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AS 2003 299

Ordinanza concernente il fondo di soccorso del personale federale

Ordinanza concernente il fondo di soccorso del personale federale (OFSPers)

del 18 dicembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoverso 5 della legge federale del 23 giugno 20001 sulla Cassa pensioni della Confederazione; visto l’articolo 32 lettera e della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale, ordina:

Sezione 1: Forma giuridica e scopo

Art. 1 Forma giuridica Con il nome di «fondo di soccorso» è istituito presso l’Ufficio federale del personale (UFPER) un fondo speciale ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 otto- bre 19893 sulle finanze della Confederazione (LFC).

Art. 2 Scopo Il fondo di soccorso sostiene a titolo sussidiario con prestazioni finanziarie le perso- ne che si trovano in situazioni di bisogno ai sensi dell’articolo 3.

Sezione 2: Beneficiari e prestazioni

Art. 3 Beneficiari Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari): a. unità amministrative secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre

19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA);

b. servizi del Parlamento secondo l’articolo 8novies della legge del 23 marzo

19625 sui rapporti fra i Consigli;

RS 172.222.023

2002-2326 299

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c. Commissioni federali di ricorso e di arbitrato secondo gli articoli 71a–71c della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa; d. Tribunale federale secondo l’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 19437; e. unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d’intesa con i partner sociali.

Art. 4 Condizioni e prestazioni 1 Il fondo di soccorso può fornire un aiuto finanziario a titolo sussidiario se i benefi- ciari non possono richiedere prestazioni legali o contrattuali o se queste non sono sufficienti. 2 Le prestazioni sono versate solo ai beneficiari disposti a collaborare e solo dopo una consulenza professionale.

3 Le prestazioni si compongono di:

a. prestiti vincolati e contributi se il beneficiario o i suoi famigliari, a seguito di un infortunio o di una malattia, non possono assumere tutti i costi o se, per altri motivi, si trovano o minacciano di trovarsi in una situazione di bisogno; b. prestiti vincolati destinati al beneficiario per impedire un presumibile inde- bitamento o per procedere a uno sdebitamento; c. prestiti vincolati e contributi a istituzioni di soccorso del personale federale, esclusi i mutui ipotecari.

4 Non sussiste alcun diritto a prestazioni del fondo di soccorso.

Art. 5 Principi

1 Il fondo di soccorso:

a. veglia sull’impiego efficace ed economico dei mezzi; b. collabora con altre organizzazioni e istituzioni a titolo di partenariato; c. si dota di una struttura amministrativa efficace ed economica; d. valuta regolarmente la sua attività. 2 Le istituzioni di soccorso del personale federale che ricevono mezzi finanziari se- condo l’articolo 4 capoverso 3 lettera c sono tenute a osservare per analogia i prin- cipi di cui al capoverso 1 e all’articolo 4 capoverso 2.

6 RS 172.021 7 RS 173.110

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Sezione 3: Mezzi finanziari e amministrazione

Art. 6 Finanziamento

1 Il fondo di soccorso è finanziato da:

a. mezzi e redditi di altri fondi speciali, casse e fondazioni, se la loro destina- zione lo consente; b. donazioni dirette di terzi; c. donazioni di terzi alla Confederazione che in base alle condizioni possono essere attribuite al patrimonio del fondo di soccorso; d. interessi e utili di capitale derivanti dall’investimento del suo patrimonio; e. multe conformemente all’articolo 99 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 3 luglio 20018 sul personale federale; f. ricavi dalla vendita di oggetti trovati. 2 Se i mezzi di cui al capoverso 1 non sono sufficienti per fornire le prestazioni irri- nunciabili di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere a e b, l’UFPER stanzia annual- mente un credito nel suo preventivo, su proposta del consiglio del fondo (art. 10 segg.), che viene messo a disposizione del fondo di soccorso.

Art. 7 Gestione del patrimonio 1 Il patrimonio del fondo di soccorso conformemente all’articolo 6 è gestito separa- tamente dall’Amministrazione federale delle finanze (art. 35 cpv. 1 LFC9).

2 La rimunerazione del patrimonio del fondo di soccorso si basa sull’articolo 46

capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 giugno 199010 sulle finanze della Confedera- zione. 3 Gli utili di capitale, gli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al fondo di soccorso.

Art. 8 Spese amministrative Le spese amministrative sono coperte con i mezzi del fondo.

