AS 2003 3067
Ordinanza generale relativa al sistema d'esami presso il Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza generale relativa al sistema d’esami presso il Politecnico federale di Zurigo (OGEs PFZ)
Modifica del 10 settembre 2002
La Direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina:
I L’ordinanza generale dell’8 ottobre 19961 relativa al sistema d’esami presso il Poli- tecnico federale di Zurigo è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1–3 e 3bis 1 La presente ordinanza fissa i principi applicabili all’esecuzione di tutti gli esami del Politecnico federale di Zurigo (qui di seguito abbreviato anche in «PFZ») e le disposizioni comuni applicabili all’esecuzione degli esami di diploma dei cicli di studi non articolati.
2 e 3 Abrogati
3bis La presente ordinanza non si applica agli esami dei cicli di studi articolati, retti dall’ordinanza del 10 settembre 20022 sulle verifiche delle prestazioni al PFZ.
Art. 6a Comportamento disonesto 1 Il rettore definisce la procedura da adottare in caso di comportamento disonesto durante gli esami. 2 Il rettore può dichiarare non superato l'esame di una persona che ha avuto un com- portamento disonesto durante la prova.
Art. 29a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 10 settembre 2002 Il rettore definisce la procedura per i certificati delle prestazioni in caso di passaggio da un ciclo di studi non articolato, retto dalla presente ordinanza, a un ciclo di studi articolato, retto dall'ordinanza del 10 settembre 20023 sulle verifiche delle presta- zioni al PFZ.