AS 2003 269
Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
Ordinanza su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)
Modifica del 15 gennaio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 5 5 L’Ufficio federale può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.
Art. 21 cpv. 3 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2003.
15 gennaio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 922.01
2002-2772 269