AS 2003 3132
Decreto federale d'approvazione della Convenzione sul divieto dell'impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento di mine antiuomo e sulla loro distruzione
Decreto federale d’approvazione della Convenzione sul divieto dell’impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento di mine antiuomo e sulla loro distruzione
del 4 marzo 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 85 numero 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 19982, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione sulla divieto dell’impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione, fatta a Oslo il 18 settembre 1997, è approvata con la seguente dichiarazione apposta in conformità con l’articolo 18 della Convenzione: Dichiarazione relativa all’articolo 18 «La Svizzera applica a titolo provvisorio l’articolo 1 numero 1 della Convenzione fino all’entrata in vigore della stessa.»
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione formulando la
dichiarazione di cui sopra.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 3 marzo 1998 Consiglio nazionale, 4 marzo 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
1 Questa disposizione corrisponde all’art. 166 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1998 489
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