Lexipedia

AS 2003 3249

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 6 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. f e g, 4 primo periodo e 4bis primo periodo

1 Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:

f. le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c, d o e quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni o beneficiano di una co- pertura equivalente per le cure in Svizzera; g. le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una persona quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di pre- stazioni. 4 A domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiorna- no in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali stu- denti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capo- verso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esen- zione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. … 4bis A domanda, sono esentati dall’obbligo di assicurazione i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell’ambito di un incarico di insegnamento o di una ricerca, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagna- no, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. …

Art. 12 cpv. 3 primo periodo

3 La riserva minima di una cassa malati (art. 78) che domanda il riconoscimento

deve corrispondere a quella di una cassa malati con 10 000 assicurati. ...

1 RS 832.102

2003-0982 3249

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2003

Art. 19 cpv. 1 1 All’istituzione comune compete l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 95a della legge in qualità di organo di collegamento. Essa svolge anche i compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull’articolo 95a della legge, a un’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni. L’istituzione comune è inoltre competente dell’esecuzione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le incombono, in qualità di organo di collegamento, in virtù di altri accordi inter- nazionali.

Art. 27 cpv. 2 2 Contro le decisioni di cui al capoverso 1 e contro le decisioni della Commissione federale di ricorso in materia di elenco delle specialità (art. 90 cpv. 1 LAMal) l’UFAS può interporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 103 e 132 della legge federale del 16 dicembre 19432 sull’or- ganizzazione giudiziaria).

Art. 31 cpv. 2 frase introduttiva e lett. j 2 L’UFAS può pubblicare per assicuratore i seguenti dati relativi all’assicurazione malattie sociale: j. bilancio e conto d’esercizio.

Art. 37f cpv. 2 lett. k

2 Essa si compone di 18 membri di cui:

k. uno rappresentante l’organo svizzero di accreditamento.

Art. 40 I farmacisti devono aver conseguito un perfezionamento pratico strutturato di due anni in una farmacia sotto la direzione di un farmacista autorizzato quale fornitore di prestazioni.

Art. 54 cpv. 1 e 5

1 È autorizzato come laboratorio, senza ulteriori condizioni:

a. il laboratorio del gabinetto medico se:

1. le analisi sono eseguite nell’ambito delle cure di base secondo l’artico-

lo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno;

2. il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la

consultazione (diagnosi in presenza del paziente);

2 RS 173.110

3250

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2003

3. il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente

sia giuridicamente; b. il laboratorio d’ospedale per le analisi eseguite nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno; c. l’officina del farmacista e il laboratorio d’ospedale per le analisi eseguite nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni. 5 Il Dipartimento può emanare disposizioni d’esecuzione per il capoverso 1 lettera a.

Art. 59 cpv. 4 4 Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusi- vamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Le tariffe forfettarie secondo l’articolo 49 LAMal rimangono salve.

Art. 72 lett. d Nel Bollettino dell’Ufficio federale della sanità pubblica sono pubblicati: d. le modifiche dell’elenco delle analisi che hanno effetto all’infuori delle edi- zioni annuali.

Art. 78 cpv. 1-5 1 Gli assicuratori devono garantire l’equilibrio tra le entrate e le uscite per ogni periodo di finanziamento di due anni. Devono inoltre disporre costantemente di una riserva di sicurezza.

2 e 3 Abrogati

4 La riserva di sicurezza dell’assicuratore deve, secondo l’effettivo dei membri

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, corrispondere per eserci- zio annuo almeno alla seguente percentuale dei premi dovuti:

Assicurati Riserva di sicurezza minima %

fino a 250 000 20 più di 250 000 15

5 Gli assicuratori con meno di 50 000 assicurati devono riassicurarsi. È fatta salva l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera.

Art. 85 cpv. 1 1 Gli assicuratori devono presentare all’UFAS, entro il 30 aprile dell’anno seguente, il bilancio, i conti di esercizio e il rapporto di gestione relativi all’anno contabile precedente. La risoluzione di approvazione dei conti da parte dell’organo compe- tente dell’assicuratore può essere trasmessa più tardi, ma non oltre il 30 giugno.

3251

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2003

Art. 85a Pubblicazione 1 Ogni anno gli assicuratori pubblicano un documento che comprende in particolare il rapporto di gestione sull’esercizio trascorso, i dati principali per ramo assicurativo e i dati di cui all’articolo 31 capoverso 2.

2 Essi mettono il documento a disposizione di ogni persona interessata.

Art. 88 cpv. 2 secondo periodo

2 … Il rapporto sulla revisione annua va trasmesso all’UFAS entro il 30 giugno

dell’anno seguente e i rapporti sulle revisioni intermedie entro tre mesi dalle corri- spettive effettuazioni.

