Lexipedia

AS 2003 3105

Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) (con allegato)

Traduzione1

Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP)

Conclusa a Bruxelles il 19 giugno 1995 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 aprile 2003 Entrata in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003

Gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord, firmato a Washington il 4 aprile 1949, e gli Stati che accettano l’invito a partecipare al Partenariato per la pace, emanato e firmato dai capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord a Bruxelles il 10 gennaio 1994, e che sottoscrivono il documento quadro del Partenariato per la pace, costituenti insieme gli Stati partecipanti al Partenariato per la pace; considerando che le forze di uno Stato parte della presente Convenzione possono essere distaccate e ricevute, mediante accordo, sul territorio di un altro Stato parte; tenendo conto del fatto che le decisioni sull’invio e sull’accoglienza delle forze continueranno a essere oggetto di accordi distinti tra gli Stati parte interessati; mossi nondimeno dal desiderio di definire lo statuto delle forze quando esse si trovano sul territorio di un altro Stato parte; ricordando la Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze, firmata a Londra il 19 giugno 19512, hanno convenuto quanto segue:

Art. I Salvo diverse disposizioni della presente Convenzione e di ogni Protocollo addizio- nale relativo a ogni sua Parte, gli Stati parti della presente Convenzione appliche- ranno le disposizioni della Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951, di seguito denominata Statuto delle truppe della NATO, come se tutti gli Stati parti della presente Convenzione fossero Parti dello Statuto delle truppe della NATO.

RS 0.510.1

1 Dal testo originale inglese.

2 Il testo è pubblicato in allegato, dopo le riserve e dichiarazioni svizzere concernenti lo Statuto delle truppe della NATO.

2003-0545 3105

Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e altri Stati partecipanti al RU 2003 Partenariato per la pace. Convenzione relativa allo statuto delle loro forze

Art. II 1. Oltre al territorio cui si applica lo Statuto delle truppe della NATO, la presente Convenzione si applicherà al territorio di tutti gli Stati parti della presente Conven- zione che non sono Parti dello Statuto delle truppe della NATO. 2. Ai fini della presente Convenzione, ogni riferimento dello Statuto delle truppe della NATO alla regione del Trattato dell’Atlantico del Nord s’intende includere i territori di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e ogni riferimento al Trattato dell’Atlantico del Nord s’intende includere il Partenariato per la pace.

Art. III Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione alle Parti che non sono Stati parti dello Statuto delle truppe della NATO, le disposizioni dello Statuto delle truppe della NATO che prevedono che le istanze e le controversie siano sottoposte al Consiglio dell’Atlantico del Nord, al Presidente dei Supplenti del Consiglio dell’Atlantico del Nord o a un arbitro, devono essere intese nel senso che le Parti in causa devono negoziare tra di loro senza ricorrere a una giurisdizione esterna.

Art. IV La presente Convenzione può essere completata o altrimenti modificata conforme- mente al diritto internazionale.

Art. V

1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla firma di ogni Stato che è parte

contraente dello Statuto delle truppe della NATO o che accetta l’invito a partecipare al Partenariato per la pace e sottoscrive il documento quadro del Partenariato per la pace. 2. La presente Convenzione sarà oggetto di ratifica, di accettazione o di approva- zione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo degli Stati Uniti d’America, che informerà tutti gli Stati firmatari riguardo al deposito di ciascun strumento. 3. Trenta giorni dopo che tre Stati firmatari, di cui uno almeno deve essere Parte dello Statuto delle truppe della NATO e uno almeno deve essere uno Stato che ha accettato l’invito a partecipare al Partenariato per la pace e che ha sottoscritto il documento quadro del Partenariato per la pace, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, la presente Convenzione entrerà in vigore per tali Stati. Entrerà in vigore per ogni ulteriore Stato firmatario trenta giorni dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approva- zione.

Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e altri Stati partecipanti al RU 2003 Partenariato per la pace. Convenzione relativa allo statuto delle loro forze

Art. VI La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Parte mediante una notifica scritta indirizzata al governo degli Stati Uniti d’America, il quale informerà al ri- guardo tutti gli altri Stati firmatari. La denuncia entrerà in vigore un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del governo degli Stati Uniti d’America. Scaduto questo termine di un anno, la presente Convenzione cesserà di essere in vigore per la Parte che l’avrà denunciata, salvo riguardo alla composizione delle controversie sorte prima della data in cui la denuncia ha effetto, ma resterà in vigore per le altre Parti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d’America, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti gli Stati firmatari.

Seguono le firme

Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e altri Stati partecipanti al RU 2003 Partenariato per la pace. Convenzione relativa allo statuto delle loro forze

I Campo di applicazione della convenzione il 5 maggio 2003 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore

Albania 9 maggio 1996 8 giugno 1996 Austria* 3 agosto 1998 2 settembre 1998 Azerbaigian 3 marzo 2000 2 aprile 2000 Belgio 10 ottobre 1997 9 novembre 1997 Bulgaria 29 maggio 1996 28 giugno 1996 Canada 2 maggio 1996 1º giugno 1996 Croazia 11 gennaio 2002 10 febbraio 2002 Danimarca* 8 luglio 1999 7 agosto 1999 Estonia 7 agosto 1996 6 settembre 1996 Finlandia* 2 luglio 1997 1º agosto 1997 Francia 1º febbraio 2000 2 marzo 2000 Georgia 19 maggio 1997 18 giugno 1997 Germania* 24 settembre 1998 24 ottobre 1998 Grecia 30 giugno 2000 30 luglio 2000 Italia 23 settembre 1998 23 ottobre 1998 Kazakstan 6 novembre 1997 6 dicembre 1997 Lettonia 19 aprile 1996 19 maggio 1996 Lituania 15 agosto 1996 14 settembre 1996 Lussemburgo 14 settembre 2001 14 ottobre 2001 Macedonia 19 giugno 1996 19 luglio 1996 Moldova 1º ottobre 1997 31 ottobre 1997 Norvegia* 4 ottobre 1996 3 novembre 1996 Paesi Bassi* 26 giugno 1997 26 luglio 1997 Polonia 4 aprile 1997 4 maggio 1997 Portogallo 4 febbraio 2000 5 marzo 2000 Regno Unito* 22 giugno 1999 22 luglio 1999 Repubblica Ceca 27 marzo 1996 26 aprile 1996 Romania 5 giugno 1996 5 luglio 1996 Slovacchia 13 dicembre 1995 13 gennaio 1996 Slovenia 18 gennaio 1996 17 febbraio 1996 Spagna* 4 febbraio 1998 6 marzo 1998 Stati Uniti 9 agosto 1995 13 gennaio 1996 Svezia* 13 novembre 1996 13 dicembre 1996 Svizzera* 9 aprile 2003 9 maggio 2003 Turchia 20 aprile 2000 20 maggio 2000 * Riserve e dichiarazioni3

