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AS 2003 3053

Ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull’ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull’ammissione al PFZ)

del 10 settembre 2002

La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti gli articoli 16 e 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; in relazione con gli articoli 2–7, 16, 19 lettera b e 22 capoverso 3 delle direttive del 14 settembre 19942 sugli studi presso i PF, ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza definisce i principi che disciplinano l’ammissione al Poli- tecnico federale di Zurigo (PFZ). 2 L’ordinanza non si applica ai cicli di studi non articolati; questi sono retti dall’ordinanza del 24 marzo 19983 concernente l’ammissione ai cicli di studi non articolati del Politecnico federale di Zurigo.

Art. 2 Domanda d’ammissione come studente

1 Chi intende studiare al PFZ deve presentare una domanda d’ammissione.

2 La domanda va inoltrata per mezzo del modulo ufficiale corredato dei documenti

in esso indicati. Va inoltre corrisposta la tassa d’iscrizione di cui all’articolo 40.

3 Il rettore fissa le date e i termini.

Art. 3 Restrizione nella scelta degli studi 1 Gli studenti che non possono proseguire gli studi in un determinato ciclo presso un’altra scuola universitaria perché non hanno superato gli esami non sono di regola ammessi allo stesso ciclo di studi o a un ciclo analogo presso il PFZ.

2 Il rettore decide in merito ad eventuali deroghe.

RS 414.131.52 1 RS 414.110

2 Non pubblicata nella RU.

3 RS 414.131.51

2003-0382 3053

Ordinanza sull’ammissione al PFZ RU 2003

Art. 4 Anno di studio

1 Al PFZ un anno di studio inizia sempre nel semestre invernale.

2 L’ammissione al primo anno di studio del corso di bachelor è possibile solo

all’inizio del semestre invernale. 3 L’ammissione agli anni di studio successivi al corso di bachelor e l’ammissione al corso di master è possibile anche all’inizio del semestre estivo.

Titolo 2: Principi per l’ammissione Capitolo 1: Ammissione al primo anno di studio del corso di bachelor Sezione 1: Competenza

Art. 5 1 Il rettore decide in merito all’approvazione della domanda d’ammissione al primo anno di studio del corso di bachelor tramite una decisione formale. 2 L’ammissione può essere subordinata all’adempimento di condizioni, in particola- re al superamento di un esame d’ammissione in determinate materie.

Sezione 2: Ammissione senza esame

Art. 6 Condizioni per l’ammissione

1 Sono ammessi senza esame al primo anno di studio del corso di bachelor del PFZ

gli studenti titolari di uno degli attestati seguenti: a. attestato di maturità federale o attestato di maturità riconosciuto dalla Con- federazione o attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore della Svizzera o del Liechtenstein; b. diploma equivalente rilasciato da una scuola media superiore di un altro Paese, sempre che siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 7; c. attestato di fine studio rilasciato da una scuola universitaria corrispondente ai PF; oppure d. diploma di una scuola universitaria professionale riconosciuta dalla Confe- derazione. 2 Ai titolari di attestati di cui al capoverso 1 lettere b e c può essere chiesto di soste- nere un esame d’ammissione di tedesco se non riescono ad attestare di avere suffi- cienti conoscenze di questa lingua.

Ordinanza sull’ammissione al PFZ RU 2003

Art. 7 Disposizioni particolari per gli attestati di maturità di altri Paesi 1 Gli attestati di maturità rilasciati da Paesi che hanno firmato e ratificato la convenzio- ne dell’11 aprile 19974 sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea danno diritto all’ammissione senza esame se: a. negli ultimi due anni della scuola media superiore sono state ininterrotta- mente oggetto d’insegnamento e d’esame le materie seguenti:

1. matematica,

2. almeno una delle tre materie d’esame fisica, chimica o biologia,

3. la prima lingua o un’altra lingua moderna;

b. la media dei voti ottenuti nelle tre materie d’esame di cui alla lettera a è pari o superiore al 70 per cento del valore massimo; c. nella scuola media superiore erano inoltre oggetto d’insegnamento quattro delle materie seguenti: fisica, scienze naturali, matematica applicata, una lingua moderna, geografia, storia, economia; d. un’attestazione ufficiale conferma che l’attestato di maturità garantisce al titolare l’accesso generale alle scuole universitarie del Paese in cui è stato rilasciato; il rettore può inoltre esigere la prova che il candidato è ammesso agli studi di una scuola universitaria corrispondente ai PF di tale Paese.

