7. La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata. 8. Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
VI. Acquisto di immobili
Art. 24 1. Il cittadino di uno Stato membro che gode di un diritto di soggiorno e che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto di immobili. Può, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle
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norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione. 2. Il cittadino di uno Stato membro che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare una seconda casa o un’abitazione per le vacanze. L’allegato non incide sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e di commercio di terreni non edificati e di abitazioni. 3. Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di aliena- zione quando egli lasci lo Stato ospitante. Può essere altresì autorizzato ad acquista- re un’abitazione per le vacanze. L’allegato non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e di commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
VII. Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’allegato
Art. 25 Generalità 1. Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 dell’allegato, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettiva- mente, le altre disposizioni della presente appendice. 2. Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 dell’allegato, l’eser- cizio di un’attività economica è soggetta al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.
Art. 26 Disciplina del soggiorno dei lavoratori dipendenti 1. La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovata fino a 12 mesi al massimo purché il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purché il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un’attività economica e che i limiti quantitativi previsti all’articolo 10 dell’allegato non siano raggiunti. Conformemente all’articolo 23 della presente appendice, non vi è alcun obbligo di lasciare il Paese tra un contratto di lavoro e l’altro. 2. Durante il periodo di cui all’articolo 10 paragrafo 2 dell’allegato, uno Stato membro può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.
3. a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro tempora-
neo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automati-
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camente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata72, senza che possa essere contestato loro l’eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno. b) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno
50 mesi negli ultimi 15 anni e che non soddisfino le condizioni necessarie
per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lette- ra a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.
Art. 27 Lavoratori dipendenti frontalieri 1. Il lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di uno Stato membro che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività retribuita nelle zone frontaliere della Svizzera o dei suoi Stati limitrofi e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi dell’alle- gato le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera. 2. La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rila- sciata.
Art. 28 Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti 1. Il lavoratore dipendente che, all’entrata in vigore dell’allegato, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il Paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all’interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza, purché dimostri di poter esercitare un’attività economica. 2. Il lavoratore frontaliero ha diritto a una nuova carta speciale nei sei anni succes- sivi alla fine dell’attività precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all’entrata in vigore dell’allegato, e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica. 3. I giovani che hanno lasciato il territorio di uno Stato membro dopo avervi sog- giornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Art. 29 Mobilità geografica e professionale dei dipendenti 1. Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all’inizio dell’impiego, alla mobilità professionale e geografica. È possibile passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 dell’allegato.
72 Essi non sono soggetti né alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, né al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.
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2. Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o dei suoi Stati limitrofi.
Art. 30 Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi Il cittadino di uno Stato membro che desideri stabilirsi sul territorio di un altro Stato membro per esercitare un’attività indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all’occorrenza, essere proro- gato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.
Art. 31 Lavoratori autonomi frontalieri 1. Il lavoratore frontaliero autonomo è un cittadino di uno Stato membro che ha il suo domicilio regolare nelle zone frontaliere della Svizzera o dei suoi Stati limitrofi, esercita un’attività autonoma nelle zone frontaliere della Svizzera o dei suoi Stati limitrofi e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi dell’allegato le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera. 2. Il cittadino di uno Stato membro che desideri esercitare, in qualità di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un’attività nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può essere prorogato, all’occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta. 3. La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rila- sciata.
Art. 32 Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi
1. Il lavoratore autonomo che è stato detentore di una carta di soggiorno della
durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il Paese ospitante, riceverà automatica- mente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza, purché abbia già lavorato nel Paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica. 2. Il lavoratore frontaliero autonomo, entro sei anni dalla fine dell’attività prece- dente, riceverà automaticamente una nuova carta speciale della durata ininterrotta di quattro anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
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3. I giovani che hanno lasciato il territorio di uno Stato membro dopo avervi sog- giornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Art. 33 Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobi- lità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri: le carte speciali) preli- minari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilità geografica.
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Allegato K – Appendice 2
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 21 della Convenzione)
Art. 1 1. Gli Stati membri convengono di applicare fra di loro, nell’ambito del coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento, nella versione integrata nell’Accordo SEE e nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE, nella versione in vigore il 21 giugno 1999 e nella versione modificata dalla sezione A della presente appendice, o norme ad essi equivalenti. 2. Per «Stato(i) membro(i)» di cui agli atti cui è fatto riferimento nella sezione A della presente appendice si intendono gli Stati membri della presente Convenzione.
Art. 2 1. Ai fini dell’applicazione della presente appendice, gli Stati membri prendono in considerazione gli atti comunitari cui è fatto riferimento, nella versione modificata dalla sezione B della presente appendice, nella versione integrata nell’Accordo SEE e nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE e nella versione in vigore il 21 giugno 1999. 2. Ai fini dell’applicazione della presente appendice, gli Stati membri prendono atto degli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione C della presente appendice, nella versione integrata nell’Accordo SEE e nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE, nonché nella versione in vigore il 21 giugno 1999.
Art. 3 1. Il regime relativo all’assicurazione disoccupazione applicabile ai lavoratori di Stati membri diversi dalla Svizzera che beneficiano di un’autorizzazione di soggior- no per una durata inferiore a un anno è previsto nel protocollo 1 alla presente appendice. 2. Le sezioni A e B si applicano alle relazioni fra il Liechtenstein e la Svizzera, fatte salve le condizioni previste dal protocollo 2 alla presente appendice. 3. Le sezioni A e B si applicano alle relazioni fra la Norvegia e la Svizzera, fatte salve le condizioni previste dal protocollo 3 alla presente appendice.
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Sezione A: Atti ai quali è fatto riferimento
1. 371 R 140873: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, modificato e aggiornato da:
397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU
L 28 del 30.1.1997, pag. 1), che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;
397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU
L 176 del 4.7.1998, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regola- mento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;
398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (GU
L 168 del 13.6.1998, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
73 I principi relativi alla totalizzazione dei diritti alle indennità di disoccupazione e alla loro realizzazione nello Stato dell’ultima occupazione si applicano a prescindere dalla durata dell’impiego. Le persone che hanno avuto un’occupazione per una durata inferiore a un anno sul territorio di uno Stato membro possono soggiornarvi alla scadenza di tale rapporto di lavoro per cercare un nuovo impiego durante un periodo ragionevole – che può essere pari a sei mesi – e che consenta loro di esaminare le offerte corrispondenti alle loro qualifiche professionali e, se del caso, di intraprendere i passi necessari per essere assunte. Possono altresì soggiornarvi dopo la fine del rapporto di lavoro se dispongono sia di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento e per quello della propria famiglia senza dover ricorrere all’assistenza sociale, sia di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Rientrano in tale computo le indennità di disoccupazione corrisposte conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, se del caso completate in base alle norme relative alla totalizzazione. Sono reputati sufficienti i mezzi finanziari che superano l’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali hanno diritto, sulla base della loro situazione personale e eventualmente quella della loro famiglia, di pretendere prestazioni d’assistenza. Se tale condizione non può essere applicata, si considerano sufficienti i mezzi che superano il livello della pensione minima di sicurezza sociale versato dallo Stato ospitante. I lavoratori stagionali possono far valere i diritti agli assegni di disoccupazione nello Stato dell’ultima occupazione, indipendentemente dal termine della stagione. Possono soggiornarvi dopo la fine dell’impiego, a condizione che adempiano le condizioni di cui al paragrafo precedente. Se si mettono a disposizione dello Stato di residenza, beneficiano delle indennità di disoccupazione di tale Paese, conformemente alle disposizioni dell’articolo 71 del regolamento 1408/71. I lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro nello Stato di residenza o, qualora conservino legami personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento professionale, nello Stato dell’ultima occupazione. Maturano i diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a disposizione del mercato del lavoro.
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autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regola- mento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;
398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU
L 209 del 25.7.1998, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regola- mento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;
399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU
L 38 del 12.2.1999, pag. 1), recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti. Ai fini della presente convenzione, le disposizioni del regolamento sono applicabili, fatti salvi i seguenti adeguamenti:
1. l’articolo 1 lettera j) terzo comma non è applicabile;
2. l’articolo 94 (9) non è applicabile;
3. l’articolo 95a non è applicabile;
4. l’articolo 95b non è applicabile;
5. l’articolo 96 non è applicabile;
6. l’allegato I parte I è completato nel modo seguente:
«P. Islanda Sono considerati lavoratori subordinati o lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento tutti i lavoratori subordinati o autonomi confor- memente alle disposizioni concernenti l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della legge sulla sicurezza sociale.
Q. Liechtenstein Senza oggetto.
R. Norvegia Sono considerati lavoratori subordinati o lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento tutti i lavoratori subordinati o autonomi confor- memente alla legge sull’assicurazione nazionale.
S. Svizzera Se un’istituzione svizzera è competente per la concessione delle prestazioni sanitarie conformemente al titolo III capitolo 1 del regolamento: (a) è considerato lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento qualsiasi persona che è considerata lavoratore dipendente
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conformemente alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; (b) è considerato lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento qualsiasi persona che è considerata lavoratore indipendente conformemente alla legge federale sull’assicurazione per le vecchiaia e per i superstiti.»
7. l’allegato I parte II è completato nel modo seguente:
«P. Islanda Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione delle norme di cui al titolo III capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio di meno di 25 anni.
Q. Liechtenstein Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione delle norme di cui al titolo III capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio di meno di 25 anni.
R. Norvegia Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione delle norme di cui al titolo III capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio a carico di meno di 25 anni.
S. Svizzera Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione delle norme di cui al titolo III capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge, i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni, nonché i figli che non hanno ancora compiuto i 25 anni e che frequentano una scuola oppure effettuano degli studi o un apprendistato.
8. l’allegato II parte I è completato nel modo seguente:
«P. Islanda Senza oggetto.
Q. Liechtenstein Senza oggetto
R. Norvegia Senza oggetto.
S. Svizzera Gli assegni familiari ai lavoratori autonomi in applicazione delle pertinenti legisla- zioni cantonali (Grigioni, Lucerna e San Gallo).»
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9. l’allegato II parte II è completato nel modo seguente:
«P. Islanda Nulla.
Q. Liechtenstein Nulla.
R. Norvegia (a) Gli assegni forfettari per la nascita di un figlio in applicazione della legge sull’assicurazione nazionale. (b) Gli assegni forfettari per l’adozione in applicazione della legge sull’assicurazione nazionale.
S. Svizzera Gli assegni per la nascita e gli assegni per l’adozione in applicazione delle pertinenti legislazioni cantonali in materia di prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Uri, Vallese, Vaud).»
10. l’allegato II parte III è completato nel modo seguente:
«P. Islanda Nulla.
Q. Liechtenstein Nulla.
R. Norvegia Nulla.
S. Svizzera Senza oggetto.»
11. l’allegato II bis è completato come segue:
«P. Islanda Nulla.
Q. Liechtenstein (a) Gli assegni per i non vedenti (legge sulla concessione di assegni per i non vedenti del 17 dicembre 1970). (b) Gli assegni maternità (legge sulla concessione di assegni maternità del 25 novembre 1981).
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(c) Le prestazioni complementari per le persone anziane e l’assicurazione super- stiti e invalidità (legge sulle prestazioni complementari per le persone anzia- ne e sull’assicurazione superstiti e invalidità del 10 dicembre 1965 nella ver- sione modificata il 12 novembre 1992). (d) Gli assegni per grandi invalidi (legge sulle prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del 10 dicembre 1965 nella versione modificata il 12 novembre 1992).
R. Norvegia (a) Gli assegni di base e le prestazioni di cura, conformemente agli articoli 6-1– 6-8 della legge n. 19 del 28 febbraio 1997 sul regime nazionale di sicurezza sociale, destinati a coprire le spese supplementari o a fornire cure particolari, cure sanitarie o servizi di aiuto a domicilio in seguito a invalidità, tranne nei casi in cui il beneficiario percepisca dal regime nazionale di sicurezza so- ciale una pensione di vecchiaia, di superstite o di invalidità. (b) Il supplemento minimo di pensione garantito alle persone disabili dalla nascita o che lo sono divenute in età precoce, conformemente agli artico- li 3-21 e 3-22 della legge n. 19 del 28 febbraio 1997 sul regime nazionale di sicurezza sociale. (c) Gli assegni familiari e scolastici erogati ai congiunti superstiti conforme- mente alle disposizioni dell’articolo 17-9 della legge n. 19 del 28 febbraio
1997 sul regime nazionale di sicurezza sociale.
S. Svizzera (a) Le prestazioni complementari (legge federale del 19 marzo 1965 sulle pre- stazioni complementari) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali. (b) Le rendite per casi di rigore dell’assicurazione invalidità (art. 28 cpv. 1bis della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, nella versione riveduta del 7 ottobre 1994). (c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione pre- viste dalle legislazioni cantonali.»
12. l’allegato III parte A è completato nel modo seguente:
«106. Islanda–Liechtenstein Senza oggetto.
107. Islanda–Norvegia
L’articolo 10 della convenzione nordica di sicurezza sociale del 15 giugno 1992.
108. Islanda–Svizzera
Senza oggetto.
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109. Liechtenstein–Norvegia
Senza oggetto.
110. Liechtenstein–Svizzera
(a) L’articolo 4 della convenzione di sicurezza sociale dell’8 marzo 198974 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 febbraio 199675 e n. 2 del 29 novembre 200076 per quanto concerne il versamento di presta- zioni in denaro a persone residenti in uno Stato terzo. L’articolo 5 paragrafi 1 e 2 nonché gli articoli 6–8a della convenzione sum- menzionata per quanto concerne le disposizioni legali dei due Stati di cui all’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento. L’articolo 14 paragrafo 1 della convenzione summenzionata, con la seguente riserva: i provvedimenti di integrazione accordati conformemente alla legi- slazione dello Stato dell’ultima occupazione sono concesse per soli tre anni. In seguito, l’assicurazione dello Stato di residenza applica i provvedimenti come se il relativo diritto fosse sorto conformemente alla sua normativa. L’articolo 14 paragrafi 3 e 4 e gli articoli 20–22 delle convenzioni summen- zionate. Il numero 20 del protocollo finale alla convenzione summenzionata e l’articolo 3 paragrafo 3 della convenzione complementare n. 2 summenzio- nata. (b) L’articolo 6 della convenzione del 15 gennaio 197977 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
111. Norvegia–Svizzera
L’articolo 6 (2) della convenzione di sicurezza sociale del 21 febbraio 197978.»
13. l’allegato III parte B è completato nel modo seguente:
«106. Islanda–Liechtenstein Senza oggetto.
107. Islanda–Norvegia
Nulla.
108. Islanda–Svizzera
Senza oggetto.
74 RS 0.831.109.514.1 75 RS 0.831.109.514.11 76 RS 0.831.109.514.13 77 RS 0.837.951.4 78 RS 0.831.109.598.1
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
109. Liechtenstein–Norvegia
Senza oggetto.
110. Liechtenstein–Svizzera
(a) L’articolo 4 della convenzione di sicurezza sociale dell’8 marzo 1989 modi- ficata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 febbraio 1996 e n. 2 del 29 novembre 2000 per quanto concerne il versamento di prestazioni in dena- ro a persone residenti in uno Stato terzo. (b) L’articolo 6 della convenzione sull’assicurazione contro la disoccupazione del 15 gennaio 1979.
111. Norvegia–Svizzera
L’articolo 6 (2) della convenzione di sicurezza sociale del 21 febbraio 1979.»
14. l’allegato IV parte A è completato nel modo seguente:
«P. Islanda Nulla.
Q. Liechtenstein Nulla.
R. Norvegia Nulla.
S. Svizzera Nulla.»
15. l’allegato IV parte B è completato nel modo seguente:
«P. Islanda Nulla.
Q. Liechtenstein Nulla.
R. Norvegia Nulla.
S. Svizzera Nulla.»
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
16. l’allegato IV parte C è completato nel modo seguente:
«P. Islanda Tutte le domande concernenti sia le pensioni di vecchiaia di base e complementari sia il regime speciale dei funzionari.
Q. Liechtenstein Tutte le domande di pensioni ordinarie nell’ambito delle assicurazioni per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché degli altri regimi professionali di pensioni di vecchiaia, di superstiti e di invalidità, nella misura in cui la normativa del fondo in questione non preveda riduzioni.
R. Norvegia Tutte le domande di pensioni di vecchiaia, fatte salve le pensioni menzionate dall’allegato IV parte D.
S. Svizzera Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per superstiti e invalidità del regime di base, nonché di rendita di vecchiaia nell’ambito della previdenza professionale.»
17. l’allegato IV parte D2 è completato nel modo seguente:
«(g) Pensioni d’invalidità norvegesi, anche se convertite in pensione di vecchiaia qualora sia raggiunta l’età di ammissione alla pensione di vecchiaia e tutte le pensioni (per superstiti e di vecchiaia) fondate sui redditi della pensione di una persona deceduta. (h) Le rendite svizzere per i superstiti e di invalidità conformemente alla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.»
18. l’allegato VI è completato nel modo seguente:
«P. Islanda 1. Se un lavoratore subordinato o autonomo che ha un impiego in Islanda ha termi- nato la sua attività e il rischio si verifica durante l’esercizio di un lavoro subordinato o autonomo in un altro Stato cui si applica il regolmento e in cui la pensione di invalidità versata nell’ambito dei regimi di sicurezza sociale e di pensione supple- mentare (casse pensioni) in Islanda non comprende più il periodo fra il verificarsi del rischio e l’età di ammissione alla pensione (periodo futuro), i periodi di assicu- razione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica il presente regolamento sono presi in considerazione per adempiere le esigenze relative al periodo futuro come se fossero stati compiuti in Islanda. 2. Qualsiasi persona subordinata a un regime speciale dei funzionari che risiede in Islanda e: a) che non è subordinata alle disposizioni del titolo III capitolo 1 sezioni 2-7, e b) che non ha diritto a una pensione islandese,
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sarà obbligata a pagare le spese derivanti dalle prestazioni in natura accordate a questa persona o ai suoi familiari in Islanda, se queste prestazioni in natura sono coperte dal regime speciale in questione e/o dal regime d’assicurazione personale che completa il regime speciale. 3. Le persone assicurate in Islanda, iscritte nel registro nazionale, che risiedono in Islanda e seguono degli studi in un altro Stato cui si applica il presente regolamento sono coperte dal regime di sicurezza sociale islandese. L’assicurazione dello stu- dente non dipende dalla durata degli studi. In caso di trasferimento di residenza dall’Islanda a un altro Stato cui si applica il presente regolamento o di impiego attivo in tale Stato, lo studente non è più coperto dall’assicurazione.
Q. Liechtenstein Per l’applicazione del titolo III capitolo 3 del regolamento, qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che non è più assoggettato alla legislazione del Liechten- stein sull’assicurazione invalidità è considerato come assicurato contro tale rischio per l’erogazione di una pensione d’invalidità ordinaria: (a) se, al momento in cui si verifica il rischio assicurato, conformemente alle disposizioni della legislazione del Liechtenstein sull’assicurazione invalidi- tà: (i) beneficia di provvedimenti di rieducazione previsti dall’assicurazione invalidità del Liechtenstein; o (ii) è assicurato conformemente alla legislazione sull’assicurazione vec- chiaia, superstiti e invalidità di un altro Stato al quale si applica il pre- sente regolamento; o (iii) può pretendere una pensione dell’assicurazione invalidità o vecchiaia di un altro Stato al quale si applica il presente regolamento; o (iv) qualora sia subordinato alla legislazione di un altro Stato al quale si applica il presente regolamento, sia inabile al lavoro e possa pretendere prestazioni dell’assicurazione malattia o infortuni di tale Stato o perce- pisca siffatta prestazione; oppure se (v) può pretendere, per motivi di disoccupazione, prestazioni in denaro dell’assicurazione disoccupazione di un altro Stato al quale si applica il presente regolamento o se riceve siffatta prestazione; (b) o, qualora abbia lavorato nel Liechtenstein in qualità di frontaliere, abbia versato i contributi previsti dalla legge per almeno dodici mesi durante i tre anni immediatamente precedenti al verificarsi del rischio conformemente alla legislazione del Liechtenstein; (c) o, qualora debba abbandonare il lavoro subordinato o autonomo nel Liech- tenstein in seguito a infortunio o malattia, sintanto che dimora nel Liechten- stein; è chiamato a versare contributi sulla stessa base di una persona che non esercita un’attività lucrativa.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
R. Norvegia 1. Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che prevedono una ridu- zione del periodo di assicurazione richiesto per il versamento di una pensione sup- plementare completa alle persone nate prima del 1937 si applicano alle persone coperte dal regolamento, nella misura in cui abbiano risieduto in Norvegia o vi abbiano esercitato un’attività lucrativa subordinata o autonoma durante il numero di anni richiesti dopo il sedicesimo compleanno e prima del 1° gennaio 1967, ossia durante un numero di anni corrispondente al periodo intercorso fra la data di nascita e il 1937.
2. Una persona assicurata conformemente alla legge sull’assicurazione nazionale
che assiste persone assicurate anziane, disabili o ammalate beneficia, alle condizioni previste e durante il periodo in cui presta tale assistenza, di un accredito di punti per il computo della pensione. Analogamente, una persona che assiste bambini in tenera età beneficia di un accredito di punti per il computo della pensione se soggiorna in uno Stato, diverso dalla Norvegia, al quale si applica il presente regolamento, a condizione che fruisca di un congedo parentale previsto dalla legge norvegese sul lavoro. 3. Gli articoli 12-2 sezione 3, 17-3 sezione 4 e 18-2 sezione 4 della legge sul regime nazionale di sicurezza sociale – in virtù dei quali una pensione può essere concessa in deroga all’obbligo generale di essere stati assicurati conformemente a tale legge durante i tre anni precedenti al verificarsi del rischio – non sono applicabili se sussiste un diritto alla pensione per superstiti o di invalidità norvegese, calcolata conformemente all’articolo 46 paragrafo 2 e in applicazione dell’articolo 45. 4. Le persone assicurate in Norvegia, cui si applica il presente regolamento e che beneficiano di un prestito o di una borsa di studio della cassa nazionale di prestiti di studio (Statens lånekasse for utdanning) e che seguono degli studi in un altro Stato al quale si applica il presente regolamento, sono coperte dal regime d’assicurazione nazionale norvegese. In caso di studi in Danimarca, Finlandia, Islanda e Svezia lo studente deve altresì essere iscritto nel registro norvegese della popolazione. L’assicurazione dello studente non dipende della durata degli studi. In caso di impiego attivo in un altro Stato al quale si applica il presente regolamento, lo stu- dente non è più coperto dall’assicurazione.
S. Svizzera 1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti e l’articolo 1 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità – che disci- plinano l’assicurazione facoltativa nei rispettivi settori – si applicano ai cittadini degli altri Stati membri che risiedono al di fuori della Svizzera, sul territorio degli altri Stati membri o sul territorio degli Stati membri della Comunità europea allor- ché tali persone dichiarano la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui hanno cessato di essere assicurate all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni. 2. Quando una persona cessa di essere assicurata all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di
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almeno cinque anni essa ha diritto di continuare l’assicurazione con l’accordo del datore di lavoro se non lavora in un altro Stato membro o in uno Stato membro della Comunità europea per conto di un datore di lavoro in Svizzera e se ne fa domanda entro 6 mesi dal giorno in cui cessa di essere assicurata. 3. (a) Se, in applicazione degli articoli 14 paragrafo 1, 14a paragrafo 1, e 17, una persona rimane assoggettata alle disposizioni legali di uno Stato membro mentre esercita un’attività lucrativa sul territorio di uno Stato membro, lo stesso vale per il coniuge o i figli che soggiornano con essa sul territorio di tale Stato e che non esercitano un’attività lucrativa. (b) Se, conformemente alla lettera a), le disposizioni legali svizzere sono appli- cabili ai coniugi e ai figli, questi sono assicurati nell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 4. Le disposizioni legali svizzere sull’assicurazione malattie obbligatoria si applica- no alle seguenti categorie di persone che non risiedono in Svizzera: (i) le persone assoggettate alle disposizioni legali svizzere in virtù del titolo II del regolamento; (ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli arti- coli 28, 28a o 29 del regolamento; (iii) le persone che beneficiano di prestazioni dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione; (iv) i familiari di tali persone o di un lavoratore che risiede in Svizzera ed è assi- curato nell’assicurazione malattie svizzera.