3 Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in lingua inglese possono essere richiesti alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e altri Stati partecipanti al RU 2003 Partenariato per la pace. Convenzione relativa allo statuto delle loro forze

Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore

Ucraina 26 aprile 2000 26 maggio 2000 Ungheria 14 dicembre 1995 13 gennaio 1996 Uzbekistan 30 gennaio 1997 1º marzo 1997 * Riserve e dichiarazioni4

4 Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in lingua inglese possono essere richiesti alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e altri Stati partecipanti al RU 2003 Partenariato per la pace. Convenzione relativa allo statuto delle loro forze

II Riserve e dichiarazioni della Svizzera concernenti lo Statuto delle truppe della NATO

Riserva all’articolo VII paragrafi 5 e 6 I. La Svizzera consegnerà alle autorità competenti dello Stato d’invio o dello Stato ricevente ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico oppure fornirà, in simili casi, l’assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6 unica- mente se lo Stato richiedente garantisce che nei confronti di tali persone non sarà comminata né eseguita la pena di morte. II. La Svizzera non consegnerà alle autorità competenti dello Stato d’invio o dello Stato ricevente ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico e non fornirà, in simili casi, l’assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6, i. se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano subire delle tortu- re oppure una pena o un trattamento disumani o degradanti, ii. se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano essere perseguite per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politi- che o che la condizione di tali persone arrischi di essere aggravata per uno di questi motivi. Riserva all’articolo XIII La Svizzera concede un’assistenza amministrativa o giudiziaria in ambito fiscale. Sono oggetto dell’assistenza amministrativa l’applicazione corretta delle convenzio- ni concernenti l’eliminazione della doppia imposizione nonché la prevenzione dell’utilizzazione abusiva di tali convenzioni. La Svizzera concede un’assistenza giudiziaria unicamente in caso di truffa in materia di tasse e a condizione di recipro- cità. Dichiarazione in merito all’articolo VII L’accettazione da parte della Svizzera della giurisdizione penale e disciplinare di autorità militari straniere di uno Stato d’invio ai sensi dell’articolo VII dello Statuto delle truppe della NATO non è applicabile ai dibattimenti, alle deliberazioni di sentenze e alla pronuncia di sentenze da parte di un tribunale penale dello Stato d’invio sul territorio svizzero.

Allegato Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO)

del 19 giugno 1951

Gli Stati parti del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949, considerando che le forze armate di una Parte possono, come da intesa, essere in- viate in servizio sul territorio di un’altra Parte; rimanendo inteso che la decisione di inviarle e le condizioni alle quali saranno inviate, nella misura in cui tali condizioni non sono enunciate dalla presente Con- venzione, continueranno ad essere oggetto di accordi separati fra i Paesi interessati; desiderosi tuttavia di determinare lo statuto di tali forze armate quando esse si trova- no nel territorio di un’altra Parte, hanno convenuto quanto segue:

Art. I

1. Nella presente Convenzione, l’espressione:

a) «forza armata» significa il personale appartenente alle forze armate di terra, di mare o dell’aria di una delle Parti contraenti che si trova, per l’esecuzione del servizio, sul territorio di un’altra Parte contraente della regione del- l’Atlantico del Nord, fermo restando che due Parti contraenti interessate possono convenire di non considerare talune persone, unità o formazioni come costituenti una «forza» o facenti parte di una «forza» ai fini delle di- sposizioni della presente Convenzione; b) «elemento civile» significa il personale civile che accompagna la forza ar- mata di una Parte contraente, che è impiegato da una delle forze armate di tale Parte contraente e che non è né apolide, né cittadino di uno Stato non Parte del Trattato dell’Atlantico del Nord, né cittadino dello Stato sul cui territorio la suddetta forza armata è in servizio, né vi risiede abitualmente; c) «persona a carico» significa il coniuge di un membro di una forza armata o di un elemento civile facente parte di una forza armata, o i figli di tale mem- bro che sono a suo carico; d) «Stato d’invio» significa la Parte contraente da cui la forza armata dipende; e) «Stato ricevente» significa la Parte contraente sul cui territorio è situata la forza armata o l’elemento civile, sia in stazionamento, sia in transito;

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

f) «autorità militari dello Stato d’invio» significa le autorità dello Stato d’invio le quali, in forza della legislazione di detto Stato, sono incaricate di applica- re le leggi militari di detto Stato ai membri delle sue forze armate o dei suoi elementi civili; g) «Consiglio dell’Atlantico del Nord» significa il Consiglio istituito dall’arti- colo 9 del Trattato dell’Atlantico del Nord, o qualsiasi organo subordinato dello stesso autorizzato ad agire a suo nome. 2. La presente Convenzione è applicabile alle autorità delle suddivisioni politiche delle Parti contraenti, nei limiti dei territori ai quali, conformemente alle norme dell’articolo 20, la Convenzione si applica o si estende, alla stregua di come si applica alle autorità centrali di tali Parti contraenti, fermo restando tuttavia che i beni appartenenti alle suddivisioni politiche non saranno considerati come essendo beni appartenenti, ai sensi dell’articolo 8, ad una Parte contraente.

Art. II I membri di una forza armata o di un elemento civile, nonché le persone a loro carico hanno l’obbligo di rispettare le leggi in vigore nello Stato ricevente e di astenersi sul territorio di detto Stato da ogni attività incompatibile con lo spirito della presente Convenzione, ed in particolare da qualsiasi attività politica. Le auto- rità dello Stato d’invio hanno inoltre l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari a tal fine.

Art. III 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo ed a patto di conformarsi alle formalità stabilite dallo Stato ricevente per l’entrata e l’uscita di una forza armata, o dei suoi membri, questi ultimi sono dispensati dalle formalità attinenti a passaporti e visti, nonché dall’ispezione dei servizi d’immigrazione all’entrata ed all’uscita dal territorio di uno Stato ricevente. Essi non sono neppure assoggettati alla regolamentazione relativa alla registrazione ed al controllo degli stranieri. Tuttavia essi non saranno considerati nel senso di acquisire diritti alla residenza permanente o al domicilio nei territori dello Stato ricevente. 2. Sono richiesti ai membri di una forza armata i soli documenti in appresso, che dovranno essere esibiti al momento di qualsiasi requisizione: a) carta d’identità personale rilasciata dallo Stato d’invio, munita di una foto- grafia, ed indicante cognome e nome, data di nascita, grado, servizio e, se del caso, il numero di matricola; b) ordine di missione collettivo o individuale nella lingua dello Stato d’invio, nonché in inglese ed in francese, rilasciato dal servizio competente dello Stato d’invio o dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord e attestante lo statuto della persona o dell’unità in quanto membro o parte di una forza armata, nonché l’ordine di movimento. Lo Stato ricevente può esi- gere che l’ordine di movimento sia controfirmato da un suo rappresentante qualificato a tal fine.