2 L’ammissione senza esame può essere accordata in via eccezionale anche se le

condizioni di cui al capoverso 1 lettera a non sono interamente adempiute. In tal caso, devono essere soddisfatte, oltre a quelle fissate nel capoverso 1 lettere c e d, le condizioni seguenti: a. disporre di nozioni corrispondenti al livello di una maturità federale; e b. aver conseguito un’ottima media generale in tutti gli esami finali.

Art. 8 Valutazione degli attestati di maturità La valutazione degli attestati di scuole medie superiori svizzere e estere di cui all’articolo 6 lettere a e b è retta dalle direttive della Conferenza dei rettori delle università svizzere del 31 gennaio 19925 sulla valutazione degli attestati svizzeri e esteri che permettono di accedere alle università svizzere.

Art. 9 Equivalenza dell’ammissione presso il PF di Losanna e il PFZ Un esame d’ammissione superato al PF di Losanna è riconosciuto dal PFZ.

4 RS 0.414.8 5 Il testo tedesco e francese delle direttive può essere consultato alla pagina web http://www.crus.ch/deutsch/enic/zulass/richt.html e http://www.crus.ch/franz/enic/zulass/richt.html

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Sezione 3: Ammissione con esame ridotto

Art. 10 Attestati di maturità o di studio Sono ammessi al primo anno di studio del corso di bachelor del PFZ, previo supe- ramento dell’esame d’ammissione ridotto, i titolari di uno dei seguenti attestati: a. attestato di maturità o diploma di docente cantonale o del Liechtenstein che non soddisfa i criteri dell’articolo 6 lettera a; b. attestato di maturità o di studio estero che non dà diritto all’ammissione sen- za esame ai sensi dell’articolo 7, ma che nel Paese in cui è stato rilasciato garantisce l’accesso generale alle scuole universitarie.

Art. 11 Materie e ponderazione dei voti dell’esame d’ammissione ridotto 1 Per gli attestati di cui all’articolo 10 lettera a l’esame d’ammissione comprende le quattro materie seguenti: a. matematica, b. biologia o matematica applicata, c. fisica, d. chimica. 2 Per gli attestati di cui all’articolo 10 lettera b l’esame d’ammissione comprende le cinque materie seguenti: a. gruppo 1:

1. matematica,

2. biologia o matematica applicata,

3. fisica,

4. chimica;

b. gruppo 2:

1. tedesco.

3 Per i voti ottenuti nelle materie d’esame di cui ai capoversi 1 e 2 è applicato lo stesso coefficiente di ponderazione. 4 Il rettore può dispensare dalle prove corrispondenti i candidati che attestano di avere nozioni equivalenti al livello di una maturità federale.

Sezione 4: Ammissione con esame completo

Art. 12 Principio 1 Chi non soddisfa nessuna delle condizioni di cui all’articolo 6 o 10 è ammesso al primo anno di studio del corso di bachelor del PFZ solo dopo aver superato un esame d’ammissione completo.

Ordinanza sull’ammissione al PFZ RU 2003

2 Le materie d’esame devono essere conformi agli obiettivi formativi dell’ordinanza del 15 febbraio 19956 sulla maturità e tener conto delle esigenze particolari del PFZ.

Art. 13 Materie e ponderazione dei voti dell’esame d’ammissione completo 1 L’esame d’ammissione completo dev’essere sostenuto nelle nove materie seguenti:

a. gruppo 1:

1. matematica,

2. biologia,

3. matematica applicata,

4. fisica,

5. chimica;

b. gruppo 2:

1. tedesco,

2. francese, inglese, italiano o spagnolo,

3. storia,

4. geografia.

2 I voti ottenuti nelle materie del gruppo 1 hanno coefficiente 2. I voti conseguiti nel gruppo 2 hanno coefficiente 1, ad eccezione del voto di tedesco che conta doppio. 3 Il rettore può dispensare dalle prove corrispondenti i candidati che attestano di avere nozioni equivalenti al livello di una maturità federale.

Sezione 5: Passaggio al primo anno di studio di un altro ciclo

Art. 14 1 Gli studenti ammessi al corso di bachelor del PFZ possono cambiare due volte il ciclo di studi. È fatta salva la restrizione nella scelta degli studi di cui all’articolo 3. 2 Un passaggio ad un altro ciclo di studi è considerato tale ai sensi del capoverso 1 se gli argomenti trattati nell’esame del corso di base del nuovo ciclo sono prevalen- temente diversi da quelli dell’esame del corso di base di un ciclo precedente. 3 In caso di passaggio ad un altro ciclo di studi dopo il superamento dell’esame del corso di base si applica la seguente procedura: a. il dipartimento procede ad una valutazione individuale delle prestazioni di studio fornite precedentemente dagli studenti che accoglie. In seguito pro- pone al rettore di ammettere o no tali studenti al nuovo ciclo e indica il nu- mero di crediti formativi computabili come pure gli esami e le altre verifiche delle prestazioni del nuovo ciclo da cui dispensarli.