5. Per l’applicazione degli articoli 22, 22a, 22b, 22c, 25 e 31 del regolamento,
l’assicuratore svizzero prende a carico tutti i costi fatturati. 6. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti nell’assicurazione di un altro Stato membro sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, se la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall’uscita dal- l’assicurazione straniera. 7. Qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che non è più assicurato secondo la legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità è considerato come se fosse assi- curato durante un anno dall’interruzione del lavoro antecedente all’invalidità, se ha dovuto rinunciare all’attività lucrativa in Svizzera in seguito a malattia o infortunio e se l’invalidità è stata constatata in tale Paese; è tenuto a pagare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fosse domiciliato in Svizzera. 8. Le persone che, avendo esercitato un’attività lucrativa subordinata o autonoma per coprire i bisogni vitali, hanno dovuto cessare tale attività in seguito a malattia o infortunio e che non sono più subordinate alla legislazione svizzera sull’assi- curazione invalidità, sono considerate come se fossero ancora affiliate a tale assicu- razione per quanto concerne la concessione di provvedimenti di integrazione, non- ché durante il periodo in cui beneficiano di tali provvedimenti, a condizione che non riprendano una nuova attività fuori della Svizzera.»
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
19. l’allegato VII è completato nel modo seguente:
«13. Esercizio, da parte di una persona residente in Islanda, di un’attività autonoma in Islanda e di un attività subordinata in qualsiasi altro Stato cui si applica il pre- sente regolamento. 14. Esercizio di un’attività autonoma nel Liechtenstein e di un’attività subordinata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente regolamento. 15. Esercizio, da parte di una persona residente in Norvegia, di un’attività autono- ma in Norvegia e di un’attività subordinata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente regolamento. 16. Esercizio, da parte di una persona residente in Svizzera, di un’attività autonoma in Svizzera e di un’attività subordinata in qualsiasi altro Stato cui si applica il pre- sente regolamento.»
2. 372 R 574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. aggiornato da:
397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU
L 28 del 30.01.1997, pag. 1), che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di appli- cazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;
397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU
L 176 del 4.7.1998, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regola- mento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;
398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (GU
L 168 del 13.6.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regola- mento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;
398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU
L 209 del 25.7.1998, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regola- mento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici;
399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU
L 38 del 12.2.99, pag. 1), recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relati-
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
vo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavo- ratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regola- mento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti. Ai fini della presente convenzione, le disposizioni del regolamento sono applicabili con i seguenti adeguamenti:
1. l’allegato 1 è completato nel modo seguente:
«P. Islanda 1. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra (ministro della sanità e della sicurezza sociale), Reykjavík
2. Félagsmálaráðherra (ministro degli affari sociali), Reykjavík
3. Fjármálaráðherra (ministro delle finanze), Reykjavík
Q. Liechtenstein Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (il governo del Principato del Liech- tenstein), Vaduz
R. Norvegia 1. Sosial- og helsedepartementet (Ministero della sanità e degli affari sociali), Oslo 2. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Ministero del lavoro e dell’amminis- trazione pubblica), Oslo 3. Barne- og familiedepartementet (Ministero dell’infanzia e della famiglia), Oslo
4. Justisdepartementet (Ministero della giustizia), Oslo
5. Utenriksdepartementet (Ministero degli affari esteri), Oslo
S. Svizzera 1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Federal Social Insurance Office, Berne). 2. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’economia, Dire- zione del lavoro, Berna (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne).»
2. l’allegato 2 è completato nel modo seguente:
«P. Islanda 1. Per tutte le eventualità, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione e delle prestazioni familiari: Tryggingastofnun ríkisins (Istituto nazionale di sicurezza sociale), Reykjavík
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
2. Per le prestazioni di disoccupazione:
Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskriftstofan (Cassa di assicurazione disoc- cupazione), Reykjavík
3. Per le prestazioni familiari:
(a) Prestazioni familiari, ad eccezione delle prestazioni per figli e delle presta- zioni supplementari per figli: Tryggingastofnun ríkisins (Istituto nazionale di sicurezza sociale), Reykjavík (b) prestazioni per figli e prestazioni supplementari per figli: Ríkisskattstjóri (direttore del servizio delle imposte), Reykjavík
Q. Liechtenstein
1. Malattia e maternità:
– cassa di assicurazione malattia riconosciuta presso il quale l’interessato è assicurato, o – Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia)
2. Invalidità:
(a) Assicurazione invalidità: Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein) (b) regime professionale: cassa pensione alla quale è affiliato l’ultimo datore di lavoro
3. Vecchiaia e morte (pensioni):
(a) Assicurazione vecchiaia e superstiti: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein) (b) regime professionale: cassa pensione alla quale è affiliato l’ultimo datore di lavoro
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
– cassa di assicurazione presso la quale è assicurato l’interessato, o – Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia)
5. Disoccupazione:
Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia)
6. Prestazioni familiari:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa di compensazione familiare del Liechtenstein)
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
R. Norvegia
1. Prestazioni di disoccupazione:
Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeids-kontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Ufficio nazionale del lavoro, Oslo, uffici regionali del lavoro e uffici locali del lavoro nel luogo di residenza o di dimora)
2. Tutte le altre prestazioni previste dalla legge norvegese sulle assicurazioni
nazionali: Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale di assicurazioni sociali all’estero), Oslo
3. Assegni familiari:
Rikstrygdeverket (Amministrazione nazionale delle assicurazioni), Oslo, e Folke- trygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale di assicurazioni sociali all’estero), Oslo
4. Regime di assicurazione pensione per i marittimi:
Pensjonstrygden for sjømenn (Assicurazione pensione per i marittimi), Oslo
5. Legge del 16 giugno 1989 sull’assicurazione infortuni sul lavoro
(lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring): L’assicuratore presso il quale è assicurato il datore di lavoro. Se non è assicurato: Yrkesskadeforsikringsforeningen (Associazione di assicurazione infortuni sul lavo- ro), Oslo 6. Regime di garanzia dei diritti di sicurezza sociale conformemente all’articolo 32 della legge del 30 maggio 1975 relativa ai marittimi (sjømannsloven av 30. mai 1975): L’assicuratore presso il quale è assicurato il datore di lavoro. 7. Prestazioni in virtù della legge n. 26 del 28 luglio 1949 concernente la cassa pensione del servizio pubblico norvegese (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse): Statens Pensjonskasse (Cassa pensione del servizio pubblico norvegese).
S. Svizzera
1. Malattia e maternità:
Versicherer - Assureur - Assicuratore secondo la legge federale sull’assicurazione malattie, presso cui è assicurato l’interessato.
2. Invalidità:
(a) Assicurazione invalidità: (i) Persone residenti in Svizzera: IV-Stelle – Office AI – Ufficio AI del Cantone di resi-denza. (ii) Persone residenti fuori della Svizzera:
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Genf –- Office AI pour les assurés à l’étranger, Genève – Ufficio AI per gli assicurati all’estero, Ginevra. (b) Previdenza professionale: cassa pensione alla quale è affiliato l’ultimo datore di lavoro.
3. Vecchiaia e morte:
(a) Assicurazione vecchiaia e superstiti: (i) Persone residenti in Svizzera: Ausgleichskasse – Caisse de compensation – Cassa di compensazione alla quale sono stati pagati gli ultimi contributi. (ii) Persone residenti fuori della Svizzera: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensa- tion, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. (b) Previdenza professionale: Cassa pensione alla quale è affiliato l’ultimo datore di lavoro.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
(a) Lavoratori dipendenti: Assicuratore contro gli infortuni presso il quale il datore di lavoro è assicu- rato. (b) Lavoratori indipendenti: Assicuratore contro gli infortuni presso il quale l’interessato è assicurato a titolo facoltativo.
5. Disoccupazione:
(a) In caso di disoccupazione completa: cassa di assicurazione disoccupazione scelta dal lavoratore. (b) In caso di disoccupazione parziale: cassa di assicurazione disoccupazione scelta dal datore di lavoro.
6. Prestazioni familiari:
(a) Regime federale: (i) Lavoratori dipendenti: Kantonale Ausgleichskasse – Caisse cantonale de compensation – Cas- sa cantonale di compensazione alla quale è affiliato il datore di lavoro. (ii) Lavoratori indipendenti: Kantonale Ausgleichskasse – Caisse cantonale de compensation – Cas- sa cantonale di compensazione del Cantone di residenza.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
(b) Regimi cantonali: (i) Lavoratori dipendenti: Familienausgleichskasse – Caisse de compensation familiale – Cassa di compensazione familiare alla quale è affiliato il lavoratore, o il datore di lavoro stesso. (ii) Lavoratori indipendenti: L’istituzione designata dal Cantone.»
3. l’allegato 3 è completato nel modo seguente:
«P. Islanda 1. Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali: Tryggingastofnun ríkisins (Istituto nazionale di sicurezza sociale), Reykjavík
2. Prestazioni di disoccupazione:
Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Cassa di assicurazione disoc- cupazione), Reykjavík.
3. Prestazioni familiari:
(a) Prestazioni familiari, ad eccezione delle prestazioni per figli e delle presta- zioni supplementari per figli: Tryggingastofnun ríkisins (Istituto nazionale di sicurezza sociale), Reykjavík (b) Prestazioni per figli e prestazioni supplementari per figli: Ríkisskattstjóri (direttore del servizio delle imposte), Reykjavík
Q. Liechtenstein
1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali,
disoccupazione: Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia)
2. Vecchiaia e morte:
(a) Assicurazione vecchiaia e superstiti: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein) (b) regime professionale: Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia) (c) Regime professionale dei funzionari: Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal (Consiglio di fonda- zione del regime professionale dei funzionari).
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
3. Invalidità:
(a) Assicurazione invalidità: Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein) (b) regime professionale: Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia) (c) ) Regime professionale dei funzionari: Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal (Consiglio di fonda- zione del regime professionale dei funzionari).
4. Prestazioni familiari:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa di compensazione familiare del Liechtenstein)
R. Norvegia
1. De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet
(uffici locali del lavoro e uffici locali di assicurazione del luogo di residenza o di dimora)
2. Legge del 16 giugno 1989 sull’assicurazione infortuni sul lavoro
(lov av 16 juni 1989 om yrkesskadeforsikring): L’assicuratore presso il quale è assicurato il datore di lavoro. Se non è assicurato: Yrkesskadeforsikringsforeningen (Associazione di assicurazione infortuni sul lavo- ro), Oslo 3. Regime di garanzia dei diritti di sicurezza sociale conformemente all’articolo 32 della legge del 30 maggio 1975 relativa ai marittimi (sjømannsloven av 30. mai 1975): I lavoratori possono prendere contatto con il datore di lavoro sul posto di lavoro, ossia sull’imbarcazione. Dal luogo di residenza o di dimora, il lavoratore può pren- dere contatto con l’assicuratore presso il quale è assicurato il datore di lavoro. 4. Prestazioni in virtù della legge n. 26 del 28 luglio 1949 concernente la cassa pensione del servizio pubblico norvegese (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse): Statens Pensjonskasse (Cassa pensione del servizio pubblico norvegese).
S. Svizzera
1. Malattia e maternità:
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LaMal, Soleure – Istituzione comune LaMal, Soletta.
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2. Invalidità:
(a) Assicurazione invalidità: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. (b) Previdenza professionale: Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
3. Vecchiaia e morte:
(a) Assicurazione vecchiaia e superstiti: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. (b) Previdenza professionale: Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale suisse d’assu- rance en cas d’accidents, Lucerne – Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
5. Disoccupazione:
(a) In caso di disoccupazione completa: Cassa disoccupazione scelta dal lavoratore dipendente. (b) In caso di disoccupazione parziale: Cassa disoccupazione scelta dal datore di lavoro.
6. Prestazioni familiari:
L’istituzione designata dal Cantone di residenza o di dimora.»
4. l’allegato 4 è completato nel modo seguente:
«P. Islanda 1. Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali: Tryggingastofnun ríkisins (Istituto nazionale di sicurezza sociale), Reykjavík
2. Prestazioni di disoccupazione:
Atvinnuleysistryggingasjódur, Vinnumálaskrifstofan (Cassa di assicurazione disoc- cupazione), Reykjavík
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
3. Prestazioni familiari:
(a) Prestazioni familiari, ad eccezione delle prestazioni per figli e delle presta- zioni supplementari per figli: Tryggingastofnun ríkisins (Istituzione nazionale di sicurezza sociale), Reykjavík (b) prestazioni per figli e prestazioni supplementari per figli: Ríkisskattstjóri (direttore delle contribuzioni), Reykjavík
Q. Liechtenstein
1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali,
disoccupazione: Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia)
2. Vecchiaia e morte:
(a) Assicurazione vecchiaia e superstiti: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein) (b) regime professionale: Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia) (c) Regime professionale dei funzionari: Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das Staatspersonal (Gestione del regime professionale dei funzionari).
3. Invalidità:
(a) Assicurazione invalidità: Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein) (b) regime professionale: Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia) (c) Regime professionale dei funzionari: Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das Staats-personal (Gestione del regime professionale dei funzionari).
4. Prestazioni familiari:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa di compensazione familiare del Liechtenstein)
R. Norvegia
1. Prestazioni di disoccupazione:
Arbeidsdirektoratet (Ufficio del lavoro), Oslo
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
1a. Prestazioni in virtù della legge n. 26 del 28 luglio 1949 concernente la cassa pensione del servizio pubblico norvegese (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse): Statens Pensjonskasse (Cassa pensione del servizio pubblico norvegese)
2. In tutti gli altri casi:
Rikstrygdeverket (Amministrazione nazionale delle assicurazioni), Oslo.
S. Svizzera
1. Malattia e maternità:
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LaMal, Soleure – Istituzione comune LaMal, Soletta.
2. Invalidità:
(a) Assicurazione invalidità: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. (b) Previdenza professionale: Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
3. Vecchiaia e morte:
(a) Assicurazione vecchiaia e superstiti: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. (b) Previdenza professionale: Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale suisse d’assu- rance en cas d’accidents, Lucerne – Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
5. Disoccupazione:
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’economia, Dire- zione del lavoro, Berna.
6. Prestazioni familiari:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.»
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
5. l’allegato 5 è completato nel modo seguente:
«106. Islanda–Liechtenstein Senza oggetto.
107. Islanda–Norvegia
Articolo 23 della convezione nordica di sicurezza sociale del 15 giugno 1992. Accordo concernente la rinuncia reciproca al rimborso di cui all’articolo 36 para- grafo 3, all’articolo 63 paragrafo 3 e all’articolo 70 paragrafo 3 del regolamento (spese per prestazioni in natura erogate in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale) e di cui all’articolo 105 paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti da controlli amministrativi e medici).
108. Islanda–Svizzera
Senza oggetto.
109. Liechtenstein–Norvegia
Senza oggetto.
110. Liechtenstein–Svizzera
Senza oggetto.
111. Norvegia–Svizzera
Senza oggetto.»
6. l’allegato 6 è completato nel modo seguente:
«P. Islanda Pagamento diretto.
Q. Liechtenstein Pagamento diretto.
R. Norvegia Pagamento diretto.
S. Svizzera Pagamento diretto.»
7. l’allegato 7 è completato nel modo seguente:
«P. Islanda Nulla.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Q. Liechtenstein Liechtensteinische Landesbank (Banca nazionale del Liechtenstein), Vaduz.
R. Norvegia Sparebanken NOR (Unione di banche di Norvegia), Oslo.
S. Svizzera UBS S.A., Genf – Genève – Ginevra – Geneva.»
8. l’allegato 8 è completato nel modo seguente, alla fine della lettera A (a):
«tra l’Islanda e il Liechtenstein tra l’Islanda e la Norvegia tra il Liechtenstein e la Norvegia»
9. l’allegato 9 è completato nel modo seguente:
«P. Islanda Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato tenendo conto delle prestazioni erogate dai regimi di sicurezza sociale in Islanda.
Q. Liechtenstein Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato tenendo conto delle prestazioni erogate dalle casse malattia riconosciute conformemente alle disposizio- ni della legislazione nazionale sull’assicurazione malattie riconosciute.
R. Norvegia Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato tenendo conto delle prestazioni erogate conformemente al capitolo 5 della legge sull’assicurazione nazionale (legge del 28 febbraio 1997), alla legge del 19 novembre 1982 sulle cure di salute municipali, alla legge del 2 luglio 1999 sui servizi della salute specializzati ecc.
S. Svizzera Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato tenendo conto delle prestazioni erogate dagli assicuratori conformemente alle disposizioni della legge federale sull’assicurazione malattie.»
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
10. l’allegato 10 è completato nel modo seguente:
«P. Islanda 1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 13 paragrafo 2 lettera d), 14 paragrafo 1 lettera a), 14 paragrafo 2 lettera b), 14a paragrafo 1 lettera a), 14a paragrafo 2, l4a paragrafo 4, 14b paragrafo 1, 14b paragrafo 2, 14b paragrafo 4 e 14c lettera a del regolamento e degli articoli 11, 11a, 12a paragrafo 2 lettera a), 12a paragrafo 5 lettera c) e 12a paragrafo 7 lettera a) del regolamento d’applicazione: Alþjóðadeild Tryggingastofnunar ríkisins (dipartimento internazionale dell’Istituto nazionale di sicurezza sociale), Reykjavík.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento:
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (Ministero della sanità e della sicurezza sociale), Reykjavík. 3. Ai fini dell’applicazione del titolo III capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del regolamento e delle pertinenti disposizioni del regolamento d’applicazione: Tryggingastofnun ríkisins (Istituto nazionale di sicurezza sociale), Reykjavík.
4. Ai fini dell’applicazione del titolo III capitolo 6 del regolamento e delle
pertinenti disposizioni del regolamento d’applicazione: Atvinnuleysistryggingasjóður, vinnumálaskrifstofan (Cassa di assicurazione disoc- cupazione), Reykjavík.
5. Ai fini dell’applicazione del titolo III capitolo 7 del regolamento e delle
pertinenti disposizioni del regolamento di applicazione: Ríkisskattstjóri (Direzione delle contribuzioni), Reykjavík.
Q. Liechtenstein 1. Per l’applicazione dell’articolo 11 paragrafo 1 del regolamento d’applicazione: (a) in relazione all’articolo 14 paragrafo 1 e all’articolo 14b paragrafo 1 del regolamento: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein) (b) in relazione all’articolo 17 del regolamento: Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia).
2. Per l’applicazione dell’articolo 11a paragrafo 1 del regolamento
d’applicazione: (a) in relazione all’articolo 14a paragrafo 1 e all’articolo 14b aragrafo 2 del regolamento: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein) (b) in relazione all’articolo 17 del regolamento: Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia).
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
3. Per l’applicazione dell’articolo 13 paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14 paragrafi 1 e 2 del regolamento d’applicazione: Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invali- denversicherung (Ufficio dell’economia e assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein). 4. Per l’applicazione dell’articolo 38 paragrafo 1, dell’articolo 70 paragrafo 1, dell’articolo 82 paragrafo 2 e dell’articolo 86 paragrafo 2 del regolamento d’applicazione: Gemeindeverwaltung (Amministrazione comunale) del luogo di residenza.
5. Per l’applicazione dell’articolo 80 paragrafo 2 e dell’articolo 81 del
regolamento d’applicazione: Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia). 6. Per l’applicazione dell’articolo 102 paragrafo 2 del regolamento d’applicazione in relazione agli articoli 36, 63 e 70 del regolamento: Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia).
7. Per l’applicazione dell’articolo 113 paragrafo 2 del regolamento
d’applicazione: Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia).
R. Norvegia 1. Per l’applicazione dell’articolo 14 paragrafo 1 lettere a) e b) del regolamento, dell’articolo 11 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 del regolamento d’applicazione, se l’attività è esercitata fuori della Norvegia, e dell’articolo 14a paragrafo 1 lettera b) del regolamento: Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all’estero), Oslo.
2. Per l’applicazione dell’articolo 14a paragrafo 1 lettera a) del regolamento,
se l’attività è esercitata in Norvegia: Ufficio locale delle assicurazioni della municipalità ove risiede l’interessato. 3. Per l’applicazione dell’articolo 14 paragrafo 1 lettere a) e b) del regolamento, se l’interessato è distaccato in Norvegia: L’ufficio locale di assicurazione della municipalità ove il datore di lavoro ha la sede centrale e, se il datore di lavoro non ha la sede centrale in Norvegia: Stavanger trygdekontor (Ufficio locale di assicurazione di Stavanger), Stavanger.
4. Per l’applicazione dell’articolo 14 paragrafi 2 e 3 del regolamento:
Ufficio di assicurazioni locale della municipalità dove risiede l’interessato.
5. Per l’applicazione dell’articolo 14a paragrafo 2 del regolamento:
Ufficio di assicurazioni locale della municipalità ove è svolta l’attività.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
6. Per l’applicazione dell’articolo 14b paragrafi 1 e 2 del regolamento:
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all’estero), Oslo.
7. Per l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento:
(a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all’estero), Oslo (b) Stavanger trygdekontor (Ufficio locale di assicurazione di Stavanger), Sta- vanger Per il caso particolare di: (i) Persone che lavorano in Norvegia per un datore di lavoro estero che non ha una sede sociale in Norvegia; (ii) Persone che lavorano in Norvegia per un datore di lavoro che ha la sede sociale a Stavanger. 8. Per l’applicazione degli articoli 36, 63 e 87 del regolamento e degli articoli 102 paragrafo 2 e 105 paragrafo 1 del regolamento d’applicazione: Rikstrygdeverket (Amministrazione nazionale delle assicurazioni), Oslo 9. Per l’applicazione delle altre disposizioni del titolo III capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento e delle relative disposizioni del regolamento d’applicazione: Rikstrygdeverket (Amministrazione nazionale delle assicurazioni), Oslo, e relativi organismi designati (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all’estero), organismi locali e regionali di assicurazione. 10. Per l’applicazione del titolo III capitolo 6 del regolamento e delle relative disposizioni del regolamento d’applicazione: (Ufficio del lavoro), Oslo e relativi organismi designati. 11. Per l’applicazione dell’articolo 10a del regolamento e dell’articolo 2 del re- golamento d’applicazione: Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all’estero), Oslo.
12. Per il regime di assicurazione pensione dei marittimi:
(a) Ufficio di assicurazioni locale del luogo ove l’interessato risiede in Norve- gia. (b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all’estero), Oslo, in relazione con il servizio di prestazioni per le per- sone residenti all’estero, conformemente a tale regime. 13. Prestazioni in virtù della legge n. 26 del 28 luglio 1949 concernente la cassa pensione del servizio pubblico norvegese (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse): Statens Pensjonskasse (cassa pensione del servizio pubblico norvegese).
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
S. Svizzera 1. Per l’applicazione dell’articolo 11 paragrafo 1 del regolamento d’applicazione: (a) in relazione all’articolo 14 paragrafo 1 e all’articolo 14b paragrafo 1 del regolamento: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung – Caisse de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité – Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità competente; (b) in relazione all’articolo 17 del regolamento: Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Per l’applicazione dell’articolo 11a paragrafo 1 del regolamento
d’applicazione: (a) in relazione all’articolo 14a paragrafo 1 e all’articolo 14b paragrafo 2 del regolamento: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung – Caisse de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité – Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità competente; (b) in relazione all’articolo 17 del regolamento: Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
3. Per l’applicazione dell’articolo 12a del regolamento d’applicazione:
Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung – Caisse de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité – Cassa di compen- sazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità competente. 4. Per l’applicazione dell’articolo 13 paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14 paragrafi 1 e 2 del regolamento d’applicazione: Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern – Caisse fédérale de compensation, Berne – Cassa federale di compensazione, Berna. 5. Per l’applicazione dell’articolo 38 paragrafo 1, dell’articolo 70 paragrafo 1, dell’articolo 82 paragrafo 2 e dell’articolo 86 paragrafo 2 del regolamento d’applicazione: Gemeindeverwaltung – Administration communale – Amministrazione comunale del luogo di residenza.
6. Per l’applicazione dell’articolo 80 paragrafo 2 e dell’articolo 81 del
regolamento d’applicazione: Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit – Secrétariat d’Etat à l’éco- nomie, Direction du travail – Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne).