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

3. Il passaporto di cui i membri di un elemento civile e le persone a suo carico sono portatori, dovrà specificare la sua qualifica. 4. Se un membro di una forza armata o di un elemento civile cessa il suo servizio con lo Stato d’invio e non viene rimpatriato, le autorità dello Stato d’invio ne infor- mano immediatamente le autorità dello Stato ricevente, fornendo loro ogni indica- zione utile. Le autorità dello Stato d’invio informano, alle stesse condizioni, le autorità dello Stato ricevente riguardo ad ogni assenza illegale di più di ventuno giorni. 5. Se lo Stato ricevente ha chiesto l’allontanamento dal suo territorio di un membro di una forza armata o di un elemento civile, o ha emanato un decreto di espulsione contro un ex-membro di una forza armata o di un elemento civile, o contro una persona a carico di un membro o di un ex-membro, le autorità dello Stato d’invio hanno l’obbligo di ricevere tali persone sul loro territorio o almeno di far sì che esse lascino il territorio dello Stato ricevente. Il presente paragrafo si applica unicamente alle persone che non sono cittadine dello Stato ricevente e che sono entrate in detto Stato in qualità di membri di una forza armata o di un elemento civile o in vista di divenirlo, o alle persone a carico di queste ultime.

Art. IV Lo Stato ricevente può: a) sia accettare come valida senza esigere alcun esame, né diritto o tassa, la patente di guida, o la patente di guida militare rilasciata dallo Stato d’invio o da una delle sue suddivisioni ad un membro di una forza armata o di un ele- mento civile; b) sia rilasciare, senza esigere alcun esame, la propria patente di guida a qual- siasi membro di una forza armata o di un elemento civile, titolare di una patente di guida o di una patente di guida militare rilasciata dallo Stato d’invio o da una delle sue suddivisioni.

Art. V

1. I membri di una forza armata di norma indossano l’uniforme. Fatta salva ogni

intesa contraria fra le autorità dello Stato d’invio e dello Stato ricevente, gli abiti borghesi sono indossati alle stesse condizioni di quelle delle forze armate degli Stati riceventi. Le unità di formazioni militari regolarmente costituite da una forza armata devono presentarsi in divisa alle frontiere che esse varcano. 2. I veicoli di una forza o di un elemento civile immatricolati nell’esercito, portano, oltre al loro numero di matricola, un contrassegno distinto della loro nazionalità.

Art. VI I membri di una forza armata possono detenere e portare le loro armi, a patto di essere autorizzati dal regolamento loro applicabile. Le autorità dello Stato d’invio esamineranno con benevolenza le domande che lo Stato ricevente presenterà loro in materia.

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

Art. VII

1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:

a) le autorità militari dello Stato d’invio hanno il diritto di esercitare nell’ambito dello Stato ricevente tutti i poteri di giurisdizione penale e disci- plinare loro conferiti dalla legislazione dello Stato d’invio su tutte le persone assoggettate alle leggi militari di questo Stato; b) le autorità dello Stato ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdi- zione sui membri di una forza armata o di un elemento civile e sulle persone a loro carico per quanto concerne i reati commessi sul territorio dello Stato ricevente, punibili dalla legislazione di detto Stato. 2. a) Le autorità militari dello Stato d’invio hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sulle persone assoggettate alle leggi militari di detto Stato per quanto concerne i reati, ivi compresi i reati che minacciano la sua sicurezza, punibili dalle leggi dello Stato d’invio ma non dalle leggi dello Stato ricevente; b) le autorità militari dello Stato ricevente hanno il diritto di esercitare una giu- risdizione esclusiva sui membri di una forza armata o di un elemento civile e sulle persone a loro carico per quanto concerne i reati, ivi compresi i reati che minacciano la sua sicurezza, punibili dalle leggi dello Stato ricevente ma non dalle leggi dello Stato d’invio; c) ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 3 del presente articolo, si con- siderano reati che minacciano la sicurezza di uno Stato: (i) il tradimento, (ii) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato o della difesa nazionale.

3. In caso di giurisdizione concorrente, sono applicabili le seguenti regole:

a) le autorità militari dello Stato d’invio hanno il diritto di esercitare a titolo prioritario la loro giurisdizione sul membro di una forza armata o di un ele- mento civile per quanto riguarda: (i) i reati che minacciano unicamente la sicurezza o i beni di questo Stato, o i reati che mettono a repentaglio unicamente la persona o i beni di un membro della forza armata o di un elemento civile di questo Stato, non- ché di una persona a carico, (ii) i reati risultanti da qualsiasi atto o negligenza compiuti nell’esecuzione del servizio; b) nel caso di ogni altro reato, le autorità dello Stato ricevente esercitano a titolo prioritario la loro giurisdizione; c) se lo Stato che ha il diritto di esercitare a titolo prioritario la sua giurisdizio- ne decide di rinunciarvi, esso lo notificherà al più presto alle autorità dell’altro Stato. Le autorità dello Stato che ha il diritto di esercitare a titolo prioritario la sua giurisdizione esaminano con benevolenza le domande di rinuncia a questo diritto presentate dalle autorità dell’altro Stato, quando

