Lexipedia

AS 2003 3384

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del 10 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 2 e 2bis 2 Per l’istruzione del personale di volo, il richiedente deve inoltre provare che egli dispone di aeromobili adatti, sottoposti a manutenzione regolare, e che ha diritto di utilizzare un aerodromo adatto. 2bis Se vengono impiegati aeromobili non registrati nella matricola svizzera degli aeromobili, l’Ufficio federale accorda l’autorizzazione soltanto previa intesa con la Direzione generale delle dogane e lo Stato nel quale l’aeromobile è registrato. L’Ufficio federale richiede le relative conferme.

II La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2003.

10 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 748.01

3384 2003-0777

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) | Lexipedia | Lexipedia