AS 2003 278
Regolamento sull'organizzazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull’organizzazione dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull’organizzazione dell’INSAI)
del 14 giugno 2002
Approvato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2002
Il Consiglio d’amministrazione dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, visto l’articolo 63 capoverso 4 lettera a della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), stabilisce:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Natura giuridica, sede 1 L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica.
2 La sua sede è a Lucerna.
Art. 2 Organi Gli organi dell’INSAI sono il Consiglio d’amministrazione e le sue commissioni, la Direzione e le agenzie.
Sezione 2: Consiglio d’amministrazione
Art. 3 Ruolo e composizione Il Consiglio d’amministrazione è l’organo supremo dell’INSAI. La sua composizio- ne e la nomina dei suoi membri sono stabilite dalla LAINF.
Art. 4 Compiti 1 I compiti che incombono al Consiglio d’amministrazione sono enumerati nell’arti- colo 63 capoverso 4 LAINF.
RS 832.207 1 RS 832.20
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2 Il Consiglio d’amministrazione è inoltre incaricato di:
a. nominare le sue commissioni; b. emanare il suo regolamento e quelli delle sue commissioni, come anche le prescrizioni sulla competenza degli organi di nomina; c. fare proposte relative alla determinazione del supplemento di premio per la prevenzione degli infortuni non professionali; d. emanare le prescrizioni sull’investimento e sulla gestione della sostanza dell’INSAI; e. emanare prescrizioni sull’acquisto e sulla realizzazione di beni fondiari destinati ai propri servizi amministrativi, come anche sull’esecuzione di lavori edilizi concernenti questi beni fondiari; f. prendere decisioni sull’accettazione o sul rifiuto di domande di risarcimento danni contro l’INSAI in virtù della legge del 14 marzo 19582 sulla respon- sabilità, per quanto il Consiglio o uno dei suoi membri sia reso responsabile del danno.
Art. 5 Ufficio Per la durata del periodo amministrativo, il Consiglio d’amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, un primo e un secondo vicepresidente e tre scrutatori. Essi costituiscono, insieme, l’Ufficio, nel quale sono rappresentati tutti i gruppi enu- merati nella legge.
Art. 6 Commissioni e commissioni speciali 1 Per l’esame preliminare o la liquidazione degli affari che gli competono, il Consi- glio d’amministrazione costituisce per un triennio amministrativo, nel limiti dell’articolo 63 capoverso 3 LAINF (autocostituzione), una Commissione ammini- strativa (art. 10) e una Commissione di controllo delle finanze (art. 11). Accanto ai rappresentanti della Confederazione, nella Commissione amministrativa e nella Commissione di controllo delle finanze i partner sociali sono rappresentati pariteti- camente. 2 In caso di bisogno, il Consiglio d’amministrazione può costituire altre commissio- ni tenendo conto delle attitudini professionali e nelle quali se possibile ogni gruppo del Consiglio deve essere rappresentato. 3 Per l’esame preliminare di taluni affari di particolare natura, il Consiglio d’ammini- strazione e le sue commissioni possono costituire commissioni speciali.
Art. 7 Convocazione 1 Il Consiglio d’amministrazione e le sue commissioni si riuniscono, su convocazio- ne dei loro presidenti, ogni qualvolta gli affari lo esigono.
2 RS 170.32
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2 Essi si riuniscono inoltre se almeno cinque membri del Consiglio o due membri di una commissione lo richiedono al presidente con domanda scritta e motivata. La convocazione sarà generalmente inviata nel temine di due settimane.
3 Dopo un rinnovo totale del Consiglio d’amministrazione, spetta al membro più
anziano in ufficio – se ve ne fossero diversi al loro decano – convocare la prima assemblea e dirigere l’elezione del presidente.
Art. 8 Quorum, votazioni ed elezioni 1 Il Consiglio d’amministrazione e le sue commissioni deliberano validamente se è presente la maggioranza dei rispettivi membri. 2 Nelle votazioni decide la maggioranza dei voti; in caso di parità, quello del presi- dente conta il doppio. 3 Per le elezioni fa stato, nel primo scrutinio, la maggioranza assoluta e, nel secondo, quella relativa; in caso di parità nel secondo scrutinio, il presidente procede a un’es- trazione a sorte. 4 Le schede bianche o nulle non sono prese in considerazione per la determinazione della maggioranza.