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
7. Per l’applicazione dell’articolo 102 paragrafo 2 del regolamento
d’applicazione: (a) in relazione all’articolo 36 del regolamento: Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LAMal, Soleure – Istituzione comune LAMal, Soletta. (b) in relazione all’articolo 63 del regolamento: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne – Istituto nazionale svizzero di assi- curazione contro gli infortuni, Lucerna. (c) in relazione all’articolo 70 del regolamento: Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail – Segretariato di Stato dell’economia, Dire- zione del lavoro (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne).
8. Per l’applicazione dell’articolo 113 paragrafo 2 del regolamento
d’applicazione: (a) In relazione all’articolo 20 paragrafo 1 del regolamento d’applicazione: Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LAMal, Soleure – Istituzione comune LAMal, Soletta. (b) in relazione all’articolo 62 paragrafo 1 del regolamento d’applicazione: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne – Istituto nazionale svizzero di assi- curazione contro gli infortuni, Lucerna.»
11. l’allegato 11 è completato nel modo seguente:
«P. Islanda Nulla.
Q. Liechtenstein Nulla.
R. Norvegia Nulla.
S. Svizzera Nulla.»
3. 398 L 0049: Direttiva 98/49 CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209
del 25.7.1998 pag. 46), relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementa- re dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Sezione B: Atti che gli Stati membri prendono in considerazione
4.1 373 Y 0919(02): Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la
concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1, a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 21 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 4).
4.2 373 Y 0919(03): Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente
l’istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione d’invalidità (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 5).
4.3 373Y 0919(06): Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all’inter-
pretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 8).
4.4 373 Y 0919(07): Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l’inter-
pretazione dell’articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità-vecchiaia-morte (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 9).
4.5 373 Y 0919(09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la
totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in un’occupazione determinata, in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 11).
4.6 373 Y 0919(11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l’inter-
pretazione dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 14).
4.7 373 Y 0919(13): Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l’inter-
pretazione dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/72 relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell’istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 17).
4.8 373 Y 1113(02): Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle
modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU C 96 del 13.11.1973, pag. 2) modificata da: 395 D 0512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995 (GU L 294, 8.12.95, pag. 38).
4.9 374 Y 0720(06): Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l’inter-
pretazione dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 7).
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
4.10 374 Y 0720(07): Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l’inter-
pretazione dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 8).
4.11 374 Y 0823(04): Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l’inter-
pretazione dell’articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo al calcolo «pro rata temporis» delle pensioni (GU C 99 del 23.8.1974, pag. 5).
4.12 374 Y 1017(03): Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente la
revisione dei diritti alle prestazioni in applicazione dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 126 del 17.10.1974, pag. 23).
4.13 375 Y 0705(02): Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all’inter-
pretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 2).
4.14 375 Y 0705(03): Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso
delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell’istituzione competente, nonché alle modalità di rimborso di dette prestazioni (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 3).
4.15 376 Y 0526(03): Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente
l’applicazione dell’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 117 del 26.5.1976, pag. 3).
4.16 378 Y 0530(02): Decisione n. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica
alla decisione n. 92 del 22 novembre 1973 relativa alla nozione di prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi
1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28bis, 29 e 31 del
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché gli anticipi da versare in applicazione dell’articolo 102, paragrafo 4, del medesimo regolamento (GU C 125 del 30.5.1978, pag. 2).
4.17 383 Y 0115: Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la
concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 7). 4.18 383 Y 0117: Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU C 238 del 7.9.1983, pag. 3).
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente: Il punto 2.2 è completato come segue: «Islanda Tryggingastofnun ríkisins (Istituto nazionale di sicurezza sociale), Reykjavík. Liechtenstein Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità), Vaduz. Norvegia Rikstrygdeverket (Amministrazione nazionale delle assicurazioni), Oslo. Svizzera Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.» 4.19 383 Y 1112(02): Decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU C 306 del 12.11.1983, pag. 2).
Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente: Il punto 2.4 è completato come segue: «Islanda Tryggingastofnun ríkisins (Istituto nazionale di sicurezza sociale), Reykjavík. Liechtenstein Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità), Vaduz. Norvegia Rikstrygdeverket (Amministrazione nazionale delle assicurazioni), Oslo. Svizzera Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.»
4.20 383 Y 1102 (03): Decisione n. 119, del 24 febbraio 1983, concernente
l’interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU C 295 del 2.11.1983, pag. 3).
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
4.21 383 Y 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l’inter-
pretazione dell’articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 10). 4.22 386 Y 0126: Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all’applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera a), e 14ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 141 del 7.6.1986, pag.3).
4.23 387 Y 1009(01): Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l’inter-
pretazione dell’articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (GU C 271 del 9.10.1987, pag. 3).
4.24 387 Y 1022(01): Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente-
l’applicazione degli articoli 17 paragrafo 7, e 60 paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 284 del 22.10.1987, pag. 3, e GU C 64 del 9.3.1988, pag. 13).
4.25 388 Y 0309(01): Decisione n. 134, del 1° luglio 1987, concernente l’inter-
pretazione dell’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri (GU C 64 del 9.3.1988, pag. 4).
4.26 388 Y 0309(03): Decisione n. 135, del 1° luglio 1987, relativa alla
concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60 paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 281 del 9.3.1988, pag. 7).
Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente: L’articolo 2 numero 2 è completato come segue: «– CHF 800 per l’istituzione di residenza svizzera; – Euro 500 per l’istituzione di residenza in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia.»
4.27 388 Y 0309(01): Decisione n. 136, del 1° luglio 1987, relativa all’inter-
pretazione dell’articolo 45, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU C 64 del 9.3.1988, pag. 7).
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Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente: L’allegato è completato come segue:
«P. Islanda Nulla.
Q. Liechtenstein Nulla.
R. Norvegia Nulla.
S. Svizzera Nulla.»
4.28 389 Y 0606(01): Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa
all’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 140 del 6.6.1989, pag. 3).
4.29 389 Y 1115(01): Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all’inter-
pretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l’interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU C 287 del 15.11.1989, pag. 3). 4.30 390 Y 0412(01): Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all’articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare al calcolo di prestazioni e contributi (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 3).
4.31 390 Y 0412(02): Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso
di conversione da applicare, da parte dell’istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all’ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 4).
4.32 390 Y 0412(03): Decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la
decisione n. 127 del 17 ottobre 1985 concernente la predisposizione degli inventari previsti agli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 5).
4.33 390Y 0330(01): Decisione n. 142, del 13 febbraio 1990, relativa all’appli-
cazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 80 del 30.3.1990, pag. 7).
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Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente: (a) il numero 1 non è applicabile; (b) il numero 3 non è applicabile.
4.34 391 D 0140: Decisione n. 144, del 9 aprile 1990, che fissa i modelli dei
formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E 410 F) (GU L 71 del 18.3.1991, pag. 1).
4.35 391 D 0425: Decisione n. 147, dell’11 ottobre 1990, concernente
l’applicazione dell’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 235 del 23.8.1991, pag. 21) modificata da: 395 D 2353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, (E 401 a 411) (GU L 209, 5.9.1995, pag. 1).
4.36 393 D 0068: Decisione n. 148, del 25 giugno 1992, concernente l’uso
dell’attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU L 22 del 30.1.1993, pag. 124). 4.37 393 D 0825: Decisione n. 150, del 26 giugno 1992, riguardante l’applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 229 del 25.8.1993, pag. 5).
Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente: L’allegato è completato come segue:
«P. Islanda Tryggingastofnun ríkisins (Istituto nazionale di sicurezza sociale), Laugave- gur 114, 150 Reykjavík.
Q. Liechtenstein
1. Per le prestazioni familiari:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa di compensazione familia- re del Liechtenstein)
2. Per le prestazioni per orfani:
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein).
R. Norvegia Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all’estero), Oslo.
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S. Svizzera Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.»
4.38 394 D 0602 Decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l’applicazione
dell’articolo 10a del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 1).
Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente: L’allegato è completato come segue:
«13. Islanda Tryggingastofnun ríkisins (Istituto nazionale di sicurezza sociale), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.
14. Norvegia
Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all’estero), Oslo.
15. Liechtenstein
– Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia), per quanto concerne gli assegni familiari. – Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicura- zione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein) per quanto concerne le indennità vedovili, le prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e per quanto concerne gli assegni per grandi invalidi. – Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein) per quanto concerne le indennità per i non vedenti.
16. Svizzera
1. Invalidità, vecchiaia e morte
(a) Assicurazione invalidità: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensa- tion, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. (b) Previdenza professionale: Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
2. Disoccupazione
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro, Berna (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne).
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3. Prestazioni familiari
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Federal Social Insurance Office, Berne).»
4.39 394 D 0604: Decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli dei
formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 001, E 103 - E 127) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22).
4.40 394 D 0605: Decisione n. 154, del 18 febbraio 1994, sui formulari necessari
per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 301, E 302, E 303) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 123). 4.41 395 D 0353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di for- mulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 - E 411) (GU L 209 del 5.9.1995, pag. 1).
4.42 395 D 0419: Decisione n. 156, del 7 aprile 1995, concernente le regole di
priorità in materia di diritti all’assicurazione malattia e maternità (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 41).
4.43 396 D 0732: Decisione n. 158, del 27 novembre 1995, relativa ai moduli
necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 201-E215) (GU L 336 del 27.12.1996, pag. 1)
4.44 395 D 0512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995, che modifica la decisione
n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione dei conti presso la Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 294 dell’8.12.1995, pag. 38).
4.45 396 D 0172: Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente
l’applicabilità dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 49 del 28.2.1996, pag. 31).
4.46 396 D 0249: Decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da
parte dell’istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 83 del 2.4.1996, pag. 19).
4.47 396 D 0554: Decisione n. 162, del 31 maggio 1996, concernente l’inter-
pretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 14ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 28).
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
4.48 396 D 0555: Decisione n. 163, del 31 maggio 1996, riguardante l’inter_
pretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 31).
4.49 397 D 0533: Decisione n. 164, del 27 novembre 1996, relativa ai modelli di
formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102) (GU L 216 dell’ 8.8.1997, pag. 85).
4.50 397 D 0823: Decisione n. 165, del 30 giugno 1997, relativa ai formulari
necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/ 71 e (CEE) n. 574/72 (E 128 e E 128B) (GU L 341 del 12.12.1997, pag. 61).
4.51 398 D 0441: Decisione n. 166, del 2 ottobre 1997, relativa alla modifica da
apportare ai formulari E 106 e E 109 (GU L 195 dell’11.07.1998, pag. 25).
4.52 398 D 0442: Decisione n. 167 che modifica la decisione n. 146, del
10 ottobre 1990, concernente l’interpretazione dell’articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 35). 4.53 398 D 0443: Decisione n. 168, dell’11 giugno 1998, relativa alla modifica dei formulari E 121 e E 127 e alla cancellazione del formulario E 122 (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 37).
4.54 398 D 0444: Decisione n. 169, dell’11 giugno 1998, relativa al funziona-
mento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 46).
4.55 398 D 0565: Decisione n. 170, dell’11 giugno 1998, che modifica la
decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall’articolo 94, paragrafo 4, e dall’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40).
Sezione C: Atti di cui gli Stati membri prendono atto Gli Stati membri prendono atto del tenore dei seguenti atti:
5.1 Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del
formulario E 111 ai lavoratori distaccati all’estero (adottata dalla Commissione amministrativa nella 139a sessione del 23 gennaio 1975).
5.2 Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione
della lingua d’emissione dei formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 del Consiglio (adottata dalla Commissione amministrativa nella 176a sessione del 19 dicembre 1980).
5.3 385 Y 0016: Raccomandazione n. 16, del 12 dicembre 1984, relativa alla
conclusione di accordi nel quadro dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
5.4 385 Y 0017: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le
informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della Commissione amministrativa (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
5.5 386 Y 0018: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla
legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un’attività lavorativa a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 284 dell’11.11.1986, pag. 4).
5.6 392 Y 0019: Raccomandazione n. 19, del 24 novembre 1992, riguardante il
miglioramento della cooperazione tra Stati membri nell’applicazione della regolamentazione comunitaria (GU C 199 del 23.7.1993, pag. 11).
5.7 396 Y 0592: Raccomandazione n. 20, del 31 maggio 1996, sul miglioramento
della gestione e della compensazione dei crediti reciproci (GU C 259 del 12.10.1996, pag. 19).
5.8 397 Y 0304(01): Raccomandazione n. 21, del 28 novembre 1996, relativa
all’applicazione dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GR C 67 del 4.3.1997, pag. 3).
5.9 380 Y 0609(03): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri
previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 139 del 9.6.1980, pag. 1).
6.0 381 Y 0613(01): Dichiarazioni della Grecia previste all’articolo 5 del
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 143 del 13.6.1981, pag. 1).
6.1 380 Y 0609(01): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri
previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU n. C 338 del 31.12.1986, pag. 1). 6.2 C/107/87/pag. 1: Dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 107 del 22.4.1987, pag. 1).
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
6.3 C/323/80/pag. 1: Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e
96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU n. C 323 dell’11.12.1980, pag. 1).
6.4 L/90/87/pag. 39: Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione
dell’articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU n. L 90 del 2.4.1987, pag. 39).
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Protocollo 1 all’appendice 2
Assicurazione disoccupazione
1. Per quanto concerne l’assicurazione disoccupazione dei lavoratori subordinati
che beneficiano di un titolo di soggiorno di una durata inferiore all’anno si applica il seguente regime: 1.1 Soltanto i lavoratori che hanno versato i contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI)79 e che soddisfano le altre condizioni relative all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione alle condizioni previste dalla legge. 1.2 Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per avere diritto all’indennità di disoccupa- zione in Svizzera conformemente al punto 1.1 è retrocessa al loro Stato d’origine secondo le modalità previste dal punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle presta- zioni versate a tali lavoratori in caso di disoccupazione completa; di conseguenza i lavoratori non hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle inden- nità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Le prestazioni in caso di disoccupazione completa sono a carico dello Stato d’origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione compiuti in Svizzera sono considerati come se fossero stati compiuti nello Stato d’origine. 1.3 La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori di cui al punto 1.2 è rimborsata annualmente secondo le disposizioni legali menzionate qui di seguito: (a) Il prodotto dei contributi di questi lavoratori è calcolato, per Paese, sulla ba- se del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ogni lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavo- ratore). (b) Sulla base dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla per- centuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità menzionate al punto 1.2 sarà rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori verrà mantenuta dalla Svizzera80. (c) La Svizzera trasmette ogni anno il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati d’origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati d’origine comunicano ogni anno alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione confor- memente al punto 1.2.
79 Attualmente 6 mesi, 12 mesi in caso di disoccupazione ripetuta.
80 Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contribuzioni per un periodo di almeno 6 mesi – durante soggiorni ripetuti – nello spazio di due anni.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
1.4 Il primo periodo del punto 1.2 e il punto 1.3 non si applicano al Liechtenstein.
2. L’articolo 9 dell’Accordo d’assicurazione disoccupazione del 15 gennaio 1979
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein continua ad essere applicabile. 3. I regimi di cui ai numeri 1 e 2 sono applicabili per un periodo di sette anni a partire dall’entrata in vigore dell’accordo. In caso di difficoltà per uno Stato mem- bro al termine del periodo di sette anni con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il gruppo di lavoro sul coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale di cui all’articolo 14 dell’allegato può essere adito da uno Stato membro.
Assegni per grandi invalidi Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità saranno iscritti nell’appendice 2 all’allegato sulla libera circolazione delle persone, nell’allegato IIa del regolamento (CEE) n. 1408/71, con decisione del Consiglio, a decorrere dall’entrata in vigore della revisione di tali leggi secondo cui tali presta- zioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici.
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Fatto salvo l’articolo 10 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la presta- zione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio nella previ- denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993 sarà versata su richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente appendice.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Protocollo 2 all’appendice 2 Le sezioni A e B dell’appendice 2 sono applicabili alle relazioni fra il Liechtenstein e la Svizzera, fatte salve le disposizioni del presente protocollo.
1. Assoggettamento obbligatorio all’assicurazione malattie
1.1 Le persone residenti in uno dei due Stati sono assoggettati alle disposizioni concernente l’assicurazione malattie obbligatoria dello Stato di residenza se: (a) esercitano un’attività lucrativa e sono assoggettate in uno dei due Stati alla legislazione relativa alle altre assicurazioni sociali; (b) sono assoggettate alla legislazione di uno dei due Stati in quanto beneficiari o richiedenti di rendite, conformemente al titolo III, capitolo 1 del regola- mento; (c) percepiscono prestazioni dell’assicurazione disoccupazione in uno dei due Stati; (d) sono familiari di una persona assoggettata, in virtù delle lettere a)-c), alle disposizioni concernenti l’assicurazione malattie obbligatoria di uno dei due Stati.
1.2 L’assoggettamento all’assicurazione per indennità giornaliere è disciplinato
conformemente alla legislazione applicabile alla persona interessata in base alla sua attività lucrativa. 1.3 I lavoratori assoggettati alle disposizioni legali svizzere in virtù del numero 1.1 lettera a) e che sono assoggettati alle disposizioni del Liechtenstein in virtù del numero 1.2 hanno diritto a un sussidio del datore di lavoro nel Liechtenstein corri- spondente al contributo al pagamento dei premi dell’assicurazione malattie a carico del datore di lavoro nel Liechtenstein per i lavoratori affiliati al sistema obbligatorio di questo Stato. 1.4 L’articolo 20 del regolamento si applica per analogia ai lavoratori frontalieri assoggettati all’assicurazione malattie obbligatoria del loro Stato di residenza in virtù del numero 1.1 lettera a).
2. Rendite per figli e orfani nell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità Il titolo III capitolo 3 del regolamento si applica: (a) agli aumenti di rendite e ai supplementi per figli, qualora il beneficiario della rendita percepisca prestazioni di vecchiaia o di invalidità soltanto dal Liechtenstein o dalla Svizzera; (b) alle rendite per orfani, ad eccezione di quelle dell’assicurazione in caso di infortuni o malattie professionali, qualora il lavoratore dipendente o indi- pendente deceduto sia stato assoggettato unicamente alla legislazione del Liechtenstein e della Svizzera.
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3. Assicurazione disoccupazione
Un lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa che soddisfa, conformemente all’articolo 69 paragrafo 1 del regolamento, le condizioni per acce- dere al diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno Stato e che si reca nell’altro Stato per cercare un impiego riceve, in deroga al primo periodo del- l’articolo 70 del paragrafo 1 del regolamento, prestazioni dalla competente istituzio- ne del primo Stato e deve assoggettarsi alle relative prescrizioni di controllo.
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Protocollo 3 all’appendice 2 Le sezioni A e B dell’appendice 2 si applicano alle relazioni fra la Norvegia e la Svizzera, fatte salve le disposizioni del presente protocollo. Il titolo III capitolo 3 del regolamento si applica: (a) agli aumenti di rendite e supplementi per figli, se il beneficiario della rendita percepisce prestazioni di vecchiaia o d’invalidità soltanto dalla Norvegia e dalla Svizzera; (b) alle rendite per orfani, ad eccezione di quelle dell’assicurazione in caso di infortuni o malattie professionali se il lavoratore subordinato o autonomo deceduto è stato assoggettato unicamente alla legislazione della Norvegia e della Svizzera.
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Allegato K – Appendice 3
Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli) (art. 22 della Convenzione)
1. Gli Stati membri convengono di applicare fra di loro, nel campo del reciproco
riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento, come integrati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera – CE sulla libera circolazione delle persone, entrati in vigore il 21 giugno 1999 e modificati dalla sezione A della presente appendice, o norme ad essi equivalenti. 2. Ai fini dell’applicazione della presente appendice, gli Stati membri prendono atto degli atti comunitari ai quali è fatto riferimento nella sezione B della presente ap- pendice, come integrati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera – CE sulla libera circolazione delle persone, entrati in vigore il 21 giugno 1999. 3. Il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A della presente appendice è considerato applicarsi agli Stati membri della presente Convenzione.
Sezione A Atti ai quali è fatto riferimento A. Sistema generale
1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa
ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.01.1989, pag. 16). 2. 392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU n. L 209 del 24.7.1992, pag. 25), modificata da: – 394 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione profes- sionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU n. L 217 del 13.8.1994, pag. 8). – 395 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (GU n. L 184 del 3.8.1995, pag. 21). – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU n. L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
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– 397 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l’allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professio- nale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (GU n. L 184 del 3.8.1997, pag. 31). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue: (I) L’allegato C (Elenco dei cicli di formazione professionale con struttura partico- lare contemplati nell’articolo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino, lettera ii) è completato dal testo seguente: (a) Il titolo «2. Settore dei mastri artigiani («Mester/Meister/Maître»), che com- prende formazioni e corsi relativi alle competenze non contemplate dalle direttive di cui all’Allegato A», è completato dal testo seguente: «In Norvegia Corsi di formazione per: – giardiniere paesaggista («anleggsgartner») – odontotecnico («tanntekniker») Tali formazioni hanno una durata di almeno quattordici anni, di cui almeno cinque di formazione nell’ambito di corsi strutturati suddivisi in un tirocinio di almeno tre anni, compiuto in parte in un’impresa e in parte in un istituto di formazione professionale, e in uno stage professionale con formazione pratica, che si conclude con un esame di maestria riguardante le competenze artigianali e dà diritto al titolo di «Mester».» (b) Il titolo «3. Settore marittimo» è completato dal testo seguente: (i) Nel sottotitolo «(a) Navigazione marittima»: «In Islanda Corsi di formazione per: – capitano («skipstjóri»), – capo timoniere («stýrimaður»), – ufficiale di guardia («undirstýrimaður»), – ingegnere di marina, primo grado («vélstjóri 1. stigs»), In Norvegia Corsi di formazione per: – marinaio capo/sottufficiale 1° classe («skipsfører»), – primo timoniere («overstyrmann»), – marinaio di costa/sottufficiale 3° classe («kystskipper»), – timoniere/ufficiale di guardia/sottufficiale 4° classe («styrmann»), – ufficiale capo ingegnere/ufficiale ingegnere 1° classe («maskin- sjef»), – secondo ufficiale ingegnere/ufficiale ingegnere 2° classe («1. mas- kinist»), – ufficiale ingegnere 3° classe («enemaskinist») – ingegnere di guardia/ufficiale ingegnere 3° classe («maskinoffi- ser»),
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il che rappresenta una formazione: – in Islanda , di nove o dieci anni di insegnamento primario, seguito da due anni di servizio marittimo completato da tre anni di forma- zione professionale specializzata (cinque anni per l’ingegnere di marina), – in Norvegia, di nove anni di insegnamento primario, seguito da un corso di base e da un servizio marittimo della durata di tre anni (due anni e mezzo per gli ufficiali ingegneri), completati da: – per gli ufficiali di guardia, un anno di formazione professionale specializzata, – per gli altri, due anni di formazione professionale specializzata. e un servizio marittimo supplementare riconosciuto nel contesto della Convenzione internazionale STCW (International Conven- tion on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978). In Norvegia Corsi di formazione per: – ufficiale di elettroautomazione (elettricista navale), («elektro-auto- masjonstekniker/skipselektriker»), il che rappresenta una formazione di nove anni di insegnamento prima- rio, seguito da un corso di base di due anni completato da due anni di formazione professionale specializzata.» (ii) Nel sottotitolo «(b) Pesca marittima»: «In Islanda Corsi di formazione per: – capitano («skipstjóri»), – capo timoniere («stýrimaður»), – ufficiale di guardia («undirstýrimaður»), il che rappresenta una formazione di nove o dieci anni di insegnamento primario, seguito da un servizio marittimo di due anni completato da un anno di esperienza pratica e di servizio marittimo e da un anno di for- mazione professionale specializzata che si conclude con un esame ed è riconosciuta nel contesto della Convenzione di Torremolinos (1977 International Convention for the Safety of Fishing Vessels).» (iii) Nel sottotitolo «(c) Personale di piatteforme mobili di trivellazione» «In Norvegia Corsi di formazione per: – capo di piattaforma («plattformsjef»), – capo settore stabilità («stabilitetssjef»), – operatore sala di controllo («kontrollromoperator»), – capo settore tecnico («teknisk sjef»), – assistente settore tecnico («teknisk assistent»), il che rappresenta una formazione di nove anni di insegnamento prima- rio, seguito da un corso di base di due anni completato da un servizio «off-shore» di almeno un anno e
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– per l’operatore della sala di controllo, un anno di formazione pro- fessionale specializzata, – per gli altri, una formazione professionale specializzata della durata di due anni e mezzo.» (c) Il titolo «4. Settore tecnico» è completato dal testo seguente: «Nel Liechtenstein Corsi di formazione per: – perito fiduciario («fiduciary expert») Durata, livello ed esigenze: La formazione si basa su una scolarità obbligatoria di nove anni e – salvo che non sia stato ottenuto un attestato di maturità – su un tirocinio commerciale con formazione delle conoscenze pratiche in un’impresa di tirocinio, mentre le conoscenze professionali teoriche e la cultura generale sono insegnate in una scuola professionale; la formazione si conclude con un esame nazionale («esame di fine tirocinio») che per- mette di conseguire il Certificato federale di impiegato di commercio. Dopo tre anni di esperienza pratica in un’azienda con un perfeziona- mento di quattro anni compiuto parallelamente all’esercizio di un’attività professionale, l’esame professionale consente di conseguire il brevetto federale di fiduciario. In generale, la durata complessiva di tale formazione è compresa fra 16 e 19 anni. Prescrizioni: La professione è disciplinata dalla legislazione nazionale. I candidati possono scegliere le modalità di preparazione all’esame professionale (scuole professionali, scuole private, insegnamento per corrispon- denza). – perito contabile («auditing expert») Durata, livello ed esigenze: La formazione si basa su una scolarità obbligatoria di nove anni, seguita da un tirocinio commerciale con formazione delle conoscenze pratiche in un’impresa di tirocinio, mentre le conoscenze professionali teoriche e la cultura generale sono insegnate in una scuola professio- nale. Dopo tre anni di esperienza pratica supplementare in un’azienda e un perfezionamento di cinque anni che può essere compiuto anche paral- lelamente all’esercizio di un’attività professionale, l’esame professio- nale superiore consente di conseguire il diploma federale di perito contabile. La durata complessiva di tale formazione è compresa fra 17 e 18 anni. I candidati che hanno acquisito la propria esperienza pratica all’estero devono dimostrare di aver compiuto un anno di esperienza pratica sup- plementare nel Liechtenstein.