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

queste ultime ritengono che considerazioni particolarmente importanti lo giustificano. 4. Le disposizioni del presente articolo non comportano per le autorità militari dello Stato d’invio alcun diritto di esercitare una giurisdizione sui cittadini dello Stato ricevente o sulle persone che hanno costì la loro residenza abituale, salvo se queste ultime sono membri delle forze armate dello Stato d’invio. 5. a) Le autorità degli Stati d’invio e di quelli riceventi si forniscono reciproca- mente assistenza per l’arresto dei membri di una forza armata dello Stato d’invio o di un elemento civile, o di persone a carico sul territorio dello Stato ricevente, e per la loro consegna all’autorità che deve esercitare la sua giurisdizione in conformità alle disposizioni precedenti. b) Le autorità dello Stato ricevente notificano al più presto alle autorità militari dello Stato d’invio l’arresto di qualsiasi membro di una forza armata o di un elemento civile, o di una persona a carico. c) La custodia di un membro di una forza armata o di un elemento civile per il quale lo Stato ricevente deve esercitare il suo diritto di giurisdizione, e che si trova fra le mani delle autorità dello Stato d’invio, rimarrà a carico di queste ultime fino a quando non siano state intentate azioni penali nei confronti di detta persona dallo Stato ricevente. 6. a) Le autorità degli Stati d’invio e di quelli riceventi si forniscono reciproca- mente assistenza per la conduzione di inchieste, per la ricerca delle prove, ivi compreso il sequestro, e, se del caso, per la consegna dei corpi del reato e degli oggetti del reato. La consegna dei corpi del reato e degli oggetti seque- strati può tuttavia essere subordinata alla loro restituzione entro un termine stabilito dall’autorità che procede a tale consegna. b) Le autorità delle Parti contraenti, qualora vi sia giurisdizione concorrente, s’informano reciprocamente sul seguito dato alle vertenze. 7. a) Le autorità dello Stato d’invio non possono procedere all’esecuzione di una pena capitale sul territorio dello Stato ricevente se la legislazione di que- st’ultimo non prevede la pena di morte in un caso analogo. b) Le autorità dello Stato ricevente esaminano con benevolenza le domande delle autorità dello Stato d’invio al fine di fornire loro assistenza per l’ese-

cuzione delle pene di detenzione pronunziate sul territorio dello Stato rice- vente da dette autorità, conformemente alle norme del presente articolo.

8. Quando un accusato è stato giudicato conformemente alle disposizioni del pre-

sente articolo dalle autorità di una Parte contraente ed è stato prosciolto, o, in caso di condanna, se subisce o ha subito la sua pena o è stato graziato, costui non potrà essere nuovamente giudicato sullo stesso territorio, per lo stesso reato, dalle autorità di un’altra Parte contraente. Il presente paragrafo tuttavia non impedisce che le autorità militari dello Stato d’invio giudichino un membro di una forza armata per qualsiasi violazione delle regole di disciplina risultante dall’atto o dall’omissione costitutiva del reato per il quale è stato giudicato. 9. Quando un membro di una forza o di un elemento civile o una persona a carico è perseguito dinanzi alle giurisdizioni dello Stato ricevente, egli ha diritto:

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

a) ad essere giudicato rapidamente; b) ad essere informato, prima del processo, dell’accusa o delle accuse mosse nei suoi confronti; c) ad essere confrontato con i testimoni a carico; d) che i testimoni a discarico siano costretti a presentarsi se la giurisdizione dello Stato ricevente ha il potere di obbligarli; e) ad essere rappresentato a sua scelta o ad essere assistito secondo le condi- zioni legali in vigore in quel tempo nello Stato ricevente; f) se lo ritiene necessario, ai servizi di un interprete competente; g) di comunicare con un rappresentante del governo dello Stato d’invio e, qualora le regole di procedura lo consentano, alla presenza di tale rappre- sentante al dibattito. 10. a) Le unità o formazioni militari regolarmente costituite di una forza armata hanno un diritto di polizia su tutti gli accampamenti, insediamenti o installa- zioni da esse occupate in forza di un accordo con lo Stato ricevente. La poli- zia militare delle unità o delle formazioni può prendere tutti i provvedimenti utili per garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza in queste installazioni. b) L’impiego di detta polizia militare al di fuori di queste installazioni è subor- dinato ad un accordo con le autorità dello Stato ricevente, avviene in colle- gamento con queste ultime ed interviene solo in quanto necessario per man- tenere l’ordine e la disciplina fra i membri di queste unità o formazioni. 11. Ciascuna delle Parti contraenti sottoporrà al potere legislativo i progetti che ritiene necessari per garantire sul suo territorio la sicurezza e la protezione degli impianti, del materiale, dei beni, degli archivi e dei documenti ufficiali delle altre Parti contraenti nonché la repressione dei reati contro tale legislazione.

Art. VIII 1. Ciascuna Parte contraente rinuncia a qualsiasi richiesta d’indennità nei confronti di un’altra Parte contraente per danni causati ai beni dello Stato, utilizzati dalle sue forze armate di terra, di mare e dell’aria: (i) se il danno è causato da un membro delle forze armate dell’altra Parte con- traente, o da un dipendente di quest’ultima, nell’esercizio delle sue funzioni nell’ambito del Trattato dell’Atlantico del Nord; o (ii) se è causato da un veicolo, nave o aeronave di una Parte contraente ed uti- lizzato dalle forze armate di quest’ultima, sempre che il veicolo, nave o aeronave causa del danno sia stato utilizzato per azioni intraprese nel quadro delle operazioni del Trattato dell’Atlantico del Nord, o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni. Le richieste d’indennità per salvataggio marittimo formulate da una Parte contraen- te, sono oggetto della stessa rinuncia, purché la nave o il carico messi in salvo

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

appartengano ad una Parte contraente e siano utilizzate dalle sue forze armate in occasione di azioni intraprese nel quadro del Trattato dell’Atlantico del Nord. 2. a) In caso di danni diversi da quelli previsti al paragrafo 1 precedente, causati ai beni di una Parte contraente situata sul territorio di quest’ultima, sempre che le Parti contraenti interessate non abbiano concluso altri accordi, un arbitro unico, scelto in conformità alle disposizioni della lettera b) in appres- so, si pronuncerà sulla responsabilità e l’ammontare del danno. L’arbitro giudicherà ugualmente eventuali domande riconvenzionali; b) l’arbitro di cui alla lettera a) precedente sarà scelto, d’intesa fra le Parti con- traenti interessate, fra i cittadini dello Stato ricevente che esercitano o hanno esercitato un’alta carica giudiziaria. Se, alla scadenza di un termine di due mesi, le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo per la designazione di questo arbitro, l’una o l’altra potrà chiedere al Presidente dei Supplenti del Consiglio dell’Atlantico del Nord di scegliere una persona che risponde alle qualifiche sopra indicate; c) ogni decisione adottata dall’arbitro sarà definitiva e vincolante per le Parti contraenti; d) l’ammontare di ogni indennità attribuita dall’arbitro sarà ripartita come pre- visto al paragrafo 5 lettera e) commi (i), (ii) e (iii) in appresso; e) la retribuzione dell’arbitro sarà fissata d’intesa fra le Parti contraenti interes- sate e sarà – come pure le spese occasionate dall’adempimento delle sue funzioni – a carico delle stesse in parti uguali; f) tuttavia, ciascuna Parte contraente rinuncia a chiedere un’indennità se l’ammontare del danno è inferiore ai seguenti importi: Belgio: Fr.b. 70 000 Canada: $ 1460 Danimarca: Kr. 9670 Francia: Fr.fr. 4900 Islanda: Kr. 22 800 Italia: Lire 850 000 Lussemburgo: Fr.l. 70 000 Paesi Bassi: FL 5320 Norvegia: Kr. 10 000 Portogallo: Es. 40 250 Regno Unito: £ 500 Stati Uniti: $ 1 400. g) ogni altra Parte contraente i cui beni siano stati danneggiati nello stesso incidente rinuncerà altresì al suo reclamo, fino a concorrenza degli importi sopra indicati. In caso di rilevante variazione dei listini dei cambi, le Parti contraenti procederanno all’aggiustamento delle cifre di cui sopra. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano ad ogni nave