6 RS 413.11

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b. Se sono tenuti in conto crediti formativi, la durata massima degli studi con- sentita nel nuovo ciclo si riduce di sei mesi per ogni 30 crediti formativi computati. La durata degli studi è ridotta per unità di sei mesi. Se sussistono motivi validi il rettore può derogare alla riduzione della durata degli studi. c. Se sono computati meno di 30 crediti formativi, la durata degli studi non viene ridotta. 4 Chi passa ad un altro ciclo di studi senza aver superato l’esame del corso di base deve sostenerlo integralmente nel nuovo ciclo. Non possono essere computati crediti formativi di esami del corso di base non superati. 5 Chi non ha superato l’esame del corso di base può ripeterlo una sola volta in un altro ciclo di studi se gli argomenti oggetto dell’esame del corso di base del nuovo ciclo sono prevalentemente identici a quelli dell’esame del corso di base non supe- rato.

6 Chi non ha superato due volte l’esame del corso di base è ammesso ad un altro

ciclo di studi solo se gli argomenti oggetto dell’esame del corso di base del nuovo ciclo sono prevalentemente diversi da quelli del ciclo precedente. 7 Se motivi validi lo giustificano, il rettore può autorizzare deroghe su proposta del dipartimento. 8 Le disposizioni dei capoversi 1–7 si applicano per analogia agli studenti che hanno sostenuto un esame equivalente all’esame del corso di base in un’altra scuola uni- versitaria.

9 Il rettore emana istruzioni specifiche al riguardo.

Capitolo 2: Ammissione ad un anno di studio successivo del corso di bachelor

Art. 15 Ammissione di studenti provenienti da altre scuole universitarie 1 Gli studenti provenienti da altre scuole universitarie che intendono proseguire gli studi del corso di bachelor al PFZ devono: a. presentare i certificati delle prestazioni richiesti dalla scuola universitaria di provenienza fino a quel momento degli studi; e b. fornire la prova che erano autorizzati a proseguire gli studi presso la scuola universitaria di provenienza.

2 Chi proviene da una scuola universitaria professionale deve aver conseguito il

diploma di scuola universitaria professionale. Tale diploma deve garantire l’accesso generale alle scuole universitarie del Paese che lo ha rilasciato.

3 È applicata la procedura d’ammissione di cui all’articolo 18.

4 Se il passaggio al PFZ avviene congiuntamente ad un cambiamento dell’indirizzo

di studio si applicano inoltre le disposizioni dell’articolo 17.

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Art. 16 Passaggio dal PF di Losanna al PFZ 1 Le verifiche delle prestazioni sostenute al PF di Losanna, per le quali è stato con- seguito un voto sufficiente o che sono state considerate superate, sono riconosciute in caso di passaggio all’indirizzo di studio corrispondente del PFZ e valutate con crediti formativi. 2 Il dipartimento che accoglie studenti provenienti dal PF di Losanna fissa gli even- tuali crediti supplementari necessari per il conseguimento del diploma di bachelor.

3 Se il passaggio al PFZ avviene congiuntamente ad un cambiamento dell’indirizzo

di studio si applicano inoltre le disposizioni dell’articolo 17.

Art. 17 Passaggio ad un anno di studio successivo di un altro ciclo o indirizzo 1 Il passaggio ad un altro ciclo all’interno del PFZ o il cambiamento dell’indirizzo di studio in caso di provenienza da un’altra scuola universitaria è possibile unicamente all’inizio di un semestre e comporta di regola l’inserimento nel primo anno di stu- dio. In questi casi si applica la procedura d’ammissione di cui all’articolo 14. 2 Su proposta del dipartimento, il rettore può autorizzare, in caso di passaggio ad un altro ciclo o di cambiamento dell’indirizzo, l’inserimento in un anno di studio suc- cessivo. In questi casi si applica la procedura d’ammissione di cui all’articolo 18.

3 Chi è ammesso ad un anno di studio successivo di un determinato ciclo di studi

non acquisisce il diritto ad essere ammesso ad un altro ciclo di studi.

