Lexipedia

AS 2003 269

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Ordinanza su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del 15 gennaio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 5 5 L’Ufficio federale può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.

Art. 21 cpv. 3 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2003.

15 gennaio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 922.01

2002-2772 269

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici | Lexipedia | Lexipedia