AS 2003 270
Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio
Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici (CIOTC)
del 23 ottobre 1998
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e contenuto 1 Il presente concordato è concluso allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio che esistono fra la Svizzera e altri Paesi esteri o fra i Cantoni.
2 Il presente concordato disciplina:
a. la cooperazione fra i Cantoni; b. l’organizzazione dell’autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al com- mercio (autorità intercantonale), come pure i suoi compiti e le sue compe- tenze; c. il finanziamento delle attività dell’autorità intercantonale.
Art. 2 Definizioni Ai sensi del presente concordato, si intende con: a. ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio transfrontaliero di prodotti che risultano da prescrizioni o norme tecniche divergenti, dall’applicazione divergente di tali prescrizioni o norme, o dal mancato ri- conoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, regi- strazioni o di omologazioni1; b. prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto co- stituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguarda- no segnatamente:
1. la composizione, le caratteristiche, l’imballaggio, l’etichettatura o il
marchio di conformità dei prodotti;
2. la produzione, il trasporto o l’immagazzinamento dei prodotti;
3. gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l’omologa-
zione o la procedura per ottenere il marchio di conformità2.
RS 946.513 1 Art. 3 lett. a della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), in vigore dal 1° luglio 1996; RS 946.51
2 Art. 3 lett. b. LOTC
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c. norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi ad hoc che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all’imballaggio e all’etichettatura dei prodotti, all’esame o alla valutazione della conformità3.
Sezione 2: Autorità intercantonale
Art. 3 Organizzazione 1 Per l’esecuzione del presente concordato, è istituita un’autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio. Essa adotta un proprio regolamento organizzativo. 2 Ogni governo cantonale dei Cantoni parte al concordato delega in questa autorità intercantonale un suo membro. 3 Per la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni, l’autorità intercantonale può designare: a. un ufficio; b. un segretariato permanente o ad hoc; c. delle commissioni peritali permanenti o ad hoc. 4 L’autorità intercantonale definisce i compiti e le competenze di queste istanze in un regolamento organizzativo.
Art. 4 Compiti e competenze All’autorità intercantonale spetta in particolare: a. l’emanazione di prescrizioni concernenti i requisiti in materia di opere (art. 6); b. l’emanazione di direttive per l’esecuzione di prescrizioni relative all’immis- sione in commercio di prodotti (art. 7 e 8); c. l’emanazione di prescrizioni concernenti l’immissione in commercio di pro- dotti (art. 9); d. la coordinazione delle sue attività con quelle della Confederazione.
Art. 5 Decisioni 1 L’autorità intercantonale prende le sue decisioni appoggiata dalla maggioranza di
18 voti.
2 Ogni Cantone parte al concordato dispone di un voto.
3 I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo dell’autorità intercanto- nale.
3 Art. 3 lett. c LOTC
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Sezione 3: Prescrizioni intercantonali concernenti i requisiti in materia di opere
Art. 6 1 L’autorità intercantonale emana direttive sui requisiti in materia di opere che si rendono necessaire per eliminare ostacoli tecnici al commercio, sempre che queste non siano di competenza della Confederazione. 2 Essa tiene conto delle norme internazionali armonizzate. Tuttavia, può tener conto di eventuali differenze di condizioni geografiche o climatiche o di abitudini di vita, nonché dei diversi livelli di protezione esistenti fra i Cantoni e i Comuni.
3 Le presenti prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.
4 Sono fatte salve le prescrizioni cantonali e comunali riguardanti la protezione del paesaggio, del patrimonio e dei monumenti.
Sezione 4: Direttive concernenti l’esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali relative all’immissione in commercio di prodotti
Art. 7 Principi 1 Su domanda di un Cantone o dell’ufficio, l’autorità intercantonale emana direttive intese ad armonizzare l’esecuzione di prescrizioni relaitve all’immissione in com- mercio di prodotti, sempre che la Confederazione ne abbia affidato l’esecuzione ai Cantoni.
2 Queste direttive sono vincolanti per i Cantoni.
Art. 8 Direttive nell’ambito dell’immissione in commerio di prodotti da costruzione 1 L’autorità intercantonale può emanare direttive d’esecuzione nell’ambito dell’im- missione in commercio di prodotti da costruzione, in particolare per quanto riguarda: a. i prodotti che hanno implicazioni minori per la salute e la sicurezza4; b. i prodotti che sono destinati a un’applicazione specifica unica5.
2 Queste direttive d’esecuzione sono vincolanti per i Cantoni.
4 Art. 4 (5) della Direttiva sui prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; GUCE L 40 del 12.2.1989, p. 12, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22.7.1993 (GUCE L 220 del 30.8.1993, p.1)
5 Dichiarazione n. 2 del verbale della direttiva sui prodotti da costruzione.
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Sezione 5: Prescizioni intercantonali concernenti l’immissione in commercio di prodotti
Art. 9 1 L’autorità intercantonale emana prescrizioni concernenti l’immissione in commer- cio di prodotti, sempre che queste non siano di competenza della Confederazione oppure la Confederazione non abbia emanato prescrizioni in questo settore e queste si rendano necessarie per eliminare ostacoli tecnici al commercio fra i Cantoni o fra i Cantoni e gli Stati esteri.
2 Essa può designare norme tecniche armonizzate sul piano intercantonale.
3 Queste prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.
Sezione 6: Finanziamento
Art. 10 I costi legati all’attività dell’autorità intercantonale, del suo segretariato e delle commissioni peritali sono ripartiti fra i Cantoni parte al presente concordato in pro- porzione al numero dei loro abitanti.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 11 Pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive I Cantoni assicurano la pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive emanate dall’autorità intercantonale secondo le loro proprie regole.
Art. 12 Adesione e denuncia 1 L’adesione al presente concordato o la denuncia dev’essere comunicata all’autorità intercantonale che ne informa la Confederazione. 2 Sino all’entrata in vigore del concordato, queste comunicazioni devono essere date nell’ambito della Conferenza dei Governi cantonali.
3 La denuncia diviene effettiva alla fine del terzo anno civile che la segue.
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Art. 13 Entrata in vigore Il presente concordato entra in vigore non appena almeno 18 Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.
Adottato dalla Conferenza dei Governi cantonali a Berna il 23 ottobre 1998.
Adesioni (Stato 30 nov. 2002)
Cantoni Data dell’adesione Entrata in vigore
Zurigo 23.11.2001 04.02.2003 Berna 13.09.2000 04.02.2003 Lucerna 17.01.2000 04.02.2003 Uri 01.10.2002 04.02.2003 Svitto 16.08.2000 04.02.2003 Obvaldo 27.10.2000 04.02.2003 Glarona 07.05.2000 04.02.2003 Zugo 10.04.2001 04.02.2003 Friburgo 01.01.2000 04.02.2003 Soletta 05.03.2001 04.02.2003 Basilea Città 07.06.2000 04.02.2003 Basilea Campagna 26.06.2001 04.02.2003 Sciaffusa 03.04.2001 04.02.2003 Appenzello Interno 28.02.2000 04.02.2003 San Gallo 11.01.2001 04.02.2003 Grigioni 23.05.2000 04.02.2003 Argovia 27.06.2000 04.02.2003 Ticino 05.11.2001 04.02.2003 Ginevra 25.07.2001 04.02.2003
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