AS 2003 334
Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno
Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno
Modifica del 16 gennaio 2003
L’Ufficio federale delle acque e della geologia, visto l’articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna, in esecuzione della risoluzione 2002-II-14 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, ordina:
I La validità delle prescrizioni temporanee2 seguenti che modificano il regolamento di polizia del 1° dicembre 19933 per la navigazione sul Reno è prorogata:
Art. 1.11 Art. 12.01 n. 2
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003 e vige fino al 31 marzo 2006.
16 gennaio 2003 Ufficio federale delle acque e della geologia: Christian Furrer