AS 2003 3375
Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre
Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre
Modifica del 3 settembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 agosto 20001 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 4 capoverso 2 e 5 frase introduttiva, la denominazione «Controllo federale dei veicoli» è sostituita da «Ufficio della circolazione e della navigazione dell’Esercito» Occorre provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione dell’espressione.
Art. 5a Passaggio di dati di FABER ad altri registri automatizzati Le polizie della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, come pure i servizi doganali incaricati di compiti di polizia del traffico, possono inserire dati di FABER in altri sistemi di dati propri, se garantiscono la protezione e la sicurezza dei dati e utilizzano questi ultimi esclusivamente per la ricerca e il perseguimento penale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2003.
3 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 741.53
2002-2780 3375