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AS 2003 3233

Ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna

Modifica del 23 giugno 2003

La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina:

I L’ordinanza dell’8 maggio 19951 sull’ammissione al Politecnico federale di Losan- na è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Ammissioni Sezione 1: Ammissione senza esame alla formazione che porta al bachelor

Art. 2 periodo introduttivo Fatto salvo l’articolo 16 capoverso 3, i certificati di maturità rilasciati nei Paesi membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) danno diritto all’ammissione senza esame, se:

Art. 3 Diplomi universitari I titolari di un diploma di bachelor, di un diploma di master o di un altro diploma rilasciato da una scuola universitaria svizzera o estera paragonabile al PFL sono ammessi senza esame al primo semestre della formazione che porta al bachelor.

Art. 4 Validità dell'esame di ammissione del PFZ Coloro che hanno superato un esame di ammissione al primo semestre del Politecni- co federale di Zurigo (PFZ) sono ammessi senza esame al primo semestre della formazione che porta al bachelor in tutte le sezioni del PFL.

1 RS 414.110.422.3

2003-1604 3233

Ammissione al Politecnico federale di Losanna RU 2003

Titolo prima dell’art. 9 Sezione 4: Ammissione a un semestre superiore della formazione che porta al bachelor o della formazione che porta al master

Art. 9 cpv. 4 4 È possibile passare una sola volta ad un’altra sezione dopo un abbandono o dopo un primo tentativo non riuscito di superare gli esami. Il vicepresidente della formazione decide, dopo aver consultato i direttori delle due sezioni interessate, in quale seme- stre lo studente è autorizzato a riprendere la sua formazione.

Art. 10 Ammissione di studenti provenienti da altre scuole universitarie 1 Gli studenti di un’altra scuola universitaria che desiderano proseguire i loro studi al PFL devono fornire la prova: a. che dispongono di sufficienti conoscenze linguistiche; b. che possiedono le conoscenze richieste secondo il piano di studio e il piano degli esami della sezione prescelta per il semestre al quale desiderano essere ammessi; c. che sono autorizzati a proseguire i loro studi nella scuola da cui provengono. 2 Il vicepresidente della formazione può, dopo aver consultato il direttore della sezione, esigere da questi studenti che sostengano un esame di equivalenza o che acquisiscano crediti supplementari entro il termine stabilito.

Art. 11 Ammissione alla formazione che porta al master 1 I titolari di un diploma di bachelor rilasciato da un PF sono ammessi alla forma- zione che porta al master della sezione corrispondente del PFL. 2 Essi possono essere ammessi alla formazione che porta al master di un’altra sezio- ne, previa decisione del vicepresidente della formazione. 3 I titolari di un diploma di bachelor di 180 crediti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) o le persone che provano di aver acquisito un livello di studio equivalente in un’altra scuola universitaria svizzera o estera possono essere ammessi alla formazione che porta al master, previa decisione del vicepresidente della formazione. 4 Nei casi contemplati ai capoversi 2 e 3, il vicepresidente della formazione può, dopo aver consultato i direttori delle sezioni interessate, esigere da questi studenti che sostengano un esame di equivalenza o che acquisiscano questi crediti supple- mentari conformemente ai regolamenti degli studi prima dell’inizio o al più tardi alla fine del primo anno della formazione che porta al master. 5 L’ammissione dei titolari di un diploma di bachelor rilasciato da una scuola univer- sitaria con cui il PFL ha stipulato un accordo è disciplinata in tale accordo.

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Art. 12 Abrogato

Art. 13 cpv. 1

1 Ildecano delle risorse accademiche può ammettere quali uditori persone che

desiderano seguire alcuni insegnamenti senza voler ottenere un titolo accademico.

Art. 15 Periodo di ammissione Gli studi che si concludono con il diploma di bachelor o il diploma di master posso- no essere cominciati solo all’inizio di un semestre. L’ammissione al primo semestre è possibile solo in autunno.

Art. 25 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 1 I candidati che devono presentarsi a un esame d’ammissione per poter accedere al primo semestre della formazione che porta al bachelor possono essere ammessi al CMS. …

2 I titolari di certificati di maturità stranieri ai sensi dell’articolo 5

lettera c che hanno superato l’esame annuale di CMS sono dispensati dagli esami di ammissione nelle materie matematiche e di scienze naturali.

Art. 26 Commissione d’ammissione 1 Il vicepresidente della formazione stabilisce la composizione e i compiti della Commissione incaricata dell’ammissione alle formazioni che portano al bachelor e al master. 2 Egli può delegare alla commissione la competenza di prendere decisioni in virtù della presente ordinanza.

Art. 28a Disposizioni transitorie 1 Gli studenti che prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono passati ad un’altra sezione dopo un abbandono o dopo un primo tentativo non riuscito di superare gli esami hanno il diritto di passare una sola volta ad un’altra sezione ai sensi dell’art. 9 cpv. 4.

2 Le disposizioni della sezione 4 si applicano per analogia all’ammissione ad un

semestre superiore degli studi che si concludono con un diploma del PFL. 3 Per gli studenti di un PF, l’acquisizione di 60 crediti del 2° ciclo durante il terzo anno di studio è equiparata all’ottenimento di un diploma di bachelor.

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II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.

2 L’articolo 11 entra in vigore il 1° luglio 2004.

23 giugno 2003 In nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna: Il presidente, Patrick Aebischer Il vicepresidente della formazione, Marcel Jufer

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