Art. 91 cpv. 1 1 Se l’assicuratore gradua i premi secondo le regioni giusta l’articolo 61 capoverso 2 della legge, il grado di premio più elevato non deve superare di oltre il 50 per cento il grado di premio più basso all’interno di uno stesso Cantone.

Art. 94 cpv. 2 e 3 2 Il passaggio a una franchigia inferiore o a un’altra forma di assicurazione, come pure il cambiamento dell’assicuratore, è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge. 3 L’assicurato che cambia assicuratore secondo l’articolo 7 capoversi 2, 3 e 4 della legge nel corso dell’anno civile mantiene la franchigia scelta presso il precedente assicuratore sempreché il nuovo assicuratore eserciti tale forma di assicurazione. L’articolo 103 capoverso 4 si applica per analogia.

Art. 95 cpv. 1bis, 2 e 2bis 1bis Gli assicuratori stabiliscono l’ammontare della riduzione del premio in base alle esigenze attuariali. Si attengono alle riduzioni massime dei premi stabilite nei capo- versi 2 e 2bis e concedono per ogni franchigia la stessa riduzione percentuale in tutte le regioni di un Cantone. 2 Rispetto ai premi dell’assicurazione ordinaria, gli assicuratori possono ridurre quelli delle assicurazioni con franchigie opzionali al massimo: a. del 21 per cento se la franchigia è di 150 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni; b. del 37 per cento se la franchigia è di 300 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni; c. del 43 per cento se la franchigia è di 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni; d. del 3 per cento se la franchigia è di 400 franchi per gli assicurati adulti; e. del 9 per cento se la franchigia è di 600 franchi per gli assicurati adulti;

3252

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2003

f. del 24 per cento se la franchigia è di 1200 franchi per gli assicurati adulti; g. del 30 per cento se la franchigia è di 1500 franchi per gli assicurati adulti. 2bis La riduzione dei premi per anno civile non deve superare l’80 per cento del rischio di partecipare ai costi assunto dagli assicurati che hanno scelto una franchi- gia più elevata.

Art. 97 cpv. 2 e 3 2 Il passaggio a un’altra forma di assicurazione o il cambiamento di assicuratore è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge. 3 Se l’assicurato cambia assicuratore secondo l’articolo 7 capoverso 2, 3 o 4 della legge nel corso dell’anno civile, il nuovo assicuratore deve, se esercita l’assicura- zione con bonus e se l’assicurato vi aderisce, computare il periodo durante il quale quest’ultimo non ha riscosso alcuna prestazione dall’assicurazione con bonus del precedente assicuratore.

Art. 100 cpv. 3 e 4 3 Il passaggio a un’altra forma di assicurazione o il cambiamento di assicuratore è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge. 4 È fatto salvo il cambiamento di assicuratore nel corso dell’anno secondo l’arti- colo 7 capoversi 2, 3 e 4 della legge.

Art. 103 cpv. 1, 2 e 6 1 La franchigia prevista nell’articolo 64 capoverso 2 lettera a della legge ammonta a

300 franchi per anno civile.

2 L’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale secondo l’articolo 64 capover- so 2 lettera b della legge ammonta a 800 franchi per gli assicurati adulti e a

350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni.

6 Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islan- da, nel Liechtenstein o in Norvegia e che in caso di soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni in base all’articolo 95a della legge, viene riscosso un importo globale per la franchigia e per l’aliquota percentuale. Questo importo ammonta, per un periodo di 30 giorni, a 92 franchi per gli adulti e a 33 franchi per gli assicurati che non hanno ancora com- piuto 18 anni.

3253

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2003

II

Disposizione transitoria 1 Gli assicuratori con meno di 50 000 assicurati che non hanno ancora un contratto di riassicurazione devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 78 capoverso 5 entro il 1° gennaio 2006. Fino alla conclusione del contratto di assicurazione, essi rimangono assoggettati, per quanto concerne le riserve secondo l’articolo 78, alle disposizioni in vigore il 31 dicembre 2003. 2 Gli assicuratori devono informare ogni persona assicurata sui nuovi importi mas- simi applicabili alle riduzioni dei premi per le assicurazioni con franchigie opzionali e sulle modalità di cambiamento di franchigia al più tardi con la notifica del nuovo premio per il 2004 ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 della legge.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2 La modifica degli articoli 94 capoversi 2 e 3, 97 capoversi 2 e 3, 100 capoversi 3 e 4 nonché del capoverso 2 della disposizione transitoria entra in vigore il 1° ottobre 2003.

6 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3254

Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) | Lexipedia | Lexipedia