noleggiata a scafo nudo da una Parte contraente o requisita dalla stessa con un

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

contratto di noleggio a scafo nudo o a titolo di bottino (salvo per quanto riguarda la parte del rischio di perdita e la responsabilità sostenuta da una persona diversa da tale Parte contraente).

4. Ciascuna Parte contraente rinuncia a chiedere un’indennità ad un’altra Parte

contraente qualora un membro delle sue forze armate abbia subito lesioni o sia morto nell’esecuzione del servizio.

5. Le richieste d’indennità (diverse da quelle derivanti dall’applicazione di un

contratto e da quelle cui sono applicabili i paragrafi 6 o 7 del presente articolo) dovute ad atti o negligenze di cui un membro di una forza armata o di un elemento civile è responsabile nell’esecuzione del servizio, o dovute a ogni altro atto, negli- genza o incidente di cui una forza armata o un elemento civile è legalmente respon- sabile, e che hanno causato, sul territorio dello Stato ricevente, danni a terzi diversi da una delle Parti contraenti, saranno regolate dallo Stato ricevente conformemente alle seguenti disposizioni: a) le richieste d’indennità sono presentate e sottoposte ad istruttoria, e le deci- sioni sono adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ricevente applicabili in materia alle proprie forze armate; b) lo Stato ricevente può statuire su questi danni; esso procede al pagamento delle indennità stanziate nella sua valuta; c) questo pagamento, sia che risulti dal regolamento diretto della questione, sia da una decisione della giurisdizione competente dello Stato ricevente, o dalla decisione della stessa giurisdizione che respinge il richiedente, vincola definitivamente le Parti contraenti; d) ogni indennità pagata dallo Stato ricevente sarà notificata agli Stati d’invio interessati, che riceveranno al contempo un rapporto circostanziato ed una proposta di ripartizione stabilita conformemente alla lettera e) commi (i), (ii) e (iii) in appresso. In mancanza di risposta entro due mesi, la proposta sarà considerata accettata; e) l’onere delle indennità versate per la riparazione dei danni di cui alle lettere precedenti ed al paragrafo 2 del presente articolo, sarà suddiviso fra le Parti contraenti secondo le seguenti condizioni: (i) quando è responsabile un solo Stato d’invio, l’ammontare dell’inden- nità è suddiviso fino a concorrenza del 25 % per lo Stato ricevente e del

75 % per lo Stato d’invio,

(ii) quando la responsabilità è incorsa da più di uno Stato, l’ammontare dell’indennità è suddiviso fra gli stessi in parti uguali; tuttavia, se lo Stato ricevente non è fra quelli responsabili, la sua parte sarà la metà di quella di ciascuno degli Stati d’invio, (iii) se il danno è causato dalle forze armate delle Parti contraenti senza che sia possibile attribuirlo in modo preciso a una o più di tali forze armate, l’ammontare dell’indennità sarà ugualmente suddiviso fra le Parti con- traenti interessate; tuttavia, se lo Stato ricevente non è fra gli Stati le cui forze armate hanno causato il danno, la sua parte sarà la metà di quella di ciascuno degli Stati d’invio,

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

(iv) semestralmente, un rendiconto delle somme pagate dallo Stato rice- vente durante il semestre precedente per i casi per i quali è stata ammessa una ripartizione in percentuale, sarà indirizzato agli Stati d’invio interessati accompagnato da una domanda di rimborso. Il rim- borso sarà effettuato al più presto nella valuta dello Stato ricevente; f) se, successivamente all’applicazione delle disposizioni delle lettere b) ed e) di cui sopra, una Parte contraente si vede imporre un onere eccessivo, essa può chiedere al Consiglio dell’Atlantico del Nord di procedere al regola- mento della questione su base diversa; g) nessun mezzo di esecuzione può essere praticato su un membro di una forza armata o di un elemento civile quando una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti nello Stato ricevente, ove si tratti di un litigio derivante da un atto compiuto nell’esecuzione del servizio; h) tranne che nella misura in cui la lettera e) del presente paragrafo si applica alle richieste d’indennità coperte dal paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano in caso di navigazione, di gestione di una nave, di carico o di scarico o di trasporto di un carico, sal- vo se una persona è deceduta o ha riportato lesioni, ed il paragrafo 4 non è applicabile.

6. Le richieste d’indennità contro i membri di una forza armata o di un elemento

civile fondate su atti di danneggiamento o negligenze che non sono stati compiuti nell’esecuzione del servizio, sono disciplinate come segue: a) le autorità dello Stato ricevente sottopongono a istruttoria la richiesta d’indennità e fissano in modo giusto ed equo l’indennità dovuta al richie- dente in considerazione di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la con- dotta ed il comportamento della persona lesa, e provvedono alla stesura di un rapporto sulla questione; b) questo rapporto è inviato alle autorità dello Stato d’invio che decidono senza indugio se procedere ad un indennizzo a titolo gratuito, ed in tal caso, ne fis- sano l’ammontare; c) se viene effettuata un’offerta d’indennità a titolo gratuito che è accettata dal richiedente a titolo di risarcimento integrale, le autorità dello Stato d’invio provvedono a questo pagamento e comunicano alle autorità dello Stato rice- vente la loro decisione e l’ammontare della somma versata; d) le disposizioni del presente paragrafo non impediscono in alcun modo alla giurisdizione dello Stato ricevente di statuire sull’eventuale azione giudizia- ria intentata contro un membro di una forza armata o di un elemento civile, nel caso in cui non sia stato effettuato un pagamento interamente soddisfa- cente. 7. Le richieste d’indennità fondate sull’uso non autorizzato di qualsiasi veicolo delle forze armate di uno Stato d’invio saranno trattate conformemente alle norme del paragrafo 6 del presente articolo, salvo nei casi in cui la forza armata stessa o l’elemento civile è legalmente responsabile.

