AS 2003 3098
Legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà
Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP)
Modifica del 21 marzo 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 108 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20022, decreta:
I La legge federale del 4 ottobre 19743 che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà è modificata come segue:
Art. 40 cpv. 2 e 2bis 2 Le anticipazioni e gli interessi ancora dovuti dopo 30 anni sono condonati dalla Confederazione, sempre che: a. a quel momento non ne sia esigibile il rimborso come previsto nel piano di finanziamento e di ammortamento; e b. le anticipazioni e gli interessi esigibili siano stati pagati. 2bis Un condono prima dei 30 anni è possibile se le condizioni di mercato lo richie- dono e se si possono ridurre o evitare perdite da fideiussioni o impegni debitori op- pure in caso di realizzazione forzata di immobili.
Art. 45 Vigilanza sulle pigioni 1 Le pigioni ridotte in virtù della presente legge soggiacciono a vigilanza ufficiale fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, ma almeno durante 25 anni. È possibile porre fine anticipatamente alla vigilanza ufficiale al mo- mento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40) o in presenza di un contratto d’annullamento di diritto pubblico. 2 Per tutta la durata della vigilanza ufficiale, le pigioni stabilite dalle autorità com- petenti possono essere modificate soltanto nell’ambito degli adeguamenti di pigione ordinati dal Consiglio federale.
3098 2001-2620
Promozione della costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà. LF RU 2003
Art. 46 cpv. 1, secondo e terzo periodo 1 ... È possibile porre fine anticipatamente all’aiuto federale e all’obbligo di mante- nimento della destinazione mediante un contratto d’annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall’inizio dell’aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l’ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 19814 che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà, le anticipa- zioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione.
Art. 65 cpv. 5 5 Con l’entrata in vigore della legge del 21 marzo 20035 sulla promozione dell’al- loggio, l’aiuto federale è assegnato solo in base al nuovo diritto.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003 Consiglio nazionale, 21 marzo 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2003.6
2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2003.
19 agosto 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 843.1 5 RS 842; RU 2003 3083 6 FF 2003 2510
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