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Prescrizioni: La professione è disciplinata dalla legislazione nazionale.» (II) Le aggiunte all’Allegato C enumerate nel supplemento I hanno forza di legge congiuntamente con l’elenco compreso nell’allegato II della direttiva 95/51/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva 97/38/CE della Commissione e come integrata nella Convenzione SEE e nell’Accordo settoriale Svizzera - UE sulla libera circolazione delle persone. (III) Gli elenchi svizzeri cui è fatto riferimento negli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE saranno stabiliti nel quadro dell’applicazione della presente Conven- zione.
B. Professioni giuridiche
3. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a
facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvo- cati (GU n. L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da: – 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trat- tati - Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91), – 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU n. L 302 del 15.11.1985, Adesione alle Comunità europee del Regno, pag. 160), – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU n. L 1 del 1.1.1995, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue: All’articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: «In Islanda: «Lögmaður», Nel Liechtenstein: «Rechtsanwalt», In Norvegia: «Advokat» In Svizzera: «Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech/Avvocato».
C. Attività mediche e paramediche
4. 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che
completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 78/1026/CEE con- cernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettiva- mente di medico, d’infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU n. L 385 del 31.12.1981, pag. 25).
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Medici
5. 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad
agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi (GU n. L 165 del 7.7.1993, pag. 1), modificata da: – 398 L 0021: Direttiva della Commissione, dell’8 aprile 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazio- ne dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU n. L 119 del 22.4.1998, pag. 15). – 398 L 0063: Direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifi- ca la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circola- zione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU n. L 253 del 15.9.1998, pag. 24). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue: (I) L’articolo 3 è completato dal testo seguente: «(m) in Islanda: «próf í læknisfræðfrá læknadeild Háskola Íslands» (diploma della facoltà di medicina dell’Università d’Islanda) e la prova di avere compiuto una forma- zione pratica rilasciata dalle autorità competenti; (n) nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato che applica questa direttiva ed enumerati nel presente articolo, completati dalla prova di aver concluso una formazione pratica rilasciata dalle autorità competenti; (o) in Norvegia: «bevis for bestått medisinsk embetseksamen» (diploma cand. med.), rila- sciato da una facoltà di medicina di un’università e la prova di aver com- piuto una formazione pratica rilasciata dalle autorità competenti della sanità pubblica; (p) in Svizzera: «titulaire du diplôme fédéral de médecin» «Eidgenössisch diplomierter Arzt» «titolare di diploma federale di medico,» rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno.» (II) All’articolo 5, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: «in Islanda: sérfræðileyfi» (certificato di specialista in medicina), rilasciato dal ministero della sanità pubblica;
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nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato che applica questa direttiva ed enumerati nel presente articolo, completati dalla prova di aver concluso una formazione pratica rilasciata dalle autorità competenti; in Norvegia: «bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen» (prova del diritto di avva- lersi del titolo di specialista) rilasciata dalle autorità competenti; in Svizzera: «spécialiste» «Facharzt» «specialista» rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno.» (III) L’articolo 5 paragrafo 3, è completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti: anestesia e rianimazione: «Islanda: svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði Liechtenstein: Anästhesiologie Norvegia: anestesiologi Svizzera: anesthésiologie Anästhesiologie anestesiologia»; chirurgia generale: «Islanda: skurðlækningar Liechtenstein: Chirurgie Norvegia: generell kirurgi Svizzera: chirurgie Chirurgie chirurgia»; neurochirurgia: «Islanda: taugaskurðlækningar Liechtenstein: Neurochirurgie Norvegia: nevrokirurgi Svizzera: neurochirurgie, Neurochirurgie neurochirurgia»;
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ginecologia e ostetricia: «Islanda: fæðingar- og kvenlækningar Liechtenstein: Gynäkologie und Geburtshilfe Norvegia: fødselshjelp og kvinnesykdommer Svizzera: gynécologie et obstétrique Gynäkologie und Geburtshilfe ginecologia e ostetricia»; medicina interna: «Islanda: lyflækningar Liechtenstein: Innere Medizin Norvegia: indremedisin Svizzera: médecine interne Innere Medizin medicina interna»; oculistica: «Islanda: augnlækningar Liechtenstein: Augenheilkunde Norvegia: øyesykdommer Svizzera: ophthalmologie Ophthalmologie oftalmologia»; otorinolaringoiatria: «Islanda: háls-, nef- og eyrnalækningar Liechtenstein: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Norvegia: øre-nese-halssykdommer Svizzera: Oto-Rhino-Laryngologie otorinolaringoiatria»; pediatria: «Islanda: barnalækningar Liechtenstein: Kinderheilkunde Norvegia: barnesykdommer Svizzera: pédiatrie Kinder- und Jugendmedizin pediatria»; fisiologia e malattie dell’apparato respiratorio: «Islanda: lungnalækningar Liechtenstein: Lungenkrankheiten Norvegia: ungesykdommer Svizzera: pneumologie Pneumologie pneumologia»;
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urologia: «Islanda: þvagfæraskurðlækningar Liechtenstein: Urologie Norvegia: urologi Svizzera: urologie Urologie urologia»; ortopedia: «Islanda: bæklunarskurðlækningar Liechtenstein: Orthopädische Chirurgie Norvegia: ortopedisk kirurgie Svizzera: chirurgie orthopédique Orthopädische Chirurgie chirurgia ortopedica»; anatomia patologica: «Islanda: vefjameinafræði Liechtenstein: Pathologie Norvegia: patologi Svizzera: pathologie Pathologie patologia»; neurologia: «Islanda: taugalækningar Liechtenstein: Neurologie Norvegia: nevrologi Svizzera: neurologie Neurologie neurologia»; psichiatria: «Islanda: geðlækningar Liechtenstein: Psychiatrie und Psychotherapie Norvegia: psykiatri Svizzera: psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie und Psychotherapie psichiatria e psicoterapia». (IV) All’articolo 7, il paragrafo 2 è completato, ai trattini sottoindicati, dalle men- zioni seguenti: microbiologia e batteriologia: «Islanda: sýklafræði Norvegia: medisinsk mikrobiologi»;
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biochimica: «Islanda: klinísk lífefnafræði Norvegia: klinisk kjemi»; immunologia: «Islanda: ónæmisfræði Norvegia: immunologi og transfusjonsmedisin»; chirurgia plastica: «Islanda: lýtalækningar Norvegia: plastikkirurgi Svizzera: chirurgie plastique et reconstructive Plastische und Wiederherstellungschirurgie chirurgia plastica e ricostruttiva»; chirurgia toracica: «Islanda: brjóstholsskurðlækningar Norvegia: thoraxkirurgi Svizzera: chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie chirurgia del cuore e dei vasi toracici»; chirurgia pediatrica: «Islanda: barnaskurðlækningar Norvegia: barnekirurgi Svizzera: chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie chirurgia pediatrica»; chirurgia vascolare: «Islanda: æðaskurðlækningar Norvegia: karkirurgi»; cardiologia: «Islanda: hjartalækningar Norvegia: hjertesykdommer Svizzera: cardiologie Kardiologie cardiologia»; gastroenterologia: «Islanda: meltingarlækningar Norvegia: fordøyelsessykdommer Svizzera: gastro-entérologie Gastroenterologie gastroenterologia»;
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reumatologia: «Islanda: gigtlækningar Liechtenstein: Rheumatologie Norvegia: revmatologi Svizzera: rhumatologie Rheumatologie reumatologia»; ematologia generale: «Islanda: blódmeinafræði Norvegia: blodsykdommer Svizzera: hématologie Hämatologie ematologia»; endocrinologia: «Islanda: efnaskipta- og innkirtlalækningar Norvegia: endokrinologi Svizzera: endocrinologie-diabétologie Endokrinologie-Diabetologie endocrinologia-diabetologia»; fisioterapia: «Islanda: orku- og endurhæfingarlækningar Liechtenstein: Physikalische Medizin und Rehabilitation Norvegia: fysikalsk medisin og rehabilitering Svizzera: médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation medicina fisica e riabilitazione»; dermatologia e venereologia: «Islanda: huð- og kynsjúkdómalækningar Liechtenstein: Dermatologie und Venerologie Norvegia: hudsykdommer og veneriske sykdommer Svizzera: dermatologie et vénéréologie Dermatologie und Venerologie dermatologia e venereologia»; radiologia: «Islanda: geislalækningar Norvegia: radiology»; radiodiagnostica: «Islanda: geislagreining Liechtenstein: Medizinische Radiologie Svizzera: radiologie médicale/radio-diagnostic Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik radiologia medica/radiodiagnostica»;
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radioterapia: «Norvegia: onkologi Svizzera: radiologie médicale/radio-oncologie Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie radiologia medica/radio-oncologia»; medicina tropicale: «Svizzera: médecine tropicale Tropenmedizin medicina tropicale»; psichiatria infantile: «Islanda: barna- og unglingageðlækningar Liechtenstein: Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Norvegia: barne- og ungdomspsykiatri Svizzera: psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza»; geriatria: «Islanda: öldrunarlækningar Liechtenstein: Geriatrie Norvegia: geriatri»; malattie renali: «Islanda: nýrnalækningar Norvegia: nyresykdommer Svizzera: néphrologie Nephrologie nefralogia»; malattie infettive: «Islanda: smitsjúkdómar Norvegia: infeksjonssykdommer»; «community medicine» (igiene-medicina preventiva): «Islanda: félagslækningar Liechtenstein: Prävention und Gesundheitswesen Norvegia: samfunnsmedisin Svizzera: prévention et santé publique Prävention und Gesundheitswesen prevenzione e salute pubblica»; farmacologia: «Islanda: lyfjafræði Norvegia: klinisk farmakologi»;
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medicina del lavoro: «Islanda: atvinnulækningar Norvegia: yrkesmedisin Svizzera: médecine du travail Arbeitsmedizin medicina del lavoro»; allergologia: «Islanda: ofnæmislækningar Svizzera: allergologie et immunologie clinique Allergologie und klinische Immunologie allergologia e immunologia clinica»; chirurgia gastroenterologica: «Norvegia: gastroenterologisk kirurgi»; chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista): Liechtenstein: Kieferchirurgie Norvegia: kjevekirurgi og munnhulesykdommer Svizzera: chirurgie maxillo-faciale Kiefer- und Gesichtschirurgie chirurgia mascello-facciale»; medicina nucleare: «Svizzera: radiologie médicale/médecine nucléaire Medizinische Radiologie/Nuklearmedizin radiologia medica/medicina nucleare.»
Infermieri
6. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concer-
nente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di infermiere responsabile dell’assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera circolazione dei servizi (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da: – 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trat- tati - Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91), – 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160), – 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19), – 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30),
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– 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73), – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri dell’Unione europea (GU n. L 1 del 1.1.1995, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: (a) all’articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: «In Islanda: «hjúkrunarfræðingur», «Nel Liechtenstein: «Krankenschwester – Krankenpfleger», «In Norvegia: «offentlig godkjent sykepleier», «In Svizzera: «infirmière, infirmier», «Krankenschwester, Krankenpfleger», «infermiera, infermiere».» (b) l’articolo 3 è completato dal testo seguente: «(o) In Islanda: hjúkrunarpróf (diploma in cure generali), certificato dalle autorità competenti; (p) Nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato che applica questa direttiva ed enumerati nel presente articolo; (q) In Norvegia: «bevis for bestått sykepleiereksamen» (diploma in cure generali), rilasciato da una scuola per infermieri in cure generali; (r) In Svizzera: «infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux», «diplomierte Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in allgemeiner Krankenpflege», «infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali» rilasciato dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS)».
7. 377 L 0453: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concer-
nente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 8), modificata da: – 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30).
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Dentisti
8. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concer-
nente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabili- mento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modi- ficata da: – 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trat- tati - Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91), – 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160), – 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19), – 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73), – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU n. L 1 del 1.1.1995, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue: (a) l’articolo 1 è completato dal testo seguente: «In Islanda: «tannlæknir», «Nel Liechtenstein: «Zahnarzt», «In Norvegia: «tannlege», «In Svizzera: «médecin-dentiste», «Zahnarzt», «medico-dentista».» (b) l’articolo 3 è completato dal testo seguente: «(m) In Islanda: próf frá tannlæknnadeíld Háskóla Íslands» (diploma della facoltà di medicina dentaria dell’Università d’Islanda) (n) Nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’altra autorità che applica questa direttiva ed enumerati nel presente articolo, com- pletati dalla prova di aver concluso una formazione pratica rila- sciata dalle autorità competenti; (o) In Norvegia: «bevis for bestått odontologisk embetseksamen» (diploma cand. odont.), rilasciato dalla facoltà di medicina dentaria di un’uni- versità;
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
(p) In Svizzera: ««titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste», «eidgenössisch diplomierter Zahnarzt», «titolare del diploma federale di medico-dentista» rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno.» (c) all’articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini:
1. Ortodonzia
«In Norvegia: «bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi» (prova di aver compiuto studi specializzati di ortodontista), rilasciata dalla facoltà di medicina dentaria di un’università; «In Svizzera: «diplôme fédéral d’orthodontiste» «Diplom als Kieferorthopäde» «diploma di ortodontista» rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno.»
2. Chirurgia della bocca:
«In Norvegia: bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi» (prova di aver compiuto studi specializzati in chirurgia orale), rilasciati dalla facoltà di medicina dentaria di un’università.»
9. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concer-
nente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 10), modificata da: – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU n. L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
Veterinari
10. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978,
concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da: – 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trat- tati - Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91), – 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160), – 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19), – 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73),
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
– 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU n. L 1 del 1.1.1995, pag. 1). Ai fini del presente accordo, la direttiva è adattata come segue: l’articolo 3 è completato dal testo seguente: «(o) In Islanda: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato che applica questa direttiva ed enumerati nel presente articolo, completati dalla prova di aver concluso una formazione pratica rilasciata dalle autorità competenti; (p) Nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato che applica questa direttiva ed enumerati nel presente articolo, completati dalla prova di aver concluso una formazione pratica rilasciata dalle autorità competenti; (q) In Norvegia: «eksamensbevis utstet av Norges veterinærhøgskole for bestått vete- rinærmedisinsk embetseksamen» (diploma cand. med. vet.), rilasciato dal Collegio norvegese di medicina veterinaria; (r) In Svizzera: «titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire», «eidgenössisch diplomierter Tierarzt», «titolare del diploma federale di veterinario» rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno.»
11. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978,
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi- nistrative per le attività di veterinario (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 7), modifi- cata da: – 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19).
Ostetriche
12. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concer-
nente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabili- mento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 33 dell’11.2.1980, pag. 1), modi- ficata da: – 380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 74), – 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160), – 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
– 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73), – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU n. L 1 del 1.1.1995, pag. 1). Ai fini del presente accordo, la direttiva è adeguata come segue: (a) l’articolo 1 è completato dal testo seguente: «In Islanda: «ljósmóðir», Nel Liechtenstein: «Hebamme» In Norvegia: «jordmor», In Svizzera: «sage-femme», «Hebamme», «levatrice».» (b) l’articolo 3 è completato dal testo seguente: (m) «In Islanda: «embættispróf frá Háskóla Íslands eða próf í ljósmoðurfræðum frá Ljósmæðraskóla Íslands (diploma di ostetrica), certificato dalle autorità competenti; (n) «Nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato che applica questa direttiva ed enumerati nel presente articolo; (o) «In Norvegia: «bevis for bestått jordmoreksamen (diploma di ostetrica), rilasciato da una scuola per ostetriche e una prova di aver compiuto una formazione pratica rilasciata dalle autorità sanitarie competenti; (p) «In Svizzera: «sage-femme diplômée», «diplomierte Hebamme», «levatrice diplomata,» diplomi rilasciati dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS).»
13. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concer-
nente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’accesso alle attività dell’ostetrica e al loro esercizio (GU n. L 33 dell’11.2.1980, pag. 8), modificata da: – 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19.)
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Farmacia
14. 385 L 0432: Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, con-
cernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini- strative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 34).
15. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, con-
cernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabi- limento per talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 37), modificata da: – 385 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 42), – 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73), – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU n. L 1 del 1.1.1995, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue: l’articolo 4 è completato dal testo seguente: «(m) In Islanda: «próf frá Háskóla Íslands í lyfjafræði» (diploma in farmacia dell’Uni- versità d’Islanda); «(n) Nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli di studio rilasciati da un altro Stato che applica questa direttiva ed enumerati nel presente articolo, completati dalla prova di aver concluso una formazione pratica rilasciata dalle autorità competenti; «(o) In Norvegia: «bevis for bestått cand. pharm. eksamen» (diploma cand. pharm.), rila- sciato da una facoltà universitaria; «(q) In Svizzera: «titulaire du diplôme fédéral de pharmacien», «eidgenössisch diplomierter Apotheker», «titolare del diploma federale di farmacista,» rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno.»
D. Architettura
16. 385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concer-
nente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da:
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– 385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 376 del 31.12.1985, pag. 1), – 386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU n. L 27 dell’1.2.1986, pag. 71), – 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73), – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU n. L 1 del- l’1.1.1995, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue: (a) l’articolo 11 è completato dal testo seguente: «(l) In Islanda: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato che applica questa direttiva ed enumerati nel presente articolo, com- pletati dalla prova di aver concluso una formazione pratica rila- sciata dalle autorità competenti; (m) Nel Liechtenstein: i diplomi rilasciati dalla «Scuola universitaria professionale» (arch. dipl. SUP); (n) In Norvegia: – i diplomi («sivilarkitekt») rilasciati dall’Istituto norvegese di tecnologia dell’Università di Trondheim, dal Collegio di architettura di Oslo e dal Collegio di architettura di Bergen, – i certificati di affiliazione al «Norske Arkitekters Lands- forbund» (NAL), se le persone interessate hanno assolto la formazione in uno Stato che applica questa direttiva; (o) In Svizzera: – i diplomi rilasciati da Ecoles polytechniques fédéra- les/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Federali (arch. dipl. EPF/dipl. Arch. ETH/arch. dipl. PF), – i diplomi rilasciati dall’Ecole d’architecture de l’Université de Genève (architecte diplômé EAUG), – i certificati della Fondation des registres suisses des ingé- nieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegne- ri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Architekt REG A/architetto REG A.» (b) l’articolo 15 non è applicabile.
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E. Commercio e intermediari
Commercio e distribuzione di prodotti tossici
17. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa
alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU n. L 307 del 18.11.1974, pag. 1).
18. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa
all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commer- cio e alla distribuzione dei prodotti tossici (GU n. L 307 del 18.11.1974, pag. 5), modificata da: – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU n. L 1 del 1.1.1995, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue: l’allegato è completato dal testo seguente: «Nel Liechtenstein:
1. Benzene e tetracloruro di carbonio (ordinanza n. 23 del 1° giugno
1964); 2. Tutte le sostanze tossiche e tutti i prodotti di cui all’articolo 2 della leg- ge sui veleni (RS 814.80) e in particolare quelli figuranti nell’elenco delle sostanze e dei prodotti tossici delle classi 1, 2 e 3, a norma dell’articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (RS 814.801) (applicabile secondo Customs Treaty, Public Notice n. 47 del 28 agosto 1979). In Norvegia:
1. Pesticidi che rientrano nell’atto concernente i pesticidi del 5 aprile
1963 e nelle relative ordinanze;
2. Prodotti chimici che rientrano nell’ordinanza del 1° giugno 1990 sul
contrassegno e il commercio dei prodotti chimici che possono essere pericolosi per la salute dell’uomo, con la relativa ordinanza sull’elenco dei prodotti chimici. In Svizzera: Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui all’articolo 2 della legge sui veleni (RS 814.80) e in particolare quelli figuranti nell’elenco delle sostanze e dei prodotti tossici delle classi 1, 2 e 3, a norma dell’articolo 3 dell’ordi- nanza sui veleni (RS 814.801).»
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Agenti commerciali indipendenti 19. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relati- va al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
F. Varie
20. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa
alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56).
Sezione B Atti di cui gli Stati membri prendono atto Gli Stati membri prendono atto del contenuto degli atti seguenti:
In generale 21. C/81/74/pag. 1: Comunicazione della Commissione concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1° giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti l’onorabilità, l’assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d’origine (GU C 81 del 13.7.1974, pag. 1). 22. 374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (GU C 98 del 20.8.1974, pag. 1).
Sistema generale
23. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla
direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 23).
Medici
24. 375 X 0366: Raccomandazione 73/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975,
riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU L 167 del 30.6.1975, pag. 20).
25. 375 X 0367: Raccomandazione 73/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975,
relativa alla formazione clinica del medico (GU L 167 del 30.6.1975, pag. 21).
26. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio, in occasione dell’adozione dei
testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU C 146 dell’1.7.1975, pag. 1).
27. 386 X 0458: Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre
1986, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU L167 del 30.6.1975, pag. 30).
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
28. 389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell’8 novem-
bre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1).
Dentisti 29. 378 Y 0824(01): Dichiarazione del Consiglio relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU C 202 del 24.8.1978, pag. 1).
Medicina veterinaria
30. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre
1978, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 12). 31. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni del Consiglio concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e com- portante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU C 308 del 23.12.1978, pag. 1).
Farmacia
32. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre
1985, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 45).
Architettura
33. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985,
riguardante i titolari di un diploma nel settore dell’architettura rilasciato in un paese terzo (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 28).