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

8. Se vi è contestazione sul fatto che l’atto di danneggiamento o la negligenza di un membro di una forza armata o di un elemento civile siano stati compiuti nell’esecuzione del servizio, o sul fatto che l’uso di un veicolo appartenente alle forze armate di uno Stato d’invio non fosse stato autorizzato, il caso è deferito dinanzi ad un arbitro designato conformemente al paragrafo 2 lettera b) del presente articolo, che decide sovranamente su questo punto. 9. Salvo alle condizioni previste al paragrafo 5 lettera g) del presente articolo, lo Stato d’invio, per quanto concerne la giurisdizione civile dei tribunali dello Stato ricevente, può avvalersi dell’immunità dalla giurisdizione dei tribunali dello Stato ricevente a favore dei membri di una forza armata o di un elemento civile. 10. Le autorità dello Stato d’invio e dello Stato ricevente si forniscono reciproca- mente assistenza per la ricerca delle prove necessarie per un equo esame e per una decisione concernente le richieste d’indennità che interessano le Parti contraenti.

Art. IX

1. I membri di una forza armata o di un elemento civile nonché le persone a loro

carico possono procurasi in loco le merci necessarie per il loro consumo ed i servizi di cui necessitano alle stesse condizioni di quelle dei cittadini dello Stato ricevente. 2. Le merci comprate in loco destinate alla sussistenza di una forza armata o di un elemento civile saranno di norma acquistate tramite i servizi competenti per l’ac- quisto di dette merci per le forze armate dello Stato ricevente. Al fine di evitare che tali acquisti danneggino l’economia dello Stato ricevente, le autorità competenti di quest’ultimo designeranno gli articoli che converrebbe, se del caso, escludere in tutto o in parte da detti acquisti. 3. Fatta salva l’applicazione degli accordi in vigore o che potranno essere conclusi dalle autorità competenti degli Stati riceventi o d’invio, le autorità dello Stato rice- vente prendono per proprio conto le misure appropriate affinché siano messi a disposizione di una forza armata o di un elemento civile gli edifici nonché i relativi servizi di cui la forza armata o l’elemento civile possono necessitare. Tali accordi ed intese saranno per quanto possibile conformi ai regolamenti concernenti l’alloggio e l’acquartieramento del personale analogo dello Stato ricevente. In assenza di una convenzione che stipuli il contrario, i diritti e gli obblighi nascenti dall’occupazione o dall’utilizzazione di un edificio, nonché dall’uso dei servizi e delle servitù affe- renti sono disciplinati dalle leggi dello Stato ricevente. 4. Le esigenze locali in materia di mano d’opera civile di una forza armata o di un elemento civile, sono soddisfatti allo stesso modo di quelli dei servizi analoghi dello Stato ricevente, con la loro assistenza e per il tramite dei servizi della mano d’opera. Le condizioni d’impiego e di lavoro, in particolare i salari e gli accessori di salari e le condizioni per la protezione dei lavoratori, sono regolamentate in conformità alla legislazione in vigore nello Stato ricevente. Tali lavoratori civili impiegati da una forza armata o da un elemento civile non sono in alcun caso considerati come mem- bri di detta forza armata o di detto elemento civile. 5. Se i servizi medici e dentari attribuiti ad una forza armata o ad un elemento civile sono insufficienti, i loro membri, nonché le persone a loro carico, possono ricevere

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

cure mediche e dentarie, ivi compreso il ricovero in ospedale, alle stesse condizioni di quelle previste per il personale corrispondente dello Stato ricevente.

6. Lo Stato ricevente esaminerà con benevolenza le domande di agevolazione della

circolazione e di riduzione delle tariffe che può concedere ai membri di una forza armata o di un elemento civile. Tali agevolazioni e riduzioni saranno oggetto di particolari disposizioni fra i governi interessati. 7. Fatto salvo ogni accordo finanziario generale o particolare fra le Parti contraenti, i pagamenti in valuta locale per le merci, l’alloggio ed i servizi previsti ai paragra- fi 2, 3, 4 e, ove necessario, 5 e 6 del presente articolo saranno effettuati senza indu- gio dalle autorità della forza armata. 8. Una forza armata, un elemento civile, i loro membri o le persone a loro carico possono avvalersi del presente articolo per rivendicare l’esonero da imposte o tasse applicabili agli acquisti di beni ed alle prestazioni di servizi in forza della regola- mentazione fiscale dello Stato ricevente.

Art. X 1. Se nello Stato ricevente l’istituzione di una qualsiasi imposta è in funzione della residenza o del domicilio del contribuente, i periodi durante i quali un membro di una forza armata o di un elemento civile sarà presente nel territorio di questo Stato, in ragione unicamente della sua qualità di membro di detta forza armata o elemento civile, non saranno considerati, ai fini dell’istituzione di detta imposta, come periodi di residenza o comportanti un cambiamento di residenza o di domicilio. I membri di una forza armata o di un elemento civile saranno esonerati nello Stato ricevente da qualsiasi imposta sugli stipendi e gli emolumenti loro pagati in questa qualità dallo Stato d’invio, nonché su tutti i beni mobili che appartengono loro e la cui esistenza nello Stato ricevente è dovuta unicamente alla loro presenza temporanea in questo Stato. 2. Il presente articolo non esonera in alcun modo il membro di una forza armata o di un elemento civile dalle imposte relative alle attività generatrici di profitti, diverse da quelle che esercita in tale qualità, ed alle quali può dedicarsi nello Stato riceven- te. Salvo per quel che concerne lo stipendio, gli emolumenti, nonché i beni mobili di cui al paragrafo 1, le disposizioni del presente articolo non impediscono in alcun modo la riscossione delle imposte alle quali detto membro è assoggettato ai sensi della legge dello Stato ricevente, malgrado sia considerato come avente la propria residenza o domicilio al di fuori del territorio di detto Stato. 3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai «diritti» quali defi- niti al paragrafo 12 dell’articolo 11. 4. Riguardo alle disposizioni del presente articolo, l’espressione «membro di una forza armata» non si applica ad una persona che ha la nazionalità dello Stato rice- vente.

Art. XI 1. Fatte salve le deroghe stabilite dalla presente Convenzione, i membri di una forza armata o di un elemento civile, nonché le persone a loro carico sono sottoposti alle

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

leggi ed ai regolamenti la cui applicazione è affidata all’amministrazione delle dogane dello Stato ricevente. Gli agenti di questa amministrazione hanno in modo particolare diritto di procedere, alle condizioni generali previste dalla legislazione e dalla regolamentazione in vigore nello Stato ricevente, alla visita dei membri di una forza armata o di un elemento civile nonché delle persone a loro carico, dei loro bagagli e dei loro veicoli; essi hanno altresì un diritto di confisca conformemente a detta legislazione e a detta regolamentazione.

