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AS 2003 3393

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per il primo anno di studio alle facoltà di veterinaria delle Università di Berna e Zurigo

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento delle Università di Berna e Zurigo

del 3 settembre 2003

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame (modulo speciale) applicato al primo anno di studio alle facoltà di veterinaria delle Università di Berna e Zurigo (Facoltà).

Art. 2 Campo d’applicazione e diritto applicabile 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti di veterinaria del primo anno di studio. 2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’OPMed.

Sezione 2: Programma di studio, ordinamento degli esami e delle promozioni

Art. 3 Programma di studio Il primo anno di studio, strutturato modularmente, verte sull’acquisizione delle basi di scienze naturali e di medicina veterinaria. Parallelamente, si fornisce un primo approccio ad aspetti concernenti la protezione degli animali e la valutazione su base scientifica di questioni legate alla detenzione e all’utilizzazione di animali nonché all’attività veterinaria.

RS 811.112.43 1 RS 811.112.1

2003-1237 3393

Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento RU 2003

Art. 4 Verifica delle prestazioni degli studenti 1 Le prestazioni degli studenti sono verificate durante e/o alla fine dell’anno di studio mediante complessivamente cinque singole prove d’esame.

2 Ogni singola prova d’esame può comprendere più esami parziali.

Art. 5 Sistema di crediti formativi

1 Gli studenti che superano con successo una singola prova d’esame ricevono il

numero totale di punti di credito previsto. 2 Si considera superato il primo anno di studio se lo studente ha ottenuto 60 punti di credito.

Art. 6 Sessioni d’esami

1 Le Facoltà offrono ogni anno agli studenti due sessioni d’esami a scelta.

2 Le sessioni d’esami si tengono nel modo seguente:

a. la prima sessione durante e/o al termine dell’anno di studio; b. la seconda sessione dopo la comunicazione dei risultati della prima sessione, tuttavia prima dell’inizio dell’anno di studio successivo. 3 Gli studenti devono sostenere tutte le singole prove d’esame nella stessa sessione.

Art. 7 Ripetizione

1 L’esame del primo anno di studio può essere ripetuto una volta sola.

2 Lo studente che ha ottenuto 45 punti di credito deve ripetere unicamente le singole prove d’esame non superate. Lo studente che ha ottenuto meno di 45 punti di credito deve ripeterle tutte.

Art. 8 Promozione Per essere ammessi al secondo anno di studio è necessario aver concluso con successo il primo anno di studio.

Sezione 3: Procedura generale d’esame

Art. 9 Informazione agli studenti All’inizio di ogni anno di studio, le Facoltà comunicano per scritto agli studenti: a. i contenuti dell’insegnamento determinanti per le singole prove d’esame; b. i corsi d’insegnamento dichiarati obbligatori dalle Facoltà e i test di verifica intermedi;

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c. le condizioni per il rilascio degli attestati di studio; d. la procedura di valutazione applicata ai singoli esami parziali; e. la data in cui si tengono i singoli esami parziali; f. la ripartizione dei punti di credito per ogni singola prova d’esame; g. la ponderazione degli esami parziali di cui è costituita una singola prova d’esame.

Art. 10 Condizioni d’ammissione

1 Chi intende sostenere gli esami deve iscriversi secondo la procedura stabilita

dall’OPMed. 2 Sono ammessi agli esami gli studenti che hanno frequentato i corsi d’insegnamento dichiarati obbligatori dalle Facoltà e che hanno sostenuto i test di verifica intermedi. 3 Le Facoltà comunicano alla Giunta direttiva degli esami per le professioni mediche (Giunta direttiva) i nominativi degli studenti che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. 4 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione agli esami o alla revoca di un’ammissione già concessa.

Art. 11 Esaminatori, valutazione

1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato al programma

d’insegnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su propo- sta delle Facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre procedure sono condotti e valutati da due esaminatori.

3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente della commissione d’esame

(presidente locale o suo supplente). Gli esami pratici sono sorvegliati per campione da un presidente della commissione d’esame.

Art. 12 Comunicazione dei risultati degli esami

1 Le Facoltà comunicano il risultato degli esami al presidente locale.

2 Al termine degli esami, questi comunica agli studenti l’esito degli esami mediante decisione formale.

Art. 13 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dal modulo speciale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame comparabile nelle professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale in altre facoltà).

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Art. 14 Procedura di ricorso La procedura di ricorso è retta dall’articolo 46 OPMed e dagli articoli 19 e 20 della legge federale del 19 dicembre 18772 sulla libera circolazione del personale medico nonché dalla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.

Sezione 4: Tasse e indennità

Art. 15 Tasse La tassa d’esame ammonta a 400 franchi.

Art. 16 Indennità per liberi professionisti I veterinari liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle indennità disciplinate dagli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19844 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche.

Sezione 5: Verifiche e modifiche del modulo speciale

Art. 17 Verifiche Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue verifiche.

Art. 18 Comunicazione delle modifiche Le modifiche della presente ordinanza devono essere comunicate agli studenti entro l’inizio del pertinente anno di studio.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo speciale si applica agli studenti del primo anno di studio a partire dall’anno accademico 2003/2004. 2 Gli studenti che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, non hanno superato il primo esame propedeutico secondo il diritto anteriore devono sostenere gli esami secondo il nuovo diritto. Hanno a disposizione due tentativi.

2 RS 811.11 3 RS 172.021 4 RS 811.112.11

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3 La decisione concernente il computo di esami sostenuti secondo il diritto anteriore e di esami e valutazioni sostenuti secondo moduli speciali di studio o cicli di studio convenzionali per le professioni mediche di altre facoltà spetta alla Giunta direttiva su proposta della Facoltà.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2003.

3 settembre 2003 Il Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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