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein
La Svizzera e il Liechtenstein, in seguito denominati le Parti, – considerando che in virtù dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, la Svizzera, l’Islanda e la Norvegia hanno concluso un accordo sulla circolazione delle persone fondato sull’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; – constatando che la Svizzera e il Liechtenstein perseguono lo scopo di con- cludere un accordo analogo; – considerando la situazione particolare del Liechtenstein in virtù della quale il Liechtenstein, quale membro della Comunità europea (SEE), ha negoziato una soluzione speciale in materia di libera circolazione, fondata sulla dichia- razione del Consiglio dello SEE relativa alla libera circolazione, la quale co- stituisce parte integrante delle conclusioni finali della seconda sessione del Consiglio dello SEE del 20 dicembre 1994 e secondo la quale il Consiglio dello SEE riconosce che il Liechtenstein rappresenta un piccolo territorio a carattere rurale che accoglie una percentuale eccezionalmente elevata di re- sidenti stranieri attivi, la cui volontà di proteggere la propria identità nazio- nale è tuttavia manifesta, e tenuto conto della decisione n. 191/1999 del Comitato misto dello SEE del 17 dicembre 1999; – fondandosi sulla dichiarazione comune relativa alle questioni di parità di trattamento tra la Svizzera e il Liechtenstein del 2 novembre 1994; – applicando la dichiarazione sulla libera circolazione delle persone firmata il 6 aprile 2001 a Ginevra nel quadro delle trattative condotte dalle delegazioni del Liechtenstein e della Svizzera in vista della revisione della Convenzione AELS, hanno convenuto quanto segue:
A) In relazione al punto 29 (Circolazione delle persone) e all’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (art. 20 e allegato K della versione consolidata della Convenzione AELS):
1. Princìpi
1.1. Il Liechtenstein e la Svizzera stabiliscono che il Liechtenstein applicherà la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e i cittadini dello SEE, in virtù della soluzione speciale di cui beneficia il Liechtenstein in seno allo SEE.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
1.2. Il Liechtenstein e la Svizzera stabiliscono che la Svizzera applicherà ai cittadini del Liechtenstein l’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (allegato K, versione consoli- data della Convenzione AELS). 1.3. Il Liechtenstein e la Svizzera concordano normative per l’istituzione di solu- zioni equivalenti. 1.4. Nel caso di gravi difficoltà di ordine economico, sociale o ecologico, di natura settoriale o regionale, di carattere verosimilmente durevole, il Liechtenstein e la Svizzera possono adottare unilateralmente misure appropriate. Queste misure di salvaguardia saranno limitate nel loro campo d’applicazione e nella durata allo stretto necessario allo scopo di porre rimedio alle difficoltà sopraggiunte. Conviene adottare misure suscettibili di perturbare il meno possibile il funzionamento del presente accordo. Nel caso in cui una Parte intenda adottare misure di salvaguardia, essa comunica la sua intenzione tempestivamente all’altra Parte e mette a sua disposizione tutte le informazioni utili. Il Liechtenstein e la Svizzera procedono immediatamente a con- sultazioni per trovare una soluzione accettabile per le due Parti; ne informano in seguito il Consiglio dell’AELS. La messa in applicazione delle misure di salvaguar- dia sarà effettuata un mese dopo la data di comunicazione all’altra Parte, salvo che le consultazioni si concludano prima di questa scadenza. Se circostanze eccezionali, per le quali è necessario un intervento immediato, escludono un esame preliminare, è possibile attuare le misure indispensabili al superamento delle difficoltà. Consultazioni bilaterali avranno luogo almeno trimestralmente, sia per decidere la revoca delle misure di salvaguardia prima del termine di validità previsto, sia per limitarne il campo di applicazione. Se le misure adottate da una Parte provocano uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi fissati nel presente protocollo, ogni Parte può, nei confronti dell’altra, adottare le misure di compensazione adeguate indispensabili alla soppressione dello squilibrio. Conviene adottare prima di tutto misure suscettibili di perturbare il meno possibile l’applicazione del presente accordo.
2. Applicazione
2.1. Un anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Conven-
zione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il Liechtenstein appli- cherà la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri già residenti nel Liechtenstein e i cittadini dello SEE residenti nel Liechtenstein. 2.2. A partire da questa data, la Svizzera accorderà, secondo l’articolo 10 paragra- fo 5 dell’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS), la libera circolazione ai cittadini del Liechtenstein già resi- denti in Svizzera. 2.3. Il Liechtenstein e la Svizzera disciplinano, entro un anno al massimo dall’en- trata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Asso-
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
ciazione europea di libero scambio, le prestazioni di servizi transfrontalieri nel settore dell’industria. 2.4. Il Liechtenstein e la Svizzera disciplinano entro due o al più tardi tre anni dal- l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva del- l’Associazione europea di libero scambio, l’introduzione della parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e i cittadini dello SEE non domiciliati nel Liechtenstein, rispettivamente l’introduzione della parità di trattamento tra i cittadini del Liechten- stein e i cittadini dell’UE o dell’AELS non domiciliati in Svizzera.
B) In relazione al punto 29 (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), all’allegato VIII e all’appendice 2 dell’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (art. 21 e allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS): Le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein sono rette dalle disposizioni dell’alle- gato VIII (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS) e dell’appen- dice 2 dell’allegato VIII (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS) dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione euro- pea di libero scambio.
C) In relazione al punto 29 (Riconoscimento dei diplomi), all’allegato VIII e all’appendice 3 dell’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (art. 22 e allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS): Sono applicabili le disposizioni dell’allegato VIII (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS) e dell’appendice 3 dell’allegato VIII (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS) dell’Accordo di emendamento della Conven- zione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio tra la Svizzera e il Liechtenstein conformemente alle prescrizioni sulla circolazione delle persone convenute tra le Parti. Il presente protocollo costituisce una parte integrante dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio e entra in vigore contemporaneamente.
Vaduz, 21 giugno 2001 Per la Per il Confederazione Svizzera: Principato del Liechtenstein: Pascal Couchepin Ernst Walch
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Dichiarazione dei Governi della Svizzera e del Liechtenstein concernente le trattative aggiuntive tra la Svizzera e il Liechtenstein relative alla parità di trattamento dei cittadini di un Paese nell’altro
Nella prospettiva di una regolamentazione dei numeri 2.1.-2.3. del presente proto- collo (persone domiciliate nell’altro Stato rispettivo), la Svizzera e il Liechtenstein esaminano insieme, entro la fine del 2001, la situazione giuridica e l’opportunità di stabilire una regolamentazione in vista di elaborare tra le due Parti un’intesa in materia. In seguito inizieranno i lavori in merito al chiarimento della situazione giuridica relativa al numero 2.4. del presente protocollo (persone non domiciliate nell’altro Stato rispettivo).
Vaduz, 21 giugno 2001 Per la Per il Confederazione Svizzera: Principato del Liechtenstein: Pascal Couchepin Ernst Walch
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Allegato L81
Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi
Allegato M82
Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi
Allegato N83
Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi
Allegato O84
Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi
81 Questo allegato non è pubblicato nella presente Raccolta ma può essere ottenuto, sotto forma di estratto, presso il Seco, 3003 Berna. 82 Questo allegato non è pubblicato nella presente Raccolta ma può essere ottenuto, sotto forma di estratto, presso il Seco, 3003 Berna. 83 Questo allegato non è pubblicato nella presente Raccolta ma può essere ottenuto, sotto forma di estratto, presso il Seco, 3003 Berna. 84 Questo allegato non è pubblicato nella presente Raccolta ma può essere ottenuto, sotto forma di estratto, presso il Seco, 3003 Berna.
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Allegato P
Trasporti terrestri (art. 35 della Convenzione)
Titolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Principi generali e obiettivi 1. Il presente allegato è inteso a liberalizzare l’accesso degli Stati membri ai rispet- tivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri, allo scopo di garantire uno scorrimento più agevole del traffico sull’itinerario tecnicamente, geograficamente ed economicamente più adatto per tutti i modi di trasporto contem- plati dal presente allegato. 2. Le disposizioni del presente allegato e la loro applicazione si basano sui principi della reciprocità, della territorialità, della trasparenza e della libera scelta del modo di trasporto. 3. Gli Stati membri si impegnano a non adottare misure discriminatorie nell’ambito dell’applicazione del presente allegato. 4. L’applicazione del presente allegato è parimenti fondata, entro i limiti delle competenze degli Stati membri, sui princìpi e sugli obiettivi di una mobilità sosteni- bile e di una politica dei trasporti coordinata nelle regioni alpine così come menzio- nati nel capitolo 4 dell’Accordo del 21 giugno 1999 sui trasporti terrestri fra la Svizzera e la CE (di seguito Accordo Svizzera-CE).
Art. 2 Campo d’applicazione 1. Il presente allegato si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e passeggeri fra gli Stati membri, al transito attraverso il loro territorio fatto salvo l’articolo 7 paragra- fo 3 e alle operazioni di trasporto su strada di merci e passeggeri a carattere triangolare. 2. Il presente allegato si applica al trasporto ferroviario internazionale di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato internazionale. Esso non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività è limitata all’esercizio dei soli servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali. 3. Il presente allegato si applica alle operazioni di trasporto effettuate da imprese di trasporto su strada o da imprese ferroviarie con sede in uno degli Stati membri.
Art. 3 Definizioni
1. Trasporti stradali
Ai fini del presente allegato si intende per: – professione di trasportatore di merci su strada: l’attività di un’impresa che esegue, mediante un veicolo a motore oppure mediante complessi di veicoli, il trasporto di merci per conto terzi;
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– professione di trasportatore di passeggeri su strada: l’attività di un’impresa che esegue, per conto terzi, trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus; – impresa: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo che rivesta funzioni di autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un’autorità avente personalità giuridica; – veicolo: veicolo a motore immatricolato nel territorio di uno Stato membro, o complesso di veicoli adibito esclusivamente al trasporto merci di cui alme- no la motrice sia immatricolata nel territorio di uno Stato membro, od ogni autoveicolo atto, secondo il tipo di costruzione e l’attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinato a tal fine; – trasporto internazionale: spostamento di un veicolo il cui punto di partenza si trovi nel territorio di uno Stato membro e la cui destinazione sia situata nel territorio di un altro Stato membro o in un Paese terzo e viceversa, non- ché lo spostamento del veicolo a vuoto relativo al percorso sopra citato; qualora il punto di partenza o di destinazione dello spostamento sia situato in un Paese terzo, il trasporto deve essere effettuato da un veicolo immatri- colato nel territorio dello Stato membro in cui si trova il punto di partenza o di destinazione dello spostamento; – transito: il trasporto di merci o di passeggeri effettuato senza operazioni di carico o scarico e lo spostamento del veicolo a vuoto attraverso il territorio di uno Stato membro; – traffico triangolare con Paesi terzi: qualsiasi trasporto di merci o passeggeri effettuato con partenza dal territorio di uno Stato membro verso un Paese terzo e viceversa, con un veicolo immatricolato nel territorio di un altro Stato membro, sia che detto veicolo – nel corso dello stesso viaggio e secondo l’itinerario abituale – transiti o meno dal Paese in cui è immatrico- lato; – autorizzazione: autorizzazione, licenza o concessione richiesta secondo la legislazione dello Stato membro;
2. Trasporti ferroviari
Ai fini del presente allegato si intende per: – impresa ferroviaria: qualsiasi impresa, privata o pubblica, la cui attività prin- cipale sia la prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisca obbligatoriamente la trazione; – raggruppamento internazionale: qualsiasi associazione comprendente alme- no due imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi di cui una con sede in Svizzera, che abbia lo scopo di fornire servizi di trasporto inter- nazionale fra gli Stati membri;
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– gestore dell’infrastruttura: qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferrovia- ria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza; – licenza: un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro ad un’impresa cui è riconosciuta dalla stessa autorizzazione la qua- lità di impresa ferroviaria. Tale qualità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto; – autorità responsabile della licenza: gli organismi incaricati da ciascuno Stato membro di rilasciare le licenze; – tracciato: capacità d’infrastruttura necessaria per far viaggiare un convoglio ferroviario tra due località in un determinato momento; – ripartizione: l’assegnazione delle capacità di infrastruttura ferroviaria da parte di un organismo a ciò preposto; – organismo di ripartizione: l’autorità e/o il gestore dell’infrastruttura incari- cati da uno Stato membro di ripartire le capacità di infrastruttura; – servizi urbani ed extraurbani: i servizi di trasporto che soddisfano le esigen- ze di un centro urbano o di un agglomerato, nonché le esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche; – servizi regionali: i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione; – trasporto combinato: il trasporto di merci effettuato da veicoli stradali o da unità di carico viaggianti per ferrovia per una parte del tragitto e su strada per i percorsi iniziali e/o terminali.
Art. 4 Accordi bilaterali in vigore 1. Fatte salve le deroghe introdotte dal presente allegato, i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dagli Accordi bilaterali non sono modificati dalle disposizio- ni del presente allegato. 2. Gli accordi bilaterali in vigore fra il Liechtenstein e la Svizzera, menzionati nell’appendice 9, sono prevalenti per quanto concerne i trasporti internazionali, il cabotaggio, il transito e i trasporti triangolari. 3. Gli accordi citati nel paragrafo 1 sono menzionati nell’appendice 9 del presente allegato.
Titolo II: Trasporti stradali internazionali A. Disposizioni comuni
Art. 5 Accesso alla professione 1. Le imprese che intendono esercitare l’attività di trasportatore su strada devono soddisfare i tre requisiti seguenti:
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a. onorabilità; b. adeguata capacità finanziaria; c. competenza professionale. 2. Le relative disposizioni applicabili figurano nella sezione 1 dell’appendice 1.
Art. 6 Norme sociali Le disposizioni applicabili in materia sociale figurano nella sezione 2 dell’appen- dice 1.
Art. 7 Norme tecniche 1. Le disposizioni concernenti le norme tecniche figurano nella sezione 3 dell’ap- pendice 1.
2. Ciascuno Stato membro s’impegna a non applicare ai veicoli omologati nel
territorio di un altro Stato membro condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio.
3. In considerazione dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, di
territorialità e di trasparenza, gli Stati membri applicano ai veicoli degli altri Stati membri, così come ai propri, le stesse regole concernenti il limite di peso, le tariffe di uso della rete stradale e, dove applicabile, il divieto di circolare la notte e la domenica. 4. Le deroghe alle regole della Svizzera concernenti il limite di peso e il divieto di circolare la notte e la domenica sono menzionate nell’appendice 6.
Art. 8 Regime transitorio per il peso dei veicoli 1. I trasporti di merci per mezzo di un veicolo il cui peso effettivo a pieno carico superi 34 t (fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004) ma non superi 40 t, effet- tuati con partenza da un altro Stato membro per una destinazione situata oltre la zona svizzera vicina alla frontiera, quale definita all’appendice 10 (e viceversa), o eseguiti transitando attraverso la Svizzera, sono soggetti a contingente tramite pagamento di una tariffa per l’uso dell’infrastruttura, secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 3. 2. L’Islanda riceve un contingente di 4 autorizzazioni, il Liechtenstein un contin- gente di 4000 autorizzazioni e la Norvegia un contingente di 900 autorizzazioni sia per il 2001 che per il 2002. 3. L’Islanda riceve un contingente di 7 autorizzazioni, il Liechtenstein un contin- gente di 5000 autorizzazioni e la Norvegia un contingente di 1200 autorizzazioni sia per il 2003 che per il 2004. 4. L’uso delle autorizzazioni previste ai paragrafi 2 e 3 è soggetto, per ogni operato- re, al versamento di una tariffa per l’uso dell’infrastruttura, calcolata e riscossa secondo le modalità menzionate nell’appendice 2.
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5. A decorrere dal 1º gennaio 2005 i veicoli conformi alle norme tecniche previste dalla legislazione svizzera sui limiti di peso massimo ammissibile dei veicoli utiliz- zati nel traffico internazionale sono esentati da qualsiasi regime di contingenti o autorizzazioni.
B. Trasporti internazionali di merci su strada
Art. 9 Trasporti di merci fra i territori degli Stati membri 1. I trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi e i viaggi dei veicoli a vuoto fra i territori degli Stati membri sono effettuati dietro rilascio dell’autorizzazione per i trasportatori istituita dal regolamento (CEE) n. 881/92 così come integrata nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE, il cui modello figura nell’appendice 3, e dietro rilascio, per i trasportatori svizzeri, di un’autorizzazione svizzera analoga. 2. I trasporti menzionati nell’appendice 4 sono esonerati da ogni regime di licenza e da ogni autorizzazione di trasporto. 3. Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e ritiro delle autorizzazioni e le procedure relative all’assistenza reciproca sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 881/92, così come figurano nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE, e da equivalenti disposizioni svizzere.
Art. 10 Trasporti di merci in transito attraverso il territorio degli Stati membri 1. I trasporti internazionali di merci su strada effettuati per conto terzi e i viaggi a vuoto effettuati in transito attraverso il territorio degli Stati membri sono liberaliz- zati. Detti trasporti sono eseguiti dietro rilascio delle licenze di cui all’articolo 9.
2. Sono applicabili i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 9.
Art. 11 Traffico triangolare con Paesi terzi 1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con i Paesi terzi sarà stabilito di comune accordo dopo la conclusione dell’accordo necessario fra uno qualsiasi degli Stati membri ed il Paese terzo interessato. Tale regime è volto a garantire la recipro- cità di trattamento fra gli operatori degli Stati membri relativamente a tale tipo di trasporti. 2. In attesa della conclusione di accordi fra gli Stati membri e i Paesi terzi interes- sati, il presente allegato non modifica le disposizioni relative ai trasporti triangolari contenute negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri riguardo al trasporto con i Paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell’appendice 5 del presente allegato.
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Art. 12 Trasporto fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro I trasporti fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro ed effettuati da un veicolo immatricolato in un altro Stato membro non sono autorizzati dal presente allegato.
C .Trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus
Art. 13 Condizioni applicabili ai trasportatori 1. Ogni trasportatore per conto terzi è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto definiti nell’articolo 1 dell’appendice 7 senza discriminazioni riguardo alla naziona- lità o al luogo di stabilimento, purché: – sia abilitato, nello Stato membro in cui è stabilito, ad effettuare trasporti a mezzo autobus, con servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o con servizi occasionali; – soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto con- cerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli. 2. Ogni trasportatore che esercita l’attività per conto proprio è ammesso ad effettua- re i servizi di trasporto di cui all’articolo 1 numero 3 dell’appendice 7 senza discri- minazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché: – sia abilitato, nello Stato membro in cui è stabilito, ad effettuare trasporti a mezzo autobus in base alle condizioni d’accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale; – soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto con- cerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli. 3. Per effettuare trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus, i trasporta- tori che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 devono essere in possesso di una licenza conforme. Il modello, le procedure in materia di rilascio, uso, e rinnovo delle licenze sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regola- mento (CE) n. 11/98, così come figurano nell’Accordo SEE, nell’Accordo Svizzera- CE e nella legislazione svizzera equivalente.
Art. 14 Accesso al mercato 1. I servizi occasionali definiti nell’articolo 1 numero 2.1 dell’appendice 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione. 2. I servizi regolari specializzati, definiti nell’articolo 1 numero 1.2 dell’appendi- ce 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione purché siano regolati, nel territorio degli Stati membri all’infuori di quello della Svizzera, da un contratto stipulato fra l’organizzatore ed il trasportatore. 3. Sono altresì esentati da qualsiasi autorizzazione gli spostamenti dei veicoli a vuoto relativi ai servizi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2.
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4. I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione conformemente agli articoli 2 e seguenti dell’appendice 7. 5. I servizi regolari specializzati non regolati da un contratto stipulato fra l’orga- nizzatore ed il trasportatore sono soggetti ad autorizzazione nel territorio degli Stati membri tranne della Svizzera, conformemente agli articoli 2 e seguenti dell’ap- pendice 7. In Svizzera tali servizi sono esentati da qualsiasi autorizzazione. 6. I trasporti su strada effettuati per conto proprio, di cui all’articolo 1 numero 3 dell’appendice 7, sono esentati da autorizzazione.
Art. 15 Traffico triangolare con Paesi terzi 1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con i Paesi terzi sarà stabilito di comune accordo dopo la conclusione dell’accordo necessario fra uno qualsiasi degli Stati membri ed il Paese terzo interessato. Tale regime è volto a garantire la recipro- cità di trattamento fra gli operatori degli Stati membri relativamente a tale tipo di trasporti. 2. In attesa della conclusione di accordi fra gli Stati membri e i Paesi terzi interes- sati, il presente allegato non modifica le disposizioni relative al trasporto menzionate negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri riguardo al trasporto con i Paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell’appendice 8 del presente allegato.
Art. 16 Trasporto fra due punti situati nel territorio di uno stesso Stato membro 1. Le operazioni di trasporto fra due punti situati nel territorio di uno stesso Stato membro, effettuate da trasportatori stabiliti nel territorio di un altro Stato membro, non sono autorizzate dal presente allegato. 2. Tuttavia possono continuare ad essere esercitati i diritti esistenti che derivano dai vigenti accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori, né distorsione della concorrenza. Un elenco di tali diritti è riportato nell’appendice 8 del presente allegato.
Art. 17 Procedure Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e scadenza delle autorizzazioni e le procedure relative alla reciproca assistenza sono disciplinate dalle disposizioni del- l’appendice 7 del presente allegato.
Art.18 Disposizione transitoria Le autorizzazioni per i servizi di trasporto esistenti alla data di entrata in vigore del presente allegato restano valide fino alla loro scadenza, sempreché i servizi in que- stione continuino ad essere soggetti ad autorizzazione.
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Titolo III: Trasporti ferroviari internazionali
Art. 19 Autonomia gestionale Gli Stati membri si impegnano a: – garantire l’autonomia gestionale delle imprese ferroviarie, dotandole in par- ticolare di indipendenza giuridica e permettendo loro di adattare le proprie attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi diret- tivi; – separare la gestione dell’infrastruttura ferroviaria dall’esercizio dei servizi di trasporto delle imprese ferroviarie, perlomeno a livello contabile. L’aiuto concesso ad una di queste due attività non può essere trasferito all’altra.
Art. 20 Diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria e diritti di transito 1. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali godono dei diritti di accesso e/o di transito definiti dalla legislazione comunitaria di cui alla sezione 4 dell’appendice 1, così come figurano nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE.
2. Le imprese ferroviarie stabilite nel territorio di un Stato membro godono del
diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria nel territorio degli altri Stati membri per l’esercizio di servizi di trasporto combinati internazionali. 3. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali che fanno uso dei diritti di accesso e/o di transito concludono con i gestori dell’infrastruttura ferroviaria utilizzata gli accordi amministrativi, tecnici e finanziari necessari per disciplinare gli aspetti di controllo e di sicurezza del traffico inerenti ai servizi di trasporto inter- nazionale di cui ai paragrafi 1 e 2.
Art. 21 Licenze ferroviarie 1. La concessione di una licenza conforme al tipo di servizio ferroviario da prestare è un presupposto indispensabile per ogni domanda di accesso all’infrastruttura ferroviaria o per ogni domanda di transito, e, di conseguenza, per il diritto di eserci- tare servizi di trasporto. Detta licenza non dà diritto, di per sé, all’accesso all’infra- struttura ferroviaria. 2. Un’impresa ferroviaria ha diritto di richiedere una licenza nello Stato membro in cui è stabilita. Gli Stati membri non rilasciano licenze né prorogano la loro validità nei casi in cui non siano riuniti i requisiti fissati dal presente allegato. 3. Le licenze sono rilasciate dall’autorità responsabile e appositamente designata, alle imprese esistenti ed ad imprese nuove, sotto la responsabilità degli Stati mem- bri.
4. Le licenze sono riconosciute negli Stati membri su base di reciprocità.
5. Esse sono soggette a requisiti fissati dagli Stati membri in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di copertura della respon-
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sabilità civile, per tutto il periodo di validità. Le disposizioni applicabili in materia figurano nella sezione 4 dell’appendice 1. 6. Le licenze restano valide fintantoché l’impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dalle disposizioni legali sopra citate. Tuttavia, l’autorità responsabile può prescrivere che esse siano riesaminate a intervalli regolari.
7. Le procedure di verifica, modifica, sospensione o ritiro di una licenza sono
disciplinate dalle disposizioni legali sopra citate.
Art. 22 Attribuzione del certificato di sicurezza
1. Gli Stati membri prevedono l’obbligo per le imprese ferroviarie di presentare
anche un certificato di sicurezza che stabilisca le norme ad esse imposte in materia di sicurezza, per garantire un servizio sicuro sui percorsi considerati. 2. L’impresa ferroviaria può richiedere il certificato di sicurezza presso un organo designato dallo Stato membro in cui si trova l’infrastruttura usata. 3. Per ottenere il certificato di sicurezza, l’impresa ferroviaria deve rispettare le prescrizioni della legislazione dello Stato membro per la parte di percorso situata nel territorio di questo Stato membro.