2. a) L’importazione temporanea e la riesportazione dei veicoli immatricolati

nell’esercito appartenenti ad una forza armata o ad un elemento civile circo- lante con mezzi propri, è autorizzata in franchigia di diritti, dietro presenta- zione di un trittico del modello figurante nell’allegato alla presente Conven- zione. b) L’importazione temporanea di veicoli immatricolati nell’esercito non circo- lanti con propri mezzi, avverrà alle condizioni stabilite al paragrafo 4 e la loro riesportazione alle condizioni fissate al paragrafo 8 del presente artico- lo. c) I veicoli immatricolati nell’esercito appartenenti ad una forza armata o ad un elemento civile beneficiano altresì dell’esenzione da tasse che potrebbero essere dovute in ragione della circolazione dei veicoli sulle strade. 3. I documenti ufficiali sotto plico sigillato di un sigillo ufficiale non sono sottopo- sti alla visita ed al controllo doganale. I corrieri che ne effettuano il trasporto, devo- no essere muniti, a prescindere dalla loro qualità, da un ordine di missione indivi- duale, rilasciato alle condizioni indicate all’articolo 3 paragrafo 2 lettera b). Quest’ordine di missione deve menzionare il numero di plichi e certificare che questi ultimi contengono unicamente documenti ufficiali. 4. Una forza armata può importare in franchigia di diritti le sue attrezzature nonché ragionevoli quantitativi di approvvigionamento, materiali e altre merci, destinati all’uso esclusivo di detta forza armata, o, nel caso in cui ciò sia autorizzato dallo Stato ricevente, ad uso dell’elemento civile e delle persone a carico. L’ammissione in tal modo prevista in franchigia è subordinata al deposito presso l’Ufficio delle dogane – a sostegno dei documenti doganali che si sarà convenuto di fornire – di un attestato la cui forma sia stata accettata dallo Stato ricevente e dallo Stato d’invio, firmato da una persona abilitata a tal fine dallo Stato d’invio. La designazione della persona abilitata a firmare gli attestati, nonché gli esemplari della sua firma ed i sigilli utilizzati, sarà inviata alle amministrazioni doganali dello Stato ricevente. 5. Un membro di una forza armata o di un elemento civile può, in occasione del suo primo arrivo al fine di assumere servizio nello Stato ricevente o in occasione del primo arrivo di una persona a suo carico venuta a raggiungerlo, importare i suoi effetti ed il suo mobilio personale in franchigia di diritti per tutta la durata del suo soggiorno.

6. I membri di una forza o di un elemento civile possono beneficiare di una franchi- gia temporanea dei diritti in caso d’importazione di veicoli a motore privati destinati al loro uso personale ed a quello delle persone a loro carico. Tale disposizione non comporta l’obbligo di esenzione da tasse che potrebbero essere dovute per l’uso delle strade da parte dei veicoli privati.

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

7. Le importazioni effettuate dalle autorità di una forza armata per fini diversi dalla soddisfazione delle esigenze esclusive di questa forza armata o del suo elemento civile, nonché le importazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, effettuate dai membri di una forza armata o di un elemento civile, non beneficiano, in applicazione del presente articolo, di alcuna dispensa da formalità.

8. Le merci ammesse in franchigia, in applicazione delle norme dei paragrafi 2

lettera b), 4, 5 o 6 di cui sopra: a) possono essere liberamente riesportate a patto che, per quel che concerne le merci importate in applicazione del paragrafo 4, sia rilasciato all’Ufficio delle dogane un attestato formulato secondo le condizioni previste in questo paragrafo. Il Servizio delle dogane mantiene tuttavia il diritto di verificare che le merci riesportate sono effettivamente quelle descritte nell’attestato qualora quest’ultimo risulti necessario e che sono state effettivamente importate alle condizioni previste ai paragrafi 2 lettera b), 4, 5 o 6 a seconda dei casi; b) non possono di regola essere cedute a titolo oneroso o gratuito nello Stato ricevente. Tuttavia, in casi particolari questa cessione può essere autorizzata, fatte salve le condizioni imposte dalle autorità competenti dello Stato rice- vente (ad esempio pagamento di diritti e di tasse, adempimento delle forma- lità inerenti al controllo del commercio esterno e dei cambi). 9. Le esportazioni di merci acquistate nello Stato ricevente sono sottoposte alla regolamentazione in vigore sul territorio di detto Stato. 10. Le autorità doganali concedono particolari agevolazioni per l’attraversamento delle frontiere da parte di unità o di formazioni regolarmente inquadrate, a patto che le autorità doganali interessate abbiano ricevuto la notifica appropriata in tempo utile. 11. Particolari disposizioni saranno adottate dallo Stato ricevente affinché i carbu- ranti ed i lubrificanti destinati all’uso dei veicoli immatricolati delle forze armate, delle aeronavi e dei battelli militari di una forza armata o di un elemento civile, siano consegnati in esenzione da diritti e tasse. 12. Riguardo all’applicazione dei primi dieci paragrafi del presente articolo, il termine «diritti» significa i dazi doganali e tutti gli altri diritti e le tasse imposti, a seconda dei casi, sull’importazione o l’esportazione, ad eccezione dei diritti e delle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi resi. Il termine «importazione» significa l’asportazione delle merci collocate in un deposito doganale o sotto un regime analogo, a patto che si tratti di merci che non sono state né raccolte, né fabbricate, né lavorate nello Stato ricevente. 13. Le disposizioni del presente articolo si applicano non solo alle merci importate nello Stato ricevente o esportate da questo Stato, ma anche alle merci in transito

attraverso il territorio di una Parte contraente. In tal caso, per «Stato ricevente» s’intende nel presente articolo ogni Parte contraente attraverso il cui territorio tran- sitano le merci.

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

Art. XII

1. Ogni esenzione o agevolazione doganale o fiscale concessa in forza della pre-

sente Convenzione è subordinata all’osservanza delle disposizioni che le autorità doganali o fiscali dello Stato ricevente possono giudicare necessarie per prevenire abusi. 2. Le stesse autorità possono decidere che non beneficeranno delle esenzioni previ- ste dal presente accordo le importazioni di prodotti raccolti, fabbricati o lavorati nello Stato ricevente, e preliminarmente esportati in franchigia o per mezzo della restituzione dei diritti e delle tasse dovuti nel caso in cui questi prodotti non fossero stati esportati. Questa disposizione si applica altresì alle merci prelevate da un magazzino doganale, se il collocamento in tale deposito è stato considerato un’esportazione.