4 Le condizioni per l’ammissione ad un ciclo di studi che non prevede un primo

anno di studio separato sono fissate nel corrispondente regolamento degli studi.

Art. 18 Procedura d’ammissione 1 Il dipartimento procede ad una valutazione individuale delle prestazioni di studio fornite precedentemente dagli studenti che accoglie. Successivamente propone al rettore di ammettere o no tali studenti e indica il numero di crediti computabili e di quelli che devono ancora acquisire per conseguire il diploma di bachelor. 2 L’ammissione di candidati di scuole universitarie con cui il PFZ ha stipulato un accordo è disciplinata in tale accordo. 3 Ai candidati di scuole universitarie con cicli di studi equivalenti per contenuti e qualità a quelli del PFZ si applica una procedura d’ammissione semplificata. 4 Se sono computati crediti formativi per prestazioni di studio fornite precedente- mente, la durata massima degli studi consentita nel nuovo ciclo di studi è ridotta di sei mesi per ogni 30 crediti formativi. La durata degli studi è ridotta per unità di sei mesi. Se sussistono motivi validi il rettore può derogare alla riduzione della durata massima degli studi.

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Capitolo 3: Ammissione al corso di master

Art. 19 Condizioni d’ammissione 1 Gli studenti che desiderano essere ammessi ad un corso di master del PFZ devono aver ottenuto il diploma di bachelor e acquisito 180 crediti formativi o un titolo di studio equivalente in un’altra scuola universitaria. 2 Gli studenti titolari di un diploma di bachelor di un PF hanno diritto ad essere ammessi ad almeno un corso di master del PFZ. 3 Gli studenti che hanno seguiti cicli di studi di un PF o di altre scuole universitarie che non prevedono l’ottenimento di un diploma di bachelor o di un diploma equi- valente possono essere ammessi al corso di master del PFZ a determinate condizio- ni. 4 Ogni dipartimento disciplina le condizioni specifiche per l’ammissione ai corsi di master che sono di sua competenza. In particolare fissa le nozioni preliminari neces- sarie per ogni materia d’insegnamento. Le condizioni d’ammissione devono essere approvate dal rettore.

Art. 20 Procedura d’ammissione 1 I candidati che soddisfano le condizioni per l’ammissione al master possono iscri- versi al corso se attestano di aver fornito le prestazioni di studio necessarie per accedere al corso di master. Il rettore fissa le date e i termini per l’iscrizione. 2 Se le condizioni d’ammissione sono soddisfatte solo parzialmente o se sussiste un dubbio al riguardo, il dipartimento procede ad una valutazione individuale delle prestazioni di studio fornite precedentemente dai candidati. Successivamente propo- ne al rettore di ammettere o no tali candidati e indica il numero di crediti computa- bili e di quelli che devono ancora acquisire. 3 L’ammissione di candidati di scuole universitarie con cui il PFZ ha stipulato un accordo è disciplinata in tale accordo. 4 Ai candidati di scuole universitarie con cicli di studi equivalenti per contenuti e qualità a quelli del PFZ si applica una procedura d’ammissione semplificata.

Art. 21 Passaggio ad un altro ciclo di studi 1 Gli studenti ammessi al corso di master possono passare ad un altro ciclo di studi a condizione che nel nuovo ciclo sia possibile ottenere il diploma di master entro la durata di studio massima consentita. Il calcolo è effettuato sulla base di 30 crediti per semestre. La durata di studio decorre a partire dall’inizio del corso di master.

2 Il rettore può autorizzare deroghe su proposta del dipartimento.

3 La procedura è retta per analogia dall’articolo 20 capoverso 2.

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Capitolo 4: Ammissione di uditori

Art. 22 1 Chi intende seguire corsi senza voler ottenere un diploma di bachelor o di master può iscriversi come uditore. 2 Le restrizioni per l’ammissione applicabili agli studenti valgono anche per gli uditori. 3 I dipartimenti e i docenti possono escludere gli uditori da determinati corsi non aperti a tutti o ammetterli soltanto se attestano di possedere le nozioni necessarie e sempre che i locali, le attrezzature e le condizioni d’insegnamento lo consentano. Le restrizioni per l’ammissione degli uditori sono pubblicate nel programma dei corsi. 4 In caso di disaccordo con i docenti competenti, la decisione in merito all’ammis- sione di uditori spetta al rettore. 5 Qualora non vi siano restrizioni ai sensi dei capoversi 2 e 3, è considerato ammes- so l’uditore che abbia pagato la relativa tassa. 6 Di regola, i corsi seguiti in qualità di uditore non possono essere computati in vista di una futura iscrizione a un corso di bachelor o di master. Su proposta del diparti- mento, il rettore decide in merito ad eventuali deroghe.

