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AS 2003 334

Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno

Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno

Modifica del 16 gennaio 2003

L’Ufficio federale delle acque e della geologia, visto l’articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna, in esecuzione della risoluzione 2002-II-14 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, ordina:

I La validità delle prescrizioni temporanee2 seguenti che modificano il regolamento di polizia del 1° dicembre 19933 per la navigazione sul Reno è prorogata:

Art. 1.11 Art. 12.01 n. 2

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003 e vige fino al 31 marzo 2006.

16 gennaio 2003 Ufficio federale delle acque e della geologia: Christian Furrer