Art. XIII 1. In vista della repressione dei reati contro le leggi ed i regolamenti doganali e fiscali, le autorità degli Stati riceventi e di quelli d’invio si forniscono reciproca- mente assistenza per procedere alle indagini ed alla ricerca di prove. 2. Le autorità di una forza armata forniscono tutta l’assistenza in loro potere affin- ché le merci suscettibili di confisca da parte delle autorità doganali o fiscali dello Stato ricevente o a vantaggio di quest’ultimo siano consegnate a queste ultime. 3. Le autorità di una forza armata s’impegnano a fare tutto quanto è in loro potere affinché i diritti, le tasse e le multe dovute siano pagate dai membri di questa forza armata o del suo elemento civile, nonché dalle persone a loro carico. 4. I veicoli immatricolati nell’esercito e le merci appartenenti ad una forza armata o al suo elemento civile e non ad uno dei suoi membri, confiscati dalle autorità dello Stato ricevente in occasione di un reato doganale o fiscale, sono consegnati alle autorità competenti di tale forza armata.

Art. XIV

1. Una forza, un elemento civile, i loro membri nonché le persone a loro carico

sono assoggettate alle regole del controllo dei cambi dello Stato d’invio e devono conformarsi ai regolamenti dello Stato ricevente. 2. Le autorità incaricate del controllo dei cambi degli Stati d’invio e di quelli rice- venti possono mettere in vigore disposizioni speciali applicabili ad una forza, al suo elemento civile o ai loro membri, nonché alle persone a loro carico.

Art. XV 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 in appresso, la presente Convenzione rimane in vigore in casi di ostilità comportanti l’applicazione delle disposizioni del Trattato dell’Atlantico del Nord. Tuttavia le norme relative al risarcimento dei danni, contenute nei paragrafi 2 e 5 dell’articolo 8 non si applicheranno ai danni di guerra e le disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle degli articoli 3 e 7, saranno immediatamente oggetto di un nuovo esame ad opera delle

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

Parti contraenti interessate. Queste ultime possono se del caso concordare modifiche rivelatesi auspicabili per quanto concerne l’applicazione della Convenzione fra di loro. 2. In caso di ostilità quali definite sopra, ciascuna Parte contraente ha diritto, notifi- candone entro un termine di sessanta giorni le altre Parti contraenti, di sospendere l’applicazione di una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, per quanto necessario. Se questo diritto viene esercitato, le Parti contraenti si consultano imme- diatamente onde accordarsi sulle disposizioni atte a sostituire le norme la cui appli- cazione è stata sospesa.

Art. XVI Ogni contestazione fra le Parti contraenti riguardo all’interpretazione o all’appli- cazione della presente Convenzione è regolata per mezzo di negoziazioni fra di esse, senza fare ricorso ad una giurisdizione esterna. Salvo nei casi in cui la presente Convenzione contiene una disposizione contraria, le contestazioni che non possono essere regolate mediante negoziati diretti, saranno deferite al Consiglio dell’Atlantico del Nord.

Art. XVII Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento chiedere la revisione di qual- siasi articolo della presente Convenzione. La domanda sarà indirizzata al Consiglio dell’Atlantico del Nord.

Art. XVIII 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depo- sitati al più presto presso il governo degli Stati Uniti d’America, il quale notificherà la data di questi depositi a ciascun Stato firmatario. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di quattro Stati firmatari, dei loro strumenti di ratifica. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato firmatario trenta giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione, fatta salva

l’approvazione del Consiglio dell’Atlantico del Nord e secondo le condizioni che quest’ultimo potrà stabilire, sarà aperta ad ogni Stato che aderisce al Trattato dell’Atlantico del Nord. L’adesione diverrà effettiva mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il governo degli Stati Uniti d’America, il quale notifi- cherà a ciascun firmatario ed allo Stato aderente la data di deposito in questione. La presente Convenzione entrerà in vigore, per quanto riguarda ogni Stato a nome del quale uno strumento di adesione sarà depositato, trenta giorni dopo la data di depo- sito di tale strumento.

Statuto delle truppe del PPP. Convenzione RU 2003

Art. XIX

1. La presente Convenzione potrà essere denunciata da ciascuna Parte contraente

dopo la scadenza di un termine di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

2. La denuncia della Convenzione ad opera di una Parte contraente avverrà

mediante una notifica scritta indirizzata da detta Parte al governo degli Stati Uniti d’America, il quale informerà tutte le altre Parti contraenti di tale notifica e della data in cui è stata ricevuta. 3. La denuncia avrà effetto un anno dopo la ricezione della notifica da parte del governo degli Stati Uniti d’America. Dopo la scadenza di questo periodo di un anno, la Convenzione cesserà di essere in vigore per la Parte che l’avrà denunciata, ma rimarrà in vigore fra le altre Parti contraenti.

Art. XX 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 in appresso, la presente Convenzio- ne si applica unicamente al territorio metropolitano di una Parte contraente. 2. Tuttavia uno Stato può, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica o di adesione, o ulteriormente, dichiarare, mediante una notifica al governo degli Stati Uniti, che la presente Convenzione includerà tutti i territori e quei territori le cui relazioni internazionali sono a cura di detto Stato nella regione dell’Atlantico del Nord, con riserva, se lo Stato che ha reso la dichiarazione lo ritiene necessario, di stipulare un accordo separato fra detto Stato e ciascun Stato d’invio. La presente Convenzione sarà applicata, per il territorio o per i territori summenzionati, trenta giorni dopo la ricezione da parte del governo degli Stati Uniti d’America della notifica, o trenta giorni dopo la stipula di un eventuale accordo particolare, oppure al momento dell’entrata in vigore della Convenzione come definita all’articolo 18, se detta entrata in vigore avviene dopo questo termine.

3. Uno Stato che ha reso la dichiarazione prevista al paragrafo 2 precedente del

presente articolo al fine di estendere la Convenzione ad un territorio di cui esso cura le relazioni internazionali, può denunciare la Convenzione alle condizioni previste all’articolo 19 separatamente per quanto concerne questo territorio.

In fede di che, i plenipotenziari di seguito designati hanno firmato la presente Con- venzione.

Fatto a Londra il 19 giugno 1951 in inglese ed in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che rimarrà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d’America. Il governo degli Stati Uniti d’America ne trasmetterà copie autentiche a tutti i governi firmatari ed aderenti.

Seguono le firme

Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) (con allegato) | Lexipedia | Lexipedia