Art. 23 Attribuzione di tracciati 1. Ciascuno Stato membro designa il responsabile della ripartizione delle capacità, sia che si tratti di un’autorità specifica, sia che si tratti del gestore dell’infrastruttura. L’organismo di ripartizione che deve essere a conoscenza di tutti i tracciati disponi- bili, provvede affinché: – la capacità di infrastruttura ferroviaria sia ripartita su base equa e non discriminatoria; – fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la procedura di ripartizione permetta un uso efficace e ottimale dell’infrastrut- tura ferroviaria. 2. L’impresa ferroviaria o il raggruppamento internazionale che richiede l’attribu- zione di uno o più tracciati ferroviari si rivolge all’organismo (o agli organismi) di ripartizione dello Stato membro sul cui territorio si trova la località di partenza del servizio di trasporto. L’organismo di ripartizione, cui è stata presentata la domanda di assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria, informa immediatamente gli altri organismi corrispondenti interessati. Questi ultimi adottano una decisione al più tardi entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni necessarie; ciascun organismo di ripartizione può respingere una domanda. L’organismo di ripartizione cui è stata presentata la domanda decide in merito ad essa, di concerto con gli altri organismi corrispondenti interessati, al più tardi entro due mesi dalla data di pre- sentazione di tutte le informazioni necessarie. Le procedure per il trattamento di una domanda di capacità di infrastruttura sono disciplinate dalle disposizioni figuranti nella sezione 4 dell’appendice 1.
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3. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a garantire che in sede di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria sia data priorità ai seguenti servizi ferroviari: a) servizi prestati nell’interesse del pubblico; b) servizi prestati totalmente o parzialmente su un’infrastruttura costruita a tal fine o sistemata per tali servizi (ad es. linee per l’alta velocità o linee specia- lizzate per il trasporto di merci).
4. Gli Stati membri possono incaricare l’organismo di ripartizione di concedere
diritti speciali, nella ripartizione delle capacità di infrastruttura, su base non discri- minatoria, alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi o li forniscono in determinate regioni, se tali diritti sono indispensabili per garantire un buon livello di servizio pubblico o un uso efficace delle capacità di infrastruttura, o per consenti- re il finanziamento di nuove infrastrutture.
5. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le domande di accesso
all’infrastruttura siano accompagnate dal deposito di una cauzione, ovvero che sia costituita una garanzia analoga. 6. Gli Stati membri adottano e pubblicano le procedure di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria, informandone inoltre il Comitato istituito dall’arti- colo 29.
Art. 24 Conti e tariffe di uso 1. I conti del gestore di un’infrastruttura devono presentare, per un periodo ragio- nevole, un equilibrio fra il gettito ottenuto con la riscossione di tali tariffe e con eventuali contributi statali da un lato, e i costi dell’infrastruttura dall’altro. 2. Il gestore dell’infrastruttura applica tariffe di uso dell’infrastruttura ferroviaria di cui garantisce la gestione, che sono versate dalle imprese ferroviarie o dai raggrup- pamenti internazionali che usano l’infrastruttura stessa. 3. Le tariffe di uso dell’infrastruttura sono fissate secondo la natura del servizio, il tempo di servizio, la situazione del mercato, nonché il tipo e l’usura dell’infra- struttura. 4. Le tariffe sono pagate direttamente al gestore/ai gestori dell’infrastruttura. 5. Ciascuno Stato membro stabilisce le modalità per fissare le tariffe di uso previa consultazione del gestore dell’infrastruttura. Le tariffe per servizi di natura equiva- lente su un medesimo mercato sono applicate in modo non discriminatorio. 6. Il gestore dell’infrastruttura comunica in tempo utile alle imprese ferroviarie o ai raggruppamenti internazionali che usano le sue infrastrutture per effettuare i servizi di cui all’articolo 20 ogni modifica rilevante della qualità o capacità dell’infra- struttura in questione.
Art. 25 Ricorso 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura o di riscossione delle
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tariffe possano essere oggetto di ricorso dinanzi ad un organo indipendente. Tale organo si pronuncia entro un termine di due mesi dalla comunicazione di tutte le informazioni necessarie. 2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 21 paragra- fo 3 siano soggette a controllo giurisdizionale.
Titolo IV: Diversi
Art. 26 Contingenti per veicoli leggeri L’Islanda riceve un contingente annuo di 5, il Liechtenstein di 3000 e la Norvegia di
500 autorizzazioni per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004, per
viaggi (sola andata) di veicoli a vuoto o caricati con prodotti leggeri, a condizione che il peso totale effettivo a pieno carico del veicolo non superi 28 t, effettuati in transito attraverso la parte svizzera della catena alpina, dietro pagamento di una tariffa di uso dell’infrastruttura di importo pari a 50 CHF nel 2001, 60 CHF nel 2002, 70 CHF nel 2003 e 80 CHF nel 2004. Le procedure normali di controllo saranno applicabili.
Art. 27 Agevolazione dei controlli alle frontiere Gli Stati membri si impegnano a snellire e a semplificare le formalità che gravano sul trasporto, in particolare in campo doganale.
Art. 28 Norme ecologiche per veicoli commerciali La categoria di emissioni EURO dei veicoli pesanti (quale definita nella legislazione comunitaria e integrata nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE), se non è menzionata nella carta di circolazione del veicolo, è verificata a partire dalla data della prima messa in circolazione figurante su detta carta oppure, ove del caso, sulla base di un documento aggiuntivo speciale, redatto dalle autorità competenti dello Stato di rilascio.
Art. 29 Comitato 1. Il Consiglio istituisce un Comitato dei trasporti terrestri responsabile della ge- stione e della corretta applicazione del presente allegato. 2. A tal fine, il comitato formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previ- sti dal presente allegato. 3. Può raccomandare in particolare al Consiglio di modificare le disposizioni delle appendici 1 e 3–9 del presente allegato.
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Allegato P – Appendice 1
Disposizioni applicabili
Per conseguire gli obiettivi del presente allegato e in base alle scadenze stabilite nello stesso allegato, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garanti- re che i diritti e gli obblighi equivalenti a quelli che figurano nei seguenti strumenti legali della Comunità europea, così come integrati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE, siano applicati nelle loro relazioni:
Sezione 1: – Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel set- tore dei trasporti nazionali ed internazionali. (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1) modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1º ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17). Le disposizioni della direttiva devono essere lette con gli adeguamenti seguenti: Nell’articolo 3(3)(c), riguardante gli Stati membri, l’espressione «monete nazionali che non partecipano alla terza fase dell’Unione monetaria» è sostituita da «monete nazio- nali degli Stati membri» e l’espressione «pubblicati nella GU» è sostituita da «pubbli- cati ufficialmente da ogni Stato membro»; Gli Stati membri riconoscono gli attestati rilasciati dagli altri Stati membri confor- memente all’articolo 3(4)(d) della direttiva, così come figura nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE.
Sezione 2: – Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relati- vo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 settembre 1998 (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1). Le disposizioni del regolamento devono essere lette con gli adeguamenti seguenti: (a) Nel capitolo IV A dell’allegato I B, il numero 3 (a) relativo alla pagina 1 della carta del conducente è completato con i seguenti dati: «ch: Fahrerkarte Carte de conducteur Carta del conducente»
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«is: Ökumannskort» «fl: Fahrerkarte» «no: Sjåførkort» (b) Nel capitolo IV A dell’allegato I B relativo alla pagina 1 della carta del con- ducente, la frase introduttiva del numero 3 (c) va letta nel seguente modo: «Il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la carta cerchiato dall’ellisse menzionato nell’articolo 37 della Convenzione ONU dell’8 no- vembre 1968 sulla circolazione stradale ha il medesimo sfondo della carta del conducente; il segno distintivo è il seguente:» (c) Nel capitolo IV A dell’allegato I B relativo alla pagina 1 della carta del con- ducente, il numero 3 (c) è completato dai seguenti dati: «IS Islanda FL Liechtenstein N Norvegia CH Svizzera». – Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relati- vo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1), oppure delle regole equivalenti stabilite dall’Accordo AETR e dai suoi emendamenti. Le disposizioni del Regolamento devono essere lette con gli adeguamenti seguenti: Le disposizioni dell’articolo 3 non sono applicabili. – Direttiva 88/599/CEE del Consiglio del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l’applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1). – Direttiva 76/914/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1976, sul livello mini- mo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su stra- da (GU L 357 del 29.12.1976, pag. 36).
Sezione 3: – Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59). – Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il rav- vicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecni- co dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1).
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– Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1º ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propul- sione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1). – Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di auto- veicoli nella Comunità (GU L 57 del 23.2.1992, pag. 27). – Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154). – Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scap- pamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1). – Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7). – Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di pro- cedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci peri- colose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35). – Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designa- zione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10). – Direttiva 96/86/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvici- namento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43).
Sezione 4: – Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70). – Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la riparti- zione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75). – Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo svilup- po delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).
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Sezione 5: – Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 235 del 17.9.1996, pag. 25). – Direttiva 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45).
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Allegato P – Appendice 2
Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 8
1. La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui
all’articolo 8 paragrafo 2 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 t ma non supera 40 t e che percorrono una distanza di 300 km attraverso la catena alpina, sarà di 252 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 211 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 178 CHF per un veicolo che rispetta alme- no la norma EURO II. 2. La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui all’ar- ticolo 8 paragrafo 3 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 t ma non supera 40 t e che percorrono una distanza di 300 km attraverso la catena alpina, sarà di 300 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 240 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 210 CHF per un veicolo che rispetta alme- no la norma EURO II.
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Allegato P – Appendice 3
Modello d’autorizzazione (carta blu - DIN A4)
(Prima pagina dell’autorizzazione) (Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS che rilascia l’autorizzazione) Stato che rilascia l’autorizzazione Denominazione dell’autorità o Sigla distintiva dello Stato85 dell’organismo competente
Autorizzazione N. ......... per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi La presente autorizzazione permette a ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti o parti di tragitti effettuati sul territorio della Comunità europea, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norve- gia86 trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992 adeguato agli obiettivi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE), e confor- memente alle disposizioni generali della presente autorizzazione. Osservazioni particolari: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... La presente autorizzazione è valida dal ...................................... al ............................ Rilasciata a......................................................................., il .......................................
85 Sigla distintiva del Paese: IS (Islanda), FL (Liechtenstein), N (Norvegia).
86 Designati di seguito «Stati dell’AELS».
87 Firma e timbro dell’autorità o organismo competente che rilascia l’autorizzazione.
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(Seconda pagina dell’autorizzazione) La presente autorizzazione è rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, adeguato agli obiettivi dell’Accordo SEE. Essa permette di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti o parti di tragitti effettuati sul territorio della Comunità europea e degli Stati dell’AELS e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi: – il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati mem- bri diversi, che siano membri della CE o Stati dell’AELS, con o senza tran- sito attraverso uno o più Stati membri della CE o dell’AELS o Paesi terzi; – in partenza da uno Stato membro della CE o dell’AELS e a destinazione di un Paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri della CE o dell’AELS o Paesi terzi; – tra Paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri della CE o dell’AELS, nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti. Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro della CE o dell’AELS e a destinazione di un Paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione non è valida per il percorso effettuato sul territorio dello Stato membro della CE o dell’AELS di carico o di scarico. Essa è personale e non è cedibile a terzi. L’autorità competente dello Stato membro dell’AELS che l’ha rilasciata può ritirarla qualora il trasportatore: – abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l’uso dell’auto- rizzazione; – abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rin- novo dell’autorizzazione. L’originale dell’autorizzazione deve essere conservato dall’impresa di trasporto. Una copia certificata conforme dell’autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo88. Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare dell’auto- rizzazione stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato membro della CE o dell’AELS. L’autorizzazione deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.
88 Per «veicolo» s’intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro
dell’AELS o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro dell’AELS, adibiti esclusivamente al trasporto merci.
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Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio di ogni Stato membro della CE o dell’AELS le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione.
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Allegato P – Appendice 4
Categorie di trasporti esonerate da qualsiasi sistema di licenza o autorizzazione
1. I trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio pubblico.
2. I trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
3. I trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compre- so quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate. 4. I trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti: a) le merci trasportate devono appartenere all’impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; b) il trasporto deve servire a far affluire le merci all’impresa, a spedirle dall’im- presa stessa, oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa; c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell’impresa; d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell’impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, così come integrate nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE. Questa disposizione non si applica in caso di uso di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente; e) il trasporto deve costituire soltanto un’attività accessoria nell’ambito di tutte le attività dell’impresa. 5. I trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri arti- coli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali.
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Allegato P – Appendice 5
Elenco delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali stradali conclusi fra i diversi Stati membri relativi al trasporto di merci nel traffico triangolare: – Accordo del 26 maggio 1998 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente il traffico transfrontaliero di persone e di merci su strada Art. 4: trasporti di merci
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Allegato P – Appendice 6
Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica:
1. Esenzione dal limite di peso per il periodo che scade il 31 dicembre 2004
Per viaggi che hanno origine all’estero a destinazione della zona svizzera vicina alla frontiera, così come definiti nell’appendice 10, (e viceversa), sono autorizzate ecce- zioni, senza versamento di corrispettivi in denaro, per merci di qualunque tipo fino ad un peso totale di 40 t e, per il trasporto di contenitori ISO di 40 piedi in traffico combinato, fino a 44 t. Alcuni uffici doganali applicano pesi inferiori in funzione delle caratteristiche della rete stradale.
2. Altre esenzioni dal limite di peso
Per viaggi che hanno origine all’estero e destinati ad una località situata oltre la zona svizzera vicina alla frontiera (e viceversa) e per il transito attraverso la Svizzera può essere autorizzato un peso totale superiore al peso massimo autorizzato in Svizzera nel caso di trasporti non contemplati dall’articolo 8 dell’allegato: a) per il trasporto di merci indivisibili quando, nonostante l’uso di un veicolo appropriato, le prescrizioni non possono essere rispettate; b) per il trasferimento o l’uso di veicoli speciali, in particolare veicoli da lavoro che, tenuto conto dell’uso cui sono destinati, non possono rispettare le pre- scrizioni in materia di pesi; c) per i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare, in caso di urgenza; d) per i trasporti di prodotti destinati al rifornimento degli aerei (catering); e) per i percorsi stradali iniziali e finali di un trasporto combinato, di norma entro un raggio di 30 km dal terminale.
3. Esenzione dal divieto di circolare la notte e la domenica
Sono previste le eccezioni seguenti al divieto di circolare la notte e la domenica: a) senza autorizzazione speciale: – i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di catastrofi; – i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di incidenti in servizio, in particolare nelle imprese di trasporti pubblici e nei trasporti aerei; b) con autorizzazione speciale: Per il trasporto di merci che, per la loro stessa natura, giustificano viaggi di notte e, per motivi fondati, di domenica, vale a dire – prodotti agricoli deperibili (ad es. bacche, ortofrutticoli, piante, com- presi i fiori recisi, o succhi di frutta appena spremuti), durante tutto l’anno civile; – suini e pollame destinati alla macellazione; – latte fresco e prodotti lattiero-caseari deperibili;
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– materiale da circo, strumenti musicali di orchestre, accessori di teatro ecc.; – quotidiani con articoli redazionali e invii postali spediti nel quadro del mandato legale di prestazione di servizi. Per agevolare le procedure di autorizzazione, possono essere rilasciate auto- rizzazioni valide per un periodo massimo di dodici mesi per un numero indeterminato di viaggi, a condizione che questi siano della stessa natura. 4. Le esenzioni dal divieto di circolare la notte sono concesse in via non discrimi- natoria e possono essere ritirate presso un unico sportello. Esse sono concesse pagando un importo destinato a coprire i costi amministrativi.
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Allegato P – Appendice 7
Trasporti internazionali di viaggiatori in autobus
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
1. Servizi regolari
1.1. Per servizi regolari si intendono i servizi che effettuano il trasporto di viaggia- tori con una frequenza e su un itinerario determinati e dove i viaggiatori possono salire a bordo e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, fatto salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare. Un eventuale adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio non ne modifica il carattere regolare. 1.2. Chiunque sia l’organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che effettuano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altre, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al numero 1.1. Tali servizi sono denominati «servizi regolari specializzati». I servizi regolari specializzati comprendono in particolare: a) il trasporto di lavoratori dal domicilio al luogo di lavoro; b) il trasporto di scolari e studenti dal domicilio all’istituto scolastico; c) il trasporto di militari e delle loro famiglie dallo Stato d’origine al luogo di stanza. L’adeguamento dell’organizzazione del trasporto alle diverse neces- sità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.
1.3. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima
clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono soggette alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.
2. Servizi occasionali
2.1. Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono alla definizio- ne di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnata- mente caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore medesimo. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la medesima clientela, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura di cui alla sezione I. 2.2. I servizi di cui al presente numero 2 non perdono il carattere di servizio occa- sionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza. 2.3. I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di trasportatori che agiscono per conto del medesimo committente. I nomi dei trasportatori, nonché, se del caso, i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comuni- cati alle autorità competenti degli Stati membri secondo modalità da definirsi ad opera del Comitato.
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3. Trasporto per conto proprio
Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati da una persona fisica o giuridica, senza scopo di lucro e a fini non commerciali, a condizione che: – l’attività di trasporto costituisca per tale persona fisica o giuridica soltanto un’attività accessoria, – i veicoli usati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero sia- no stati da essa acquistati a rate o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisi- ca o giuridica o da tale persona medesima.
Sezione I: Servizi regolari soggetti ad autorizzazione
Art. 2 Natura dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione è redatta a nome del trasportatore; non può essere ceduta da
questi a terzi. Tuttavia, il trasportatore che ha ricevuto l’autorizzazione può, con il consenso delle autorità di cui all’articolo 3 paragrafo 1 della presente appendice, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest’ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell’autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni indicate all’articolo 13 del presente allegato. Nel caso di un consorzio di imprese per l’esercizio di un servizio regolare, l’autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese ed è rilasciata all’impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L’autorizzazione indica i nomi di tutti gli esercenti.
2. La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni.
3. L’autorizzazione definisce quanto segue:
a) il tipo di servizio; b) l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione; c) il periodo di validità dell’autorizzazione; d) le fermate e gli orari.
4. L’autorizzazione deve essere conforme al modello fissato dal regolamento (CE)
n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 del Consiglio, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10), così come integrati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE. 5. L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regola- ri sul territorio degli Stati membri.
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6. L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. In tal caso, il trasportatore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo: – una copia dell’autorizzazione del servizio regolare; – una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio regola- re e l’impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente; – una copia autenticata della licenza rilasciata all’impresa che gestisce il servi- zio regolare.
Art. 3 Presentazione delle domande di autorizzazione 1. La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori degli Stati membri all’infuori della Svizzera è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 e integrato nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE sui trasporti terrestri, e la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 5 dell’ordinanza del 25 no- vembre 1998 sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori (OCTV). Per i servizi esonerati da autorizzazione in uno Stato membro ma soggetti ad autorizzazione in un altro Stato membro, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti dello Stato in cui avviene la partenza.
2. Le domande devono essere conformi al modello fissato dal regolamento (CE)
n. 2121/98.
3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le
informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dalle autorità competenti per l’autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l’osservanza della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo. I trasportatori di Stati membri all’infuori della Svizzera sottoporranno anche una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi, così come previsto dall’Accordo SEE. I trasportatori svizzeri forniranno una copia di un’analoga licenza svizzera, rilasciata all’impresa che gesti- sce il servizio regolare.
Art. 4 Procedura d’autorizzazione 1. L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L’autorità di rilascio inoltra a queste ultime – nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o deposti viaggiatori – una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione. 2. Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di parere che figura nell’avviso di ricevimento. La
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mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione. 3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l’autorità di rilascio prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore.
4. L’autorizzazione è rilasciata a meno che:
a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente; b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o inter- nazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti; c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ul- tima non siano state rispettate; d) sia dimostrato che il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l’esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo trasportatore o gruppo di trasportatori; e) risulti che l’esercizio dei servizi che ne costituiscono oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in que- stione; f) l’autorità competente di uno Stato membro decida, in base ad analisi detta- gliata, che tale servizio comprometterebbe la redditività economica di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate. Tutte le deci- sioni prese in base alla presente disposizione, e le relative motivazioni, sono notificate ai trasportatori interessati. A decorrere dal 1° gennaio 2000, qualo- ra un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente la redditività economica di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate, l’autorità competente di uno Stato membro può, con l’accordo del Comitato, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad eser- citare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di 6 mesi al trasportatore. Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non può costituire di per sé una giu- stificazione per respingere la domanda.
5. L’autorità di rilascio può respingere le domande esclusivamente per motivi
compatibili con il presente allegato. 6. Se la procedura per il raggiungimento dell’accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire il Comitato. 7. Il Comitato adotta quanto prima una decisione, che entra in vigore entro trenta giorni dalla sua notifica agli Stati membri interessati.
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8. Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l’autorità di rilascio ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell’autorizzazione.
Art. 5 Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione 1. Al termine della procedura di cui all’articolo 4, l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione o ne respinge formalmente la domanda. 2. Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Gli Stati membri garantiscono ai trasportatori la possibilità di far valere i propri interessi in caso di rigetto della loro domanda. 3. L’articolo 4 della presente appendice si applica, mutatis mutandis, alle domande di rinnovo di un’autorizzazione o di modifica delle condizioni poste all’esecuzione dei servizi soggetti ad autorizzazione. In caso di una modifica scarsamente rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente un adeguamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità di rilascio ne informi le autorità competenti dell’altro Stato membro.
Art. 6 Scadenza dell’autorizzazione La procedura da seguire in materia di scadenza di un’autorizzazione è conforme alle disposizioni dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 648/92 contenute nell’Accor- do SEE e all’articolo 44 dell’OCTV.
Art. 7 Obblighi dei trasportatori 1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regola- rità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in con- formità dell’articolo 2 paragrafo 3 della presente appendice. 2. L’impresa di trasporto è tenuta a pubblicare l’itinerario su cui si effettua il servi- zio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, nella misura in cui non siano stabilite per legge, in modo da garantire a tutti gli utenti facile accesso a tali informazioni. 3. Gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.
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Sezione II: Servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione
Art. 8 Documento di controllo 1. Per i servizi di cui all’articolo 14 paragrafo 1 dell’allegato è necessario un docu- mento di controllo (foglio di viaggio). 2. I trasportatori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio. 3. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore, o da organismi da esse designati. 4. Il modello del documento di controllo e le modalità di uso sono determinati dal regolamento (CE) n. 2121/98.
Art. 9 Attestazione L’attestazione di cui all’articolo 14 paragrafo 6 dell’allegato è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo. Essa è conforme al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98.
Sezione III: Controlli e sanzioni
Art.10 Titoli di trasporto 1. I viaggiatori che utilizzano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano: – i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il ritorno; – la durata di validità del titolo di trasporto; – il prezzo del trasporto. 2. Il titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.
Art. 11 Controlli su strada e presso le imprese 1. Nel caso di un trasporto per conto terzi devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, la copia autenticata della licenza di uno Stato membro, nonché, a seconda della natura del servizio, l’autorizzazione (o una copia conforme di essa) o il foglio di viaggio. Nel caso di un trasporto per conto proprio, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, l’attestazione (o una copia conforme di essa). Nel caso dei servizi di cui all’articolo 14 paragrafo 2 dell’allegato, il contratto, o una copia autenticata di esso, funge da documento di controllo.
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2. I trasportatori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus autorizzano i controlli intesi a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo.