Capitolo 5: Ammissione agli studi postuniversitari

Art. 23 Le condizioni per l’ammissione ai corsi postuniversitari sono rette dall’ordinanza del 14 settembre 19887 sulla postformazione.

Capitolo 6: Ammissione al dottorato

Art. 24 Le condizioni per l’ammissione al dottorato sono rette dall’ordinanza del 16 dicembre 20008 sul dottorato del PFZ.

7 RS 414.136 8 RS 414.133.1

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Capitolo 7: Ammissione allo studio complementare per conseguire il certificato didattico

Art. 25 Di regola, per l’ammissione agli studi complementari per conseguire il certificato didattico sono richiesti: a. 120 crediti formativi acquisiti nel corso di bachelor; oppure b. un certificato delle prestazioni equivalente rilasciato da un’altra scuola uni- versitaria.

Titolo 3: Esame d’ammissione

Art. 26 Termini per l’iscrizione e il ritiro

1 L’iscrizione all’esame d’ammissione deve avvenire entro il termine fissato dal

rettore.

2 L’iscrizione può essere ritirata entro il termine fissato dal rettore.

3 In caso di ritiro tardivo, l’esame è considerato non superato, salvo se il candidato può dimostrare di aver lasciato decorrere il termine per motivi di forza maggiore, quali malattia o infortunio. 4 Se l’iscrizione è ritirata per tempo, la tassa d’esame è rimborsata. In caso di ritiro tardivo la tassa d’esame non viene rimborsata.

Art. 27 Termini

1 L’esame d’ammissione deve essere sostenuto prima dell’inizio del corso.

2 Gli studenti che devono sostenere l’esame d’ammissione sono ammessi al primo

anno di studio del corso di bachelor solo dopo aver superato tale esame.

Art. 28 Lingua dell’esame 1 Se l’esame non verte su una lingua straniera, le lingue dell’esame per l’ammissione al primo anno di studio sono, a scelta, il tedesco, il francese e l’italiano.

2 Su richiesta, il rettore può autorizzare l’inglese quale lingua dell’esame.

Art. 29 Ausili

1 Gli ausili ammessi per le singole materie d’esame sono resi noti per iscritto.

2 Il rettore può estromettere dall’esame chi fa uso di ausili non ammessi. In tal caso l’esame è considerato non superato.

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Art. 30 Interruzione e mancata presentazione 1 È possibile interrompere l’esame solo per motivi di forza maggiore, quali malattia o infortunio.

2 In caso di interruzione, il candidato deve informare immediatamente l’organo

preposto al disbrigo delle formalità d’iscrizione e documentare il motivo dell’inter- ruzione. Il rettore emana istruzioni specifiche al riguardo.

3 Sulla fondatezza del motivo addotto decide il rettore.

4 Le prove sostenute prima dell’interruzione sono prese in considerazione al mo-

mento della ripresa dell’esame d’ammissione.

5 Se un candidato non si presenta ad una prova senza un valido motivo, l’esame

d’ammissione è considerato non superato.

Art. 31 Organizzazione dell’esame d’ammissione, commissione esaminatrice

1 Il rettore organizza l’esame d’ammissione d’intesa con la commissione esamina-

trice.

2 La commissione esaminatrice sorveglia lo svolgimento dell’esame.

3 Il rettore stabilisce la composizione e i compiti della commissione esaminatrice.

Art. 32 Svolgimento dell’esame

1 L’esame d’ammissione è svolto dai docenti di scuola media superiore nominati

dalla commissione esaminatrice.

2 Per le prove orali vengono costituiti gruppi di quattro candidati al massimo.

3 Di regola, un esperto assiste a tutte le prove orali di un gruppo di candidati.

4 La commissione esaminatrice nomina gli esperti scegliendoli tra i docenti del PFZ.

Art. 33 Valutazione delle prestazioni e risultato dell’esame 1 Gli esaminatori e gli esperti valutano congiuntamente le prestazioni fornite in ogni materia d’esame. 2 Per ogni materia d’esame è attribuito un voto espresso con un numero intero o con un numero intero e un mezzo punto. Il voto più alto è 6, quello più basso 1. Alle prestazioni insufficienti è attribuito un voto inferiore a 4.