Sezione 4: Organi del fondo di soccorso

Art. 9 Organi Gli organi del fondo di soccorso sono: a. il consiglio del fondo; b. la segreteria.

8 RS 172.220.111.3 9 RS 611.0 10 RS 611.01

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Art. 10 Compiti e competenze del consiglio del fondo Il consiglio del fondo: a. stabilisce in un regolamento (regolamento delle prestazioni) i criteri e la procedura per valutare e decidere in merito alle domande di prestazioni e lo sottopone all’UFPER per approvazione; b. definisce le linee direttrici dell’attività del fondo di soccorso; c. può interpellare comitati ed esperti; d. emana un regolamento interno per sé e per i suoi comitati; e. decide definitivamente sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lette- re a e b che superano l’importo fissato nel regolamento interno e sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera c; f. sorveglia l’attività dei comitati; g. allestisce il preventivo e il conto annuale e li sottopone all’UFPER per approvazione; h. allestisce il rapporto annuale; i. provvede a informare i beneficiari sulle prestazioni del fondo di soccorso; j. statuisce definitivamente sulle decisioni della segreteria che gli vengono inoltrate; k. esegue tutti i compiti che non sono di competenza di un altro organo; l. propone all’UFPER il credito di cui all’articolo 6 capoverso 2.

Art. 11 Composizione e costituzione del consiglio del fondo 1 Il consiglio del fondo si compone di otto membri, di cui quattro rappresentano i datori di lavoro e quattro i lavoratori. Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Il responsabile del segretariato è membro d’ufficio del consiglio del fondo con voto consultivo. 2 Il consiglio del fondo si autocostituisce. Nomina il presidente e il vicepresidente (presidenza), scegliendoli tra i suoi membri. La presidenza deve essere composta di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Questi ultimi assumo- no alternativamente la carica di presidente per due anni.

Art. 12 Nomine 1 Il Dipartimento federale delle finanze nomina i rappresentanti dei datori di lavoro nel consiglio del fondo. 2 Le associazioni del personale federale designano i rappresentanti dei lavoratori.

3 La durata del mandato è di quattro anni. I membri possono rimanere in carica per

12 anni al massimo.

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Art. 13 Riunioni, numero legale

1 Il Consiglio di fondazione si riunisce di regola due volte l’anno.

2 Nel consiglio del fondo il numero legale è raggiunto quando almeno tre rappre-

sentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il pre- sidente della seduta.

3 Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Sono valide quando

tre quarti dei membri approvano una proposta. Queste decisioni devono essere riportate nel verbale della riunione successiva.

Art. 14 Segreteria

1 La segreteria:

a. decide sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che non superano l’importo fissato nel regolamento interno; b. prepara gli affari del consiglio del fondo; c. gestisce la segreteria del consiglio del fondo. 2 La segreteria del fondo di soccorso è assunta dalla Consulenza sociale per il perso- nale federale dell’UFPER.

Art. 15 Procedura di ricorso 1 Contro le decisioni della segreteria previste nell’articolo 14 capoverso 1 lettera a può essere interposto ricorso al consiglio del fondo.

2 Il regolamento delle prestazioni disciplina la procedura di ricorso.

Sezione 5: Ufficio di revisione del fondo di soccorso

Art. 16 Ufficio di revisione Il Controllo federale delle finanze funge da ufficio di revisione.

Art. 17 Compiti e competenze L’ufficio di revisione: a. verifica se la contabilità e il conto annuale sono allestiti secondo le prescri- zioni legali, le linee direttrici del fondo di soccorso e il regolamento delle prestazioni; b. può consultare tutti i documenti necessari e assumere informazioni orali e scritte presso gli organi del fondo di soccorso; c. riferisce annualmente al fondo di soccorso e all’autorità di sorveglianza sui risultati della verifica di cui alla lettera a.

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Sezione 6: Autorità di sorveglianza del fondo di soccorso

Art. 18 Il fondo di soccorso è sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell’in- terno.

Sezione 7: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza il patrimonio della cassa di soccor- so della Cassa federale d’assicurazione è trasferito al fondo di soccorso. 2 I mutui ipotecari accordati dalla cassa di soccorso della Cassa pensioni della Con- federazione alle istituzioni di soccorso del personale federale sono trasferiti al fondo di soccorso. I mutui ipotecari esistenti non possono essere aumentati.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.

18 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz