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AS 2003 3048

Ordinanza concernente l'ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente l’ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ)

Modifica del 10 settembre 2002

La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina:

I L’ordinanza di ammissione al PFZ del 24 marzo 19981 è modificata come segue:

Titolo Ordinanza concernente l’ammissione ai cicli di studi non articolati del Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione ai cicli di studi non articolati del PFZ)

Titolo prima dell’art. 1 Titolo 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 1 La presente ordinanza definisce i principi che disciplinano l’ammissione ai cicli di studi non articolati del Politecnico federale di Zurigo (PFZ). 2 L’ordinanza non si applica agli studi retti dall’ordinanza del 10 settembre 20022 sull’ammissione al PFZ.

3048 2003-0384

Ordinanza di ammissione ai cicli di studi non articolati del PFZ RU 2003

Titolo prima dell’art. 1a Titolo 2: Principi di ammissione Capitolo 1: Ammissione al primo semestre degli studi di diploma Sezione 1: Ammissione senza esami

Art. 1a Condizioni di ammissione È ammesso al primo semestre del PFZ chiunque: a. sia titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità ri- conosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein; b. sia titolare di un diploma equivalente rilasciato da una scuola media superio- re estera e adempia le condizioni di cui all’articolo 2; c. sia titolare di un diploma di una scuola universitaria corrispondente ai PF; oppure d. sia titolare di un diploma di una scuola universitaria professionale ricono- sciuta dalla Confederazione.

Art. 2 Norme particolari concernenti gli attestati di maturità di altri Paesi 1 Gli attestati di maturità rilasciati nei Paesi che hanno firmato e ratificato la Con- venzione dell’11 aprile 19973 sul riconoscimento delle qualifiche relative all’inse- gnamento superiore nella regione europea danno diritto all’ammissione senza esami se: a. durante gli ultimi due anni della scuola media superiore sono state insegnate senza interruzione e hanno dato luogo a un esame finale le materie seguenti:

1. matematica,

2. almeno una delle tre materie d’esame fisica, chimica o biologia,

3. prima lingua o altra lingua moderna;

b. la media generale degli esami finali in tali tre materie è pari o superiore al

70 per cento del voto massimo;

c. a livello della scuola media superiore sono state inoltre insegnate quattro delle materie seguenti: fisica, scienze naturali, matematica applicata, una lingua moderna, geografia, storia ed economia; d. un’attestazione ufficiale conferma che il diploma di maturità garantisce nel Paese in cui è stato rilasciato l’accesso generale alle scuole universitarie; il rettore può altresì esigere la prova che l’interessato è ammesso agli studi di una scuola universitaria di tale Paese corrispondente ai PF.

2 L’ammissione senza esame può essere accordata in via eccezionale anche se le

condizioni di cui al capoverso 1 lettera a non sono interamente adempiute. In tal

3 RS 0.414.8

Ordinanza di ammissione ai cicli di studi non articolati del PFZ RU 2003

caso, devono essere soddisfatte, oltre a quelle fissate nel capoverso 1 lettere c e d, le condizioni seguenti: a. disporre di nozioni corrispondenti al livello di una maturità federale; e b. aver conseguito un’ottima media generale in tutti gli esami finali.

Art. 6 Attestati di maturità o di studi Sono ammessi al primo semestre, dopo aver superato un esame di ammissione ridotto, i titolari degli attestati seguenti: a. attestati di maturità o diplomi di docente cantonali o del Liechtenstein che non adempiono alle condizioni dell’articolo 1a lettera a; b. attestati di maturità esteri che non consentono un’ammissione senza esame ai sensi dell’articolo 2, ma che nel Paese in cui sono stati rilasciati danno di- ritto di accedere, in modo generale, agli studi in una scuola universitaria.

Art. 7 cpv. 2 e 3 2 In presenza di attestati di cui all’articolo 6 lettera a, l’esame di ammissione com- prende le quattro materie seguenti: matematica, fisica, chimica e, a scelta, biologia o matematica applicata. 3 In presenza di attestati di cui all’articolo 6 lettera b, l’esame di ammissione com- prende, oltre a conoscenze del tedesco, le quattro materie seguenti: matematica, fisica, chimica e, a scelta, biologia o matematica applicata.

Art. 9 cpv. 1 e 2

1 L’esame di ammissione completo dev’essere dato nelle nove materie seguenti:

a. gruppo 1:

1. matematica,

2. biologia,

3. matematica applicata,

4. fisica,

5. chimica;

b. gruppo 2:

1. tedesco,

2. a scelta: francese, inglese, italiano o spagnolo,

3. storia,

4. geografia.

2 Il programma d’esame delle singole materie è definito in base all’ordinanza del 15 febbraio 19954 sulla maturità.

4 RS 413.11

Ordinanza di ammissione ai cicli di studi non articolati del PFZ RU 2003

3 I voti conseguiti nelle materie del gruppo 1 contano doppio. I voti conseguiti nel gruppo 2 contano una sola volta, ad eccezione del voto di tedesco che conta doppio.

Art. 10 rubrica e cpv. 1 Ammissione di studenti provenienti da altre scuole universitarie 1 Lo studente proveniente da un’altra scuola universitaria che intende proseguire i suoi studi al PFZ in un semestre superiore senza dover sostenere esami deve dimo- strare di aver superato gli esami obbligatori per il semestre a cui desidera essere ammesso e di avere diritto di proseguire i suoi studi nella scuola universitaria da cui proviene.

Capitolo 4 e 5 Abrogati

Art. 17 Il superamento di un secondo esame propedeutico o di un esame equivalente in un’altra scuola universitaria dà diritto all’ammissione alla formazione complementa- re destinata a conseguire un certificato didattico.

Capitolo 7 Abrogato

Titolo prima dell’art. 20 Titolo 3: Procedura di ammissione e competenze Capitolo 1: Disposizioni generali

Titolo prima dell’art. 36 Titolo 4: Disposizioni finali e transitorie

Ordinanza di ammissione ai cicli di studi non articolati del PFZ RU 2003

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002.

10 settembre 2002 In nome della direzione: Il presidente, Olaf Kübler Il delegato, Peter Kottusch