Art. 34 Superamento dell’esame di tedesco L’esame di tedesco di cui all’articolo 6 capoverso 2 è superato se il candidato ha ottenuto un voto pari o superiore a 4.

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Art. 35 Superamento dell’esame d’ammissione ridotto 1 L’esame d’ammissione ridotto di cui all’articolo 11 capoverso 1 è superato se il candidato ha ottenuto una media generale pari o superiore a 4,0.

2 L’esame d’ammissione ridotto di cui all’articolo 11 capoverso 2 è superato se:

a. la media generale dei voti conseguiti in tutte le materie d’esame di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettere a e b è pari o superiore a 4,0; e b. la media generale dei voti conseguiti nelle materie d’esame di cui all’arti- colo 11 capoverso 2 lettera a è pari o superiore a 4,0.

Art. 36 Superamento dell’esame d’ammissione completo L’esame d’ammissione completo è superato se: a. la media generale dei voti conseguiti in tutte le materie d’esame di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettere a e b è pari o superiore a 4,0; e a. la media generale dei voti conseguiti nelle materie d’esame di cui all’arti- colo 13 capoverso 1 lettera a è pari o superiore a 4,0.

Art. 37 Determinazione e notifica del risultato dell’esame

1 La commissione esaminatrice stabilisce i risultati dell’esame d’ammissione.

2 Il rettore emana le decisioni formali su proposta della commissione esaminatrice.

Art. 38 Ripetizione dell’esame

1 L’esame d’ammissione può essere ripetuto una volta.

2 In caso di ripetizione dell’esame d’ammissione ridotto, il totale dei voti conseguiti in un gruppo di materie di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettere a o b è computato se nel primo tentativo il candidato ha raggiunto la media di voti richiesta. 3 In caso di ripetizione dell’esame d’ammissione completo, il totale dei voti conse- guiti in un gruppo di materie di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettere a o b è com- putato se nel primo tentativo il candidato ha raggiunto la media di voti richiesta.

4 Se un gruppo di materie d’esame non è computato, il candidato deve ripetere le

prove in tutte le materie d’esame del gruppo.

Titolo 4: Rimedi giuridici

Art. 39 Le decisioni prese dal rettore in virtù della presente ordinanza possono essere impu- gnate mediante ricorso amministrativo presso il Consiglio dei PF entro 30 giorni dalla notifica.

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Titolo 5: Tasse

Art. 40 Tassa d’iscrizione Chi inoltra una domanda d’ammissione al PFZ è tenuto a pagare una tassa d’iscrizione conformemente all’ordinanza del 31 maggio 19959 sulle tasse nel setto- re dei PF, salvo in caso di passaggio dal PF di Losanna al PFZ.

Art. 41 Tassa d’esame

1 Chi si iscrive ad un esame d’ammissione deve pagare una tassa d’esame confor-

memente all’ordinanza del 31 maggio 199510 sulle tasse nel settore dei PF.

2 Le tasse per eventuali prove non disciplinate in un regolamento separato e non

comprese nella tassa d’iscrizione sono calcolate in base alla tassa per l’esame d’ammissione ridotto. 3 In caso di ripetizione completa o parziale di un esame, il candidato deve pagare nuovamente la relativa tassa.

Titolo 6: Disposizioni finali

Art. 42 Disposizioni transitorie

1 Gli studenti che, prima del 1° gennaio 2003, hanno ricevuto una decisione di

ammissione vincolata al superamento di un esame d’ammissione non ancora soste- nuto possono esigere una nuova decisione in virtù della presente ordinanza, sempre che quest’ultima preveda condizioni più favorevoli. 2 L’articolo 14 si applica per analogia agli studenti che intendono passare al corso di bachelor a prescindere dal superamento o no del primo esame propedeutico. Il primo esame propedeutico e l’esame del corso di base sono considerati equivalenti. 3 Non appena il PF di Losanna avrà introdotto cicli di studi articolati e un sistema di crediti formativi conforme all’European Credit Transfer System (ECTS), i crediti ottenuti al PF di Losanna saranno computati in caso di passaggio ad un indirizzo di studio corrispondente del PFZ. 4 L’articolo 19 capoverso 2 si applica al diploma di bachelor del ciclo di studi per ufficiali di carriera del Dipartimento di scienze umane, sociali e politiche non appe- na il PFZ offrirà un corso di master nell’indirizzo di studio corrispondente.

9 RS 414.131.7 10 RS 414.131.7

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Art. 43 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

10 settembre 2002 In nome della direzione: Il presidente, Olaf Kübler Il delegato, Peter Kottusch

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