Art. 9 Decisioni mediante circolazione degli atti 1 Il Consiglio d’amministrazione e le sue commissioni possono, su ordine dei loro presidenti, prendere decisioni mediante circolazione degli atti. 2 Una tale decisione viene considerata nulla e l’oggetto in questione va trattato in seduta se almeno cinque membri del Consiglio o due membri di una commissione ne domandano la convocazione.
Sezione 3: Commissione amministrativa e Commissione di controllo delle finanze
Art. 10 Commissione amministrativa
1 La Commissione amministrativa controlla la gestione degli affari e l’esercizio
dell’INSAI. 2 La Commissione amministrativa statuisce sugli oggetti da trattare e sugli affari di nomina che le sono affidati in maniera generale o nel caso particolare dal Consiglio d’amministrazione. 3 La Commissione amministrativa è incaricata di procedere all’esame preliminare di tutti gli affari di competenza del Consiglio e di fare proposte al riguardo.
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Art. 11 Commissione di controllo delle finanze
1 La Commissione di controllo delle finanze valuta la situazione finanziaria
dell’INSAI e la tenuta dei conti; esamina inoltre i conti annuali dell’INSAI e i suoi conti separati.
2 Su proposta della Direzione, la Commissione di controllo delle finanze emana
direttive sulla tenuta dei conti.
Sezione 4: Direzione
Art. 12 Ruolo, composizione e organizzazione 1 La Direzione è l’organo dirigente ed esecutivo supremo sul piano operativo. Essa rappresenta l’INSAI. 2 La Direzione partecipa a tutte le sedute del Consiglio d’amministrazione e della Commissione amministrativa.
3 La Direzione si compone di un presidente e di tre altri membri.
4 La Direzione si suddivide nel Dipartimento Presidenza e in altri dipartimenti.
Art. 13 Compiti La Direzione è segnatamente competente per: a. la preparazione degli affari e la messa in atto delle decisioni prese dal Consi- glio d’amministrazione e dalle sue commissioni; b. la decisione in merito a tutte le questioni e misure che lo scopo dell’INSAI e la gestione uniforme degli affari esigono. Rimangono riservate le attribu- zioni del Consiglio d’amministrazione e delle sue commissioni; c. la conclusione di contratti di collaborazione con altre assicurazioni sociali, con organismi dell’assicurazione contro gli infortuni e con altre organizza- zioni attive nel settore della salute o della sicurezza sul lavoro; l’organo superiore deve essere informato preliminarmente sulla conclusione di con- tratti importanti.
Sezione 5: Agenzie
Art. 14 Creazione di agenzie 1 Il Consiglio apre agenzie nelle diverse regioni del Paese. Tiene conto nel caso concreto della situazione economica, dell’organizzazione nonché della situazione geografica. 2 La Direzione disciplina le competenze territoriali, l’organizzazione e i compiti delle agenzie.
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Art. 15 Compiti Le agenzie sono incaricate di gestire gli affari nel loro raggio d’azione e nei limiti delle competenze loro attribuite.
Sezione 6: Cliniche di riabilitazione
Art. 16 L’INSAI può gestire cliniche specializzate con l’obiettivo di proporre una riabilita- zione globale agli assicurati vittime di un infortunio.
Sezione 7: Tenuta dei conti
Art. 17 1 Per ogni ramo d’assicurazione deve essere tenuto un conto d’esercizio separato. Il risultato d’esercizio dell’INSAI è presentato nei conti d’esercizio e in un bilancio. 2 Le cliniche di riabilitazione tengono conti separati e allestiscono il proprio bilan- cio.
Sezione 8: Personale
Art. 18 Lo statuto giuridico del personale dell’INSAI è determinato dai regolamenti del Consiglio d’amministrazione, all’occorrenza da contratti speciali e, per il resto, dal Codice delle obbligazioni.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 19
1 Il regolamento del 24 marzo 19833 sull’organizzazione dell’INSAI è abrogato.
2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2003.
14 giugno 2002 Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Franz Steinegger Il segretario, Daniel Portmann
3 RU 1983 1925
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