Art. 12 Assistenza reciproca 1. A richiesta, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciproca- mente tutte le informazioni utili disponibili su: – le infrazioni alla presente appendice e alle altre disposizioni applicabili ai servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, com- messe sul loro territorio da un trasportatore di un altro Stato membro, non- ché le sanzioni inflitte; – le sanzioni inflitte ai propri trasportatori per le infrazioni commesse sul ter- ritorio dell’altro Stato membro. 2. Le autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale è stabilita l’impresa di trasporti ritirano la licenza rilasciata da uno Stato membro se il titolare: – non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 13 paragrafo 1 dell’alle- gato; – ha fornito informazioni inesatte sui dati necessari per ottenere il rilascio della licenza accordata da uno Stato membro. 3. L’autorità di rilascio ritira l’autorizzazione se il titolare non soddisfa più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base alla presente appendice e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dalle autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale è stabilito il trasportatore. Essa ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri. 4. In caso di infrazione grave, o di ripetute infrazioni minori, alla regolamentazione in materia di trasporti e sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, i periodi di guida e di riposo dei conducenti e l’orga- nizzazione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all’artico- lo 1 numero 2.1, le autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale è stabilito il trasportatore che ha commesso l’infrazione possono procedere al ritiro della licenza accordata da uno Stato membro, oppure al ritiro temporaneo e/o par- ziale delle copie conformi della licenza accordata da uno Stato membro. Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza rilasciata da uno Stato membro, e del numero totale delle copie conformi di cui egli dispone per il suo traffico internazionale.
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Allegato P – Appendice 8
Elenco delle disposizioni contenute negli accordi stradali bilaterali conclusi fra gli Stati membri relative al rilascio di autorizzazioni al trasporto di viaggiatori nel traffico triangolare: – Accordo del 1° aprile 1999 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo ai trasporti transfrontalieri stradali di viaggiatori Art. 3: trasporti occasionali di viaggiatori Art. 4: trasporti regolari di viaggiatori e corse pendolari Art. 5: trasporti interni – Accordo del 26 maggio 1998 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente il traffico transfrontaliero di persone e di merci su strada Art. 3: trasporti di persone Art. 6: divieto di trasporti all’interno del Paese
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Allegato P – Appendice 9
Elenco degli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e interamente o parzialmente relativi al campo di applicazione materiale dell’allegato: – Accordo del 26 maggio 1998 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente il traffico transfrontaliero di persone e di merci su strada – Trattato del 29 marzo 1923 di unione doganale conchiuso tra la Confedera- zione Svizzera e il Principato del Liechtenstein – Accordo del 1° aprile 1999 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo ai trasporti transfrontalieri stradali di viaggiatori
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Allegato P – Appendice 10
Zona di frontiera della Svizzera
La zona di frontiera è definita nell’allegato 4 del verbale della 5a riunione del Comitato misto istituito nel quadro dell’Accordo del 1992, svoltasi a Bruxelles il 2 aprile 1998. In linea di massima, si tratta di una zona di un raggio di 10 km misu- rato a partire dall’ufficio doganale89.
89 Questo documento può essere ottenuto presso il Ministero dei trasporti di qualsiasi Stato membro (in Svizzera: Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna).
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Allegato Q Trasporto aereo (art. 29 della Convenzione)
Art. 1 Campo di applicazione Il presente allegato stabilisce norme per gli Stati membri in materia di trasporto aereo; esso si applica a condizione che tali norme concernano il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo, secondo quanto disposto dall’ap- pendice al presente allegato.
Art. 2 Non discriminazione Nel campo di applicazione del presente allegato e fatte salve disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità.
Art. 3 Libertà di stabilimento 1. Nel campo di applicazione del presente allegato, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2407/92, così come richiamato dall’appendice al presente allegato, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Tale principio si applica anche alla costituzione di agenzie, succursali e società controllate da parte di cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento comporta l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare società ai sensi del paragra- fo 2 dell’articolo 4 alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato di stabili- mento nei confronti dei propri cittadini. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le restrizioni conte- nute negli allegati L e M e nel protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.
Art. 4 Società 1. Nel campo di applicazione del presente allegato le società costituite conforme- mente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’ammi- nistrazione centrale o il centro d’attività principale nel territorio di uno Stato mem- bro sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro. 2. Per «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, a eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Art. 5 Eccezioni 1. Gli articoli 3 e 4 non si applicano, per quanto concerne uno Stato membro, alle attività che in detto Stato membro sono connesse, anche solo occasionalmente, con l’esercizio di pubblici poteri.
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2. Gli articoli 3 e 4 e le misure adottate in base agli stessi non pregiudicano l’ap- plicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di ordine pubblico, pubbli- ca sicurezza o sanità pubblica.
Art. 6 Aiuti statali 1. Salvo diversa disposizione del presente allegato, sono incompatibili con il pre- sente allegato nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri gli aiuti concessi da uno o più Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.
2. Sono compatibili con il presente allegato:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
3. Possono considerarsi compatibili con il presente allegato:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoc- cupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Art. 7 Vigilanza Le rispettive autorità competenti procedono all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti nello Stato membro interessato. Ciascuno Stato membro provvede a infor- mare gli altri Stati membri di qualsiasi procedura avviata per garantire l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 6 e, se necessario, può presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva. Su richiesta di uno Stato membro, il Consi- glio esamina qualsiasi misura opportuna che si renda necessaria ai fini e per gli effetti del presente allegato.
Art. 8 Accordi bilaterali esistenti 1. Le disposizioni concernenti i diritti di traffico richiamati nell’appendice preval- gono sulle disposizioni pertinenti contenute negli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri. Tuttavia, i diritti di traffico in vigore che sono sorti da tali accordi bilaterali e che non rientrano in dette disposizioni possono continuare a essere
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esercitati a condizione che ciò non comporti discriminazioni in ragione della nazio- nalità né distorsioni della concorrenza. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente allegato prevale sulle disposizioni pertinenti contenute negli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri concernenti ogni que- stione prevista dal presente allegato.
Art. 9 Comitato 1. Il Consiglio istituisce un Comitato per il trasporto aereo, demandato a gestire il presente allegato e ad assicurare che esso sia correttamente attuato.
2. A tal fine, il Comitato emana raccomandazioni.
3. Può in particolare raccomandare al Consiglio di emendare le disposizioni dell’ap- pendice. 4. Ai fini di una corretta attuazione del presente allegato, gli Stati membri si scam- biano informazioni e, su richiesta di uno di essi, si consultano nell’ambito del Co- mitato.
Art. 10 Diritti acquisiti
1. In caso di denuncia della presente Convenzione o di recesso di uno Stato mem-
bro, i servizi aerei operanti alla data di cessazione della Convenzione o alla data in cui il recesso diviene effettivo possono continuare a essere operanti fino alla fine della stagione aeronautica in corso a tali date. 2. La cessazione della Convenzione o il recesso di uno Stato membro lascia impre- giudicati i diritti e gli obblighi acquisiti dalle imprese in virtù degli articoli 3 e 4 del presente allegato e delle norme del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio richiamate dall’appendice al presente allegato.
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Allegato Q – Appendice Ai fini della presente appendice: – in tutti i casi in cui gli atti richiamati dalla presente appendice menzionano gli Stati membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un cri- terio di collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini dell’allegato, anche agli Stati membri o alla necessità di un criterio di collegamento identico con uno degli Stati membri; – il termine «vettore aereo comunitario» menzionato nelle direttive e nei regolamenti comunitari seguenti comprende i vettori aerei che hanno otte- nuto un’autorizzazione di esercizio ed hanno il centro d’attività principale ed eventualmente la sede legale in uno degli Stati membri, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio. Per quanto l’applicazione dell’allegato implichi nozioni comuni contenute negli strumenti giuridici richiamati dalla presente appendice, si tiene conto della giuri- sprudenza disciplinante la stessa materia anteriore al 21 giugno 1999. Al fine di assicurare il buon funzionamento del presente allegato il Consiglio, su richiesta di uno Stato membro, determina le implicazioni della giurisprudenza posteriore al 21 giugno 1999.
1. Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione e altre norme in materia
di aviazione civile n. 2407/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (Art. 1–18; per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 13 par. 3, il rinvio all’art. 226 del trattato CE va inteso come rinvio alle procedure applicabili del presente allegato)
n. 2408/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (Art. 1–10, 12–15) Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l’adattamento seguente: Gli allegati di questo regolamento includono unicamente gli aeroporti situati negli Stati membri dell’AELS.
n. 2409/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (Art. 1–11)
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n. 295/91 Regolamento del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni rela- tive ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea (Art. 1–9)
n. 2299/89 Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comporta- mento in materia di sistemi telematici di prenotazione, così come modificato dal regolamento del Consiglio n. 3089/93 (Art. 1–22)
n. 3089/93 Regolamento del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (Art. 1)
n. 80/51 Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici, così come modificata dalla direttiva 83/206/CEE (Art. 1–9)
n. 89/629 Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (Art. 1–8)
n. 92/14 Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell’utilizzazione degli aerei disciplinati dall’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazio- nale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (Art. 1–11)
n. 91/670 Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercizio di funzioni nel settore dell’aviazione civile (Art. 1–8)
n. 95/93 Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (Art. 1–12)
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n. 96/67 Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (Art. 1–9, 11–23, 25)
n. 2027/97 Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (Art. 1–8)
n. 323/1999 Regolamento del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (Art. 1, 2)
2. Armonizzazione tecnica
n. 3922/91 Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (Art. 1–3, 4, par. 2, 5–11, 13)
n. 93/65 Direttiva del Consiglio relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (Art. 1–5, 7–10) Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questa direttiva vanno lette con l’adattamento seguente: L’allegato deve essere modificato per includere le organizzazioni situate negli Stati AELS menzionate nell’articolo 5.
n. 97/15 Direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva del Consiglio 93/65/CEE relativa alla definizione e all’uti- lizzazione di specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (Art. 1–4, 6)
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3. Sicurezza aerea
n. 94/56 Direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile (Art. 1–13)
4. Altri
n. 90/314 Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso (Art. 1–10)
n. 93/13 Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei con- tratti stipulati con i consumatori (Art. 1–11)
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Allegato R
Appalti pubblici (art. 37 della Convenzione)
Art. 1 Campo d’applicazione L’accesso dei fornitori e dei prestatori di servizi degli Stati membri agli appalti di prodotti e servizi, compresi i servizi di costruzione, aggiudicati dagli operatori ferrovia- ri e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico nei campi dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, del trasporto urbano, dei porti e degli aeroporti degli Stati membri è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato.
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente allegato s’intendono per: (a) «operatori ferroviari» (qui di seguito denominati OF) gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell’esercizio di questa attività dalla competente autorità di uno degli Stati membri, tra le cui attività rientra la gestione di reti destinate a fornire un servizio pubblico nel campo dei trasporti per ferrovia; (b) «enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica», gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell’esercizio di questa attività dalla competente autorità di uno degli Stati membri, tra le cui attività rientrano una o più di quelle citate ai punti (i) e (ii) qui di seguito: (i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o l’approvvigionamento di queste reti in gas o calore, (ii) lo sfruttamento di un’area geografica per la prospezione o l’estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi90;
90 In seguito ai cambiamenti delle norme nazionali concernenti gli enti che assicurano un servizio al pubblico in Norvegia, ed essendo state stabilite norme alternative che assicurano che gli enti preposti agli acquisti impegnati nello sfruttamento di petrolio o di gas attribuiscono gli appalti su base non discriminatoria, trasparente e concorrenziale, la Norvegia è esentata dall’applicazione delle norme procedurali della direttiva sugli enti che forniscono un servizio al pubblico (Direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993) agli enti impegnati nello sfruttamento di aree geografiche per la prospezione o l’estrazione di petrolio o di gas. Questa esenzione è stata accordata alla Norvegia, dietro sua richiesta, in seguito a una decisione dell’Autorità di vigilanza AELS che sanciva che la Norvegia ha correttamente trasposto la Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, una condizione indispensabile per la concessione di una simile esenzione.
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(c) «enti privati che forniscono un servizio al pubblico» gli enti che, pur esulan- do dall’ambito dell’AAP91, beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell’esercizio di questa attività dalla competente autorità di uno degli Stati membri, tra le cui attività rientrino una o più di quelle citate ai punti da (i) a (v) qui di seguito: (i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione d’acqua potabile o l’approvvigionamento di queste reti in acqua potabile, (ii) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l’approvvigionamento di queste reti in energia elettrica, (iii) la messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto, (iv) la messa a disposizione dei vettori marittimi o fluviali di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto, (v) l’utilizzazione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto urbano su rotaia, dei sistemi automatici, delle tramvie, delle filovie, delle linee d’autobus o delle funivie. (d) Il presente allegato si applica sia alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche riguardanti gli appalti aggiudicati dagli OF delle parti, dagli enti che eserci- tano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e da altri enti privati che assicurano un servizio al pubblico (qui di seguito denominati «enti interessati») quali sono definiti nel presente articolo e spe- cificati nelle appendici da 1 a 9, sia all’aggiudicazione di qualsiasi appalto da parte di detti enti interessati.
Art. 3 Concorrenza Il presente allegato non si applica agli appalti aggiudicati dagli OF, dagli enti che operano nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico non appena questi settori saranno stati liberaliz- zati, per i loro acquisti che abbiano lo scopo esclusivo di permettere loro di assicura- re uno o più servizi di telecomunicazione quando altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente identiche. Ogni Stato membro informa gli altri Stati membri quanto più rapidamente possibile in merito a tali appalti.
Art. 4 Servizi Per quanto concerne i servizi, compresi quelli di costruzione, il presente allegato si applica a quelli enumerati alle appendici 10 e 11 del presente allegato.
91 Testo in vigore il 21 giugno 2001.
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Art. 5 Valori soglia Il presente allegato si applica agli appalti o alle serie di appalti il cui valore stimato, IVA esclusa, è uguale o superiore a: (a) nel caso di appalti aggiudicati dagli OF e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica: (i) 400 000 EURO per le forniture e i servizi; (ii) 5 000 000 EURO per i lavori; (b) nel caso di appalti aggiudicati da enti privati che assicurano un servizio al pubblico: (i) 400 000 DSP per le forniture e i servizi; (ii) 5 000 000 DSP per i lavori.
Art. 6 Trattamento nazionale e non discriminazione Per quanto riguarda le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche di aggiudica- zione degli appalti previsti dal presente allegato, ogni Stato membro accorda il trattamento previsto nell’articolo III dell’AAP.
Art. 7 Regime al di sotto dei valori soglia Per quanto riguarda le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti al di sotto dei valori soglia fissati nell’articolo 5, gli Stati membri s’impegnano a inco- raggiare i rispettivi enti interessati a trattare i fornitori e i prestatori di servizi di altri Stati membri conformemente alle disposizioni dell’articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione. Tale disposizione non pregiudica i provvedimenti resi necessari dallo sviluppo del mercato interno svizzero92 o altri provvedimenti notificati dagli Stati membri e che figurano nell’appendice 12 del presente allegato.
Art. 8 Eccezioni Il presente allegato non si applica agli enti interessati se questi soddisfano le condi- zioni di cui nelle appendici 10 e 13.
Art. 9 Procedure di aggiudicazione e di contestazione Gli Stati membri assicurano che le procedure di aggiudicazione e di contestazione siano non discriminatorie e trasparenti. Le procedure di aggiudicazione e di conte- stazione specificate nell’appendice 14 sono applicabili agli enti previsti dal presente allegato.
92 Questa esenzione interessa unicamente le procedure di contestazione previste dalla legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno mediante procedure di aggiudicazione al di sotto dei valori soglia. La legge tratta dello sviluppo del mercato interno svizzero tenendo conto della struttura federale della Svizzera.
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Art. 10 Scambio d’informazioni Gli Stati membri si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi dei punti di contatto incaricati di fornire informazioni sulle regole e i regolamenti nel campo degli appalti pubblici.
Art. 11 Comitato 1. Il Consiglio costituisce un Comitato sugli appalti pubblici (qui di seguito deno- minato «Comitato») che assicura l’attuazione e l’esecuzione effettiva del presente allegato.
2. Il Comitato può in particolare proporre al Consiglio modifiche del presente
allegato e delle appendici. 3. Il Consiglio può modificare l’articolo 5 e le appendici del presente allegato.
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Allegato R – Appendice 1
Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
Islanda Enti che producono o distribuiscono acqua potabile secondo la lög nr. 81/1991, um vatnsveitur sveitarfélaga.
Liechtenstein Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland. Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.
Norvegia Enti che producono o distribuiscono acqua secondo la Forskrift om drikkevann og vannforsyning (FOR 1995-01-01 Nr 68).
Svizzera Enti di produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile. Tali enti operano conformemente alla legislazione cantonale o locale, oppure in base ad accordi indi- viduali conformi a tale legislazione. Ad esempio: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.
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Allegato R – Appendice 2
Produzione, trasporto o distribuzione d’energia elettrica
Islanda Landsvirkjun (the National Power Company), lög nr. 42/1983; Rafmagnsveitur ríkisins (the State Electric Power Works), orkulög nr. 58/1967; Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavìk Energy), lög nr. 38/1940; Hitaveita Suðurnesja (Suðurnes Regional Heating), lög nr. 100/1974; Orkubú Vestfjarða (Vestfjord Power Company), lög nr. 66/1976; Altri enti secondo la orkulög nr. 58/1967.
Liechtenstein Liechtensteinische Kraftwerke.
Norvegia Enti preposti alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di energia elettrica secondo la Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. 1), oppure Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) oppure Energiloven (LOV 1990- 06-29 50).
Svizzera Enti di trasporto e di distribuzione di energia elettrica ai quali può essere accordato il diritto di esproprio a norma della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole. Enti di produzione di energia elettrica a norma della legge federale del 22 dicembre 1916 sull’utilizzazione delle forze idriche e della legge federale del 23 dicembre 1959 sull’uso pacifico dell’energia nucleare e la protezione contro le radiazioni. Ad esempio: CKW, ATEL, EGL.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Allegato R – Appendice 3
Trasporto o distribuzione di gas o di calore
Islanda Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energy), lög nr. 38/1940. Hitaveita Suðurnesja (Suðurnes Regional Heating), lög nr. 100/1974. Altri enti secondo la orkulög nr. 58/1967.
Liechtenstein Liechtensteinische Gasversorgung.
Norvegia Enti che trasportano o distribuiscono il calore secondo la Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven).
Svizzera Enti preposti al trasporto o alla distribuzione di gas in virtù di una concessione a norma dell’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di tra- sporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi. Enti che si occupano di trasporto o di distribuzione del calore in virtù di una conces- sione cantonale. Ad esempio: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Allegato R – Appendice 4
Prospezione ed estrazione di petrolio o gas
Islanda –
Liechtenstein –
Norvegia Enti secondo la Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72) (Legge sul petrolio) e regolamentazioni secondo la legge sul petrolio oppure secondo la Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landomrade (LOV 1973-05-04 21).
Svizzera Enti preposti alla prospezione e allo sfruttamento di giacimenti di petrolio o di gas in conformità del Concordato del 24 settembre 1955 concernente la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi tra i Cantoni di Zurigo, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Argovia e Turgovia. Ad esempio : Seag AG.
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Allegato R – Appendice 5
Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi
Islanda –
Liechtenstein –
Norvegia –
Svizzera –
Convenzione istitutiva dell’AELS. Accordo di emendamento RU 2003
Allegato R – Appendice 6
Enti contraenti che assicurano servizi ferroviari
Islanda –
Liechtenstein –
Norvegia Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano secondo la Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).
Svizzera Ferrovie federali svizzere (FFS) Enti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 e dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie, nella misura in cui gestiscano servizi di trasporto pubblico per ferrovia a scartamento normale e ridotto.93 Ad esempio: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.
93 Ad eccezione delle partecipazioni finanziarie e delle imprese che non operano direttamente nel settore dei trasporti.
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Allegato R – Appendice 7
Enti preposti agli acquisti nel campo dei trasporti urbani su rotaia, delle tramvie, delle filovie o delle linee d’autobus
Islanda Straetisvagnar Reykjavíkur (the Reykjavík Municipal Bus Service). Almeningsvagnar bs. Altri prestatori comunali di servizio di bus Enti attivi nel trasporto terrestre ai sensi dell’articolo 3 della lög nr. 13/1999 skipu- lag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum.
Liechtenstein Liechtenstein Bus Anstalt
Norvegia NSB BA ed enti che operano nel trasporto terrestre secondo la Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).
Svizzera Enti che gestiscono servizi di tramvia a norma dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1959 sulle ferrovie. Enti che offrono servizi di trasporto pubblico a norma dell’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie. Enti che, a titolo professionale, effettuano percorsi regolari di trasporto di passeggeri secondo un orario in forza di una concessione a norma dell’articolo 4 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada qualora le loro linee abbiano una funzione di collegamento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 dicembre 1995 concer- nente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie.
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Allegato R – Appendice 8
Enti contraenti nel campo degli impianti aeroportuali
Islanda Flugmálastjórn (Directorate of Civil Aviation).
Liechtenstein –
Norvegia Enti attivi nel campo degli impianti aeroportuali secondo la Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).
Svizzera Enti che gestiscono aeroporti in forza di una concessione a norma dell’articolo 37 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea. Ad esempio: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.
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Allegato R – Appendice 9
Enti contraenti nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
Islanda Siglingastofnun, (Icelandic Maritime Administration). Altri enti secondo la Hafnalög nr. 23/1994.
Liechtenstein –
Norvegia Norges Statsbaner (NSB) (terminali ferroviari). Enti secondo la Havneloven (LOV 1984-06-08 51).
Svizzera –
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Allegato R – Appendice 10
Servizi
Il presente allegato si applica ai servizi seguenti, che figurano nella classifica setto- riale dei servizi ripresa nel documento dell’OMC MTN.GNS/W/120:
Oggetto Numeri di riferimento CPC (classifica centrale dei prodotti)
Servizi di manutenzione e riparazione 6112, 6122, 633, 886 Servizi di trasporto terrestre94, compresi quelli 712 (eccetto 71235) 7512, effettuati con veicoli blindati e i servizi di corriere, 87304 ma esclusi i trasporti di posta Servizi di trasporto aereo: trasporto di passeggeri 73 (eccetto 7321) e merci, esclusi i trasporti di posta Trasporti di posta per via di terra (esclusi i servizi 71235, 7321 di trasporti per ferrovia) e per via aerea Servizi di telecomunicazione 75295 Servizi finanziari: ex 81 a) servizi assicurativi 812, 814 b) servizi bancari e d’investimento96 Servizi informatici e connessi 84 Servizi contabili, di revisione dei conti 862 e di tenuta dei registri contabili Servizi di studio di mercato e di sondaggio 864 Servizi di consulenza nel campo della gestione e 865, 86697 servizi connessi Servizi d’architettura; servizi d’ingegneria, 867 anche integrata; servizi d’urbanistica e architettura del paesaggio, servizi connessi di consultazione scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica Servizi pubblicitari 871
94 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia.
95 Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso e di telecomunicazione via satellite. 96 Esclusi gli appalti di servizi finanziari relativi a emissione, acquisto, vendita e trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, come pure dei servizi forniti dalle banche centrali.
97 Esclusi i servizi d’arbitraggio e di conciliazione.
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Oggetto Numeri di riferimento CPC (classifica centrale dei prodotti)
Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione di 874, 82201-82206 proprietà immobiliari Servizi di pubblicazione e di stampa a tariffa o 88442 su base contrattuale Servizi di manutenzione delle strade e di rimozione 94 dei rifiuti: servizi di risanamento e servizi affini
Gli impegni presi dagli Stati membri nel campo dei servizi in forza dell’allegato, compresi quelli relativi all’edilizia, sono circoscritti agli impegni iniziali specificati negli elenchi degli impegni specifici del 15 aprile 1994 presentati nell’ambito dell’Accordo generale sugli scambi di servizi. Il presente allegato non si applica:
1. agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un’ammini-
strazione aggiudicatrice ai sensi del presente allegato e degli allegati 1, 2 o 3 dell’AAP in base a un diritto esclusivo, di cui tale ente beneficia in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate;
2. agli appalti di servizi che un ente aggiudicatore attribuisce a un’impresa
collegata o che siano attribuiti da una consociata, costituita da più enti aggiudicatori ai fini dello svolgimento delle attività ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato, a uno di tali enti aggiudicatori o a un’impresa collegata a uno di essi, se e in quanto l’80 per cento almeno del fatturato medio realiz- zato da tale impresa nel corso degli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura dei servizi suddetti alle imprese cui essa è collegata. Qualora lo stesso servizio o servizi analoghi siano forniti da diverse imprese collegate all’ente aggiudicatore, si dovrà tenere conto del fatturato globale relativo alla fornitura di servizi da parte di tali imprese; 3. agli appalti di servizi finalizzati, indipendentemente dalle modalità finanzia- rie, all’acquisizione o all’affitto di terreni, edifici già esistenti e altri beni immobili, ovvero attinenti a diritti relativi ai beni suddetti;
4. all’appalto di manodopera;
5. agli appalti riguardanti l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coprodu-
zione di elementi di programmi da parte di organismi radiotelevisivi e agli appalti relativi alle fasce orarie per le trasmissioni.
