AS 2003 3385
Legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione
Legge federale sull’organizzazione dell’azienda delle poste della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle poste, LOP)
Modifica del 13 dicembre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20021, decreta:
I La legge del 30 aprile 19972 sull’organizzazione delle poste è modificata come segue:
Art. 10a Responsabilità 1 Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la responsabilità (art. 752–760 del Codice delle obbligazioni3 si applicano per analogia ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione della Posta. L’articolo 16 capover- so 3 e la legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità non sono applicabili.
2 Le controversie concernenti la responsabilità dei membri del consiglio d’ammi-
nistrazione e della direzione sono giudicate dai tribunali civili. In un siffatto proce- dimento la Confederazione ha lo statuto di un azionista e di un creditore societario.
Art. 11a Tesoreria
1 La Posta gestisce la propria tesoreria conformemente alle disposizioni della
presente legge e a una convenzione stipulata con l’Amministrazione federale delle finanze (AFF), nonché in stretta collaborazione con quest’ultima. 2 La Posta fornisce all’AFF le informazioni necessarie alla valutazione della gestio- ne della tesoreria. Le consente inoltre di consultare i documenti e di accedere a tutti i locali. 3 Per l’elaborazione di perizie, l’AFF può far capo a periti esterni. La Posta si assu- me le relative spese. 4 Il consiglio d’amministrazione della Posta riferisce sulla tesoreria nel rapporto annuale.
2002-0729 3385
Legge sull’organizzazione delle poste RU 2003
Art. 11b Solvibilità e raccolta di fondi
1 La Posta provvede affinché la sua solvibilità sia garantita in ogni tempo.
2 Per garantire la solvibilità dell’azienda, il consiglio d’amministrazione della Posta può, nei limiti della convenzione di cui all’articolo 11a capoverso 1, raccogliere fondi sul mercato.
Art. 11c Investimento di capitali 1 I capitali che superano i bisogni di tesoreria sono investiti in modo da garantire la loro integrità e un rendimento conforme al mercato. 2 Il consiglio d’amministrazione della Posta emana, nei limiti della convenzione di cui all’articolo 11a capoverso 1, le pertinenti direttive in materia d’investimenti.
Art. 24 rubrica e cpv. 2 e 3 Obblighi in materia di previdenza professionale 2 La Confederazione si assume il deficit maturato sino alla fine del 2001 per quanto concerne la previdenza professionale degli agenti della Posta soggetti a rapporti di servizio speciali. 3 Se gli obblighi della Posta nei confronti della propria cassa pensioni aumentano quando essa applica per la prima volta le nuove norme per la presentazione dei conti, la Confederazione può ricapitalizzare gli obblighi previdenziali supplementari mediante un corrispondente contributo aggiuntivo al capitale di dotazione. Il Consi- glio federale stabilisce le modalità, i tempi e l’importo della necessaria ricapitalizza- zione.
II Modifica del diritto vigente La legge federale del 6 ottobre 19895 sulle finanze delle Confederazione è modifi- cata come segue:
Art. 35 cpv. 2 primo periodo 2 Essa gestisce la tesoreria centrale della Confederazione e delle Ferrovie federali. ...
5 RS 611.0
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Legge sull’organizzazione delle poste RU 2003
III
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002 Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 aprile 2003.6
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 FF 2002 7458
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