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Allegato R – Appendice 11
Servizi di costruzione
Indicazione precisa dei servizi di costruzione interessati: Definizione: Un contratto di servizi di costruzione è un contratto il cui oggetto è la realizzazione, a prescindere dai mezzi utilizzati, di lavori d’ingegneria civile o d’edilizia ai sensi della divisione 51 della classifica centrale dei prodotti (CPC). Elenco di servizi pertinenti ex divisione 51 della CPC Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili 511 Lavori di costruzione di edifici 512 Lavori di costruzione d’opere d’ingegneria civile 513 Montaggio e installazione di opere prefabbricate 514 Lavori svolti da imprese edili specializzate 515 Lavori di posa d’impianti 516 Lavori di finitura degli edifici 517 Altri servizi 518 Gli impegni presi dagli Stati membri nell’ambito dei servizi di costruzione confor- memente al presente allegato sono circoscritti agli impegni iniziali specificati negli elenchi degli impegni specifici del 15 aprile 1994 presentati nell’ambito dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
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Allegato R – Appendice 12
Provvedimenti notificati dagli Stati membri
Provvedimenti notificati dalla Svizzera: – I mezzi di ricorso di cui all’articolo 9 dell’allegato introdotti nei Cantoni e nei Comuni per gli appalti inferiori alle soglie disposte dalla legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995.
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Allegato R – Appendice 13
Eccezioni
Servizi di trasporto per mezzo di autobus: Il servizio al pubblico di trasporto per mezzo di autobus non è considerato un’attività ai sensi dell’articolo 2 (c) dell’allegato qualora altri enti possano libera- mente offrire questo servizio, sia a titolo generale, sia in una determinata area geo- grafica specifica, alle stesse condizioni di cui godono gli enti aggiudicatori.
Approvvigionamento d’acqua potabile, d’elettricità, di gas o di calore delle reti: L’approvvigionamento d’acqua potabile, d’elettricità, di gas o di calore delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore diverso dai poteri pubblici non è considerato un’attività ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato quando: (a) Per quanto riguarda l’acqua potabile e l’elettricità: (1) l’erogazione d’acqua potabile o di energia elettrica da parte dell’ente in questione ha luogo poiché il loro consumo è necessario all’esercizio di un’attività diversa da quella di cui all’articolo 2 paragrafo (c) numeri i) e ii) dell’allegato; e quando (2) l’alimentazione della rete pubblica dipenda unicamente dal consumo proprio dell’ente in questione e non superi il 30 per cento dell’eroga- zione complessiva d’acqua potabile o d’energia dell’ente in questione, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso. (b) Per quanto riguarda il gas o il calore: (1) la produzione di gas o di calore da parte dell’ente in questione sia il risultato inevitabile dell’esercizio di un’attività diversa da quella di cui all’articolo 2 paragrafo (b) numero i); e (2) l’alimentazione della rete pubblica abbia l’unico scopo di sfruttare in modo economico tale produzione e corrisponda al massimo al 20 per cento del fatturato dell’ente in questione, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
Attività a certe condizioni che non utilizzano le reti o l’area geografica in uno Stato membro: Le disposizioni dell’allegato non si applicano agli appalti che gli enti aggiudicatori attribuiscono per fini diversi dal perseguimento delle loro attività di cui all’articolo 2 dell’allegato, ovvero per perseguire le proprie attività al di fuori di ciascuno Stato membro, non utilizzando la rete o l’area geografica di tale Stato membro.
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Rivendita o affitto a terzi Le disposizioni dell’allegato non si applicano agli appalti aggiudicati a fini di riven- dita o di affitto a terzi, quando l’ente aggiudicatore non goda di diritti speciali o esclusivi a vendere o affittare l’oggetto di tali appalti e quando altri enti possano liberamente venderlo o affittarlo a condizioni identiche a quelle di cui gode l’ente aggiudicatore.
Contratti d’acquisto Le disposizioni dell’allegato non si applicano: (a) agli appalti conclusi da enti contraenti per l’acquisto d’acqua; (b) agli appalti conclusi per la fornitura d’energia o di combustibili destinati alla produzione di tale energia.
Sicurezza nazionale Le disposizioni dell’allegato non si applicano agli appalti che siano stati dichiarati segreti dagli Stati membri o la cui esecuzione debba essere corredata di particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti negli Stati membri in questione, ovvero quando lo esiga la tutela d’interessi fondamentali attinenti alla sicurezza di tali Stati.
Obblighi internazionali Le disposizioni dell’allegato non si applicano: (a) agli appalti conclusi in forza di un accordo internazionale e riguardanti la realizzazione o lo sfruttamento in comune di un’opera da parte delle parti; (b) agli appalti conclusi in forza della procedura specifica di un’organizzazione internazionale. (c) ad accordi in Norvegia, Islanda, nel Liechtenstein o in uno Stato terzo che attuano un accordo internazionale concernente lo stazionamento di truppe.
Disposizione speciale concernente gli OF Le disposizioni dell’allegato non si applicano a contratti conclusi da enti preposti agli acquisti che esercitano un’attività ai sensi dell’articolo 2(a) dell’allegato quando questi contratti hanno per oggetto il rifinanziamento secondo il modello «sale and lease back» di un appalto aggiudicato conformemente alle regole dell’allegato.
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Allegato R – Appendice 14
Procedure di aggiudicazione e di contestazione
Le seguenti disposizioni dell’AAP sono applicabili all’allegato: Articolo II Valutazione degli appalti Articolo III Trattamento nazionale e non discriminazione Articolo IV Regole d’origine Articolo VI Specifiche tecniche Articolo VII Procedure per le gare d’appalto Articolo VIII Qualificazione dei fornitori Articolo IX Invito di partecipazione a gare per appalti previsti Articolo X Procedure di preselezione Articolo XI Termine di presentazione delle offerte e di fornitura Articolo XII Fascicolo di gara Articolo XIII Presentazione, ricevimento e apertura delle offerte e aggiudicazione degli appalti Articolo XIV Negoziazione Articolo XV Gara ristretta Articolo XVII Trasparenza Articolo XVIII Informazione ed esame degli obblighi delle entità Articolo XX Procedure di contestazione Articolo XXIII Eccezioni all’Accordo Articolo XXIV (6) (a & b) Disposizioni finali (Rettifiche o modifiche)
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Allegato S
Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio (art. 43 par. 3 della Convenzione)
Comitati
1. Comitato degli esperti commerciali98
2. Comitato degli esperti in materia di ostacoli tecnici agli scambi99
3. Comitato degli esperti in materia di origine e dogana100
4. Comitato dell’agricoltura e della pesca101
5. Comitato economico102
6. Comitato di sviluppo economico103
7. Comitato di parlamentari104
8. Comitato consultivo105
9. Comitato del bilancio106
10. Commissione di revisione dei conti107
11. Comitato direttivo del Fondo AELS in favore del Portogallo108
12. Comitato per le relazioni con i Paesi terzi109
13. Comitato in materia di sementi (allegato E)
14. Comitato in materia di agricoltura biologica (allegato F)
15. Comitato istituito nell’allegato I
16. Comitato in materia di circolazione delle persone (allegato K)
17. Comitato in materia di trasporti terrestri (allegato P)
18. Comitato in materia di trasporto aereo (allegato Q)
19. Comitato in materia di appalti pubblici (allegato R)
98 Decisione del Consiglio n. 18/60, emendata dalle decisioni n. 9/47 e 11/84.
99 Decisione del Consiglio n. 10/84, emendata dalle decisioni n. 8/88 e 4/94.
100 Decisione del Consiglio n. 8/74, emendata dalle decisioni n. 4/92.
101 Decisione del Consiglio n. 12/73, che annulla le decisioni n. 8/63 e 7/64.
102 Decisione del Consiglio n. 16/64, emendata dalla decisione n. 11/73 in seguito sostituita da EFTA/C.SR 9/95 (EFTA/EC 1/95)
103 Decisione del Consiglio n. 9/63.
104 Decisione del Consiglio n. 11/77.
105 Decisione del Consiglio n. 5/61, emendata dalle decisioni n. 10/68, 11/88, 1/94 e 2/94.
106 Decisione del Consiglio n. 10/60.
107 Istituita dall’EFTA/C.SR 14/92 (EFTA/EEA 46/92 par. 14) e dalla decisione del Consi- glio n. 6/98.
108 Decisione del Consiglio n. 4/76.
109 Decisione del Consiglio n. 2/96.
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Gruppo di esperti
1. Gruppo di esperti giuridici110
2. Gruppo di esperti in materia di aiuti statali, concorrenza e misure antidumping111
3. Gruppo di esperti in materia di compensazione dei prezzi112
4. Gruppo di esperti in materia di appalti pubblici113
5. Gruppo di esperti in materia di servizi, stabilimento e movimenti di capitali114
6. Gruppo di esperti in materia di proprietà intellettuale115
110 Decisione del Consiglio n. 6/87.
111 Decisione del Consiglio n. 6/96. Nuova denominazione approvata dal Consiglio in occasione della sua 6a sessione del 23 aprile 1998 (C/S 6/98)
112 Decisione del Consiglio n. 6/96.
113 Decisione del Consiglio n. 6/96.
114 Decisione del Consiglio n. 6/96. Nuova denominazione approvata dal Consiglio in occasione della sua 6a sessione del 23 aprile 1998 (C/S 6/98)
115 Decisione del Consiglio n. 6/96.
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Allegato T
Arbitrato (art. 48 della Convenzione)
Art. 1 Costituzione e funzionamento del tribunale arbitrale, esecuzione delle sentenze
1. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri.
2. Con la notifica scritta, conformemente all’articolo 48 della Convenzione, lo Stato o gli Stati membri che sottopongono la controversia all’arbitrato designano un membro del tribunale arbitrale. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della notifica citata nel paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato o gli Stati membri ai quali la notifica è indirizzata desi- gnano a loro volta un membro. 4. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica citata nel paragrafo 2 del pre- sente articolo, gli Stati membri parti della controversia si accordano sulla scelta di un terzo arbitro. Quest’ultimo non deve né essere cittadino di uno Stato parte della controversia né risiedere in modo permanente nel territorio di uno Stato membro. L’arbitro così designato presiede il tribunale arbitrale. 5. Se i tre membri del tribunale arbitrale non sono stati designati o nominati entro trenta giorni dal ricevimento della notifica citata nel paragrafo 2 del presente arti- colo, le nomine necessarie sono effettuate, su richiesta di una parte della controver- sia, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, secondo i criteri definiti nei paragrafi 3 e 4. In caso di impedimento del Presidente della Corte internazionale di giustizia o se questi è cittadino di uno Stato parte della controversia, le nomine sono eseguite dal membro più anziano della Corte per il quale non vi sia impedi- mento e che non sia cittadino di uno Stato membro. 6. Eccetto che le parti della controversia non dispongano altrimenti e fatti salvi l’articolo 48 della Convenzione e il presente allegato, si applica il regolamento facoltativo della Corte permanente d’arbitrato per la procedura arbitrale tra due Stati, entrato in vigore il 20 ottobre 1992. 7. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le opinioni di minoranza non sono rese pubbliche.
8. Uno Stato membro che non è parte della controversia può sottoporre, mediante
una notifica scritta alle parti della controversia, proposte scritte al tribunale arbitrale, ricevere proposte scritte dalle parti della controversia, assistere a tutte le udienze e formulare proposte orali. 9. La sentenza arbitrale è pronunciata entro sei giorni dalla nomina del presidente del tribunale arbitrale. Con l’accordo delle parti della controversia, è possibile prorogare questo termine di tre mesi. 10. Le parti della controversia si assumono in misura uguale le spese del tribunale arbitrale, compresi gli onorari dei suoi membri. Gli onorari e le spese dovuti ai membri del tribunale arbitrale fissati in virtù dei presenti articoli sottostanno alle
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tariffe stabilite dal Consiglio e in vigore al momento della costituzione del tribunale arbitrale.
Art. 2 Esecuzione delle sentenze del tribunale arbitrale 1. Dal giorno del ricevimento della sentenza arbitrale, le parti della controversia si accordano sull’esecuzione della sentenza arbitrale che deve essere conforme alle decisioni e alle raccomandazioni del tribunale arbitrale, salvo se le parti decidono diversamente di comune accordo. Le parti della controversia devono notificare agli altri Stati membri ogni soluzione della controversia. 2. La soluzione deve possibilmente consistere nella mancata esecuzione o nell’ab- bandono della misura contraria alla Convenzione o, in caso contrario, in un risarci- mento. 3. In caso di disaccordo sull’esistenza o la conformità di una misura esecutiva della sentenza arbitrale con le raccomandazioni del tribunale arbitrale, quest’ultimo deve decidere sulla controversia, prima che sia possibile chiedere un risarcimento o prima di poter applicare la sospensione dei vantaggi ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato. 4. Lo Stato membro attore non può adire l’arbitrato in virtù del paragrafo prece- dente prima della scadenza di un termine di 12 mesi successivi alla sentenza pro- nunciata ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 48.
Art. 3 Mancata applicazione - sospensione dei vantaggi 1. Se il tribunale arbitrale ha stabilito, conformemente al paragrafo 3 dell’arti- colo 48, che una misura è contraria agli obblighi derivanti dalla Convenzione e se lo Stato membro convenuto non è riuscito a trovare una soluzione reciprocamente accettabile con lo Stato membro attore entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della sentenza arbitrale, o se non è stata presa alcuna misura esecutiva, lo Stato o gli Stati membri attori possono: a) chiedere un risarcimento danni mediante un accordo con lo Stato membro convenuto; o b) sospendere l’applicazione di benefici con effetti equivalenti al pregiudizio subìto fintanto che gli Stati membri parti della controversia trovino un accordo sulla soluzione della lite. 2. Su richiesta scritta di una parte della controversia da indirizzare all’altro o agli altri Stati membri, lo stesso tribunale arbitrale si riunisce nuovamente per determina- re se la portata dei benefici sospesi da uno Stato membro secondo il paragrafo 1 ha un effetto equivalente al pregiudizio subìto. 3. Il tribunale arbitrale dirige la procedura conformemente al paragrafo 2 dell’arti- colo 1 del presente allegato. Il tribunale arbitrale pronuncia la sentenza entro ses- santa giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2 o entro un altro termine pattuito dalle parti della controversia.
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Allegato U
Applicazione territoriale (art. 58 della Convenzione)
In seguito alla ratifica dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, il Regno di Norvegia può esentare il territorio di Svalbard dall’applicazione della Convenzione, eccetto nell’ambito degli scambi di merci.
Atto finale
Concluso a Valuz il 21 giugno 2001 Entrato in vigore il 1° giugno 2002
I plenipotenziari della Repubblica d’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione Svizzera, qui di seguito denominati gli «Stati dell’AELS», riuniti a Vaduz, il 21 giugno 2001, per la firma dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, hanno appro- vato i testi seguenti:
1. l’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione
europea di libero scambio; 2. i testi menzionati qui di seguito, allegati all’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio. Allegato I Allegato Dbis della Convenzione – Elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli Allegato II Allegato J della Convenzione – Sementi Allegato III Allegato K della Convenzione – Agricoltura biologica Allegato IV Allegato L della Convenzione – Misure sanitarie e fitosanitarie Allegato V Allegato H della Convenzione – Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione Allegato VI Allegato M della Convenzione – Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità Appendice 1 Settori di prodotti Appendice 2 Principi generali della nomina d’organismi di valutazione della conformità Allegato VII Allegato N della Convenzione – Protezione della proprietà intellettuale Allegato VIII Allegato O della Convenzione – Circolazione delle persone Appendice 1 Circolazione delle persone Appendice 2 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Protocollo 1 Protocollo 2 Protocollo 3 Appendice 3 Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli) Annexe IX Allegato P della Convenzione – Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi
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Allegato X Allegato Q della Convenzione – Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi Allegato XI Allegato R della Convenzione – Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi Allegato XII Allegato S della Convenzione – Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi Allegato XIII Allegato T della Convenzione – Trasporti terrestri Appendice 1 Disposizioni applicabili Appendice 2 Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 8 Appendice 3 Modello d’autorizzazione Appendice 4 Categorie di trasporti esonerate da qualsiasi sistema di licenza o autorizzazione Appendice 5 Elenco delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali stradali conclusi fra i diversi Stati membri relativi al trasporto di merci nel traffico triangolare Appendice 6 Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica Appendice 7 Trasporti internazionali di viaggiatori in autobus Appendice 8 Elenco delle disposizioni contenute negli accordi stradali bilaterali conclusi fra gli Stati membri relative al rilascio di autorizzazioni al trasporto di viaggiatori nel traffico triangolare Appendice 9 Elenco degli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e interamente o parzialmente relativi al campo di applicazione materiale dell’allegato Appendice 10 Zona di frontiera della Svizzera Allegato XIV Allegato U della Convenzione – Trasporto aereo Appendice Allegato XV Allegato V della Convenzione – Appalti pubblici Appendice 1 Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile Appendice 2 Produzione, trasporto o distribuzione d’energia elettrica Appendice 3 Trasporto o distribuzione di gas o di calore Appendice 4 Prospezione ed estrazione di petrolio o gas Appendice 5 Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi Appendice 6 Enti contraenti che assicurano servizi ferroviari Appendice 7 Enti preposti agli acquisti nel campo dei trasporti urbani su rotaia, delle tramvie, delle filovie o delle linee d’autobus Appendice 8 Enti contraenti nel campo degli impianti aeropor- tuali
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Appendice 9 Enti contraenti nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali Appendice 10 Servizi Appendice 11 Servizi di costruzione Appendice 12 Provvedimenti notificati dagli Stati membri Appendice 13 Eccezioni Appendice 14 Procedure di aggiudicazione e di contestazione Allegato XVI Allegato W della Convenzione – Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio Allegato XVII Allegato X della Convenzione – Arbitrato Allegato XVIII Allegato F della Convenzione – Applicazione territoriale Allegato XIX Tavola della concordanze Allegato XX Versione consolidata della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno preso atto che il Liechtenstein e la Svizzera hanno adottato un Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, il quale è parte integrante dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio ed è annesso all’allegato VIII e al presente Atto finale. I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno adottato le dichiarazioni comuni menzionate qui di seguito e allegate al presente Atto finale:
1. Evoluzione del diritto;
2. Concorrenza;
3. Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
4. Applicazione parallela dell’Allegato I (versione consolidata) sul reciproco
riconoscimento in materia di valutazione della conformità e dell’Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e la CE; 5. Reciproco riconoscimento delle buone pratiche cliniche e delle relative ispe- zioni;
6. Contingenti per i veicoli pesanti;
7. Protezione degli investimenti in relazione con Stati terzi.
I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno pure preso atto della Dichiarazione della Norvegia e della Svizzera relativa al protocollo 1, appendice 2 dell’allegato K (versione consolidata) sulle indennità di disoccupazione. I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno infine preso atto dell’errata corrige allegata al presente Atto finale.
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Fatto a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in inglese, facente fede, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia.
Seguono le firme
Campo di applicazione di emendamento il 1° giugno 2002 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Islanda 22 aprile 2002 1° giugno 2002 Liechtenstein 24 aprile 2002 1° giugno 2002 Norvegia 8 marzo 2002 1° giugno 2002 Svizzera 12 aprile 2002 1° giugno 2002
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Dichiarazione comune
Evoluzione del diritto
Gli Stati membri assicurano un aggiornamento regolare della Convenzione in modo da adeguarla all’evoluzione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed eventualmente i suoi Stati membri, dall’altra. Nei tre mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, gli Stati membri adeguano la Convenzione tenendo conto degli sviluppi comuni dell’Accordo SEE e degli Accordi bilaterali Svizzera-CE.
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Dichiarazione comune
Concorrenza
1. Gli Stati membri riconoscono che le disposizioni dell’articolo 18 (ex art. 15) della Convenzione non devono essere interpretate come implicanti obblighi diretti per le imprese. Essi confermano inoltre che le pratiche trattate all’articolo 18 (ex art. 15) devono essere interpretate alla luce delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di concorrenza.
2. Gli Stati membri riconoscono l’importanza della cooperazione in questioni
relative alla politica di sorveglianza del rispetto delle leggi in materia di concorren- za, in particolare le notifiche, le consultazioni e gli scambi di informazioni, allo scopo di facilitare un’applicazione efficace dell’articolo 18 (ex art.15). Gli Stati membri concludono accordi di cooperazione qualora lo ritengano auspicabile.
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Dichiarazione comune
Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Gli Stati membri hanno convenuto di integrare nella Convenzione disposizioni sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità a condizione che le modalità previste agli articoli 53 e 59 della Convenzione (versione consoli- data) e all’articolo 10 dell’allegato I non ostacolino il buon funzionamento della cooperazione in questo ambito, anche nei confronti della Comunità europea. Gli Stati membri riesaminano tali modalità se necessario.
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Dichiarazione comune
Applicazione parallela dell’Allegato I (versione consolidata) sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e dell’Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e la CE Gli Stati membri convengono che l’allegato deve essere applicato parallelamente all’accordo tra la Svizzera e la CE sul reciproco riconoscimento in materia di valuta- zione della conformità. Gli Stati membri si impegnano ad aggiornare le appendici dell’allegato I (versione consolidata) al più tardi un mese dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo. Per evitare ogni dubbio gli Stati membri confermano che, ai sensi dell’allegato, i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da organi- smi riconosciuti in virtù dell’ARR tra la Svizzera e la CE sono accettati.
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Dichiarazione comune
Reciproco riconoscimento delle buone pratiche cliniche e delle relative ispezioni Per i prodotti medicinali, l’inclusione dei risultati delle sperimentazioni cliniche effettuate sul territorio degli Stati membri nelle richieste di autorizzazione di immis- sione sul mercato o ogni variante o estensione di quest’ultima è attualmente accet- tata. In linea di principio, gli Stati membri si impegnano a continuare ad accettare dette sperimentazioni cliniche per le richieste di autorizzazione di immissione sul mercato. Essi convengono di adoperarsi per il ravvicinamento delle loro buone pratiche cliniche, in particolare mettendo in atto le attuali dichiarazioni di Helsinki e di Tokyo nonché tutte le raccomandazioni relative alle sperimentazioni cliniche adottate nel quadro della Conferenza internazionale sull’armonizzazione. Tuttavia, data l’evoluzione della legislazione applicabile alla verifica e all’autorizzazione delle sperimentazioni cliniche nella Comunità europea, il reciproco riconoscimento del controllo ufficiale di dette sperimentazioni dovrà essere esaminato dettagliata- mente in un futuro prossimo e le modalità pratiche dovranno essere fissate in un capitolo distinto.
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Dichiarazione comune
Contingenti per i veicoli pesanti
Per quanto concerne gli articoli 8 paragrafi 2 e 3 e 26 dell’allegato P sui trasporti terrestri (versione consolidata), gli Stati membri dichiarano di riesaminare gli accor- di conclusi in considerazione delle proprie esperienze e dei propri bisogni. La Sviz- zera trasmetterà regolarmente al Consiglio le statistiche e le informazioni riguardanti l’utilizzazione dei contingenti per i veicoli pesanti.
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Dichiarazione comune
Protezione degli investimenti in relazione con Stati terzi
Gli Stati membri intendono convenire linee direttive comuni per proteggere gli investimenti dei loro rispettivi investitori in Stati terzi.
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Dichiarazione
Dichiarazione della Norvegia e della Svizzera relativa al protocollo 1, appendice 2 dell’allegato K sulle indennità di disoccupazione Per quanto concerne la retrocessione dei contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione, le disposizioni di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 del protocollo 1, appen- dice 2, allegato K della Convenzione, devono essere stabilite fra le autorità del mercato del lavoro di Norvegia e Svizzera prima dell’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001.